CAPITOLATO TECNICO‐GESTIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
CAPITOLATO TECNICO‐GESTIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
RSA “Madre Xxxxxx di Calcutta” di Motta Visconti, del CDI e dei servizi complementari (preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio per anziani e persone bisognose e servizio di assistenza domiciliare) ‐ PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.06.2025.
INDICE
Articolo 1: Oggetto e valore della Concessione
Articolo 2: Descrizione della Struttura e luogo esecuzione dei servizi Articolo 3: Durata della Concessione
Articolo 4: Descrizione dei Servizi
4.1 La RSA e il CDI
4.1.A Servizi alla persona
4.1.B Servizi sanitari e riabilitativi
4.1.B.1 Prestazioni mediche
4.1.B.2 Prestazioni infermieristiche
4.1.B.3 Prestazioni riabilitative
4.1.C Servizi di animazione e socializzazione
4.1.D Servizio di trasporto
4.1.E Servizi alberghieri
4.1.E.1 Servizio di ristorazione
4.1.E.2 Pulizia e sanificazione – autocontrollo
4.1.E.3 Servizi di lavanderia, stireria e guardaroba
4.2 Il Servizio pasti – preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio
4.3 Il SAD – servizio assistenza domiciliare
4.3.A Prestazioni riferite al contesto dell’Utente
4.3.B Presentazioni riferite alla persona dell’Utente Articolo 5: Modalità di accesso ai servizi RSA e CDI Articolo 6: Modalità di accesso ai Servizi pasti e al SAD
Articolo 7: Direzione della Struttura e coordinamento dei Servizi
Articolo 8: Tipologia e quantità del personale e standard qualitativi assicurati Articolo 9: Organizzazione del personale
Articolo 10: Gestione del personale Articolo 11: Obblighi del personale Articolo 12: Norme a tutela dei lavoratori
Articolo 13: Arredi e attrezzature della RSA e del CDI Articolo 14: Obblighi di manutenzione
Articolo 15: Manutenzione ordinaria
Articolo 16: Manutenzione straordinaria ed esecuzione di opere Articolo 17: Consegna e riconsegna della Struttura
Articolo 18: Autorizzazioni
Articolo 19: Verifica sullo svolgimento dei Servizi
Articolo 20: Direttore dell’Esecuzione del Contratto – Controlli Articolo 21: Principio di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza
Articolo 22: Commissione paritetica di controllo e comitato dei parenti Articolo 23: Cooperazione ed integrazione con il territorio
Articolo 24: Canone a carico del Concessionario Articolo 25: Ricavi del Concessionario
Articolo 26: Quota sanitaria per non autosufficienti in regime di accreditamento Articolo 27: Degenze temporanee
Articolo 28: Revisione delle rette Articolo 29: Integrazioni delle rette
Articolo 30: Tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 31: Interruzione del Servizi Articolo 32: Assicurazione rischi
Articolo 33: Cauzioni
Articolo 34: Ulteriori obblighi a carico del Concessionario Articolo 35: Oneri a carico del Concedente
Articolo 36: Rapporti tra Concedente e Concessionario Articolo 37: Il piano economico‐finanziario
Articolo 38: Responsabile del procedimento
PREMESSA
Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxx (il “Concedente” o il “Comune”), nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni della popolazione anziana, residente nel territorio comunale, intende procedere all'individuazione di un operatore economico (l’”OE”) cui affidare la gestione, in regime di concessione, ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice dei contratti pubblici”) di:
1. la residenza sanitaria per gli anziani "Madre Xxxxxx di Calcutta”(la “RSA” o la “Struttura”);
2. il centro diurno integrato(il “CDI”), posto all'interno della Struttura;
3. i servizi complementari di preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio, in favore degli anziani e delle persone bisognose (il “Servizio pasti”);
4. il servizio di assistenza domiciliare (il “SAD”);
per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2025, eventualmente, prorogabile per ulteriori 5 (cinque) anni (la “Concessione”).
L’affidatario della Concessione (il “Concessionario”) deve porsi l’obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani residenti nel territorio del Comune, fornendo prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario e ricreativo, oltre ad offrire tutte le prestazioni utili a migliorare l’autonomia ed il benessere della persona. La cura e la riabilitazione delle persone anziane si realizza attraverso programmi che prevedono prestazioni sanitarie e assistenziali integrate tra loro, che valorizzino la dignità della persona, intervenendo sulla sua globalità, e coinvolgendo, laddove è presente, la famiglia e la comunità locale, secondo le indicazioni della normativa vigente.
Il presente capitolato tecnico‐gestionale (il “Capitolato”) stabilisce norme, prescrizioni, oneri generali, condizioni e modalità minime richieste al Concessionario per l’organizzazione e la gestione di tutti i servizi oggetto della Concessione (i “Servizi”), di cui lo stesso deve tener conto nell’elaborazione dell’offerta di gara (l’“Offerta”). Il Concessionario è tenuto, in sede di esecuzione del contratto che regola la Concessione (il “Contratto”), al rispetto di quanto articolato nell’Offerta
‐ e confluito nel Contratto, in fase di negoziazione ‐, laddove il medesimo abbia previsto standard qualitativi e quantitativi superiori, o nel caso in cui abbia offerto servizi aggiuntivi e/o integrativi rispetto a quelli previsti nel Capitolato.
Articolo 1
Oggetto e valore della Concessione
1. L’oggetto della Concessione è la gestione della RSA, del CDI, del Servizio pasti e del
SAD.
A tal riguardo per “ospite” si intende il beneficiario delle prestazioni erogate nell’ambito della RSA e del CDI, residente nel Comune (l’“Ospite” o gli “Ospiti”). Per “utente” si intende il beneficiario delle prestazioni erogate in relazione al Servizio pasti e al SAD, residente nel Comune (l’“Utente” o gli “Utenti”).
2. Nel dettaglio, la Concessione si articola nella gestione funzionale de:
• la RSA, che si pone come presidio socio‐sanitario assistenziale, di carattere residenziale permanente, o temporaneo, rivolto a persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni, prive dei familiari di sostegno o non in grado di far fronte ai loro bisogni, per le quali non sia possibile, anche tramite altri servizi domiciliari, la permanenza presso il proprio domicilio. La RSA può ospitare fino a n. 60 (sessanta) anziani e deve funzionare 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni dell’anno. Per il dettaglio delle attività inerenti la RSA si guardi l’art.4.1del Capitolato;
• il CDI, posto all'interno della Struttura, è finalizzato ad offrire un supporto di carattere sociale ed assistenziale di medio rilievo e all'erogazione, contestuale, di prestazioni sanitarie e riabilitative. Lo stesso rappresenta il punto intermedio tra la risposta residenziale, offerta dalla RSA, e le prestazioni inerenti il SAD. L'assistenza dell'anziano, nell'ambito del CDI, fornisce un aiuto concreto alle famiglie che, per impegni lavorativi o di altra natura, non riescono a garantire la loro costante presenza al familiare anziano, durante I’arco della giornata, assicurandone I’accudimento. Il CDI può ospitare fino a n. 15 (quindici) anziani e deve funzionare dal lunedì al venerdì, dalle
8.00 alle 18.00, per tutto l’anno. Per il dettaglio delle attività inerenti il CDI si guardi l’art.4.1 del Capitolato;
• il Servizio pasti, prevede la preparazione, presso la cucina della RSA, di pasti completi da confezionare in vaschette monouso termo sigillate, ed il trasporto degli stessi mediante mezzo idoneo con consegna al domicilio di anziani o persone bisognose. Il servizio deve essere effettuato dal lunedì alla domenica, per tutti i giorni dell’anno, festività comprese. Per il dettaglio delle attività inerenti il Servizio pasti, si guardi l’art.4.2 del Capitolato;
• il SAD è volto a fornire, agli Utenti, un supporto socio‐assistenziale completo e modulare. Le relative prestazioni devono essere svolte dal lunedì al venerdì nella fascia oraria
7.30 – 12.30. Per il dettaglio delle attività inerenti il SAD, si guardi l’art. 4.3 del Capitolato.
3. Con l’aggiudicazione del Contratto, il Concedente affida la gestione completa dei Servizi al Concessionario, che li gestisce tenuto conto di quanto prescritto nel Capitolato, eventualmente migliorandoli nell’Offerta. Tanto il Capitolato, quanto l’Offerta costituiranno parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concedente assume, in proprio, il “rischio operativo”, definito dal 20° considerando della Direttiva 23/2014/UE.
4. Il Concessionario deve, inoltre, assumere a proprio carico l’onere, per l’intera durata del Contratto, oltre che della manutenzione ordinaria, anche della manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti fissi e delle attrezzature tutte, nonché la manutenzione del verde delle aree esterne, ricompresi nella Struttura. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi necessari a mantenere efficiente la Struttura, nonché i relativi arredi, e le attrezzature della RSA e del CDI, per tutto il periodo di durata del Contratto.
5. In particolare, per l’intera durata del Contratto, al Concessionario è richiesto di investire, annualmente, negli interventi di manutenzione straordinaria, un importo di € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) al netto di IVA. Tali interventi devono essere concordati e autorizzati dal Concedente. Xxxxx, salvi gli interventi dettagliati nell’Allegato A al Capitolato, da compiersi entro il primo anno di vigenza del Contratto.
6. I Servizi ‐ e le forniture, necessarie all’erogazione degli stessi, nonché gli eventuali lavori di posa in opera delle stesse, o connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria –sono prestati e realizzati dal Concessionario interamente a proprie spese, rischio e responsabilità, e la sua controprestazione consiste, unicamente, nel diritto di gestire, funzionalmente, e di sfruttare economicamente i Servizi, con le modalità, i limiti e le indicazioni dettagliati nel Capitolato e nel Contratto.
7. Il valore complessivo della Gara è pari, al netto dell’IVA, a Euro 300.000,00 (trecentomila/00), per l’intera durata del rapporto contrattuale, ivi inclusa la proroga pari a 5
(cinque) anni.
Articolo 2
Descrizione della Struttura e luogo esecuzione dei Servizi
1. I servizi inerenti la gestione della RSA e del CDI devono essere svolti presso la Struttura, di proprietà del Concedente, denominata “RSA Madre Xxxxxx di Calcutta”, sita nel Comune, in Piazzetta 14 luglio 1994.
2. La Struttura è stata interamente ricostruita e terminata nel 2001/2002, è suddivisa in due corpi di fabbrica tra loro collegati da corridoi. Il primo edificio è articolato su tre livelli fuori terra, con una superficie di:
• mq 1280 (milleduecentottanta), al piano seminterrato, che ospita tutti i locali di servizio e le cucine;
• mq 1200 (milleduecento), al piano rialzato, con zona soggiorno/pranzo e camere per gli Ospiti;
• mq 530 (cinquecentotrenta) al piano primo.
3. Il secondo edificio è strutturato su un unico livello di mq 760 (settecentosessanta), attrezzato sia con le camere per gli Ospiti, sia con la zona soggiorno. La Struttura ha un numero complessivo di 60 (sessanta) posti, da utilizzarsi per la RSA, e di 15 (quindici) posti da destinarsi per il CDI.
4. La Struttura può essere adibita anche alla realizzazione di ulteriori servizi ed attività a favore della popolazione anziana, previa autorizzazione da parte del Concedente.
5. Il Servizio pasti e i servizi inerenti il SAD sono svolti a favore degli Utenti segnalati dal Servizio Sociale Comunale (il “SSC”) e residenti nel Comune.
6. Il luogo di esecuzione di tali servizi è il territorio del Comune.
Articolo 3
Durata della Concessione
1. La durata della Concessione è di anni 10 (dieci), per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2025. Il Concedente si riserva di prorogare il Contratto per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni alle stesse condizioni contrattuali, previa verifica della qualità del servizio, della soddisfazione dell’utenza, dell’assolvimento degli oneri contrattuali ed a condizione che la normativa vigente lo consenta.
2. Al termine del periodo contrattuale, fatta salva la proroga di cui al comma 1 del presente articolo, la Concessione scade di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida, o costituzione in mora. Il Concessionario, peraltro, alla scadenza del Contratto, è tenuto all’eventuale prosecuzione dei Servizi agli stessi patti e condizioni, e nei limiti delle prestazioni richieste dal Concedente, sino all’affidamento della gestione della RSA al futuro aggiudicatario, per un periodo, comunque, non superiore a 6 (sei) mesi.
Articolo 4 Descrizione dei Servizi
4.1 ‐ LA RSA e il CDI
1. I servizi che il Concessionario deve erogare nell’ambito della gestione della RSA e del CDI (i “Servizi RSA‐CDI”) hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo ecc.) e di tutela, di recupero psicofisico e di mantenimento delle capacità degli Ospiti, sia quelli permanenti ‐ in relazione alla RSA ‐, sia quelli temporanei ‐ in relazione al CDI. I Servizi RSA‐CDI, inoltre, devono tendere a salvaguardare I’autonomia degli Ospiti medesimi, a stimolarne, al massimo, I’autosufficienza, ed essere finalizzati al recupero ed al mantenimento della capacità funzionale della persona.
2. I Servizi RSA‐CDI sono articolati in:
1.A. servizi alla persona;
1.B. servizi sanitari e riabilitativi;
1.C. servizi di animazione e socializzazione;
1.D. servizio di trasporto;
1.E. servizi alberghieri;
1.F. servizi amministrativi, con la presenza di un responsabile della Struttura e di un direttore sanitario;
1.G. servizio di portierato diurno (anche mediante utilizzo di idonee apparecchiature elettroniche);
1.H. servizio di parrucchiere e pedicure.
A. Servizi alla persona
1. Tali servizi, erogati tutti i giorni, 24 ore su 24, devono essere resi dagli operatori socio assistenziali, secondo i parametri minimi stabiliti nell’Allegato B al Capitolato, e devono consistere, fondamentalmente, nelle seguenti attività:
i. igiene e cura degli Ospiti, anche attraverso I’uso di ausili idonei a persone non autosufficienti;
ii. distribuzione dei pasti e aiuto nella somministrazione, qualora I’Ospite non sia in grado di farlo in modo completamente autonomo;
iii. supporto nelle scelte e cura dell'abbigliamento, cura della barba e dei capelli, igiene orale, e delle mani;
iv. assunzione di farmaci;
v. supporto alle attività di animazione, al fine di favorire la partecipazione degli Ospiti alle attività stesse.
1. La frequenza e le modalità di svolgimento delle attività sono stabilite per ciascun Utente sulla base delle valutazioni individuate nel progetto assistenziale individualizzato (il “PAI”).
B. Servizi sanitari e riabilitativi
B.1 Prestazioni mediche: il medico geriatra, la cui presenza costante deve essere garantita all’interno della RSA e del CDI, si deve occupare di:
i. effettuare la visita di idoneità per I’ammissione degli Ospiti alla RSA e al CDI;
ii. mantenere i rapporti con i medici di base (solo per gli Ospiti del CDI);
iii. mantenere i contatti con i familiari dell’Ospite;
iv. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento per la parte sanitaria della cartella socio‐sanitaria di ciascun Ospite;
v. partecipare agli incontri con gli altri operatori, al fine di programmare e verificare i progetti assistenziali individualizzati;
vi. partecipare alla stesura e attuazione del progetti assistenziali individualizzati.
II servizio deve essere garantito nel rispetto dei parametri minimi previsti nell’Allegato B al Capitolato.
B.2 Prestazioni infermieristiche: agli Ospiti devono essere garantite le cure infermieristiche necessarie e interventi riabilitativi e di mantenimento delle abilità mediante trattamenti individuali e di gruppo.
Il personale infermieristico deve mantenere rapporti costanti con il personale medico, svolgendo le seguenti mansioni:
i. somministrazione dei farmaci, così come da prescrizione medica;
ii. esecuzione della terapia orale, iniettiva e infusiva;
iii. rilevazione dei parametri vitali;
iv. medicazioni varie;
v. trattamento delle piaghe da decubito;
vi. controllo e somministrazione della dieta alimentare, comprensiva dell' imboccamento o ausilio all’alimentazione;
vii. registrazione della temperatura, del battito cardiaco, del respiro, ecc.;
viii. compilazione delle apposite cartelle sanitarie individuali;
ix. cura di tutta la documentazione sanitaria;
x. disinfezione e sterilizzazione del materiale medico‐sanitario necessario per I’assistenza diretta. II servizio deve essere garantito nel rispetto dei parametri minimi previsti nell’Allegato B al Capitolato.
B.3 Prestazioni riabilitative:
Le prestazioni riabilitative devono assumere un ruolo non soltanto terapeutico, ma anche preventivo, al fine di evitare, o almeno limitare, l‘ulteriore aggravamento del processo morboso o la disabilità permanente.
In questo ambito, si colloca la figura del terapista della riabilitazione che, sulla base delle indicazioni mediche, deve effettuare non soltanto interventi di riabilitazione fisiochinesiterapia di tipo attivo e passivo, ma anche di rieducazione neuromotoria, chinesiterapia muscolo‐articolare, massoterapia, musicoterapia e terapie occupazionali.
II terapista deve svolgere, inoltre, un'attività di supporto e consulenza al personale addetto all'assistenza di base, ed al personale infermieristico, allo scopo di migliorare il livello di recuperabilità sia motoria, sia neurologica negli Ospiti.
In particolare, per quanto attiene la RSA, deve essere fornita, conformemente a quanto stabilito dalla Normativa, ed in particolare dalla DGR 12618:
i. assistenza tutelare diurna;
ii. assistenza tutelare notturna ‐ dalle ore 21,00 alle ore 07,00;
iii. assistenza infermieristica diurna e notturna, con infermieri professionali.
iv. assistenza medica, supervisionata dal Direttore Sanitario (cfr. art. 7 del Capitolato), in possesso di specializzazione in geriatria.
C. Servizi di animazione e socializzazione
II servizio di animazione e socializzazione deve essere finalizzato ai seguenti obiettivi:
i. favorire la fiducia ed il rispetto reciproco;
ii. rendere l’Ospite attivo e partecipe in modo da soddisfare le sue richieste propositive ed assecondare le espressività creative;
iii. consentire all'Ospite di riscoprire alcune potenzialità latenti;
iv. stimolare e mantenere attive le capacità fisiche e mentali dell’Ospite;
v. provvedere, in casi particolari, ad una stimolazione percettivo/motoria dell’Ospite;
vi. creare un clima di amicizia e di collaborazione tra gli Ospiti, in modo da sollecitare ed intensificare la loro partecipazione alle attività collettive;
vii. mantenere attivi i contatti dell’Ospite con la realtà esterna (gruppi di volontariato, associazioni, istituzioni scolastiche per favorire iniziative di scambio ecc.);
viii. far conoscere alla comunità locale le attività e I’organizzazione della RSA e del CDI;
ix. coinvolgere tutte le figure professionali, i volontari ed i familiari nella progettazione dell'attività di animazione.
Per raggiungere questi obiettivi, il servizio di animazione e socializzazione deve rispondere ad alcuni requisiti fondamentali, segnatamente:
x. prevedere interventi sia collettivi, che individuali;
xi. essere versatile ed elastico, rispetto alle concrete esigenze degli Ospiti;
xii. avere una formulazione varia, differenziando, il più possibile, le proposte;
xiii. privilegiare interventi di animazione "attiva", prevedendo anche attività da svolgersi all’esterno della Struttura, ad esempio attraverso accessi periodici presso la Biblioteca comunale;
xiv. mettere a disposizione degli Ospiti, all’interno della Struttura, un sufficiente numero di riviste, libri, quotidiani, ecc.
Deve garantirsi I’attivazione di rapporti di collaborazione con le locali associazioni di volontariato.
D. Servizio di trasporto
Per gli Ospiti della RSA deve essere garantito il servizio di trasporto ed accompagnamento per esigenze di ordine sanitario o socio‐assistenziale (visite, analisi, terapie, ecc. presso i locali presidi ospedalieri).
Per agevolare il trasferimento da, e per, il CDI deve essere messo a disposizione un servizio di trasporto con autista mediante pulmino attrezzato.
E. Servizi alberghieri
E.1 Servizio di ristorazione
1. Per garantire lo svolgimento del servizio di ristorazione, il Concessionario deve utilizzare il centro di produzione pasti presente nella Struttura, appositamente autorizzato per l’esercizio dell’attività di preparazione dei pasti, assumendo a proprio carico ogni onere, incombenza, e responsabilità.
2. Poiché il servizio di ristorazione si configura come uno dei servizi più qualificanti e rappresenta un presupposto di basilare importanza per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli Ospiti, la tipologia e la qualità del servizio medesimo deve essere svolta nel totale rispetto della normativa vigente, adeguandola in relazione a future, ed eventuali, modifiche normative nazionali e/o regionali.
3. II servizio di ristorazione, oltre a garantire una dieta equilibrata e adeguata ai bisogni degli Ospiti, deve garantire i seguenti livelli minimi di prestazioni:
• colazione: latte, caffè, tè, biscotti, o fette biscottate;
• pranzo: un primo caldo, su tre alternative, un secondo, sempre su tre alternative, di cui almeno due calde, un contorno di verdura, su tre alternative, di cui due calde; vino e acqua minerale, pane a volontà, caffè;
• merenda: tè, con biscotti, o fette biscottate;
• cena: un primo caldo, su tre alternative, un secondo caldo, e in alternativa, un secondo freddo, contorno di verdura, su due alternative, di cui una calda; vino e acqua minerale, pane a volontà;
• Dopo cena: camomilla, o altra tisana.
Deve, inoltre, essere garantita la disponibilità di bevande ‐ fredde e calde ‐ per tutto I’arco della giornata.
4. I pasti devono essere serviti in orari opportuni, indicativamente: per il pranzo, dalle 11.30 alle 12.30, e per la cena, dalle 18.30 alle 19.30.
5. II menù deve:
i. essere adeguato ai bisogni degli Ospiti;
ii. tener conto delle prescrizioni dietetiche dei medesimi:
iii. includere la possibilità di scegliere tra più portate;
iv. essere completato da frutta o dessert, bevande (anche queste a scelta con possibilità di scegliere tra vino, acqua e bibite varie), con pane e/o grissini a scelta, sia a pranzo che a cena;
v. variare giornalmente (sostituzione delle portate), e preferire piatti caldi d'inverno e piatti freschi d'estate, rispettare le principali ricorrenze, comprese quelle riferite ai singoli Ospiti.
6. Il Concessionario deve garantire che le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi siano di prima qualità e che i cibi siano preparati secondo le norme vigenti in materia di preparazione degli alimenti. Lo schema di menù e le tabelle dietetiche devono essere aderenti alle disposizioni dei servizi competenti dell’ASL MI 1. La quantità del vitto deve essere congrua, ed in grado di soddisfare le esigenze alimentari degli Ospiti.
7. Il centro di produzione pasti deve disporre di un manuale di autocontrollo HACPP, secondo la normativa vigente. In particolare, il Concessionario deve assumersi la responsabilità che le attrezzature per la preparazione e la conservazione dei pasti siano conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R.327/80 e ss.mm.ii., al Regolamento CE 852/2004, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.
8. Il Concessionario deve, inoltre, assumersi la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità
igienico‐sanitaria delle derrate alimentari.
9. Il Concessionario deve avvalersi degli idonei spazi e delle attrezzature disponibili presso la Struttura per il deposito delle derrate alimentari. Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e, altresì, con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le seguenti ulteriori precisazioni:
i. le materie prime devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 109/92 e ss.mm.ii. in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
ii. nella gestione delle materie prime, deve sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto, mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
iii. tutti i prodotti in uso devono essere adeguatamente protetti, sulle etichette devono essere riportare le date di confezionamento;
iv. è assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".
10. Per quanto riguarda gli Ospiti del CDI, il servizio di ristorazione, nel rispetto delle prescrizioni minime previste ai precedenti paragrafi, deve prevedere la preparazione della colazione, del pranzo della merenda e, se richiesto, della cena. I pasti devono essere preparati all'interno della Struttura, negli appositi locali adibiti a cucina. I menù devono essere elaborati in un piano dietetico base, nel rispetto delle abitudini alimentari prevalenti degli Ospiti del CDI, e consentire una larga scelta da parte degli Ospiti, sia in regime normale, che dietetico.
I menù devono essere esposti in modo da essere ben visibili agli Ospiti e ai parenti. Deve essere prevista una dieta speciale qualora sia richiesta dal medico.
E.2 Pulizia e sanificazione ‐ autocontrollo
1. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia e la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali della Struttura e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché delle relative attrezzature.
2. Tale servizio deve essere svolto dal Concessionario, con propri mezzi tecnici, con proprio personale ed attrezzature, mediante la predisposizione della propria organizzazione ed a suo rischio.
3. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati. I controlli devono essere eseguiti nel pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004 (con particolare riferimento al proprio piano di autocontrollo HACCP da tenere a disposizione sui luoghi del servizio) e dell'ulteriore normativa in materia.
Il servizio di pulizia comprende prestazioni quotidiane, settimanali, mensili e quadrimestrali, come sinteticamente di seguito indicate, con la precisazione che tali prestazioni rappresentano il livello minimo richiesto, eventualmente migliorabile in sede di Offerta:
1.H.1) prestazioni quotidiane:
• riordino dei locali, spolveratura di tutte le superfici;
• lavaggio di tutti i pavimenti;
• disinfezione dei WC;
• trasporto di tutti i rifiuti negli appositi contenitori e punti di raccolta;
1.H.2) prestazioni settimanali:
• pulizia a fondo delle camere;
• pulizia e disinfezione accurata di sedie, poltrone e carrozzelle (tali prestazioni dovranno, comunque, essere effettuate ogni qual volta siano necessarie per garantire la costante ed ottimale qualità del servizio di pulizia di tutti gli ausili);
• pulizia accurata delle aree esterne (pulizia del cortile, dei marciapiedi, del terrazzo, ecc.);
• pulizia dei locali cantina, e del sottotetto;
1.H.3) prestazioni mensili:
• pulizia accurata degli infissi e delle parti vetrate;
• pulizia degli apparecchi illuminanti;
• pulizia delle aree verdi;
• riordino e pulizia a fondo zone deposito, dei relativi armadi e delle scaffalature;
1.H.4) prestazioni quadrimestrali:
• per quanto possibile, e compatibilmente con la funzione cui sono destinati, si effettuerà lo spostamento di tutti i mobili, delle attrezzature e suppellettili varie che possano essere di ostacolo all’effettuazione delle pulizie;
• disinfezione supplementare di tutte le superfici lavabili;
• disinfezione supplementare di tutti i sanitari e di tutte le attrezzature;
• lavaggio divani e poltrone;
• sanificazione coperte, materassi, cuscini, etc.;
• sanificazione degli ambienti;
1.H.5) varie:
• ad ogni dimissione (o temporanea assenza) dell’Ospite, dovrà essere eseguita la pulizia finale e disinfezione dell’unità paziente (letto, comodino, armadio, ecc.).
Sarà cura del Concessionario articolare nel progetto gestionale previsto dal disciplinare di gara (il “Progetto gestionale”)un piano analitico di pulizia e sanificazione della Struttura.
E. 3 Servizi di lavanderia, stireria e guardaroba
1. Spetta integralmente al Concessionario l’onere del servizio di lavanderia/stireria e guardaroba, da gestirsi con le modalità previste dal Concessionario nell’Offerta, che devono essere, se confermate dal Concedente, integrate nel Contratto. Il Concessionario è, comunque, l’unico soggetto responsabile della gestione di tale servizio.
2. Il Concessionario deve provvedere, a proprie spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature necessarie all’espletamento di tale servizio in dotazione alla Struttura, alla relativa sostituzione qualora deteriorate dall’usura del tempo o inadeguate, nonché alla fornitura dei prodotti e dei materiali di consumo occorrenti.
È facoltà del Concessionario proporre ulteriori servizi, precisandone tipologia, caratteristiche ed entità nel Progetto gestionale fermo restando l’obbligo di garantire gli standard di cui alla vigente normativa regionale dettagliata nell’Allegato C al Capitolato (la “Normativa”), prevedendo, ad esempio, i servizi di assistenza specialistica di fisiatra, nutrizionista, neurologo.
4.2–Il Servizio pasti ‐ preparazione, trasporto e consegna pasti a domicilio
1. Il Servizio pasti prevede la preparazione, presso la cucina della Struttura, di pasti completi da confezionare in vaschette monouso termo sigillate, ed il trasporto degli stessi mediante mezzo idoneo, con consegna al domicilio di anziani o persone bisognose segnalate dal SSC e residenti nel
territorio del Comune.
2. Il servizio pasti deve essere effettuato dal lunedì alla domenica per tutti i giorni dell’anno, festività comprese. Il numero degli utenti è attualmente di 16 (sedici), di cui 10 (dieci) fruiscono del servizio anche la domenica e nei giorni festivi. Il quantitativo totale dei pasti annualmente prodotti è di circa 6.000 (seimila). Il numero degli Utenti e la quantificazione dei pasti da produrre annualmente ha, in ogni caso, un valore puramente indicativo ed il Concessionario deve fornire il servizio per un numero di Utenti/pasti inferiore o superiore a quelli sopra indicati senza che ciò possa dare diritto al Concessionario di modificare le condizioni contrattuali.
3. Preparazione dei pasti. I pasti devono essere preparati con la scrupolosa osservanza del menù, che può essere lo stesso prodotto per la RSA e per il CDI, salvo particolari regimi dietetici degli Utenti del servizio. Il menù deve essere dato in copia agli Utenti medesimi. Le variazioni del menù, non legate a particolari regimi dietetici, devono essere limitate a casi eccezionali. Devono essere eseguite diete speciali che rispondano, sulla base di apposita certificazione medica, alle particolari esigenze cliniche di alcuni Utenti.
Le spese inerenti l’acquisto di materie prime particolari, necessarie all’esecuzione delle “diete speciali”, sono a carico del Concessionario. Tutti i casi di variazione di menù non possono comportare alcun ulteriore onere, né per il Concedente, né per gli Utenti.
Il pasto, confezionato in vaschette monouso termo sigillate, è composto da: primo piatto, secondo piatto, contorno (caldo o freddo), formaggio, frutta, pane, dessert (se presente nel menù preparato per gli Ospiti).
I pasti devono essere preparati utilizzando prodotti di prima qualità, rispondenti alle caratteristiche indicate nelle tabelle merceologiche fornite dall’ASL MI 1 ed aventi i requisiti descritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di produzione, confezionamento, conservazione, trasporto e commercio, i quali ad ogni effetto sono richiamati come parte integrante del Capitolato.
Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle grammature previste dalle tabelle dietetiche, dalle ricette e dai menù in vigore in ambito sanitario.
4. Trasporto e consegna dei pasti. Il trasporto dei pasti a domicilio deve essere effettuato dal Concessionario, con personale e mezzi propri, o mediante personale e mezzi appartenenti a ditta dallo stesso appositamente incaricata. Il Concessionario è, comunque, l’unico soggetto responsabile della gestione del suddetto servizio.
Il Concessionario deve, inoltre, mettere a disposizione del servizio, direttamente, o tramite ditta appositamente incaricata dallo stesso, contenitori termici per il trasporto.
Il servizio è svolto con mezzo idoneo ed autorizzato al trasporto pasti, secondo la normativa vigente. In particolare, il mezzo deve essere utilizzato solo ai fini del servizio di trasporto pasti e avere la sola presenza di personale autorizzato e necessario a svolgere il servizio affidato. Oltre a garantire il massimo ordine e pulizia, il personale adibito al servizio deve avere un abbigliamento decoroso e tenere un comportamento adeguato al servizio.
Il servizio si svolge nell’ambito del territorio comunale, che ha un’ampiezza di complessivi 9,81 Kmq. Tenuto conto dell’attuale utenza, il percorso da effettuare è di circa 14 Km/die.
Il servizio di distribuzione dei pasti è effettuato dal personale incaricato, indicativamente dalle ore 11.30/11.45 alle ore 12.30/12.45. L’orario di consegna, sempre rispettando i tempi consueti del pranzo, può variare a seconda del numero degli Utenti del servizio.
Il SSC, all’inizio dell’affidamento dei Servizi, comunica al Concessionario i nominativi e gli indirizzi degli attuali Utenti fruitori del servizio di che trattasi, e provvede, altresì, ogni qualvolta si verificasse la necessità, a comunicare eventuali variazioni nel caso di sospensioni temporanee o definitive del servizio, o in caso di attivazione di nuovi servizi. Il Concessionario deve individuare un referente del servizio (il “Referente del Servizio pasti”), che deve essere rintracciabile e
reperibile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
5. È facoltà del Concessionario proporre ulteriori servizi, precisandone tipologia, caratteristiche ed entità nel Progetto gestionale, fermo restando l’obbligo di garantire gli standard di cui alla vigente normativa regionale dettagliata nell’Allegato C al Capitolato.
4.3 ‐ Il SAD ‐ servizio assistenza domiciliare
1. Il SAD è svolto a favore della popolazione anziana residente nel Comune. Per “assistenza domiciliare” si intende un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio‐assistenziale, anche temporanei, erogati presso l’abitazione dell’Utente. La finalità del SAD è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio, favorire l’integrazione sociale familiare, evitare l’allontanamento dell’Utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione. Il SAD deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli Utenti.
2. Il SAD deve essere garantito dalle ore 7.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. In sede di gara, il concorrente può prevedere un ampliamento del monte‐ore e dei giorni inerenti l’erogazione del SAD.
3. Il monte‐ore da destinare ad ogni singolo assistito è determinato dal SSC, in ragione delle necessità del destinatario. Gli orari delle prestazioni sono concordati in modo da incontrare, per quanto possibile, le esigenze degli Utenti.
4. Il numero degli Utenti è attualmente di 3 (tre), per complessive 6 (sei) ore settimanali di servizio. Tale dato, riferito agli attuali Utenti, è da ritenersi puramente indicativo ed è fornito, unicamente, allo scopo di fornire il dato dimensionale del SAD. Conseguentemente, i dati relativi al numero degli Utenti ed al numero di ore settimanali necessarie può variare in relazione alle effettive esigenze. Il Concessionario è tenuto ad attivare il SAD per un numero di Utenti inferiore, o superiore ‐ fino ad un massimo di 10 (dieci) utenti ‐, a quelli sopra indicati, e per un numero di ore di assistenza settimanali inferiore, o superiore ‐ fino a un massimo di 50 (cinquanta) ore ‐, a quello indicato, senza che ciò possa dare diritto al Concessionario di modificare le condizioni contrattuali.
5. Il Concessionario si deve far carico dell’organizzazione ed esecuzione delle prestazioni inerenti il SAD, come di seguito dettagliate, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli Utenti.
6. Le prestazioni minime riferite al servizio sono le seguenti:
A. Prestazioni minime riferite al contesto dell’Utente:
i. aiuto per il governo dell’alloggio e per le attività domestiche;
ii. cura delle condizioni igieniche dell’alloggio;
iii. stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
iv. indicazione sulle corrette norme igienico sanitarie;
v. aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, ecc.).
B. Ulteriori prestazioni rispetto a quelle minime sopra indicate sono:
vi. interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine di emarginazione, quali la compagnia, l’aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
vii. acquisto di generi alimentari, medicinali, materiali igienico‐sanitari, dietro anticipazione del prezzo da parte dell’Utente;
viii. aiuto nella preparazione dei pasti;
ix. svolgimento di piccole commissioni;
x. disbrigo delle pratiche amministrative.
C. Prestazioni minime riferite alla persona dell’Utente:
1. pulizia e cura personale;
2. vestizione;
3. corretta deambulazione;
4. mobilizzazione della persona costretta a letto;
5. aiuto volto alla tutela igienico sanitaria;
6. segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività lavorative e di problemi che comportino interventi o programmi esterni.
D. Ulteriori prestazioni rispetto a quelle minime sopra indicate sono :
i. assunzione dei pasti;
ii. uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.
7. È facoltà del Concessionario proporre ulteriori servizi, precisandone tipologia, caratteristiche ed entità nel Progetto gestionale, fermo restando l’obbligo di garantire gli standard di cui al presente capitolato.
Il Concessionario può, inoltre, offrire la propria disponibilità a fornire, nel corso dell’esecuzione del Contratto, su richiesta del SSC o degli Utenti, ulteriori e differenti prestazioni, sempre e comunque, ricomprese nell’ambito del SAD, tra le quali si cita:
• frequenza temporanea presso il CDI;
• servizio di guardaroba (lavaggio, stiratura, rammendo, ecc. di biancheria personale) presso la lavanderia della RSA;
• prestazioni infermieristiche a domicilio;
• trattamenti fisioterapici a domicilio o (in caso di trattamenti strumentali) presso la RSA.
Le prestazioni di cui al presente paragrafo 7 sono, di volta in volta, concordate tra le parti sulla base delle modalità e alle condizioni di erogazione del servizio previste dal Concessionario nell’Offerta e trasfuse nel Contratto. L’Utente che richiede tali prestazioni ne sopporta i costi.
8. Il Concessionario si impegna a garantire la gestione del SAD tramite operatori in possesso di adeguata preparazione ed idonei requisiti professionali (titolo di “ASA”, vedi infra). Il Concessionario si impegna ad adibire al servizio operatori fissi ed è tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione dell’assistente domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, il Concessionario si impegna a limitare il più possibile la rotazione degli operatori, al fine di evitare difficoltà di rapporto con l’utenza e al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l’operatore. Il Concessionario deve dotare il personale del corredo più idoneo all’espletamento del servizio. Il materiale necessario all’espletamento del servizio (es. saponi, detersivi per la casa, materiale sanitario, ecc.) devono essere messi a disposizione dagli Utenti.
9. Il Concessionario deve individuare un referente del servizio (il “Referente del SAD”), che deve essere rintracciabile e reperibile nei giorni di svolgimento del servizio dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Articolo 5
Modalità di accesso ai servizi RSA e CDI
1. Per I'individuazione degli Ospiti, in relazione ai servizi resi nell’ambito della RSA e nel CDI, il Concessionario deve attenersi alla regola secondo cui i ricoveri sono effettuati, a parità di classificazione dei richiedenti, con priorità relativa alla necessità assistenziale, per i soggetti residenti nel Comune. In ogni modo, iI Concessionario deve gestire le ammissioni e la lista d'attesa secondo il proprio regolamento, di cui al successivo art. 21 del Capitolato. Nel caso di lista d’attesa, la priorità deve essere garantita ai residenti nel Comune, salvo casi particolari, che saranno
discussi, in contradditorio, tra il Concessionario ed il Concedente. Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della Struttura e la destinazione funzionale della stessa, così come indicato all’art. 2, comma 2 del Capitolato. La violazione di tale prescrizione costituisce causa di risoluzione del Contratto.
2. L'assegnazione del posto è da intendersi a tempo indeterminato, a meno che I'Ospite, o la sua famiglia, decidano diversamente, nel qual caso, la rescissione del contratto da parte dell'Ospite medesimo può avvenire in qualunque momento.
3. II Concedente non ha l’obbligo alcuno di reperimento degli Ospiti.
4. II Concessionario deve impegnarsi ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo la Normativa
5. II Concessionario è tenuto a redigere, per ogni Ospite inserito, il PAI, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale, da aggiornare almeno mensilmente, nonché un fascicolo sanitario assistenziale da aggiornare giornalmente, anche con la collaborazione del personale medico incaricato.
6. Nel concretizzare quanto definito dalla Normativa, sono da considerarsi come inderogabili i seguenti aspetti del PAI:
i. deve essere uno strumento utilizzato da un'equipe di lavoro;
ii. deve essere presa in considerazione l’Ospite nella sua globalità;
iii. il coinvolgimento della famiglia dell’Ospite deve rivestire un ruolo importante;
iv. devono comparire le motivazioni dell'ingresso presso la Struttura;
v. devono essere identificati gli obiettivi che devono essere concreti, misurabili, e congruenti con i dati sintetici di conoscenza dell'Ospite.
7. I PAI devono, quindi, prevedere tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche degli Ospiti e all'integrazione della RSA nella vita sociale del territorio del Comune.
Articolo 6
Modalità di accesso al Servizio pasti e al SAD
1. Fermo restando che tali servizi possono essere attivati dal Concessionario a favore di qualunque residente ne faccia richiesta, privilegiando quelli segnalati dal SSC, il Concedente, per gli Utenti assistiti dal SSC, e tenuto conto della propria regolamentazione, provvede a garantire: l’acquisizione delle domande di accesso ai predetti servizi, la valutazione degli aventi diritto, la segnalazione di avvio del servizio al Concessionario, che deve essere garantito a far tempo dal giorno successivo alla comunicazione da parte del Concedente. La comunicazione al Concessionario della retta da applicare all’Utente e la quantificazione del contributo integrativo che è posto a carico del Concedente medesimo (solo per gli aventi diritto in base all’attestazione ISEE) è a carico del SSC.
2. Sempre per quanto attiene l'utenza inviata dal SSC, la sospensione temporanea, o definitiva, del Servizio pasti e del SAD deve essere comunicata per iscritto direttamente al Concessionario, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. In tal caso, è corrisposto al Concessionario solo quanto dovuto per i pasti effettivamente consumati/accessi effettuati. Qualora la richiesta di sospensione temporanea, o definitiva, del SAD, o del Servizio pasti, non dovesse pervenire al Concessionario entro i termini sopra stabiliti, lo stesso può pretendere il pagamento di tutti i pasti prodotti, anche se non consumati, e delle prestazioni inerenti il SAD, programmate, ma non erogate, entro tali termini. In casi eccezionali, debitamente motivati, la richiesta di sospensione del Servizio pasti e del SAD può essere effettuata verbalmente, entro le ore 9.30 del giorno stesso, e il Concessionario nulla potrà pretendere, se non il corrispettivo per i pasti effettivamente consumati/servizi effettivamente resi.
3. È data facoltà al Concessionario di regolamentare in maniera più dettagliata l’accesso ai Servizi pasti e al SAD, rispetto a quanto prescritto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. Tale regolamentazione deve, comunque, essere preventivamente approvata dal Concedente e resa nota in maniera inequivocabile a tutti gli Utenti.
Articolo 7
Direzione della Struttura e coordinamento dei Servizi
1. Il Concessionario deve affidare la direzione della Struttura a:
a) un responsabile della Struttura (il “Responsabile della Struttura”), a tempo pieno, che operi, esclusivamente, per la gestione della RSA/CDI, e che sia, effettivamente, presente presso la Struttura almeno per 8 (otto) ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato e domenica, o comunque in caso di assenza non programmata del Responsabile della Struttura, dovrà essere individuata, all’interno dell’organico presente in struttura, una figura vicaria, avente la necessaria competenza a svolgere la funzione di Responsabile della Struttura.
Il Responsabile della Struttura si occupa, oltre che del coordinamento dei servizi della RSA/CDI, anche delle relazioni con tutti coloro che hanno contatti con la RSA/CDI (parenti, volontari, comitati di rappresentanza, operatori, visitatori, ecc.) allo scopo di:
• offrire informazioni e raccogliere proposte e reclami;
• gestire le istanze e i reclami, provvedendo, entro il più breve tempo possibile, e, comunque, al massimo entro 30 (trenta) giorni, alla risoluzione del problema segnalato o all'accoglimento dell'istanza presentata. Qualora non fosse possibile risolvere il problema entro i primi 10 (dieci) giorni, deve essere fornita agli interessati comunicazione dei motivi che ostano all’immediata soluzione del problema o all'accoglimento dell'istanza.
Il Responsabile della Struttura è il referente per le questioni di carattere amministrativo generale inerenti il Servizio Pasti e il SAD.
b) un Direttore Sanitario, in possesso di una specializzazione in geriatria.
2. Le suddette figure professionali, oltre ad essere dotate di qualifica appropriata, come sopra indicato, devono possedere comprovata esperienza ed affidabilità per svolgere le relative funzioni. I loro nominativi devono essere comunicati al Concedente nell’Offerta, unitamente ad un numero telefonico per la reperibilità.
Articolo 8
Tipologia e quantità del personale e standard qualitativi assicurati
1. La RSA dovrà prevedere un organico di operatori sia sociali, che sanitari con adeguato titolo di studio e qualifica professionale, rispettando quanto previsto dalla DGR 12618/2003 in materia di standard di personale.
2. Per quanto riguarda la presente Concessione, il Concessionario deve garantire almeno gli
standard minimi, elencati nell’Allegato B al Capitolato.
3. In particolare, devono essere garantiti:
i. direzione ‐ anche sanitaria ‐ della Struttura;
ii. personale per assicurare i servizi generali (ristorazione, lavanderia, pulizia, reception);
iii. personale infermieristico;
iv. personale assistenziale;
v. personale riabilitativo;
vi. personale per attività di animazione.
4. Per il raggiungimento dello standard previsto, deve essere obbligatoriamente garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: medico, psicologo, assistente sociale, infermiere, fisioterapista, animatore e operatore socio educativo, o educatore professionale, ASA/OSS.
5.Deve, inoltre, essere prevista la presenza di un Responsabile della struttura direttore gestionale a tempo pieno, che operi esclusivamente per la RSA/CDI e sia effettivamente presente presso la Struttura.
6.Xxxxxxx, inoltre, essere utilizzate altre risorse, quali volontari e tirocinanti, che non devono, in ogni caso, operare in sostituzione del personale della Struttura, ovvero allievi di Istituti Scolastici Secondari di 2^ Grado, per stage formativi.
7. Gli operatori socio sanitari (gli “OSS”), possono assumere le corrispondenti mansioni solo in corrispondenza di un effettivo inquadramento contrattuale. Ciò significa che un ausiliario socio‐ assistenziale ‐ gli ASA ‐, sebbene in possesso della qualifica di OSS, deve essere considerato come ASA.
8.Per ogni nucleo omogeneo di Ospiti e di Utenti ‐ che presentano condizioni cliniche simili e che necessitano di una medesima tipologia di assistenza ‐ deve essere individuato un referente, scelto tra infermieri e gli ASA/OSS.
0.Xx fine di rispondere all'esigenza di disporre di personale qualificato per ogni possibile supporto all'anziano, possono concorrere al raggiungimento degli standard altri operatori, come di seguito indicati, in possesso di adeguati titoli di studio e certificazioni che ne attestino le competenze professionali (gli “Attestati”):
i. operatori dell'area delle professioni sanitarie della riabilitazione;
ii. terapista occupazionale;
iii. podologo;
iv. logopedista;
v. altri operatori, che avendo sostenuto corsi di specializzazione possono essere utilmente impiegati per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PAI.
00.Xx personale non in possesso degli Attestati può essere adibito, esclusivamente, al servizio di pulizia/lavanderia, o altra attività, per cui non è richiesta alcuna specifica qualifica.
11.Deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nell'arco delle 24 ore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È richiesta la presenza di almeno 2 (due) operatori (operatori socio‐sanitari e infermieri professionali) nelle ore notturne.
12.L’assistenza medica deve essere garantita almeno nella fascia diurna feriale, con reperibilità nella fascia notturna, festiva e prefestiva.
Articolo 9 Organizzazione del personale
1. Al fine di fornire tutti gli elementi necessari per consentire ai concorrenti l’esatta e completa pianificazione delle modalità organizzative inerenti l’erogazione dei Servizi, si precisa che il personale in carico all’attuale gestore è dettagliato nell’Allegato D al Capitolato.
Articolo 10 Gestione del personale
1. Il Concessionario, salvo diversi profili di responsabilità individuale, risponde nei confronti del Concedente, degli Ospiti, degli Utenti, e dei terzi, della condotta assunta da tutto il personale impiegato nell’erogazione dei Servizi (il “Personale”).
2. II Concessionario deve prevedere un modello organizzativo che assicuri la
sostituzione immediata del Personale assente con altro personale in possesso degli stessi requisiti, al fine di garantire in modo continuativo l’erogazione dei Servizi.
3. Inoltre, la composizione numerica del Personale deve essere tale da impedire che le turnazioni prevedano eccessivi carichi di lavoro, che potrebbero ripercuotersi sulla qualità dell'assistenza erogata agli ospiti della Struttura.
4. Il Concessionario deve, scrupolosamente, applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (il “DLgs 81”) in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo, in particolare, a fornire al Personale tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali. Sono a carico del Concessionario i corsi ed aggiornamenti del Personale in base al DLgs 81.
5. Il Concessionario deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Le divise e gli abiti del Personale devono permettere una distinzione di funzioni (ad esempio: camice per i medici, diversa divisa per gli infermieri ecc.) ed essere completi (ad esempio: divisa con adeguate scarpe/ciabatte, cuffietta ecc.).
6. II Concessionario deve garantire, a tutto il Personale, un'adeguata formazione. A tale scopo deve redigere un calendario annuale di formazione/aggiornamento del Personale, da trasmettere al Concedente. Gli aggiornamenti devono essere di almeno 24 (ventiquattro) ore annuali pro capite per tutto il Personale impiegato, e devono essere certificati a consuntivo.
7. I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento devono essere presentati al Concedente, prima della stipula del Contratto.
Articolo 11 Obblighi del Personale
1. II Personale deve essere identificabile anche tramite un tesserino riportante nome e funzione.
2. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione.
3. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli Ospiti, e con gli Utenti, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (il “DLgs 196”).
Articolo 12
Norme a tutela dei lavoratori
1. Per l’intera durata del Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare, integralmente, al Personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del Concessionario medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.
3. Il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
5. Il Concessionario deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
Articolo 13
Arredi e attrezzature della RSA e del CDI
1. II Concessionario deve provvedere alla cura e all'efficienza della Struttura, dell'arredamento e delle attrezzature. La fornitura e la messa in posa degli arredi e delle attrezzature mobili, che il Concessionario dovesse inserire perché richieste dalla normativa nazionale, regionale, e comunale per il mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento, sono a carico del Concessionario.
2. Per gli arredi e attrezzature già presenti, si deve provvedere alla loro sostituzione in caso di usura o rottura.
Si allega al Capitolato l’inventario dei beni ed attrezzature attualmente presenti nella Struttura (Allegato E).
Articolo 14 Obblighi di manutenzione
1.Sono a carico del Concessionario gli obblighi di manutenzione che comprendono, nessuno escluso, tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della Struttura, degli impianti e delle attrezzature.
2.Gli obblighi di manutenzione a carico del Concessionario comprendono, altresì, I‘esecuzione di tutte le opere che si rendessero necessarie per la sicurezza della Struttura, delle attrezzature e degli impianti, anche a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, in modo da garantire che la Struttura risulti, in ogni momento, in normali condizioni di efficienza e conforme alle norme di sicurezza vigenti.
3. I costi per I’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo rientrano nei ricavi che il Concessionario ottiene attraverso la gestione dei Servizi.
Articolo 15 Manutenzione ordinaria
1. II Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, del verde, degli impianti e delle attrezzature necessari a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto.
2. Nella manutenzione ordinaria rientrano:
i. la manutenzione dell’impianto di riscaldamento(autonomo, a metano). II Concessionario ha l'obbligo di individuare e nominare, a proprie spese, il terzo responsabile degli impianti termici, ai sensi del DPR 412/153 e ss.mm.ii., a darne comunicazione al Concedente ed a richiedere le visite periodiche di legge all'ente competente;
ii. la tinteggiatura di tutti i locali interni della Struttura ogni tre anni. La scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio devono essere concordate con il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Concedente;
iii. la spalatura della neve nel cortile della Struttura;
iv. la derattizzazione, la deblattizzazione e la disinfestazioni da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne della Struttura;
v. la manutenzione delle aree pertinenziali alla Struttura, da mantenersi pulite e sgombre da ogni sorta di materiale;
vi. la manutenzione delle aree verdi. Il Concessionario deve provvedere al taglio periodico dell'erba, alla potatura degli alberi e delle siepi presenti nella Struttura;
vii. l’effettuazione dei controlli e la manutenzione periodica di tutti i dispositivi antincendio;
viii. la raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro smaltimento;
ix. la raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri;
x. la riparazione o la sostituzione ‐ in caso di rottura ‐ degli arredi e delle attrezzature presenti nella Struttura;
xi. la manutenzione periodica degli impianti elevatori con pulizia della fossa.
3. II Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della Struttura. Per garantire la corretta gestione della medesima, il Concessionario deve predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata.
4. Al fine di assicurare condizioni di comfort ottimali, il Concessionario deve garantire il mantenimento costante delle temperature di legge in relazione all’intera Struttura, ai sensi dell'art. 4 del DPR 412/153 e ss.mm.ii., secondo quanto di seguito specificato:
i. ingressi e corridoio 18 °C;
ii. uffici e servizi 20 °C;
iii. sale di degenza, di visita, ambulatorio 22 °C;
iv. sale infermerie 24 °C;
v. altri locali 20 °C.
La tolleranza ammessa è di ± 1 °C.
Articolo 16
Manutenzione straordinaria ed esecuzione di opere
1. II Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali, del verde, degli impianti e delle attrezzature necessari a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto.
2. In particolare, per l’intera durata del Contratto, al Concessionario è richiesto un accantonamento, che può essere speso annualmente oppure negli anni successivi, secondo un piano concordato con il Concedente, da investire negli interventi di manutenzione straordinaria, di un importo di almeno € 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di IVA, annui (l’”Accantonamento”). Eventuali residui, imputabili al totale dell’Accantonamento, devono essere investiti nella Struttura prima della scadenza del Contratto. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere concordati e autorizzati dal Concedente. Sono fatti, salvi gli interventi dettagliati nell’Allegato A al Capitolato, da compiersi entro il primo anno di vigenza del Contratto.
3. Si allega altresì la determinazione dei risparmi e del canone dovuto al Comune in forza della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 (soggetto aggiudicatario: RTI Olicar S.p.A ‐ Carbotermo S.p.A ‐ Prima Vera S.p.A ‐Evolve S.R.L) sottoscritta dal Comune di Motta Visconti in data 18/02/2014, (Allegato F).
4. Annualmente è effettuato, presso la Struttura, da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Concedente, un sopralluogo congiunto con il referente per la manutenzione, che deve essere nominato dal Concessionario, al fine di valutare lo stato di manutenzione della Struttura, delle attrezzature e degli impianti e programmare gli interventi annuali di manutenzione straordinaria.
Tali interventi, in carico al Concessionario, devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente e rendicontati a consuntivo dal Concessionario.
Articolo 17
Consegna e riconsegna della Struttura
1. Alla scadenza del Contratto, il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario la Struttura in condizioni di idoneità strutturale per operare, secondo le prescrizioni di legge, nonché fornito di arredi, attrezzature e dotazioni di cui all’Allegato E al Capitolato.
2. All’inizio del rapporto contrattuale è redatto, in contraddittorio con il Concessionario, un apposito verbale di consegna dei locali, comprensivo di inventario analitico di tutti i beni ivi presenti, con il quale sono, inoltre, consegnate tutte le certificazione di conformità degli impianti presenti nella Struttura.
3. Alla scadenza del Contratto, i locali devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni iniziali, fatte salvo le opere di miglioria realizzate in virtù di quanto previsto nel Capitolato, nell’Offerta, nel Contratto e negli accordi con il Concedente in ordine agli interventi annuali di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16 del Capitolato.
4. Della riconsegna è redatto verbale in contraddittorio, sia per i locali che per le attrezzature. Per la valutazione definitiva dell’efficienza, della funzionalità, e dello stato di conservazione della Struttura, il Concedente si riserva un periodo di giorni 15 (quindici) dalla data di riconsegna, durante i quali si provvede alla verifica di quanto sopra. Eventuali difformità riscontrate rispetto al verbale di consegna, formano oggetto di valutazione economica ed i relativi importi sono addebitati al concessionario uscente, mediante detrazione dal deposito cauzionale, qualora sufficiente.
Tutte le opere immobiliari sono acquisite immediatamente e automaticamente in proprietà del Concedente, con rinuncia da parte del Concessionario ai diritti derivanti dall'art. 936, secondo comma del codice civile, fermo restando il diritto del Concessionario di gestire i beni predetti per l'intera durata del Contratto, inclusi gli interventi di cui agli investimenti per la manutenzione straordinaria, previsti dall’art. 16 del Capitolato.
Articolo 18 Autorizzazioni
1. La RSA è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
‐ autorizzazione permanente al funzionamento – disposizione n° 40/2003 del 17.02.2003 a firma del Direttore del Servizio Sviluppo delle professionalità e autorizzazione alle strutture socio assistenziali della Provincia di Milano;
‐ autorizzazione all’uso di locali seminterrati e/o sotterranei (art. 8 D.P.R. 303/56) rilasciata da ASL della Provincia di Milano n. 1 – Distretto n. 7 di Abbiategrasso Dipartimento Prevenzione – prot. n. G156 del 23.01.2003;
‐ autorizzazione sanitaria n. 7057 del 22.01.2003 per l’esercizio dell’attività di produzione, preparazione, confezionamento, distribuzione pasti per ospiti – anziani a domicilio – dipendenti Casa di Riposo nei locali indicati nel Comune di Motta Visconti rilasciata da ASL della Provincia di Milano 1 Dipartimento Prevenzione.
2. II CDI è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
‐ autorizzazione permanente al funzionamento – disposizione n° 349/2003 del 30.09.2003 a firma del Direttore del Servizio Sviluppo delle professionalità e autorizzazione alle strutture socio assistenziali della Provincia di Milano.
3. Per quanto riguarda I'accreditamento istituzionale, gli atti sono i seguenti:
• RSA: DGR n. 14036 dell’8.08.2003 ad oggetto: “Accreditamento della RSA Madre Xxxxxx di Calcutta”, con sede nel Comune;
• CDI: DGR n. 19871 del 16.12.2004 ad oggetto: “Accreditamento del CDI per anziani non autosufficienti”, ubicato nel Comune.
4. II Concessionario è tenuto all'espletamento delle pratiche, presso i competenti uffici regionali e dell'ASL MI 1, volte ad ottenere la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, soggette all'attività di vigilanza ai sensi dalla normativa vigente.
Articolo 19
Verifica sullo svolgimento dei Servizi
1. Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei Servizi, da esplicitarsi nell’Offerta. I risultati di detto controllo sono inviati, a richiesta, al Concedente che può anche chiedere l’integrazione degli stessi, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui ‐ fra gli altri ‐ all’art. 196 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (il “TUEL”).
2. Il Concessionario provvede, inoltre, a concordare con il Concedente le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all’erogazione dei servizi pubblici, anche dotandosi di una carta dei servizi. In ogni caso, il Concedente si riserva di sottoporre questionari e interviste agli Utenti e agli Ospiti in merito all’erogazione dei Servizi.
3. Il Concedente si riserva di delegare a professionisti esterni specializzati la verifica di aspetti tecnicamente complessi in relazione allo svolgimento dei Servizi.
Articolo 20
Direttore dell'Esecuzione del Contratto ‐ Controlli
1. In recepimento a quanto disposto all'art. 299 e ss. del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. (il “Regolamento”), il Concedente provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del Contratto (il “DEC”).
2. Le attività di verifica e di conformità dei Servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state e seguite a regola d’arte, sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Il DEC procede alla:
i. Redazione di un verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto, in contradditorio con il Concessionario;
ii. verifica di conformità in corso di esecuzione (corrispondenza fra prestazioni rese e condizioni/termini previsti dal Contratto e dal Capitolato);
iii. verifica di conformità,entro30(trenta) giorni dall’ultimazione delle prestazioni e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni;
iv. ispezione, in qualsiasi momento, senza avviso, della Struttura e dei locali oggetto della Concessione, anche al fine di verificare le modalità di erogazione dei Servizi offerti dalla RSA e dal CDI.
Articolo 21
Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi,
sanciti dalla Legge 241/1990 ss.mm.ii., il Concessionario deve predisporre:
i. per i servizi svolti in maniera esclusiva, apposita carta dei servizi;
ii. per i servizi e le attività integrative svolte insieme al Concedente, una guida ai servizi redatta di comune accordo.
2. Il Concessionario deve, inoltre, predisporre "II Regolamento della Struttura" per una più dettagliata descrizione dei Servizi e per una migliore definizione dell'organizzazione del Personale. I predetti documenti devono essere adeguati secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente. Le disposizioni contenute nei suddetti documenti non possono essere in contrasto con le obbligazioni contenute nel Capitolato e nel Contratto.
Articolo 22
Commissione paritetica di controllo e comitato dei parenti
1. Il Concedente provvede a nominare una commissione paritetica di controllo, costituita da: i rappresentanti dei parenti degli Ospiti e degli Utenti, i rappresentanti delle parti politiche presenti in consiglio comunale, i rappresentanti del Concessionario, e dal personale tecnico del Concedente (la “Commissione di controllo”).
2. E’ compito del Concedente approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di controllo, la quale ha, in via generale, i seguenti compiti:
‐ verifica della realizzazione del progetto gestionale proposto in sede di gara
‐ formulazione di proposte atte a rendere tale progetto funzionale al fabbisogno dell’utenza.
3. II Concessionario è tenuto a designare un rappresentante che faccia parte della Commissione di controllo e ad ottemperare a quanto previsto dal regolamento di funzionamento della stessa.
4. II Concessionario si impegna, altresì, a istituire il “comitato parenti degli ospiti” e a regolamentarne il funzionamento, allo scopo di favorire la partecipazione e la collaborazione dei familiari nelle attività inerenti la gestione della RSA e del CDI (il “Comitato dei parenti”).
Articolo 23
Cooperazione ed integrazione con il territorio
1. Il Concessionario deve dimostrare particolare sensibilità nei confronti delle attività di volontariato dedicate ai bisogni degli anziani, favorendo, quanto più possibile, lo scambio e la collaborazione con tutte le risorse locali che possano, con la loro specificità, dare un contributo al buon funzionamento della RSA, consentendo un'adeguata integrazione con le risorse che I’ambiente esterno offre.
2. II Concessionario deve avviare collaborazioni con le locali associazioni di volontariato.
3.Le attività della Struttura, nel suo complesso, devono rivolgersi anche all'esterno in un'ottica di aggregazione, sensibilizzazione e integrazione. II Concessionario deve prevedere momenti, nell'arco dell'anno, di incontro con la cittadinanza, individuando la formula, di volta in volta, più adeguata.
Articolo 24
Canone a carico del Concessionario
1.L'importo annuale del canone che il Concessionario deve versare al Concedente è stabilito sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, in esito alla negoziazione (il “Canone”).
0.Xx Canone ‐ da offrirsi, esclusivamente, a rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari ad €. 188.000,00 (centottantottomila/00), oltre IVA ‐ resta fisso e invariato fino al 31.12.2016. A far tempo dal 01.01.2017, esso subisce, annualmente, un aggiornamento pari alla variazione dell'indice ISTAT FOI, disponibile negli ultimi dodici mesi. Il Canone è calcolato su un tasso di occupazione della Struttura pari al 95% della sua capacità (pari a 57 posti letto). Ove la Struttura raggiunga tassi di occupazione superiori, il Canone è aumentato secondo i seguenti parametri:
• del 5% in caso di un posto letto aggiuntivo, oltre i 95%, (ossia, pari a 58 posti letto occupati);
• del 15% in caso di due posti letto aggiuntivi, oltre i 95%, (ossia, pari a 59 posti letto occupati);
• del 25% in caso di tre posti letto aggiuntivi, oltre i 95%, (ossia, pari a 60 posti letto occupati).
L’incremento del Canone è dovuto solo quando l’incremento del tasso di occupazione è conseguito in modo stabile e continuativo per almeno 6 mesi. L’incremento verrà quindi calcolato in relazione al quota del Canone parametrizzata su sei mesi. Il Concessionario deve predisporre una reportistica mensile, da inviare al Concedente, in cui è indicato il tasso di occupazione giornaliero della Struttura (il “Report”). Il Report costituisce la base delle interlocuzioni tra il Concessionario ed il Concedente per l’ulteriore determinazione del Canone.
3. A parte l’ipotesi menzionata al comma 2 del presente articolo, l'aggiornamento del Canone avviene in maniera automatica, senza necessità di richiesta scritta da parte del Concessionario al Concedente.
4. Il Canone è corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate ciascuna pari al 25% del valore dello stesso.
5. Per quanto riguarda il primo anno di vigenza del Contratto, la prima rata del Canone deve essere corrisposta all'atto della stipula del Contratto, mediante esibizione della ricevuta di avvenuto bonifico bancario in favore del Concedente, o attraverso la consegna di assegno circolare in favore dello stesso. Le successive rate devono essere corrisposte a cadenze trimestrali anticipate.
Articolo 25
Ricavi del Concessionario
1. Spettano al Concessionario i ricavi derivanti dalla gestione funzionale dei Servizi.
2. Spettano, altresì, al Concessionario i ricavi derivanti dalla gestione del bar interno alla Struttura, che deve rispettare un orario minimo di apertura giornaliero di n. 6 (sei) ore.
3. Tali ricavi sono incassati, direttamente, dal Concessionario, il quale deve fornire, annualmente, al Concedente, un rendiconto completo degli incassi avvenuti, con l’indicazione di eventuali casi di morosità.
4. In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli Ospiti, o degli Utenti.
5. Esclusivamente per quanto attiene ai residenti nel Comune, segnalati dal SSC, i ricavi del Concessionario per i servizi prestati si compongono di:
• rette pagate direttamente dagli Ospiti, o dagli Utenti, secondo gli importi annualmente stabiliti dal Concedente;
• integrazione dei ricavi, calcolata sulle singole prestazioni, come differenza tra la tariffa, prevista nel PEF, regolato all’art. 37 del Capitolato, e quella sociale, determinata dal Comune.
6. Le rette dei servizi a carico degli Ospiti, e degli Utenti (residenti nel Comune e segnalati dal SSC), e le conseguenti contribuzioni ad integrazione della retta a carico del Concedente, sono stabilite in funzione della condizione economica risultante dall'indicatore ISEE, degli Ospiti, o degli Utenti. L'importo delle rette e delle contribuzioni comunali è, pertanto, personalizzato, analogamente a quanto avviene per i corrispondenti servizi comunali.
7. Le rette dei servizi a carico degli Utenti o degli Ospiti e le corrispondenti contribuzioni del Concedente, ad integrazione della retta applicata dal Concessionario, sono definite, annualmente, con apposito atto amministrativo del Concedente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, e sono comunicate tempestivamente al Concessionario.
8. Per gli eventuali servizi aggiuntivi, ove non definiti dal Capitolato, o nel Contratto, gli Utenti e gli Ospiti concordano le rette, direttamente, con il Concessionario.
9. Nell'applicazione delle rette di ospitalità della RSA e del CDI, il Concessionario si deve attenere, inoltre, ai seguenti criteri:
• qualora l’ammissione avvenga nella seconda metà del mese, la quota da corrispondere sarà ridotta del 50 %.;
• in caso di decesso dell'Ospite durante la sua permanenza alla RSA, la quota mensile dell'ultimo mese di funzione del servizio, è corrisposta nella seguente misura: riduzione del 50
% in caso di decesso entro il 15 del mese in corso; intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda parte del mese.
Articolo 26
Quota sanitaria per non autosufficienti in regime di accreditamento
1. Per quanto riguarda gli Ospiti non autosufficienti su posti accreditati, I'impegnativa di residenzialità, ovvero il titolo rilasciato ai cittadini anziani non autosufficienti accolti in posti accreditati, è erogata dall'ASL MI 1, direttamente al Concessionario, previa la dovuta rendicontazione mensile.
2. II Concessionario deve garantire che la gestione economica‐finanziaria delle impegnative di residenzialità, o altro titolo analogo, anche verso gli stessi Ospiti titolari del contributo, avvenga sempre nel pieno rispetto della Normativa.
Articolo 27 Degenze temporanee
È consentita l'occupazione dei posti eventualmente liberi nella RSA per degenze temporanee, oltre che I’occupazione di posti di sollievo, eventualmente disponibili. Alle degenze temporanee e di sollievo si applicano le rette offerte in sede di gara, con possibilità di applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 15%.
Articolo 28 Revisione delle rette
1. Le rette offerte in sede di gara sono da intendersi bloccate per l’intera durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. A far tempo dal 01.01.2017, e ad istanza del Concessionario, le rette dei Servizi sono assoggettate a revisione periodica su base annuale, assumendo a riferimento come indicatori i dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5) del Codice dei contratti pubblici. La richiesta di revisione dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria, condotta dal Concedente,
3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il Concedente assume a riferimento generale l’indice ISTAT FOI, così come previsto in ordine all’aggiornamento del Canone.
4. Entro il 30° giorno successivo al ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento comunicherà al Concessionario l’esito di tale esame e l’adeguamento, ove dovuto, è riconosciuto con decorrenza dal successivo 1° gennaio.
5. In ogni caso, deve escludersi qualunque possibilità di revisione delle rette con decorrenza retroattiva rispetto alla data del 01.01.2017.
6. In relazione alla revisione per l’adeguamento delle rette, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del codice civile la sottoscrizione di nuovi CCNL o di altri accordi territoriali, o aziendali, in sostituzione di quelli scaduti.
Articolo 29
Integrazioni delle rette
0.Xx pagamento, da parte del Concedente, delle quote ad integrazione delle rette ‐ degli Ospiti e degli Utenti ‐ relative ai residenti nel Comune, segnalati dal SSC (RSA, CDI, SAD, pasti a domicilio) avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura (una per ogni tipologia di servizio) del Concessionario.
2. Alla fattura deve essere allegato l’elenco degli Utenti, l'indicazione delle presenze/accessi e la somma dovuta per ognuno.
3. Il Concedente, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede alla liquidazione del corrispettivo. La liquidazione avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
4. Condizione necessaria per l'ottenimento dell’integrazione delle rette è la dimostrazione, da parte del Concessionario, del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del Personale di cui – a qualunque titolo – si avvalga nell’erogazione dei Servizi.
Articolo 30 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (la “Legge 136”) al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il Contratto, utilizzando, allo scopo, un apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche;
2. Il Concessionario comunicherà al Concedente gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancario o postale dedicato/i entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione della Concessione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
3. Il mancato assolvimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti dalla Legge 136, comporta la risoluzione di diritto del Contratto.
Articolo 31 Interruzione dei Servizi
1. I Servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi di pubblico interesse” e per nessuna ragione possono essere sospesi, o abbandonati, nemmeno durante eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario in esecuzione del Contratto.
2. Sono consentite le interruzioni dei Servizi esclusivamente qualora le stesse siano da imputarsi alla chiusura ‐ totale, o parziale ‐ della Struttura in ragione dell’adozione di un’ordinanza da parte delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali).
3. Le vertenze sindacali riguardanti il Concessionario devono rispettare pienamente la legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.: a tal fine, il Concessionario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali.
4. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei Servizi, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
Articolo32 Assicurazione rischi
0.Xx gestione dei Servizi è effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il
Concedente da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti, o alle sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose dall’attività del personale del Concessionario in relazione all’erogazione dei Servizi.
2. Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Concedente, nell’espletamento dei Servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Concessionario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria e straordinaria della Struttura e delle relative attrezzature.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile, sia civilmente, sia penalmente, nei riguardi del Concedente e di terzi, di qualsiasi danno cagionato agli Ospiti e degli Utenti, derivante dall’ingerimento di alimenti contaminati, avariati, e con alterazioni chimico‐organiche, anche non immediatamente percepibili all’atto del controllo da parte del personale della cucina. Il Concessionario, pertanto, risponde direttamente dei danni causati a seguito della fornitura di derrate non conformi ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, avariati, e/o contaminati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi correlato risarcimento, senza diritto di rivalsa da parte del Concedente.
4. Il Concessionario, oltre alle norme del Capitolato, deve osservare e far osservare al Personale dallo stesso impiegato nell’espletamento dei Servizi, tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e decreti ‐ nazionali, regionali, e comunali ‐ in vigore, o emanati, durante il periodo di vigenza del Contratto, comprese le ordinanze e regolamenti adottati dal Comune, attinenti alla natura del Servizi.
5. A tale scopo, il Concessionario si impegna a consegnare al Comune, al momento della stipula del Contratto, una polizza di responsabilità civile verso terzi, prestata con una primaria compagnia di assicurazione, nella quale sia indicato che il Concedente debba essere considerato «terzo non responsabile» a tutti gli effetti. La mancata presentazione della polizza comporta la risoluzione del Contratto.
6. L’assicurazione dovrà assicurare la copertura per i seguenti massimali:
- euro 3 milioni per ogni sinistro;
- euro 3 milioni per danni a persone, ivi inclusi i rischi di cui al precedente comma 3;
- euro 2 milioni per danni a cose.
Detta assicurazione deve prevedere, fra l’altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà degli assistiti e delle loro famiglie.
Dette coperture assicurative devono essere efficaci per l’intera durata del Contratto.
Articolo 33 Cauzioni
1. All’Offerta deve essere allegata ‐ nei modi previsti dal disciplinare ‐ una cauzione provvisoria pari al 2% del valore della Gara, come determinato all’art. 1, comma 7 del Capitolato, pari ad € 6.000,00 (Euro seimila/00) che, per l’aggiudicatario, è trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva. La cauzione provvisoria è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Gara.
2. La cauzione definitiva deve essere pari al 10% del valore del Contratto, ed è prestata a garanzia di ogni adempimento del Concessionario, assunto con la sottoscrizione del Contratto.
3. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Concedente, il Concessionario deve provvedere al xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni.
Articolo 34
Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1. Sono, inoltre, a carico del Concessionario:
A. i costi relativi alle utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti, ecc.), unitamente all’obbligo di intestazione dei relativi contratti di fornitura;
B. la predisposizione di una relazione qualitativa e quantitativa trimestrale relativa allo stato dei Servizi erogati e la predisposizione annuale di un resoconto economico e gestionale delle attività della RSA (il “Resoconto annuale”). Lo stesso deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività, e deve contenere tutte le indicazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità del Concedente. Inoltre, il Resoconto annuale deve contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la RSA, e si è concretamente attivato per raggiungere la massima efficienza e redditività della Struttura. Delle informazioni contenute nel Resoconto annuale risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. II Concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;
C. I'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione della RSA e del CDI e per l’erogazione del Servizio pasti e del SAD determinate nel Capitolato, e I'applicazione delle relative tariffe;
D. la fornitura per gli Ospiti (RSA e CDI) del servizio di trasporto da e per il CDI, nonché quello funzionale alle varie necessità sia sanitarie, che ludico‐ricreative degli Ospiti;
E. I'organizzazione di servizi integrativi per la popolazione anziana residente nel Comune, come eventualmente offerti in sede di gara, a titolo esemplificativo:
i. servizio infermieristico multidisciplinare a pagamento che offra, anche a domicilio, le seguenti attività: rilevazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, medicazioni, sostituzione e/o rimozione dei cateteri vescicali, iniezioni. La tariffa massima applicabile a di € 2,50 a prestazione, garantendo, comunque, una differenziazione delle tariffe in relazione alla diversità delle prestazioni;
ii. servizio di podologia, a pagamento, tariffa massima applicabile €. 12,00 a prestazione, garantendo comunque una differenziazione delle tariffe in relazione alla diversità delle prestazioni;
iii. servizio di riabilitazione e fisioterapia, laddove previsto in convenzione con il SSN, altrimenti con tariffa massima a prestazione di €. 24,00 garantendo comunque una differenziazione delle tariffe in relazione alla diversità delle prestazioni;
iv. servizio di preparazione, trasporto e consegna pasto a domicilio, a pagamento, anche ad utenti non anziani, ma in situazione di disagio socio‐ economico segnalati dal SSC, con applicazione del prezzo offerto in sede di gara;
v. servizio di lavanderia e stireria, a pagamento, tariffa massima applicabile: € 1,50 cadauno capi di abbigliamento che prevedono lavaggio ad acqua e stiratura, € 4,00 per 10 capi se indumenti intimi che prevedono lavaggio solo e asciugatura;
F. il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale;
G. l’adesione e l’adeguamento della Struttura e dei Servizi alla normativa di settore ‐ nazionale e regionale ‐ che, nel corso della durata del Contratto, potrà entrare in vigore;
H. l’adesione, in attuazione della d.g.r. 856/2013, al progetto RSA Aperta, se avviato;
I. I'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta tecnica e dall'offerta
economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre tutte le spese collegate all’erogazione dei Servizi, senza diritto di rivalsa.
J. Il Concessionario, dopo l’aggiudicazione definitiva, contestualmente alla stipula del Contratto, deve obbligatoriamente consegnare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali (diritti segreteria, bolli, spese registrazione, etc.), nonché delle spese relative all'attività di assistenza giuridica ed economico‐finanziaria svolte dai professionisti incaricati del supporto al Responsabile del procedimento nella procedura di scelta del contraente (redazione della documentazione di gara, assistenza alla commissione di gara, redazione di pareri, etc.) quantificati in complessivi €. 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di IVA, oneri previdenziali e ritenute fiscali. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la revoca dell’aggiudicazione definitiva, salvo maggior danno che potrà essere richiesto dal Concedente;
K. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa dei Servizi;
L. la nomina del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
M. il rispetto delle prescrizioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi, che deve essere volturato a nome del Concessionario, e successivamente rinnovato entro la data di scadenza;
N. la tenuta del registro antincendio;
O. il rispetto delle norme del DLgs 81, relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò, il Concessionario deve periodicamente, e costantemente, aggiornare, con idonea documentazione, il Concedente circa l’avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del Contratto;
P. con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 15 aprile 2008, recante "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che i costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario (che saranno indicati nel PEF, allegato all'Offerta economica), sono quantificabili in €. 0,00;
Q. l’elaborazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza della stessa, del documento di valutazione dei rischi del servizio affidato;
R. la fornitura, con relativa posa in opera, delle attrezzature e degli impianti dettagliati nell’allegato A del Capitolato, sulla base delle tempistiche e dei costi presunti di investimento ivi riportati;
S. II Concessionario si impegna, inoltre, a:
i. gestire la Struttura secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire I’equilibrio dei costi e dei ricavi;
ii. concorrere, attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete del servizi e delle strutture sanitarie;
iii. dichiarare al Concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio.
2.II Concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della Contratto, I'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei Servizi, per le quali si concorderà tra le parti le relative modalità di erogazione.
Articolo35
Oneri a carico del Concedente
Sono a carico del Comune:
A. la messa a disposizione di tutta la documentazione in possesso, inerente le opere e gli impianti esistenti nella Struttura;
B. l’assicurazione sullo stabile (di proprietà comunale);
C. la corresponsione delle rette integrative, così come previsto dall’art. 28 del Capitolato;
D. tutti gli oneri connessi al monitoraggio dei Servizi nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Articolo 36
Rapporti tra Concedente e Concessionario
1. II Concessionario deve individuare un responsabile del Contratto (il “Responsabile del Contratto”). Tale nominativo deve essere comunicato al DEC e al Concedente, prima della consegna dei Servizi.
2. II Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto, il suo domicilio e il suo numero telefonico entro la stipula del Contratto.
3. Per la corrispondenza inerente la Struttura, il Concessionario deve utilizzare carta intestata riportante la dicitura: Residenza Sanitaria per Anziani “Madre Xxxxxx di Calcutta” ‐ Comune di Motta Visconti, con successiva denominazione della ditta concessionaria, con relativo numero di telefono ed indirizzo, nonché la propria ragione sociale con indirizzo e numero di telefono.
Articolo 37
Piano economico‐finanziario
1. II rischio di impresa e il rischio operativo sono a totale carico del Concessionario.
2. A garanzia del reciproci obblighi, il Contratto comprende un apposito PEF, presentato in sede di gara dal Concessionario, predisposto da quest’ultimo per dimostrare e assicurare I’equilibrio economico‐finanziario dell’Offerta e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti economiche inerenti la gestione del Servizio, comprensivo dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali del CCNL applicabili al personale, degli investimenti del Concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati.
3. Al Capitolato è allegata ‐ vedi Allegato G ‐ una relazione generale, predisposta dal Concedente, in cui sono illustrati gli elementi economici che devono essere presi in considerazione dal Concessionario, nella predisposizione del PEF.
4. Il PEF deve operare una chiara distinzione tra entrate e spese relative alla sezione concernente gli Ospiti ed Utenti non autosufficienti (con la previsione dell'entrate dall'ASL MI 1 relativamente alle quote sanitarie per i posti convenzionati) e alle entrate e spese relative ai Servizi offerti.
Articolo 38 Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento: dottoressa Xxxx Xxxxxxxxx, Telefono02/0000000 ‐ Fax 02/00000000 ‐ e‐mail: affari xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx