Comune di Massa
Comune di Massa
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Massa
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18/02/2016.
Sommario
Art. 3 - Individuazione degli impianti 3
Art. 4 - Classificazione degli impianti 3
Art. 5 - Canone, contributo e tariffe 4
Art. 6 - Uso degli impianti sportivi da parte dell’Amministrazione Comunale 4
Art. 7 - Disposizioni generali sull’uso degli impianti sportivi e modelli gestionali 4
TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE” A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SEGUITO PROCEDURA CONCORSUALE 5
Art. 8 - Modalità per l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi 5
Art. 9 - Criteri di assegnazione in gestione di un impianto sportivo comunale 6
Art. 10 - Obblighi del concessionario di un impianto sportivo comunale 6
Art. 11 - Norme generali di manutenzione di un impianto sportivo comunale 7
Art. 12 - Revoca della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale 8
Art. 13 - Contabilità e rendiconto 9
TITOLO 3 DISPOSIZIONI PER LA “ASSEGNAZIONE IN USO” DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO 9
Art. 15 - Richiesta di assegnazione in uso di un impianto sportivo comunale 9
Art. 16 - Responsabilità per fatti dipendenti dalle attività svolte 10
Art. 17 - Assegnazione e orari impianti 10
Art. 18 - Formalità amministrative indispensabili per ottenere la concessione degli impianti e prescrizioni connesse 10
Art. 19 - Danni ad impianti ed attrezzature 11
Art. 20 - Revoca delle autorizzazioni 11
Art. 21 - Oneri a carico dell’utilizzatore 11
Art. 22 - Servizio bar e pubblicità 11
Art. 24 - Utilizzo a titolo gratuito 12
TITOLO 4 DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE 12
Art. 25 - Norme generali sulla vigilanza 12
Art. 26 - Norma transitoria 13
TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Nel presente regolamento si stabiliscono le modalità generali delle concessioni in “gestione” ed in “uso” degli impianti sportivi comunali, in base al combinato disposto dell’art. 90 comma 25 della L.289/2002, della L.R. Toscana n° 21 del 27 febbraio 2015, nel rispetto dei principi contenuti dalla Carta Etica dello Sport della Regione Toscana a cui aderisce, e nella Direttiva 2014/23/UE.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad utilizzo pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed a promuovere e favorire la pratica dell’attività fisica, così come denominata dalla citata legge 21/2015 e nel proseguo, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini, giovani e meno giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico, psichico e sociale della persona.
3. In tali azioni, il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione.
4. L’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere garantiti a tutti i cittadini in attuazione del principio dello sport per tutti.
5. L’Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L’Amministrazione Comunale si attiva per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti ed attraverso l’organizzazione di iniziative di promozione sportiva e di educazione all’attività fisica.
6. Il Comune favorisce, inoltre lo sviluppo e la promozione sul territorio di nuove discipline sportive in considerazione dell’alta finalità sociale e dell’interesse pubblico che esse rivestono.
Art. 2 - Definizioni
1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’uso degli impianti sportivi in quanto attrezzatura di proprietà della Pubblica Amministrazione, atta a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell’ottica di una corretta e coordinata diffusione dell’attività fisica.
2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d’attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati alla pratica ed alla promozione dell’attività sportiva.
si intende:
• per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive. L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale e sufficiente la presenza dello spazio sportivo);
• per spazio sportivo, luogo attrezzato per la pratica di una o più attività sportive in cui sono presenti le dotazioni tecniche afferenti le discipline
sportive federali in esso praticate;
• per spazio di supporto, tutte le pertinenze, locali ed annessi all’impianto sportivo (spogliatoio, pronto soccorso, deposito attrezzi, locali per attività di aggregazione, parcheggi e relativi percorsi);
• per spazio attrezzato luogo ubicato all'interno di aree a verde pubblico urbano ove si possono praticare sport e attività motorie libere;
• per Impianti tecnici tutti i locali e pertinenze in dotazione all’impianto sportivo (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazioni, depurazioni);
• per attività fisica, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale;
• per attività agonistica, l’attività sportiva praticata continuamente dagli affiliati in forme organizzative dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP (comitato italiano paralimpico) finalizzata al risultato sportivo;
• per attività non agonistica, l’attività sportiva praticata da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o dal CIP (comitato italiano paralimpico) da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che non siano considerati atleti agonistici ai sensi di decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
• per attività amatoriale, attività sportiva e ludico-motoria praticata in forma singola o associata da non tesserati a Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona;
• per attività Ludico motorio ricreativa, attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi;
• per attività didattica, si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all’apprendimento delle nozioni di base;
• per attività dilettantistica, attività svolta anche con elevato impegno fisico ed agonistico svolta da atleti non professionisti;
• per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l’Amministrazione Comunale concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
• per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l’utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività per un periodo di tempo predeterminato;
• per concessione in gestione, il provvedimento con cui il Comune concede l’uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività per un periodo di tempo prolungato;
• per tariffa, o prezzo di accesso, la somma che l’utilizzatore deve versare al Comune o al gestore/concessionario per l’utilizzo dell’impianto.
3. A corredo dell’impianto sportivo possono essere presenti:
• Spazi per il pubblico aree destinate al pubblico che a qualsiasi titolo partecipa all’evento sportivo (posti spettatori, servizi igienici, posto pronto
soccorso, parcheggi e relativi percorsi);
• Spazi destinati a servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali somministrazione alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla vendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche concessioni, impianti pubblicitari rivolti sia all’interno che all’esterno, ecc...) a patto che vi siano i necessari requisiti previsti dalla normativa in materia.
Art. 3 - Individuazione degli impianti
1. Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità di utilizzo al fine di garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione
degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione degli impianti comunali.
Detti impianti sono suddivisi in 3 categorie:
• Impianti di rilevanza comunale (Allegato A)
• Impianti scolastici (Allegato B)
• Impianti sportivi minori (Allegato C)
Art. 4 - Classificazione degli impianti
1. Gli impianti sportivi comunali possono essere ulteriormente distinti in:
• Impianti sportivi privi di rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed uso non producono utili;
• Impianti sportivi aventi rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed uso sono idonei a produrre utili.
2. La classificazione e la conseguente assegnazione degli impianti sportivi alle due categorie sopra citate, viene effettuata con determinazione del dirigente competente in materia e/o negli atti di gara di affidamento della gestione, previo atto di indirizzo della Giunta Municipale che stabilisce le modalità di affidamento. L'elenco degli impianti sportivi con la rispettiva classificazione di cui al comma 1 viene aggiornato dagli uffici competenti, inserendo eventualmente nuovi impianti e aggiornando le informazioni relative a quelli esistenti.
3. Per le loro specificità funzionali e gestionali non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i seguenti impianti sportivi:
• lo Stadio Comunale di Via Oliveti e il costruendo palazzetto dello sport, che saranno gestiti con apposito regolamento comunale;
• le palestre scolastiche in orario extrascolastico, disciplinate dalla Deliberazione di G.C. 285/2013 e dalle successive Determinazioni Dirigenziali – per le attività promiscue (scolastica e sportiva) che svolgono al loro interno.
• Le aree a libera fruizione ubicate all’interno di parchi pubblici ed aree verdi comunali.
Art. 5 - Canone, contributo e tariffe
1. Per la gestione degli impianti aventi rilevanza economica la Società sportiva o altro soggetto concessionario è tenuto a versare al Comune un canone nella misura stabilita dalla Giunta comunale e indicata nel bando.
2. Per la gestione degli impianti privi di rilevanza economica il Comune può riconoscere alla Società Sportiva o altro soggetto concessionario un contributo economico.
3. La tariffa d’uso di ciascun impianto sportivo è l’importo che viene versato dall’utente (Società Sportiva o altro soggetto non concessionario dell’impianto) alla Società Sportiva o altro soggetto concessionario dell'impianto, ovvero da quest’ultimo all’Amministrazione Comunale, ovvero direttamente al Comune da parte del soggetto che richiede l’uso di un impianto sportivo. Le tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali vengono determinate con deliberazione di Giunta Municipale e indicate nel bando.
4. La Giunta Municipale può deliberare l'uso gratuito degli impianti, in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni o eventi di particolare interesse pubblico.
Art. 6 - Uso degli impianti sportivi da parte dell’Amministrazione Comunale
1. L’Amministrazione | Comunale | dandone congruo | preavviso |
alle | Società o | Associazioni |
concessionarie, ri riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà comprese le palestre scolastiche, per attività ricomprese nel progetto ludico motorio, per attività di promozione della pratica sportiva, per spettacoli ed eventi culturali a favore della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici, anche se gli stessi sono dati in concessione a terzi. Tale utilizzo diretto da parte dell’Amministrazione comunale è limitato a massimo cinque giornate all’anno per ciascun impianto sportivo.
Art. 7 - Disposizioni generali sull’uso degli impianti sportivi e modelli gestionali
1. le strutture comunali sportive possono essere gestite nei seguenti modi:
1. direttamente da parte del Comune;
2. mediante affidamento in gestione a società sportive dilettantistiche (ssd), cooperative sportive dilettantistiche (csd) ed associazioni sportive dilettantistiche (asd) iscritte nell'apposto registro CONI ( art. 90 Legge 289/02) con priorità a quelle aventi sede nel Comune di Massa e/o storicamente presenti nel Comune medesimo, ovvero a comitati provinciali degli enti di promozione sportiva (eps), delle discipline sportive associate (dsa) e delle federazioni sportive nazionali (fsn) riconosciuti dal CONI o dal CIP aventi sede legale nella Provincia di Massa-Carrara;
2. L’affidamento in concessione dell'impianto sportivo avviene mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica con emanazione di specifico bando di gara che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line in modo da garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
3. E' consentito l'affidamento in concessione ad uno stesso soggetto fino ad un massimo di due impianti sportivi. Tale limite può essere eccezionalmente
aumentato solo nel caso di affidamento di un impianto sportivo, la cui procedura di selezione sia andata deserta, ovvero non sia stata aggiudicata, purché sussistano in capo all'operatore i requisiti di capacità tecnica- organizzativa, ovvero economico finanziari, se dovuti, e l'offerta presentata sia stata ritenuta congrua;
4. La procedura di evidenza pubblica deve prevedere la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza
TITOLO 2
DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE” A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SEGUITO PROCEDURA CONCORSUALE
Art. 8 - Modalità per l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi
1. La concessione della gestione degli impianti sportivi comunali è riservata alle: società sportive dilettantistiche (ssd), cooperative sportive dilettantistiche (csd) ed associazioni sportive dilettantistiche (asd) iscritte nell'apposto registro CONI ( art. 90 Legge 289/02) con priorità a quelle aventi sede nel Comune di Massa e/o storicamente presenti nel Comune medesimo, ovvero a comitati provinciali degli enti di promozione sportiva (eps), delle discipline sportive associate (dsa) e delle federazioni sportive nazionali (fsn) riconosciuti dal CONI o dal CIP aventi sede legale nella Provincia di Massa-Carrara;
2. La concessione della gestione degli impianti sportivi comunali è rilasciata a seguito di procedura di gara, ed avviene con le modalità indicate negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dal soggetto aggiudicatario.
3. L’atto di concessione a terzi di un impianto sportivo comunale deve necessariamente prevedere:
• le condizioni economiche della gestione;
• clausole per la fruibilità da parte delle scuole e da parte dei soggetti svantaggiati;
• la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
• il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi e degli oneri di gestione;
• gli specifici oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.
4. Il concessionario deve organizzare le attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Amministrazione e nel rispetto dei limiti previsti negli atti di gara e delle condizioni riportate nell’atto di concessione.
5. La predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle procedure concorsuali e successivamente nelle convenzioni relative alla concessione a terzi degli impianti sportivi comunali viene definita con atto di indirizzo della Giunta Municipale.
6. La Giunta Municipale definisce inoltre con tale atto:
• i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al presente articolo;
• l'indicazione degli oneri gestionali e della manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
• la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di capitolato e nel bando di gara.
7. gli oneri di straordinaria manutenzione relativi ad impianti sportivi in gestione a terzi, competono al Comune proprietario degli stessi.
Art. 9 - Criteri di assegnazione in gestione di un impianto sportivo comunale
1. Gli atti di gara finalizzati ad individuare la Società Sportiva o altro soggetto che gestirà gli impianti sportivi comunali, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
• Esperienza nel settore della gestione impianti sportivi;
• Precedenti esperienze nella gestione di impianti sportivi;
• Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell‘impianto (numero dei tesserati nell‘ultima stagione sportiva nel caso di Ssd/asd/csd e numero di asd iscritte al Registro CONi nel caso di eps/dsa/Fsn);
• Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
• Compatibilità dell‘attività sportiva esercitata con quella praticabile nell‘impianto;
• Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, della scuola, dei soggetti svantaggiati, e delle attività fisiche adattate (AFA);
• Compatibilità del progetto e delle attività con
eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell‘impianto oggetto dell‘affidamento;
• Progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell‘impianto;
• Anzianità di svolgimento dell‘attività in ambito sportivo;
• Quantificazione del personale impiegato per i servizi di custodia e per gli altri necessari per il funzionamento dell’impianto sportivo;
• Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini secondo standard di formazione di alta qualità nonché alla educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
• Costituisce priorità il fatto di essere Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Massa eccezion fatta per gli eps/dsa/fsn;
• Costituisce priorità il fatto di essere Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con più alto livello di attività ovvero di titolo sportivo.
Art. 10 - Obblighi del concessionario di un impianto sportivo comunale
1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia,
gli allestimenti per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed i relativi disallestimenti quando necessari con ripristino della funzionalità dell’impianto, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accesi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
2. Il concessionario deve presentare ad ogni inizio anno sportivo il palinsesto dell’impianto sportivo con la ripartizione degli spazi in uso comunicandolo per conoscenza al CONI e al CIP provinciale eventuali manifestazione di carattere provinciale, regionale o nazionale;
3. Al concessionario spetta l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedano direttamente l’uso dell’impianto.
4. Spetta inoltre al concessionario l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell’atto di concessione, di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, l’eventuale gestione del bar o punto ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all’interno dell’impianto.
5. Spetta altresì al concessionario lo sfruttamento della pubblicità rivolta all’interno dell’impianto nel rispetto della normativa vigente in materia;
6. Il concessionario dovrà assumere la funzione e gli obblighi del datore di lavoro previsti X.Xxx 81/2008 e s.m.i. e dovrà altresì attenersi alle relative disposizioni.
7. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l’impianto sportivo nel rispetto delle Norme nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresa la dotazione di defibrillatori semiautomatico (DAE) ed altri presidi sanitari previsti dalla normativa vigente.
Art. 11 - Norme generali di manutenzione di un impianto sportivo comunale
1. L’impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’offerta;
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria siano contenuti nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il concessionario dovrà rispettare le tempistiche di realizzazione da lui indicate in sede di offerta.
4. Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario intenda eseguire significativi interventi in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall’Amministrazione Comunale, la durata dell’affidamento potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un’ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
5. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata. Per eventuali interventi straordinari sul patrimonio di verde dell’impianto sportivo, dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al competente ufficio comunale.
6. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo, purché le stesse non siano
derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Massa.
7. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
8. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L’Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
9. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione. L’elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti nell’impianto è allegato come parte integrante dell’avviso pubblico.
1. Tutti le opere relative all'ampliamento e/o modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori dovranno essere soggette al parere, obbligatorio e preventivo, del CONI e del CIP, articolo 1 del Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302 (Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi) modificata dall’articolo unico della legge 2 aprile 1968, n. 526 e dall’articolo 2-bis della legge 6 marzo 1987, n. 65;
2. e' fatto obbligo del concessionario il rispetto delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. oltre che al Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e alla legge regionale dell'8 maggio 2013 in riferimento alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.
Art. 12 - Revoca della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale
1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
• la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
• quando non viene garantito l’utilizzo dell’impianto anche da parte di soggetti terzi, diversi dal gestore, disattendendo gli atti di gara e di concessione;
• i pagamenti dovuti al Comune sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori amesi due;
• la manutenzione e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche previste dalla concessione, così da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell’impianto;
• qualora il soggetto gestore abbia tenuto comportamenti intolleranti o razzisti nei confronti degli utilizzatori degli impianti sportivi o abbia incentivato o tollerato la pratica di sostanze dopanti tra coloro che utilizzano a vario titolo l’impianto sportivo;
• Mancato rispetto delle tariffe e dei prezzi di accesso;
• Inadempienza alle Norme di sicurezza;
• Violazione applicazione CNL relativamente ai dipendenti;
• Nel caso di condanne o squalifiche da parte del Tribunale Nazionale Arbitrariato per lo sport del Coni per fatti gravi ed illeciti o per violazione delle norme antidoping.
Art. 13 - Contabilità e rendiconto
1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione Comunale una nota integrativa nella quale sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile. Oltre a tale contabilità di natura economica, il concessionario è tenuto a presentare con cadenza annuale, entro il mese di marzo, il rendiconto precedente, coincidente l’anno solare, di tutte le attività e le manifestazioni svolte all’interno dell’impianto sportivo comunale, sia dallo stesso gestore che da altri soggetti utilizzatori.
TITOLO 3
DISPOSIZIONI PER LA “ASSEGNAZIONE IN USO” DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL CONCESSIONARIO
Art. 14 - Utenza
Gli impianti sportivi, anche se in concessione, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente e del principio di imparzialità:
1. In via prioritaria devono essere messi a disposizione di altre ASD, SSD, CSD, alle Federazioni e agli EPS per la loro attività sportiva e formativa o per attività federali, degli EPS o sotto legida del CONI o del CIP,
2. Possono essere messi a disposizione per effettuare manifestazioni, riunioni, convegni, meeting, etc.
a. Ad Associazioni o organizzazioni culturali;
b. Ad altri soggetti che svolgono attività legalmente riconosciute e/o di pubblica utilità e nel rispetto dei diritti della persona umana;
c. Singoli utenti anche imprese che inoltrino richiesta all’Amministrazione Comunale per ottenere l’uso,
Art. 15 - Richiesta di assegnazione in uso di un impianto sportivo comunale
1. la messa a disposizione degli impianti sportivi avviene previo accordo diretto fra concessionario ed utilizzatore.
2. La richiesta di uso degli impianti deve essere formulata dalle società interessate con un preavviso congruo, tale da consentire l'inserimento del periodo di uso all'interno della normale attività del concessionario ed alle seguenti condizioni:
• pagamento delle tariffe stabilite in sede di gara.
• Polizza assicurativa a copertura della R. C. verso terzi e la cauzione
per danni a cose e strutture utilizzate all’interno dell’impianto sportivo, anche se autorizzato a titolo gratuito.
• In caso di mancato accordo o contenzioso fra le parti la decisione in merito all'uso dell'impianto compete all'amministrazione comunale.
Art. 16 - Responsabilità per fatti dipendenti dalle attività svolte
1. la concessione in uso solleva il gestore e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi e/o cose, per fatti o cause che dovessero verificarsi durante il periodo dell’uso dell’impianto. L’Utilizzatore assume tutte le responsabilità sia di ordine organizzativo, disciplinare, di controllo sul movimento di pubblico e/o di operatori all’interno dell’impianto o durante l’accesso o il deflusso delle persone.
Art. 17 - Assegnazione e orari impianti
1. Costituiscono titolo di priorità per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi e degli orari per la pratica delle attività sportiva annuali, i criteri di seguito indicati:
• consistenza delle attività sportive ed agonistiche svolte;
• status di società cittadina che non dispone di impianti sportivi propri;
• svolgere attività sportive sotto la guida di istruttori, tecnici federali, laureati in scienze motorie e tecnici di enti di promozione sportiva;
• status di società sportiva associazione sportiva dilettantistica, cooperativa sportiva dilettantistica, eps, dsa, fsn che svolgano la propria attività senza fini di lucro; che svolge la propria attività senza fini di lucro;
• nel caso di società sportiva, associazione sportiva dilettantistica, cooperativa sportiva dilettantistica anzianità di affiliazione e punteggio presso il CONI o il CIP Federazioni Sportive, Associazioni Sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
• affiliazione e punteggio presso il CONI o il CIP, Federazioni Sportive, Associazioni Sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
• numero di campionati federali a cui effettivamente si partecipa e numero delle diverse categorie;
• numero complessivo tesserati dell’anno precedente;
• risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale nell’anno precedente;
• ordine cronologico di arrivo delle domande.
• Iscrizione al registro nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI o il CIP.
Art. 18 - Formalità amministrative indispensabili per ottenere la concessione degli impianti e prescrizioni connesse
1. Gli Utenti che intendono usufruire degli impianti, per ottenere l’autorizzazione debbono inoltre:
• essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste, compresa l’idoneità fisica per l’attività che si intende svolgere, da parte di tutti i soggetti interessati;
• dichiarare di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente le norme del vigente Regolamento;
• Il concessionario deve mettere a disposizione una persona che abbia conseguito la qualifica di operatore BLSD durante l'apertura al pubblico
dell'impianto.
Art. 19 - Danni ad impianti ed attrezzature
1. Per qualsiasi tipo e ordine di danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti, durante le attività autorizzate anche a titolo gratuito, la completa responsabilità è dell’Utilizzatore.
2. L’Amministrazione, in relazione all’entità del danno arrecato, potrà rivalersi sul deposito cauzionale, preventivamente versato sul cc/pt a titolo fidejussorio.
Art. 20 - Revoca delle autorizzazioni
1. L’Amministrazione, in caso di gestione diretta, o il concessionario, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell’Atto di Autorizzazione o nelle Concessioni d’Uso e comunque nei confronti della Legge in genere, ha la facoltà di revocare l’autorizzazione all’uso, fermo restando l’obbligo per l’utilizzatore al risarcimento degli eventuali danni provocati.
2. L’Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare le autorizzazioni all’uso ovvero di non procedere a rilasciare le stesse, quando i richiedenti o gli utilizzatori risultino:
• morosi nel pagamento del canone d’uso ;
• trasgressori delle norme del presente Regolamento e/o delle leggi in genere ;
• portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
• Condannati in via definitiva dal CONI o da CIP per illeciti sportivi o per violazione alle norme an- tidoping.
Art. 21 - Oneri a carico dell’utilizzatore
1. Sono a carico dell’Utilizzatore:
• l’ esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto per gli ingressi quanto per le biglietterie;
• la predisposizione del servizio d’ordine, di biglietteria, di controllo accessi ed uscite;
• l’obbligo di collaborazione per lo svolgimento dei servizi bar ,pubblicità , etc..;
• la sorveglianza dei servizi igienici;
• l’ installazione di eventuali altoparlanti oltre quelli eventualmente esistenti;
• il reperimento e la collocazione in loco di tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni possono richiedere.
2. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti sportivi non dovrà essere fissato o assicurato a muri, porte, soffitti, pavimenti e dovrà essere sgombrato con le modalità e nei termini fissati nell’autorizzazione.
3. sulla base delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, dovranno richiedere, a propria cura e spese, il servizio dei Vigili del Fuoco, del Servizio Ambulanze e Pronto Soccorso e ogni altro adempimento previsto dal piano di sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 22 - Servizio bar e pubblicità
1. Anche in occasione di manifestazioni organizzate da terzi, la gestione dei
servizi bar e pubblicità viene concessa in via prioritaria alla società che gestisce il relativo impianto sportivo, con le modalità previste dagli atti di gara, a condizione che vi siano i presupposti giuridici per il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa.
Art. 23 - Mancato utilizzo
1. Per il mancato utilizzo dell’impianto, già regolarmente autorizzato, per motivi non dipendenti dal richiedente, è possibile il recupero della seduta non effettuata, previo accordo tragestore ed utilizzatore dell’impianto sportivo.
2. Qualora il mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall’utilizzatore, non sarà consentito recupero a titolo gratuito e il gestore è autorizzato ad incamerare il 50% del canone versato a titolo di rimborso spese. Il restante 50% del canone versato sarà recuperato in occasione di analoga successiva autorizzazione.
Art. 24 - Utilizzo a titolo gratuito
1. Il Comune si riserva la facoltà di organizzare, per un massimo di 5 giornate all’anno, attività sportive, manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente o patrocinate.
2. La Giunta Comunale può prevedere con previsione espressa di concessione gratuita nei seguenti casi:
• attività sportive e extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con il competente ufficio;
• attività aventi scopo sociale e/o benefico;
• attività sportive organizzate a favore di diversamente abili organizzate da ASD o EPS riconosciute dal CIP o da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute dal CONI e dal CIP;
• Manifestazioni ed eventi di carattere regionale, nazionale o internazionale) sotto l'egida di Eps/Fsn/Dsa riconosciute dal CONI e dal CIP;
3. Nei casi su indicati resta l’obbligo della presentazione di Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi e eventuale danni alle strutture , così come previsto agli artt. 19 e 21 del presente Regolamento.
4. Nel caso di manifestazioni patrocinate, sono a carico dell’utilizzatore i costi relativi ai disallestimenti, alle pulizie e a quanto necessario per il ripristino della funzionalità dell’impianto, fatte salve diverse disposizioni contenute nella deliberazione di patrocinio;
TITOLO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 25 - Norme generali sulla vigilanza
1. Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell‘impianto, ed al rispetto delle norme del presente Regolamento e di quelle disposte in apposita convenzione di affidamento.
2. Il Gestore dell‘impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell‘impianto od alla attività che vi si svolge.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del
Comune nell‘uso dell‘impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.
4. Il Gestore sarà responsabile verso l‘Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare idonea e congrua polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura di eventuali danneggiamenti prodotti sull‘impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all‘Amministrazione Comunale.
5. Il Gestore, con la sottoscrizione della apposita convenzione di affidamento, si assume l‘obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme di legge vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
Art. 26 - Norma transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Gli atti di gara per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, dovranno pertanto essere conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. La convenzione alla scadenza sarà adeguata alle norme del presente regolamento.
4. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti riguardanti gli impianti sportivi comunali.
Art. 27 - Rinvii
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge e regolamenti in materia nonché alle disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva se ed in quanto applicabili.
TITOLO 5 ALLEGATI
ALLEGATO “A”
Impianti che per la loro struttura, per le attività che vi si svolgono, per dimensioni, per la destinazione d’uso prevalente e per l’ampiezza dell’utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della città.
• Campo da calcio di Xxxxxx
• Campo da calcio di Ricortola
• Campo da calcio di Romagnano
• Campo da calcio di Ronchi
• Campo da calcio di Casette
• Campo da calcio Ca’ di Cecco
• Campo da calcio di Forno
• Campo da baseball/softball
• Campo equestre Ippomare
• Campo da Bocce
• Campo scuola
• Sala d’Armi (scherma)
• Stadio
• Piscina comunale
• Campo tiro con l’arco (ex colonia Comasca)
ALLEGATO “B”
Palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività curriculari ed extracurriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola.
• Palestra scuola media “ Bertagnini”
• Palestra scuola “Xxx Xxxxxx”
• Palestra scuola “X. Xxxxxxx”
• Palestra scuola “X. Xxxxxxxxx”
• Palestra scuola “Malaspina”
ALLEGATO “C”
Tutte le aree attrezzate all’aperto a servizio della collettività che rispondono alle necessità per la promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico – ricreative.
• Parco ex colonia Xxx Xxxx
• Lungo Frigido di ponente
• Altre aree verdi attrezzate