CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
ART. 23, comma 15, D.LGS 50/2016
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Importo a base d’asta nel quinquennio € 2.994.828,00 (di cui € 828,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,), oltre IVA nella misura di legge.
CUI F02268260904201900039.
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Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
Gruppo di progettazione | |
S.C. Patologia Clinica | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
S.S.D. Ingegneria Clinica | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
S.C. Farmacia | Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx |
SC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | Xxxx. Xxxxx Xxxxx |
Supporto giuridico-amministrativo
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’operatore economico aggiudicatario, in relazione all’esecuzione della fornitura in service richiesta.
2. In particolare, il presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, comprende la contestualizzazione dell’appalto, le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori.
3. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:
Azienda o A.O.U. la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o “Azienda”.
Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l’affidamento del contratto in oggetto, che assume il ruolo di “Contraente”.
Capitolato speciale questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l’Azienda e l’Aggiudicatario (di seguito anche “Capitolato”).
Concorrente ciascuno dei soggetti, con soggettività individuale o plurima, che
presentano offerta per la Gara per l’affidamento del contratto in oggetto. 2
Contratto il contratto di appalto in oggetto, che sarà stipulato fra l’Azienda e l’Aggiudicatario.
DM Salute 10/08/2018 il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”.
DM MIT 07/03/2018, n. 49 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
D. Lgs. n. 50/2016 il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019), convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55.
D.P.R. n. 207/2010 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici», parte vigente.
Documenti di Gara il presente Capitolato, comprensivo della Relazione tecnico-
illustrativa del contratto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del contratto in oggetto.
Gara questa gara, bandita per l’affidamento del contratto in oggetto.
Linee Guida ANAC 2/2016 Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate con Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018) e s.m.i.
Linee Guida ANAC 3/2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017) e s.m.i..
DEC il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell’art. 111, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 3 trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Forniture a noleggio il complesso delle attività che l’operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere nell’ambito del Contratto e che costituiscono oggetto della Gara, ai sensi del presente Capitolato.
Art. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO
1. La Struttura Complessa di Patologia Clinica (di seguito “Laboratorio”) secondo quanto stabilito dall’Atto Aziendale, approvato con DDG n. 556 del 10.10.2017, aggiornato in esito alla DGR RAS
n. 42/3 del 11.09.2017, opera nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ed eroga l’attività assistenziale in favore dei degenti delle Strutture Aziendali e dell’utenza esterna, con accesso diretto.
2. Il Laboratorio risulta dislocato in un altro stabile, rispetto alle Strutture del Plesso SS Annunziata e del Plesso San Xxxxxx; questo aspetto rende impossibile la centralizzazione delle apparecchiature, considerato che il campione da sottoporre ad analisi di emogas, deve essere processato immediatamente dopo il prelievo.
3. La decentralizzazione degli apparecchi di emogas risponde alle esigenze delle Strutture richiedenti e alla qualità dei risultati. La gestione del prelievo e il TAT che intercorre tra il tempo di prelievo e la fase analitica, sta alla base dei requisiti di precisione, accuratezza e di qualità del risultato analitico.
4. Gli strumenti collocati nelle Strutture di degenza sono di competenza del Laboratorio di Patologia Clinica e, come da Allegato A alla Delibera G.R. N 43/38 del 2.8.2016 e da Allegato 1 della Delibera G.R. n. 21/11 del 24/04/2018, che definisce i requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi ai fini autorizzativi delle strutture di diagnostica di laboratorio a livello regionale, i POCT (Point OF Care Testing) sono punti di esecuzione di analisi di laboratorio nei reparti o servizi finalizzati alla esecuzione di prestazioni urgenti, al letto del paziente.
5. I POCT operano sotto il diretto controllo della Direzione del laboratorio di riferimento che si assume la responsabilità della formazione degli operatori, della scelta degli strumenti e dei reagenti, nonché della verifica di manutenzione e della gestione del controllo di qualità.
6. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 521 del 31/12/2015, concernente il progetto di riorganizzazione dei laboratori dell’Azienda, sono stati definiti specifici indirizzi per la riorganizzazione e razionalizzazione del Laboratorio di Patologia Clinica nelle sue diverse attività, con la finalità di far convergere le diverse linee di attività in un unico laboratorio centralizzato, in un’ottica di razionalizzazione della logistica e della organizzazione del servizio, tenuto conto delle strutture esistenti.
7. Costituisce, pertanto, obiettivo prioritario della Direzione Aziendale, l’implementazione del Piano di Centralizzazione dei Laboratori, con la finalità di pervenire alla condivisione delle stesse piattaforme produttive, valutando, in tal senso, la possibilità di centralizzare in un unico sito, da individuarsi in sede di prefattibilità, i laboratori di: Patologia Clinica; Microbiologia e Virologia; Tossicologia Forense; Medicina Trasfusionale.
8. Allo stato attuale, il Laboratorio di Patologia Clinica risente di importanti criticità che influiscono fortemente sulla gestione degli apparecchi per emogasanalisi dislocati presso le Strutture del 4 plesso SS. Annunziata e del plesso San Xxxxxx, legati alla situazione negoziale di fatto reiterata nel tempo, che non consentono una “modernizzazione” organizzativa della gestione delle
apparecchiature e della rete di gestione dei flussi informativi dei test eseguiti. Tali criticità sono riconducibili, principalmente:
Alla mancanza di una rete di gestione delle apparecchiature per emogas dislocate presso le Strutture;
Alla difficoltà di allineare tale prestazione, nell’ambito della organizzazione del laboratorio;
All’impossibilità di implementare un sistema qualità come prescritto dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984, D.P.R. del 14.01.1997 art. 17;
9. Il protrarsi delle situazioni negoziali di fatto, oltre al disallineamento rispetto alla normativa vigente in materia contrattuale, pur nell’ottica di garantire, in emergenza, i Livelli Essenziali di Assistenza, determina incertezze nello svolgersi del servizio, con possibili interferenze nell’erogazione delle prestazioni, in urgenza o in regime ambulatoriale.
10. L’A.O.U. di Sassari, nelle more dell’avvio e implementazione del progetto di Laboratorio Unico, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 521 del 31/12/2015, intende, pertanto, procedere all’indizione di una procedura di gara comunitaria, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura di strumenti analitici da banco portatili e dispositivi di prelievo per l’esecuzione dell’emogas, al fine di implementare i percorsi diagnostici e la rete di gestione secondo quanto prescritto dalle normative.
11. Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente gara sono:
La centralizzazione e la gestione dei POCT-EMOGAS presso il laboratorio analisi, con distribuzione nei reparti degli apparecchi di emogas e loro integrazione in rete LAN Aziendale, per la tracciabilità dell’operatore che esegue l’esame, la validazione del risultato e la trasmissione dei dati al Laboratorio, per quanto di competenza;
L’implementazione di un sistema informatico per la verifica, il controllo ed il monitoraggio dei risultati analitici;
L’adozione di un sistema per la gestione del controllo di qualità esterno (VEQ) unico per tutti gli strumenti e per tutti i parametri misurati;
L’allineamento di tutti gli strumenti tra loro ed il confronto con gli altri utilizzatori degli stessi sistemi;
La definizione delle responsabilità con l’identificazione di un referente per tutto il sistema operativo complessivo;
L’elaborazione di un protocollo atto a definire modalità operative, scritte e controllate, per l’esecuzione delle attività di prelievo e l’erogazione delle prestazioni, condivise tra tutti gli operatori coinvolti.
La verifica e l’interfacciamento con le infrastrutture della rete LAN aziendale e gli interventi di adeguamento/ampliamento delle parti impiantistiche elettriche e del cablaggio di rete, necessari per un’appropriata installazione in rete degli apparecchi di emogas presso i reparti.
12. Nel Laboratorio, in esito alla gara d’appalto in oggetto, saranno valorizzate le varie specificità, nell’ottica di un moderno comparto diagnostico di ospedale “HUB”, anche attraverso una più completa integrazione con le attività di didattica e di ricerca, proprie della funzione universitaria in essa esplicate. 5
13. La procedura di gara in argomento sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
14. L’appalto è disciplinato dal D. Lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC, dal Bando di Gara, dal Disciplinare e relativi allegati nonché dall’art. 1655 e seguenti del Cod. Civ., oltre che dal presente Capitolato. Il presente appalto è regolato, altresì:
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 29 gennaio 2019, per il periodo 2019/2021;
- dal Codice di comportamento dell’AOU, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 504 del 24 dicembre 2015;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.
15. Con riferimento alle norme tecniche in materia, si precisa che i reagenti e i prodotti devono essere conformi alla Direttiva Europea 98/79 (Dispositivi Medici Diagnostici in vitro), recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell’Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e, altresì:
- per i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro, la Direttiva Europea 98/79, recepita dal Decreto Legislativo 332/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336);
- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23);
- per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37);
- Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da Laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1);
- il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;
- il DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine), e successive modifiche ed integrazioni.
- Eventuali ulteriori disposizioni di legge specifiche per i dispositivi offerti e non presenti nell’elenco di cui sopra;
16. I dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere marcati CE IVD e dovranno essere conformi alla norma IEC EN 61010-1 (CEI 66-5) - Apparecchi da laboratorio
Art. 3 - INTERFACCIAMENTO AL SOFTWARE AZIENDALE
1. Il presente articolo definisce i requisiti minimi per l’interfacciamento dei sistemi per emogas, oggetto della presente acquisizione, con il Laboratory Information System (LIS) del laboratorio.
2. Il LIS attualmente in dotazione ai laboratori di analisi della AOU di Sassari, è basato sul 6
prodotto “DNLab” fornito da Noemalife (oggi Dedalus) nell’ambito dei progetti regionali “SILUS” e “SILUS 2” e presente in tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.
3. L'interfacciamento della strumentazione di laboratorio con il DNLab è stato originariamente realizzato tramite l’apposito modulo software “DNA”, recentemente sostituito da Dedalus/Noemalife con il middleware “HALIA”, che centralizza ed estende le funzionalità del DNA. HALIA è attualmente in dotazione, nella versione “core”.
4. La disponibilità di HALIA per i laboratori della AOU di Sassari favorisce l'adozione di soluzioni omogenee al livello aziendale nonché la riduzione della complessità operativa e dei costi di gestione relativi. Tutta la strumentazione di laboratorio oggetto delle presenti acquisizioni dovrà, quindi, essere interfacciata con il LIS tramite HALIA.
5. Le ditte proponenti forniture di sistemi per la diagnostica di laboratorio, dovranno garantire, a pena di esclusione, il collegamento di tutti i sistemi proposti con il middleware HALIA di Dedalus.
6. Gli interfacciamenti con XXXXX dovranno essere realizzati a totale carico delle ditte proponenti.
7. Si precisa, inoltre, quanto segue.
a. Gli strumenti da gestire tramite il middleware HALIA devono poter essere mappati in rete, con un indirizzo IP ed una porta assegnata dalla AOU di Sassari, su apposita VLAN dedicata alla diagnostica di laboratorio e devono poter comunicare con i server centrali, presso il Datacenter, tramite socket. Nel caso in cui lo strumento non sia dotato nativamente di una porta TCP/IP, le ditte proponenti dovranno farsi carico dell’hardware per le necessarie conversioni, tipicamente RS232 - TCP/IP.
b. Ove, per integrazioni o interfacciamenti specifici, si rendano necessarie componenti software aggiuntive, i relativi costi – inclusi quelli delle licenze d’uso eventualmente necessarie – saranno a carico delle ditte proponenti.
c. Una volta definito il posizionamento certo delle apparecchiature nei reparti, sarà a carico dell’appaltatore progettare e realizzare gli interventi per allestire e certificare i nuovi punti rete, secondo standard Cat. 6, laddove il punto di posizionamento delle apparecchiature sia sprovvisto del punto rete necessario per il loro collegamento alla rete Aziendale.
d. Le ditte proponenti dovranno garantire, a proprio carico, il passaggio al middleware HALIA di tutte le informazioni necessarie ad una completa, corretta ed efficiente gestione dei processi e dei flussi di lavoro in relazione alle finalità del presente capitolato (ad es. tracciabilità dei campioni, controlli di sistema, validazione dei campioni e dei risultati, ecc.) e che saranno oggetto di verifica e validazione nella fase esecutiva della fornitura.
e. Dovranno essere garantiti, inoltre, i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva di tutto il software di interfacciamento secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel capitolato e per tutta la durata della fornitura.
f. I servizi e i sistemi proposti dovranno essere implementati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). In ogni caso, il trasferimento ed il trattamento di dati al di fuori del LIS non potrà essere effettuato senza previa adeguata anonimizzazione degli stessi. In particolare, si chiede di specificare in maniera puntuale
eventuali trasferimenti di informazioni, finalizzate alle attività di manutenzione proattiva delle 7
apparecchiature in modalità compatibile con il GDPR.
8. Dal punto di vista architetturale, si distinguono due principali possibili scenari di interfacciamento dei sistemi diagnostici con HALIA:
collegamento di singoli strumenti, che operano cioè al di fuori di processi automatizzati complessi e che dovranno essere interfacciati direttamente con HALIA;
collegamento di gruppi di strumenti o di “catene di automazione”, dove si rendono necessarie funzioni centralizzate di controllo e coordinamento di più attività, svolte da strumenti diversi (es. chimica clinica, ematologia, ecc.).
9. Qualora tali funzioni di gestione e controllo fossero svolte da sistemi middleware aggiuntivi diversi da HALIA, le ditte proponenti dovranno comunque garantire, a proprio carico:
- adeguati livelli di gestibilità e di tracciabilità dei processi anche sul LIS/HALIA (si veda anche quanto già specificato al precedente punto c.);
- la continuità del servizio in caso di guasto/indisponibilità del sistema di automazione tramite soluzioni opportunamente ridondate;
- la fornitura di hardware e software eventualmente necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della soluzione proposta. Nell’offerta tecnica dovranno comunque essere specificati i requisiti infrastrutturali minimi necessari per l’installazione dei sistemi forniti (inclusi collegamenti alla rete informatica) e dovranno essere evidenziate le eventuali componenti centralizzate, attivabili necessariamente in ambiente virtualizzato, preferibilmente VMware.
10. In generale, si valutano positivamente le soluzioni che favoriscono la gestione uniforme del workflow analitico dei relativi processi.
11. L’Azienda AOU dispone di infrastrutture di Rete LAN la cui capillarità presso i reparti e i locali interessati dal presente appalto richiede di essere verificata. Eventuali interventi di adeguamento/ampliamento delle parti impiantistiche elettriche e del cablaggio di rete, necessarie per un’appropriata installazione in rete degli apparecchi di emogas presso i reparti, dovranno essere svolte a cura e carico dell’aggiudicatario; a tal fine i partecipanti alla gara saranno tenuti ad un sopralluogo preliminare atto ad accertare preventivamente lo stato dei luoghi e dei predetti impianti.
12. Costituiscono allegati del presente Capitolato, le specifiche generali, il datasheet di HALIA ed il listino dei moduli HALIA aggiuntivi (i.e. non inclusi nella versione “core”, già in dotazione alla AOU Sassari) reso disponibile da Dedalus per eventuali necessità di valutazione di particolari elementi che ricadono nella casistica indicata al precedente punto b. da parte delle ditte proponenti.
Art. 4 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, suddiviso in tre lotti distinti, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. In particolare, la fornitura in service di strumenti analitici di emogas, comprende: il noleggio e relativo servizio di
assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di formazione, interfacciamento 8
in rete di tutte le apparecchiature dislocate nelle varie Strutture, tra loro e con il sistema
gestionale del Laboratorio di Patologia Clinica, dotazione di hardware e software aggiornati e un server dedicato (da realizzarsi in forma di server Virtuale presso il Datacenter Aziendale) per il flusso dei dati, nonché tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio e la fornitura dei reagenti, controlli, calibratori e materiali di consumo per l’esecuzione delle procedure diagnostiche occorrenti, finalizzate alla esecuzione dei test di emogas, nonché ogni altro onere previsto a carico del fornitore nel presente capitolato .
2. Il programma VEQ mensile (matrice biologica e programma di gestione) dovrà essere unico. La matrice biologica su tre livelli dovrà essere fornita in quantità tale da permettere l’allineamento degli strumenti da parte del personale incaricato del laboratorio, secondo le disposizioni contenute nell’allegato della Delibera Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00/00 del 02/08/2016 (POCT punti dal 78 al 86) e nella Delibera G.R. n. 21/11 del 24/04/2018, e dalle linee guida dell’American Association for Respiratory Care.
3. L'importo complessivo a base d’asta della fornitura “in service” di cui ai lotti 1, 2 e 3, per un periodo di 5 anni – incluse tutte le prestazioni di cui al punto 1. del presente articolo - ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, è stimato in € 2.994.828,00 (oltre IVA, nella misura di legge), comprensivo degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali (lotti 1 e 2), non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 828,00.
4. Nella Tabella che segue si riportano le voci di costo quinquennali, per ciascun lotto (esclusa IVA e oneri di sicurezza per rischi interferenziali), che includono i costi di collegamento in rete di tutti i sistemi proposti, con il middleware HALIA di Dedalus:
Tabella n. 1
Lotto | Canoni di Noleggio | Manutenzione e Assistenza Tecnica | Reagenti e materiale di consumo | Base d'asta QUINQUENNALE |
1 | € 845.000,00 (n. 13 strumenti) | € 33.800,00 (n. 13 strumenti) | € 1.250.000,00 | € 2.128.800,00 |
2 | € 130.000,00 (n. 2 strumenti) | € 5.200,00 (n. 2 strumenti) | € 50.000,00 | € 185.200,00 |
3 | --- | --- | € 680.000,00 | € 680.000,00 |
Importo complessivo a base d’asta | € 2.994.000,00 |
5. La base d’asta è determinata secondo la metodologia illustrata nell’Allegato 1 (stima valori storici ed esplorazione valori di mercato).
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), determinato in un massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. lgs. N. 50/2016, l’importo complessivo, inclusa l’opzione di proroga tecnica semestrale, di cui all’art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, è pari a euro 3.294.310,80 (inclusi gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali), oltre IVA nella misura di legge, di cui:
- Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso € 2.994.000,00; 9
- Proroga tecnica semestrale fornitura in service, al netto della sicurezza: € 299.400,00;
- Oneri di sicurezza da rischi interferenziali, compresa quelli afferenti alla proroga (€ 82,80):
€ 910,80.
7. Con riferimento al Lotto 1, si riporta, nella Tabella 2 che segue, il Quadro Economico, con la quotazione delle prestazioni.
Tabella n. 2
LOTTO 1 – Quadro Economico Fornitura in service di 13 strumenti analitici, di reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami emogas. | |||
Descrizione | Importi quinquennio | ||
A | 1 | Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso | € 2.128.800,00 |
2 | Oneri di sicurezza da rischi interferenziali | € 512,00 | |
A | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (sommano 1+2) | € 2.129.312,00 | |
B | 3 | Opzione di Proroga semestrale ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 | € 212.880,00 |
4 | Oneri sicurezza da rischi interferenziali afferenti alla proroga semestrale | € 51,20 | |
B | IMPORTO ALTRE VOCI (sommano 3+4) | € 212.931,20 | |
VSA | VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) | € 2.342.243,20 | |
C | 5 | I.V.A. al 22% su importo VSA (“A”+”B”) | € 515.293,50 |
C | SOMMA IMPOSTE | € 515.293,50 |
QE | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C) | € 2.857.536,7 |
8. Con riferimento al Lotto 2, si riportano, nella Tabella che segue, le prestazioni oggetto della fornitura e relativi oneri.
Tabella n. 3
LOTTO 2 – Quadro Economico Fornitura in service di due sistemi diagnostici portatili, di reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami emogas. | |||
Descrizione | Importi quinquennio | ||
A | 1 | Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso | € 185.200,00 |
2 | Oneri di sicurezza da rischi interferenziali | € 316,00 | |
A | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (sommano 1+2) | € 185.516,00 | |
B | 3 | Opzione di Proroga semestrale ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 | € 18.520.00 |
4 | Oneri sicurezza da rischi interferenziali afferenti alla proroga semestrale | € 31,60 | |
B | IMPORTO ALTRE VOCI (sommano 3+4) | € 18.551,60 | |
VSA | VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) | € 204.067,60 | |
C | 5 | I.V.A. al 22% su importo VSA (“A”+”B”) | € 44.894,87 |
C | SOMMA IMPOSTE | € 44.894,87 | |
QE | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C) | € 248.962,47 |
9. Con riferimento al Lotto 3, si riportano, nella Tabella che segue, le prestazioni oggetto della 10
fornitura.
Tabella n. 4
LOTTO 3 – Quadro Economico Fornitura di dispositivi di prelievo (siringhe e capillari) per l’esecuzione degli esami di emogas per 136.000 test refertati/anno. | |||
Descrizione | Importi quinquennio | ||
A | 1 | Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso | € 680.000,00 |
2 | Oneri di sicurezza da rischi interferenziali | € 0 | |
A | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (sommano 1+2) | € 680.000,00 | |
B | 3 | Opzione di Proroga semestrale ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 | € 68.000,00 |
B | IMPORTO ALTRE VOCI | € 68.000,00 | |
VSA | VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) | € 748.000,00 | |
C | 4 | I.V.A. al 22% su importo VSA (“A”+”B”) | € 164.560,00 |
C | SOMMA IMPOSTE | € 164.560,00 | |
QE | IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C) | € 912.560,00 |
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI LOTTI
1. Sulla base delle esigenze espresse dalle Strutture, la fornitura delle apparecchiature e relativi reagenti è divisa in tre lotti, il terzo dei quali identifica la fornitura dei dispositivi di prelievo.
2. Nella Tabella che segue sono riportate le Strutture, con le tipologie di sistema, il numero degli strumenti e il numero dei test/anno per ogni Struttura. Si specifica che il fabbisogno complessivo è di 136.000 test refertati /anno.
Tabella n. 5 – Elenco delle Strutture | |||
STRUTTURE | TIPOLOGIA DI SISTEMA | N° Strumenti | N° TEST/ANNO |
S.C. Clinica Medica | Strumento da banco | 1 | 6.000 |
S.C. Pneumologia Clinica e Interventistica | Strumento da banco | 1 | 2.000 |
S.C. Anestesia e Rianimazione 1 | Strumento da banco | 1 | 3.000 |
S.C. Clinica Chirurgica | Strumento da banco | 1 | 2.000 |
S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia | Strumento da banco | 1 | 10.000 |
S.C. Anestesia e Rianimazione 2 | Strumento da banco | 1 | 12.000 |
S.C. Medicina d’accettazione e d’urgenza | Strumento da banco | 1 | 15.000 |
S.C. Nefrologia e Dialisi Trapianti | Strumento da banco | 2 | 16.000 |
S.C. Medicina Interna | Strumento da banco | 1 | 6.000 |
S.C. Cardio-Anestesia | Strumento da banco | 1 | 26.000 |
S.C. Cardiologia Clinica e Interventistica | Strumento da banco | 1 | 6.000 |
S.C. Anestesia e Rianimazione 2 | Strumento da banco | 1 | 30.000 |
U.O. Anestesia Multidisciplinare | Strumento portatile | 1 | 2.000 |
S.C. Laboratorio di Patologia Clinica | Strumento portatile | 1 | Strumento backup |
Per quanto concerne la tipologia di test si specifica che devono essere garantiti:
per il Lotto 1: 134.000 test di cui 34.000 comprendenti anche la determinazione della creatinina; 11
per il Lotto 2: 2.000 test, 1.000 dei quali atti anche alla determinazione della creatinina.
Deve essere comunque garantita l’interscambiabilità dei prodotti richiesti nel complesso della fornitura.
Nella fornitura in service di ciascuno dei lotti 1 e 2, dovranno essere inclusi:
le apparecchiature a noleggio con l’assistenza tecnica;
i reagenti necessari per l’esecuzione degli esami;
i reagenti per l’esecuzione dei controlli di sistema;
i reagenti per la calibrazione;
le matrici per l’esecuzione mensile della VEQ su tre livelli;
l’addestramento e la formazione del personale;
il sistema di interfacciamento e gestione in rete informatica per la tracciabilità del processo e la trasmissione dati;
nonché tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore dal presente capitolato.
Tutti gli strumenti da banco o portatili devono essere:
Interscambiabili e compatibili fra loro;
I dati di tutti gli strumenti dovranno essere concentrati in un middleware. I risultati analitici e in particolare i controlli di sistema e VEQ mensili dovranno essere visibili in unica schermata con la distribuzione in curve di controllo per ogni strumento affinché il personale del laboratorio possa verificare a distanza e in qualsiasi momento l’andamento e l’allineamento di ogni strumento e la visualizzazione di eventuali derive analitiche che andranno tempestivamente corrette.
Il programma di gestione degli strumenti dovrà interfacciarsi con il LIS del laboratorio fornito dalla ditta Noemalife/Dedalus tramite il middleware Halia.
A seguire sono fornite le caratteristiche dei tre lotti
LOTTO 1
Fornitura in service di 13 strumenti analitici, di reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami emogas.
Le ditte partecipanti devono assicurare il fabbisogno di reagenti, calibratori e controlli per 365 giorni/anno.
Tutti gli strumenti devono assicurare:
1. la determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO2, pO2, HCO-3, Ca++, Sodio (Na), Potassio (K), Cloro (Cl), HCT, tHb, SO2, O2Hb, COHb, HHB. MetHB, Hb fetale, Bilirubina, Glucosio, Lattato e il dosaggio della creatinina.
Si richiede la descrizione dettagliata dei pannelli dei test disponibili compresi tutti i parametri calcolati, i cui risultati siano supportati dalle Linee Guida e dalle Società Scientifiche di validazione del metodo.
2. Campionamento con sistema chiuso che garantisca la sicurezza dell’operatore;
3. Analisi di tutti i test con unica aspirazione automatica del campione;
4. Volume di campione ridotto per la determinazione contemporanea di tutti i parametri con 12
siringa o capillare con meno di 200 µl;
5. tutti i parametri richiesti, in funzione “micro” da siringa o capillare dovranno essere dosati contemporaneamente in automatico con meno di 100 µl di campione;
6. In caso di campione insufficiente si dovrà assicurare la refertazione dei parametri analizzati senza rigettare l’analisi;
7. Miscelazione automatica del campione;
8. Eliminazione delle bolle d'aria e microcoaguli;
9. Controllo di qualità interno di sistema automatico a bordo per tutte le tipologie di analiti;
10. Fornitura di una VEQ mensile (matrice biologica e programma di gestione) su tre livelli sui test misurati, in quantità adeguata per tutte le apparecchiature in dotazione;
11. Possibilità di espansione con altri parametri;
12. Riconoscimento automatico del campione tramite lettore di bar-code;
13. Reagenti pronti all'uso, identificabili con codice a barre, e gestibili singolarmente;
14. L’esecuzione del test deve richiedere un ridotto numero di soluzioni e reagenti a bordo;
15. Bombole dei gas, se previste, a basse pressioni con miscele certificate per la taratura, senza necessità di manometri esterni e tubi di collegamento;
16. I dosaggi con capillare devono prevedere un ingresso separato rispetto all’accesso della siringa;
17. Devono essere previsti più accessi per siringa in contemporanea.
18. Referto completo con possibilità di modifica in diversi formati, con intestazione personalizzata e grafico dell’equilibrio Acido-Base;
19. Archiviazione automatica dei dati e formato del referto personalizzabile;
20. Il programma di gestione dello strumento dovrà assicurare lo standy- by per ridurre il consumo dei reagenti;
21. Il programma di gestione dello strumento deve essere gestita da un monitor integrato o separato, intuitivo, facile da usare da parte del personale delle Unità Operative e dei TLSB del Laboratorio.
22. Devono richiedere scarsa manutenzione.
LOTTO 2
Fornitura in service di due sistemi diagnostici portatili di reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami emogas
Le ditte partecipanti devono assicurare il fabbisogno di reagenti, calibratori e controlli per 365 giorni/anno.
CARATTERISTICHE TECNICO-OPERATIVE DEGLI EMOGAS-ANALIZZATORI PORTATILI.
Tutti gli strumenti devono assicurare:
1. la determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO2, pO2, HCO-3, Ca++, Sodio (Na), Potassio (K), Cloro (Cl), HCT, tHb, SO2, O2Hb, COHb, HHB. MetHB, Hb fetale, Bilirubina, Glucosio, Lattato e il dosaggio della creatinina. Si richiede la descrizione dettagliata dei pannelli dei test disponibili compresi tutti i parametri calcolati, i cui risultati siano supportati dalle Linee Guida e dalle Società Scientifiche di validazione del metodo.
2. Apparecchio dovrà essere di dimensioni ridotte, peso limitato, sempre pronto all'uso; 13
3. Sensori multifunzione
4. Flessibilità della composizione dei pannelli e adattabilità ai diversi carichi di lavoro;
5. Tempo di misurazione ridotto;
6. Controlli di qualità di sistema gestiti in automazione a bordo per tutti i parametri testati;
7. Ridotte quantità del campione necessario (<100 µl di sangue con siringa o capillare);
8. Numero e tipo di parametri calcolati facilmente configurabili;
9. Compatibilità con le siringhe e con i capillari in commercio;
10. Miscelazione automatica del campione;
11. Segnalazione di eventuali sostanze che interferiscono col risultato;
12. I risultati devono essere elaborati tenendo conto della temperatura del paziente;
13. Facile sostituzione dei consumabili;
14. Tempi di avvio rapidi;
15. Sistema operativo e uso semplice;
16. Sistema d’istruzioni a video;
17. Lettura dei risultati a video;
18. Scarsa produzione di rifiuti speciali.
Gli strumenti devono essere integrati nella stessa rete di gestione degli strumenti da banco. I dati devono essere concentrati nel Middleware collegato alla rete di laboratorio.
LOTTO 3
Fornitura di dispositivi di prelievo (siringhe e capillari) per l’esecuzione degli esami di emogas per 136.000 test refertati/anno.
La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche, completa dei dispositivi di prelievo, siringhe e capillari, compatibili con gli strumenti in commercio e facili da usare
Le siringhe devono essere:
a) confezionate singolarmente, identificabili con codice a barre e memorizzabili nella tracciabilità del processo analitico test-paziente.
b) Non devono essere presenti sostanze all’interno che possono interferire con i risultati. La concentrazione di eparina litio-sodica deve essere standardizzata e bilanciata per ottimizzare gli aspetti qualitativi e quantitativi del campione.
c) Il range di volume delle siringhe dovrà essere da 1 a 3 ml. I capillari devono essere:
a) forniti nel numero corrispondente di test 3.000 e compatibili con tutti gli strumenti in commercio e richiedere la minima quantità di campione, possibilmente inferiore a 100 µl.
b) La quantità di campione necessario per tutti i dosaggi, non deve essere superiore a 100µl.
c) I capillari per il prelievo e il processo analitico, devono assicurare la sicurezza dell’operatore.
d) Sono preferibili i supporti in plastica.
Art. 6 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 14
1. L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice.
2. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica per ciascuno lotto, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016, come definiti dalla componente tecnica del Gruppo di Progettazione e inseriti nel Disciplinare di gara.
3. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel presente Capitolato, procederà a dichiarare la non idoneità del concorrente, che verrà, conseguentemente, ritenuta non ammissibile al proseguo della gara.
4. Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 saranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se, nella propria offerta, l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. In tal caso è necessario, pena la non valutabilità e conseguente non conformità dell’offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare l’equivalenza clinica della soluzione proposta con opportuna relazione clinica. Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee, in relazione allo specifico utilizzo clinico.
5. I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione sono da intendersi comprensivi di tutti i costi per servizi e forniture, oggetto del presente appalto.
6. I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell’attività e/o dell’organizzazione del lavoro.
7. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno causa di nullità dell’offerta stessa.
Art. 7 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO
1. Il numero e la tipologia degli esami che si presume effettuare in un anno sono indicati nell’art. 5 del presente Capitolato.
2. I quantitativi di determinazioni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività sanitaria, nonché a variazioni nell’assetto strutturale dell’Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.
3. I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell’Azienda Ospedaliera la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli atti di vigenza del contratto. Il contraente sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori, sia per quantitativi maggiori ai sensi dell’art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
4. Le modifiche nonché le varianti del contratto in corso in validità sono ammesse in tutti i casi di
cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 15
Art. 8 – PERSONALE INCARICATO DEL CONTRAENTE
1. Il Contraente, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è responsabile.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell’Aggiudicatario opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, anche nei confronti di terzi.
3. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’Azienda non diminuisce in nulla le responsabilità dell’appaltatore per l’esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone.
4. L’esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall’appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’Azienda.
Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente 16
contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Azienda.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 26.
9. L’Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto:
a) ad avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
b) ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall’Azienda nell’intento di non recare intralcio all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
c) a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti all’Azienda di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l’esecuzione della fornitura;
d) a rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
e) ad adempiere quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
f) ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari.
Art. 10 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE
1. L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dal contratto. L’Appaltatore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.
2. Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti dell’Appaltatore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Azienda e in danno dell’Appaltatore.
3. L’Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell’Appaltatore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere dell’Appaltatore effettuare, con PEC, l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all’Azienda eccezione di sorta.
Art. 11 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 17
1. La stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a cura della SC ABS.
2. L’Operatore Economico Aggiudicatario che si rifiuti di sottoscrivere il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell’Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. All’Operatore Economico Aggiudicatario dichiarato decaduto, faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altro Operatore Economico, oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
3. Il Contraente è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il Contraente non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
7. E’ ammessa la consegna anticipata in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, nei casi consentiti dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016.
Art. 12 – INIZIO DELLA FORNITURA
1. Il Contraente si obbliga ad eseguire la fornitura, nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato e del cronoprogramma predisposto in sede di gara, decorrenti dalla data dell’ordine di
consegna, in conformità alle norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC, anche sulla base delle istanze espresse dalle Strutture aziendali coinvolte.
Art. 13 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO
a) Consegna delle strumentazioni e collaudo.
1. La consegna della strumentazione dovrà essere effettuata, a cura e a carico del Contraente, presso le strutture elencate nell’articolo 5, secondo le indicazioni della S.C. Patologia Clinica dell’AOU di Sassari, con accesso in xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, 1° piano, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dall’Ordine di Servizio del DEC, anche in regime di esecuzione anticipata e, comunque, dalla scadenza del termine di legge per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi 10 (dieci) giorni dalla installazione.
2. L’Azienda Ospedaliera si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a 3 mesi, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto.
3. È a carico del Contraente la fornitura del materiale necessario a testare il sistema diagnostico, fino al positivo collaudo dello stesso ed in ogni caso fino alla sua messa a punto definitiva. Le date
per l’installazione e il collaudo, dovranno essere programmate in accordo con i Responsabili del 18
Laboratorio Analisi. Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell’apposito verbale da parte del Responsabile S.S.D. Ingegneria Clinica (o suo delegato) e del Direttore della S.C. Patologia Clinica (o suo delegato).
4. Il Contraente sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori sia degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.
5. Il Contraente si farà carico dell’onere del trasporto degli strumenti, della loro installazione, della rimozione e del regolare smaltimento dei relativi imballaggi.
6. Durante il periodo previsto per l’installazione, dovrà essere assicurato l’addestramento all’uso del sistema di almeno 2 infermieri per ogni U.O. oltre ai due tecnici di Laboratorio.
7. Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione per il service dovranno essere disinstallate e ritirate a cura e spese del Contraente.
b) Modalità di ordinazione e consegna di reagenti, controlli, consumabili.
1. Il Contraente si impegna a fornire a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, l’elenco dettagliato in formato elettronico del materiale consumabile, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle schede tecniche e di sicurezza, costituente offerta tecnica.
2. I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.
3. Il Contraente effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L’accettazione della merce non solleva il Contraente dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
4. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili al Contraente, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
5. La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte del Servizio Farmacia dell’Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell’ordine.
6. Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.
7. I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce;
- data enumero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
8. Il Contraente deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.
9. Con la presentazione dell’offerta il Contraente si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
10. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, che sarà trasmesso tramite PEC. In casi 19
eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine via e-mail. Qualora ciò non sia possibile il Contraente deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
11. Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente il Servizio di Farmacia.
12. È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
13. Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all’atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio Analisi si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resa inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
14. I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Contraente e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e il Contraente stessa deve provvedere alla sostituzione, entro e non oltre 5 giorni, con materiale idoneo.
15. In ogni momento, a cura del competente Servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate
dal Contraente. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Contraente qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, il Contraente deve sostituire i prodotti entro e non oltre 5 giorni con altri aventi i requisiti.
16. L’Azienda Ospedaliera non assume, comunque, la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dal Contraente.
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.
2. La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento.
3. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza 20
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione della fornitura, risultante dal relativo certificato.
6. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati all’Appaltatore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
7. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito dell’Appaltatore.
8. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
9. Nell’attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
10. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
11. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
12. L’Appaltatore dovrà:
verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx;
allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
13. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.
14. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Foro di Sassari.
Art. 15 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: “RUP”) nomina il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (di seguito: “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione 21
e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 101, comma 6 -bis , e dell’articolo 111, comma 2, del codice, secondo quanto specificato dall’art. 16, comma 4 del decreto del DM MIT 07/03/2018, n. 49, trattandosi di forniture in service, connotate da particolari caratteristiche tecniche e dalla trasversalità delle competenze, così come individuate nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, nomina uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del medesimo DM MIT 07/03/2018, n. 49.
2. Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all’Appaltatore, contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
3. Avvio dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante e dal DEC, in coordinamento con il RUP, per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
4. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione. Nei casi previsti dal Capitolato Speciale o da altro documento contrattuale, il
D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Operatore Economico Aggiudicatario.
5. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dal Contraente, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.
6. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
7. Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per:
cause di forza maggiore;
altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
8. Ricorrendo le ipotesi di cui al punto 7, il D.E.C., con l’intervento del Contraente o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’Appaltatore.
9. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall’Appaltatore.
10. La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la
possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica 22
dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC, avvalendosi dei direttori operativi. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
nel caso di forniture e servizi continuativi.
11. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
12. La verifica di conformità deve essere conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore.
13. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che il D.E.C. riterrà necessari.
14. All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
15. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
16. Sono a carico del Contraente tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel
caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
17. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno conformi ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, conformi / regolari previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
18. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
19. E’ fatta salva la responsabilità dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
20. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
21. Tra le attività di verifica, il D.E.C. si riserva il diritto di eseguire controlli, periodici e funzionali, sugli strumenti e apparecchiature utilizzate, sui materiali e sulle dotazioni degli stessi, al fine di verificare la rispondenza tra la fornitura resa e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge, sia dai requisiti previsti dal presente Capitolato.
22. In esito alle attività di controllo, periodiche e funzionali, sulle apparecchiature / strumentazioni, il D.E.C. ne comunica l’esito al Contraente, affinché lo stesso possa produrre 23 proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
Art. 16 – COLLAUDO
1. Le forniture e i servizi saranno soggetti a verifica di conformità secondo quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016, dal DM MIT 07/03/2018, n. 49 e dal presente Capitolato, per quanto non disposto dal presente articolo.
2. I collaudi avverranno secondo quanto stabilito dalla legge e dalle procedure aziendali in contraddittorio, di volta in volta, fra l’Appaltatore e i servizi Aziendali competenti (SSD Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Patologia Clinica, R.S.P.P. ecc., ognuno per le proprie competenze).
3. L’appaltatore dovrà dare il necessario supporto tecnico e strumentale all’esecuzione dei collaudi da parte degli uffici competenti.
4. I collaudi saranno preventivamente calendarizzati a cura del DEC e si dovranno concludere entro 60 giorni dalla data di inizio delle procedure, con l’emissione del certificato di collaudo e degli specifici certificati di accettazione per le singole parti biomedicali.
5. L’Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione (manuali, certificazioni, ecc.) in lingua italiana.
Art. 17 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
1. È posto a totale carico del Contraente ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.) connesso alla
definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l’ottimizzazione dell’attività analitica in relazione all’organizzazione del lavoro.
2. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l’affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
• non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
• non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
• non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.
3. È fatto obbligo per il Contraente, per l’intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dal Contraente.
4. Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dal Contraente con altri più recenti, è facoltà dell’Azienda Ospedaliera acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda Ospedaliera potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
5. L’Azienda committente si riserva la facoltà, nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei per cambio di metodica, o a seguito di sostituzione, eliminazione o nuova acquisizione di apparecchiature e attrezzature, oppure per riassetto organizzativo dei Laboratori, o qualora subentrassero nuovi processi organizzativi aziendali. 24
6. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, il Contraente aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l’articolo 3.4 del DM Salute del 10/08/2018.
Art. 18 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
1. Dovrà essere garantita assistenza full risk comprendente interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.
2. Sono escluse le manutenzioni periodiche giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell’utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d’uso in italiano che il fornitore s’impegna a fornire in dotazione anche in formato digitale;
3. L’assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.
4. Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:
a) pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
b) reagenti e materiale di consumo necessari per l’avviamento/collaudo e per la ripetizione delle sedute analitiche, in caso di malfunzionamento degli strumenti e/o dei kit;
c) spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
d) ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
e) addestramento all’utilizzo della strumentazione per il personale addetto del Laboratorio.
5. L’Appaltatore è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnica - per l’intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l’eventuale proroga - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti:
TIPOLOGIA DI GUASTO | TEMPI DI PRIMO INTERVENTO (anche online, in ore solari continue dalla chiamata) | TEMPI RISOLUZIONE SENZA PEZZI DI RICAMBIO (in ore solari continue) | TEMPI RISOLUZIONE CON PEZZI DI RICAMBIO (in ore solari continue) |
Bloccante (rende il bene non utilizzabile o pericoloso) | 2 | 24 | 48 |
NON bloccante (difetto riscontrato che però consente l’impiego del bene) | 6 | 36 | 60 |
6. Dovrà essere assicurato il ripristino del funzionamento del/i sistema/i, per consentire la ripresa dell’attività entro le 24 ore successive all’apertura della chiamata.
7. Dovrà essere garantito il servizio di assistenza telefonica e teleassistenza (diagnostica remota) descritta in maniera dettagliata e convalidata dai servizi informativi aziendali. Ogni intervento remoto sul sistema deve essere tracciato e comunicato all’utilizzatore per mezzo di apposito 25 verbale elettronico.
8. Il Contraente deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell’esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
9. Tipologia di manutenzione che devono essere garantite:
Manutenzione preventiva della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici. Alla fine di ogni intervento, anche in remoto, dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro(verbale) in cui saranno registrate le operazioni effettuate sottoscritto da entrambe le parti.
Manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico del Contraente. Il Contraente si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di provvedere a interventi al fine di garantire la prosecuzione degli esami, in caso di fermo delle apparecchiature oltre le 8 (otto) ore lavorative.
Verifiche di Sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico del Contraente aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
10. I suddetti interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente concordati ed eseguiti alla presenza di un operatore del laboratorio.
11. Il Contraente avrà inoltre l’obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i locali ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno quadrimestrale - per l’intera durata contrattuale - ai fini dell’ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo il Contraente, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile della SSD Ingegneria Clinica e al Direttore di Laboratorio un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 4 anni di durata contrattuale (compresa eventuale proroga), tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.
12. Il Contraente dovrà rendere disponibili:
i protocolli operativi sintetici delle comuni attività di funzionamento degli strumenti;
le tabelle con riportato l’identificativo della ditta fornitrice, il marchio CE di ogni strumento;
la documentazione di tutte le operazioni eseguite (rapporti di servizio firmate e datate) verbale sottoscritto dalle parti;
la documentazione relativa alle competenze e responsabilità per le operazioni di manutenzione demandate al personale del laboratorio;
la documentazione descrittiva delle modalità per la richiesta di assistenza straordinaria. 26
Art. 19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
1. Il Contraente deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione ad addestrare il personale del Laboratorio all’uso della strumentazione fornita e, in particolare:
a) il personale dedicato deve essere formato in sede per la gestione del sistema di automazione, delle apparecchiature, della gestione informatica dei flussi dei dati; in particolare deve essere supportato durante la routine e i turni in urgenza per almeno due mesi dall’implementazione del sistema;
b) la formazione deve essere assicurata a tutto il personale dirigente e tecnico di laboratorio, anche in caso di eventuale aggiornamento tecnologico (nuove metodiche e apparecchiature), con sistemi analitici più evoluti e tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli oggetto del contratto;
c) la formazione deve essere certificata da un documento che riporta, oltre ai dati dell’operatore del laboratorio, il contenuto del percorso formativo e firmato dalla persona che ha eseguito il corso;
d) ogni anno, o a secondo della richiesta del personale, deve essere garantito un incontro per valutare il livello di performance del personale del settore e della automazione nel contesto lavorativo;
e) deve essere assicurato un supporto formativo per la stesura di protocolli operativi e procedure per il percorso di accreditamento del settore.
6. Durante il periodo previsto per l’installazione dovrà assicurare l’addestramento all’uso del sistema di almeno 2 infermiere per ogni UO oltre ai due tecnici di Laboratorio.
Art. 20 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
2. Il Contraente, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con la Direzione Medica di Presidio e con il Direttore della SC Patologia Clinica.
3. Il Contraente provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. Il Contraente dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
4. L’Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura prestata.
Art. 21 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI
1. Il Contraente è obbligato ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio dell’Azienda del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte
le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento. 27
2. L'AOU ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto (di seguito: “Documento”), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e
le informazioni relative all'emergenza. Il Contraente, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.
3. Il Contraente si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di approvazione dell’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:
schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione della fornitura;
valutazione dei rischi specifici connessi alla fornitura;
modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell’impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.
5. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
6. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l’intera durata di 60 mesi dell’appalto, in Euro complessivi € 828,00, dei quali:
- € 512,00 per il Lotto 1.
- € 316,00 per il Lotto 2.
Tali importi non sono soggetto a ribasso.
7. Nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Contraente, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo dell’Appaltatore medesimo di
redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure 28
necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.
4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:
mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;
ritardo nell’esecuzione della fornitura:
- ritardi nella redazione e consegna della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni e delle attività di collaudo e certificazione delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo;
- ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate;
- ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dai Collaudatori, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;
- ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;
inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”.
5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto,
trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati)
entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi 29
d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate.
6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio.
7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto.
8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie
offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
9. Relativamente alla esecuzione delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi.
10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di:
a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;
b) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software;
c) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti;
d) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti alle attività di formazione e/o supporto;
e) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti all’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature, rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.;
f) ritardo nella consegna delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.;
g) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni;
h) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 30
11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.
Art. 23 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Per l’esecuzione dei servizi e delle forniture in service, con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
2. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore si riferiscono alle prestazioni erogati a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
3. L’Appaltatore provvederà ad emettere regolare fattura in seguito ad ogni ordinativo di fornitura emesso dalla Farmacia Ospedaliera, dovrà poi emettere trimestralmente regolare fattura relativa a canoni ed assistenza, alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità dei servizi effettuati per il servizio di riferimento.
4. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento disgiunto, nel caso di apposita previsione in tal senso nell’atto costitutivo del RTI aggiudicatario.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
7. I termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.
8. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
9. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte dell’Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
10. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte
dell’’Appaltatore, del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di 31
gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla
rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Appaltatore.
11. Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia S.p.A.
12. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
13. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
14. In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte dell’Appaltatore emettere la fattura solamente in formato elettronico.
15. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente:
Uff_Fattura PA Codice Fiscale:02268260904
Codice IPA: UFBW7M
16. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto2010.
Art. 23.1 Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 32
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La presente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.
Art. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal
riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, 33
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)..
Art. 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Azienda, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
7. L’Azienda Ospedaliera si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
26.1 - Risoluzione per inadempimento
1. L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Azienda ha la facoltà di incamerare la
cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il 34
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: “Garanzia definitiva” (art. 14); “Esecuzione del contratto” (art. 15); “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” (art. 25); “Divieto di cessione del contratto; cessione del credito” (art. 27); “Subappalto” (art. 28); “Condizioni dell’appalto e responsabilità civile” (art. 35); “Codice di comportamento e patto di integrità”; “Tutela della riservatezza dei dati personali” (art. 38).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
5. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
26.2 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
7. L’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
8. In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
9. L’Azienda può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
26.3 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
10. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
11. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, è facoltà dell’Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero 35
recedere dal contratto.
12. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
13. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
14. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
15. Ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudica delegato, può eseguire i contratti stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 28 - SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni: 36
il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016);
l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.
2. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).
4. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).
5. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:
il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.
6. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di
cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini 37
per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato Speciale.
7. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).
Art. 29 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO
1. Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l’impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, può proseguire nell’esecuzione del contratto già stipulato dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs.50/2016.
Art. 30 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
1. L’Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e dal contratto.
2. Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda e devono essere adeguatamente motivate.
3. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 31 – TERMINI E COMMINATORIE
1. Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
Art. 32 – DIRITTO DI RECESSO
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti rinunciando l’Appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'Appaltatore, non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi. 38
3. Il contratto si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1373 del Codice Civile.
4. In caso di recesso dell’Azienda, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
Art. 33 –RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
1. È facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’Appaltatore non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.
2. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
3. A tale recesso l’Appaltatore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
4. Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso all’Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
Art. 35 – CONDIZIONI DELL’APPALTO E RESPONSABILITA’ CIVILE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale d’appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi 39
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Contraente garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto come previsto nell’Articolo 26 “Risoluzione del contratto”.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Contraente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Contraente non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.
5. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Contraente si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e
procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Contraente verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso quanto dell’Azienda, in virtù dei servizi
/ fornitura oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
8. Il Contraente, inoltre, deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Contraente in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Contraente possa arrecare all’Azienda medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Azienda e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 36 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ
1. L’Appaltatore, nei rapporti inerenti al contratto, s’impegna sin a d’ora a:
osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di 40
Comportamento adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità” adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
a rispettare la misura di prevenzione di cui al comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. clausola di pantuflage).
2. L’Appaltatore è, pertanto, consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Appaltatore.
2. Come disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 38 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
1. Il Contraente dell’appalto sarà nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.
Natura e finalità del trattamento
2. Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest’ultimo.
3. Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto principale.
Obblighi del Responsabile del trattamento
4. Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Contratto.
5. Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, ne potrà usare i dati per propri scopi.
6. Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità
o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un 41
Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia,
fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati.
7. Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.
Misure di sicurezza
8. Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
9. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Compiti del Responsabile del Trattamento
10. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendono dall’esecuzione del contratto principale, come da prospetto:
- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti dell’AOU Sassari per l’adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo; 42
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte
per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell’impatto delle procedure e dell’organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l’individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l’adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del GDPR e per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l’obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall’articolo 33 del GDPR;
- l’individuazione - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell’avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.
• Istanze degli interessati
11. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l’esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, il Fornitore deve provvedere a:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere la AOU Sassari per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare, con il Servizio Affari Generali, Comunicazione e Rapporti con l’Università - in qualità di soggetto preposto dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.
Verifiche del Titolare 43
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione della AOU Sassari tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del GDPR.
13. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L’intenzione da parte dell’AOU Sassari di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.
Scadenza del contratto
14. Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.
15. A discrezione dell’AOU Sassari, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest’ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.
16. Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.
Art. 39 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla 1. legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.
Art. 40 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. Le caratteristiche minime richieste nel presente Capitolato sono indicative delle necessità aziendali e devono essere interpretate in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice e, in particolare, con riguardo al comma 7 dello stesso. Qualora la descrizione di taluno dei prodotti messi a gara fosse suscettibile di individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dall’espressione “o equivalente”.
Sassari, lì
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INDICE
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 2
Art. 2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO 3
Art. 3 - INTERFACCIAMENTO AL SOFTWARE AZIENDALE 6
Art. 4 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 8
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI LOTTI 10
Art. 6 –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 14
Art. 7 – VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO 15
Art. 8 – PERSONALE INCARICATO DEL CONTRAENTE 15
Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE 15
Art. 10 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 17
Art. 11 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 17
Art. 12 – INIZIO DELLA FORNITURA 17
Art. 13 - ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO 18
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA 20
Art. 15 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 21
Art. 16 – COLLAUDO 23
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Art. 17 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 23
Art. 18 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 24
Art. 19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 26
Art. 20 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 27
Art. 21 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 27
Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALITÀ 28
Art. 23 – PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 30
Art. 23.1 Anticipazione del prezzo 32
Art. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 32
Art. 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 33
Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34
Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 35
Art. 28 - SUBAPPALTO 36
Art. 29 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO 37
Art. 30 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI 37
Art. 31 – TERMINI E COMMINATORIE 38
Art. 32 – DIRITTO DI RECESSO 38
Art. 33 –RECESSO PER GIUSTA CAUSA 38
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 39
Art. 35 – CONDIZIONI DELL’APPALTO E RESPONSABILITA’ CIVILE 39
Art. 36 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ 40
Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI 40
Art. 38 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 41
Art. 39 - FORO COMPETENTE 43
Art. 40 – DISPOSIZIONI FINALI 44
Gruppo di progettazione | |
S.C. Patologia Clinica | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
S.S.D. Ingegneria Clinica | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
S.C. Farmacia | Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx |
SC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | Xxxx. Xxxxx Xxxxx |
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