PROPOSTA DI CONTRATTO A DISTANZA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
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PROPOSTA DI CONTRATTO A DISTANZA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
N. PRATICA
CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO IRREVOCABILE A TRATTENERE N° _ QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Privata scrittura fra la Dynamica Retail SpA con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 00 - Codice Fiscale, P.Iva 03436130243,
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
Nato a Residente a
Documento di Identità Rilasciato da Dipendente da Mensile lordo in euro Fondo Pensione
il cap n.
in
Data di emissione Assunto il Mensile netto € con sede in
valido sino al
in seguito denominata “FINANZIATORE” o “DELEGATARIA” o “MUTUANTE” e
in seguito denominato “CONSUMATORE” o “CLIENTE” o “DELEGANTE” o “MUTUATARIO”.
Si conviene quanto segue:
Art. I Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori: l’operazione di prestito con cessione del quinto è regolata dal documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, consegnato preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, che riporta le condizioni economiche personalizzate del finanziamento, e allegato al contratto, ne costituisce il frontespizio nonché sua parte integrante per espressa volontà delle parti, dalle presenti condizioni particolari nonché dalle condizioni generali sotto riportate.
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
Art. II Costituzione del mutuo e mandato irrevocabile al datore di lavoro: il Consumatore si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Finanziatore a far tempo e con effetto dall’erogazione in suo favore del capitale lordo di € che si obbliga, con il presente contratto, a restituire attraverso n. rate mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi (così detto ammortamento a rate constanti). Per il rimborso del prestito concesso, il Consumatore conferisce all’Amministrazione da cui dipende e a cui sarà notificato il presente contratto, mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 comma 2 c.c., a:
Prelevare mensilmente dalla propria retribuzione la somma di €
per n.
mesi consecutivi e quindi
complessivamente € a decorrere dal mese successivo a quello dell’erogazione del prestito fino alla totale estinzione del medesimo e a versare dette somme, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente sul conto corrente bancario n. 100000018264 CAB 12711 ABI 00000 XXXX X 00 X 00000 12711 100000018264, intestato alla Dynamica Retail S.p.A. o a mezzo c/c Postale n. 000097511943 intestato a Dynamica Retail S.p.A. ABI 07601 CAB 00000 XXXX XX 77 U 07601 03200 000097511943 o alle diverse coordinate che verranno successivamente comunicate dal Finanziatore.
Xxxxxxxxxx in un’unica soluzione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull’ultima retribuzione nonché sull’indennità di licenziamento e sul trattamento pensionistico, l’importo delle rate non ancora pagate sino all’integrale saldo del debito, da versarsi secondo le modalità sopra espresse. Sarà inoltre inibito al Consumatore proporre azioni o eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrà prima versato l’importo delle rate al Finanziatore ancora fino a quel momento non
riscosse, pattuizione questa formulata ai sensi dell’art. 1462 c.c. che lascia però salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Consumatore avesse indebitamente pagato.
Art. III T.A.N.: il prestito si intende concesso all’interesse nominale annuo (TAN) del % e indicato al punto 3 del Documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, fisso per tutto il periodo dell’ammortamento calcolato con riferimento all’anno civile (365 giorni), a scalare mensilmente pari a complessivi € per l’intero contratto, trattenuto anticipatamente per cui il valore attualizzato del prestito ammonta ad € .
Art. IV Spese e costi a carico del Consumatore – Netto ricavo: il Consumatore, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà al Finanziatore in un’unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo le somme indicate al punto 3.1 del Documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori e precisamente:
A. Xxxxx erariali conseguenti all’operazione pari a €
Il Cliente _ Data Luogo _
B. La provvigione dovuta all’intermediario del credito ( indicato nella sezione 1 del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”) complessivamente pari a € ; è la provvigione spettante al soggetto, abilitato per legge, per la promozione e il collocamento del prestito, al quale il Consumatore si è rivolto facoltativamente (pertanto senza alcun obbligo e nel suo esclusivo interesse) e discrezionalmente con costo a suo esclusivo carico. Questa provvigione è versata dal Consumatore per il tramite del Finanziatore, il quale, in virtù del presente contratto, è autorizzato dal Consumatore a trattenere dalle somme erogate a titolo di finanziamento quanto necessario per saldare l’intermediario del credito ed è incaricato di effettuare allo stesso, per suo conto, il relativo versamento. Il Consumatore prende atto e accetta che non dovrà corrispondere ad alcun soggetto compensi ulteriori a quelli qui previsti. La provvigione è a fronte di prestazioni che si esauriscono con il perfezionamento del contratto. Tali oneri si riferiscono ad attività necessarie o funzionali all’instaurazione del rapporto contrattuale e, pertanto, prescindono dalla durata del prestito. Tali oneri saranno, tuttavia, oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento con il criterio del costo ammortizzato. Il Finanziatore, infatti, ha previsto ai fini di una maggiore trasparenza per il Consumatore in merito agli oneri da questi sostenuti di indicare tale voce di costo separatamente dal TAN.
C. L’invio delle comunicazioni periodiche in modalità telematica o cartacea con posta ordinaria è gratuito per il Consumatore.
I suddetti costi non possono essere modificati unilateralmente dal Finanziatore.
Per effetto delle detrazioni, degli interessi e delle spese tutti indicati ai precedenti articoli il netto ricavo dell’operazione è pari a €
al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti.
Art. V Conclusione del contratto: il Consumatore prende atto che il presente contratto si intenderà concluso il giorno in cui il Finanziatore provvederà all’erogazione del saldo del Finanziamento (Data Conclusione) secondo le modalità concordate, che potrà avvenire solo previo decorso dei termini di legge. La sottoscrizione da parte di Dynamica Retail S.p.A. del presente contratto non ne determina quindi il perfezionamento. Dalla Data Conclusione inizieranno a maturare gli interessi a debito del Consumatore sul Finanziamento.
Art. VI Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG): il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale TAEG è pari al %, è indicato al punto 3 nel Modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. È calcolato, a norma del Provvedimento BI 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ipotizzando l’anno composto da 365 giorni e da 12 mesi uguali. Il TAEG è comprensivo degli interessi e dei costi di cui ai precedenti articoli II e IV del contratto. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Xxxxxxxxxxx e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali somme che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale.
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
Art. VII Tasso Effettivo Globale: il TEG è pari al % ed è il tasso valido ai fini usura ed è calcolato in base alle vigenti istruzioni di vigilanza emanate da Banca d’Italia.
Art. VIII Tabella di Ammortamento: il Consumatore ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento, riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.
Art. IX Interessi di mora: in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito non verranno applicate maggiorazioni a titolo di interessi di mora. È comunque impregiudicata la facoltà del Finanziatore di considerare risolto il contratto ai sensi del successivo art. X.
Art. X Mancato pagamento delle rate: in caso di mancato pagamento di almeno n. 3 rate consecutive del prestito, così come nelle altre ipotesi previste dall’art. 11 delle condizioni generali, il Consumatore potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. In tal caso, il Consumatore successivamente alla relativa comunicazione e senza ulteriore intimazione o messa in mora, dovrà restituire l’intero residuo importo dovuto.
Art. XI Diritto di recesso: il Consumatore ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni a decorrere dalla Data Conclusione e, dunque, dalla data in cui il Finanziatore provvederà all’erogazione del saldo del finanziamento secondo le modalità concordate. Il Consumatore che recede deve darne comunicazione scritta al Finanziatore inviandola alla sede di quest’ultima, prima della scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di recesso, al Consumatore non sarà addebitata alcuna spesa. Il Consumatore sarà tuttavia tenuto a restituire gli importi già ottenuti. Se il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore è tenuto a restituire al Finanziatore, entro trenta giorni dall’invio della prescritta comunicazione di recesso, il capitale ed a pagare alla stessa gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal Finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore. Si precisa che il cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento del rapporto copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Il Cliente _ Data Luogo _
Art. XIII Tempi di chiusura del rapporto: nel caso di richiesta di rimborso anticipato o cessazione per qualunque causa del contratto, il Finanziatore provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di gg 30 lavorativi. Tale termine decorrerà dal momento in cui il Consumatore avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.
Art. XIV Anticipazioni per estinzione anticipata di precedenti prestiti: qualora la retribuzione mensile del Consumatore fosse gravata da precedenti prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento, ovvero da sequestri e/o pignoramenti, (di seguito “i Prestiti”), l’estinzione di tali Prestiti, o solo di alcuni di essi – per disposizione di legge ovvero per concorde volontà delle Parti - sarebbe condizione essenziale per il perfezionamento del Finanziamento. Il Consumatore, pertanto, conferisce al Finanziatore mandato ad estinguere totalmente tali Prestiti, nel caso in cui ricorrano i presupposti sopra citati, per l’importo risultante dai relativi conteggi di anticipata estinzione che, emessi dal soggetto creditore, con la sottoscrizione del presente articolo, il Consumatore dichiara conformi ed accettati. Il Consumatore richiede che, a tal fine, il Finanziatore eroghi un anticipo a valere sulle somme che, in caso di perfezionamento del Finanziamento, saranno erogate dal Finanziatore stesso, e che l’erogazione avvenga mediante accredito diretto a favore del Creditore. Il Consumatore riconosce infine che tale mandato soddisfa anche un preciso interesse del Finanziatore e che, pertanto, è irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c. Il rimborso delle somme erogate dal Finanziatore, per il titolo di cui al presente articolo, avverrà in un’unica soluzione mediante trattenuta a compensazione sul netto ricavo del Finanziamento. Nel caso in cui il Finanziamento, per qualsiasi motivo, non dovesse essere erogato, il Consumatore si impegna a rimborsare al Finanziatore, in un’unica soluzione, le somme dallo stesso erogate per il titolo di cui sopra.
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
Art. XV Modalità invio delle comunicazioni periodiche: il Consumatore dichiara che in relazione alle modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche è stato avvertito che ha la possibilità di scegliere tra la forma cartacea e quella elettronica, che consistono in ogni caso in supporti durevoli. Il Consumatore prende atto e accetta che le comunicazioni periodiche saranno trasmesse annualmente su supporto cartaceo a mezzo posta ordinaria, salvo se diversamente indicato con apposita comunicazione dallo stesso, e che in ogni momento egli avrà diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Tali comunicazioni saranno gratuite indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata.
Il Cliente _ Data Luogo _
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Art. 1 Modalità di rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro emolumento spetti per effetto di tale cessazione è vincolato irrevocabilmente per volontà del Consumatore, espressa con il presente atto, all’estinzione del prestito. A tal fine il Consumatore conferisce mandato irrevocabile all’amministrazione da cui dipende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 2° comma c.c., a trattenere l’intero TFR e ogni altra somma che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso – spettino al Consumatore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché a provvedere al relativo versamento in favore del Finanziatore sino alla concorrenza del conto estintivo del contratto. Il Consumatore si impegna sino all’integrale rimborso del prestito a non avvalersi del diritto di richiedere al datore di lavoro anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 6° comma codice civile se ed in quanto applicabile, nonché, se non già richiesta alla data di domanda del presente prestito, alcuna anticipazione del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione tramite liquidazione diretta mensile, ai sensi dell’art. 1, comma 756 bis, Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall’art. 1, comma 26 della Legge 190 / 2014. L’amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all’obbligazione come sopra assunta dal Consumatore.
Art. 2 Fondo Pensione: fermo restando quanto previsto all’articolo 1, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Consumatore fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza il Finanziatore, conferendo ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tali fini il presente contratto verrà notificato al fondo pensione cui il Consumatore dichiari di aderire. Nel caso in cui il Consumatore trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Consumatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Consumatore.
Art. 3 Cambiamento del Datore di Lavoro: il Consumatore, qualora dopo la concessione del prestito passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, dichiara, ora per allora, di conferire a quest’ultimo mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 2° comma c.c., a prelevare mensilmente dalla propria retribuzione le rate residue a totale rimborso del prestito ed a versarle sul c/c bancario o postale, meglio indicati al sopra esteso Art. II, entrambi intestati a Dynamica Retail S.p.A.
Art. 4 Garanzia assicurativa: il Consumatore prende atto che il Finanziatore, come previsto obbligatoriamente per legge, ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento le sottoelencate coperture sui rischi di credito, provvedendo al pagamento del relativo costo:
• Una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Consumatore. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. L’Assicuratore rinuncia ad ogni diritto ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c. o indennità equipollenti maturate presso Fondo pensione). Resta fermo il diritto dell’Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi dell’Assicurato, l’esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (reticenze o omissioni in sede di dichiarazioni precontrattuali).
• Una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante dal decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Per le somme corrisposte al Finanziatore dall’Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Finanziatore verso il Consumatore ed il relativo:
- datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.);
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
- indennità equipollente;
- Fondo Pensione;
- Istituto di previdenza obbligatoria.
Per le condizioni contrattuali di Xxxxxxx si rimanda alla modulistica di trasparenza della Compagnia Assicuratrice.
Art. 5 Comunicazioni periodiche: il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Consumatore in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Consumatore possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Art. 6 Elezione di domicilio: il Consumatore, fermo restando quanto previsto al successivo art.14 in tema di foro, elegge domicilio all’indirizzo di residenza indicato nel presente contratto impegnandosi a comunicare al Finanziatore ogni successiva eventuale variazione.
Art. 7 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero il contratto essere dichiarato risolto ex art. 1456 c.c., nelle ipotesi di mancato pagamento di almeno 3 (tre) rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti in contratto.
Art. 8 Portabilità: il Consumatore ha diritto all’esercizio della facoltà di surrogazione del presente contratto ai sensi dell’art. 120 quater T.U.B.. Nel caso di surrogazione, l’Intermediario Finanziario surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato, senza alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Art. 9 Reclami e Ricorsi: il Consumatore può presentare un reclamo al Finanziatore, anche per lettera raccomandata A/R (scrivendo a Dynamica Retail SpA - Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx) o per via telematica (inviando una mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx oppure xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx). Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Consumatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o a qualsivoglia Organismo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Finanziatore.
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente: la legge applicabile alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale e al contratto di credito è la legge italiana. Foro competente è quello di residenza del Consumatore.
Art. 11 Controlli sul Finanziatore: il Consumatore prende atto che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
Il Cliente _ Data Luogo _
DICHIARAZIONI DEL CONSUMATORE
Dichiaro di aver ricevuto per mio esauriente esame preventivo all’accettazione dell’operazione contrattuale il modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, l’Informativa sul trattamento dei dati personali, l’Estratto delle condizioni di polizza, il Prospetto dei TEGM vigenti nel periodo di stipula del contratto previsto dalla Legge n. 108/96, la Guida pratica all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, le Guide della Banca d’Italia “Il Credito ai Consumatori in parole semplici” e “La Centrale dei Rischi in parole semplici”, nonché il documento “La CQS in 6 mosse”.
Il Cliente _ Data Luogo _
Dichiaro di aver ricevuto la copia del presente contratto, composto da n. 6 pagine (comprensivo delle condizioni generali), di mia pertinenza.
Il Cliente _ Data Luogo _
ACCETTAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
Dichiaro dopo attenta ponderazione, e verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, di accettare il presente contratto comprensivo delle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, delle condizioni particolari e condizioni generali.
Il Cliente _ Data Luogo _
Il Finanziatore Dynamica Retail S.p.A.
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 x.x. xxxxxx xxxxx xxxx. 00 x xx. xxx x.xxx. 0 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Consumatore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. II (costituzione del mutuo e mandato irrevocabile al datore di lavoro); art. X (mancato pagamento delle rate); art. XI (diritto di recesso); art. XII (rimborso anticipato); art. 1 (modalità di rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro); art. 2 (Fondo Pensione); art. 3 (cambiamento del Datore di Lavoro); art. 5 (comunicazioni periodiche); art. 7 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).
Il Cliente _ Data Luogo _
ATTO DI DELEGA – PRATICA N.
SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE
Il Consumatore, come sopra generalizzato, dipendente del avendo avanzato tramite la Dynamica Retail S.p.A. una richiesta di prestito per l’importo nominale di € da estinguersi in n. rate mensili consecutive di € ciascuna, autorizza irrevocabilmente l’Amministrazione da cui dipende – che conferma di aver ricevuto l’allegato contratto di prestito – a:
I. trattenere/far trattenere, con decorrenza dal mese di dalle proprie competenze mensili l’importo della summenzionata rata, conferendogli fin d’ora delegazione – ai sensi degli artt. 1269 x.x. x 0000, xxxxx 0, x.x. - x xxxxxxx xxx x/x xxxxxxxx n. 100000018264 CAB 12711 ABI 00000 XXXX X 00 X 00000 12711 100000018264, intestato alla Dynamica Retail S.p.A. o a mezzo c/c Postale n. 000097511943 intestato a Dynamica Retail S.p.A. ABI 07601 CAB 00000 XXXX XX 77 U 07601 03200 000097511943 per il rimborso del prestito accordatogli, sino al saldo del suddetto importo nominale. Qualora - prima dell’estinzione della suddetta obbligazione - le sue spettanze fossero, per qualsiasi ragione, temporaneamente ridotte, autorizza sin d’ora l’Amministrazione ad effettuare le ritenute nella misura su esposta, senza variazione alcuna, a condizione che al sottoscritto sia garantita la fruizione della metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso di sospensione della retribuzione, autorizza l’Amministrazione a trattenere le rimanenti quote mensili all’atto del ripristino delle spettanze. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di dimissioni volontarie, la delega si intende revocata a far data dalla cessazione del rapporto;
II. trasmettere, in caso di trasferimento in altra struttura, il fascicolo all’ufficio di destinazione.
Data Luogo Il Cliente
Accettazione del mandato irrevocabile da parte dell’Amministrazione che esegue/autorizza le ritenute (*)
Data Luogo L’Amministrazione delegata
Copia idonea per la stipula - In vigore dal 28/07/2021
(*) L’Amministrazione trattiene due copie della presente di cui una utile per le attività stipendiali presso i propri uffici preposti al pagamento o, qualora previsto, presso i servizi periferici del Tesoro.