Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Professioni Ecobonus
Data di realizzazione del DIP Danni: Ottobre 2020, ultima versione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore
Che tipo di assicurazione è?
DUAL Professioni Ecobonus è una polizza di Responsabilità Civile professionale che tutela il professionista nell’ambito dell'esercizio di attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs 34/2020.
La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma.
Che cosa è assicurato?
La polizza assicura:
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le richieste di risarcimento da parte di terzi relative ad errori dell’assicurato commessi nell’esercizio dell’attività di attestazione / asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs 34/2020.
le circostanze ovvero la notifica da parte dell’assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all’assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta postuma).
In caso di decesso, cessazione definitiva dell’attività o cessazione degli effetti del decreto è inclusa la postuma automatica di 10 anni.
Che cosa non è assicurato?
La polizza non assicura richieste di risarcimento inerenti:
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attività diverse da quelle indicate nella scheda di polizza o non retribuite
attività svolta in assenza di iscrizione ad un albo professionale
circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori attività svolta con partita Iva differente da quella del contraente
frode, atto o omissione dolosa
obbligazioni
di
natura
fiscale,
contributi
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previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato
danni corporali o danni materiali
responsabilità assunte
contrattuali
volontariamente
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inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente l’amianto
campi elettromagnetici (EMF)
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
guerra, atti terroristici
omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
insolvenza o fallimento dell’assicurato
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danni corporali sofferti da persone impiegate presso l’assicurato
rc prodotti
contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore
possesso o proprietà di beni
attività
svolta
in
relazione
a
impianti/
strumentazioni in campo clinico/sanitario.
Ci sono limiti di copertura?
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Le franchigie, gli scoperti, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
o limite di indennizzo e franchigia indicati nel contratto
o il limite di indennizzo non può essere inferiore ad € 500.000
Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.
Dove vale la copertura?
Sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi ovunque nel mondo con esclusione di USA e Canada.
Che obblighi ho?
L’assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto.
In caso di richiesta di risarcimento o circostanze deve inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l’intermediario.
L’assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l’assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’intermediario o a DUAL Italia Spa;
ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Professioni Ecobonus
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Xxxxx: Ottobre 2020, ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia
- Avente la sede legale in 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 160 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0 (Xxxxxxx)
- Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: xxx Xxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
- tel. 00000-00000000 /0000-00 000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxx 0 X00 X0X0, (Irlanda)
- L’ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 56.803.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 65.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 2.517.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 4.213.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 16.851.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 56.958.000;
- L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 339%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
La polizza assicura il professionista dalle richieste di risarcimento conseguenti ad errori commessi nell’ambito dell'esercizio dell'attività di attestazione / asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs 34/2020 così come meglio specificato nel DIP danni.
L’impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Estensione attività personale dei professionisti
Se il contraente è uno studio associato/società, l’opzione consente di assicurare l’attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci del contraente che alla stipula della polizza siano parte dello studio associato/società.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Che cosa non è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e specificando oltre al fatturato dello studio associato/società il fatturato derivante dall’attività personale dei professionisti associati/soci. L’eventuale premio aggiuntivo relativo all’attivazione dell’opzione è determinato dall’entità del fatturato aggiuntivo dei professionisti associati/soci.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l’assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l’intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fax 00-00000000, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, pertanto a far data dalla notifica della richiesta di risarcimento all’assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o contro cui ha promosso l'azione. La prescrizione non si applica in caso di circostanza. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori provvedono al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell’intermediario entro la decorrenza del contratto. Al rinnovo il premio resta invariato nel caso in cui il fatturato dell’assicurato non superi la fascia indicata nel contratto. In caso di incremento del fatturato oltre tale soglia, gli assicuratori applicano al rinnovo il premio relativo alla nuova fascia di fatturato, adeguando anche il limite di indennizzo. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L’aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. |
Rimborso | In caso di recesso dal contratto di una delle parti, gli assicuratori rimborsano all’assicurato il premio imponibile, al netto delle imposte in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L’eventuale rimborso è corrisposto all’assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi e per una durata massima di 18 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all’incasso del premio di rinnovo. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non applicabile al contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a liberi professionisti, studi associati e società che svolgono l’attività di attestazione e asseverazione ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:
- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
- una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto”
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (xxx.xxxxx.xx) - per iscritto a: - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 00000-0 000 0000 (oppure fax n. 0000-00 00000000) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure a - Xxxx Xxxxxxxxx (XX) XXX, 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 000 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00000-0 000 0000 |
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell’IVASS (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ RuirPubblica/ e xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/XxxxxxXX.xxxxx). Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell’elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (xxx.xxxxx.xx) - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità. L’autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è: - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxx 0 X00 X0X0, (Irlanda) - Tel: 00000 (0)0 000 0000 - Fax: 00000 (0)0 000 0000 |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
SOMMARIO
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO 2
SEZIONE A 7
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È 7
IMPORTANTE CONOSCERE
SEZIONE B 9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 9
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI 10
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 10
3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI 12
POLIZZA
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI" 12
ESCLUSIONI GENERALI 12
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA 15
6. LA POSTUMA 15
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA 16
SEZIONE C 17
8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI 17
CIRCOSTANZA
DUAL Professioni
Ecobonus
AVVERTENZA
Ai sensi dell’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto”.
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO
I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:
LE PARTI
CONTRAENTE: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
ASSICURATO: il CONTRAENTE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.
ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
ALTRE DEFINIZIONI UTILI
ATTI TERRORISTICI: atti di forza e/o violenza:
i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CIRCOSTANZA: i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la
condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
ii. qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COLLABORATORE: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO, xxx incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, tirocinante nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere.
COSTI E SPESE: tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI.
DANNI CORPORALI: qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DECRETO D.Lgs 34/2020 c.d. Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni.
DOCUMENTI: qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO.
DUAL ITALIA SPA: l’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ERRORE: qualsiasi atto colposo, azione od omissione posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza dall’ASSICURATO e inerente all’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
FATTURATO: il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA, presentati presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla sola attività di attestazione/asseverazione di cui all'Art. 119 del D.Lgs 34/2020 ("Decreto Rilancio").
Per le società con esercizio fiscale diverso dall’anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA.
Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello UNICO) che separata (Dichiarazione IVA), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
Il FATTURATO si intende al netto di IVA.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO: il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l’eventuale POSTUMA. Tale importo è specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
PERDITA: i. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato, lodi arbitrati e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi nei confronti degli ASSICURATI;
ii. i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/o di una transazione;
iii. i COSTI E SPESE
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
POSTUMA: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e nel periodo di RETROATTIVITÀ.
PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce RETROATTIVITÀ e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI commessi o che si presuma siano stati commessi entro detto periodo di RETROATTIVITÀ.
I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nella SCHEDA DI XXXXXXX non s’intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITA'.
• In caso di retroattività illimitata, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data.
• In caso di retroattività limitata, ad esempio 2 anni, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Errori professionali commessi in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
• In caso di retroattività pari alla data di decorrenza del contratto, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato esclusivamente dalle conseguenze di errori professionali commessi durante il periodo di assicurazione; pertanto le conseguenze di qualsiasi errore professionale commesso prima della data di decorrenza contrattuale non rientrano in copertura.
Come funziona la retroattività?
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali da parte di TERZI nei confronti dell’ASSICURATO volta ad accertare i danni subiti a causa di un ERRORE dell’ASSICURATO;
ii. qualsiasi contestazione scritta di xxxxx inviata all’ASSICURATO che presupponga un ERRORE.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:
i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
ii. un'unica SCOPERTO O FRANCHIGIA.
SCHEDA DI POLIZZA: il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’attività professionale dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il
PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.
In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO O FRANCHIGIA:
l’importo percentuale o fisso per ciascuna PERDITA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell’ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri.
Pertanto per ogni PERDITA indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.
Garanzia soggetta a franchigia:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 150.000
• franchigia: € 2.500
• indennizzo: € 147.500
Garanzia soggetta a scoperto:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 150.000
• scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
• il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
• indennizzo: € 145.000
Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 600.000
• franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
• indennizzo: € 500.000
Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:
l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativo a garanzie specifiche incluse in POLIZZA. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte di esso e resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.
Garanzia soggetta a sottolimite inferiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 500.000
• sottolimite di indennizzo: € 150.000
• ammontare della perdita: € 170.000
• indennizzo: € 150.000
Garanzia soggetta a sottolimite superiore al limite di indennizzo:
• limite di indennizzo: € 250.000
• sottolimite di indennizzo: € 500.000
• ammontare della perdita: € 300.000
• indennizzo: € 250.000
Come si applica il sottolimite di indennizzo?
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.
Il termine TERZO esclude:
i. il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell’ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;
ii. le imprese di cui l’ASSICURATO sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare o socio di maggioranza;
iii. qualunque soggetto che detenga una partecipazione diretto o indiretta nel capitale del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO nei casi in cui questi siano persone giuridiche.
VALORI: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.
SEZIONE A
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE
1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’
NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
1.2 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.
Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l’INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l’ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascuna Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri Assicuratori.
Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO.
1.3 SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA
NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 Codice Civile)
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
1.4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
1.5 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE”
Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio” gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.
1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
1.8 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"
Gli atti giudiziari devono essere notificati agli ASSICURATORI a mezzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o, in alternativa, al domicilio eletto presso:
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
1.9 COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA POLIZZA
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito “Il Broker” - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l’ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata all’ASSICURATO;
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dall’ASSICURATO;
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o all’ASSICURATO si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dall’ASSICURATO si considera effettuata agli ASSICURATORI.
1.10 FORO COMPETENTE Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti
è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.
1.11 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si
applica la legge italiana.
1.12 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
Gli ASSICURATORI sono esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE B
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA
A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente ad un ERRORE involontariamente commesso esclusivamente nello svolgimento dell’attività di attestazione / asseverazione di cui all’Art. 119 del DECRETO.
2.2 CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made, essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ, avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa).
2.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte
di XXXXX conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ.
In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o della POSTUMA (se concessa).
2.4 LIMITE DI INDENNIZZO
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Art.119 del DECRETO il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA costituisce il massimo esborso per gli ASSICURATORI in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO che dovessero pervenire nei confronti dell’ASSICURATO durante la POLIZZA.
L’ASSICURATO dichiara, e gli ASSICURATORI ne prendono atto, che il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA è adeguato:
i. al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate;
ii. agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni / asseverazioni di cui al precedente punto i.
Qualora una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia coperta dalla POLIZZA e da altre polizze stipulate dall’ASSICURATO con gli assicuratori, per il tramite di DUAL Italia S.p.A, la massima somma indennizzabile è da intendersi pari al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
La polizza si attiva al momento della comunicazione dell’assicurato all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il professionista abbia commesso l’errore, purché:
• l’errore non fosse noto al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo
• il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza.
Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola claims made?
• ATTENZIONE: le circostanze note all’assicurato prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, rimangono escluse dalla copertura assicurativa.
Se l’assicurato si accorge di aver commesso un errore prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori.
In tale caso, la successiva richiesta di risarcimento, derivante dall'errore rientrerebbe in garanzia anche qualora:
• la polizza sia scaduta
• l’assicurato non sia più coperto da analogo contratto assicurativo.
Come funziona la copertura delle circostanze?
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include altresì le seguenti garanzie:
3.1.1 PERDITA DOCUMENTI
E VALORI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.
La garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di costi e spese.
Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un
SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI
RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
3.1.2 CODICE PRIVACY
(Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 – il
“Regolamento Privacy”)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e include le conseguenze degli ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell’ambito dello svolgimento di incarichi di Data Protection Officer per conto dei propri clienti.
La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, compresi i contratti assicurativi Cyber, a copertura dagli attacchi informatici.
3.1.3 SANZIONI DI TERZI Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO
relative a sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'ASSICURATO per un ERRORE commesso dall’ASSICURATO stesso.
3.1.4 DOLO DI SOGGETTI
DI CUI l'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad atti dolosi commessi nello svolgimento dell’attività professionale dei soggetti del cui operato l’ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione.
La garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.
3.1.5 SPESE DI SALVATAGGIO
Gli ASSICURATORI coprono le spese e i costi sostenuti dall’ASSICURATO al fine di prevenire o mitigare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad un ERRORE dell’ASSICURATO, purché:
i. l’ASSICURATO comunichi preventivamente agli ASSICURATORI l'ERRORE e l'ammontare delle spese e dei costi necessari per prevenire o mitigare il danno;
ii. la comunicazione venga fatta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa);
iii. spese e costi siano debitamente documentati da fatture o altri analoghi documenti.
La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui gli ASSICURATORI ritengano che le spese e i costi sostenuti annullino o limitino l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Resta inteso che per spese e costi non si intendono i costi fissi dell'ASSICURATO, quali i salari e gli stipendi per lavoro ordinario o straordinario, i premi di produzione, le gratifiche o analoghi compensi, e le retribuzioni a professionisti per loro prestazioni ordinariamente fornite all'ASSICURATO.
3.1.6 RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a PERDITE cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario con responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile (cosiddetta colpa grave) in conseguenza di ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell'esercizio delle proprie funzioni e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti.
Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività per conto di enti pubblici e arrechi un danno patrimoniale all’ente medesimo o ad un alto ente pubblico, può incorrere nella responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile sulla quale ha giurisdizione la Corte dei Conti. Al fine di potersi tutelare rispetto alla responsabilità amministrativa, il professionista ha la facoltà di attivare la copertura della responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile.
Che cos’è la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile?
3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:
3.2.1 ESTENSIONE ATTIVITA’ PERSONALE DEI PROFESSIONISTI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento dell’attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci che all’atto della stipulazione della POLIZZA siano parte dello studio associato/società CONTRAENTE.
La garanzia opera (i) qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA comprenda anche il FATTURATO derivante dall’attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci; (ii) anche nei confronti di nuovi professionisti associati/soci che entrano a far parte dello studio associato/società e di professionisti associati/soci che subentrano alle persone precedentemente assicurate nello studio associato/società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché ne sia data tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI.
La presente estensione opera a parziale deroga dell’esclusione ATTIVITA’ SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE che segue.
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:
ESCLUSIONI GENERALI
4.1 ATTIVITÀ DIVERSE O NON RETRIBUITE
i. attività diversa da quella/e indicata/e nella SCHEDA DI POLIZZA, o attività svolte a titolo gratuito;
ii. attività svolta in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’attività assicurata.
4.2 ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE
attività svolta dall’ASSICURATO che non sia iscritto all’albo professionale od autorizzato dalle autorità competenti (ove previsto) ad esercitare l’attività indicata nella SCHEDA DI POLIZZA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità competenti. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ERRORI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La POLIZZA mantiene la sua efficacia rispetto a RICHIESTE DI
RISARCIMENTO riferite ad ERRORI commessi prima della data di delibera, purché l’ASSICURATO abbia dato avviso entro 7 giorni dalla data di efficacia della delibera stessa agli ASSICURATORI consegnando copia della relativa documentazione.
La POLIZZA è automaticamente riattivata alla revoca della delibera da parte delle autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione, sebbene gli ASSICURATORI abbiano facoltà di:
i. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
ii. mantenere in vigore la POLIZZA fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ERRORI commessi prima della delibera delle autorità competenti.
4.3 FATTI NOTI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla
data di decorrenza della POLIZZA che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
4.4 CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI
RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
4.5 ATTIVITA’ SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE
attività svolta con Partita Iva diversa da quella del CONTRAENTE e/o svolta presso una società, un'associazione professionale od uno studio associato diversi dal CONTRAENTE.
4.6 FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI
frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall’ASSICURATO.
4.7 MULTE, AMMENDE E/ O SANZIONI DIRETTE
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento.
4.8 DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI
DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO.
4.9 RESPONSABILITA’ NON PROFESSIONALI
responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento relativi alla professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie.
4.10 INQUINAMENTO inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
4.11 AMIANTO amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
l’amianto.
4.12 CAMPI ELETTROMAGNETICI
campi elettromagnetici (EMF).
4.13 RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/ O SCORIE NUCLEARI
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che traggano origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
4.14 GUERRA, ATTI TERRORISTICI
guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse
popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o ATTI TERRORISTICI.
Sono inoltre escluse dalla POLIZZA PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non sia coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria grava sull’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporta la nullità totale della clausola stessa, che rimane valida ed efficace per la parte restante.
4.15 FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI
PERDITE conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
4.16 INSOLVENZA O FALLIMENTO
insolvenza o fallimento dell’ASSICURATO.
ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA
4.17 DANNI CORPORALI XXXXXXXX
DA PERSONE IMPIEGATE PRESSO L’ASSICURATO
DANNI CORPORALI sofferti da qualsiasi persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’ASSICURATO con qualsiasi contratto o incarico.
4.18 RC PRODOTTI beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è
prestata assistenza, da parte dell’ASSICURATO o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO.
4.19 CONTRATTI DI APPALTO
contratti di appalto nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore, fatti salvi i contratti di appalto che abbiano ad oggetto esclusivamente attività professionali garantite dalla POLIZZA.
QUALI SONO I CONTRATTI DI APPALTO ESCLUSI?
I contratti di appalto esclusi sono quelli che hanno ad oggetto appalti integrati con consegna dell’opera chiavi in
mano, che l’assicurato sottoscrive in qualità di appaltatore e che a sua volta subappalta ad altri soggetti.
Pertanto nel caso in cui il contratto di appalto includa attività diverse da quelle coperte dalla polizza, ad esempio attività di costruzione o produzione, la polizza non opera, neanche nel caso in cui il danno al cliente sia provocato da errori di progettazioni imputabili all’assicurato.
Viceversa, nel caso in cui il contratto di appalto includa esclusivamente attività di progettazione o comunque attività coperte dalla polizza, alcune delle quali subappaltate ad altri professionisti, l’esclusione non si applica e in caso di sinistro la polizza si attiva.
4.20 POSSESSO O PROPRIETÀ DI BENI
Il possesso, la proprietà o l’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.
4.21 ATTIVITA’ IN AMBITO
CLINICO/SANITARIO
attività svolta in relazione a impianti/strumentazioni in campo clinico/sanitario.
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA
5.1 CESSAZIONE Salvo l’applicabilità della POSTUMA, questa POLIZZA cessa con effetto
immediato in caso di:
i. scioglimento della società, dello studio associato o dell’associazione professionale CONTRAENTE;
ii. cessazione dell’attività del CONTRAENTE;
iii. morte del CONTRAENTE;
iv. fusione od incorporazione della società, dello studio associato o dell’associazione professionale;
v. liquidazione del CONTRAENTE;
vi. cessione del ramo di azienda del CONTRAENTE a terzi.
In tutti i casi sopra elencati la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione ad ERRORI commessi prima della data di cessazione.
5.2 DIRITTO DI RECESSO Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno
dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla POLIZZA con preavviso di 90 giorni.
Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell’imposta.
5.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
5.4 PROCEDURE DI RINNOVO
Il presente contratto si intende senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente allo spirare del PERIODO DI ASSICURAZIONE, fatto salvo il caso in cui sia stato concesso un periodo di POSTUMA, nel qual caso il contratto stesso terminerà alla scadenza di detto periodo.
Le condizioni di rinnovo saranno valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova una nuova richiesta di quotazione.
6. LA POSTUMA
6.1 IN CASO DI DECESSO, CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’, CESSAZIONE DEL DECRETO
In caso di:
i. decesso del CONTRAENTE;
ii. cessazione naturale o volontaria dell’attività oggetto della POLIZZA;
iii. cessazione dell’efficacia dei provvedimenti stabiliti dal DECRETO
si attiva automaticamente una POSTUMA gratuita della durata di 10 anni, a far data dalla data di scadenza della POLIZZA.
6.2 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA POSTUMA
Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
Pertanto l’assicurato, corrispondendo una tantum e ove previsto un importo per l’acquisto della postuma, mantiene attiva la sua copertura assicurativa anche a polizza scaduta.
L’assicurato ha la facoltà di acquistare un periodo di copertura successivo alla scadenza del contratto e fino a 10 anni di durata, che lo tuteli da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad errori commessi durante la decorrenza della polizza o durante il periodo di retroattività.
Come funziona la postuma?
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
Xxxxx i termini, limiti, condizioni ed esclusioni la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ERRORI commessi ovunque nel mondo, fatta eccezione per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate e/ o gli ERRORI commessi negli USA o in Canada e loro rispettivi territori.
Un’applicazione territoriale estesa al mondo intero garantisce all'assicurato, con residenza in Italia, di essere tutelato dal contratto assicurativo anche in caso di errori professionali commessi nell’ambito di servizi resi a favore di soggetti esteri.
Difatti la polizza opera indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso l'errore o in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento, fatta eccezione per Stati Uniti e Canda e loro territori.
Qual è il vantaggio di una applicazione territoriale estesa al mondo intero?
SEZIONE C
8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA
8.1 COSA, QUANDO E
COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa;
ii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Relativamente al punto (ii) se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE,
qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTE DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura dell' ERRORE commesso dall’ASSICURATO ed una quantificazione indicativa della PERDITA.
8.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
I legali e i periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/ surrogazione dei medesimi.
Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.
8.3 GESTIONE DELLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO.
Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l’importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto.
Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI
indennizzano la parte della PERDITA assicurata.
COSTI e SPESE per professionisti ai sensi della presente POLIZZA non possono eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se superiore, sul LIMITE DI INDENNIZZO, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
I COSTI e le SPESE, come previsto all’articolo 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.
Non sono considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.
8.4 COSA SUCCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti dell’ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, l’ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
In caso di responsabilità solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dall’ASSICURATO, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.
Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2020
POLIZZA n°:
INFORMATIVA DUAL IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. INTRODUZIONE
Dual Italia S.p.A. (di seguito “Dual”), con sede in Via Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, xxe può essere contattata via mail all'indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx tratterà i dati personali forniti dall'Interessato (l'"Interessato") in connessione con i servizi offerti da Dual in sede di proposta delle polizze assicurative più idonee alla richiesta dell'Interessato (i "Servizi") e le altre attività e servizi agli stessi collegati, a meno che non sia fornita nel contesto degli stessi una diversa informativa sul trattamento dei dati personali.
2. A CHI E A CHE COSA SI APPLICA QUESTA INFORMATIVA PRIVACY?
Dual è il titolare del trattamento con riferimento ai dati personali, ottenuti dall'Interessato attraverso i Servizi forniti da Dual e più in generale nel contesto dell'esecuzione delle misure precontrattuali, che vengono trattati nel rispetto dei termini di questa Informativa e della normativa applicabile. Conseguentemente questa informativa si applica a tutti gli Utenti.
3. CHE TIPO DI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI SONO RACCOLTI?
Dual raccoglie le seguenti categorie di dati personali ottenuti:
i. nome, cognome, dettagli di contatto;
ii. carta d'identità, codice fiscale e partita iva;
iii. dati bancari;
iv. dati relativi alla salute (solo nel caso in cui l'Interessato richieda a Dual la fornitura di servizi funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati inerenti lo stato di salute);
v.R esidenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC.
4. COME VENGONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?
Dual tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:
a) per la fornitura dei Servizi;
b) per l'analisi ed il miglioramento dei Servizi;
c) per la gestione di reclami e controversie;
d) ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile;
(le finalità dalla lettera a) a d) sono congiuntamente definite "Finalità Contrattuali")
e) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda divulgando e trasferendo i dati personali dell'Interessato alla/e terza/e parte/i coinvolta/e;
(la finalità di cui alla lettere e) è definita "Finalità di Interesse Legittimo")
5. QUALI SONO LE BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA DUAL?
Il trattamento dei dati personali degli Utenti è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la sua essenzialità al fine di:
• fornire i Servizi richiesti dall'Interessato stesso con riferimento ai casi previsti nella Sezione 4, lettere da
a) a c);
• adeguarsi alla disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 4, lettera d).
Qualora l'Interessato non fornisse i dati personali necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile procedere alla fornitura dei Servizi richiesti dall'Interessato da parte di Dual.
Il trattamento dei dati sulla salute non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell’Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, Dual non potrà valutare il rischio assicurativo e quindi eseguire l'attività di intermediazione funzionale al rilascio della polizza assicurativa.
Il trattamento dei dati personali dell'Interessato per le Finalità di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 3, lettera e) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy") per il perseguimento dell'interesse legittimo di Dual che è equamente bilanciato con l'interesse dell'Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. Il trattamento per le Finalità di Interesse Xxxxxxxxx non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla successiva Sezione 9, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Xxxxxxxxx.
6. COME DUAL TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?
I dati personali degli Utenti possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative.
7. CHI PUÒ AVERE ACCESSO AI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?
Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Dual con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT; (b) broker assicurativi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, (c) agenti, (d) società del gruppo di cui Dual è parte (in particolare, a mero titolo esemplificativo Dual International Ltd.); (e) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali degli Utenti è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
Per le Finalità di Interesse Legittimo di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea:
a) società del gruppo di cui Dual è parte; (c) potenziali acquirenti di Dual ed entità risultanti dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Dual; (d) autorità competenti.
I responsabili esterni del trattamento nominati da Dual includono, tra gli altri, gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI con i quali Dual collabora. Una lista completa dei responsabili è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 9 di seguito.
8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?
I dati personali degli Utenti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare in Gran Bretagna. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Dual adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i dati personali degli Utenti. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei dati degli Utenti in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.
9. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI UTENTI RIGUARDO I LORO DATI PERSONALI?
L'Interessato può, in ogni momento e gratuitamente, mandando una mail all'indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx, esercitare i seguenti diritti:
(a) ottenere da Dual la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
(b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
(c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e
(d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta l'Interessato avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:
i. chiedere a Dual la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:
• l'Interessato contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario a Dual per verificare l'esattezza di tali dati;
• il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché Dual non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
• l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti di Dual per continuare il trattamento.
ii. opporsi al trattamento dei propri dati personali;
iii. chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
iv. ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali, laddove l'Interessato voglia trasferire i dati personali che lo riguardano a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Dual effettui il trattamento dei dati personali sulla base del consenso dell'Interessato o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi ed i dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e
v. proporre un reclamo all'autorità garante competente.
10. TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI APPLICABILI AI DATI DEGLI UTENTI
I dati personali degli Utenti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei dati personali degli Utenti per le finalità riportate di seguito:
i. per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 4, lettere dalla a) alla e), i dati personali degli Utenti vengono conservati per un periodo pari alla fornitura del Servizio e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
***
Dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali relativi alla mia salute eventualmente forniti a Dual Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento sono necessarie per l'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa della stessa e pertanto presto il consenso a tale trattamento.
L'Interessato
(firma)
POLIZZA n°:
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Nella presente informativa con i termini “noi”, “ci” e “nostro/i” si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.
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Perché ci servono i Suoi dati
I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.
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Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all’esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l’utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l’analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.
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In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l’impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.
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Conserveremo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.
Con chi condivideremo i Suoi dati
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A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All’occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.
I Suoi diritti e ulteriori informazioni
Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell’utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.
Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.
Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.
Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all’informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.