CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d’Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia
tra
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Xxxxxxx X. Xxxxxx, nella sua qualità di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
e
Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158), di seguito indicata anche come "Rai Com", nella persona del xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato
di seguito denominate anche “parti”.
CIG: 7059335B85
Premesso che la Presidenza del Consiglio, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., , tra l’altro, per l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d’Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l’emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione;
Visto il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come “Testo Unico”, emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio ;
Visto, in particolare, l’articolo 7 del sopracitato Testo Unico che specifica che l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Considerato che la RAI, in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio
pubblico la qualità dell’offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 27 aprile 2011;
Visto, in particolare, l’articolo 17, comma 2, secondo cui “La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la RAI si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
Considerato che, al fine di garantire i servizi oggetto della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio ha stipulato con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico, una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015;
Considerato che detta convenzione è stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta Concessione, è stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 – 31 ottobre 2016, anch’essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con la proroga della Concessione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”;
Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010 – 2012, allo stato attuale, non è stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si conviene di stipulare la presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la possibilità per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell’eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest’ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;
Visto l’art. 49-ter del suddetto Testo Unico, come modificato dall’art. 216, comma 24 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima dall’applicazione della disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici;
Visto il DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2017 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, in particolare l’art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull’intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l’altro, che: “Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni”;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione
stipulano quanto segue
Articolo 1 Oggetto della convenzione
La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, secondo quanto indicato nel successivo articolo 2.
Articolo 2
Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive
1. Rai Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:
- n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
- n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;
- n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;
- n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.
2. Rai Com si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella misura di:
- n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
- n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.
3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.
Articolo 3 Modalità di esecuzione
1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente Convenzione, lo schema di massima annuale della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, che verranno realizzate, nonché delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel periodo di vigenza della convenzione stessa, con l’indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione.
2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione dello schema di massima di cui al comma 1, comunica a Rai Com le sue eventuali osservazioni.
3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.
4. Al termine del periodo di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l’ultimo giorno del primo mese successivo, Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d’acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l’ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
5. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell’offerta radiofonica e televisiva di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.
Articolo 4 Commissione consultiva
1. La Presidenza del Consiglio può avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all’attuazione della presente convenzione, della Commissione per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 6 dell’ “Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I.– Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione”, approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della Rai, degli organismi e delle istituzioni interessate.
Articolo 5 Varianti
1. Salvo quanto previsto nell’articolo 2 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 9, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.
Articolo 6 Impianti
1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.
Articolo 7 Corrispettivo
1. Per le prestazioni dei servizi indicati all’articolo 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e slovena, oltre un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano.
2. Per le prestazioni dei servizi indicati all’articolo 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge.
3. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato – in ottemperanza al Decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento – entro 60 gg dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio . La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell’avvenuto adempimento delle prestazioni, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all’uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l’indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui al comma 3 - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio le dichiarazioni attestanti l’effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.
Articolo 8 Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che sarà costituito un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, ovvero sarà costituita una fidejussione di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da un primario Istituto bancario della durata di 15 mesi .
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico della Presidenza del Consiglio, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico di Rai Com.
Articolo 9 Detrazioni e penalità
1. In caso di inadempienza di Rai Com nell’espletamento dei servizi previsti all’art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, la fattura deve contenere, in detrazione dai corrispettivi previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, il valore dell’eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall’art. 2 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
- euro 581,32 (cinquecentottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;
- euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana;
- euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;
- euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;
- euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;
- euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.
2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all’art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua slovena, italiana e friulana;
b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all’art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;
c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare al numero di ore non trasmesse;
d) euro 61,97(sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al numero di ore non trasmesse;
e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare al numero di ore non trasmesse;
f) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;
g) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse;
h) euro 5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Il pagamento delle suddette penalità non esonera Rai Com da eventuale responsabilità verso i terzi.
5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 7.
6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all’articolo 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l’immediata risoluzione della presente convenzione.
Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine Rai Com utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 8), del citato
d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 11 Foro competente
1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validità, l’efficacia, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 12 Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.
Articolo 13 Spese
1. Tutte le spese concernenti la presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico di Rai Com.
Articolo 14 Durata
1. La presente convenzione sarà valida per la durata di un anno solare a decorrere dal 30 aprile 2017.
2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC.
3. A seguito dell’eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le Parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest’ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.
4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.
5. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Per Rai Com S.p.a.
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx