Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021 n. 1038
Contenzioso n. 576/17/AV/- Accordo extragiudiziale tra omissis c/Regione Puglia.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Amministrativa Foggia” e dal Responsabile di P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Xxxxxxxx, Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con Deliberazioni Presidenziali dell’ex Ersap n.20890/71 e n. 20348/76, veniva autorizzata l’assegnazione e vendita del Podere n. 531 in agro di Zapponeta in favore di (omissis), a cui dopo il suo decesso (23.05.1989)subentrava il figlio (omissis), quale erede avente i requisiti previsti dalle leggi di Riforma Fondiaria, giusta Delibera del Comitato Esecutivo dell’ex Ersap del 3/07/1992 n. 417, successivamente autorizzato alla stipula con determinazione del Commissario Liquidatore n. 758 del 30.6.1994;
- con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia n.500 del 30.03.1996, gli eredi di (omissis), Sig.ri (omissis), venivano riconosciuti debitori nei confronti dei Sig.ri (omissis), della somma di lire 530.205.720 oltre interessi, nella misura del 5% dal 5 agosto 1980 al soddisfo, nonché, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura ivi liquidata;
- a salvaguardia del credito vantato e probabilmente in assenza di un patrimonio sul quale agire, in data 19.11.2001 i signori (omissis) convenivano in giudizio, presso il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia, (omissis) e la Regione Puglia - Settore Riforma Fondiaria, quest’ultima subentrata all’ERSAP, invocando l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., includendo nella pretesa creditoria anche il podere di proprietà regionale con l’intento di surrogarsi al (omissis) e versare essi stessi quanto dovuto;
- con sentenza n. 196/2007 il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia rigettava la domanda e rilevava che in capo al (omissis) non era configurabile un diritto soggettivo ma un’aspettativa alla stipula del contratto di assegnazione e vendita, con conseguente inammissibilità dell’esercizio dell’azione surrogatoria;
- la Struttura Provinciale di Foggia con varie note, ultima del 29.05.2009, sollecitava il (omissis) alla definizione della pratica di assegnazione e vendita, avvertendo che in caso di mancato assenso sarebbe stato considerato rinunciatario, con consequenziale perdita del diritto di acquisto del fondo;
- l’ufficio referente preso atto della indisponibilità del (omissis) alla definizione dell’atto di stipula lo dichiarava decaduto dalla posizione di legittimo interesse in ordine all’assegnazione del predio;
- in data 17.11.2009, la sig.ra (omissis), moglie del (omissis), verosimilmente consapevole dell’azione di surroga perorata dagli eredi (omissis) sul predio di proprietà regionale, presentava istanza di assegnazione e vendita del podere 531 agro di Manfredonia;
- la Struttura Prov.le, tenuto conto della rinuncia alla stipula da parte del sig. (omissis), accoglieva l’istanza della sig.ra (omissis) sulla base delle seguenti considerazioni:
▪ l’appartenenza della sig.ra (omissis) allo stesso nucleo familiare del (omissis);
▪ il fatto che la stessa coadiuvava il marito nella conduzione del podere;
▪ la convenienza, sotto il profilo economico, di portare a termine una procedura di assegnazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 20/99, ovvero al prezzo di € 51.162,10, rispetto ai prospettati introiti di cui alla citata Determinazione del Commissario Liquidatore n. 758/1994, quantificati in complessive Lire 988.400 ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 20/99, con evidente vantaggio per l’amministrazione regionale;
- in data 30.05.2013, veniva notificata all’Amministrazione regionale la sentenza n. 312/2013 della Corte d’Appello di Bari - Rep. n. 374/2013 del 19/04/2013, che riconosceva ai signori (omissis) il diritto di surrogarsi a (omissis) nei riguardi della Regione Puglia nel procedimento preordinato all’acquisto del podere;
- la Struttura Prov. di Foggia, di concerto con la Struttura Legale e Contenzioso e il dirigente pro-tempore del Servizio Riforma Fondiaria, valutato che il (omissis) non avendo dato seguito alla intimazione ricevuta, (nota già richiamata del 29.05.2009 prot. n. AOO/113/4673) ed avendo, conseguentemente, lasciato decadere la posizione di legittimo interesse e vantaggio, a lui riconosciuta dalla Riforma Fondiaria in ordine all’assegnazione e vendita del predio in parola, in data 07/02/2014, formalizzava richiesta di apposito parere all’Avvocatura Regionale in ordine alla disposizione della Sentenza;
- l’Avvocatura Regionale con nota del 12.06.2014 – prot. n 8901, (pervenuta alla Struttura Prov.le di Foggia solo in data 07/07/2014), esprimeva esplicito parere asserendo che: “…. il diritto del (omissis), in base alle norme sull’assegnazione dei terreni della riforma fondiaria, ha indubbia natura personale, in quanto trattasi di posizione di vantaggio strettamente inerente alla persona di esso debitore, si è del parere che il creditore del (omissis) non può surrogarsi al medesimo nell’esercizio del diritto di acquisto del predio in questione, in quanto si tratta di diritto personalissimo, cioè legato alla persona del debitore, e può essere esercitato solo dal medesimo.”;
- la Struttura Provinciale, sulla scorta del parere espresso dall’Avvocatura ed onde evitare un palese danno erariale nei confronti della Regione, con nota dell’11/07/2014, proponeva al Dirigente pro-tempore del Servizio Riforma Fondiaria, la costituzione in giudizio della Regione, condivisa da quest’ultimo ed inviata all’Avvocatura con nota della direzione di Bari del 14/07/2014, prot. n. 8100;
- in data 10.05.2017, lo studio legale (omissis) notificava, a mezzo di posta elettronica certificata, la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5633/02017 del 30.01.2017, che si pronunciava dichiarando inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello proposto dal (omissis), confermando, così, la statuizione della Corte d’Appello di Bari;
- nelle more, con Deliberazione della Giunta Regionale dell’11.04.2017 n. 538, pubblicata sul BURP in data 26.04.2017, la Regione Puglia autorizzava il Dirigente incaricato a stipulare con la Sig.ra (omissis) la vendita del podere in oggetto al prezzo complessivo di € 51.162,10, vendita già autorizzata in corso di causa con D.G.R. n. 899 del 03.05.2013;
- a fronte di tale autorizzazione, la Sig.ra (omissis) versava l’acconto di € 5.116,21 e chiedeva di dilazionare il residuo importo di vendita di € 46.045,86 in n. 10 rate annuali di € 4.629,95 ciascuna;
- con nota del 10.05.2017, i Sig.ri (omissis) invitavano la Regione Puglia a revocare in autotutela la detta delibera e a dare seguito a quanto statuito nella Sentenza della Corte d’Appello di Bari;
- in data 11 luglio 2017, con nota inviata dall’Avvocatura Regionale - prot.n. 8998 del 6/07/2017- all’ufficio referente, perveniva il “Ricorso per ottemperanza al giudicato – T.A.R. Puglia sede di Bari, presentato dallo studio legale (omissis), patrocinante gli eredi (omissis), contro la Regione Puglia;
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari con Sentenza n. 238 del 19.02.2018 si pronunciava sul “Ricorso per ottemperanza al giudicato” attivato dai sigg. (omissis), dichiarando l’obbligo per la Regione Puglia di adottare i provvedimenti esecutivi già stabiliti dalla Corte d’Appello di Bari e nominando il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia con facoltà di delega;
- lo studio legale del prof. (omissis), in data 12 marzo 2018, inviava a mezzo p.e.c. “Atto di significazione, richiesta e diffida” al fine di eseguire le citate sentenze della Corte di Appello di Bari, Sez. III Civile e della Corte Suprema di Cassazione;
- con nota del 26/03/2018 prot. n. 6797, il dirigente del Servizio con lettera sottoscritta anche dalla responsabile P.O. Xxxxxx e Xxxxxxxxxxx comunicava allo studio legale (omissis) che preso atto degli esiti dei diversi gradi di giudizio, conclusosi con la sentenza n. 238/2018 del T.A.R. di Puglia, la Regione aveva l’obbligo di ottemperare a quanto statuito dalla precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bari;
- in data 28-3-2018 lo studio legale (omissis) in nome e per conto della signora (omissis) notificava presso l’Avvocatura regionale il “Ricorso per opposizione di terzo ordinaria” con contestuale istanza cautelare,iscritto al n. 415/2018 Reg. Ric.;
- si costituivano in detto ultimo giudizio i Sig.ri (omissis), i quali, previo rigetto dell’istanza cautelare, chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione e comunque il rigetto, per le ragioni ampiamente spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
- all’udienza camerale del 19.04.2018, la difesa della (omissis) chiedeva di rinviare la discussione della citata istanza cautelare abbinandola con la trattazione del merito, che il Collegio poi fissava in camera di consiglio all’udienza del 13.02.2019;
- con Decreto del Prefetto di Foggia n. 1795 del 2 maggio 2018, notificato in data 10.05.2018, veniva nel frattempo nominato “Commissario ad acta” il Dr. (omissis), per l’esecuzione della citata Sentenza n. 238/18 del TAR Puglia, incarico prorogato di giorni 90 con Ordinanza n. 1249/2018 del TAR Puglia, che fissava per il prosieguo della trattazione sempre la camera di consiglio del 13.02.2019;
- successivamente all’insediamento del Commissario ad acta, e precisamente in data 21.06.2018, la Sig.ra (omissis) depositava nel citato giudizio di xxxxxxxxxxxx (rg 725/17) il ricorso incidentale di “chiarimenti” volto a sospendere l’esecuzione della sentenza 238/2018 con la quale si era chiuso il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR, con richiesta di trattazione congiunta con il giudizio di opposizione di terzo (la cui trattazione veniva fissata al 13.02.2019), contestando la non chiarezza in ordine alle modalità e ai percorsi con cui poteva essere prestata ottemperanza, e ciò al fine di evitare al giudice di amministrativo l’eccesso di potere e alla Regione Puglia l’illegittimità degli atti;
- con successiva istanza del 04.12.18, depositata nel predetto ricorso rg 725/17, il sig. (omissis) si associava alla richiesta di chiarimenti e di sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 238/2018 avanzata dalla (omissis) e anche la trattazione di tale istanza veniva differita alla camera di consiglio del 13.02.2019;
- nelle more, con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, l’Amministrazione revocava la D.G.R. n. 538 dell’11.04.2017 con la quale era stata autorizzata la vendita del podere in questione alla Sig.ra (omissis) (già in precedenza sospesa nel corso del giudizio di xxxxxxxxxxxx) ed autorizzava la Dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, alla stipula dell’atto di assegnazione definitiva e vendita a nome di (omissis) del podere n. 531 in agro di Manfredonia, giusta Sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 312/2013;
- con successivo ed ultimo ricorso, iscritto al n. 1477/2018 Rg. (in pendenza dei citati giudizi di opposizione di terzo e ricorso incidentale), la Sig.ra (omissis) chiedeva annullarsi, previa sospensiva, la citata deliberazione n. 1198 del 05.07.2018, sul presupposto che l’Amministrazione fosse priva di ogni potere in ordine all’ottemperanza, perché surrogata e sostituita dal Commissario, al momento dell’approvazione della detta Delibera;
- con istanza del 12.12.2018, il Commissario ad acta chiedeva al TAR una nuova proroga dell’incarico commissariale;
- con Sentenza n. 1035/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 17.07.19, il TAR per la Puglia Bari, Sezione Terza, previa riunione, su richiesta congiunta formulata dalle Parti, di tutti i citati giudizi (Rg. 725/2017, 415/2018 e 1477/2018), dichiarava inammissibile la citata opposizione di terzo (ricorso RG. 415/18), rigettava il ricorso incidentale proposto nel ricorso R.G. n. 725/2017, dichiarava irricevibile e, in ogni caso, respingeva il ricorso RG 1477/2018, prorogava l’incarico al Commissario ad acta, assegnando al predetto commissario il termine di 60 giorni per il deposito della relazione finale, e condannava la Sig.ra (omissis) e il sig. (omissis) a rifondere le spese liquidate in € 6.000,00;
- detta ultima sentenza, munita della formula esecutiva, veniva notificata ai Sig.ri (omissis) in data 06.08.2019, unitamente all’atto di precetto, per il pagamento della complessiva somma di € 6.285,00;
- sempre in data 06.08.2019, con atto di precetto regolarmente notificato il 13.08.2019, i Sig.ri (omissis) intimavano al sig. (omissis) il pagamento della complessiva somma di € 288.943,07, oltre interessi al tasso del 5% dal 01/08/2019 al soddisfo, in forza e per le causali della citata Sentenza n. 500 del 30.03.1996 del Tribunale di Foggia e della Sentenza n. 5633/2017 del 07.03.2017 della Suprema Corte di Cassazione;
- con ricorso per opposizione di terzo del 30.08.2019 (R.G. 1329/2019), regolarmente notificato, la Sig.ra (omissis) si opponeva dinanzi al giudice ordinario alla citata sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 312/2013 del 19/04/2013, convenendo in giudizio i Sig.ri (omissis), nonché la Regione Puglia e il sig. (omissis), sul presupposto che l’atto di assegnazione del podere in questione non era stato alla stessa
ancora revocato dalla Regione Puglia; con successivo Decreto il Presidente della Corte di Appello di Bari fissava per l’udienza di discussione la data del 12/02/2020; si costituivano nel citato giudizio di opposizione di terzo i Sig.ri (omissis), a mezzo dell’Avv. (omissis), i quali, in via preliminare, chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda in quanto a loro dire infondata in fatto e diritto; la Regione Puglia non si costituiva in giudizio. Alla prima udienza del 12/02/2020, su richiesta congiunta dei Procuratori delle parti, la causa veniva rinviata all’udienza del 30/09/2020 e, successivamente, al 07/07/2021 per la precisazione delle conclusioni;
- con successivo atto di citazione del 14.09.2019 (R.G. 13589/2019), regolarmente notificato alla Regione Puglia, la Sig.ra (omissis) citava l’Ente dinanzi al Tribunale Civile di Bari per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto; unitamente alla domanda principale, la Sig. ra (omissis) chiedeva il risarcimento dei danni dalla stessa patiti, da determinarsi in via equitativa dal Giudice; la Regione Puglia non si costituiva in giudizio. Per l’udienza di discussione veniva fissata la data del 19.02.2020, poi rinviata al 19.05.2021;
- con nota del 05.09.2019, la Regione Puglia chiedeva ai Sig.ri (omissis), al fine di surrogarsi al Sig. (omissis) nella vendita del podere n. 531 in questione e di dare seguito alla citata Sentenza n. 312/2013 della Corte di Appello di Bari, di provvedere al pagamento della somma di € 9.606,86, di cui € 510,47 quale residuo prezzo del terreno ed € 9.096,39 a titolo di recupero oneri fondiari dal 1976 al 2019;
- con nota di riscontro del 09.09.2019, i Sig.ri (omissis) chiedevano alla Regione Puglia una specifica dettagliata degli oneri richiesti, che tenesse ovviamente conto del decorso dei termini prescrizionali stabiliti per legge;
- con istanza congiunta del 13.09.2019, gli Avv.ti (omissis), difensori delle Parti coinvolte, invitavano il Commissario ad acta, Dr. (omissis), a chiedere al Tribunale Amministrativo una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento di ottemperanza, onde consentire la definizione bonaria dell’intera vicenda, evitando, le lunghe e defaticanti procedure esecutive immobiliari;
- con Ordinanza del 05/11/19, il Tribunale Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’istanza di proroga richiesta dal Commissario ad acta, assegnava a quest’ultimo ulteriore termine di 60 giorni per il completamento dell’incarico commissariale e per il deposito della relazione finale; con successiva ordinanza del 29.01.2020 n. 104/2020 il Tribunale Amministrativo, su richiesta del Commissario ad acta, assegnava un ulteriore termine di 120 giorni;
- In data 4.07.2020, i Sig.ri (omissis) raggiungevano un’intesa con i Sig.ri (omissis), secondo cui la Sig. ra (omissis) si sarebbe accollata il debito del sig. (omissis), previa assegnazione/vendita alla stessa del xxxxxx x. 000 xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx;
- con nota del 21.10.2020, indirizzata all’Avv. (omissis), quale difensore della Regione Puglia nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo (RG 725/2017), gli Avv.ti (omissis), si dichiaravano disponibili ad estendere l’intesa raggiunta tra i propri assistiti anche con la Regione Puglia, e quindi a concludere bonariamente anche con la stessa i giudizi allo stato pendenti. In particolare, la proposta formulata all’Ente con la suddetta nota prevedeva, per un verso, la rinuncia da parte dei Sig.ri (omissis) a qualsiasi pretesa nei confronti della Regione Puglia e, per altro verso, che la Sig.ra (omissis) avrebbe limitato la propria richiesta di danni derivanti dal cambiamento di orientamento della Regione, anche se giustificato dal dovere di ottemperare alla Sentenza della Corte d’Appello di Bari, alla somma di € 53.000,00, dei quali una parte poteva essere trattenuta dalla Regione a saldo del prezzo della unità fondiaria assegnata alla stessa (omissis) e l’altra a copertura delle spese fiscali e materiali;
- con nota prot. AOO_024/12554 del 04/11/2020, l’Avvocato Regionale comunicava alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia la proposta transattiva formulata dagli Avv.ti (omissis) e, esprimendo parere favorevole all’accettazione della proposta, ma a condizioni migliorative per l’Ente sia in ordine alla quantificazione del prezzo di vendita del podere n. 531 alla Sig.ra (omissis) che alle spese processuali relative al giudizio di ottemperanza;
- con nota prot. AOO_108/16755 del 17/11/2020, la Sezione Demanio e Patrimonio, condividendo le valutazioni formulate dall’Avvocato regionale, comunicava al medesimo di ritenere opportuna l’adesione alla proposta transattiva avanzata, a condizione che il prezzo di vendita del podere n. 531 dovuto dalla Sig.ra
(omissis), fosse stabilito nella misura del 50% del prezzo di vendita comunicato alla stessa con nota prot. AOO_113/11382 del 09.09.2011, pari ad € 51.162,10, determinando, pertanto, il residuo dovuto dalla Sig.ra (omissis), in € 20.464,84, in considerazione dell’acconto di € 5.116,21, già versato dalla medesima;
- con nota pec del 17.11.2020 trasmessa agli Avv.ti (omissis), l’avvocato regionale riferiva l’accettazione della proposta transattiva da parte della Sezione Demanio e Patrimonio, con le precisazioni di cui al punto che precedono. In particolare, con la detta nota l’Avvocatura regionale evidenziava la disponibilità dell’Ente “a vendere il podere n. 531 alla Sig.ra (omissis) al 50% dell’importo indicato nella D.G.R. 538/2017, che, al netto di quanto già versato dalla medesima, ammonterebbe complessivamente ad € 20.464,84, oltre alle spese di acquisto che resterebbero a carico dell’acquirente. Oltre al versamento delle suddette somme - al cui pagamento la Sig.ra (omissis) potrà provvedere anche in forma rateale a fronte di idonee garanzie - l’accordo dovrà prevedere l’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR Bari
- R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative al compenso del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Infine, l’accordo dovrà prevedere l’espressa rinuncia delle Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che trattasi”;
- con nota del 20/11/2020, gli Avv.ti (omissis) hanno comunicato l’accettazione della proposta da parte dei rispettivi assistiti, che pure hanno sottoscritto la medesima nota, con le modifiche apportate dall’Ente, come indicate al punto che precede;
- stante il raggiungimento di un’intesa tra tutte le Parti, in data 09.12.2020 il commissario ad acta ha depositato un’ulteriore richiesta di proroga al fine di consentire alle Parti medesime di formalizzare l’accordo; all’istanza ha fatto seguito l’ordinanza del TAR Bari che in data 14/01/2021 ha concesso un’ulteriore proroga di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 22/01/2021;
TENUTO CONTO pertanto, che:
- dagli esiti di giudizio e dai pareri sopra enunciati nel lungo ed estenuante contezioso, è prevalsa la volontà di un’intesa transattiva proposta dagli Avv.ti (omissis), condivisa alle condizioni descritte in premessa sia dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio sia dall’avv. (omissis), quale difensore della Regione Puglia nel giudizio pendente al Tribunale Amministrativo (RG 725/2017);
- i termini dell’accordo extragiudiziale prevedono condizioni che di seguito si riassumono:
a. revoca della D.G.R. n. 1198 del 05/07/2018 e contestuale riviviscenza della deliberazione di Giunta n. 538 dell’11/04/2017, con la quale era stata autorizzata in favore della (omissis) la vendita del podere ex Ersap n. 531, sito in agro di Zapponeta, località “Torre Mortella”;
b. alienazione del podere n. 531 in favore della sig.ra (omissis), come da accordo transattivo raggiunto, al prezzo ridotto del 50% rispetto a quello indicato nella citata D.G.R. n. 538/2017, di € 51.162,10, revocata con Delibera Regionale n. 1198/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso, ;
c. il podere da alienare alla sig.ra (omissis), come da prospetto catastale di seguito riportato, ha una superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77 saranno trasferiti con diritto di piena proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di proprietà superficiaria, a causa della intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una condotta di pubblica utilità realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio (ATTO AMMINISTRATIVO
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI Repertorio 7506 del
26/01/2015;
d. il prezzo di alienazione, a fronte della riduzione del 50%, sarà definito in € 20.464,84,al netto di € 5.116,21 già corrisposti dalla sig.ra (omissis) a titolo di acconto sul x/x xxxxxxx x. 00000000, xxxxxx xxxxxxxx di versamento n. (omissis) del 10/03/2012;
e. tutte le spese notarili, di registrazione,di visure o ispezioni catastali e di quant’altro connesso alla stipula del contratto di vendita, resteranno a carico della sig.ra (omissis), manlevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
f. l’accordo è subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative al compenso del “Commissario ad Acta” nell’ambito del giudizio di xxxxxxxxxxxx. Infine, l’accordo dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte dei Sig. (omissis), assistititi dall’avv. (omissis), e dei Sig. ri (omissis), assistiti dall’avv. (omissis), a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che trattasi”;
CONSIDERATO che:
- il predio oggetto del presente deliberato, figura nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla vendita con D.G.R. n.899 del 3.05.2013;
- il podere n. 531, richiesto in assegnazione dalla (omissis), è pervenuto nella materiale disponibilità dell’Ente, a seguito di esproprio con D.P.R. n. 809 del 30/08/51 da Società (omissis), reg. alla Corte dei Conti il 12/09/51, atti del Governo Registro n. 42 Foglio n. 77, con nota di voltura n. 116 del 06/11/1955;
- il compendio catastale costituente il citato podere è riportato nell’archivio catastale del comune di Manfredonia in Ditta Regione Puglia Servizio Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
Foglio | Particella | PorzQualità Classe | Superficie | Reddito Dominicale | Reddito Agrario | |||
ha | are | ca | ||||||
119 | 166 | AA SEMINATIVO | 4 | 6 | 20 | 00 | 96,06 | 128,08 |
119 | 166 | AB PASCOLO | 4 | 0 | 71 | 48 | 5,54 | 3,32 |
119 | 295 | SEMINATIVO | 2 | 0 | 10 | 96 | 4,53 | 2,83 |
119 | 297 | PASCOLO | 4 | 27 | 05 | 07 | 209,56 | 125,73 |
119 | 298 | PASCOLO | 4 | 0 | 10 | 35 | 0,80 | 0,48 |
119 | 300 | ENTE URBANO | - | 0 | 30 | 33 | - | - |
119 | 301 | PASCOLO | 4 | 0 | 11 | 50 | 0,89 | 0,53 |
119 | 303 | PASCOLO | 4 | 0 | 27 | 08 | 2,10 | 1,26 |
Totale superficie da trasferire con diritto di piena proprietà | Ha | 34 | 86 | 77 | ||||
119* | 296 (EX 276) | PASCOLO | 4 | 0 | 02 | 44 | 0,19 | 0,11 |
119* | 299 (EX 273 | PASCOLO | 4 | 0 | 02 | 29 | 0,18 | 0,11 |
119* | 302 (EX 274) | PASCOLO | 4 | 0 | 02 | 55 | 0,20 | 0,12 |
Totale superficie trasferita con proprietà superficiaria. | Ha | 00 | 07 | 28 | ||||
TOTALE SUPERFICIE COMPLESSIVA | HA | 34 | 94 | 05 |
Pubblico ufficiale DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI Repertorio 7506 del 26/01/2015 ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
*Annotazioni: le particelle 296, 299 e 302 di complessivi ha 0.07.28 sono parte integrante di una superficie
espropriata dall’Acquedotto Pugliese ma ancora non registrate e volturate agli atti del catasto. Unica particella risultante in Visura Ipotecaria della condotta dell’Acquedotto Pugliese è la p.lla 290 del F.119, ovviamente fuori dal compendio del presente deliberato ma parte integrante dell’intera condotta.
TRASCRIZIONE (relativa alla p.lla 290) del 03/02/2015 - Registro Particolare 1225 Registro Generale 1542
Catasto Fabbricati:
Foglio | Particella | Sub | Zona Cens. | Cat. | Classe | Consistenza | Superficie | Rendita |
119 | 300 | 1 | 2 | D/10 | - | - | - | 2006,00 |
119 | 300 | 22 | - | A/3 | 4 | 8,5 vani | 196 mq | 548,74 |
VALUTATO che l’accordo raggiunto, per le condizioni e i termini stabiliti, può ritenersi valido e conveniente per l’Amministrazione regionale anche in ragione dell’opportunità di porre fine ad un lungo contenzioso dagli esiti di giudizio incerti;
RITENUTO pertanto che, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra esposte, si possa procedere, previa approvazione dell’allegato Atto di Transazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di prendere atto degli esiti di giudizio e dei pareri enunciati durante il lungo contenzioso.
3. di valutare positivamente l’accordo extragiudiziale raggiunto.
4. di approvare “l’Atto di Transazione”concordato tra le parti, che quale Allegato A) è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che il podere 531, sito in località “Torre Mortella” in agro di Zapponeta, figura già nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla vendita con D.G.R. n. 899 del 3.05.2013.
6. di prendere altresì atto, che il predio ha una superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77 saranno trasferiti con diritto di piena proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di proprietà superficiaria, a causa della intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una condotta di pubblica utilità realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio (ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI Repertorio 7506 del 26/01/2015.
7. di autorizzare pertanto la vendita del predio di proprietà regionale al prezzo di vendita € 20.464,84, determinato sulla base delle condizioni raggiunte nell’accordo, i cui termini, meglio descritti in premessa, si riassumono qui si seguito:
a. prezzo di vendita originario di € 51.162,10 fissato con D.G.R. n. 538/2017, successivamente revocata con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso;
b. riduzione del 50% del citato importo originario di vendita, pari ad € 25.581,05, applicato sulla base dell’accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti;
c. riduzione ulteriore di quest’ultimo importo ad € 20.464,84 per effetto della somma già corrisposto dalla sig.ra (omissis), pari ad € 5.116,21, versata a titolo di acconto sul x/x xxxxxxx x. 00000000, xxxxxx xxxxxxxx di versamento n. (omissis) del 10/03/2012; introito accertato e contabilizzato nell’esercizio anno 2012.
8. di deliberare che l’accordo sarà subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative al compenso del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di xxxxxxxxxxxx. Infine, l’accordo dovrà prevedere l’espressa rinuncia delle Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che trattasi”.
9. di stabilire che il pagamento dell’importo di vendita di € 20.464,84 dovrà essere corrisposto prima dell’atto di stipula e come da “intesa” in unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
10. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
11. di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali.
12. di stabilire altresì,che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Allegato A), in versione pubblicabile sul BURP, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionali, nazionali ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Struttura Provinciale di FG”
xxxx. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX
Il Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Xxxx.xx”
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Xxxxxxxx XXXXX
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
Xxxxxxxx, Affari Generali e Infrastrutture
xxxx. Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari
xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXXX
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di prendere atto degli esiti di giudizio e dei pareri enunciati durante il lungo contenzioso.
3. di valutare positivamente l’accordo extragiudiziale raggiunto.
4. di approvare “l’Atto di Transazione”concordato tra le parti, che quale Allegato A) è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che il podere 531, sito in località “Torre Mortella” in agro di Zapponeta, figura già nell’elenco delle unità produttive già autorizzate alla vendita con D.G.R. n. 899 del 3.05.2013.
6. di prendere altresì atto, che il predio ha una superficie complessiva di Ha 34.94.05, di cui ha 34.86.77
saranno trasferiti con diritto di piena proprietà, mentre ha 00.07.28 saranno trasferiti con diritto di proprietà superficiaria, a causa della intervenuta costruzione, nelle more del lungo contenzioso, di una condotta di pubblica utilità realizzata dall’Acquedotto Pugliese, sui cui vige una procedura di Esproprio (ATTO AMMINISTRATIVO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ - DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
Repertorio 7506 del 26/01/2015.
7. di autorizzare pertanto la vendita del predio di proprietà regionale al prezzo di vendita € 20.464,84, determinato sulla base delle condizioni raggiunte nell’accordo, i cui termini, meglio descritti in premessa, si riassumono qui si seguito:
a. prezzo di vendita originario di € 51.162,10 fissato con D.G.R. n. 538/2017, successivamente revocata con Delibera Regionale n. 1198 del 05/07/2018, in forza dei giudizi emersi nel lungo contenzioso.
b. riduzione del 50% del citato importo originario di vendita, pari ad € 25.581,05, applicato sulla base dell’accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti.
c. riduzione ulteriore di quest’ultimo importo ad € 20.464,84 per effetto della somma già corrisposto dalla sig.ra (omissis), pari ad € 5.116,21, versata a titolo di acconto sul x/x xxxxxxx x. 00000000, xxxxxx xxxxxxxx di versamento n. (omissis) del 10/03/2012; introito accertato e contabilizzato nell’esercizio anno 2012.
8. di deliberare che l’accordo sarà subordinato all’abbandono dei giudizi attualmente pendenti a spese compensate (TAR Bari - R.G. 725/2017 - giudizio di ottemperanza della sentenza n. 312/2013 emessa dalla Corte d’Appello di Bari; Tribunale di Bari - R.G. 13589/2019 - giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto/risarcimento danni; Corte d’Appello di Bari - R.G. 1329/2019 - giudizio di opposizione di terzo), dispensando altresì la Regione Puglia dal pagamento delle spese relative al compenso del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di xxxxxxxxxxxx. Infine, l’accordo dovrà prevedere l’espressa rinuncia delle Vostre assistite a proseguire e/o ad intraprendere azioni di qualunque natura nei confronti dell’Ente per ragioni che derivino, direttamente o indirettamente, dalla vicenda di che trattasi”.
9. di stabilire che il pagamento dell’importo di vendita di € 20.464,84 dovrà essere corrisposto prima dell’atto di stipula e come da “intesa” in unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
10. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
11. di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali.
12. di stabilire altresì, che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Allegato A),in versione pubblicabile sul BURP, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il Segretario della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXXXX PIEMONTESE |