Condizioni Generali di Fornitura Rev. 1 del 03/04/2018
Condizioni Generali di Fornitura Rev. 1 del 03/04/2018
1. Premessa
Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate:
"Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, con sede legale in Campo Boario, Teramo, Partita IVA: 00060330677, Codice Fiscale: 80006470670 come parte incaricata dell’espletamento del servizio;
"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” l’effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio.
Il presente accordo può avere ad oggetto un “Campione”, ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti.
2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta.
Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l’ambito di applicazione.
In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l’eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio purché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard.
Sarà, comunque, discrezione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta su carta intestata del cliente, e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami richiesti per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.
In mancanza di formale richiesta, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” richiederà, all’atto della consegna del campione, la compilazione di un apposito modulo che verrà consegnato/inviato per conferma/accettazione al cliente, ed in attesa del quale non si procederà all’accettazione del campione.
Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” con l’attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l’inserimento della richiesta nel Sistemo Informativo Laboratori (Silab).
Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e prima dell’invio dei campioni.
Sarà, inoltre, cura del cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio.
3. Oggetto del contratto
Il rapporto in essere tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”:
- effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche, ecotossicologiche e di biologia molecolare;
- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, etc.
- assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio;
- assistenza tecnica per il controllo qualità, per l’etichettatura in materia alimentare e non;
- attività di formazione;
- attività di consulenza ed assistenza tecnica;
- attività di campionamento;
- tutte le altre attività attinenti ai settori suddetti per le quali siano presenti all’interno dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” le necessarie competenze ed esperienze.
4. Consegna dei campioni al Laboratorio
Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente.
A richiesta l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale.
Xxx non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. I campioni possono essere conferiti allo sportello del Reparto Accettazione e Controllo della sede centrale o delle sedi periferiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "X. Xxxxxxxx", distribuite nel territorio dell'Abruzzo e del Molise, dal lunedi al venerdi dalle ore 08:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta cui l’analisi richiesta fa riferimento.
Il Cliente ha l’obbligo di informare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).
5. Data inizio analisi
In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 4 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.
6. Conservazione del campione, contro - campione (o campione di riserva) e Campione residuo
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.
Salvo che non sia stato diversamente convenuto, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi.
Le eventuali aliquote vengono conservate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 60 gg dalla data dell’emissione dell’esito, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Cliente.
Decorso il termine indicato e in caso di esiti conformi alle vigenti normative, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” ha la facoltà di distruggere le aliquote residue per lo smaltimento.
7. Rapporti di prova
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.
I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”.
L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; sarà attuata qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile.
I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall’utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.
Si rammenta che l’ente di accreditamento ACCREDIA prevede che i risultati di prova siano corredati dalle relative incertezze quando queste influenzano la valutazione della conformità con i limiti; sapendo che il Cliente spesso preferisce che i rapporti di prova non riportino espressamente queste indicazioni, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” non le indicherà sul rapporto di prova a meno di specifica richiesta.
Stesso discorso vale nel caso di determinazioni di residui/tracce, infatti qualora la procedura analitica preveda concentrazione/purificazione degli analiti, sul rapporto di prova dovrebbe essere indicato il recupero e se questo sia stato utilizzato nei calcoli. Anche in questo caso questo dato verrà inserito solo su esplicita richiesta.
I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” contenente, in caso di una o più prove accreditate ACCREDIA, anche il riferimento di ACCREDIA, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. L’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” firma i rapporti di Prova utilizzando la firma digitale, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso.
Xxxxx che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo posta elettronica.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” provvede all’archiviazione dei rapporti di prova secondo i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa.
8. Identificazione dei metodi di prova
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Il sistema qualità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.
9. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova
Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”
10. Garanzia di Certificazione ISO 9001 e ISO 14001 e significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione per la qualità sono conformi agli standard ISO 9001:2008 applicabili e di essere in possesso di relativa certificazione e di operare nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente secondo gli standard UNI EN ISO 14001:2004. Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero 0111.
L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA.
L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento.
Con l’accreditamento, ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema qualità del laboratorio.
11. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest’ultimo ha l’obbligo di informare l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
12 Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)
Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.
Il cliente fornirà i propri dati necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. In ossequio al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx” informa che tali dati verranno raccolti presso l’archivio del Laboratorio e utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura.
Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx.
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del menzionato D. Lgs.
n.196 del 30/06/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
13. Obbligo di riservatezza e informazioni varie
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
14. Reclami/contestazioni
Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.
Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
15. Termini di pagamento
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.
Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”.
Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento informatico, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
16. Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Teramo.