CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL LOTTO 4 – DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI PIANEZZA, LOCALITA’ CASSAGNA
Soggetto affidatario: CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA, siglabile in CIDIU S.p.A., Xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxxx (XX)
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilanove, il giorno tre del mese di giugno, in Torino, in una sala del Civico Palazzo, sito in xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 0, avanti a me dottor Xxxxxx XXXXXX, Segretario pro tempore del Consorzio “Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti”, assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:
- Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio “Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti” (di seguito, anche, anche, ATO-R), avente sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxx xx 00, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. 31 del 21 aprile 2009, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera “A”;
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Rovereto (TN) l’11 giugno 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell’infradescritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della società “CENTRO
INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA S.P.A.”, (di seguito, anche,
anche, CIDIU S.P.A.), con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 0 - codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 08683840014, capitale sociale Euro 4.181.060,00 interamente versati, in qualità di Presidente, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell’Assemblea del 28 maggio 2009, che in copia, per estratto, certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera “B”,
(di seguito, anche, congiuntamente le Parti, e ciascuna di esse una Parte). Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale
premettono che
1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante “Norme per la gestione dei rifiuti”, prevede
i. all’articolo 8, comma 2, che “L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.”;
ii. all’articolo 9, comma 1, che “La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in àmbiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.”;
iii. all’articolo 10, comma 2, che “negli àmbiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di
realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”
2. ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d’Ambito ha il compito di:
“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;
ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;
iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'àmbito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;
3. ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 cit., “l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'àmbito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;
4. il citato D.Lgs. n. 267/2000 individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali all’articolo 113, commi 4 e 5 .
5. ai sensi dell’articolo 113 cit., comma 14, “Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori”;
6. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, prevede:
i. all’articolo 201, comma 4, che “Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”
ii. al comma 5 dell’articolo 201 cit. che “In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa,
compresa una discarica di servizio”;
iii. al comma 6 dell’articolo 201 cit. che “La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.”;
7. l’articolo 203 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 152/06 cit. prevede il contenuto essenziale del contratto di servizio;
8. l’articolo 203 comma 3 del D.lgs. n. 152/06 cit. prevede che “Le Autorità d’Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo”.
9. l’articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che l’ATO-R assicura l’organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d’ambito e definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all’articolo 117 TUEL.
10. l’articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
11. con deliberazione n. 14 del 18 dicembre 2007 ATO-R ha approvato la tariffa massima di smaltimento in discarica dell’ambito, comprensiva del contributo per il comune sede di discarica ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 24/02.
12. con deliberazione n. 14 del 25 maggio 2006 ATO-R ha riconosciuto, ai
sensi dell’art. 204 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 cit, CIDIU S.P.A. tra soggetti gestori del servizio di smaltimento rifiuti dell’ambito, in quanto titolare di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Torino, stabilendo la prosecuzione della gestione esistente sino alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Associazione d’Ambito, come previsto dal D.lgs. n. 152/06 cit..
13. con deliberazione n. 5 del 18 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il documento intitolato “Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011. Ricognizione sulle possibilità di smaltimento nel territorio provinciale” contenente una prima ricognizione sulle possibilità di impiego ottimale delle discariche nell’ambito provinciale torinese nel periodo compreso tra il 2009 (anno di esaurimento della principale discarica dell’ambito) e il 2011 (anno di entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido) con possibilità di loro ampliamento per far fronte all’emergenza rifiuti fino all’entrata in funzione del suddetto termovalorizzatore del Gerbido. Tale documento individua la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita in località Cassagna, Comune di Pianezza.
14. con deliberazione n. 4 del 6 marzo 2007 l’Assemblea di ATO-R ha
dato mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all’estensione degli affidamenti in corso agli attuali gestori per la realizzazione degli aumenti volumetrici delle discariche esistenti e funzionanti previsti nel documento citato al precedente punto 13.
15. con nota prot. n. 199 del 27 marzo 2007 ATO-R ha comunicato a
CIDIU S.P.A. l’avvio del procedimento di estensione dell’affidamento relativamente alla gestione dell’ampliamento della discarica in località Cassagna, Comune di Pianezza, subordinandolo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia di Torino.
16. con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 873- 42026/2008 del 12 agosto 2008 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato “Discarica per rifiuti non pericolosi – lotto 4” sita nel comune di Pianezza, località Cassagna.
17. con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 203-44431/2008 del 22 agosto 2008 è stata rilasciata a CIDIU S.P.A. la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n 60 – 22761 del 19 marzo 2008 relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 1.018.000 lordi, nel comune di Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx.
00. con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 ATO-R ha approvato il “Piano d’Ambito di prima attivazione 2008-2014” - P.d.A, contenente, tra l’altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo (RR) e di rifiuto organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale documento conferma, in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011 di cui al precedente punto 13, la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita in località Cassagna, Comune di
Pianezza.
19. con deliberazione n. 31 del 21 aprile 2009 è stata affidata a CIDIU
S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione del lotto 4 – discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Pianezza, località Cassagna e relativo servizio di smaltimento;
20. il rapporto intercorrente tra ATO-R e CIDIU S.p.A. è rapporto di durata e, pertanto, anche al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione ovvero di adeguare i rapporti alla legislazione di tempo in tempo vigente, le Parti manifestano l’interesse a integrare e/o modificare la presente convenzione con successivi atti;
21. la finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) prevede all’articolo 2 comma 461 che, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere l’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; che sia periodicamente verificata l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente.
22. l’impianto, ove non realizzato e/o gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare “danno ambientale” ai sensi dell’articolo 300 del D.lgs. n. 152/06 cit..
Tutto ciò premesso
Si conviene e stipula quanto segue
1. Premesse.
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.
2. Forma di gestione e oggetto
2.1. ATO-R affida, in via esclusiva, a CIDIU S.p.A., individuato con deliberazione n. 31 del 21 aprile 2009, la progettazione, costruzione e gestione del lotto 4 della discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Pianezza, località Cassagna – Xxxxxx Xxxxxxxx 00 (xx seguito, anche l’Impianto) e relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il Servizio), per la durata di cui all’articolo 6, alle condizioni indicate nel presente Contratto e successive modifiche e negli eventuali allegati (di seguito, anche il Contratto).
2.2. L’affidamento avviene a sensi dell’articolo 113 comma 4 D.lgs 267/00, articolo 10 commi 2 e 3, e articolo 12, comma 4 della L.R. 24/02.
2.3. Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti previsti dalla normativa citata al precedente articolo 2.2., l’ATO-R provvede a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni. Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l’ATO-R pronuncia la decadenza dell’affidamento.
2.4. CIDIU S.p.A. accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, alla L.R. Piemonte n. 24/02 nonché alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente.
2.5. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l’ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di CIDIU S.P.A., di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
3. Finalità
3.1. Con il presente Contratto, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla gestione del Servizio, fissando i reciproci diritti e obblighi.
3.2. Il presente Contratto regolamenta l'utilizzo dell’Impianto per le esigenze di smaltimento dell’ambito territoriale al fine della
salvaguardia degli interessi primari della gestione.
4. Svolgimento del Servizio
4.1. CIDIU S.P.A. si impegna a costruire e gestire l’Impianto nell’osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità.
4.2. CIDIU S.P.A. si impegna a svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d’Ambito approvato da ATO-R con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche (di seguito, anche il Piano d’Ambito), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire, ai flussi degli stessi, all’osservanza della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 11, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5.2.
4.3. In particolare, CIDIU S.p.A. si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d’Ambito (di seguito, anche Conferenti), stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d’Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire il mantenimento dell’Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 10 ed il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 11, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine CIDIU S.p.A. trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all’ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del
presente Contratto ed ai contenuti del Piano d’Ambito, trasmettendo a CIDIU S.P.A. le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione.
4.4. L’ATO-R esercita il controllo sulla gestione del Servizio per verificare il rispetto delle previsioni contenute nel Piano d’Ambito e valutare l’andamento economico finanziario della gestione anche ai fini del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 11. A tal fine, CIDIU S.P.A. presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni attinenti la costruzione dell’Impianto e la gestione del Servizio.
4.5. ATO–R, ai fini che precedono, fa quanto di propria competenza per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d’Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell’ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità.
4.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
5. Eventuali attività ulteriori
5.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di CIDIU S.P.A. svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, il Servizio anche in favore di soggetti terzi ovvero svolgere attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l’Equilibrio Economico
Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 10, e che non pregiudichino i presupposti dell’affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell’affidamento e/o con le previsioni del Piano d’Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.
5.2. Viene fatto salvo ogni contratto di conferimento già esistente alla data odierna, stipulato da CIDIU S.P.A. con soggetti terzi.
6. Durata del Contratto e post-mortem
6.1. La durata del presente Contratto è fissato in 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione.
6.2. I termini di durata del presente Contratto potranno essere modificati con successiva appendice integrativa allorchè sia necessario al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione e le esigenze di smaltimento dell’ambito lo richiedessero.
6.3. Almeno 1 anno prima dell’esaurimento dell’Impianto ATO-R e CIDIU S.P.A. sottoscriveranno una appendice integrativa del presente Contratto che disciplinerà gli obblighi connessi alla gestione post- mortem.
7. Natura del Servizio
7.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è servizio pubblico essenziale e pertanto quale attività di pubblico interesse, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell’autorità giudiziaria o di altra autorità
amministrativa competente.
7.2. Il Servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l’interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. CIDIU S.P.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l’interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
7.3. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l’ATO-R può disporre le opportune misure per l’esecuzione del Servizio.
7.4. CIDIU S.P.A. è tenuta a segnalare sollecitamente all’ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.
7.5. E’ fatto obbligo a CIDIU S.P.A. di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da esso prestato.
8. Modalità operative di gestione
8.1. CIDIU S.P.A. ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli standard di qualità del Servizio come previsto dal successivo articolo 15 e delle prescrizioni stabilite nel Piano d’Ambito, nella delibera di affidamento e nella Carta dei Servizi di cui al
successivo articolo 17.
8.2. In particolare, il CIDIU S.P.A. provvede alla gestione del Servizio ed alla manutenzione dell’Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante affidamenti a soggetti terzi o a strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.
9. Obblighi del CIDIU S.P.A.
9.1. CIDIU S.P.A., nell'espletamento del Servizio si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dai suoi allegati.
9.2. CIDIU S.P.A. si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto delle disposizioni autorizzative provinciali ed in generale delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.
9.3. CIDIU S.P.A., si obbliga a mantenere funzionanti ed a manutenere gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela dell’ambiente.
9.4. CIDIU S.P.A. si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza che saranno definiti di concerto con l’ATO-R conformemente alle previsioni del Piano d’Ambito, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell’efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.
9.5. A tal fine CIDIU S.P.A. si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l’economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione compilando nei termini stabiliti l’Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, come previsto dal successivo articolo 15.
9.6. CIDIU S.P.A. si impegna inoltre ad adottare la Carta dei Servizi dell’Impianto ai sensi della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i. e conformemente allo schema tipo definito nel Piano d’Ambito, come previsto dal successivo articolo 15.
9.7. CIDIU S.P.A. si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio.
9.8. CIDIU S.P.A. si obbliga a mantenere l’equilibrio economico- finanziario della gestione ed a redigere il Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 10;
9.9. CIDIU S.P.A., anche al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico del Servizio affidato, è obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno degli eventuali ulteriori servizi ed attività erogati.
9.10. CIDIU S.P.A. è obbligato ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela del suolo dall'inquinamento e sulla qualità dell’aria in relazione agli usi possibili ed a osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
9.11. CIDIU S.P.A. si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione.
9.12. CIDIU S.P.A. si impegna a riferire entro il primo semestre di ogni anno all’ATO-R, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d’Ambito e dal presente Contratto.
9.13. CIDIU S.P.A. si impegna a trasmettere all’ATO-R, ai fini del controllo sul mantenimento delle condizioni di affidamento di cui al precedente art. 2, lo Statuto ed ogni sua modifica nonché ogni atto adottato dalla società e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l’esercizio del controllo analogo previsto dall’articolo 113 comma 4 D.lgs 267/00.
9.14. CIDIU S.P.A. si obbliga a contribuire alle spese di funzionamento di ATO-R, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nelle forme annualmente individuate dall’Assemblea di ATO-R.
10. Piano Economico Finanziario ed Equilibrio Economico Finanziario
10.1. CIDIU S.P.A. si impegna a trasmettere all’ATO-R, entro un mese dall’approvazione da parte di CIDIU S.P.A. medesimo, il piano economico finanziario dell’Impianto ed suoi successivi aggiornamenti che saranno di volta in volta effettuati al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione (di seguito, anche, il Piano
Economico Finanziario)
10.2. Il Piano Economico Finanziario, predisposto da CIDIU S.P.A., deve contenere l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata del presente Contratto (di seguito, anche, l'Equilibrio Economico Finanziario).
10.3. CIDIU S.P.A. dichiara e garantisce all’ATO-R che il Piano Economico e Finanziario, è:
(a) redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;
(b) fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;
(c) correttamente calcolato;
(d) predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo.
10.4. Il perseguimento dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato dal corrispettivo del Servizio di cui al successivo articolo 11 e dalla durata del presente Contratto di cui al precedente articolo 6.
10.5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario, sono individuati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, tenuto conto altresì di quanto segue:
a) Modalità di finanziamento dell’Impianto
b) Quantitativi e flussi di rifiuti all’Impianto
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5.2, CIDIU S.P.A. prende atto ed
accetta che i quantitativi di rifiuti urbani che l’Impianto deve smaltire per la durata del presente Contratto ed i relativi flussi sono stabiliti da ATO-R nel Piano d’Ambito, tenendo conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottati nel territorio di pertinenza dei Conferenti, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata dei Conferenti.
c) Regime fiscale
La remunerazione di CIDIU S.P.A. è determinata tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del presente Contratto.
d) Quadro normativo vigente in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, concernente il settore dei servizi pubblici locali e della gestione dei rifiuti.
10.6. Qualora vengano modificate le originarie condizioni di contesto incidendo sull’Equilibrio Economico Finanziario, CIDIU S.P.A. deve porre in essere le necessarie azioni correttive, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, comunicandolo preventivamente all’ATO-R.
11. Corrispettivo del Servizio
11.1. Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione dell’Impianto nonché per la gestione del Servizio sono a carico di CIDIU S.P.A..
11.2. A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, CIDIU S.P.A. si rivale sui Conferenti con l’applicazione del Corrispettivo di Conferimento, che deve essere determinato nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 117 del D.lgs 267/00 e smi (di seguito, anche il Corrispettivo di Conferimento) e nei limiti del livello massimo individuato annualmente dall’ATO-R nel Piano d’Ambito (di seguito, anche la Tariffa Massima di Smaltimento).
11.3. In particolare il Corrispettivo di Conferimento deve essere determinato da CIDIU S.P.A. entro il mese di dicembre di ciascun anno solare, in relazione alle componenti essenziali del Servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di rifiuti smaltiti, al Servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, agli accantonamenti da effettuare per la c.d. gestione post-mortem dell’Impianto, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e l’Equilibrio Economico Finanziario di cui al precedente articolo 10.
11.4. CIDIU S.P.A. si impegna a trasmettere all’ATO-R, entro il 15 gennaio di ciascun anno solare, il Corrispettivo di Conferimento come sopra determinato, affinchè la stessa possa verificare il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento.
12. Compensazioni una tantum
12.1. Ai sensi del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28 novembre 2006, (di seguito, anche PPGR2006), CIDIU S.P.A. si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell’area di influenza dell’Impianto una compensazione una-tantum pari al 10% dell’importo dei lavori di realizzazione dell’Impianto.
12.2. L’importo complessivo della compensazione verrà erogato da CIDIU S.P.A. al soggetto/ai soggetti che verrà/verranno individuati in un apposito Accordo di Programma tra l’Associazione d’Ambito, la Provincia di Torino, CIDIU S.P.A. ed i Comuni compresi nell’area di influenza dell’Impianto (di seguito, anche i Beneficiari). L’Accordo di Programma potrà eventualmente prevedere le diverse tranches di erogazione della compensazione una-tantum, nonché l’obbligo di rilascio da parte dei Beneficiari delle connesse garanzie.
12.3. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto ATO-R e CIDIU S.P.A. sottoscriveranno un’appendice integrativa che prenderà atto dei contenuti dell’Accordo di Programma.
13. Contributi commisurati al volume dell’attività
13.1. In applicazione dell’articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02, CIDIU S.P.A. si impegna a corrispondere un contributo commisurato al volume dell’attività, per tutta la durata dell’Impianto, a far data dall’inizio del funzionamento del medesimo.
13.2. Un’eventuale appendice integrativa successiva potrà dettagliare le modalità di erogazione del contributo.
13.3. Tali contributi possono essere rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi dell’articolo 16 comma 8 della L.R. 24/02 e sono corrisposti entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
14. Controllo
14.1. Il controllo esercitato da ATO-R ha ad oggetto il Servizio e l'attività di CIDIU S.P.A., al fine di verificare:
- il mantenimento delle condizioni di affidamento, di cui al precedente
articolo 2;
- la regolare esecuzione del Servizio;
- il rispetto dei diritti degli utenti secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 17;
- la corretta applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti dal Piano d’Ambito;
- il rispetto degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
- l'andamento economico-finanziario della gestione;
- nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito e del presente Contratto.
15. Strumenti di controllo
15.1. Il controllo di cui al precedente articolo 14 si esplica attraverso:
- la trasmissione, ai sensi del precedente articolo 9.13, dello Statuto e di ogni sua modifica nonché di ogni atto adottato da CIDIU
S.P.A. e/o dai propri soci, disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l’esercizio del controllo analogo previsto dall’articolo 113 comma 4 D.lgs 267/00.
- la certificazione del bilancio di esercizio,
- la trasmissione del Piano Economico Finanziario,
- la Relazione di Rendicontazione
- la compilazione dell’Elenco degli Indicatori di Controllo.
15.2. CIDIU S.P.A. si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata da comunicarsi
all’ATO-R.
15.3. CIDIU S.P.A. si impegna a riferire, entro il primo semestre di ogni anno, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d’Ambito, il miglioramento o meno dell'efficienza del Servizio in relazione agli investimenti attraverso la riduzione dei costi.
15.4. Tale miglioramento viene verificato prendendo in esame:
- l'andamento dei costi operativi totali;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti;
- i volumi di Servizio effettivamente erogati.
15.5. A tali fini CIDIU S.P.A. si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, l’Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R ai sensi del Piano d’Ambito, unitamente alla Scheda Tecnica dell’Impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l’economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione.
16. Comunicazione dati sul Servizio
16.1. CIDIU S.P.A. si impegna a fornire ad ATO-R tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio e necessari al controllo sull'esecuzione del presente Contratto.
16.2. CIDIU S.P.A. prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione ad ATO-R di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi del presente Contratto.
17. Carta dei Servizi
17.1. CIDIU S.P.A. si impegna ad adottare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Carta dei Servizi dell’Impianto ai sensi della L. n. 244/07 e s.m.i. e conformemente alle linee guida contenute nel Piano d’Ambito (di seguito, anche Carta dei Servizi) ed a trasmetterla all’ATO-R immediatamente dopo la sua adozione affinchè la stessa possa verificarne la conformità con le previsioni del Piano d’Ambito e del presente Contratto.
17.2. La Carta dei Servizi contiene in particolare le modalità di gestione del Servizio nei confronti degli utenti, gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, la scheda tecnica dell’Impianto.
18. Manuale della Sicurezza
18.1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, CIDIU
S.P.A. adotta e trasmette ad ATO-R il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione, ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.
19. Manuale della Qualità
19.1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, CIDIU
S.P.A. adotta e trasmette ad ATO-R il Manuale della Qualità. In alternativa, CIDIU S.P.A. può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sul Servizio erogato. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso deve inviare ad ATO-R la documentazione che ne attesta il conseguimento.
20. Piano di Emergenza
20.1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, CIDIU
S.P.A. adotta e trasmette ad ATO-R il Piano di Emergenza.
21. Regolamento di Servizio
21.1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, CIDIU
S.P.A. adotta e trasmette ad ATO-R il Regolamento di Servizio.
22. Estinzione del rapporto
22.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:
a) fallimento CIDIU S.P.A. o ammissione ad altre procedure concorsuali;
b) scioglimento di CIDIU S.P.A.;
c) risoluzione per inadempimento;
d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;
e) risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
22.2. CIDIU S.P.A., ove intervenga una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità del Servizio fino alla data di assunzione del Servizio medesimo da parte di un nuovo gestore.
23. Inadempimento
23.1. Fatte salve le norme che seguono, le fattispecie di inadempimento di CIDIU S.P.A. sono regolate dal Codice Civile.
23.2. Qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede
senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l’indicazione della violazione a CIDIU S.P.A., il quale dispone di sessanta giorni per rimuovere la causa dell’inadempimento stesso ovvero fornire controdeduzioni scritte.
23.3. In caso di grave inadempimento di CIDIU S.P.A. che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto a CIDIU S.P.A., con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non può essere inferiore a 180 giorni.
23.4. Qualora l'inadempimento di CIDIU S.P.A. di cui al precedente articolo 23.2 non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte di CIDIU S.P.A., ATO-R può risolvere il presente Contratto.
23.5. Qualora per ragioni non imputabili a CIDIU S.P.A. ovvero per l’esigenza di adeguare l’Impianto a prescrizioni normative o regolamentari, non sia possibile dar corso temporaneamente all’attività di smaltimento, CIDIU S.P.A. non è ritenuta responsabile dei costi di smaltimento che devono essere sopportati per accedere ad impianti di smaltimento o discariche gestite da terzi.
23.6. Decorsi dodici mesi senza che l’impedimento previsto dal comma
23.3. venga rimosso, gli effetti del presente Contratto, per quanto riguarda la fase di smaltimento, cessano di diritto, fatta salva diversa determinazione delle parti.
24. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
24.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23, in caso di
inadempimento particolarmente grave di CIDIU S.P.A., qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio venga eseguito parzialmente, ATO-R può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di CIDIU S.P.A., compresa la provvisoria sostituzione del medesimo.
24.2. La sostituzione di CIDIU S.P.A. nei casi previsti in precedenza, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale ATO-R contesta a CIDIU S.P.A. l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza.
24.3. CIDIU S.P.A. resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere necessarie per conseguire lo smaltimento dei rifiuti.
25. Revoca per motivi di pubblico interesse
25.1. ATO-R ha facoltà di revocare l’affidamento di cui al presente Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi. In tali casi ATO-R fa quanto di propria competenza affinchè a CIDIU S.P.A. venga riconosciuto il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti.
26. Responsabilità ed assicurazioni
26.1. CIDIU S.P.A. assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del Servizio, mantenendo indenne l’ATO-R ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
26.2. CIDIU S.P.A. provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per responsabilità civile presso primaria compagnia e si obbliga a trasmettere all’ATO-R copia di tali contratti affinchè siano sottoposti alla verifica della loro congruità rispetto alla dimensione del Servizio affidato, alla natura delle prestazioni ed al bacino di utenza servito.
27. Controversie
27.1. Per ogni controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.
28. Spese
28.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest’atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di CIDIU S.P.A.
29. Registrazione
29.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.
30. Tutela dei dati personali
30.1. Si dà atto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs.
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto che leggo ai comparenti, i quali dichiarano, su mia domanda, esserne il tenore conforme alle loro volontà e con me, che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti medesimi, in segno di conferma lo sottoscrivono.
Questo atto, in parte manoscritto da me Segretario rogante ed in parte manoscritto da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto pure da persona di mia fiducia, consta di otto fogli di cui occupa ventotto pagine intere e sin qui della ventinovesima oltre le sottoscrizioni.
In originale firmato Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx