ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 19.7.2012.
ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 19.7.2012.
Repertorio n°28873
Oggi, 31 ottobre 2016 in Viareggio, presso la sede comunale
TRA
il COMUNE DI VIAREGGIO, codice fiscale 00274950468, in questo atto rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Como il 08.03.1966, in qualità di Segretario Generale del Comune di Viareggio in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/11/2015 di seguito anche “Comune” da un lato e
la società MOBILITA’ VERSILIA Spa (o anche MO.VER. S.p.A.), con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 0, codice fiscale 01691020463, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca REA LU 164014, in questo atto rappresentata da Placida Xxxxxxx, nata a Minucciano (LU) il 07.03.1960, in forza dei poteri ad essa attribuiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.10.2016, di seguito anche “MOVER”, dall’altro
PREMESSO CHE:
- Comune di Viareggio e Mo.ver. Spa hanno sottoscritto in data 19.7.2012 un contratto di servizio (infra: il Contratto) volto a regolare l’esecuzione da parte della seconda di una serie di attività quali elencate nell’articolo 1 del menzionato contratto;
- tra le suddette attività, per quanto in questa sede interessa, vi sono quelle: (i) manutentive delle infrastrutture stradali e delle relative pertinenze (art. 1, lett. h); (ii) relative all’utilizzo delle infrastrutture
della pubblica illuminazione esistenti al fine di realizzare una rete wireless di trasmissione dati e fonia (art. 1, lett. b)); (iii) di gestione dell’attività sanzionatoria relativa alla sosta (art. 1, lett. e));
- il Contratto prevede che “eventuali nuovi servizi, accessori o complementari o comunque connessi all’oggetto del presente contratto, sono da intendersi compresi tra le obbligazioni nascenti dal medesimo contratto, salva la possibilità di separati accordi da concludersi tra il Comune di Viareggio e la società” (art. 1, quinto comma);
- il Contratto prevede inoltre che il Comune possa richiedere a MOVER anche la realizzazione di interventi simili a quelli previsti, sia per la manutenzione che per la realizzazione di nuove opere (art. 7, terzo comma);
- in base alla previsione contenuta nell’articolo 8 del Contratto, la realizzazione delle attività indicate dall’articolo 1 del medesimo Contratto è finanziata direttamente da MOVER con i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, al netto del corrispettivo da corrispondere al Comune;
- il Contratto costituisce esecuzione di una procedura ad evidenza pubblica, nelle forme della procedura aperta, bandita dal Comune per l’individuazione del socio privato della società (già a totale partecipazione comunale) Mo.Ver Spa, società alla quale poi affidare, una volta fatto ingresso il socio privato, il servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Viareggio, oltre ad una serie di
attività connesse, quali elencate nel già menzionato articolo 1 del Contratto;
- l’ingresso del socio privato nel capitale sociale di MOVER sarebbe avvenuto, come poi in effetti è avvenuto, attraverso la sottoscrizione, da parte del soggetto risultante aggiudicatario, di un aumento di capitale dedicato e quindi attraverso il versamento nelle casse della società di una somma corrispondente al valore nominale delle azioni di nuova emissione e al sovrapprezzo offerto in sede di gara;
- il disciplinare di gara (articolo 1) e il capitolato (articolo 1) prevedevano che le somme versate dal socio privato a titolo di sottoscrizione dell’aumento di capitale dedicato sarebbero state utilizzate quale leva finanziaria (equity) per ottenere i finanziamenti necessari per la realizzazione di due nuovi parcheggi, segnatamente quelli di cui alle lettera a) (parcheggio a silos in area ex gasometro) e
b) (parcheggio scambiatore attrezzato su area messa a disposizione del socio privato) del citato articolo 1 del disciplinare di gara;
- l’articolo 3.1. del disciplinare di gara prevedeva inoltre che i due parcheggi sarebbero stati realizzati “nei primi 5 anni di gestione” e quindi, considerando che il contratto di servizio è stato sottoscritto il 19.7.2012, entro il 19.7.2017;
- nel giugno dell' anno 2015 si è insediata la nuova amministrazione comunale di Viareggio, con la conseguente necessità da parte dei neoamministratori di operare la ricognizione delle esigenze della comunità locale, anche in relazione ad alcuni profili oggetto delle
attività affidate alla MOVER, e quindi, alla luce delle suddette manifestate esigenze, di aggiornare i contenuti del Contratto;
- in particolare, e riservata ogni più approfondita valutazione da parte dell’amministrazione comunale nell’evolversi dell’attività di governo della città, si riscontra l’esigenza di una immediata rivisitazione della manutenzione della rete stradale cittadina e delle sue pertinenze;
- l’amministrazione comunale di Viareggio intende inoltre attivare un percorso volto ad individuare l’effettivo fabbisogno di nuove aree di sosta urbane;
- peraltro, in data 15 settembre 2015, la società Viareggio Patrimonio Srl, interamente partecipata dal Comune di Viareggio ed affidataria di molteplici attività e servizi, in parte connessi e sovrapposti a quelli gestiti da MOVER (segnatamente: la manutenzione delle infrastrutture della pubblica illuminazione; la riscossione delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca, con la conseguente necessità per l’amministrazione comunale di riorganizzare tali attività e servizi, una volta rientrati nella sua disponibilità, anche attraverso l’affidamento ad altra società partecipata, come espressamente già previsto nelle delibere Consiglio Comunale nn. 11 e 12 del 14.09.2015 e nelle delibere della Giunta Comunale n. 53 del 14.09.2015 e n. 59 del 25.09.2015;
- in ragione di quanto precede, l’amministrazione comunale è giunta alla determinazione di integrare e modificare il Contratto, secondo
quanto previsto nel presente atto, cui MO.VER. addiviene a seguito dell’adozione dei relativi atti da parte dei propri organi.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto.
Attraverso il presente atto le parti intendono in parte modificare ed in parte integrare il Contratto, per renderlo confacente alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico quali rilevate dalla rinnovata amministrazione comunale di Viareggio.
Articolo 2 – Attività manutentiva stradale.
Il Comune esprime l’esigenza di dare attuazione immediata ad un programma manutentivo delle sedi viarie cittadine da finanziarsi con le risorse di cui MOVER già dispone. MOVER si dichiara disponibile ad assecondare le esigenze espresse dal Comune. L’amministrazione comunale fornirà a MOVER indicazione circa luoghi di interventi e relative tempistiche, secondo quanto previsto dal Contratto e in sede di definizione e, poi, approvazione del documento annuale di programmazione delle attività relativo all’anno 2016 ed a quelli seguenti.
Articolo 3 – Parcheggio scambiatore attrezzato.
MOVER provvederà alla realizzazione del parcheggio scambiatore attrezzato sull’area messa a disposizione dal socio privato di cui in premessa entro il termine previsto nel progetto condiviso con l’amministrazione comunale.
Le parti convengono che le spese necessarie per la realizzazione del parcheggio scambiatore non superino l’importo di € 300.000,00, salvo emerga una diversa valutazione dal progetto succitato.
Le parti si danno reciprocamente atto che per l'intervento di cui al presente articolo MOVER ha presentato all'Amministrazione gli elaborati progettuali in data 13 luglio 2016 al numero 48551 del protocollo comunale (E.P. n. 1716), ove viene stimato un costo dell'opera di circa € 600.000,00.
Articolo 4 – Parcheggio Ex Gasometro.
L’amministrazione comunale, vista la rilevanza del parcheggio da realizzarsi nell’area ex gasometro e di cui in premessa, intende attivare un processo di riflessione e partecipazione volto a verificare sia le effettive esigenze della collettività in termini di nuove aree di sosta, sia la compatibilità dell’opera con gli assetti di pianificazione urbanistica che il nuovo governo cittadino intenderà adottare.
L’amministrazione comunale comunicherà a MOVER, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, le proprie finali determinazioni circa la realizzazione del suddetto parcheggio, alla luce anche di un valutazione sulla sostenibilità economica dell’opera, tenendo in conto la valutazione di MOVER e previo percorso partecipativo con la comunità cittadina.
In ragione di quanto precede, il termine per la realizzazione dell’opera viene posticipato di 24 mesi, rispetto a quanto già previsto nel Contratto.
Le parti convengono di rimuovere il vincolo di destinazione, per la realizzazione del parcheggio nell’area ex gasometro, già impresso alle somme versate dal socio privato per l’acquisizione delle azioni di nuova emissione di MOVER e per il relativo sovrapprezzo. Tali somme saranno, pertanto, a disposizione di MOVER per dare attuazione alle indicazioni dell’amministrazione comunale in esecuzione del Contratto vigente, in termini di manutenzione.
Articolo 5 – Precisazioni.
Le parti precisano, altresì, che il termine “custodia” utilizzato nel Contratto (artt. 1, 3, 5, 13 e 14) è da intendersi riferito come limitato all’esercizio dell’attività manutentiva nel senso che per tali aree e beni MOVER è da considerarsi custode in senso tecnico unicamente a decorrere dal momento in cui l’amministrazione comunale prescriverà l’obbligo di intervento e sino alla conclusione dei lavori, secondo le seguenti decorrenze:
entro 24 ore dalla segnalazione, per gli interventi connotati da urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza, rischio o pericolo per la circolazione;
entro 24 ore dal momento del rilascio da parte del Comune dei provvedimenti autorizzativi, in materia edilizia e/o di viabilità, per gli interventi ordinari.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che:
tra le prestazioni richieste dal Contratto non sono ricomprese la pulizia e la “scovettatura” delle erbacce a bordo strada e a bordo marciapiede (con tale espressione si intende la pulizia delle erbacce
che nascono tra il cordolo dei marciapiedi e la strada, nonché quella proliferanti tra le pareti dei marciapiedi e la strada stessa);
tra le prestazioni richieste dall’articolo 1, lettera h) del Contratto (“manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e delle relative pertinenze”), con l’espressione contenuta nell’ultimo alinea “aree a verde urbano o attrezzate connesse alla rete stradale” il Contratto intende unicamente affermare che anche nelle suddette aree MOVER è tenuta agli interventi “analoghi” ai quelli di cui ai precedenti alinea (ripristini della pavimentazione mediante ricarica con conglomerati bituminosi, riprese pavimentazione, risanamenti corpo stradale e massicciate, apertura fossi e cunette di scolo, adeguamento e messa in quota di protezioni marginali, riparazione e realizzazione piccoli manufatti, ripresa del manto di usura della pavimentazione bituminosa, ripristino della quota ottimale delle banchine non bituminate, ripristino e rinnovazione dell’arredo della rete stradale, eliminazione situazioni di pericolo).
Articolo 6 – Spese di registrazione
Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese contrattuali, di registrazione e di bollo sono messe in carico a Mover S.p.A che espressamente se le assume.
Art. 7 - Rinvio.
Per quanto non previsto nel presente atto restano in vigore i patti, i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto.
Comune di Viareggio MO.VER Spa