CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Ad uso non abitativo (ex artt. 27 e ss. L. 392/78)
La COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO COPERTO N. 4 ALIMENTARE DI
PORTA PALAZZO – Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Torino, Via Massena n. 20, e sede operativa in Torino, Piazza della Repubblica n. 30, P.IVA 05189760019, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. XXXX Xxxx Xxxxxx.
- in seguito detta locatrice -
loca
a , nato/a , il e residente a in
via , c.f.
-in seguito detta conduttrice – che accetta, l’unita’ immobiliare sita in Torino, P.zza della Repubblica n. 30, individuata come stand n. 87 all’interno del Mercato Coperto IV Alimentare e costituita da struttura permanente di mq. 27,75, come da planimetria allegata.
.
PREMESSO CHE:
- la locatrice e’ titolare di diritto di proprieta’ superficiaria, costituito in data 4 dicembre 2000, a rogito del Xxxx. Xxxxx XXXXXXX, Notaio in Venaria, e relativo agli immobili ubicati in P.zza della Repubblica n. 30 costituenti il Mercato Coperto IV Alimentare, censiti al
N.C.E.U. partita 11321, foglio 209, mappale 5;
- la conduttrice dichiara di conoscere ed approvare il Regolamento Interno della Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto IV Alimentare di Porta Palazzo:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Parte locatrice concede in locazione a parte conduttrice che accetta, per se’ ed aventi diritto, la porzione immobiliare identificata quale stand n. 87 all’interno del Mercato Coperto IV Alimentare e costituita da struttura permanente, chiusa su due lati da muri e sui restanti due da serrande.
La Parte Conduttrice dichiara di ben conoscere detti locali e di ritenerli idonei per l’attivita’ che intendera’ svolgerVi.
3. DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione, oggetto del presente contratto, e’ stabilita in sei anni e precisamente dal al .
4. RINNOVI E FACOLTA’ DI RECESSO
Alla prima scadenza contrattuale, il contratto si rinnovera’ tacitamente per sei anni. Per la successive scadenze il contratto si rinnovera’ tacitamente, salvo che una delle parti non comunichi all’altra, a mezzo lettera raccomandata a.r., da riceversi almeno dodici mesi prima della scadenza, la propria volonta’ di non rinnovare il contratto. Il conduttore potra’ recedere in ogni tempo (anche durante i primi sei anni), dandone preavviso alla locatrice, a mezzo raccomandata a.r., da riceversi almeno nove mesi prima della data di recesso.
5. CANONE ED AGGIORNAMENTO
Il canone di locazione viene pattuito ed accettato tra le parti in Euro (
) piu’ I.V.A. annue, pari a complessivi Euro ( ) da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate, ciascuna dell’importo di Euro
( ), entro il quinto giorno di ogni mese, oltre agli oneri accessori di cui all’art. 7.
Il canone pattuito sara’ aggiornato ogni anno all’inizio di ciascuna annualita’ in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell’anno
precedente, come accertato dall’ISTAT nella misura del 100% senza necessita’ di richiesta scritta da parte del locatore.
La parte conduttrice non puo’ per alcuno motivo ritardare il pagamento oltre i termini pattuiti ne’ far valere alcuna eccezione od azione se non ad avvenuto pagamento delle rate scadute.
6. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE
E’ fatto divieto al conduttore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, ovvero di sublocare l’unita’ immobiliare in oggetto.
7. ONERI ACCESSORI
Le parti pattuiscono che sono a carico della conduttrice per l’intero, e pro quota come oneri accessori, le spese relative alle parti comuni, come definite all’art. 2 del vigente Regolamento della Cooperativa.
Le spese relative ai consumi di gas, acqua potabile ed energia elettrica relative allo stand oggetto del presente contratto sono poste a carico del conduttore e determinate secondo il consumo effettivo rilevato dagli appositi contatori ovvero secondo stima.
8. STATO LOCATIVO
La conduttrice riconosce che i locali oggetto di locazione sono in buono stato manutentivo, idonei all’uso convenuto e si impegna a restituirli nel medesimo stato alla fine della locazione.
9. RIPARAZIONI
Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico della conduttrice, che dovra’ provvedervi tempestivamente, salvo il diritto dei locatori di sostituirsi alla conduttrice in caso di inadempienza di quest’ultima, e cio’ con diritto all’eventuale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta.
E’ fatto divieto alla conduttrice, senza il preventivo consenso scritto della locatrice, di eseguire migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti o qualsivoglia modifica dei locali che non consentano in qualsiasi momento il ripristino dello stato attuale. In ogni caso, le parti convengono di escludere, in deroga agli artt. 1592 e 1593 C.C., qualsiasi indennita’ per addizioni o miglioramenti eventualmente apportati dalla conduttrice all’immobile in oggetto.
10. DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35 e 37 della Legge n. 392/1978, la conduttrice dichiara che l’unita’ immobiliare e’ destinata ad attivita’ che comportano contatto diretto con il pubblico (commercio al minuto di generi non alimentari).
L’inosservanza del presente patto determinera’ ipso iure la risoluzione del contratto a danno e spese della parte conduttrice ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Tutte le opere realizzate con il consenso della parte locatrice saranno acquisite dalla stessa senza che la parte conduttrice possa pretendere alcun rimborso, o richiedendone a suo insindacabile giudizio la rimozione. Per le opere realizzate senza autorizzazione, la parte locatrice si riserva ogni azione nei confronti della parte conduttrice.
Sono a cura e a carico della parte conduttrice:
- la richiesta di tutti i permessi necessari per lo svolgimento dell’attivita’;
- l’adeguamento dei locali secondo i disposti del Decreto Legislativo 626/94 s.m.i., le eventuali richieste dei VV.F. e della ASL, in funzione dell’attivita’ svolta;
- tutte le modifiche all’impianto elettrico utili allo svolgimento della Sua attivita’, che andranno testate da certificato. Al termine della locazione, la proprieta’, a Suo insindacabile giudizio, potra’ richiederne la rimozione o acquisirle senza alcun rimborso.
11. RESPONSABILITA’ PER DANNI
La parte conduttrice e’ responsabile verso la parte locatrice di ogni abuso o trascuratezza nell’suo dell’immobile locato e dei suoi impianti, ed in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, perdite visibili ecc. La parte conduttrice dovra’ osservare scrupolosamente le norme dettate dalla parte locatrice. La parte conduttrice e’ al corrente del divieto di tenere animali domestici in genere. Inoltre esonera espressamente la parte
locatrice da ogni responsabilita’ per danni diretti ed indiretti che dotessero derivare alle parti o a terzi occupanti i locali da fatti od omissioni, dolosi, o colposi, dei dipendenti della parte conduttrice e da terzi in genere.
12. RISOLUZIONE
Le parti convengono che il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori (nella misura pari ad un mensilita’ del canone) decorsi quindici giorni dalla scadenza convenuta, costituisce inadempienza contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del presente contratto per fatto e colpa della parte conduttrice. Quest’ultima non potra’ far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver effettuato il pagamento dei canoni scaduti e delle relative spese, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 c.c. In ogni caso, per il ritardato pagamento sara’ dovuto alla parte locatrice un interesse parti al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti per il periodo di morosita’, senza che occorra la preventiva messa in mora da parte della locatrice, oltre alle spese giudiziali e stragiudiziali.
13. VISITA DEI LOCALI
Durante la locazione, la parte locatrice potrà’ visitare l’immobile locato per constatarne le modalita’ di uso o per la verifica degli impianti. In caso di messa in vendita dell’immobile, la Parte Conduttrice si obbliga a consentire la visita dell’immobile agli aspiranti acquirenti almeno due volte la settimana dalle ore 18 alle ore 20 in giorni da stabilire. In caso di fine locazione la parte conduttrice si obbliga a lasciare visitare l’immobile a dei potenziali subentranti ogni giorno dalle ore 15 alle ore 18, a partire dal primo giorno dell’ultimo bimestre di locazione.
14. RECESSO DEL CONDUTTORE
La parte conduttrice puo’ recedere dal contratto per gravi motivi con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. L’eventuale recesso andra’ comunicato al locatore con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta con lettera raccomandata, inviata almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del contratto, il presente si intedera’ rinnovato per ugual periodo. Alla data della cessazione del contratto, la parte conduttrice riconsegnera’ alla parte locatrice od a persona da Lei designata i locali in buono stato locativo e liquidera’ le pendenze residue.
15. DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’adempimento del presente contratto, la parte conduttrice versa alla parte locatrice un deposito cauzionale in contanti pari ad Euro ( ), pari a tre mensilita’.
In particolare, tale cauzione viene versata dal conduttore a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, ivi compresi il pagamento del canone e gli eventuali danni o guasti che si riscontrassero alla riconsegna dei locali.
Tale cauzione non potra’ mai venire imputata dalla conduttrice a pagamento del canone, ne’ degli oneri accessori ne’ di altri debiti.
Tale cauzione sara’ restituita alla cessazione del rapporto, dopo la riconsegna dei locali, sempre che parte conduttrice non abbia contravvenuto alle sue obbligazioni, previa verifica dello stato dell’unita’ immobiliare.
16. SPESE CONTRATTUALI A E TASSE
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico della parte conduttrice e della parte locatrice in parti uguali, mentre sono a carico della parte conduttrice le marche da bollo applicate al presente contratto.
17. ELEZIONI DI DOMICILIO
Per qualunque contestazione, comunicazione e notificazione anche giudiziale relativa al presente contratto, la parte conduttrice elegge domicilio in , via/x.xx .
18. COMUNICAZIONE DATI
Ai sensi della Legge 196/2003, la parte conduttrice autorizza la parte locatrice a comunicare ai terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.
19. MODIFICHE E SPESE DEL CONTRATTO
Ogni modifica al presente contratto deve risultare da atto scritto. La locatrice ha l’onere di provvedere alla formalita’ di registrazione del contratto le cui spese, anche per le future annualita’, sono regolate come per legge al 50% ciascuno.
Le parti richiedono espressamente che il presente contratto, in quanto soggetto ad I.V.A., venga registrato a tassa fissa.
La presente scrittura si compone di pagine Torino, li’
, compresa la presente.
Per la Locatrice Per la Conduttrice
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto e di approvare, come approvano specificatamente, tutti gli articoli del presente contratto, ed in particolare gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Locatrice Per la Conduttrice