REGOLAMENTO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA
I N D I C E
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Competenze
Art. 3 – Responsabilità
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
Capo I Disposizioni generali
Capo II
Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori
Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori
Art. 7 – Deposizione del cadavere nella cassa Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
Capo III Casse - Feretri
Art. 9 – Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 10 – Fornitura gratuita di bara
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento
Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
Capo IV Trasporti funebri
Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri Art. 14 – Orario dei trasporti
Art. 15 – Norme generali per i trasporti Art. 16 – Riti religiosi e civili
Art. 17 – Trasferimento di salme
Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
Art. 20 – Sepolture privilegiate
Art. 21 – Trasporti all’estero o dall’estero Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
Art. 23 – Rimessa delle autofunebri
TITOLO II CIMITERI
Capo I Cimiteri
Art. 24 – Elenco cimiteri
Art. 25 – Disposizioni generali di Xxxxxxxxx
Art. 26 – Servizio di manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri
Art. 27 – Servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione Art. 28 – Reparti speciali nel cimitero
Art. 29 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Art. 30 – Disposizioni generali
Capo II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale
Art. 31 – Piano regolatore cimiteriale
Art. 32 – Inumazione Art. 33 – Cippo
Art. 34 – Tumulazione
Art. 35 – Tumulazione in loculi sovrapposti Art. 36 – Deposito provvisorio
Capo III Inumazione e tumulazione
Art. 37 – Esumazione ordinarie
Capo IV Esumazioni ed estumulazioni
Art. 38 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 39 – Esumazione straordinaria
Art. 40 – Estumulazioni
Art. 41 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 42 – Traslazioni
Art. 43 – Raccolta delle ossa Art. 44 – Oggetti da recuperare
Art. 45 – Disponibilità dei materiali
Art. 46 – Crematorio
Capo V Cremazione
Art. 47 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione Art. 48 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
Art. 49 – Orario
Art. 50 – Disciplina dell’ingresso Art. 51 – Divieti speciali
Art. 52 – Riti funebri
Capo VI Polizia dei cimiteri
Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe – cimitero esistente Art. 54 – Epigrafi, monumenti, ornamenti – cimitero parco
Art. 55 – Fiori, piante ornamentali e ceri Art. 56 – Materiali ornamentali
TITOLO III SEPOLTURE E CONCESSIONI
Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture
Art. 57 – Concessioni cimiteriali
Art. 58 – Campi comuni di inumazione Art. 59 – Inumazioni in Campo bambini Art. 60 – Cimitero Parco
Art. 61 – Sepolture in fosse private di inumazione con scadenza superiore a dieci anni Art. 62 – Sepolture in loculo
Art. 63 – Tombe di famiglia ed edicole funerarie Art. 64 – Ossari individuali e nicchie cinerarie Art. 65 – Ossario/cinerario comune
Capo II Rinunce
Art. 66 – Rinuncia alla concessione di una fossa - rimborsi
Art. 67 – Rinuncia alla concessione di un loculo e rinuncia alla concessione di una celletta ossari individuale o nicchia cineraria - rimborsi
Art. 68 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
Art. 69 – Revoca Art. 70 – Decadenza
Capo III
Revoca, decadenza, estinzione
Art. 71 – Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 72 – Estinzione
TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
Capo I Imprese e lavori privati
Art. 73 – Accesso ai cimiteri
Art. 74 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione monumenti funebri Art. 75 – Rimborso spese
Art. 76 – Recinzione aree – Materiali di scavo Art. 77 – Introduzione e deposito di materiali Art. 78 – Orario di lavoro
Art. 79 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Art. 80 – Vigilanza
Art. 81 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Capo II Attività funebre
Art. 82 – Imprese funebri Art. 83 – Divieti
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Capo I Disposizioni varie
Art. 84 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 85 – Scadenzario delle concessioni
Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali
Art. 86 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 87 – Cautele
Art. 88 – Responsabile del Servizio Art. 89 – Concessioni pregresse
Art. 90 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio Art. 91 – Corrispettivo per concessioni - Xxxxxxx - Xxxxxxxx
Art. 92 – Sanzioni
Art. 93 – Norma finale e di rinvio
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 e del Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull’esercizio dell’attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)
Art. 2 - Competenze
1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 88.
Art. 3 - Responsabilità
1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio, compreso i furti, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) il servizio obitoriale e di osservazione delle salme;
b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
d) l’inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (legge 28 febbraio 2001, n.26);
e) l’esumazione e l’estumulazione ordinaria nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (legge 28 febbraio 2001, n.26);
f) la cremazione nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (legge 28 febbraio 2001, n.26);
g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
h) la bara per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
i) la dispersione delle ceneri nell’ossario comune;
l) l’uso del deposito mortuario nei casi previsti dall’art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto di deliberazione di G.C. ed annualmente sottoposte ad adeguamento ISTAT mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.
5. Qualora su relazione del Responsabile del Servizio competente venga accertata la carenza di disponibilità di posti di inumazione/tumulazione, la Giunta Comunale potrà autorizzare i servizi comunali competenti ad interpellare i destinatari di posti a concessione perpetua affinché gli stessi possano ritornare nella disponibilità dell’Amministrazione. In tale caso le spese relative al servizio di esumazione/estumulazione ed ai lavori di ripristino dei luoghi e smaltimento dei materiali eccedenti saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale. I servizi di traslazione, ad eccezione del deposito nell’ossario comune, saranno posti a carico dei richiedenti.
I destinatari di posti a concessione perpetua potranno essere interpellati anche mediante apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e presso i Cimiteri.
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale preposto e nel cimitero:
a) l’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
b) copia del presente regolamento;
c) l’elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell’anno;
d) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori
1. Il Comune di Busto Garolfo provvede al deposito di osservazione e all’obitorio mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
CAPO III – CASSE - FERETRI
Art. 7 - Deposizione del cadavere nella cassa
1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all’estero per i quali è competente l’ASL, sono attestati dall’incaricato al trasporto che provvede a norma dell’art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004, così come modificato dall’art.1 commi n) e o) del Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
Art. 9 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (2)
1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell’ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell’allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, ove realizzati in futuro, saranno utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall’ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
a) per inumazione:
– il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
– le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
– i feretri provenienti dall’estero o da altri Comuni per i quali sussiste l’obbligo della duplice cassa o estumulati nell’ambito dei cimiteri comunali, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate, previo realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno (art.75 comma 2. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), esclusivamente nei campi destinati ad inumazione diversi dal “Cimitero Parco”. Nel Cimitero Parco potranno essere utilizzate solo casse di legno;
b) per tumulazione:
– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l’una di legno, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all’estero o dall’estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché‚ agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l’estero o dall’estero con la precisazione che nel caso in cui il feretro debba essere inumato in uno dei cimiteri di questo Comune si applica l’art. art.75 comma 2. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.;
– per i trasporti all’interno della Regione di feretri destinati alle inumazioni, cremazioni e tumulazioni in loculi aerati deve essere utilizzata la sola cassa di legno così come previsto al comma 1 del presente articolo;
d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall’art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all’art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
e) per cremazione:
– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso o comunque all’interno del territorio regionale;
– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso, ponendo la cassa metallica all’esterno di quella di legno, onde poter procedere alla successiva cremazione.
4. Al di fuori della Regione Lombardia i trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Nella Regione Lombardia nel caso di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per l’inumazione o la cremazione nel caso fossero scelte queste pratiche, mentre la tumulazione è consentita solo in loculo stagno.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo della cassa o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l’intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’ASL, o suo delegato. Per la Regione Lombardia gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l’adozione di misure precauzionali igienico sanitarie devono essere trattati con le modalità previste dall’art.1 comma h) del Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, in campi diversi dal Cimitero Parco, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, così come già specificato al punto 3. lettera a).
7. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato 3 al R.R. 6/04.
Art. 10 - Fornitura gratuita di bara
1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici.
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati dal Responsabile del Servizio competente.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’ASL, a norma dell’art. 31 del R.R. n. 6/2004:
a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;
b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;
c) l’ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l’attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un’apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l’attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
Art. 14 - Orario dei trasporti
1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Responsabile di Servizio competente.
2. Il Responsabile del Servizio competente fisserà di norma l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso e delle indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell’ora fissata.
Art. 15 - Norme generali per i trasporti
1. In ogni trasporto sia all’interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all’interno del Comune, sia in altro Comune, che all’estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (art.6 comma 3 L.R. 18 novembre 2003, n.22).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l’atto di cui al successivo art. 19 deve restare in consegna al vettore.
Art. 16 - Riti religiosi e civili
1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell’ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L’uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.
Art. 17 - Trasferimento di salme
1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’ASL. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione
1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all’estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l’autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all’art. 8, prodotto dall’incaricato al trasporto.
4. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto rilasciato dal Responsabile di Area del Comune ove è avvenuto il decesso.
Art. 20 - Sepolture privilegiate
1. Il trasporto di cadaveri nell’ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con atto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell’art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.
Art. 21 - Trasporti all’estero o dall’estero
1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 00 xxx x.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (3).
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti
1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (3)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 48.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell’affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all’art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri
1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e disporre delle idoneità di cui all’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
TITOLO II – CIMITERI
CAPO I - CIMITERI
Art. 24 - Elenco cimiteri
1. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento mediante due cimiteri comunali:
a) Cimitero del Capoluogo sito in viale dei Tigli, destinato sia ai residenti del Capoluogo che ai residenti della Frazione Olcella;
b) Cimitero della Frazione Olcella sito in via Olcella, destinato sia ai residenti del Capoluogo che ai residenti della Frazione Olcella;
In caso di comprovata mancanza per esaurimento di posti di un determinato tipo di sepoltura (fosse, loculi etc.) in uno dei due Cimiteri, il rilascio delle concessioni avverrà laddove vi sarà la relativa disponibilità.
I cimiteri si compongono di:
a) campi comuni di inumazione;
b) campo bambini (nel cimitero del capoluogo);
c) campi per inumazione - cimitero parco (previsti nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di X.X. x.00 xxx 00.00.0000. Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx tali aree sono individuate nell’ampliamento previsto verso sud (oltre canale Villoresi), mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un’area sia nella parte in ampliamento che nel cimitero esistente)
d) campi per inumazione - cimitero esistente;
e) corpi colombari;
f) loculi interrati sovrapposti (nel cimitero del capoluogo);
g) loculi interrati sovrapposti con vestibolo centrale (nel cimitero del capoluogo);
h) tombe di famiglia;
i) ossario/cinerario comune;
j) cellette ossario e xxxxxxx xxxxxxxxx;
k) edicole funerarie;
l) area adibita a inumazione di parti anatomiche (nel cimitero del capoluogo);
m) area adibita a inumazioni per religioni non cattoliche (prevista nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nella porzione in ampliamento dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella);
n) deposito mortuario (nel cimitero del capoluogo);
o) locali per custode e servizi;
p) area adibita a strutture tecnologiche cimiteriali (forno per cremazioni previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nell’ampliamento previsto oltre canale Villoresi del cimitero del capoluogo)
q) giardino delle rimembranze (previsto nel piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 nell’ampliamento previsto dei cimiteri del capoluogo e della frazione Olcella).
Ogni spazio per la deposizione di cadavere o di resti mortali deve essere contraddistinto con un numero identificativo dello spazio stesso. Gli spazi sono raggruppati in campi e corpi colombari contraddistinti con numeri e lettere dell'alfabeto.
Art. 25 - Disposizioni generali di Xxxxxxxxx
1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o mediante Ditta all’uopo incaricata.
3. Il Comune provvede, mediante proprio personale, alla gestione dei cimiteri.
4. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell’art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o ad
apposita Ditta qualificata incaricata dal Comune. In caso di affidamento a Ditta esterna la stessa provvederà per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ad acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché all’iscrizione cronologica in apposito registro.
6. Compete al Comune la registrazione in caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai famigliari, così come previsto al comma 2. dell’art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
7. Il Comune esercita l’ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
Art. 26 – Servizio di manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri
In caso di affidamento a ditta esterna del servizio di manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri tale Ditta dovrà eseguire le prestazioni di seguito elencate:
- controllo del servizio automatico di apertura e chiusura dei cancelli di ingresso;
- pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici;
- pulizia dei viali e vialetti di accesso alle tombe, compreso stesura e rastrellatura del ghiaietto, dei pavimenti dei colombari compresi quelli sotterranei, degli ingressi, dei portici e dei locali esistenti;
- manutenzione ordinaria dei locali di servizio, compresa sostituzione del materiale di consumo (lampadine, maniglie, prese elettriche, ecc.) assegnate, degli impianti elettrici non votivi, sostituzione lampadine non votive, dell’impianto dell’acqua (fontanelle, rubinetti, ecc.), della rete fognaria comprese caditoie e canaline di scolo;
- tutte le opere di manutenzione ordinaria relative a scale e corridoi dei corpi colombari ed ai viali;
- segnalazioni di danni e riparazioni che si rendessero necessari sia alla proprietà comunale che alle concessioni private
- manutenzione (compreso diserbo meccanico dei vialetti) e pulizia del verde interno ai Cimiteri; per quanto riguarda la frazione di Olcella deve essere effettuata la manutenzione del verde del viale di accesso e del monumento ai Caduti esterni al Cimitero;
- sgombero neve dai viali e piazzali interni e del viale di accesso del Cimitero di Olcella;
- spostamento dei cassonetti del verde all’esterno dei Cimiteri per permettere lo svuotamento alla Ditta incaricata, nei giorni, negli orari e con le modalità stabilite dalla A.C., e loro ritiro a svuotamento effettuato. La Ditta appaltatrice dovrà garantire, comunque, il decoro dei luoghi ed il riposizionamento dei cassonetti prima di funerali e/o manifestazioni;
- controllo Imprese che operano nel cimitero ai fini del rispetto del presente Regolamento di Polizia Mortuaria
- vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, sia da parte di personale eventualmente addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente la Polizia Locale o L’Ufficio Tecnico – Area LL.PP., ove ne apparisse necessario l’intervento.
Le prestazioni di cui sopra potranno variare a seguito di approvazione di apposito Capitolato Speciale d’Appalto a cura del Responsabile dell’Area LL.PP., pertanto la ditta appaltatrice dei servizi di manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri dovrà attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento ed a quanto stabilito, relativamente alle proprie mansioni, nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’ affidamento del servizio.
Art. 27 – Servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione
In caso di affidamento a ditta esterna del servizio tale Ditta dovrà eseguire le prestazioni di seguito elencate:
- manutenzione ordinaria dei locali di servizio assegnati in uso;
- segnalazioni di danni e riparazioni che si rendessero necessari sia alla proprietà comunale che alle concessioni private
- assistenza allo svolgimento delle funzioni funebri, per tutta la durata delle stesse, con almeno n.2 addetti dotati di idoneo abbigliamento ed attrezzatura, con esclusione del trasporto all’esterno dei cimiteri;
- trasporto del feretro con attrezzatura idonea e decorosa dall’ingresso dei cimiteri al luogo di tumulazione/inumazione;
- scavi e reinterri per inumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, compreso smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;
- inumazioni ed esumazioni;
- ripristino dei luoghi allo stato originario compreso vialetti interessati dai lavori in appalto;
- tumulazioni ed estumulazioni in loculi, compresa apertura, chiusura, sigillatura e smaltimento dei materiali di risulta come da disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico – Servizio Appalti OO.PP. ed in conformità alla normativa vigente in materia;
- traslazioni;
- apertura di loculi in caso di perdite;
- sistemazione resti e ceneri nelle apposite cellette ossario;
- sistemazione resti in ossario comune;
- smaltimento rifiuti speciali secondo le norme vigenti ivi compreso il D.P.R. n.254/2003;
- disinfezione dei terreni o loculi interessati da esumazioni/estumulazioni. La necessità di procedere alla disinfezione del terreno deve essere attentamente valutata dalla ditta appaltatrice unitamente alla tipologia dei prodotti utilizzati che non devono mutare le condizioni/caratteristiche del terreno, impedire la mineralizzazione dei cadaveri né tantomeno inquinare il suolo o la falda.
- regolare tenuta dei registri come previsto dalla normativa vigente in materia
- accertamento della mineralizzazione o della non mineralizzazione del cadavere da riportare in apposito verbale di eseguita esumazione/estumulazione;
- accertamento delle condizioni che consentono la traslazione di un feretro/cassettina resti/urna cineraria compresa redazione di apposito verbale di eseguita traslazione;
Le prestazioni di cui sopra potranno variare a seguito di approvazione di apposito Capitolato Speciale d’Appalto a cura del Responsabile dell’Area LL.PP., pertanto la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali dovrà attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento ed a quanto stabilito, relativamente alle proprie mansioni, nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’affidamento del servizio, nonché alla normativa vigente in materia.
Art. 28 - Reparti speciali nel cimitero
1. Nell’ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005, è previsto un apposito comparto, destinato alle sepolture di religione non cattolica le cui caratteristiche e tipologie verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tale comparto, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione dell’area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell’ A.S.L., nel Comune ove l’amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l’inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. All’interno del Cimitero esistente del Capoluogo è prevista un’area per l’inumazione di arti anatomici.
4. Nell’ampliamento dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella, previsto dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005, è inserita un’area destinata a “Giardino delle Rimembranze” per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell’art. 48. Le caratteristiche di tali aree e le modalità di spargimento delle ceneri verranno stabilite da apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale.
5. Nel cimitero del capoluogo è presente un deposito mortuario per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. Il locale non è dotato di cella frigorifera pertanto per i servizi di osservazione è prevista apposita convenzione con l’azienda ospedaliera. L’uso del deposito mortuario è a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune. La tariffa è stabilita con apposito atto di deliberazione di G.C. ed annualmente sottoposta ad adeguamento ISTAT mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente.
6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
Art. 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c) i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto, per almeno 10 anni, la residenza nel Comune, e decedute altrove;
d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone destinatarie di concessione, nel cimitero, di sepoltura privata;
e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma aventi diritto ad una sepoltura privata in tomba di famiglia o edicola funeraria sita nel cimitero di Busto Garolfo o della Frazione Olcella;
f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
g) i cadaveri di persone di cui sia residente nel Comune di Busto Garolfo il coniuge o l’unico parente più prossimo, compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente;
h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
i) i resti mortali e le ceneri di persone non ricomprese nei punti da a) a g) con le modalità di cui al successivo comma 3.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. Le persone destinatarie di concessione di fosse private di inumazione con scadenza superiore a dieci anni o destinatarie di concessione di un loculo possono richiedere che nella fossa/loculo vengano deposti fino ad un massimo di due cassettine resti/urne cinerarie così come previsto ai successivi art. 61 comma 3. lettera g) e comma 5 ed art.62 comma 3. lettera g) e comma 4.
La richiesta di concessione di una celletta ossari/nicchia cineraria deve essere avanzata da un cittadino residente del Comune di Busto Garolfo. Il rilascio di tale concessione sarà effettuato compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente.
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Art. 30 - Disposizioni generali
1. Nei cimiteri sono previsti:
- campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, fatti salvi periodi più lunghi in caso si riscontrasse un’incompleta mineralizzazione;
- campi definiti “cimitero parco” destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali, fatti salvi periodi più lunghi in caso si riscontrasse un’incompleta mineralizzazione;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004, così come elencate all’art.24.
3. Il presente regolamento, tenuto conto della zonizzazione prevista nel vigente Piano regolatore cimiteriale, determina i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi e di sepoltura per il cimitero esistente mentre per le aree inserite nell’ampliamento del Cimitero del capoluogo e della frazione Olcella si rimanda ai relativi progetti che verranno approvati dalla Giunta Comunale.
Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale
1. Il Comune, a norma dell’art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, ha approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell’arco di vent’anni.
2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL e dell’ARPA.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
5. La documentazione dei nuovi piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti deve conformarsi a quanto previsto nell’allegato 1 al Reg. Reg. n. 6/2004 così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1.
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 32 – Inumazione (4)
1. I cimiteri di Busto Garolfo e della Frazione Olcella dispongono di campi di inumazione destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle caratteristiche meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica. La distanza minima tra il fondo della fossa di inumazione e la massima escursione della falda freatica deve essere pari a 0,50 metri, così come previsto dal comma 1 dell’art.15 del R.R. n.6/04.
2. Le aree per inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente indicate in planimetria nella porzione cimiteriale già soggetta a progettazione; l’utilizzazione delle fosse avverrà iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all’accoglimento dei cadaveri.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,40 metri per ogni lato.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,40 metri per ogni lato.
5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
6. Per i feti, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non meno di 0,40 metri per ogni lato.
7. Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
8. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno (vedasi art.9) ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti.
9. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l’art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.
10. Il servizio di inumazione è sottoposto al pagamento della tariffa in vigore salvo il caso previsto al punto 2. Lettera d) dell’art.4 (tale tariffa può essere già ricompresa in quella relativa alla concessione della fossa).
Art. 33 - Cippo
1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall’Ufficio Tecnico LL.PP. l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide in pietra o marmo aventi le caratteristiche descritte al successivo art.53. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe nel rispetto di quanto previsto all’art.53 punto 10. e seguenti.
4. L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all’art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.
Art. 34 - Tumulazione
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Nei cimiteri di Busto Garolfo e della Frazione Olcella relativamente alle sepolture per tumulazione sono presenti corpi colombari, tombe di famiglia, loculi interrati sovrapposti ed edicole funerarie. Le aree destinate a tali sepolture sono identificate nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale. Per i loculi interrati sovrapposti vedasi il successivo art.35.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’allegato 2 al Reg.Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all’allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 così come modificato dal Reg. Reg. n.1/2007.
6. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
7. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o due cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi.
8. Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
9. La tumulazione nei colombari deve avvenire in forma ordinata, mettendo a disposizione una campata solo quando la precedente è occupata, partendo dalla prima campata a nord e proseguendo verso le campate a sud. L’assegnazione, avverrà senza interruzioni ed in continuità in modo da occupare una campata dopo l’altra. Nel caso di richiesta di un loculo singolo verrà assegnato il primo loculo libero a partire dalla prima campata.
10. In tomba di famiglia o edicola funeraria con tumulazione laterale in un loculo possono essere collocati più feretri di feti o di cadaveri di bimbi fino ai tre anni di età purché tra un feretro e l’altro venga realizzato un divisorio in mattoni pieni intonacato e che ogni feretro sia accessibile direttamente senza movimentarne un altro. Le dimensioni dei tumuli così ricavati devono essere di misure adeguate a quelle del feretro che devono contenere. L’autorizzazione per questo tipo di sepoltura deve essere ogni volta autorizzata dal competenze Servizio.
11. Il servizio di tumulazione è sottoposto al pagamento della tariffa in vigore (tale tariffa può essere già ricompresa in quella relativa alla concessione del loculo).
Art. 35 – Tumulazione in loculi sovrapposti
1. All’interno del cimitero del Capoluogo è presente un campo (AA), realizzato prima dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6, interamente già assegnato in concessione, destinato alla tumulazione di due feretri in loculi abbinati sovrapposti privi di vestibolo ma con vialetto laterale utilizzabile per eventuali estumulazioni dei feretri posti a livello inferiore. Non sono previsti altri campi per loculi sovrapposti all’interno dei Cimiteri dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Qualora scaduto il termine di concessione, previsto in anni cinquanta, il secondo feretro non abbia compiuto venti anni dalla sepoltura, la concessione dovrà essere prorogata fino al raggiungimento di tale termine in modo da consentire l’estumulazione ordinaria contemporanea delle salme ivi collocate.
3. Scaduto il termine di concessione o, in ogni caso, qualora vengano liberati tali loculi (estumulazione, traslazione) sono ammesse altre tumulazioni, previo parere del Responsabile dell’Area LL.PP. in merito all’idoneità del manufatto e verifica delle dimensioni in relazione al feretro da tumulare, qualora entrambi i loculi sovrapposti vengano liberati e si proceda alla tumulazione di un unico feretro. In tale caso sarà possibile utilizzare lo spazio del loculo rimasto vuoto per il
posizionamento una o due cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi. La giunta comunale approva apposita tariffa per l’assegnazione in concessione per anni 35.
4. Ogni operazione di estumulazione o traslazione dei feretri posti al livello inferiore, compreso scavo e ripristino dei vialetti, rottura e ripristino del loculo interrato è posta a carico del richiedente. La giunta comunale approva apposita tariffa per tale operazione.
5. In ciascun loculo può essere tumulato un solo feretro con esclusione dei resti ossei; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
6. Per la tumulazione le casse devono avere le caratteristiche per il loculo stagno e dispositivi atti a ridurre la pressione dei gas, aventi le caratteristiche di cui all’allegato 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6.
Art. 36 - Deposito provvisorio
1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La tumulazione provvisoria può altresì avvenire in tomba di famiglia, edicola funeraria o loculo già concessi a persone estranee al cadavere e non ancora occupati, qualora il concessionario dia la propria disponibilità al loro utilizzo temporaneo e gratuito
3. Al momento della richiesta di tumulazione provvisoria deve essere sempre specificata la destinazione definitiva del feretro.
4. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
d) nel caso di fossa/loculo temporaneamente non utilizzabile per avverse condizioni climatiche, accertate dal Responsabile del servizio competente, che non consentono di effettuare immediatamente l’inumazione, l’esumazione o l’estumulazione ordinaria/ straordinaria, al fine di rendere disponibile il posto prescelto da riassegnare/occupare.
5. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché‚ sia inferiore a diciotto mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di trentasei mesi.
6. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione (7)/stipula nuova concessione. Per le frazioni di mese la tariffa viene rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione. Nel caso di cui al punto 4. Lettera c) il corrispettivo massimo da corrispondere quale canone di tumulazione provvisoria non potrà superare quello relativo a nove mensilità.
7. Nel caso di cui al punto 4. Lettera c) qualora all’ultimazione dei lavori l’interessato non provveda a richiedere l’estumulazione (7) del feretro per la definitiva sistemazione nel loculo assegnato entro il termine stabilito dal Servizio competente, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’estumulazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro.
8. Nei casi di cui al punto 4. Lettere a), b) qualora sia scaduto il termine senza che l’interessato abbia richiesto l’estumulazione (7) del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, ai sensi del presente regolamento, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’estumulazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro.
9. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
10. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 37 - Esumazioni ordinarie
1. Il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione (campi comuni, campo bambini) fissato dal Comune è pari ad anni 10 (dieci).
2. Il turno di rotazione ordinario dei campi del cimitero parco fissato dal Comune è pari ad anni 15 (quindici). Prima della scadenza di tale termine non è ammesso effettuare esumazioni.
3. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quelle eseguite dopo dieci anni dalla inumazione nei campi comuni e nel campo bambini e quelle eseguite dopo quindici anni nei campi del cimitero parco. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento o a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali in apposito verbale.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) su richiesta dei famigliari, essere tumulato in sepoltura privata;
d) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. La scelta sulla collocazione, nonché la determinazione della durata della eventuale nuova inumazione/tumulazione, verrà effettuata di volta in volta, sentiti i parenti e verificate le disponibilità di sepolture all’interno dei Cimiteri, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e riportata in apposito verbale.
E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi si applica quanto previsto all’art.20 del Reg.Reg. 9 novembre 2004 n.6, così come modificato dal reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1.
7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applicano le procedure e le modalità indicate all’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, che assistono all’esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato.
8. Per l’esecuzione del servizio di esumazione il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 9. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 9. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
9. Per ogni esumazione devono essere redatti i seguenti verbali:
- autorizzazione all’esumazione rilasciata dal Servizio competente
- verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all’ufficio di Stato Civile, una all’ufficio Tecnico LL.PP. e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.
10. Delle esumazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo dieci anni dalla inumazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro o per rinuncia ai sensi dell’art.66 del presente Regolamento, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di esumazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnata la fossa e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
11. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale.
12. Non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere
Art. 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.
3. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e in cimitero parco è reso noto con le modalità previste al comma 11. del succitato art.37.
Art. 39 - Esumazione straordinaria
1. L’esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, oppure, a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione (7) ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento.
2. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Per l’esecuzione del servizio di esumazione straordinaria il comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 4. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di esumazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 4. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
4. Per ogni esumazione straordinaria, richiesta previa compilazione di apposito modello, devono essere redatti i seguenti verbali:
- autorizzazione all’esumazione rilasciata dal Servizio competente
- verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all’ufficio di Stato Civile, una all’ufficio Tecnico LL.PP. e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.
5. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni straordinarie e solo i parenti stretti possono assistere
Art. 40 - Estumulazioni
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (7).
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
– a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (7);
– su ordine dell’Autorità giudiziaria.
4. Delle estumulazioni ordinarie eseguite prima dello scadere della concessione, ma comunque dopo venti anni dalla tumulazione, su richiesta degli aventi diritto per far posto ad un nuovo feretro, non viene data preventiva pubblicità. La richiesta di estumulazione, formulata su apposito modello, in cui sarà chiaramente indicato il nominativo del parente del concessionario a cui verrà assegnato il loculo e la relativa concessione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
5. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio ed all’ingresso del Cimitero, per almeno novanta giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa s’intende come assenso al relativo deposito in ossario comune. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di fenomeni cadaverici trasformativi s’intende come assenso al trattamento che verrà stabilito di volta in volta dal comune, ivi compresa la cremazione, mediante determinazione Dirigenziale.
6. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente.
7. Nel caso che il cadavere estumulato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 43.
8. Per l’esecuzione del servizio di estumulazione il Comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all’uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di estumulazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico sanitarie previste nella Circolare Regionale nr.32/SAN/2000 nonché della circolare A.S.L. n.1 della provincia di Milano Distretto n.4 di Legnano prot.n.73326 del 23.08.2000 e comunque previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni estumulazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 11. Nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione comunale, alle operazioni di estumulazione sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione stessa, all’uopo incaricato dal Responsabile del Servizio, il quale redigerà i verbali di cui al successivo comma 11. La presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886
del 30.10.2003). Il responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, che assistono all’estumulazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato.
E’ consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall’art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
11. Per ogni estumulazione devono essere redatti i seguenti verbali:
- autorizzazione all’estumulazione, a cura del Servizio competente;
- verbale di accertamento e di avvenuta estumulazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all’ufficio di Stato Civile, una all’ufficio Tecnico e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.
12. Il cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle estumulazioni e solo i parenti stretti possono assistere
Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento (la relativa tariffa può essere già ricompresa in quella relativa alla concessione della fossa). (5)
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché‚ le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell’ASL, qualora sia necessario il suo intervento. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del X.X. 00 dicembre 1865,
n. 2704, e successive modificazioni.
Art. 42 - Traslazioni
1. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell’anno, qualora le condizioni climatiche lo consentano, di feretri dal campo comune, dai campi per inumazioni private e dai loculi ad altra sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero, a condizione che venga constatata, da parte del personale tecnico cimiteriale incaricato, la perfetta tenuta del feretro stesso in modo da non recare alcun pregiudizio alla salute pubblica. Nel Cimitero Parco possono essere traslati feretri con cassa di legno.
2. Nell’ambito dello stesso cimitero è consentita la traslazione esclusivamente al fine del ricongiungimento delle salme di coniugi, di conviventi more uxorio (la cui convivenza deve essere certificata anagraficamente), di genitori e figli, e della tumulazione in tomba famiglia o edicola funeraria e dello spostamento del feretro da tumulazione provvisoria a sepoltura definitiva. E’ altresì consentita la traslazione di feretri da un loculo all’altro all’interno della stessa tomba di famiglia o edicola funeraria al fine di consentire quanto previsto al punto 10. dell’art.34. Resta inteso che nel caso in cui la destinazione della traslazione sia un loculo, la scelta sarà limitata alla fila corrispondente a quella libera al momento del decesso. E’inoltre consentita la traslazione a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell’art.70 del presente Regolamento.
3. Nel caso di feretro destinato ad altra sede cimiteriale, la condizione dello stesso deve essere verificata dal Responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, in quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere il supporto dell’A.S.L. competente, al fine di prescrivere l’adozione di eventuali opportune misure cautelative nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9.
4. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell’anno, di cassettine resti o urne cinerarie da cellette ossario/nicchie cineraie ad altra sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero o in altra sede cimiteriale.
5. Per ogni traslazione devono essere redatti i seguenti verbali:
- autorizzazione alla traslazione a cura del Servizio competente
- verbale di accertamento e di eseguita traslazione in triplice copia: una dovrà essere depositata all’ufficio di Stato Civile, una all’ufficio Tecnico e la rimanente presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.
6. Il richiedente la traslazione è tenuto al pagamento della relativa tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell’ASL, qualora sia necessario il suo intervento.
Art. 43 - Raccolta delle ossa
1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie in concessione. Ciascuna cassetta di zinco deve contenere i resti di un solo cadavere.
2. All’interno dei cimiteri gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m.0,70 x 0,30 x 0,30.
3. È consentito il collocamento fino a due cassette contenente le ossa, ove lo spazio lo consenta, anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
4. È consentito il collocamento fino a due cassette contenente le ossa anche nelle fosse data in concessione per un periodo minimo di anni 25 (venticinque). Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. Per il collocamento all’interno della fossa la cassetta di zinco dovrà essere rinchiusa in un manufatto in cemento o altro materiale idoneo che la isoli dal terreno.
Art. 44 - Oggetti da recuperare
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni verranno conservati a cura dell’Ufficio Tecnico LL.PP. che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.6 (sei) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Art. 45 - Disponibilità dei materiali
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché‚ i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
CAPO V - CREMAZIONE
Art. 46 - Crematorio
1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
Art. 47 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione
1. L’autorizzazione alla cremazione di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione (6);
b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all’affidamento dell’urna cineraria.
Art. 48 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in cellette ossario/nicchie cinerarie, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata (loculi o tombe di famiglia o edicole funerarie in concessione), ove possibile, o in cinerario comune. All’interno di un loculo, ove la dimensione lo consenta, possono essere poste fino a due urne cinerarie o un urna cineraria ed una cassettina resti oppure due cassettine resti.
4. L’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione di cui al precedente punto 4., conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L’Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l’urna cineraria.
7. All’interno dei cimiteri gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m.0,70 x 0,30 x 0,30 mentre le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m.0,40 x 0,40 x 0,40.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all’art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché nel rispetto di quanto previsto all’art.13 del Reg.Reg. 9 novembre 2004, n.6 così come modificato dal comma g) dell’art.1 del Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1.
10. In caso di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero o affidamento ai famigliari la registrazione avviene attraverso un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, così come previsto al comma 2 dell’art.5 del Reg.Reg. 9 novembre 2004, n.6.
11. La dispersione in area cimiteriale verrà normata con la progettazione dell’area destinata a questo scopo, situata negli ampliamenti dei Cimiteri del Capoluogo e della Frazione Olcella previsti nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
13. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Crematorio, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato della ditta appaltatrice dei Servizi cimiteriali, ove individuata, o all’incaricato dal Responsabile del Servizio Competente.
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 49 - Orario
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che sono affisse all’ingresso dei Cimiteri.
2. L’apertura e chiusura dei cancelli dei cimiteri adibiti al pubblico è regolata da un dispositivo automatico.
3. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell’incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
Art. 50 - Disciplina dell’ingresso
1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. A piedi si può condurre la bicicletta solo fino agli appositi portabicicletta. A seguito presentazione di certificato medico comprovante una difficoltà di deambulazione potrà essere rilasciata autorizzazione dal competente ufficio per circolare all’interno del cimitero con bicicletta od altro veicolo di supporto.
2. È vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso;
c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
Art. 51 - Divieti speciali
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno xxxxxxxxx, cantare, parlare ad alta voce;
b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l’offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.
Art. 52 - Riti funebri
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.
Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe - cimitero esistente
1. Nei cimiteri esistenti alla data di redazione del presente Regolamento è permesso, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico LL.PP., il collocamento di croci, monumenti o lapidi, in materiale pregiato o comunque decoroso.
Gli stessi dovranno avere di norma le seguenti caratteristiche:
Campo di inumazione:
a) altezza non superiore a mt. 0,90 misurata dalla quota del cordolo prospiciente la tomba
b) larghezza non superiore a mt. 0,80 per fosse singole e mt. 2,00 per fosse doppie
c) lunghezza non superiore a mt. 2,00
d) forma snella
e) dovrà essere prevista una superficie scoperta della fossa pari ad almeno 0,60 metri quadri, per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno nel rispetto di quanto previsto all’art.15 comma 7 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6
Campo bambini ( le dimensioni del monumento devono essere proporzionate alle dimensioni del feretro. Qui di seguito si indicano le dimensioni massime):
a) altezza non superiore a mt. 0,60 misurata dalla quota del cordolo prospiciente la tomba
b) larghezza non superiore a mt. 0,50
c) lunghezza non superiore a mt. 1,30
d) forma snella
e) dovrà essere prevista una superficie scoperta della fossa pari ad almeno 0,30 metri quadri, per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno nel rispetto di quanto previsto all’art.15 comma 7 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6
Loculi sovrapposti:
a) altezza non superiore a mt. 0,90 misurata dalla quota del cordolo prospiciente la tomba
b) larghezza non superiore a mt. 0,80
c) lunghezza non superiore a mt. 2,00
d) forma snella
Tombe famiglia:
Tali monumenti, realizzati in appositi campi, predisposti dall’A.C. , dovranno avere di norma le seguenti caratteristiche:
a) altezza non superiore a mt. 1,40 misurata dalla quota del cordolo prospiciente la tomba
b) larghezza non superiore a mt. 2,40 per le tombe a 8 posti e non superiore mt. 2,00 per quelle a 4 posti
c) lunghezza non superiore a mt. 2,20
d) forma snella Arredo dei loculi
Il Comune provvede a fornire i loculi completi di marmo, vetro (ove previsto) e accessori quali vaso, lampada e porta foto (ove previsto).
Spettano al concessionario: la posa degli accessori forniti dall’A.C., l’eventuale sigillatura della lastra di marmo, le iscrizioni e le fotografie come segue:
nei Corpi Colombari 01, 02, 03, 04 e 09 nel cimitero del Capoluogo e 01, 02 e 03 nel cimitero di Olcella dovrà provvedere, in analogia a quanto già realizzato, come segue:
Nome, cognome, parola “REQUIEM” con altezza di 4 cm; data di nascita e di morte con altezza cm. 2,5. Per i resti ossei è consentita la sola scritta del nome e cognome in altezza di cm. 2.
E’ consentita la posa di n. 2 portafotografie di uguale grandezza, di cui uno contenente la fotografia della salma tumulata, ed uno, che può contenere fino a due fotografie, relative ai resti tumulati con la salma o a persone care decedute anche non
presenti all’interno del loculo. I portafotografie devono essere collocati in analogia a quanto realizzato in detti corpi colombari.
Nei corpi colombari 05, 06, 07 e 08 del cimitero del Capoluogo si provvederà con iscrizioni in carattere maiuscolo di colore nero, naturale o marrone scuro incise nel retro della lastra di vetro, ove previsto, o direttamente sulla lastra di marmo in mancanza di lastra di vetro e riportanti: nome, cognome, parola “REQUIEM” con altezza cm.5; data di nascita e di morte con altezza cm. 3,5. Per eventuali resti ossei è consentita la sola scritta del nome e cognome di altezza di cm 3,5.
E’ consentita la posa di 2 fotografie una per la salma e l’altra che può raffigurare fino a due immagini relative ad eventuali resti ossei tumulati con la salma o a persone care decedute anche non presenti all’interno del loculo, riprodotte in ceramica con forma ovale di cm. 9x12, senza cornice. Solo per la quarta e quinta fila la dimensione potrà essere di cm. 15x12.
La progettazione dell’arredo dei loculi esistenti (collocazione dei vari elementi sulla lastra) così come la progettazione dell’arredo dei loculi di futura realizzazione (riguardante sia le caratteristiche degli arredi che la relativa collocazione) è di competenza dell’Ufficio Tecnico LL.PP..
Qualunque ornamento o scritta difformi da quanto previsto nei precedenti punti sarà rimosso d’ufficio qualora il concessionario o suo erede non provveda alla rimozione/adeguamento entro quindici giorni dalla comunicazione, con addebito delle spese sostenute.
Cellette ossario
Esistono diverse tipologie di cellette ossario dettagliate negli atti di deliberazione di determinazione e aggiornamento prezzi, a cui si rimanda per conoscere le caratteristiche dei diversi ossari.
Il Comune provvede a fornire le cellette complete di marmo e accessori quali vaso, lampada e porta foto. In ogni caso spetta al concessionario la posa degli accessori forniti dall’A.C., l’eventuale sigillatura della lastra di marmo, l’iscrizione di nome, cognome, data di nascita e di morte nonché la posa di fotografia in ceramica. Le dimensioni delle foto e delle iscrizioni vengono stabilite dall’Ufficio Tecnico LL.PP.
2. Nel caso di riutilizzo della fossa per nuove inumazioni è consentito il recupero del monumento preesistente, senza che il monumento stesso debba essere adeguato alle misure di regolamento purché la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno sia pari ad almeno 0,60 metri quadrati, conformemente a quanto previsto all’art.15 comma 7 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6.
3. Nei campi già compromessi dalla realizzazione di monumenti con dimensioni difformi rispetto a quelle sopra indicate, è consentito il collocamento di croci, monumenti o lapidi in analogia a quanto già realizzato qualora le dimensioni dell’area lo consentano, nel rispetto di quanto previsto nel già citato all’art.15 comma 7 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6 e previo parere dell’Ufficio Tecnico Area LL.PP. E’ altresì consentito il recupero di un monumento preesistente a copertura di una fossa in un campo non compromesso dalla realizzazione di monumenti con dimensioni difformi rispetto a quelle sopra indicate, qualora: le dimensioni dell’area lo consentano, si inserisca armonicamente nel contesto, sia garantito il rispetto di quanto previsto nel già citato all’art.15 comma 7 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6, previo parere dell’Ufficio Tecnico Area LL.PP.
4. Sulle tombe si possono deporre fiori, corone, coltivare piccole aiuole, con l’avvertenza che le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 0,90. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e dovranno quindi essere adeguati alla suddetta altezza consentita, su semplice invito del Comune. In caso di inadempienza si provvederà d’autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento degli stessi con addebito delle spese all’interessato.
5. Sulle tombe famiglia si possono deporre fiori, corone, coltivare piccole aiuole, come stabilito dal precedente punto 4. con la sola differenza che gli arbusti potranno avere un’altezza massima di mt. 1,40.
6. Per la realizzazione del monumento il concessionario o i suoi eredi dovranno inoltrare “Richiesta di concessione per posa in opera di monumento funerario”, all’Ufficio Tecnico Area LL.PP. sottoscritta dal richiedente e dall’impresa esecutrice con le modalità previste al successivo art.74.
7. Per la realizzazione di aiuola, di delimitazione provvisoria della fossa o il posizionamento di arbusti il concessionario o i suoi eredi dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all’Ufficio Tecnico Area LL.PP. sottoscritta dal richiedente, in carta semplice, contenente i seguenti dati:
- dati identificativi del posto cimiteriale
- nominativo dell’esecutore materiale dell’opera (qualora non coincida con il richiedente)
- nome del defunto e data del decesso
- descrizione sommaria delle opere da eseguire
- dichiarazione di non introdurre all’interno dei cimiteri mezzi meccanici ed automezzi
Tale autorizzazione verrà rilasciata con la validità variabile dai 30 ai 90 giorni a giudizio dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
8. Il concessionario ha l’obbligo alla scadenza della concessione di provvedere alla rimozione ed al ritiro del monumento e del suo basamento. In difetto sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’A.C. per la rimozione, senza alcun obbligo della stessa di conservazione del monumento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita in apposita tabella approvata dalla G.C.
9. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell’Area LL.PP. in conformità a quanto previsto all’art.33 del presente regolamento.
10. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell’Area LL.PP e contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. E’ consentita la posa, previo assenso del Responsabile dell’Area LL.PP., di foto appartenenti a persone care decedute anche non presenti all’interno della fossa.
11. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché‚ il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
12. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
13. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
14. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 87 “Cautele”.
15. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
Art. 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti – cimitero parco
1. In sede di progettazione delle aree definite “Cimitero parco” verranno determinate le caratteristiche di cippi identificativi delle singole sepolture nonché di eventuali epigrafi od ornamenti.
2. Parimenti in sede di progettazione delle ulteriori sepolture previste nei cimiteri in ampliamento verranno determinate le caratteristiche dei relativi monumenti, ornamenti ed epigrafi.
Art. 55 – Fiori, piante ornamentali e ceri
1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè‚ i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. E’ fatto divieto in tutto il cimitero, al di fuori degli spazi previsti, accendere ceri e porre vasi di fiori. Pertanto si provvederà alla rimozione d’ufficio degli stessi.
Art. 56 - Materiali ornamentali
1. L’Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, dei danni ai monumenti e delle sottrazioni che si verificassero nel cimitero.
2. I concessionari devono mantenere i manufatti di loro proprietà in buono stato di conservazione per tutto il tempo della concessione, a loro spese. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all’art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.
3. Qualora un privato o un suo incaricato, durante la posa, la manutenzione, la rimozione o per altro motivo, causasse danni ad altre proprietà o beni del comune, dovrà provvedere direttamente al rimborso degli stessi.
4. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
5. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. I provvedimenti d’ufficio di cui ai commi precedenti verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
7. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all’art. 45 in quanto applicabili.
TITOLO III – SEPOLTURE E CONCESSIONI
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Art. 57 – Concessioni cimiteriali
1. Le concessioni cimiteriali:
• di norma, devono risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge, a spese del concessionario;
• sono generalmente a pagamento;
• in caso di morte del titolare della concessione, tutti gli eredi di quest’ultimo dispongono in merito alla stessa.
• non possono essere cedute in alcun modo ne’ a qualsiasi titolo;
• giunte a scadenza, il Comune rientra in possesso del posto con esse assegnato, fatte salve le facoltà previste dal presente regolamento.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona indicata come destinatario della concessione.
3. Lo stesso soggetto non può essere destinatario di più concessioni.
4. La concessione in presenza di cadavere deve intendersi assegnata in presenza di un feretro, indipendentemente dalla data del decesso.
5. Se il destinatario di una concessione dovesse rinunciare al diritto di sepoltura o si trovasse nell’impossibilità di utilizzare il posto, la concessione si intende automaticamente revocata e il posto torna nella disponibilità del Comune
6. In caso di soppressione del cimitero, tutte le concessioni si estinguono, salvo quanto previsto dagli articoli 96 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
7. Rimangono salve le condizioni delle concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui in tali concessioni veniva prevista la possibilità, fatta valere dal concessionario o dai suoi eredi, di rinnovo, si applicano le scadenze, le condizioni, le tariffe attualmente in vigore.
Art. 58 – Campi comuni di inumazione
1. Ogni cimitero ha un campo comune destinato alla sepoltura per inumazione soggetto a concessione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Hanno diritto alla sepoltura in Campo comune:
1. i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri di persone residenti.
Non è consentito seppellire resti mortali nel Campo comune.
4. Le sepolture per inumazione nei campi di inumazione comune sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari (Legge n. 26/2001); negli altri casi è soggetta al pagamento della tariffa in vigore.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l’art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.
7. La concessione alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri.
8. La concessione è data esclusivamente in presenza di cadavere e non è possibile riservare il posto attiguo per il coniuge o altri aventi diritto.
Art. 59 – Inumazioni in Campo bambini
1. Il Cimitero del Capoluogo ha un campo destinato alla sepoltura per inumazione di bambini e feti, meglio specificato nel successivo punto 3., soggetto a concessione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Hanno diritto alla sepoltura in Campo bambini:
1. i cadaveri di bambini di età fino a 10 anni, morti nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri di bambini di età fino ai 10 anni, residenti;
3. I feti, ai sensi dell’art.11 del reg. reg. 9 novembre 2004, n.6 e del reg. reg. 6 febbraio 2007, n.1, concepiti da persone residenti.
4. Le sepolture per inumazione nei campi di inumazione bambini sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere appartenente a famiglia indigente; negli altri casi è soggetta al pagamento della tariffa in vigore.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l’art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.
7. La concessione alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da salme.
8. La concessione è data esclusivamente in presenza di cadavere e non è possibile riservare il posto attiguo.
Art. 60 – Cimitero parco
1. Il piano cimiteriale approvato con delibera del C.C. n.40 del 07.06.2005 prevede aree destinate a fosse per inumazione definite “Cimitero parco”. Nel cimitero del Capoluogo tali aree sono individuate nell’ampliamento previsto verso sud (oltre canale Villoresi), mentre nel cimitero della frazione Olcella è prevista un’area sia nella parte in ampliamento che nel cimitero esistente.
2. Le aree definite “Cimitero parco” sono destinate alla sepoltura per inumazione e sono soggette a concessione della durata di 15 (quindici) anni dal giorno del seppellimento.
3. I campi per inumazione “Cimitero parco” verranno definiti dal punto di vista planimetrico-dimensionale in sede di progettazione e saranno divisi in riquadri. L’utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Hanno diritto alla sepoltura in aree definite Cimitero parco:
1. i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, bambini compresi, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, bambini compresi;
3. i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto, per almeno 10 anni, la residenza nel Comune, e decedute altrove;
4. i cadaveri di persone di cui sia residente nel Comune di Busto Garolfo il coniuge o l’unico parente più prossimo, compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente.
Non è consentito seppellire resti mortali nel Cimitero parco.
5. Le sepolture per inumazione nei campi di inumazione “Cimitero parco” sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari (Legge n. 26/2001) qualora vi sia carenza di spazi in campo comune; negli altri casi è soggetta al pagamento della tariffa in vigore.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti. Non è consentita l’inumazione di feretri con cassa metallica.
7. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l’art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.
8. La concessione alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadavere.
9. La concessione è data esclusivamente in presenza di cadavere e non è possibile riservare il posto attiguo.
Art. 61 - Sepolture in fosse private di inumazione con scadenza superiore ai dieci anni
1. Nei cimiteri esistenti alla data di redazione del presente Regolamento vi sono fosse private di inumazione assegnate con concessioni di diversa durata:
- perpetua
- cinquantennale
- trentennale
tali fosse sono all’interno di aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n.40 del 07.06.2005 come campi di inumazione (cimitero esistente).
2. Con la riassegnazione le fosse di cui al punto 1. avranno una durata di anni venticinque. Le aree definite Campi di inumazione (cimitero esistente). sono destinate alla sepoltura per inumazione e sono soggette a concessione della durata di 25 anni dal giorno del seppellimento.
3. Hanno diritto alla sepoltura in aree definite Campi di inumazione (cimitero esistente):
a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c) i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto, per almeno 10 anni, la residenza nel Comune, e decedute altrove;
d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone destinatarie di concessione, nel cimitero, di sepoltura privata;
e) i cadaveri di persone di cui sia residente nel Comune di Busto Garolfo il coniuge o l’unico parente più prossimo, compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente;
f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate
g) i resti mortali e le ceneri di persone non ricomprese nei punti da a) a e).
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti.
5. Ogni fossa può contenere un solo feretro ed eventuali resti ossei fino ad un massimo di due cassettine resti/urne cinerarie.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l’art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.
7. Alla scadenza la concessione non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri.
8. La concessione è data esclusivamente in presenza di cadavere contro pagamento della tariffa in vigore. Tale pagamento deve essere effettuato nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità pena la decadenza della concessione, così come previsto al punto1. dell’art.70 del presente regolamento, e l’applicazione di quanto previsto al punto7. dell’art.36 del presente Regolamento (il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’esumazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro). Non è possibile riservare il posto attiguo per genitore, figlio, coniuge o convivente more uxorio (la convivenza deve essere certificata anagraficamente), ad eccezione dei casi previsti al punto 3. del successivo art.66 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui sia stato riservato il posto attiguo di una fossa, è consentita la proroga o il rinnovo a seconda che si verifichino le due seguenti ipotesi
1. Proroga: quando alla scadenza dei venticinque anni la fossa attigua riservata risulta occupata da una salma per la quale non è ancora trascorso il tempo necessario alla sua completa mineralizzazione, è data facoltà al concessionario o ai suoi eredi di prorogare la durata della concessione, esclusivamente per la fossa in questione, del tempo necessario alla completa mineralizzazione della salma stessa. Qualora le due fosse risultassero ricoperte da un unico manufatto, è data facoltà al concessionario di prorogare la durata della concessione di entrambe. Tali operazioni sono subordinate al pagamento della tariffa vigente commisurata alla durata della proroga stessa e alla stipula di apposito atto scritto.
2. Rinnovo: quando alla scadenza dei venticinque anni la fossa attigua riservata non risulta ancora occupata dalla salma cui era stata destinata, è data facoltà al concessionario o ai suoi eredi di rinnovare la concessione per altri venticinque anni, esclusivamente per la fossa in questione. Tale operazione è subordinata al pagamento della tariffa in vigore e alla stipula di apposito atto scritto.
Art. 62 - Sepolture in loculo
1. Nei cimiteri esistenti alla data di redazione del presente Regolamento vi sono loculi assegnati con concessioni di diversa durata:
- Perpetua
- settantennale
- cinquantennale
- trentacinquennale
2. Con la riassegnazione i loculi di cui al punto 1. avranno una durata di anni trentacinque. I loculi sono dati in concessione a tempo determinato in anni 35 (trentacinque), non rinnovabile. Tale concessione è data solo in presenza di cadavere contro pagamento della tariffa in vigore in base al periodo di costruzione, alla campata, alla fila ed all’ubicazione nel cimitero del capoluogo o della frazione. Tale pagamento deve essere effettuato nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità pena la decadenza della concessione, così come previsto al punto1. dell’art.70 del presente regolamento, e l’applicazione di quanto previsto al punto7. dell’art.36 del presente Regolamento (il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune e ad attivare la procedura coattiva, mediante inserimento in ruolo, per il recupero delle spese che l’amministrazione dovrebbe sostenere per l’estumulazione (7), l’inumazione e successiva esumazione del feretro).
3. Hanno diritto alla sepoltura in loculi:
a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c) i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto, per almeno 10 anni, la residenza nel Comune, e decedute altrove;
d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone che risultano destinatarie di concessione di un loculo nei cimiteri di questa A.C.;
e) i cadaveri di persone di cui sia residente nel Comune di Busto Garolfo il coniuge o l’unico parente più prossimo, compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente;
f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
g) i resti mortali e le ceneri di persone non ricomprese nei punti da a) a e).
4. Ogni loculo può contenere un solo feretro ed eventuali resti ossei fino ad un massimo di due cassettine resti/urne cinerarie.
5. E’ possibile assegnare un posto attiguo per coniuge o convivente more uxorio (la convivenza deve essere certificata anagraficamente), nel caso in cui gli stessi abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Solo in tale caso è consentita la proroga o il rinnovo a seconda che si verifichino le due seguenti ipotesi:
1) Proroga:
quando alla scadenza dei trentacinque anni il loculo attiguo assegnato ai sensi del comma precedente risulti occupato da una salma per la quale non è ancora trascorso il tempo necessario alla sua completa mineralizzazione è data la facoltà di prorogare la durata della concessione, esclusivamente per il loculo in questione, del tempo necessario alla completa mineralizzazione della salma in esso contenuto. Tale proroga è subordinata al pagamento della tariffa vigente commisurata alla durata della proroga stessa ed alla stipula di apposito contratto.
2) Rinnovo:
Quando alla scadenza dei trentacinque anni il loculo attiguo assegnato non risulta ancora occupato dalla salma cui era stato destinato, è consentito il rinnovo della concessione per un periodo pari ad anni trentacinque, esclusivamente per il loculo in questione. Tale operazione è subordinata al pagamento della tariffa in vigore ed alla stipula di apposito atto scritto.
6. La concessione in vita potrà essere data qualora sia dimostrato che il richiedente non abbia parenti prossimi che si possano occupare di lui alla sua morte, e che lo stesso abbia compiuto sessanta anni di età.
7. La concessione alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri.
8. La tumulazione nei colombari deve avvenire in forma ordinata, mettendo a disposizione una campata solo quando la precedente è occupata, partendo dalla prima campata a nord e proseguendo verso le campate a sud. L’assegnazione, avverrà senza interruzioni ed in continuità in modo da occupare una campata dopo l’altra. Nel caso di richiesta di un loculo singolo verrà assegnato il primo loculo libero a partire dalla prima campata
9.Le spese di manutenzione dei loculi sono a carico dei privati concessionari, mentre la manutenzione dell’intero fabbricato relativo ai loculi è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 63 – Tombe di famiglia ed edicole funerarie
1. Nei cimiteri sono presenti:
- tombe di famiglia costruite dal comune;
- aree per la costruzione di tombe di famiglia da parte dei privati;
- aree per la costruzione di edicole funerarie da parte di privati;
- tombe di famiglia costruite da privati mediante riutilizzo di fosse in concessione perpetua o a scadenza.
2. La concessione di tomba famiglia presenta le seguenti caratteristiche:
• è soggetta al pagamento della tariffa in vigore in base alla tipologia della tomba realizzata;
• le aree per la costruzione di tombe di famiglia da parte di privati e le tombe famiglia costruite dal Comune possono essere date in concessione solo ai residenti in presenza di cadavere;
• ha durata novantanovennale;
• alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali che si rinvengono in occasione dell’estumulazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in fosse, loculi, tombe famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri;
3. La concessione per costruzione di edicola funeraria presenta le seguenti caratteristiche:
• è soggetta al pagamento delle tariffe in vigore;
• è data solo ai residenti;
• ha durata novantanovennale;
• alla scadenza è consentito il rinnovo, una sola volta, subordinatamente al pagamento della tariffa in vigore e alla stipula di apposito atto scritto. I resti mortali che si rinvengono in occasione dell’estumulazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E’ altresì consentito deporre i resti mortali rinvenuti in fosse, loculi, tombe famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri;
• è data anche non in presenza di cadavere.
4. Hanno diritto alla sepoltura in tomba di famiglia o edicola funeraria:
1. le salme di persone, residenti e non, di una o più famiglie congiuntamente, che rispetto al concessionario si trovano in qualsiasi rapporto di parentela.
2. salme di più persone, anche non residenti, non legate tra loro da vincoli di parentela, risultanti dall’atto di concessione; oppure indicate anche successivamente per iscritto dal concessionario stesso o dai suoi eredi;
3. gratuitamente i resti mortali dei soggetti sopra elencati in base alle caratteristiche della tomba stessa.
5. Quando alla scadenza dei 99 anni la tomba famiglia ovvero l’edicola funeraria risulta occupata da una o più salme per le quali non è ancora trascorso il tempo necessario alla loro completa mineralizzazione, è data facoltà al concessionario o ai suoi eredi di prorogare la durata della concessione del tempo necessario alla completa mineralizzazione dell’ultima salma tumulata. Tale facoltà è subordinata al pagamento della tariffa vigente commisurata alla durata della proroga stessa e alla stipula di apposito atto scritto. Resta inteso che per tutto il periodo della proroga i posti eventualmente liberi non possono essere più utilizzati.
6. L’ estumulazione ordinaria si esegue alla scadenza naturale della concessione, quindi dopo 99 anni, con le modalità previste dall’art. 40 ed è gratuita esclusivamente per i soggetti di cui all’art. 1 comma 7 della legge n. 26/2001.
7. Per la costruzione di tombe famiglia da parte di privati, esclusivamente in presenza di cadavere, può essere dato in concessione il terreno in apposito campo rispettivamente per la realizzazione di quattro o otto loculi disposti su quattro piani, previo pagamento della tariffa in vigore per ogni posto ricavato oltre al costo del terreno.
8. Le tombe famiglia e le edicole funerarie possono essere realizzate solo in aree all’uopo destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale. Non è possibile realizzare tombe di famiglia/ edicole funerarie in campi di inumazione.
9. La realizzazione dei manufatti è subordinata al parere dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di regolare domanda corredata da relativo progetto particolareggiato sottoscritto da un professionista e da un’impresa regolarmente abilitati. Tale progetto deve essere conforme a quanto previsto dall’allegato 2 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n.1 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1. Le dimensioni dell’area concessionata e le caratteristiche vengono di volta in volta stabilite dall’Uffico Tecnico comunale in sede di stesura del progetto, in cui vengono identificate le singole sepolture, ed approvate dalla Giunta Comunale.
10. I suddetti manufatti devono essere costruiti a norma di legge, direttamente dai privati e a loro spese; alla scadenza gli stessi diventeranno di proprietà del Comune.
11. Le spese di manutenzione delle tombe famiglia costruite dal Comune o realizzate da privati e delle edicole funerarie sono a carico dei privati concessionari.
Art. 64 – Ossari individuali e xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Hanno diritto alla tumulazione in cellette ossario o in nicchie cinerarie:
1. i resti mortali/ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i resti mortali/ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
3. i resti mortali/ceneri di persone che in vita hanno avuto, per almeno dieci anni, la residenza nel Comune e decedute altrove;
4. i resti mortali di persone esumate o estumulate nei cimiteri di questa A.C.
5. i resti mortali e le ceneri di persone non ricomprese nei punti da 1. a 3. solo compatibilmente con le disponibilità del cimitero e previo parere del servizio competente.
2. In ogni celletta non può essere tumulata più di una cassettina o urna cineraria avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. La tumulazione nelle cellette ossario deve avvenire in forma ordinata e senza interruzioni.
3. Le spese di manutenzione delle cellette ossario sono a carico dei privati concessionari, mentre la manutenzione dell’intero fabbricato relativo alle stesse è a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. La concessione per la tumulazione di resti mortali in cellette ossario presenta le seguenti caratteristiche:
• è soggetta al pagamento della tariffa in vigore in base al periodo di costruzione, alla fila e all’ubicazione nel cimitero del Capoluogo o della Frazione;
• ha durata trentennale ed è rinnovabile una sola volta;
• è consentita la concessione di cellette ossario destinate alla raccolta delle ceneri di persone ancora viventi solo se le stesse abbiano già compiuto sessanta anni di età, abbiano manifestato per iscritto la volontà di essere cremate e a condizione che non abbiano parenti prossimi che possano occuparsi della sepoltura alla loro morte.
5. La concessione giunta a scadenza naturale, quindi dopo trent’anni, è rinnovabile per la stessa durata una sola volta. Nel caso di mancato rinnovo i resti mortali che si rinvengono sono depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse preferiscano traslarli in fosse, loculi, tombe famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da salme.
6. L’elenco annuale delle concessioni scadute e non rinnovate è compilato dall’Ufficio Stato Civile e su questa base l’Ufficio Tecnico Comunale predispone il calendario delle traslazioni.
Art. 65 – Ossario/cinerario comune
1. L’ossario/cinerario comune consiste in un unico manufatto dove possono essere deposti gratuitamente, collettivamente e in perpetuo i resti ossei per i quali non viene richiesta altra sepoltura.
CAPO II - RINUNCIE
Art. 66 – Rinuncia alla concessione di una fossa - rimborsi
Rinuncia alla concessione di una fossa con durata superiore ad anni dieci
1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di una fossa di inumazione privata prima della scadenza, nei seguenti casi:
se sono trascorsi almeno 10 anni dall’inumazione, per destinare i resti mortali ad altra sepoltura consentita dal presente regolamento;
se non è trascorso il periodo previsto dal punto precedente, per traslare il feretro in altro cimitero oppure, all’interno dello stesso cimitero, nei casi previsti dall’art.42 del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia, che dovrà essere presentata dall'interessato a mezzo di richiesta scritta, l'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare alcuna somma.
3. In caso di rinuncia il concessionario o i suoi eredi possono chiedere la riassegnazione, in presenza di altro cadavere a cui destinarle, delle fosse lasciate libere. In caso di rinuncia di n.2 fosse attigue, in presenza di un solo cadavere, può essere riservata la seconda fossa al coniuge, al convivente more uxorio (la convivenza deve essere certificata anagraficamente), al genitore o al figlio. Con la riassegnazione la nuova concessione sarà, in ogni caso, disciplinata dalle condizioni previste dal presente regolamento, anche se quelle previste dalla vecchia concessione erano diverse. In caso di più eredi del concessionario, può presentare richiesta e quindi ha diritto alla riassegnazione uno o alcuni di essi, previa rinuncia da parte degli altri.
Rinuncia alla concessione di una fossa con durata decennale
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione di una fossa di inumazione prima della scadenza decennale per traslare il feretro in altro cimitero oppure, all’interno dello stesso cimitero, nei casi e con le modalità previste dall’art.42 del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia, che dovrà essere presentata dall'interessato a mezzo di richiesta scritta, l'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare alcuna somma.
Art. 67 – Rinuncia alla concessione di un loculo e rinuncia alla concessione di una celletta ossari individuale o nicchia cineraria - rimborsi
Loculi
1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di un loculo prima della scadenza, nei seguenti casi:
se sono trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, per destinare i resti mortali ad altra sepoltura consentita dal presente regolamento;
se non è trascorso il periodo previsto dal punto precedente, per traslare il feretro in altro cimitero oppure, all’interno dello stesso cimitero, nei casi previsti dall’art.42 del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia, che dovrà essere presentata dall'interessato a mezzo di richiesta scritta, l’Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare un importo pari al 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia commisurata al periodo di non utilizzo se la rinuncia avviene nei primi dieci anni e pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia commisurata al periodo di non utilizzo se la rinuncia avviene negli anni successivi; in caso di concessione di loculi perpetui, un importo pari al 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni a tempo determinato.
3. Può presentare domanda e quindi ha diritto al rimborso:
il concessionario;
in caso di decesso del concessionario, l’erede che fa richiesta di estumulazione straordinaria del cadavere o di traslazione.
In caso di decesso di chi ha presentato domanda di rimborso, lo stesso verrà corrisposto ai suoi eredi.
4. I soggetti previsti dal comma 3. precedente possono chiedere la riassegnazione, in presenza di altro cadaverea cui destinarli, dei loculi lasciati liberi. Con la riassegnazione la nuova concessione sarà, in ogni caso, disciplinata dalle condizioni previste dal presente regolamento, anche se quelle previste dalla vecchia concessione erano diverse. In caso di
più eredi del concessionario, può presentare richiesta e quindi ha diritto alla riassegnazione uno o alcuni di essi, previa rinuncia da parte degli altri
Celletta ossari individuale o nicchia cineraria
1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di una celletta ossari individuale o nicchia cineraria prima della scadenza.
2. In caso di rinuncia, che dovrà essere presentata dall'interessato a mezzo di richiesta scritta, l’Amministrazione Comunale è tenuta a rimborsare un importo pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia commisurata al periodo di non utilizzo. In caso di concessione di cellette ossari perpetue, un importo pari al 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni a tempo determinato.
3. Può presentare domanda e quindi ha diritto al rimborso:
il concessionario;
in caso di decesso del concessionario, l’erede che fa richiesta di traslazione.
In caso di decesso di chi ha presentato domanda di rimborso, lo stesso verrà corrisposto ai suoi eredi.
Art. 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o dai privati, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata:
per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo su valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Art. 69 - Revoca
1. Salvo quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Art. 70 - Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura in quanto il comune conferisce ai privati solo il diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile;
c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 56;
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione;
f) quando non si sia provveduto al pagamento del corrispettivo di concessione nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, l’esumazione, l’estumulazione e/o la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
In seguito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
Art. 72 - Estinzione
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi dei precedenti artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 73 - Accesso ai cimiteri
1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. Per l’esecuzione di nuove costruzioni quali edicole funerarie/tombe di famiglia o per lavori di restauro, riparazioni, manutenzioni straordinarie che richiedano più di cinque giorni lavorativi, o lavori di rimozione e posa monumenti ripetibili nell’arco di un anno con più di tre richieste di accesso, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale di accesso al cimitero, del Responsabile dell’Area LL.PP., da rilasciarsi dietro presentazione di domanda corredata dalla seguente documentazione:
- Certificato iscrizione alla competente categoria professionale
- Polizza fideiussoria assicurativa o bancaria nella misura stabilita da apposita tabella, emessa a garanzia della correttezza e conformità dei lavori eseguiti rispetto quanto autorizzato, oltre che al rispetto del presente regolamento di polizia mortuaria
- Polizza X.X. xxxxx/operai con massimale stabilito da apposita tabella
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DU.R.C.) in corso di validità.
Tale autorizzazione potrà essere rinnovata per lo stesso periodo dietro presentazione dell’aggiornamento della polizza fideiussoria e della quietanza del pagamento della polizza R.C. relativa al periodo di riferimento.
5. Potranno essere richieste autorizzazioni temporanee, limitate ad un breve arco di tempo anche di una sola giornata, necessarie ad effettuare degli interventi consistenti in rimozione e successiva posa di lapidi in occasione di funerali, esumazioni, estumulazioni, traslazioni ovvero piccole manutenzioni, rimozioni e posa monumenti dietro presentazione di Polizza R.C./terzi/operai e polizza assicurativa relativa al/ai mezzo/mezzi impiegati.
6. L’accesso al cimitero per l’esecuzione di lavori è comunque sempre subordinato al rilascio di apposita autorizzazione relativa ad ogni singolo intervento, con la quale potranno essere impartite disposizioni regolamentari e temporali per l’esecuzione delle opere.
7. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d’appalto, nonché agli ordini e disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale Area LL.PP..
Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione monumenti funebri
Tombe famiglia – edicole funerarie
1a. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente servizio del Comune.
2a. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
3a. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4a. I lavori di nuova costruzione e restauro manufatti per la tumulazione (tombe famiglia) e di edicole funerarie saranno subordinati al rilascio di apposita autorizzazione, emessa dietro presentazione di una domanda a firma del concessionario contenente le seguente indicazioni/documentazione:
- dati identificativi del posto cimiteriale
- estremi di concessione dell’area
- nome del defunto e data del decesso (qualora previsto)
- n. 3 copie elaborati tecnici progettuali sottoscritti dal concessionario, dal progettista, dal direttore lavori e dall’impresa costruttrice
- dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle caratteristiche strutturali di cui all’allegato 2 del R.R. 6/2004 così come modificato dal R.R. 1/2007
- Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità
- Ricevuta versamento diritti di segreteria
- marca da bollo ai sensi di legge
L’autorizzazione rilasciata conterrà le seguenti indicazioni temporali:
- inizio dei lavori: entro 1 (uno) anno dalla data della autorizzazione
- durata dell’autorizzazione : 180 giorni dall’inizio dei lavori che dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto al competente Ufficio Tecnico a cura dell’interessato
- fine lavori : dovrà essere comunicata per iscritto al competente Ufficio Tecnico a cura dell’interessato unitamente a:
-certificato di idoneità statica della struttura o collaudo statico, qualora la tipologia della costruzione lo preveda, rilasciato da un tecnico abilitato;
- dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che attesti che le opere corrispondono al progetto approvato;
- dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che attesti che la tomba di famiglia/edicola funeraria può essere utilizzata.
5a. Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati dal Servizio competente.
6a. Ultimati i lavori, è facoltà dell’Ufficio Tecnico Comunale effettuare un sopralluogo allo scopo di verificare che l’opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto. In caso di difformità, nei confronti dei trasgressori, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste in apposita tabella approvata dalla G.C. e il contravventore dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Responsabile Area Lavori Pubblici a rimuovere quanto realizzato in difformità. Trascorso tale termine si procederà alla rimozione d’ufficio a spese a totale carico del concessionario.
Posa monumenti funebri
1b. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.
2b. La posa di monumenti cimiteriali sarà subordinata al rilascio di apposita autorizzazione in bollo, emessa dal Responsabile dell’Area LL.PP., dietro presentazione di apposita domanda a firma del concessionario contenente le seguenti indicazioni/documentazione:
- dati identificativi del posto cimiteriale
- estremi di concessione dell’area
- nome del defunto e data del decesso
- n. 2 copie elaborati tecnici quotati ed in scala adeguata sottoscritti dal concessionario e dall’impresa costruttrice
- dichiarazione impegnativa di responsabilità sottoscritta dal concessionario e dall’impresa costruttrice
- Ricevuta versamento diritti di segreteria
- marca da bollo ai sensi di legge
3b. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del costruttore.
0x.Xx durata dell’autorizzazione non potrà superare n.120 giorni dalla data di rilascio.
5b. E’ fatto divieto assoluto di subappaltare i lavori.
6b. Ultimati i lavori, è facoltà dell’Ufficio Tecnico Comunale effettuare un sopralluogo allo scopo di verificare che l’opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto. In caso di difformità, nei confronti dei trasgressori, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste in apposita tabella approvata dalla G.C. e il contravventore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Responsabile Area Lavori Pubblici a rimuovere quanto arbitrariamente costruito. Trascorso tale termine si procederà alla rimozione d’ufficio a spese a totale carico del concessionario.
Lavori di manutenzione ordinaria
1c. Le piccole operazioni di ordinaria manutenzione, quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, le rimozioni di lapidi o nuova posa delle stesse che abbiano dimensioni molte ridotte, effettuate in economia dal titolare della concessione o da suo incaricato sono comunque subordinate alla presentazione di una richiesta di autorizzazione in carta semplice a firma del concessionario contenente le seguente indicazioni:
- dati identificativi del posto cimiteriale
- nominativo dell’esecutore materiale dell’opera
- nome del defunto e data del decesso
- descrizione sommaria delle opere da eseguire
- dichiarazione di non introdurre all’interno dei cimiteri mezzi meccanici ed automezzi
2c. L’autorizzazione verrà rilasciata con la validità di 30 giorni
Art. 75 – Rimborso spese
1. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in apposita tariffa approvata dalla G.C..
Art. 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo
1. Nella costruzione di tombe di famiglia/edicola funeraria l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Area LL.PP..
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Responsabile dell’Area LL.PP., secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali
1. Lungo i viali possono transitare solo i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai cordoni, alle cunette, alle piante, ai monumenti e alle lapidi. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell’Area LL.PP. .
2 I mezzi per il trasporto dei materiali possono rimanere all’interno del cimitero solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo scarico e al carico.
3. E’ vietato attivare, sull’area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali, costruire baracche e impastare le malte senza l’autorizzazione dal Responsabile dell’Area LL.PP.
4.. I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere devono essere introdotti nei cimiteri il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni di sabato e festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
7. I monumenti rimossi temporaneamente per consentire l’inumazione e l’esumazione delle salme o per lavori vari non possono essere depositati sull’area cimiteriale
8. In difetto, nei confronti dei trasgressori, si procederà alla rimozione d’ufficio senza alcun obbligo per l’Amministrazione Comunale di conservazione dei materiali e delle attrezzature; i trasgressori dovranno, altresì, rimborsare le spese sostenute per la rimozione oltre al pagamento della relativa sanzione pecuniaria prevista in apposita tabella.
Art. 78 - Orario di lavoro
1. Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro all’interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di edicole funerarie o loculi, devono osservare l’orario di apertura e chiusura del cimitero. E’ in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni di sabato e festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Area LL.PP..
Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
1. In occasione della commemorazione dei defunti, quattro giorni prima e fino a quattro giorni dopo, è vietata l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere i lavori in corso nel periodo di cui sopra.
Art. 80 - Vigilanza
1. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Area LL.PP. vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché‚ a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato (salvo non diversamente previsto nei capitolati speciali d’appalto relativi ai servizi affidati a ditte esterne):
a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
CAPO II – ATTIVITA’ FUNEBRE
Art. 82 - Imprese funebri
1. L’attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l’articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre. L’autorizzazione, rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d’affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
Art. 83 - Divieti
1. L’attività funebre, come definita nell’articolo precedente e nell’art.8 della legge regionale 18 novembre 2003, n.22, non può essere svolta dai gestori di obitori, di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d’obbligo la separazione societaria ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n.22.
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
1. Il Responsabile del Servizio competente per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro, in doppio esemplare (uno dei due registri viene tenuto a cura ditta incaricata dell’esecuzione dei servizi cimiteriali, ove individuata):
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero identificativo della fossa;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Responsabile del Servizio;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. L’iscrizione cronologica sul registro di cui al comma 1. deve avvenire secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 18 novembre 2003, n.22.
Art. 85 - Scadenzario delle concessioni
1. Lo scadenzario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio competente è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l’elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
Art. 87 - Cautele
1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc..., s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Chi domanda un servizio per il quale il presente regolamento prevede la firma per assenso degli eredi del concessionario, è responsabile dell’individuazione degli stessi e dell’acquisizione del suddetto assenso.
3. In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Art. 88 - Responsabile del Servizio
1. Ai sensi dell’art. 107,comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio competente, così come individuato da questa A.C., l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio competente, così come individuato da questa A.C., su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 89 - Concessioni pregresse
1. Rimangono salve le condizioni delle concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui in tali concessioni veniva prevista la possibilità, fatta valere dal concessionario o dai suoi eredi, di rinnovo, si applicano le scadenze, le condizioni, le tariffe attualmente in vigore.
Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del X.X. 00 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
Art. 91 – Corrispettivo per concessioni - Xxxxxxx - Xxxxxxxx
1. I corrispettivi di concessione, le tariffe per i servizi cimiteriali e le sanzioni così come previsti dal presente Regolamento, vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Con determinazione del Responsabile del Servizio e con cadenza annuale si procede all’aggiornamento dei costi di cui al punto 1. del presente articolo sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l’arrotondamento alla unità euro superiore.
Art. 92 - Sanzioni
1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall’art. 10-bis della legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.
Art. 93 - Norma finale e di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990,
n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003, al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2007.
N O T E
(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
– addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
– animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo;
– attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
– autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
– avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
– autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
– bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
– cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
– cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
– cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
– ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
– cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
– cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
– cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
– cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
– colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
– concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d’uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
– contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
– cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
– crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
– decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
– deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
– deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;
– deposito temporaneo: sepoltura o luogo all’interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
– dispersione: versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura;
– esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
– estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
– estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
– estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
– estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
– esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
– esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
– esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
– feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
– fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
– gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
– giardino delle rimembranze: area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
– impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
– inumazione: sepoltura di feretro in terra;
– medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
– obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
– operatore funebre o necroforo o addetto all’attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all’attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
– ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
– ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
– revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
– riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
– sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
– salma: corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte;
– sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
– spazi per il commiato: luoghi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
– tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
– tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
– traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra;
– trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
– trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all’obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
– tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
– urna cineraria: contenitore di ceneri.
(2) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l’uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:
a) nei feretri, all’interno della cassa di legno, per salme destinate all’inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
b) nei feretri, all’interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:
– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
– per l’applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.
(3) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del dPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e xx.xx. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.
(4) Art.15 del Reg. Reg. n.6/2004.
(5) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: “Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’art. 16, comma 1, lett.
A) del citato regolamento, approvato con d.P.R. 285 del 1990”.
(6) Xxxxxx i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell’iscrizione all’associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)
(7) L’esumazione/estumulazione se è finalizzata allo spostamento verso altra sepoltura e non comporta l’apertura della cassa, ossia non viene effettuata una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volto alla raccolta dei resti ossei, viene definita traslazione.