CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSE
Hiway S.r.l., società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine ed impianti per il trasporto, lo stoccaggio ed il dosaggio di materiali granulari, polveri chimiche, materie prime alimentari etc., specifica che le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito denominate “Condizioni Generali”) unitamente alle eventuali condizioni particolari pattuite tra le Parti e contenute nell’offerta contrattuale, disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i servizi e prodotti forniti al Cliente, in qualità di Fornitore.
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito internet della società (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/), è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei servizi e delle prestazioni offerte dal Fornitore.
Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle stesse, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Fornitore.
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1. L’oggetto del Contratto è costituito dal complesso di servizi e forniture, che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nell’offerta contrattuale, siano essi costituiti dalla semplice fornitura di uno o più componenti o da un impianto/macchinario completo.
1.2. Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie e preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio o della fornitura (quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte per sopralluoghi etc.) i cui costi, ove presenti, saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate. Tali prestazioni dovranno essere, tuttavia, autorizzate per iscritto dal Cliente, con la sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di evitare un danno peggiore siano messe in atto dal Fornitore anche prima di avere tale autorizzazione.
2. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE.
2.1. Il Fornitore si obbliga, nei confronti del Cliente, a fornire i servizi e i prodotti dettagliatamente descritti nell’offerta contrattuale.
2.2. Per la fornitura oggetto del Contratto il Fornitore si impegna a: ∙porre in essere tutte le attività necessarie ad una corretta fornitura del prodotto finale richiesto; ∙fornire le risorse in termini di materiali e personale qualificato laddove la fornitura comprenda, altresì, il trasporto e il montaggio dell’impianto e non solo la mera spedizione.
2.3. In costanza di rapporto il Fornitore avrà la facoltà di offrire al Cliente - e questi avrà la facoltà di
accettare - ulteriori servizi, prodotti o soluzioni, non contemplati nell’offerta. Per tali servizi aggiuntivi le Parti concorderanno il corrispettivo che spetterà al Fornitore. Anche siffatte prestazioni, inserendosi nel quadro dei rapporti instaurati con il Contratto, saranno disciplinate, per tutto quanto non specificamente convenuto dalle Parti, dalle clausole delle presenti Condizioni Generali.
2.3. Il Fornitore si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel C.C.N.L. dei lavoratori di categoria. La gestione dell'attività del personale del Fornitore presso le proprie sedi si intende svolta a suo esclusivo rischio
e responsabilità e non implica responsabilità del Cliente, né riconoscimento di applicabilità delle norme di cui alla Legge 23 ottobre 1960, n.1369 o analoga.
3. RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE.
3.1. Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del Contratto e la fornitura richiesta.
3.2. In caso di fornitura di un macchinario, comprensiva di trasporto e montaggio dello stesso da parte del Fornitore presso i locali del Cliente, quest’ ultimo provvederà, sopportandone interamente i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, la modulistica e quant’altro necessario all’implementazione dello stesso.
4. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE.
4.1. Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione; restano esclusi i casi di errori od omissioni imputabili direttamente al Cliente per dolo o colpa. È fatta salva la diligenza del Fornitore nel segnalare tali anomalie al Cliente. Il Fornitore si impegna altresì a prestare l’assistenza e le garanzie previste in virtù della propria prestazione.
4.2. In caso di fornitura di un impianto, la garanzia è di 1 (uno) anno dalla sua installazione. Qualora la prestazione non includa l’installazione, ma la mera fornitura di uno o più componenti, la garanzia è di 1 (uno) anno dalla consegna del/dei componenti.
4.3. Il Fornitore garantisce al Cliente che, per l’erogazione di tutti i servizi esso si varrà di figure professionali in numero sufficiente e adeguate al servizio da prestare.
4.4. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali del Cliente, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
5.1. La misura della penale a fronte della responsabilità contrattuale del Fornitore, per ogni prestazione e fornitura oggetto del Contratto e per ogni anno di durata dello stesso, e purché tale responsabilità non derivi da inadempimenti dolosi o gravemente colposi, non potrà eccedere il 20% del compenso dei servizi e delle forniture rese.
5.2. Saranno ritenute cause di esonero da responsabilità del Fornitore: ∙le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti; ∙l’interruzione dell’energia elettrica; ∙gli scioperi delle terze Parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo al Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore. In tutti questi casi, le Parti faranno quanto ragionevolmente in loro potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento
degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione.
6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE.
6.1. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore il personale necessario all’analisi dell’ambiente in cui dovrà essere installato l’impianto commissionato, ove l’installazione sia espressamente richiesta e accettata nell’offerta contrattuale. Lo stesso, ove necessario, in caso di specifica richiesta di fornitura di specifici componenti. Metterà inoltre a disposizione il personale necessario ad interfacciare quello del Fornitore per il compimento di tutte le operazioni sia nelle sedi del Cliente stesso, sia presso il Fornitore.
7. RESPONSABILI DI CONTRATTO.
7.1. Le Parti, all’atto della sottoscrizione del Contratto, nomineranno un responsabile di Contratto e della gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi e forniture di cui all’offerta contrattuale. Tali responsabili saranno muniti dei poteri necessari a rappresentare la Parte, dalla quale sono stati designati, in tutte le questioni relative alla esecuzione del Contratto.
7.2. I responsabili di Contratto si incontreranno sistematicamente con l’omologo responsabile designato dall’altro contraente, ove necessario.
7.3. I responsabili del Contratto cercheranno di risolvere i contrasti che dovessero insorgere nella gestione della fornitura nel suo complesso.
8. ASSICURAZIONI.
8.1. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
9. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
9.1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati.
10. COMPENSI.
10.1. I compensi previsti per le prestazioni ed i servizi offerti sono determinati nell’offerta contrattuale oggetto di separata trattativa tra le Parti e altresì comprensiva di sconti e termini di pagamento.
10.2. L’eventuale cessazione, cancellazione, soppressione di uno o più servizi o prodotti offerti dal Fornitore al Cliente non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del prezzo previsto, ma sarà oggetto di trattativa separata tra le Parti.
10.3. Eventuali altre spese sostenute dal Fornitore in nome e per conto del Cliente, al di fuori di quanto necessario per adempiere alle obbligazioni previste nel Contratto e quindi non ricompresi nei corrispettivi, devono scaturire da un esplicito ordine scritto del Cliente.
11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE. PAGAMENTI. INTERESSI.
11.1. La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell’ offerta contrattuale.
11.2. Il Cliente pagherà l’IVA sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.
11.3. Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo.
12. ORDINI E SPEDIZIONI.
12.1. Gli ordini sono accettati solo ed esclusivamente in forma scritta, o a mezzo fax, o tramite e- mail. Non verranno accettati ordini verbali.
12.2. La richiesta di preventivo è gratuita, ma può essere convertito a pagamento unilateralmente dal Fornitore in caso di comportamento fraudolento.
12.3. Le spedizioni, salvo diversi accordi con il Cliente, saranno effettuate a mezzo trasportatori definiti a cura del Fornitore. In questo caso, e solo quando è addebitato il costo di spedizione, la merce viaggia a rischio del Fornitore. Nell'ipotesi che il trasportatore sia incaricato, a qualsiasi titolo dal
Cliente, il Fornitore non sarà responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin dal momento della consegna della merce al vettore presso i propri magazzini.