ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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REGIONE PUGLIA |
ASSESSORATO AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Disegno di legge
Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante
Relazione
1. Premessa
Il contratto di apprendistato, attualmente configurato come contratto a causa mista che aggiunge allo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione un insegnamento idoneo a formare competenze professionali, è uno degli istituti più antichi del diritto del lavoro.
Con la disciplina contenuta nell’art. 16 della l. 24 giugno 1997, n. 196 (cd. legge Treu), il legislatore nazionale attuò un’importante trasformazione della disciplina dell’istituto, assumendo i principi dello svolgimento dell’attività formativa anche all’esterno dell’azienda (condizionando a questo le agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro), della regolazione eteronoma di una parte dei contenuti della formazione stessa, della sua certificazione.
Alla luce della disciplina contenuta nei decreti ministeriali attuativi, si può dire che il sistema tuttora vigente - ancorché superato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cd. legge Xxxxx) – ripartisca la responsabilità della formazione dell’apprendista tra il datore di lavoro e le istituzioni pubbliche che disciplinano la formazione esterna all’azienda.
Va ancora rilevato che l’apprendistato è rimasto in questi anni, malgrado la concorrenza di un altro istituto similare, quale l’ormai abrogato contratto di formazione e lavoro, un istituto di largo impiego all’interno delle aziende.
È vero, tuttavia, che le indagini effettuate dall’ISFOL e dal Coordinamento delle Regioni sui dati INPS dimostrano che la disciplina è stata efficace soprattutto al Nord, posto che non solo (dati 2003) al Nord sono stati stipulati oltre il 60% dei circa 478.000 contratti di apprendistato nati nell’anno considerato, ma che la formazione effettuata risulta certificata per oltre l’86% degli apprendisti al Nord, contro solo il 5,1% al Sud.
Peraltro, solo il 47% degli oneri derivanti da tale formazione esterna risulta essere stata finanziata da risorse proprie e comunitarie, ricadendo la parte restante sulle aziende.
In questo quadro, la Puglia rappresenta una felice eccezione, poiché è la Regione meridionale con il maggior numero di contratti di apprendistato sottoscritti, nel numero di circa ventiseimila per il 2004.
Anche per questo, il Governo regionale si è posto il problema di disciplinare con urgenza l’istituto.
2. Il quadro normativo vigente
Il già ricordato decreto legislativo n. 276/2003 ha riformulato radicalmente l’istituto.
In particolare, gli articoli 47-53 disegnano un apprendistato suddiviso in tre tipi, con una disciplina solo in parte comune: “per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione” (art. 48); “professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale” (art. 49); “per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” (art. 50).
Con il presente disegno di legge, ci si propone di disciplinare unicamente il secondo tipo, posto che il primo e il terzo interferiscono con le complesse vicende del riordino del secondo ciclo dell’istruzione, ancora lungi dall’essere completate.
Orbene, l’art. 49, co. 5, prevede che «La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno,
per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalità di erogazione e della articolazione della formazione,
esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e)
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.»
Questa previsione è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2005, n. 50, la quale ha osservato che «la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze».
Poiché non era affatto chiaro, nel testo ricordato dell’art. 49, co. 5, quale fosse la fonte che sul piano regionale dovesse regolare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, lo stesso legislatore nazionale ha ritenuto opportuno aggiungere recentemente all’art. 49 il comma 5-bis, introdotto con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 (cd. legge competitività, art. 13, co. 13-bis).
Esso dispone che «Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», e assume quindi carattere interpretativo della precedente norma, chiarendo che la regolazione del profilo formativo dell’apprendistato professionalizzante debba essere operata dalle regioni con legge. Nelle more, i contratti collettivi nazionali assolvono funzione di disciplina transitoria sulla medesima materia.
Si deve dubitare della legittimità costituzionale di questo spossessamento, sia pure provvisorio, della competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale; e tuttavia la Giunta regionale ha deciso di evitare ogni inutile conflitto, preferendo accelerare l’iter di predisposizione del presente disegno di legge.
Occorre infatti tenere presente che dopo il decreto legislativo n. 276/2003, per circa un anno e mezzo, tutto quello che è stato prodotto in Puglia sono state le deliberazioni di Giunta regionale, che hanno costituito (nel 2005) il tavolo tecnico con le parti sociali per la disciplina dell’apprendistato (deliberazione di G.R. 2 marzo 2005, n. 184, corretta di un errore piuttosto evidente con deliberazione di G.R. 28 giugno 2005, n. 926).
In applicazione, l’Assessorato al Lavoro ha tenuto in data 8 luglio ha tenuto la riunione di insediamento del tavolo; il 28 luglio ha consegnato alle parti sociali un documento contenente le linee d’indirizzo per la disciplina da emanare, sollecitandone contributi scritti (poi opportunamente valorizzati nelle diverse fasi di elaborazione del disegno di legge); nei giorni 22 settembre, 10 e 14 ottobre ha consegnato tre diverse bozze dell’articolato normativo così come progressivamente perfezionato in base alle indicazioni via via emergenti dalle discussioni.
In data 14 ottobre la maggioranza delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti hanno sottoscritto un apposito documento, nel quale non solo hanno condiviso il metodo seguito, ma hanno espresso «intesa sulle linee generali del disegno di legge».
In particolare, hanno sottoscritto il documento allegato Confapi, Confartigianato, CNA, CLAAI, Lega delle Cooperative, Confcommercio, CGIL, UIL, UGL.
Ha successivamente espresso per iscritto, in data 18 ottobre, intesa anche Confesercenti, assente alla riunione del 14 ottobre.
L’ABI e la Confcooperative si sono riservate di esprimere la propria posizione all’esito della consultazione dei rispettivi organi statutari.
La Coldiretti, pur apprezzando l’ampio lavoro di approfondimento e confronto svolto, ha evidenziato il mancato accoglimento di proposte importanti che rappresentano la peculiarità del settore agricolo.
Confindustria e CISL hanno espresso dissenso, depositando nota (anch’esse allegate) per illustrane le motivazioni.
Peraltro, in data 10 ottobre 2005, consenso è stato espresso anche dal Comitato istituzionale di coordinamento previsto dall’art. 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, coinvolto per il ruolo fondamentale che nell’applicazione della legge avranno le Province.
3. L’articolato proposto
Nel rispetto delle competenze regionali come sopra descritte, il disegno di legge si propone di dare vita ad una disciplina legislativa caratterizzata dalla chiarezza e dalla semplicità di applicazione.
I suoi tratti caratterizzanti sono:
- il principio di una durata della formazione crescente in ragione della durata del rapporto;
- l’introduzione per la prima volta nella vicenda della formazione professionale in Puglia del buono (o voucher) formativo, che semplificherà notevolmente l’applicazione della normativa, consentendo all’apprendista e al datore di lavoro di decidere di comune accordo dove acquisire la formazione esterna, scegliendola da un catalogo approvato dalla Regione Puglia sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali, e garantendo quindi l’effettiva aderenza della formazione impartita ai bisogni formativi;
- la valorizzazione della bilateralità e il rispetto delle funzioni della contrattazione collettiva, sia in tema di definizione dei profili formativi, sia in tema di controllo del piano formativo individuale, sia in tema di definizione dell’offerta formativa esterna, sia infine in tema di modalità di accertamento delle competenze acquisite e di monitoraggio dell’applicazione della disciplina;
- la prevalenza della formazione esterna, nella convinzione che l’intreccio tra formazione teorica e apprendimento pratico arricchisca gli apprendisti e le stesse aziende;
- la garanzia da parte della Regione Puglia dell’integrale copertura finanziaria della formazione esterna, che dunque non graverà in alcun modo sulle aziende che assumano apprendisti;
- valorizzazione del ruolo dei servizi pubblici per l’impiego, e quindi delle Province, ai fini dell’applicazione della legge;
- la certificazione della formazione effettuata, che la renda spendibile sul mercato per l’apprendista;
- infine, ma soprattutto, la previsione che, nei limiti delle disponibilità finanziarie precisate in sede di bilancio, la Regione Puglia incentiverà economicamente, nella misura massima consentita alla decisione della Commissione europea in materia del 19 maggio 2004, la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incentivando così finalmente – su una linea esattamente opposta a quella seguita dal legislatore nazionale – la stabilità e non la precarietà del lavoro.
In buona parte, tali principi costituiscono una legislazione la cui approvazione porrà la Puglia all’avanguardia sul piano nazionale (risultano sinora approvate discipline legislative in materia solo nelle Regioni Friuli– Venezia Giulia, Xxxxxx – Romagna, Toscana e Marche).
L’art. 1 contiene i principi generali della disciplina, consistenti nell’applicazione dell’art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, e nel rispetto della competenza statale e della funzione della contrattazione collettiva.
L’art. 2 affida alla Giunta Regionale la definizione dei profili formativi, intesi come insieme di conoscenze e competenze, recependo quanto stabilito dalle parti sociali nei contratti collettivi o dagli enti bilaterali, oppure, in mancanza, anche in via unilaterale, potendosi allo scopo utilizzare il lavoro tecnico già effettuato dall’ISFOL a livello nazionale per evitare la paralisi dell’istituto per i settori per i quali non siano intervenuti i rinnovi contrattuali o l’intervento dell’ente bilaterale.
L’art. 3 prevede il progressivo allungamento della durata della formazione in relazione alla durata del contratto di apprendistato. Infatti, l’allungamento ella durata massima dell’apprendistato a sei anni, operata dal decreto legislativo n. 276/2003, può trovare giustificazione soltanto nella particolarità delle esigenze formative cui può rispondere una durata così lunga (e onerosa per la collettività, per l’effetto degli sgravi contributivi).
Peraltro, è lo stesso decreto legislativo n. 276/2003 (art. 49, co. 5, lett. a) a prevedere che il monte ore di formazione formale disciplinato dalle Regioni sia di «almeno» centoventi ore per anno.
Per quanto attiene ai contenuti della formazione formale, si ripete la disciplina dei decreti ministeriali attuativi dell’art. 16 della l. n. 196/1997, aggiungendovi la necessità di impartire immediatamente, nel primo mese del rapporto, la formazione interna all’azienda relativa alla sicurezza, essendo fatto notorio che gli infortuni sul lavoro hanno un picco preoccupante proprio nella fase iniziale dei rapporti di lavoro.
L’art. 4 disciplina il piano formativo individuale, che dovrà essere compilato tenendo conto delle competenze già possedute dall’apprendista, e gravando i datori di lavoro del solo onere di comunicarlo alle Province (centri territoriali per l’impiego), eventualmente allegando la valutazione di coerenza con il profilo formativo interessato formulata dall’ente bilaterale di appartenenza. Alle Province spetta il controllo di tale coerenza e l’eventuale richiesta di riformulazione, nel breve termine di quattordici giorni.
L’art. 5 prevede la certificazione annuale della formazione impartita, da parte del datore di lavoro se interna, e da parte dell’ente formatore prescelto se esterna. Anche in questo caso, la comunicazione viene effettuata alle Province.
L’art. 6 rinvia, per la competenza del tutore aziendale che ha la responsabilità di seguire la formazione dell’apprendista interna all’azienda, alle previsioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2000, che ne individua i requisiti necessari, e dispone che il coordinamento tra formazione esterna e interna sia prevista nel pino formativo individuale.
L’art. 7 disciplina il catalogo di offerta formativa che gli enti accreditati proporranno, e che sarà approvato dalla Regione Puglia, sentite le parti sociali anche tramite gli enti bilaterali.
L’art. 8 prevede che la formazione esterna, da effettuarsi all’interno del catalogo sopra ricordato con scelta concorde dell’apprendista e del datore di lavoro, sarà interamente finanziata dalla Regione Puglia. Se ne prevede la copertura finanziaria per il 2005 e 2006 a mezzo sia delle azioni dell’attuale POR Puglia, sia a mezzo del finanziamento annuale erogato dal Ministero del Lavoro a carico del Fondo nazionale per l’occupazione.
La quantificazione è effettuata con riferimento ai parametri di costo orario del Fondo Sociale Europeo, sulla previsione che, nella prima fase applicativa sino al 31 dicembre 2006, saranno coinvolti 45.800 apprendisti, che, nell’ipotesi per la quale le stipulazioni dei contratti siano equamente ripartite nel periodo in questione, svolgeranno in media settanta ore di formazione esterna. Poiché nel 2003 risultano essere stati sottoscritti in Puglia circa ventiseimila contratti di apprendistato, è palese che lo stanziamento così formulato potrebbe fare fronte anche all’eventuale aumento numerico derivante dall’intervenuta abrogazione dei contratti di formazione e lavoro. Viene altresì previsto il già ricordato sistema del buono formativo, con apposito bando trimestrale per l’assegnazione, in seguito al quale l’assegnazione sarà effettuata immediatamente (senza la compilazione di una graduatoria) sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, consentendo alle aziende l’immediato e snello utilizzo dell’istituto. Il godimento del beneficio del pagamento della formazione a carico di fondi pubblici è però condizionato al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, talché anche la disciplina legislativa da emanarsi ben può inserirsi nel filone della legislazione di sostegno, il cui più illustre esempio è il cd. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300).
L’art. 9 regola l’accertamento delle competenze acquisite dagli apprendisti, affidandone la verifica alle Province. L’accertamento sarà annuale e comunque in ogni caso di cessazione del rapporto, e il risultato sarà registrato sul libretto formativo. Le modalità dell’accertamento saranno disciplinate dalla Giunta regionale, sentite le parti sociali anche tramite gli enti bilaterali. In caso di esito negativo, le Province ne daranno comunicazione all’INPS, ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro e alla Regione: è infatti del tutto evidente che la effettività della formazione richieda che una serie cospicua di risultati negativi porti alla verifica delle sue ragioni nell’ente erogatore della formazione esterna o all’interno dell’azienda.
L’art. 10 prevede che la regione Puglia, all’interno del proprio bilancio, individui annualmente la somma che sarà destinata ad incentivare la trasformazione dei rapporti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima che la Commissione Europea ha determinato con decisione del 19 maggio 2004, in relazione ad una norma della Regione Siciliana. Anche in questo caso, il beneficio è condizionato all’osservanza dei contratti collettivi nazionali come sopra ricordato.
L’art. 11 riguarda gli aspetti finanziari.
L’art. 12 prevede che l’Assessorato al lavoro operi il monitoraggio annuale degli effetti dell’applicazione della normativa, facendone oggetto di apposita discussione con le parti sociali all’interno della Commissione per le politiche del lavoro istituita dall’art. 8 della legge regionale
5 maggio 1999, n. 19.
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DISCIPLINA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Articolo 1
(Principi generali)
La presente legge regola gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.
Articolo 2
(Definizione dei profili formativi)
La Giunta Regionale definisce i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali, e comunque sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale,
Per profilo formativo si intende l’insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.
Articolo 3
(Struttura e contenuti della formazione)
La formazione formale dell’apprendista è finalizzata all’acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999, ed è impartita sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l’apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo:
1) pari a 240 ore, se il contratto di apprendistato ha durata biennale;
2) pari a 375 ore, se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
3) pari a 525 ore, se il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;
4) pari a 696 ore, se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
5) pari a 891 ore, se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.
Ferma restando l’articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale di cui al successivo articolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita annualmente all’apprendista potrà essere inferiore a 120 ore.
La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all’esterno dell’azienda.
Ai contenuti di natura trasversale devono essere dedicate un numero di ore annuali almeno pari al 35% della formazione esterna relativi ai primi due anni; al 25% della formazione esterna nel terzo anno; al 15% della formazione esterna nel quarto anno; al 10% della formazione esterna nel quinto anno; al 5% della formazione esterna nel sesto anno.
La formazione sui temi trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza ed igiene sul lavoro.
La formazione interna deve avere ad oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Articolo 4
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.
Il piano formativo individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale, deve essere comunicato dal datore di lavoro alle Province, tramite il centro per l’impiego competente per territorio, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato.
I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato alle Province la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito.
Entro sette giorni dall’avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.
Le Province, tramite i Centri territoriali per l’impiego, trasmettono alla Regione Puglia – settore Formazione professionale i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.
Articolo 5
(Certificazione della formazione)
Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dell’estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita all’interno dell’azienda.
La certificazione, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì comunicata dal datore di lavoro al centro per l’impiego competente per territorio.
La certificazione della formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al centro per l’impiego competente per territorio dall’ente erogatore, con le modalità stabilite nei precedenti commi.
Articolo 6
(Formazione e competenze del tutore aziendale)
La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 28 febbraio 2000.
Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’ente di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale.
Articolo 7
(Offerta formativa degli enti accreditati)
I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
Articolo 8
(Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna)
La formazione dell’apprendista esterna all’azienda sarà finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che il datore di lavoro applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il suddetto finanziamento sarà erogato all’apprendista sotto forma di buono. L’apprendista potrà utilizzarlo, d’intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le rispettive normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Puglia, e in relazione a programmi approvati ai sensi del precedente articolo 7.
L’importo dei buoni varierà in ragione della durata della formazione e sarà quantificato secondo i parametri adottati per l’attuazione delle misure del Programma Operativo Regionale.
La Regione Puglia emanerà trimestralmente apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda, nonché le procedure e i criteri per l’assegnazione.
In ogni caso, la domanda per l’assegnazione del buono dovrà essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro e dovrà essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.
L’assegnazione dei buoni avverrà secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande.
L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avverrà previa presentazione della rendicontazione in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per gli anni 2005 e 2006, l’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è stimato in euro 15.232.427.
La copertura finanziaria del suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i fondi attualmente disponibili nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 misura 3.2 azione b3 e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo 9
(Accertamento delle competenze acquisite)
L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata dalle Province, tramite i centri territoriali per l’impiego, e sono registrate, a cura delle medesime, nel libretto formativo.
L’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite avrà luogo ogni anno nonché in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.
Le modalità con cui sarà effettuato l’accertamento di cui al primo e secondo comma saranno definite dalla Giunta Regionale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
Nel caso in cui l’accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, le Province, tramite i Centri territoriali per l’impiego, inviano apposita comunicazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, nonché alla Regione Puglia - settore Formazione professionale.
Articolo 10
(Incentivazione alla trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato.
L’importo dell’incentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 l’importo è stabilito dalla legge di assestamento del bilancio.
In ogni caso, l’importo dell’incentivo non potrà superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, il 35% degli oneri salariali lordi gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo all’assunzione. L’importo massimo dell’incentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari al 15% degli oneri salariali netti del primo biennio successivo all’assunzione se datore di lavoro è un’impresa piccola o media ai sensi dell’articolo 2 e dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
La modificazione delle previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la materia degli aiuti di Stato all’occupazione determina l’automatico adeguamento della misura massima indicata al precedente comma a quella diversa che fosse eventualmente ivi stabilita.
In ogni caso, l’incentivo sarà concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’incentivo è concesso alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/2002 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle medesime.
Le modalità di concessione dell’incentivo saranno previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
ART. 11
(Esercizi successivi al 2006 – Norma finanziaria)
Per gli esercizi successivi al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dell’incentivo economico previsto, rispettivamente, dai precedenti articoli 8 e 10, è subordinato alla copertura finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi negli appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
Articolo 12
(Monitoraggio)
L’applicazione della disciplina di cui alla presente legge sarà annualmente oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica da parte dell’Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale – settore Formazione professionale. Le relative informazioni saranno comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, e discusse in apposita seduta della Commissione regionale per le politiche del lavoro.