CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Infortuni, Malattia, Perdite Pecuniarie
PROTEGGI REDDITO PLATINUM
Mod.030.2014.PRPR
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.
La presente Nota Informativa è aggiornata al 01.03.2014
la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI
CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00.00.00.00.00 fax 00.00.00.00.00 sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale sociale 33.000.000 i.v. - C.F./P.IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
(dati al 31 dicembre 2012) CF Assicurazioni S.p.A. ha:
- un patrimonio netto pari a 9,743 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 10 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 4,046 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 2,914, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: La durata del contratto può essere annuale con tacito rinnovo, triennale, quinquennale o decennale senza Tacito rinnovo con pagamento in unica soluzione o annuale. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art.4 delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 3- coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni GARANZIE PRESTATE:
A) Morte da Infortunio (MI); (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
B) Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia (IPT); (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
C) Perdita Involontaria impiego (PII) (garanzia operante per Lavoratori Dipendenti Privati assunti a tempo indeterminato in aziende con almeno 3 dipendenti)
D) Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo almeno pari al 50% (RIR) (garanzia operante per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, Ditte Individuali con Partita Iva attiva da almeno 3 anni)
E) Ricovero Ospedaliero (RO) (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
F) Grandi Interventi Chirurgici (GIC) (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
Le garanzie sono prestate dalla Società in base alle comunicazioni ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
Le garanzie Infortuni e Malattia sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia Invalidità Permanente Totale, deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
Nel caso fossero indicati 2 Assicurati nella scheda di polizza le somme garantite si intenderanno suddivise al 50% ciascuno.
Per maggiori dettagli si rinvia agli Art.1 e 2 e 6 delle Condizioni di Assicurazioni.
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio agli art. 8,9,12,17, 22 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e minimi. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Articoli 8,9,12,17,22 e 25 delle Condizioni di Assicurazione.
Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato . Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.
Nella Garanzia Morte da Infortunio non è presente alcuna franchigia.
Nella garanzia Invalidità Permanente totale non è presente alcuna franchigia in quanto corrisposta solo se totale come definito nelle Condizioni di Assicurazione.
Nella garanzie Ricovero Ospedaliero è presente una franchigia di 7 giorni Nella garanzia Perdita di Impiego è presente una franchigia di 60 giorni. Esempio di franchigia in giorni.
Perdita Impiego accertata | Franchigia | Prestazione erogata |
4 periodi consecutivi di 30 gg = 4 mesi | 60 gg = 2 mesi | 4 mesi– 2 mesi = 2 Mesi |
Art.4 - Periodo di carenza contrattuale.
Ai sensi degli Artt.9, 12, 17, 22 e 25 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda per maggiori dettagli, e che regolano l’assicurazione in generale, sono previsti periodi di carenza contrattuali.
Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Sulle garanzie, Invalidità Permanente Totale e Ricovero Ospedaliero è presente una carenza di 90 giorni per gli eventi da Malattia. Sulla Garanzia Grandi Interventi chirurgici è presente una carenza di 120 giorni relativamente al caso malattia. Sulla garanzia Perdita d’impiego è presente una carenza di 90 giorni.
Articolo 5 - Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario – Nullità.
Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Art.3 e 31 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono essere confermate e sottoscritte nella Proposta stessa.
Non è prevista la compilazione di un questionario sanitario.
AVVERTENZA: è previsto l’annullamento del contratto quando il contraente, agendo con dolo o con colpa grave, fornisce dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio.
Articolo 6 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 7 - Premi
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il frazionamento è unico.
AVVERTENZA: La polizza non prevede sconti.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici.
Articolo 8- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.
La polizza non prevede alcuna forma d’indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.
Articolo 9 - Diritto di recesso.
La polizza prevede due modalità di recesso:
a) Il Contraente ha diritto di recedere dall’Assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della medesima ,a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nettato di 70,00 Euro per spese di rimborso.
b) Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di assicurazione non corso. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’ Art.36 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Diritto di recesso Polizze poliennali:
Il Contraente ha diritto di recedere ai sensi dell’Art.1899 del C.C., polizze poliennali, in assenza di vincolo, trascorso il quinquennio, ad ogni scadenza annuale successiva, con preavviso di 60 giorni, senza oneri aggiuntivi e con rimborso del premio netto non fruito se corrisposto in unica soluzione.
Articolo 10 – Rivalse
Per rivalsa si intende: Il rivalersi di una perdita di un danno subìto ai sensi dell’Art,1916 del C.C. Il presente contratto di assicurazione non prevede rivalse.
Articolo 11- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Articolo 12 -Legge applicabile al contratto
La Compagnia applica al contratto la legge italiana.
Articolo 13- Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sugli infortuni e malattia, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% dei premi imponibili mentre per le Perdite Xxxxxxxxxx le imposte sono al 21,25% dei premi imponibili.
Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai Premi della garanzia Morte da Infortunio, Invalidità Permanente da infortunio, a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione dall’imposta del 19% sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In particolare, ai sensi della legge124/2013, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni infortuni versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta dei premi versati fino ad un importo massimo di 530 euro.
B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
Articolo 14 - Sinistri - Liquidazione dell’ indennizzo
AVVERTENZA: L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa
La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri si rinvia per i dettagli agli artt. 7, 11,15,20,24 e 27 delle Condizioni di Assicurazione.
Con riferimento alle modalità delle procedure liquidative si rinvia per i dettagli agli artt. 10, 13, 18,23 e 27 delle Condizioni di Assicurazione.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di Xxxxxxxx e fermo restando quanto previsto dagli artt. 10, 13, 18,23 e 27 delle Condizioni di Assicurazione CF, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del Premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell’Indennità.
Articolo 15 - Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
e dovranno essere inviati all’Ufficio Legale- Gestione Reclami della Società alla seguente casella di posta elettronica: – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx -
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/indexen.htm)
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Articolo 16 – Arbitrato
AVVERTENZA: Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio, oppure sul grado di Invalidità Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Si potrà in ogni caso ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO Definizioni
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Beneficiario: L’Assicurato per le Garanzie Invalidità Permanente Totale,Inabilità Temporanea Totale, Grandi Interventi e Perdita Involontaria d’Impiego. Gli eredi legittimi o testamentari in caso di morte dell’Assicurato per infortunio.
Carenza: numero di giorni dall’inizio della efficacia della polizza durante i quali il Piano Assicurativo non è efficace relativamente agli eventi derivanti da Malattia e Perdita di Impiego. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Decorrenza: le coperture assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive il Certificato di Assicurazione e a condizione che il premio sia stato pagato.
Disoccupazione: lo stato dell'Assicurato, Lavoratore Dipendente, qualora egli:
- abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra attività.
- sia iscritto presso il Centro per l’impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente con status di disoccupato in Italia) o percepisca un’indennità derivante da trattamento di mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ;
- risulti privo di lavoro o comunque non impiegato in qualunque altra occupazione che generi un reddito o un guadagno;
- non rifiuti eventuali offerte di lavoro irragionevolmente.
Grande Intervento Chirurgico: interventi complessi per tecniche operatorie e intendendosi per tali quelli elencati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Franchigia: la parte di indennizzo che resta a carico dell’Assicurato . Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia, in base alle coperture assicurative di cui alla presente polizza a seguito del verificarsi di un sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità Permanente Totale: La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale, sempre che il suddetto evento abbia comportato la cessazione di ogni tipo di attività lavorativa se l'assicurato, al momento del verificarsi dell'evento che determina l'invalidità (data dell'infortunio o data di denuncia della malattia), è lavoratore autonomo o dipendente e l’invalidità accertata sia pari almeno al 60% della totale. Nel caso in cui l'assicurato al momento del verificarsi dell'evento che determina l'invalidità (data dell'infortunio o data di denuncia della malattia), non è lavoratore, l'invalidità sarà riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente subita dall'Assicurato sia pari o superiore al 60% della Totale. In entrambe i casi l’Invalidità Permanente sarà rilevata sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nei T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n°1124 “Tabella delle
valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente -industria". In entrambi i casi, la valutazione dell'Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi due mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell'Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.
Nel caso di invalidità da malattia, in presenza di richiesta ritardata, dove il ritardo non è colpa dell'assicurato, la Compagnia può stabilire la data di sinistro secondo l'evidenza medica comprovata.
Libero Professionista: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione all’anno precedente, che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come indicata nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli : 29 (reddito agrario);49 (redditi di lavoro autonomo); 51 (redditi d’impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in di persone e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto, le attività, o una dalle attività generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i “Lavoratori a Progetto” (ex Collaboratori Coordinati Continuativi).
Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 8 ore settimanali. Sono altresì Lavoratori Dipendenti, coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: b) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), e) (indennità parlamentari ed assimilate).
Normale Attività Lavorativa: l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.
Morte: il decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio.
Perdita Involontaria d'impiego: la perdita da parte dell'Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento, indipendente dalla sua volontà o colpa che generi lo stato di Disoccupazione.
Periodo di Riqualificazione: un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un Sinistro e quello successivo ai fini dell’indennizzabilità di quest'ultimo. Più precisamente, si intende un periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione , di Riduzione di Xxxxxx il 50% del Reddito e del Ricovero Ospedaliero, liquidabile ai sensi della Polizza, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro.
Piano Assicurativo: l'insieme delle coperture assicurative prestate dalla Compagnia.
Polizza/Certificato; il documento rilasciato dalla Compagnia che identifica le prestazioni, la durata e i costi per Assicurato.
Premio: la somma dovuta alla Compagnia, a fronte delle coperture assicurative prestate. II premio viene pagato anticipatamente in un'unica soluzione.
Proposta di Assicurazione : la proposta della Società di prestare la copertura assicurativa secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Ricovero Ospedaliero : la degenza ininterrotta e con pernottamento in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo almeno pari al 50%: Riduzione Involontaria del Reddito Xxxxx Xxxxx, riferita ad una annualità in cui ha efficacia l’Assicurazione, che determini una riduzione del reddito annuale lordo almeno pari al 50% rispetto al reddito annuale lordo della annualità direttamente precedente, intesa come periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre a quella in cui si verifica l’evento sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione.
Società: la CF Assicurazioni S.p.A.
Stato Occupazionale: lo specifico stato lavorativo o meno dell’Assicurato al momento del sinistro.
Si rinvia al sito internet della Società, www xxxxxxxxxxxxxxx.xxx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative .
CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
PROTEGGI REDDITO PLATINUM R
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI
ART.1 - GARANZIE PRESTATE:
A) Morte da Infortunio (MI); (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
B) Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia (IPT); (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
C) Perdita Involontaria impiego (PII) (garanzia operante per Lavoratori Dipendenti Privati assunti a tempo indeterminato in aziende con almeno 3 dipendenti)
D) Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Annuo almeno pari al 50% (RIR) (garanzia operante per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, Ditte Individuali con Partita Iva attiva da almeno 3 anni)
E) Ricovero Ospedaliero da Infortunio e Malattia (RO) (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
F) Grandi Interventi Chirurgici da Infortunio e Malattia (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
Le garanzie sono prestate dalla Società in base alle comunicazioni ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
Le garanzie Infortuni e Malattia sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia Invalidità Permanente Totale, deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
ART.2 - PRESTAZIONI
Morte per Infortunio
La Società corrisponde la somma garantita, per la persona assicurata deceduta in conseguenza di un infortunio, in parti uguali, agli eredi legittimi o testamentari anche se l’evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza.
Invalidità Permanente Totale (IPT) : la Società corrisponde la somma garantita in base alla Copertura per il caso di invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui in Polizza.
Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della richiesta di certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti.
Perdita Involontaria d'Impiego (PII): la Società corrisponde una Indennità Mensile nel periodo di inattività comprovato di mese in mese, successivo al Periodo di carenza di 90 giorni e della franchigia di 60 giorni,nei limiti di cui al successivo art.4. Relativamente alla presente garanzia, per momento del Sinistro si intende la data del sopravvenire dello stato di Disoccupazione dell’Assicurato per i casi previsti. L’erogazione della prestazione mensile cesserà al termine della disoccupazione o al termine del massimo previsto per indennizzo o comunque al momento del raggiungimento del diritto all’indennità di pensionamento dell’Assicurato.
Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo almeno pari al 50% (RIR) ): a seguito della Riduzione Involontaria del Reddito Xxxxx Xxxxx, riferita all’annualità in cui ha efficacia l’Assicurazione intesa come periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, di almeno il 50% rispetto all’ultimo reddito annuale lordo precedente alla predetta dichiarazione reddituale, verificatasi dopo il periodo di carenza di 90 giorni.
Ricovero Ospedaliero (RO): La Società corrisponde un Indennizzo per ogni Ricovero Ospedaliero verificatosi successivamente al periodo di carenza di 90 giorni e per ciascuna rata Assicurata durante il periodo di ricovero ospedaliero successivo al periodo di franchigia di 7 giorni, l'indennizzo è pari alla rata e sarà corrisposto per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi . Relativamente alla presente garanzia, per momento del Sinistro si intende la data di ricovero a seguito di Infortunio o in caso di Malattia, attestato da Ente preposto. L’erogazione della prestazione mensile cesserà al termine del Ricovero Ospedaliero.
Grandi Interventi Chirurgici (GIC) la Società corrisponde l’indennità prevista in base alla garanzia per il caso di Grande Intervento a cui sia stato sottoposto l’Assicurato nei limiti e alle condizioni di cui alle Condizioni di Assicurazioni. Opera una Carenza 120 giorni se l’evento è derivante da Malattia.
ART.3 REQUISITI D’ ASSICURABILITA'
Per Infortuni, Malattia sono assicurabili tutte le persone fisiche:
- di età compresa tra 18 e 70 anni alla data di stipulazione della presente polizza e che non superino i 75 anni in corso di contratto;
- che abbiano sottoscritto la Proposta di Adesione e la Dichiarazione di buono stato di salute contenuta nello stesso.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalla Società e sottoscritte nella scheda di polizza devono corrispondere a verità ed esattezza. Anche se non espressamente prevista dalla formalità di ammissione alle Garanzie Assicurative, è riconosciuta all'Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART.4 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno di effetto indicato nella proposta e nel Certificato di polizza, a condizione che il premio sia stato pagato, altrimenti l'Assicurazione decorrerà dalla ore 24,00 della data in cui viene pagato il premio. La durata dell’Assicurazione può essere di durata di anni uno con tacito rinnovo, anni tre, cinque o dieci con pagamento in unica soluzione o annuale, senza tacito rinnovo.
L’Assicurazione inoltre, cessa in ogni caso:
- alla prima scadenza successiva il compimento del 750 anno di età dell'Assicurato;
- al pagamento di una prestazione, da parte della Società di Assicurazione, nell'ambito della garanzia Morte o Invalidità Permanente Totale;
- in caso d' esercizio del diritto di recesso dalle Garanzie Assicurative, da parte dell'Assicurato o della Società.
ART.5 - DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha diritto di recedere dall’Assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della medesima ,a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nettato di 70,00 Euro per spese di rimborso.
ART.6 - LIMITI D’ INDENNIZZO
L’indennizzo sarà pari a:
- per il caso di morte per Infortunio, la Somma Assicurata e indicata nella scheda di polizza.
- Per il caso di Invalidità Permanente Totale, la Somma Assicurata e indicata nella scheda di polizza.
- Per il caso di Perdita Involontaria d’Impiego e di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo almeno pari al 50%, la Somma Assicurata e indicata nella scheda di polizza con il massimo di 6 rate per evento e 18 nell’arco dell’intera durata della polizza se di durata decennale; con il massimo di 6 rate per evento e 12 nell’arco dell’intera durata della polizza se di durata triennale o quinquennale;
- Per il caso Ricovero ospedaliero la Somma Assicurata e indicata nella scheda di polizza con il massimo di 6 rate per evento e 12 nell’arco dell’intera durata della polizza.
- Per il caso Grandi Interventi la Somma Assicurata e indicata nella scheda di polizza a titolo di indennizzo senza riferimenti a costi sostenuti o meno.
Nel caso fossero indicati 2 Assicurati, Contraente e altro Assicurato, le somme assicurate, relative a tutte le garanzie, si intenderanno suddivise al 50% ciascuno.
ART.7 - DENUNCIA SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il Contraente o l’Assicurato devono:
a) entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del CC, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note nonché le modalità di accadimento. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
b) far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
A- ASSICURAZIONE PER INFORTUNIO - CASO MORTE (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
ART.8 - MORTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde la somma assicurata per persona deceduta in conseguenza di un infortunio che si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi dei precedente Art 4,e del successivo Art.10, in parti uguali agli eredi legittimi e/o testamentari.
B - ASSICURAZIONE PER INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE da Infortunio o Malattia(garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
ART.9- OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Invalidità Permanente Totale, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art.10 qualora:
- l'Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi dei precedente Art 4.
- l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del sinistro da Infortunio o da Malattia che l’ha provocata e sia successiva alle ore 24,00 dalla data termine del Periodo di Carenza per malattia di 90 giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie.
- la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo Art.10.
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 28 “ESCLUSIONI”
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7 e successivo Art. 11 "DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI".
ART.10 – INDENNIZZO
L'indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il Caso di Morte da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari alla Somma Assicurata.
ART.11- DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato deve allegare la seguente documentazione: Per il caso Morte:
- copia del certificato di morte e la causa che l’ha determinata;
- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita; Per il Caso Invalidità Permanente Totale
- notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc. ,); in difetto di relazione, del medico legale attestante l’Invalidità Permanente Totale, il relativo grado e la causa della stessa;
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’'espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa.
C) ASSICURAZIONE PER PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (garanzia operante per Lavoratori Dipendenti Privati)
ART.12- OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Disoccupazione a seguito esclusivamente di licenziamento, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo di cui al successivo Art .13 "INDENNIZZO" qualora:
- si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico dell'Assicurato durante il periodo di efficacia della copertura .
- la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento sia successiva alle ore 24,00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie .
- Il sinistro non rientri nelle successive esclusioni di cui al successivo Art.18 “ESCLUSIONI”;
- L’ Assicurato abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7 e al successivo Art.15 “DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI" e sia iscritto alla Cassa disoccupazione Inps e percepisca il relativo assegno.
ART.13 – INDENNIZZO
L'indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere alla Contraente in base alla Copertura per il caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro , di una somma pari alla somma assicurata. Per ogni sinistro, il primo Indennizzo pari ad una indennità mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 90 giorni dall’effetto della polizza a titolo di carenza. Il primo indennizzo sarà liquidato dopo 3 mesi continuativi di disoccupazione trascorso il periodo di carenza, e sarà indennizzato al netto di due mesi (60gg) a titolo di franchigia. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 6 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e con massimo di 12 indennizzi per polizze di durata quinquennale e con massimo di 18 indennizzi per polizze di durata decennale.
ART.14 – ESCLUSIONI ASSICURAZIONE PER PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO
Nessun indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Disoccupazione se, al momento del sinistro, l'Assicurato fosse Lavoratore Autonomo, Libero Professionista,Dipendente Pubblico-Statale o Pensionato. Nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per i caso di Disoccupazione se:
- l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente a Tempo indeterminato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.
- L’impresa della quale dipendeva non aveva alla data della decorrenza della polizza almeno 3 dipendenti;
- l’Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico Inps con lo status di disoccupato in Italia e ne percepisca il relativo assegno.
- alla Data di decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato
- la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
- la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro e se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita e la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell’interruzione di un rapporto di “Lavoro a Progetto” (ex Collaboratori Coordinatori Continuativi);
- l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- I Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i Requisiti di Assicurabilità previsti dall’ Art 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITA"' della presente Polizza.
ART.15 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente Art.12 “INDENNIZZO”, l'Assicurato deve allegare' la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità:
- copia della scheda professionale e del contratto di lavoro o in mancanza di questi, ultimo CUD rilasciato dall’Impresa da cui dipendeva:
- atto attestante il numero dei dipendenti dell’impresa da cui dipendeva;
- copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento comprovante l’iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato in Italia ;
- l’attestazione del ricevimento e dell’importo delle indennità di Disoccupazione.
- L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell'Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all'ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di Assicurazione. L'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa.
ART.16 - DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un sinistro durante il periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere un lavoratore dipendente privato ed abbia superato il periodo di prova. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla presente garanzia, cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale indennizzi mensili.
D) ASSICURAZIONE RIDUZIONE INVOLONTARIA DEL REDDITO ( operante per Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti, Ditte Individuali)
ART.17- OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo Xxxxx riferita ad una annualità in cui ha efficacia l’Assicurazione, quindi anche nei successivi rinnovi annuali della polizza, che determini una riduzione del reddito annuale lordo almeno pari al 50% rispetto al reddito annuale lordo della annualità direttamente precedente a quella in cui si verifica l’evento sinistro intesa come periodo intercorrente tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo di cui al successivo Art.18
`INDENNIZZO" qualora:
- il Sinistro che ha determinato la Riduzione di Reddito di almeno il 50% si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi dell’Art.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art.18 "ESCLUSIONI";
- l’Assicurato abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7 e al successivo Art.20 “DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI"
ART.18 – INDENNIZZO
in base alla Copertura per il Caso di Riduzione involontaria del Reddito Xxxxx Xxxxx, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, la Società corrisponde un indennizzo pari a 6 indennizzi della rata mensile per ciascun Sinistro e con massimo di 12 indennizzi per polizze di durata quinquennale e con massimo di 18 indennizzi per polizze di durata decennale.
ART.19 – ESCLUSIONI
Nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per i caso di Riduzione Involontaria del Reddito Lordo annuo almeno pari al 50% del reddito lordo annuo del precedente esercizio se:
- l'Assicurato non ha prestato la propria attività o non ha prodotto reddito in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.
- alla data di decorrenza dell’Assicurazione l'Assicurato era a conoscenza della prossima drastica riduzione del suo reddito o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- la Riduzione del Reddito sia la conseguenza della chiusura volontaria, senza oggettivo motivo, dell’attività;
- la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la Riduzione del Reddito sia un evento programmato in base a contratti a tempo determinato che escludano tassativamente rinnovi di incarichi o di lavori definiti “Lavori a Progetto”;
- la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di procedimenti emanati da autorità giudiziarie che abbiano accertato irregolarità legali od amministrative relative all’attività svolta;
- la Riduzione del Reddito sia la conseguenza di “malagestio”, incuria o depauperamento ingiustificato delle attrezzature e mezzi necessari all’attività svolta;
- l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- I’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i Requisiti di Assicurabilità previsti dall’ Art 3 "REQUISITI DI ASSICURABILITA"' della presente Polizza.
ART.20 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro, di cui al precedente Art.7 "DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI”, l'Assicurato deve allegare la seguente documentazione:
- copia delle denunce dei Redditi rispettivamente dell’anno precedente e dell’anno in cui si sia verificato l’evento- sinistro;
- copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita;
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché deve consentire alla Compagnia le Indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
ART.21 - DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Riduzione del Reddito almeno pari al 50%, Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Riduzione del Reddito almeno pari al 50% se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di riqualificazione pari ad una nuova annualità fiscale. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla presente garanzia, cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale indennizzi mensili previsti.
E) RICOVERO OSPEDALIERO da Infortunio o Malattia (RO) (garanzia operante per tutte le tipologie di lavoratori e non)
ART.22 OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia la Società corrisponderà all’Assicurato l'Indennizzo di cui al successivo Art.23 “INDENNIZZO" qualora:
-il Sinistro che ha determinato il Ricovero si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art.4 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
-il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 90 giorni da malattia successivo alla data di decorrenza della polizza;
-il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art.29 "ESCLUSIONI";
-l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.7 e successivo Art. 24 "DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI”
ART.23 - INDENNIZZO L'indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere alla Contraente in base alla Copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro , di una somma pari alla somma assicurata. Per ogni sinistro, il primo Indennizzo pari ad una indennità mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 90 giorni dall’effetto della polizza a titolo di carenza da malattia. Il primo indennizzo sarà liquidato trascorso il periodo di carenza, e sarà indennizzato al netto di 7) a titolo di franchigia. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 6 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e con massimo 12 indennizzi per tutta la durata contrattuale.
ART.24 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve allegare al modulo, di cui al precedente Art.10 “DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI”,', la seguente documentazione:
-copia dei certificato dei Pronto Soccorso ( per infortunio);
-copia dei referti medici e della cartella clinica;
-copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione;
-copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita;
-Attestato che certifichi la sua condizione di Non Lavoratore;
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le Informazioni che sì ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L'Assicurato deve consentire alla Società le Indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società di Assicurazione stessa.
ART.25 - DENUNCE SUCCESSIVE Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro o dopo la denuncia di un Sinistro durante l'iniziale Periodo di carenza pari a 90 giorni per Ricovero Ospedaliero, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero causato da Infortunio o Malattia se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di riqualificazione di 90 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla Copertura di Ricoveri Ospedalieri cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 12 indennizzi mensili.
F) ASSICURAZIONE PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI da Infortunio o Malattia (GIC) (garanzia operante per tutti gli assicurati)
ART. 26- Oggetto dell'assicurazione
L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il Caso di Grandi Interventi, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà pari all’intero importo della Somma Assicurata per anno a titolo indennitario anche se non saranno sostenute alcune spese al riguardo. Nell’arco intero della durata della polizza, per questa garanzia, potranno essere indennizzati al massimo il seguente numero sinistri:
Durata Quinquennale senza Tacito Rinnovo: n. Due Sinistri. Durata Decennale senza Tacito Rinnovo: n. Tre Sinistri.
Allorchè:
- l'Infortunio o la Malattia che hanno determinato l’intervento si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art.4;
- l’evento da Infortunio o da Malattia che l’ha reso necessario sia successivo alle ore 24,00 della data termine del Periodo di Carenza per malattia di 120 giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie.
- la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo Art. 27.
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 29 “ESCLUSIONI”
- l'Assicurato abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7 e al successivo Art.28 "DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI".
ART.27 – INDENNIZZO
L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il Caso di Grandi Interventi, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà pari all’intero importo della Somma Assicurata a titolo indennitario anche se non saranno sostenute alcune spese al riguardo.
ART.28- DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato deve allegare la seguente documentazione:
- copia della Cartella Clinica relativa all’intervento chirurgico subito e la causa che l’ha determinato;
- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
- certificato di Stato famiglia;
- attestazione dell’attività professionale esercitata.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’'espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART.29 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE MORTE DA INFORTUNIO-INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE – RICOVERO OSPEDALIERO e GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI.
Sono esclusi dall'oggetto della garanzie i sinistri causati da:
- invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all’assicurato prima della data di decorrenza della polizza;
- eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
- partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- infortuni derivanti dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro:
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme; scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatici bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,paracadutismo e sport aerei in genere,
- partecipazione dell'Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano esse ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato,
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o volontario ,o complicazioni derivanti da tali eventi;
- cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o dai beneficiari designati;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
- le degenze in Case di Riposo, di Convalescenza, di Soggiorno Cronicari o in stabilimenti o centri di Cure Termali, Idroterapici, Fitoterapici, Dietologi o del benessere;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare. isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi X,
- connessione con l'uso o produzione di esplosivi;
- atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
- dolo dell'Assicurato.
Sono comprese invece le malattie tropicali di cui al R.D 07.02.1938 n.281 di cui gli assicurati fossero colpiti durante soggiorni in tutto il mondo purché gli stessi si siano preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
ART.30 – CONTROVERSIE- ARBITRATO
Qualora tra l'Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente Totale, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Si potrà in ogni caso ricorrere all’ Autorità Giudiziaria.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 31- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del C.C.
ART. 32- Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
ART. 33 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 34 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
ART. 35 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 36 - Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
ART. 37- Proroga dell’assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita al meno 30 giorni prima della scadenza da una delle parti contrattuali, la polizza è prorogata per un anno. Qualora la polizza abbia durata poliennale con pagamento in unica soluzione, la polizza decade automaticamente senza tacito rinnovo alla scadenza prevista.
ART. 38 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ART. 39- Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Segue allegato 1 Grandi Interventi chirurgici
ALLEGATO 1
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Cardiochirurgia
– By-pass aorto coronarici multipli (C.E.C.)
– By-pass aorto coronarico singolo (C.E.C.)
– Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple
(C.E.C.), salvo gli interventi descritti
– Cisti del cuore o del pericardio
– Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per
– Fistole arterovenose del polmone, interventi per
– Pericardiectomia totale
– Reintervento con ripristino di C.E.C.
– Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
– Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)
– Valvuloplastica chirurgica
Chirurgia generale
– Amputazione addomino-perineale secondo Xxxxx, trattamento completo
– Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
– Colectomia totale (compresa eventuale stomia)
– Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia)
– Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia
– Coledoco-epatico-digiunoduodenostomia con o senza colecistectomia
– Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia
– Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia
– Emicolectomia destra con linfoadenectomia
– Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia
– Esofago cervicale, resezione dell’, con esofagostomia
– Esofago, resezione parziale dell’, con esofagostomia
– Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia
– Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)
– Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
– Gastrectomia parziale con linfoadenectomia
– Gastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo)
– Megacolon, intervento per (compresa colostomia)
– Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
– Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia
– Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
– Pancreatite acuta, interventi demolitivi
– Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia
– Resezioni epatiche maggiori
– Retto, amputazione del, con linfoadenectomia
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale
Chirurgia toraco-polmonare
– Bilobectomie, intervento di
– Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili (intervento per)
– Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate
– Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomica
– Neoplasie maligne della trachea
– Pleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento (qualsiasi patologia e tecnica)
– Pneumonectomia
– Resezione bronchiale con reimpianto
– Resezione segmentaria o lobectomia
– Resezioni segmentarie tipiche
– Toracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete
Chirurgia vascolare
– Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto
– Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici
– By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo - succlavio
– By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo
– By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica basale
– Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale
– Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
– Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartoci
– Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Ginecologia - Ostetricia
– Eviscerazione pelvica
– Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia
– Isterectomia radicale per via laparotomia o vaginale senza linfoadenectomia
– Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per
– Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per
– Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di
Neurochirugia
– Anastomosi vasi intra-extra cranici
– Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
– Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni
– Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento di
– Corpo estraneo intracranico, asportazione di
– Craniotomia per ematoma extradurale
– Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
– Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
– Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per
– Epilessia focale, intervento per
– Ernia del disco dorsale per via trans-toracica
– Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
– Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
– Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente
– Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta
– Ipofisi, intervento per via transfenoidale
– Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari
– Laminectomia per tumori intramidollari
– Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)
– Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
– Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo
– Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)
– Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgica
– Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche
– Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
– Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
– Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
– Traumi vertebro-midollari via posteriore
– Tumore orbitale, asportazione per via endocranica
– Tumori della base cranica, intervento per via transorale
– Xxxxxx orbitari, intervento per
Ortopedia
– Artrodesi vertebrale per via anteriore
– Artrodesi vertebrale per via posteriore
– Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore
– Artroprotesi spalla, totale
– Artroprotesi: anca totale
– Artroprotesi: ginocchio
– Disarticolazione interscapolo toracica
– Disarticolazioni, grandi
– Emipelvectomia
– Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto
– Ernia del disco dorsale per via transtoracica
– Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
– Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
– Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)
– Reimpianti di arto o suo segmento
– Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia
– Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento)
– Scoliosi, intervento per
– Spalla, resezioni complete secondo Xxxxxxx-Xxxxxxx
– Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale
– Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di
– Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)
Otorinolaringoiatria
– Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea
– Laringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicale
– Laringofaringectomia totale
– Neoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne)
– Neoplasie parafaringee benigne
– Nervo vestibolare, sezione del
– Neurinoma dell’ottavo paio
– Petrosectomia
– Stapedectomia
– Stapedotomia
– Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di
Chirurgia oro - maxillo - facciale
– Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale
Urologia
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica
rettale compresa
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia
bilaterale o ureterocutaneostomia
– Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia
– Eminefrectomia
– Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)
– Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento per
– Neovescica ileale, colica, ileocolica
– Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale
– Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)
– Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavale
– Ureteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento di
– Uretero-ileo-anastomosi bilaterale
– Uretero-ileo-anastomosi monolaterale
Trapianti d’organo:
-Tutti.