Articolo 1. Oggetto
Articolo 1. Oggetto
1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto/regolamento, l’Azienda Pubbliservizi Brunico (di seguito “gestore”) e il cliente del teleriscaldame nto, nonché i loro successori, a partire dall’attivazione dell’allacciamento al teleriscaldamento, assumono rispettivamente l’obbligo di fornire e prelevare calore nel rispetto delle norme del presente contrat- to/regolamento.
1.2. È considerato come momento di messa in funzione ossia attivazione, quello nel quale da parte del gestore sono state poste tutte le premesse per poter fornire calore al cliente. Questo momento può essere desunto dal protocollo di consegna/attivazione o dalla data del primo consumo di calore.
Articolo 2. Fornitura di calore – Condizioni generali
2.1. Il gestore, in base al presente contratto oppure al contratto preliminare, si obbliga ad allacciare il clie nte/utente alla rete del teleriscaldamento ed a fornirgli calore per tutto il giorno e per tutto l’anno per il riscald amento e la produzione di acqua calda. Il gestore, tuttavia, è dispensato dal predetto obbligo, se un immobile o edifico è situato in una zona che non viene infrastrutturata con condutture della rete di distribuzione del teleriscaldamento o qualora nelle zone relative non venga raggiunto il numero di allacciamenti necessari per un esercizio del servizio economicamente accettabile, nonché nel caso che terzi non concedano servitù volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 4. L’obbligo del gestore è comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione e all’esercizio degli impianti occorrenti.
2.2. Il cliente si obbliga a prelevare calore dalla rete di teleriscaldamento del gestore a partire dall’attivazione del proprio all acciamento. Per poter garantire un prelievo stabile e sicuro, il cliente deve consumare almeno tanta energia dalla rete del teleriscaldamento (scorrimento minimo) del gestore, per coprire la temperatura necessaria per evitare fenomeni di gelo negli impianti di approvvigionamento primari (del gestore) e secondari (del cliente), inclusi le condutture ed i vani nei quali sono sistemati impianti del gestore.
2.3. Qualora al gestore o al cliente – a causa di eventi inevitabili o imprevedibili oppure per la necessaria riparazione dei propri impianti – venga impedita parzialmente o totalmente la fornitura o il prelevamento di calore, l’obbligo della fornitura o del prelevamento è sospeso senza obbligo di risarcimento o indennizzo alcuno fino all’eliminazione dell’impedimento e delle sue conseguenze. Il gestore o il cliente provvedono a segnalare gravi danni o eventi appena possibile ed a provvedere alle riparazioni relative al più presto possibile. Vale come comunicazione idonea ogni mezzo (inclusa comunicazione tel efonica, via fax, e-mail, SMS, informazione tramite fatture, Internet ecc.), esposti in loco, comunicati stampa, via radio, della protezione civile o altre autorità pubbliche. Il gestore, comunque, si obbliga ad utilizzare al riguardo il mezzo che appaia più idoneo nel singolo caso a rispondere nel modo più adeguato alle necessità ed esigenze di informazioni del cliente.
2.4. Il gestore non assume responsabilità alcuna per danni a cose e persone derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione nell’erogazione di calore, minori temperature di portata, deviazioni di pressione, fuoriuscite del vettore energetico, o cause simili, dovute a caso fortuito o forza maggiore o altre cause che non dipendono dal gestore stesso (scioperi, ordinanze delle autorità ecc.).
2.5. Il gestore può sospendere o limitare la fornitura di calore, qualora per cause tecniche, lavori da eseguire sugli impianti di produzione, trasporto o distribuzione, nonché per obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione ciò si renda necessario per il tempo strettamente indispensabile. In nessuno di tali casi il cliente/l’utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatte salve diverse disposizioni legislative al riguardo.
2.6. I lavori programmati di manutenzione che comportano un’interruzione dell’approvvigionamento di calore e la durata dei medesimi vanno comunicati preventivamente al/agli utenti. Il periodo minimo di preavviso è stabilito dalla carta dei servizi.
2.7. Il gestore si impegna a contenere i danni nell’ambito delle obiettive possibilità e ad eseguire senza indugio i lavori necessari. Eventuali casi di responsabilità sono limitati al risarcimento del danno immediato mentre sono esclusi danni indiretti o successivi.
2.8. In caso di guasti o irregolarità nell’ambito dell’impianto di teleriscaldamento (impianto di adduzione, impianto dell’utente, impianti di misurazione e regolazione) il cliente deve informarne immediatamente il gestore. Ciò vale in particolare in caso di danneggiamenti o perdite di tenuta. Egli risponde in solido per i danni causati da lui o da alti autorizzati all’ingresso nonché per quelli riconducibili a grave negligenza nella comunicazione.
Articolo 3. Vettore energetico
3.1. Quale vettore energetico viene utilizzata l’acqua calda trattata con una temperatura massima di 95°, in caso dell’esistenza delle premesse tecniche e legislative anche fino a 105°C.
3.2. L’acqua calda circola in un circuito chiuso costituito da una tubazione di mandata ed una tubazione di ritorno. L’energia termica viene prelevata dalla rete di teleriscaldame nto attraverso uno scambiatore di calore e trasmessa all’impianto di riscaldamento dell’edificio.
3.3. La temperatura dell’acqua calda viene tenuta dal gestore, nell’ambito delle possibilità tecniche ed economiche, al livello necessario per un regolare approvvigionamento:
3.3.a) temperatura di mandata: minimo 65°C, massimo 95°C.-105°C.
3.3.b) limite della temperatura di ritorno per i clienti del teleriscaldamento: massimo 65°C. Temperature di ritorno superiori devono essere approvate dal gestore.
3.4. L’acqua calda è di proprietà del gestore. L’impiego della medesima per scopi diversi dal riscaldamento degli ambienti o per il riscaldamento di acqua igienico - sanitaria, il suo prelievo, in particolare prima del contatore principale del gestore, o una cessione a terzi in qualsiasi forma non sono consentiti.
3.5. Il cliente viene informato che l’acqua calda è trattata e che non è idonea ad altri usi.
3.6. Il gestore non risponde per danni a persone o cose dovuti alla mancata osservanza di quanto disposto ai punti 3.4. e 3.5. e si riserva di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire abusi.
Articolo 4. Impianti di adduzione e servitù
4.1. Il percorso delle tubazioni di adduzione all’edificio ed al suo interno viene stabilito dal gestore d’intesa con il cliente del teleriscaldamento. Se non fosse possibile raggiungere in proposito un accordo con il cliente, il gestore può rescindere tutti i contratti connessi (ad es. contratto preliminare di allacciamento, contratto di fornitura di calore ecc.) con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo alcuno o rifiutarsi di stipularli. Le prestazioni già fornite vengono fatturate.
4.2. Il cliente del teleriscaldamento si obbliga a consentire/concedere, ad ottenere o far concedere da terzi, a favore della rete di distribuzione e di comunicazione dati la costituzione delle servitù necessarie (passaggio e/o attraversamento dei propri terreni o edifici con tubazioni di adduzione, sistemazione degli impianti di approvvigionamento, di controllo, di misurazione, appoggio per forniture a terzi, funzioni di appoggio, eccetera) e dovrà comunque agevolare il gestore per il migliore esercizio della somministrazione. Tali servitù sono gratuite per il gestore, che potrà giovarsene anche per effettuare forniture e/o prestazioni a terzi. Eventuali limitazioni all’uso del terreno o dell’edificio interessati devono essere contenute il più possibile – ma nell’ambito di una soluzione sensata dal punto di vista tecnico ed economico.
4.3. Il cliente del teleriscaldamento si impegna, su richiesta del gestore ed a spese di quest’ultimo, a sottoscrivere un relativo contratto per atto pubblico per l’iscrizione tavolare delle servitù.
4.4. Queste servitù rimangono in vigore anche se – per un qualsiasi motivo – il rapporto contrattuale venisse rescisso. Il concedente si impegna a continuare a concedere anche per il futuro al personale incaricato della manutenzione l’accesso agli impianti di adduzione, di allacciamento dell’edificio, altri impianti ed apparecchi. Il concedente si impegna inoltre in caso di successione della sua proprietà, a pretendere un relativo impegno da parte del successore. Le violazioni comportano la responsabilità per tutti i costi e danni derivanti.
4.5. Gli impianti di adduzione, che costituiscono proprietà del gestore, non vengono rimossi in caso di risoluzione del contratto, sempre che il cliente del teleriscaldame nto non ne sostenga, ai sensi dell’Articolo 11, le relative spese.
4.6. Se a causa di attività edilizie si rendesse necessario lo spostamento delle tubazioni del teleriscaldamento, ciò va comunicato senza indugio al gestore. Lo spostamento delle tubazioni avviene a discrezione del gestore ed a spese del cliente del teleriscaldamento – possibilmente di comune accordo con il proprietario del terreno servente – secondo criteri tecnici ed ai sensi di una soluzione economicamente conveniente.
Articolo 5. Impianto di adduzione del gestore
5.1. La configurazione standard dell’impianto di adduzione viene fornita e mantenuta dal gestore ed è sua proprietà. Esso è progettato per l’azionamento di 2 (due) circuiti di riscaldamento e di un circuito di riscaldamento per la produzione di acqua calda ed è composto dall’ allacciamento all’edificio (impianto di adduzione) della sottoce ntrale del teleriscaldamento o dalle corrispondenti tubazioni di collegamento nonché dei necessari dispositivi di misurazione (un contatore), regolazione e sicurezza per l’esercizio del teleriscaldamento.
5.2. La configurazione dell’impianto di adduzione (numero delle sottocentrali, degli apparecchi di regolazione, comando e misurazione, esecuzione tecnica, situazione ecc.) e le loro modifiche sono stabilite dal gestore secondo criteri economici e di opportunità tecnica.
5.3. Su richiesta del cliente del teleriscaldamento, a sue spese ed in presenza dei requisiti tecnici e costruttivi necessari, la configurazione standard può essere ampliata d’intesa con il gestore e secondo le sue istruzioni allo scopo di poter fornire al cliente del teleriscaldamento ulteriori prestazioni (ad es. fatturazioni individuali).
5.4. La potenza calorifica (potenza di allacciamento) viene limitata alla quantità contratt uale attraverso un dispositivo di regolazione (limitatore di portata e di rendimento) messo in funzione dal gestore. In proposito il gestore tiene conto dell’effettivo fabbisogno massimo di potenza del cliente del teleriscaldamento, adeguando la potenza di allacciamento inizialmente presunta alle condizioni reali. I contributi di allacciamento vengono calcolati sulla base dell’effettiva potenza di allacciamento.
5.5. Quale confine di proprietà s’intende la saracinesca di regolazione esistente fra la sottocentrale del teleriscaldamento e l’impianto di approvvigionamento calorico e di acqua igienico–sanitaria dell’edificio.
5.6. Il cliente del teleriscaldamento si impegna, d’intesa con il gestore, a mettere gratuitamente a disposizione di quest’ultimo un locale idoneo per l’impianto di adduzione, possibilmente vicino all’ingresso nell’edificio delle tubazioni di approvvigionamento. In esso possono essere installati gratuitamente anche apparecchi (ad es. segnalatori di perdite, centralina di monitoraggio tubature e simili) per il mantenimento di un esercizio esente da guasti del teleriscaldamento. Il cliente del teleriscaldamento consente al gestore ed ai suoi dipendenti o incaricati il libero accesso agli impianti ad orari idonei, in caso di pericolo imminente in qualsiasi momento.
5.7. Il cliente del teleriscaldamento è tenuto a proteggere l’impianto di adduzione da danneggiamenti ed a provvedere ad una costante alimentazione di energia elettrica di tutti gli impianti. Le condutture che si trovano nei suoi locali, le valvole ed i dispositivi di misurazione del gestore devono essere protetti dal gelo (i rubinetti di chiusura dell’impianto del gestore non possono essere chiusi), anche se non si preleva calore. Egli risponde di eventuali danni causati dal gelo, di danni dovuti ad incendio, furto e interventi arbitrari di terzi.
5.8. Le saracinesche fra la tubazione di mandata e di ritorno da un lato e la sottocentrale del teleriscaldamento dall’altra possono essere chiuse dal cliente del teleriscaldamento solo su istruzioni del gestore o in caso di pericolo imminente. Il riavviamento (apertura delle saracinesche) può avvenire solo ad opera di personale del gestore. Per il resto il cliente non è autorizzato ad apportare modifiche di alcun genere all’impianto di adduzione e risponde di ogni danno così causato e delle prestazioni necessarie del gestore.
5.9. Il ricorso alle prestazioni del servizio clienti e/o di reperibilità viene fatturato, qualora la causa di un eventuale malfunzionamento degli impianti non può essere attribuito al gestore.
Articolo 6. Impianto del cliente
6.1. L’intero impianto dopo la sottocentrale, vale a dire l’impianto del cliente del teleriscaldamento deve essere da questi realizzato, gestito, adeguato e mantenuto secondo le vigenti disposizioni di legge, le ordinanze delle autorità e le regole riconosciute della tecnica.
6.2. Il cliente del teleriscaldamento è tenuto a costruire o ristrutturare il proprio impianto secondo le direttive tecniche e specifiche minime del gestore e ad adottare i provvedimenti ritenuti in proposito vincolanti dal gestore per una fornitura ineccepibile del teleriscaldamento.
6.3. L’impiego di impianti per la riduzione del consumo di energia o per altra produzione di energia (ad es. impianti solari) è consentito al cliente del teleriscaldamento. Tutti questi impianti devono però essere comunicati al gestore per un adeguamento ottimale dell’allacciamento del teleriscaldamento e quindi per non inficiare l’efficienza della fornitura di teleriscaldamento. Se uno di questi impianti non fosse compatibile con la fornitura di teleriscaldamento, questo può essere disattivato senza diritto a risarcimento alcuno se il cliente del teleriscaldamento insiste sul suo impiego.
6.4. Il gestore, attraverso l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento e la fornitura di energia termica, non si assume responsabilità alcuna riguardo al funzionamento degli impianti di proprietà del cliente del teleriscaldamento. Si consiglia di realizzare o adeguare l’impianto del cliente del teleriscaldamento in modo tale che la differenza di temperatura dal lato primario possa essere utilizzata dal lato secondario. La temperatura massima possibile di ritorno è di 65° C.
6.5. Il gestore è autorizzato ad accedere agli impianti del cliente del teleriscaldamento e può controllarli negli orari normali di lavoro, in caso di pericolo imminente in qualsiasi momento. Egli può pretendere l’eliminazione di carenze che non vadano a danno esclusivo del cliente del teleriscaldamento.
Articolo 7. Misurazione dei consumi
7.1. La misurazione dell’energia termica consumata avviene in “kWh” (chilowatt/ore) per mezzo di un idoneo contatore elettronico, prodotto secondo le direttive e gli standard europei.
7.2. Il gestore determina il tipo, il numero, le dimensioni ed il luogo di installazione dei dispositivi di misurazione e regolazione e del limitatore di potenza che sono necessari per un regolare funzionamento dell’impianti di adduzione (configurazione standard). I dispositivi di misurazione e regolazione della configurazione standard sono a carico del gestore. Essi rimangono di sua proprietà e vengono da lui mantenuti. Per la messa a disposizione e l’esercizio dei dispositivi appena citati non vengono fatturate nell’ambito della configurazione standard canoni di noleggio o misurazione.
7.3. Per la misurazione del consumo di calore fanno fede esclusivamente i valori del o dei contatore/i principale/i che viene/vengono montato/i nelle immediate adiacenze della sottocentrale di calore.
7.4. Le spese per l’allacciamento elettrico ed il consumo di energia di tutti i dispositivi di misurazione e regolazione sono a carico del cliente del teleriscaldamento.
7.5. La vigilanza, il controllo e l’impostazione dei dispositivi di misurazione e regolazione spettano al gestore che è autorizzato a provvedervi in orari idonei – in caso di pericolo immediato in qualsiasi momento. Il cliente del teleriscaldame nto può richiedere una verifica dei dispositivi di misurazione e regolazione ed ha il diritto di consultare un tecnico di sua fiducia. Se a giudizio del gestore le carenze lamentate sono inverosimili, il cliente del teleriscaldamento deve ciò nonostante depositare una cauzione per le spese allo scopo prevedibili. Se la verifica non dà come risultato uno scostamento superiore ai limiti previsti dal la legge – o, se non previsti, al limite di tolleranza usuale del ± 5% - il richiedente sostiene le spese della verifica da cui verrà dedotta una cauzione eventualmente versata. In caso di scostamenti superiori a questi limiti, le spese vengono sostenute dal gestore e la cauzione viene restituita senza interessi.
7.6. Se la verifica dei dispositivi di misurazione e regolazione dà come risultato un superamento dei limiti di cui al punto 7.5, o se vengono constatati altri difetti nel calcolo, l’importo pagato in eccesso o per difetto viene rettificato nella fattura successiva. In quanto gli effetti del difetto non possano essere constatati con certezza per un periodo di tempo prolungato, la rettifica per il periodo di lettura precedente non avviene comunque olt re i 12 mesi. Se le dimensioni dell’errore non si possono constatare in misura ineccepibile o se un contatore non segna, il consumo viene calcolato, per il periodo intercorso dalla sua ultima lettura, dalla media di periodi di lettura confrontabili oppure stimato sulla base del consumo dell’anno precedente, tenendo possibilmente conto delle condizioni effettive.
Articolo 8. Lettura e fatturazione dei consumi
8.1. La misurazione e la fatturazione del consumo di calore avvengono solo per i contatori principali del gestore montati nell’ambito della configurazione standard ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
8.2. Il cliente del teleriscaldamento è responsabile in solido del prelievo di energia termica degli impianti dell’edificio e ne dà espresso consenso. Quest o impegno vale a suo nome per tutta l’energia termica prelevata fino alla sospensione della fornitura o dell’acquisto di calore (ad es. in caso di disdetta, trasferimento, comunicazione di vendita e simili).
8.3. Per gli impianti comuni o gli edifici con più proprietari (ad es. i condomini) i clienti del teleriscaldamento decidono, fatto salvo quanto disposto all’Articolo 8.4., un destinatario della fattura/amministratore. Il condominio o i proprietari o possessori (affittuari) rispondono in solido del consumo complessivo di calore. La ripartizione delle spese di prelievo per i singoli utenti ricade nell’ambito di comp etenza dell’amministratore del condominio, dell’ente o dei/del proprietari/o con cui il presente contratto viene stipulato e cui spetta prete ndere dal rispettivo affittuario in suo/loro favore impegni o garanzie corrispondenti. Il gestore non assume alcuna responsabilità per il corretto funzioname nto di apparecchi accessori (ad es. contatori distaccati) che non sono di sua proprietà.
8.4. Ai se nsi dell’Articolo 5, comma 3, il cliente può richiedere un’estensione della configurazione standard allo scopo di ottenere così un conteggio sparato o elencato separatamente dei consumi. Il tipo di fatturazione separata ed il volume delle prestazioni vengono stabiliti secondo gli standard prescritti e le direttive tecniche del gestore ed a sua discrezione. In tal modo le tariffe correlate una tantum o periodiche vengono fatturate al cliente del teleriscaldamento secondo il modello di fatturazione rispettivamente valido. Tutto questo non ha alcuna influenza sulla responsabil ità ai sensi dei precedenti articoli 8.2 e 8.3.
8.5. La fatturazione del consumo calcolato avviene in periodi di tempo stabiliti dal gestore. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data della fattura, tenendo presente che fra il recapito generale della fattura e la sua scadenza va rispettato un margine di almeno 10 giorni. In caso di ritardo generale del recapito le scadenze si intendono rinviate in corrispondenza. In caso di ritardo di pagamento, oltre alle consuete commissioni di incasso sono dovuti gli interessi di mora dell’ammontare del tasso ufficiale di riferimento più 8 (otto) punti percentuali. Eventuali reclami non autorizzano al pagamento ritardato di importi residui non contestati. Il cliente del teleriscaldamento prende espressamente atto ed accetta che un illecito ritardo di pagamento – anche in presenza di reclami – autorizza il gestore alla rescissione del contratto di fornitura del calore ed eventualmente di contratti accessori ed a sospendere senza obbligo di risarcimento tutte le possibili prestazioni nell’ambito dell’allacciamento all’edificio.
8.6. In presenza di più contatori, anche estranei, per le misurazioni del consumo complessivo di calore e per la concessione di riduzioni tariffarie o altre disposizioni tariffarie, si intendono comunque decisivi e vincolanti il contatore o i contatori principali del gestore.
8.7. Se in caso di guasti alla rete dei dati o per altri motivi dovesse essere impossibile o troppo onerosa una lettura del contatore del consumo di energia termica, il gestore può emettere fatture di acconti che vengono calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente o, se non disponibili, sulla base di relative stime il più possibile realistiche. In questo caso il gestore si impegna a provvedere, almeno una volta all’anno ad una lettura e ad emettere una fattura di conguaglio.
Articolo 9. Contributi di allacciamento, tariffa /prezzo ,fatturazione
9.1. Per ogni nuovo o rinnovato allacciamento alla rete del teleriscaldamento il cliente sostiene il contributo di allacciamento valido al momento della stipula del contratto per kW di potenza allacciata o della relativa struttura differenziata dei prezzi per nuove costruzioni, fatti salvi accordi particolari per il primo allacciamento (ad es. contratto preliminare ancora valido di allacciamento). Eventuali maggiori prestazioni che superino la configurazione standard della sottocentrale vengono fatturate separatamente. L’obbligo di fornitura di calore sussiste solo dopo stipula del contratto definitivo di allacciamento/fornitura ed a pagamento avvenuto dei contributi di allacciamento.
9.2. Il contributo di allacciamento contiene le seguenti prestazioni:
9.2.a) posa della tubazione di mandata e di ritorno comprese le valvole di intercettazione all’ingresso dell’edificio.
9.2.b) compenso per tutte le servitù in favore della rete dati e di distribuzione.
9.2.c) lavori di scavo e rimozione a tale scopo di tutte le piante ed impianti che si trovino sul tracciato
9.2.d) riempimento a livello della superficie, compresa una eventuale semina di manto erboso.
9.2.e) realizzazione e chiusura del foro nel muro.
9.3. Nei contributi di allacciamento non sono compresi e quindi sono a carico del clien te del teleriscaldamento:
9.3.a) messa a dimora di piante che vadano oltre la semina del manto erboso
9.3.b) allestimento di superfici su terreni privati
9.3.c) lavori di intonacatura e da pittore in corrispondenza del foro nel muro
9.3.d) rimborso di danni al terreno agricolo o altri risarcimenti a questo titolo.
9.4. Con il contributo di allacciamento valido al momento della stipula del contratto (o sulla base di relativi accordi come ad es. il contratto preliminare di allacciamento) si intendono risarcite le spese per l’impianto di allacciamento standard del gestore ai sensi del punto 5.1., ma anche quelle per le servitù del cliente che vi sono comprese. Le spese per l’allacciamento dal lato secondario (= collegamento dalla sottocentrale del calore con l’impianto di riscaldamento dell’edificio) non sono comprese e sono a carico del cliente. L’obbligo del cliente a lasciare effettuare i lavori di allacciamento primario e di allacciare i propri impianti allo stesso decorre rispettivamente dal momento della dichiarazione del gestore di voler provvedere ai lavori relativi e dal momento di messa a disposizione dell’ allacciamento primario.
9.5. Lo spostamento, la sostituzione, l’ampliamento o la ristrutturazione dell’impianto e delle condutture di adduzione su richiesta del cliente del teleriscaldamento devono avvenire d’intesa con il gestore. Gli interventi devono essere tecnicamente sensati e sono a carico del cliente del teleriscaldamento. In caso della necessità di aumentare la potenza di allacciamento (kW) dovuta alle modifiche, dev’essere stipulato un nuovo contratto di allacciamento/fornitura. L’aumentata potenza di allacciamento viene conteggiata quale differenza sulla potenza preesistente secondo i prezzi vigenti per nuove costruzioni al momento della dat a del nuovo contratto.
9.6. Il prezzo dell’energia termica/tariffa (corrispondente all’imponibile I.V.A.) viene stabilito con deliberazione dell’organo competente del gestore, pubblicato ai sensi delle disposizioni vigenti e può essere desunto dalle relat ive fatture per il consumo che valgono così come comunicazione del prezzo. Di imposte, tasse, tariffe e prestazioni supplementari si tiene conto separatamente in corrispondenza delle norme o degli accordi vigenti.
9.7. Il gestore può pretendere dal client e del teleriscaldamento il deposito di una cauzione infruttifera – anche sotto forma di una garanzia bancaria o assicurativa – dell’ammontare del 30% del consumo dell’anno solare precedente o, se non disponibile, del consumo annuale stimato. Il gestore rin uncia alla cauzione appena citata se non vengono constatati ritardi di pagamento riguardo a tutte le forniture e prestazioni, anche di altra natura, del gestore o se il cliente del teleriscaldamento può dimostrare il conferime nto di un ordine permanente ad una banca di sua fiducia ed esso viene regolarmente onorato.
9.8. Il gestore si impegna a provvedere alla strutturazione dei prezzi come stabilito con deliberazione del Comune di Brunico del 27.04.2000, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni alla condizione che l’economicità del servizio di approvvigionamento non ne subisca pregiudizio.
Articolo 10. Xxxxxx e disdetta del rapporto contrattua le
10.1. Il rapporto contrattuale è stabilito per la durata di 2 (DUE) anni e vale a decorrere dalla data di attivazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Si intende di volta in volta confermato tacitamente per altri due anni se – almeno 2 (due) mesi prima della scadenza – non avviene alcuna disdetta scritta a mezzo relativa lettera raccomandata.
10.2. Entrambe le parti possono recedere dal rapporto contrattuale in oggetto con effetto immediato e senza indennizzo se per causa di forza maggiore (terremoto, frana, eventi bellici o simili) il funzionamento del teleriscaldamento dovesse essere sospeso definitivamente o se al cliente, per causa di forza maggiore, non fosse più possibile prelevare il teleriscaldamento.
10.3. Il cliente del teleriscaldamento non può in nessun caso cedere il contratto di allacciamento o contratti ad esso collegati senza il consenso scritto del gestore. Il gestore può cedere il contratto di approvvigionamento di teleriscaldamento ad un’altra azienda che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per la distribuzione di calore e sia in possesso dei requisiti tecnici ed economici per una regolare gestione del servizio di approvvigionamento.
10.4. Il gestore può operare in qualsiasi momento verifiche e controlli degli impianti di allacciamento, anche dal lato secondario onde evitare pregiudizi all’ approvvigionamento del teleriscaldame nto o per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. Se dovessero essere constatate in proposito irregolarità significative, tra l’alto violazioni alle condizioni contrattuali citate agli articoli 3.4, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3., 8.3., 8.4. e 9.7, il gestore – a seconda dell’entità dell’irregolarità ed a sua discrezione – può sospendere la fornitura di calore senza obbligo di indennizzo e senza preavviso o concedere al cliente del teleriscaldamento un termine congruo entro il quale eliminare le irregolarità riscontrate. Il gestore si riserva il diritto di fa valere eventuali pagamenti per ricalcoli di consumi occultati di calore o eventuali pretese di risarcimento danni. Il cliente del teleriscaldamento è tenuto a sostenere le tariffe ed i compensi previsti per il blocco ed il riavvio della fornitura di calore.
10.5. Il gestore può rescindere senza preavviso il contratto ai sensi delle disposizioni degli articoli 1453, 1454 e 1456 del Codice Civile (CC) nonché in caso di prelievo fraudolento di calore o di dichiarazioni non veritiere del cliente del teleriscaldamento e sospendere, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo, prestazioni ad esso collegate o da esso consentite (ad es. trasmissione di dati ecc.).
10.6. Il gestore è autorizzato a sua discrezione a sospendere, immediatamente e senza obbligo di indennizzo, la fornitura di calore ed a disdire il rapporto contrattuale nei seguenti casi:
10.6.a) rifiuto da parte del cliente – qualora fosse stato stipulato un contratto preliminare di allacciamento e fornitura – di firmare il contratto di allacciamento al teleriscal- damento e/o di fornitura di calore, ovvero di non lasciare effettuare i lavori di adduzione e allacciamento primari ai sensi degli articoli 4, 9.4 e 9.5 o di porvi inte n- zionalmente degli ostacoli
10.6.b) mancato adeguamento dell’allacciamento secondario alle prescrizioni tecniche del gestore entro un anno dall’ attivazione dell’allacciamento al teleriscaldamento
10.6.c) prelievo di energia termica inferiore al 30% del consumo annuo stimato di edifici/impianti confrontabili nelle condizioni climatiche locali
10.6.d) montaggio o presenza di impianti che rendano notevolmente difficile l’ approvvigionamento di teleriscaldamento dei clienti. La valutazione in proposito è a discrezi- one del gestore
10.6.e) la rimozione di piombi, il danneggiamento o la manipolazione dei dispositivi di approvvigionamento, misurazione e regolazione del gestore.
10.6.f) mancato pagamento di una fattura entro il termine indicato nell’ultimo sollecito
10.6.g) due o più pagamenti ritardati nel periodo di 2 anni
10.7. Il gestore si riserva il diritto, a sua discrezione ed in considerazione di gravi irregolarità o violazioni contrattuali o in generale in caso di disdetta, di risolvere questo ed anche rapporti contrattuali connessi con il cliente del teleriscaldamento, di rifiutargli questa o prestazioni e/o forniture connessi e di sospendere tutte le prestazioni e forniture menzionati fino alla completa eliminazione del motivo della sospensione e ad avvenuto rimborso delle spese che ne derivano nonché pagamento di eventuali arretrati.
10.8. In caso di disdetta senza immediata successione nei diritti nel rapporto contrattuale, il gestore può smontare la sottocentrale ed la rubinetteria relativa, apparecchi di misurazione, regolazione e comando che costituiscono proprietà de gestore. Eventuali servizi accessori che vengono consentiti dai propri apparecchi di regolazione, condutture di accesso o per la trasmissione di dati, possono essere immediatamente sospesi dal gestore senza obbligo di indennizzo.
10.9. In caso di domanda scritta di riallacciamento del cliente del teleriscaldamento dopo la sua disdetta, senza successione nei diritti, del contratto di fornitura di calore, ma prima dell’inizio dello smontaggio degli impianti di proprietà dell’Azienda, vengono messi in conto un diritto amministrativo forfetario ed eventuali prestazioni già effettuate ai sensi del listino prezzi vigente del gestore.
Articolo 11. Smontaggio degli impianti
11.1. In caso di smontaggio della sottocentrale del teleriscaldamento conseguente alla disdetta del contratto, a carico dei gestore vanno solo i costi relativi alla messa in sicurezza dell’allacciamento primario (cosiddetto “by-pass” e simili), mentre le spese per i necessari lavori/materiali dalla sottocentrale (cosiddetto allacciamento secondario) – e quindi per il ripristino e la riattivazione di un approvvigionamento energetico alternativo – devono essere sostenuti dall’ex cliente del teleriscaldamento.
11.2. Il cliente del teleriscaldamento si impegna, a concedere a questo scopo l’acceso agli impianti del personale autorizzato ed a consentire l’esecuzione dei relativi lavori. La data di questi lavori deve essere concordato con il cliente del teleriscaldamento, fatto salvo il diritto del gestore di iniziare a smontare gli impianti entro 2 mesi dalla disdetta. Una comunicazione scritta non contestata del giorno per lo smontaggio degli impianti vale come conferma della data. Se l’ex cliente del teleriscaldamento dovesse impedire di proposito l’accesso o non rispettare una data concordata, il gestore è autorizzato, a decorrere dal rifiuto di concessione dell’accesso o dalla seconda data non rispettata, a mettere in conto una penale forfetaria dell’ammontare di €uro 10, - per giornata lavorativa più I.V.A.
11.3. L’ex cliente del teleriscaldamento si impegna, anche dopo la disdetta del rapporto contrattuale, a concedere al personale autorizzato l’accesso per lavori di manutenzione alle condutture di allacciamento e all’allacciamento all’edificio. In caso contrario, l’ex cliente del teleriscaldamento risponde di eventuali danni che ne possono derivare.
11.4. Gli impianti di adduzione e di trasmissione dati costituiscono proprietà del gestore e non vengono rimosse in caso di disdetta. Le servitù ai sensi dell’articolo 4 rimangono in vigore. Se l’ex cliente del teleriscaldamento pretendesse uno smontaggio delle stesse, il gestore può approvare, a sua discrezione, lo smontaggio e l’entità delle medesime sempre che l’ex cliente del teleriscaldamento sostenga tu tti i relativi costi, in particolare per la messa in sicurezza della funzione della rete di distribuzione per il gestore e per i terzi interessati. Tutti i relativi lavori devono essere concordati con il gestore per evitare danni alla funzionalità della rete di distribuzione. Tutte le spese per un riallacciamento vanno sostenute ai sensi dei vigenti contributi di allacciamento dal cliente del teleriscaldamento.
Articolo 12. Manipolazioni
12.1. Se l’energia termica viene prelevata in deroga al presente cont ratto di somministrazione del teleriscaldamento oppure prima dei dispositivi di misurazione o eludendo gli stessi, il gestore ha il diritto di calcolare il consumo effettivo a propria debita discrezione stimandolo. Lo stesso vale in caso di rimozione o danneggiamento di piombi, dispositivi di misurazione o regolazione, comunicazione dati, e di qualsiasi manipolazione che possa pregiudicare una corretta misurazione o che sia in qualsiasi modo idonea ad occultare al gestore un consumo esistente di energia termica.
12.2. Il gestore è autorizzato, in caso vengano constatate delle manipolazioni degli impianti del gestore stesso, a sospendere con effetto immediato la fornitura di calore, senza obbligo di indennizzo ed a rescindere il rapporto contrattuale e – a sua discrezione – a smontare tutti gli impianti.
Articolo 13. Disposizioni finali
13.1. Il cliente del teleriscaldamento viene informato che la carta dei servizi del gestore prevede per lui ulteriori diritti generali riguardo alla sicurezza, alla qualità ed all’affidabilità della fornitura nonché al trattamento dei suoi impianti e che essa va considerata parte integrante del presente contratto.
13.2. Il presente contratto di somministrazione di teleriscaldamento si trasmette ai successori del gestore e del cl iente. Il gestore ed il cliente del teleriscaldamento si impegnano, in caso di cessione del servizio di fornitura o rispettivamente di vendita del proprio immobile, a garantire, per mezzo di un’apposita clausola contrattuale, l’assunzione di diritti e dove ri, in particolare la concessione di servitù da questo accordo, ad opera dei loro successori.
13.3. Il cliente del teleriscaldamento dichiara espressamente di aver preso atto delle condizioni di somministrazione del teleriscaldame nto e delle direttive tecniche del gestore che costituiscono parte integrante di questo contratto e ne dichiara l’obbligatorietà con la sottoscrizione di questo contratto.
13.4. Se nel caso del cliente del teleriscaldamento si tratta di più persone (ad es. un condominio) i diritti ed i doveri del presente contratto spettano loro in solido.
13.5. Eventuali tasse, imposte o diritti che dovessero essere dovuti per l’efficacia giuridica del presente contratto sono a carico del cliente del teleriscaldamento.
13.6. Le parti contrattuali eleggono il loro domicilio nel Comune di Brunico. Il foro competente per l’esecuzione o interpretazioni del presente contratto viene stabilito ai sensi delle norme del diritto di procedura civile o penale in forma vigente.
13.7. Il contratto in oggetto non è soggetto a registrazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Il caso di contenzioso e della necessità di registrazione ad esso connessa, le relative spese sono a carico del richiedente. Questi ha diritto al rimborso delle medesime in rapporto alla ripartizione giudiziale delle spese processuali.
13.8. Se una disposizione del presente contratto non dovesse essere giuridicamente valida, il contratto ne rimane per il resto intonso. La disposizione priva di efficacia giuridica verrà sostituita da un’altra che sia il più possibile corrispondente al suo scopo economico o giuridico.