Contract
ACCORDO DECENTRATO CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2016
Premesso che:
- in data 23/11/2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente di questo Comune per l’anno 2016 e che la stessa è stata consegnata corredata della dovuta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al vigente Collegio dei Sindaci Revisori, via mail il 01/12/2016;
- con nota del 06/12/2016, pervenuta in data 12/12/2016, ns. prot. n. 30439 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 191 del 13/12/2016 ha dato l'autorizzazione per la sottoscrizione dell’Accordo Decentrato in argomento, nel testo licenziato dalla Delegazione Trattante in data 23/11/2016, senza apporvi alcuna modifica;
- il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – unitamente alla relazione illustrativa e tecnico- finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione e con copia del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, ogni Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere al Ministero Economia e Finanze, entro il 31 Maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno e che, ai sensi del medesimo art. 40 bis, comma 5, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 33/2013, in attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, ciascuna Amministrazione ha, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, in modo permanente, la documentazione trasmessa annualmente all’Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 16/01/2017, alle ore 09.30 = presso il Palazzo Comunale situato in xxx Xxxxxxxxx 000 si procede alla firma dell'accordo decentrato integrativo anno 2016 tra la Delegazione trattante di parte pubblica, come ridefinita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/04/2015,
e
la Delegazione Sindacale trattante Sono presenti:
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx:
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.I.S.L., Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.I.S.L., Xxx.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L., Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L., Sig. Xxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale U.I.L., Sig.ra Xxxxxxxx Xxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale U.I.L., Sig. Xxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell'Organizzazione Sindacale U.I.L., Sig. Xxxxx Xxxxxxx;
ACCORDO 2016
Art.1 – Ambito di applicazione e durata
1. Il presente accordo contrattuale si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso viene applicato dal giorno successivo alla stipula del contratto, con validità dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2016 per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso CCDI, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti che vengono, comunque, integralmente richiamati.
2. Il presente accordo conserva validità anche dopo la data suddetta per gli istituti di carattere economico, che vengono comunque applicati salvo conguaglio delle maggiori o minori somme dovute al personale in conseguenza della sottoscrizione del contratto decentrato relativo all'anno 2016.
3. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo.
4. Le parti concordano di attivarsi immediatamente per la definizione del nuovo CCDI avente decorrenza dal 01/01/2017.
Art.2 – Fondo risorse decentrate
1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, determinate dall'Ente ai sensi dell'art.31 del C.C.N.L. 22/01/2004 (Tabella 1).
2. Le risorse disponibili per l'anno 2016 sono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio secondo la
Tabella 2 allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
3. Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi offerti, mediante la realizzazione di programmi, piani di attività e progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati ottenuti.
Art.3 – Indennità per specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lett. F, C.C.N.L. 01/04/99 e successive modifiche ed integrazioni)
1. L'Indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di specifiche responsabilità - ulteriori rispetto all'esercizio dei compiti e delle funzioni propri della declaratoria della categoria di appartenenza – da parte del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, così come precisato nell'accordo specifico allegato (sub a) al CCDI 2011, con il quale sono stati concordati nuovi criteri per l'attribuzione degli incarichi di che trattasi e delle relative misure, a valere dall' 1.01.2012.
2. I relativi compensi sono corrisposti in un unico importo a cadenza annuale, previo conferimento formale dell'incarico di che trattasi da parte del Dirigente/Responsabile di Area.
3. La determinazione e liquidazione dell'indennità correlata a ciascuna specifica responsabilità è effettuata dal competente Servizio Personale in base ai punteggi attribuiti dai Dirigenti/Responsabili di Area in virtù del livello di complessità, autonomia e responsabilità della posizione stessa, così come stabilito dall'Accordo sopra richiamato.
4. L' indennità di cui al presente articolo può essere attribuita individualmente in misura maggiorata esclusivamente nei seguenti casi:
a) prima attribuzione di un incarico di responsabilità;
b) attribuzione di un incarico diverso dal precedente;
c) conferma dell'incarico precedente, ma con aumento di funzioni e responsabilità.
Art. 4 – Altri compensi
1. Le parti confermano, per il 2016, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale quali, nello specifico, gli incentivi alla progettazione (D.Lgs. n.163/2006), compatibilmente con le novità legislative intervenute in materia.
2. Le parti confermano di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014.
3. In attuazione del comma 4 dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, si precisa che gli emolumenti erogati per le ore di lavoro effettivamente prestate per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale possono essere integrate con altre risorse previste in progetti speciali approvati ai sensi dell'art. 4 del presente contratto decentrato.
Art. 5 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione di disposizioni del presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale e motivata richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.
Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti nonché a quelle dei contratti collettivi decentrati integrativi di ente con questo compatibili.
2. In virtù di quanto disposto dall'art.40 comma 3/bis del D.Lgs. 150/2009 (secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi decentrati in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale e che, in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti contratti integrativi concernenti il Comune di Montemurlo ed incompatibili con i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
FIRME:
LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx_ _ Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Arch. Xxxx Xxxxxxx
Dott. Gioni Biagioni
LA DELEGAZIONE SINDACALE TRATTANTE:
XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
XXXXX VAROCCHI XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX _ XXXXXX XXXXXXXXX _ _ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX _