Contract
Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
art. 1 finalità
art. 2 iniziative finanziabili
art. 3 definizioni
art. 4 soggetti beneficiari
art. 5 caratteristiche e intensità dell’aiuto
art. 6 settori esclusi
art. 7 ammissibilità delle spese
art. 8 avvio,durata e conclusione dell’iniziativa
art. 9 modalità e termini per la presentazione delle domande
art. 10 istruttoria amministrativa delle domande art. 11 criteri di valutazione e criteri di priorità art. 12 concessione del contributo
art. 13 variazioni all’iniziativa in corso di realizzazione
art. 14 presentazione della rendicontazione
art. 15 modalità di rendicontazione
art. 16 liquidazione del contributo
art. 17 sospensione dell’erogazione del contributo
art. 18 obblighi dei beneficiari
art. 19 operazioni straordinarie
art. 20 proroghe dei termini di avvio e conclusione delle iniziative
art. 21 controlli e verifiche tecniche
art. 22 riduzione del contributo
art. 23 revoca del provvedimento di concessione
art. 24 rinvio
art. 25 disposizione transitoria
art. 26 entrata in vigore
Allegato A
(Riferito all’articolo 4, comma 3, lettera b)
Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004
Allegato B
(Riferito all’articolo 6, comma 1)
Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006
Allegato C
(riferito all’articolo 9, comma 2) Modello di domanda di contributo
art. 1 finalità
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007,
n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominata legge, disciplina le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 27 della legge, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa.
art. 2 iniziative finanziabili
1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) investimenti funzionali ad interventi di ammodernamento, ampliamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti;
b) progetti di animazione economica e promozione cooperativa.
Art. 3 definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) interventi di ammodernamento: iniziative volte ad apportare innovazioni tecnologiche nell’impresa cooperativa esistente ovvero un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro ovvero un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
b) interventi di ampliamento: iniziative volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali, sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi;
c) interventi di riconversione: iniziative dirette ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
d) interventi di ristrutturazione: iniziative dirette alla riorganizzazione dell’impresa cooperativa esistente attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico degli impianti già presenti.
art. 4 soggetti beneficiari
1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), le società cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui al capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) e le società cooperative appartenenti alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro, aventi sede legale nel territorio regionale, con iscrizione nella sezione a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge, purché non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
2. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b):
a) le società di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte all’Elenco regionale speciale degli enti cooperativi di cui all’articolo 5 della legge;
b) gli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge regionale 20/2006, funzioni in materia di cooperazione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell’1.10.2004 e riportata nell’Allegato A;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
f) avere personale dipendente a tempo indeterminato e trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito, il Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC o di documentazione equipollente attestante la regolarità contributiva dell’impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non può essere concesso, e non sussiste la possibilità di successiva regolarizzazione.
Art. 5 caratteristiche e intensità dell’aiuto
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i seguenti limiti nell’arco di tre esercizi finanziari:
a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;
b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.
3. L’intensità massima dei contributi previsti dal presente regolamento è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese, quando tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata dell’articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.
4. L’importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 10.000,00 euro; l’importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.
Art. 6 settori esclusi
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai contributi previsti per le iniziative di cui all’articolo 2 le tipologie di aiuto e i settori di attività indicati nell’Allegato B.
Art. 7 ammissibilità delle spese
1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle iniziative di cui all’articolo 2, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:
a) relativamente alle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):
1) acquisto di impianti, macchinari, stampi ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti all’interno dell’unità produttiva oggetto del contributo;
2) acquisto di arredi e mobili d’ufficio, ad esclusione dei beni di lusso ed ornamentali;
3) acquisto di strumentazioni e programmi informatici, attinenti all’attività svolta dall’impresa;
b) relativamente alle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b):
1) costi salariali sostenuti per l’occupazione del personale impiegato per la realizzazione delle iniziative, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a ciascuna iniziativa;
2) acquisto di attrezzature e programmi informatici, nonché delle relative licenze d’uso;
3) costi per la realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e per l’effettuazione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione;
4) oneri per la conservazione degli archivi delle società di mutuo soccorso.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, non sono considerate ammissibili le spese relative a:
a) acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, economica e finanziaria, la consulenza legale e notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;
b) interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
c) canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
d) acquisto e realizzazione di beni immobili e relativa impiantistica generale, e comunque per interventi edilizi;
e) noleggio di strumentazioni e di attrezzature;
f) IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, aggi, ammende e penali;
g) trasferte dei dipendenti e dei soci e titolari dell’impresa;
h) acquisto di beni o materiali usati;
i) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
l) contributi in natura;
m) garanzie bancarie fornite da un istituto di credito o da altri istituti finanziari;
n) oneri per scorte;
o) canoni di locazione, fornitura di energia elettrica, di riscaldamento, di servizi telefonici, e altre spese generali;
p) acquisto o noleggio di beni mobili registrati;
q) oneri di ordinaria manutenzione, di aggiornamento hardware e software e relativi a contratti di assistenza;
r) investimenti di pura sostituzione di beni mobili e beni immateriali già in dotazione al beneficiario.
4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per l’acquisizione di beni sostenute mediante leasing.
5. Non sono ammissibili le specifiche spese comprovate da fatture quietanzate, o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, già ammesse ad altra misura di sostegno finanziario locale, regionale, nazionale o comunitario.
Art. 8 avvio, durata e conclusione dell’iniziativa
1. I beneficiari indicano nella domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell’iniziativa.
2. I beneficiari devono avviare l’iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero a quello di spedizione della stessa a mezzo raccomandata, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 10, comma 5, e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell’articolo 20, nei termini ivi previsti.
3. I beneficiari comunicano al Servizio la data dell’effettivo avvio dell’iniziativa entro il termine che sarà fissato dal Direttore del Servizio nella comunicazione di cui all’articolo 10, comma 5.
4. L’avvio dell’iniziativa coincide:
a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;
b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.
5. La realizzazione dell’iniziativa può avere una durata massima di dodici mesi dall’effettivo avvio, fatte salve eventuali proroghe di cui all’articolo 20.
6. L’iniziativa si intende conclusa alla data dell’ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente.
art. 9 modalità e termini per la presentazione delle domande
1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. La domanda, redatta sul modello riportato nell’Allegato C e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di potere di firma, e completa dei documenti richiesti, è presentata al Servizio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità. La domanda può essere presentata a mani presso l’ufficio protocollo della Direzione competente ovvero essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Nella domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive del soggetto richiedente, le caratteristiche e gli obiettivi dell’iniziativa, il periodo di svolgimento e l’elenco dettagliato delle spese preventivate.
4. La documentazione di domanda comprende:
a) solo per le società cooperative e per le società di mutuo soccorso, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti soggettivi nonché, in applicazione dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
b) la relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai contributi de minimis eventualmente ricevuti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari;
d) solo per le società cooperative e per le società di mutuo soccorso, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità ovvero la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, o documentazione equipollente;
e) preventivo dettagliato delle spese relative all’iniziativa.
5. Eventuali modifiche e integrazioni al modello di domanda di contributo di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
art. 10 istruttoria amministrativa delle domande
1. Il Servizio istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo, nei limiti previsti dalla legge, eventuale documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d’ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.
3. Le iniziative risultate ammissibili sono oggetto di valutazione comparativa, sulla base dei criteri di cui all’articolo 11.
4. A conclusione dell’istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, vengono approvati:
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a finanziamento, con l’indicazione del contributo rispettivamente assegnato e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
b) l’elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
5. Il Servizio, a seguito dell’approvazione della graduatoria, provvede a dare comunicazione dell’ammissione o non ammissione a finanziamento ai soggetti interessati.
Art. 11 criteri di valutazione e criteri di priorità
1. Ai fini della valutazione delle iniziative e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:
a) intervento di investimento presentato da società cooperative sociali: punti 20;
b) intervento di investimento presentato da società cooperative di categoria diversa da quella delle cooperative sociali: punti 15;
c) progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da società di mutuo soccorso: punti 10;
d) progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da enti pubblici aventi sede legale nel territorio regionale: punti 5.
2. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di priorità, con i seguenti punteggi addizionali:
a) iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso i cui soci siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni: un punto;
b) iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso la cui base sociale sia costituita, in misura non inferiore al sessanta per cento, da donne: un punto;
c) imprese fino a 9 occupati: un punto;
d) imprese o enti pubblici con sede legale nei comuni montani: un punto.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio l’ordine di graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l’ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
art. 12 concessione del contributo
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l’ordine decrescente della graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora nell’esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.
2. Il contributo è concesso, in relazione all’intera spesa ammissibile, per un importo corrispondente all’applicazione della misura massima prevista dall’articolo 5, comma 3. Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per la concessione di detto importo, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un cofinanziamento fino alla concorrenza dell’intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al cinquanta per cento.
3. La concessione dei contributi è subordinata all’accertamento dell’insussistenza di cause ostative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all’articolo 5, comma 2, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa.
4. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.
art. 13 variazioni all’iniziativa in corso di realizzazione
1. Non sono ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:
a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell’iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
b) comportino una riduzione del punteggio assegnato all’iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella dell’ultima iniziativa finanziata.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d’opera, il beneficiario trasmette al Servizio apposita istanza di variazione, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, al fine di acquisire l’autorizzazione preventiva alla variazione.
3. Il Servizio si pronuncia sulle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.
4. L’autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l’aumento del contributo concesso. Qualora le variazioni autorizzate comportino la riduzione della spesa ammessa a contributo, il Servizio
procede alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b).
art. 14 presentazione della rendicontazione
1. Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell’iniziativa, come indicata nel provvedimento di concessione ed eventualmente prorogata ai sensi dell’articolo 20.
art. 15 modalità di rendicontazione
1. Ai fini della rendicontazione le società cooperative e le società di mutuo soccorso presentano al Servizio la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell’iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
b) quadro economico finale di spesa;
c) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa;
d) documentazione di spesa secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
e) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), d), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere e) e f).
2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.
3. La rendicontazione degli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge, funzioni in materia di cooperazione avviene ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000.
4. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l’inammissibilità delle stesse.
art. 16 liquidazione del contributo
1. Il Servizio procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione del contributo. A tal fine il Servizio accerta, tramite controlli e sopralluoghi, l’effettiva conclusione delle iniziative, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 5.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invia la relativa comunicazione all’interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, Il Servizio procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all’importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. I contributi sono liquidati entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
art. 17 sospensione dell’erogazione del contributo
1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell’erogazione del contributo, di cui è data comunicazione ai beneficiari, può essere disposta in particolare nei seguenti casi:
a) qualora il Servizio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l’inattività e la liquidazione volontaria dell’impresa, che facciano ritenere che l’interesse pubblico perseguito attraverso l’erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall’accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.
art. 18 obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari sono tenuti a:
a) rispettare la tempistica per l’avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe disposte ai sensi dell’articolo 20;
b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte dell’Amministrazione regionale;
c) comunicare tempestivamente al Servizio qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’iniziativa;
d) richiedere autorizzazione preventiva al Servizio per eventuali variazioni in corso d’opera, come previsto all’articolo 13, comma 2.
2. Le società cooperative e le società di mutuo soccorso sono tenute inoltre a:
a) mantenere i requisiti indicati di cui all’articolo 4, comma 3, per tutta la durata di realizzazione dell’iniziativa e fino alla liquidazione del contributo;
b) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
art. 19 operazioni straordinarie
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d’impresa, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo, continui ad esercitare l’impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. L’impresa subentrante presenta, entro sei mesi dal deposito della registrazione dell’atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:
a) una richiesta di conferma di validità della domanda di contributo ovvero del provvedimento di concessione del contributo eventualmente già emesso;
b) una relazione descrittiva dell’operazione straordinaria, delle motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché dello stato delle attività riferite all’iniziativa oggetto di contributo;
c) copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria.
3. All’istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’impegno alla prosecuzione dell’attività con assunzione dei relativi obblighi.
art. 20 proroghe dei termini di avvio e conclusione delle iniziative
1. I termini di avvio e conclusione delle iniziative sono prorogabili, su richiesta del beneficiario, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni.
2. Le richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, debitamente motivate, sono presentate al Servizio prima della scadenza dei termini medesimi, a pena di irricevibilità delle stesse.
3. Il Direttore del Servizio decide sulla richiesta di proroga con proprio decreto.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione dell’iniziativa, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino al termine di conclusione originariamente stabilito, purché esse non risultino inferiori al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili.
art. 21 controlli e verifiche tecniche
1. Il Servizio provvede ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l’avvenuto sostenimento delle spese e sull’ammissibilità delle stesse.
2. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento il Servizio può effettuare controlli e verifiche ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
art. 22 riduzione del contributo
1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, e la spesa ammissibile non risulti ridotta di più del cinquanta per cento, quando:
a) l’iniziativa viene realizzata parzialmente;
b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell’articolo 13.
art. 23 revoca del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
c) difformità di realizzazione rispetto all’iniziativa approvata tali che l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 11 all’iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all’ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
d) inosservanza del termine di rendicontazione;
e) riscontro della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
f) mancanza, a seguito di operazioni straordinarie, in capo al beneficiario subentrante, dei requisiti per subentrare ai sensi dell’articolo 19;
g) per le sole società cooperative, perdita del requisito di società cooperativa non aderente ad Associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo.
2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000, compresa la maggiorazione degli interessi.
3. Il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.
4. L’inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d) comporta la sospensione dell’erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all’adempimento delle
prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dal Servizio, il provvedimento di concessione è revocato.
art. 24 rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, è fatto rinvio alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
art. 25 disposizione transitoria
1. Per l’anno 2011 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 9, comma 2, è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
art. 26 entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
(Riferito all’articolo 4, comma 3, lettera b)
Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004
1. E’ considerata in difficoltà un’impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.
Allegato B
(Riferito all’articolo 6, comma 1)
Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
d) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
Allegato C
(riferito all’articolo 9, comma 2) Modello di domanda di contributo
Spazio riservato al protocollo
Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione Servizio cooperazione
xxx xxx Xxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXX
Domanda di contributo per:
Interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 27 della legge regionale 27/2007, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa (Legge regionale 3 dicembre 2007 n. 27, articolo 29, comma 6).
Il/La sottoscritto/a , nato/a il
e residente a in
, in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere di firma (specificare titolo autorizzativo) della cooperativa/ società di mutuo soccorso/ente pubblico esercitante funzioni in materia di cooperazione
con sede legale in cap. prov. via, piazza n° tel. n°
fax n° e-mail codice fiscale partita I.V.A. n°
CHIEDE
la concessione di un contributo per l’iniziativa di seguito illustrata (barrare le voci che interessano):
□ investimenti funzionali ad interventi di ampliamento, ammodernamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti
□ progetti di animazione economica e promozione cooperativa
per un totale di spesa preventivata pari a euro IVA esclusa , così come evidenziato nell’allegato preventivo di spesa.
Data prevista inizio Data prevista fine
CHIEDE
che il pagamento del finanziamento sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata:
- accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a:
IBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE PAESE | CHECK DIGIT | CIN | BANCA(ABI) | SPORT. (CAB) | N. CONTO |
Istituto Agenzia di
Comune Prov. C.A.P.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato, nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’iniziativa.
Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
□ che l’ente di cui ha la rappresentanza ha sede legale nel territorio regionale;
□ di non aver richiesto né ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
Con esclusivo riferimento alle società cooperative
che l’ente di cui ha la rappresentanza:
□ è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di in data ;
□ è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, al n
;
□ è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro;
□ è iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali Sezione , numero ;
□ non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
Con esclusivo riferimento alle società cooperative e alle società di mutuo soccorso
che l’ente di cui ha la rappresentanza:
□ è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
□ non è in situazione di difficoltà, ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
□ non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
□ non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
□ non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
□ ha personale dipendente a tempo indeterminato e si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
□ rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Con esclusivo riferimento alle società di mutuo soccorso
che l’ente di cui ha la rappresentanza:
□ è iscritto all’Elenco regionale speciale degli enti cooperativi di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.
Con esclusivo riferimento agli enti pubblici
che l’ente di cui ha la rappresentanza:
□ esercita, in base alla legge, funzioni in materia di cooperazione.
Criteri di valutazione e criteri di priorità
□ intervento di investimento presentato da società cooperative sociali
□ intervento di investimento presentato da società cooperative di categoria diversa da quella delle cooperative sociali
□ progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da società di mutuo soccorso
□ progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da enti pubblici aventi sede legale nel territorio regionale
□ iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso i cui soci siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni
□ iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso la cui base sociale sia costituita, in misura non inferiore al sessanta per cento, da donne
□ imprese fino a 9 occupati
□ imprese o enti pubblici con sede legale nei comuni montani
Allega la seguente documentazione:
□ relazione illustrativa dell’iniziativa da realizzare;
□ preventivo dettagliato delle spese relative all’iniziativa;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti;
□ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità ovvero richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti o documentazione equipollente;
□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento delle domande).
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data
Timbro del soggetto richiedente e firma del legale rappresentante o soggetto munito del potere di firma
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici nell’ambito dei procedimenti relativi ai finanziamenti per interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 27 della legge regionale 27/2007, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa (Art. 29 , comma 6 L.r. 3.12.2007, n. 27); potranno inoltre essere comunicati eventualmente agli altri Uffici regionali nonché ad Enti e soggetti interessati al provvedimento.
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dell’apposita istruttoria, e in difetto di un tanto, la relativa istanza non potrà essere presa in considerazione.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si rinvia.
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ( Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio cooperazione, Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx).
Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio cooperazione, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, telefono n. 040/0000000.
Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel SpA con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Contributi “de minimis”
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445)
Il/La sottoscritto/a……………………….………………………………, nato/a ………………………………………………..
il ……………….e residente a ………………………Via .........………………………..……….…………………………………..
in qualità di legale rappresentante della cooperativa/ società di mutuo soccorso/ente pubblico esercitante funzioni in materia di cooperazione con sede sociale a
…………………………….…………………Via ,
consapevole che, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000, la non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del contributo e che, ai sensi dell’art.76 del citato DPR, conseguono responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci o di uso di atti falsi
DICHIARA
DI NON AVER PERCEPITO NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI CONTRIBUTI PUBBLICI SECONDO LA REGOLA “DE MINIMIS”,
ovvero
DI AVER PERCEPITO NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI
PRECEDENTI CONTRIBUTI PUBBLICI SECONDO LA REGOLA “DE MINIMIS”, secondo lo schema
sottostante:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE | ENTE EROGATORE | IMPORTO |
TOTALE IMPORTI PERCEPITI: |
In fede.
Luogo e data …………………………………………..
Firma(*)………………………………………………
∗ Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.