Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
Art.1 Oggetto
Il presente Capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle matrici ambientali, sulle strade di competenza dell’Amministrazione concedente interessate da incidenti stradali, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di affidamento consiste nell’attività, svolta in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza della Provincia;
Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:
“interventi standard”: gli interventi comprendenti il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale; trattasi di interventi per i quali vengono forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.
“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
“interventi perdita di carico”: gli interventi comprendenti l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
“interventi rilevanti”: gli interventi, sia in presenza che in assenza delle generalità del danneggiante, consistenti nella attività di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate.
“interventi di ripristino delle infrastrutture”; interventi consistenti nel rifacimento/sostituzione di tutte le pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, pavimentazione stradale, piste ciclabili, segnaletica, impianti di pubblica illuminazione, ecc..). Trattasi di interventi eseguibili solo nei casi in cui vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.
“Messa a disposizione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno”, a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze
dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell’Ente potranno rivolgersi attraverso comunicazione telefonica. La Centrale Operativa dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti dal Capitolato o nei tempi migliorativi offerti dal concorrente in sede di gara.
Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.
Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
Art. 2 Valore stimato della concessione - Sicurezza e costi della sicurezza - Costi della manodopera
2.1 Valore stimato della concessione
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell’art. 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.
Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia per cui il concessionario dovrà assumersi interamente il rischio operativo legato alla gestione del servizio.
I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Provincia e resteranno a carico esclusivo del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.
Ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai fini dell’individuazione delle disposizioni legislative applicabili all’affidamento in argomento, il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio, stimato sulla base della sinistrosità media rilevata nel periodo 2017-2021 (120 sinistri/anno), è quantificato per l’intera durata del contratto di 4 (quattro) anni in € 299.500,00 (Euro duecentonovantanovemilacinquecento/00) al netto dell’iva.
2.2 Sicurezza e costi della sicurezza
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici talché non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Stazione Appaltante, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Sarà cura della Stazione Appaltante elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.
Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
E’ obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
2.3 Costi della manodopera
Ai sensi dell’art 95, co 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante per l'espletamento della concessione e corrispondenti al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore edile (1 operaio I° livello + 1 operaio II° livello + 1 impiegato di I° livello) corrispondono ad € 23.239,00 annui (pari ad € 92.956,00 per l’intera durata del contratto) iva esclusa, come da tabella seguente:
COSTO MEDIO ORARIO | COSTO MEDIO ANNUALE | |
OPERAI I LIV | € 23,93 | € 9.763,44 |
OPERAI II LIV | € 26,56 | € 10.836,48 |
IMPIEGATO I LIV | € 20,58 | € 2.639,08 |
€ 23.239,00 |
Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio
Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in presenza di incidenti stradali su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell’Ente, compresi i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.
Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un ufficio/centro operativo nell'ambito del territorio dell’Ente.
Art. 4 - Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione committente individuerà al proprio interno un direttore dell’esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con il Concessionario e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato.
Art. 5 Modalità di attivazione degli interventi
Gli interventi potranno essere richiesti dal personale dell’Amministrazione Procedente, dalle Forze di Polizia o da chiunque altro soggetto indicato all’atto di consegna del servizio, mediante chiamata gratuita al numero verde indicato dalla ditta concessionaria. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.
La ditta concessionaria, alla ricezione della richiesta telefonica, provvederà ad attivare immediatamente la squadra operativa che dovrà recarsi sul luogo dell’incidente equipaggiata delle tecnologie necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità. Considerato che la concessione oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato, o quelli migliorativi offerti in sede di gara.
Art. 6 Modalità operative del servizio
6.1 Esecuzione degli interventi
Il servizio di ripristino post-incidente consiste nello svolgimento delle seguenti attività, esplicate in forma di emergenza:
- pulitura e lavaggio con aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) sversati sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell’incidente, nonché nel loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) dispersi sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell’incidente, nonché nel loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- pulizia della sede stradale da residui di terra o materiali similari che, a causa dell’incidente stradale, siano presenti sulla carreggiata;
- nel recupero dei materiali di qualsiasi tipo trasportati dai veicoli e dispersi a seguito di incidente sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati, nonché nel loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti.
Nello specifico si precisa che:
- la “pulitura” del manto stradale consiste nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/ o nella raccolta manuale o con mezzi meccanici di tutti i materiali solidi presenti;
- il “lavaggio” della pavimentazione deve essere realizzato con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare biologico” della catena molecolare degli idrocarburi;
- l’“aspirazione” consiste nel recupero dell’emulsione risultante.
Successivamente alle suddette operazioni dovrà essere eseguito il lavaggio finale della superficie stradale con acqua. Nel caso di presenza di ghiaccio o neve o di temperature prossime a 0 C° o con previsioni meteorologiche che prospettino situazioni analoghe,
dovrà essere eseguita una salatura della sede stradale umida con spargimento di cloruro di sodio in ragione di circa 20 grammi/mq.
Nelle ipotesi di intervento di cui all’art. 1, il personale del Centro Operativo incaricato delle attività di cui sopra, si occuperà anche della regolazione del traffico, gestendo i veicoli in transito in prossimità del luogo di intervento, istituendo un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori, in collaborazione con le forze dell’Ordine e/o con il personale del servizio reperibilità della Provincia.
Le attività sopra descritte dovranno essere svolte dal concessionario del servizio anche nel caso di “interventi senza individuazione del veicolo responsabile” per cui l’onere economico relativo a tali interventi resterà a carico esclusivo dall’Affidatario.
Nel caso di intervento in occasione di incidenti standard e/o rilevanti, ove si verifichi una dispersione di liquidi inquinanti sulla sede stradale la cui neutralizzazione con il lavaggio e l’aspirazione superi le capacità idrauliche di stoccaggio e/o del detergente in dotazione del singolo veicolo del Centro Logistico Operativo intervenuto, gli operatori presenti sul posto dovranno immediatamente darne notizia alla propria Centrale Operativa, la quale provvederà ad inviare sul posto altri veicoli al fine di evitare interruzioni del servizio di pulizia per lo svuotamento ed il rifornimento di ogni singolo mezzo operativo.
Nel caso sia necessario provvedere alla bonifica ambientale di suolo e acqua a seguito di incidenti stradali rilevanti che interessino le pertinenze stradali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta concessionaria l’esecuzione dell’intervento di bonifica, qualora in possesso della relativa e necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
A seguito dell’iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee devono attenersi al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n° 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all’intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale e relative pertinenze.
6.2. Caratteristiche dei veicoli in dotazione delle strutture operative:
Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere uniformemente in tinta e dotati sugli sportelli del logo del Concessionario.
I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, compreso di autopompa idonea alla pulizia, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada.
Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti “veicoli polifunzionali” dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.
6.3. Reports degli interventi
Il concessionario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante reports mensili riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:
- i dati identificativi del sinistro (luogo, data);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.
Il concessionario aggiorna, poi, annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.
Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.
Art. 7 Rimozione veicoli in stato di abbandono
La Provincia di Mantova assegna al concessionario del servizio di cui al presente Capitolato l’esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell’Ordine competenti territorialmente, su aree stradali di competenza della Provincia di Mantova e proprie pertinenze, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell’art. 1 del D. M. 460/1999.
Il concessionario si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da “Centri di raccolta e smaltimento” in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Gli interventi del concessionario possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Giudiziaria e dal personale dipendente del Servizio Manutenzione stradale della Provincia di Mantova, attraverso apposita comunicazione, anticipata telefonicamente al numero verde della Centrale Operativa, e successivamente inoltrata via P.E.C.
Al personale dipendente del Servizio Manutenzione stradale della Provincia di Mantova spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito dal concessionario. La Provincia si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.
Il servizio rimozione verrà svolto dai “Centri di raccolta e demolizione” selezionati direttamente dal concessionario. I “Centri di raccolta e demolizione” dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n° 122 del 05.02.1992, dal D.P.R. 14/12/1999, n. 558, dal D. Lgs. n° 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006,
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale dipendente del Servizio Manutenzione stradale della Provincia di Mantova redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento, attraverso il coordinamento con le Forze dell’Ordine, che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denunzia di furto.
Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall’art. 1 comma 1, D.M. 460/1999 e, in particolare:
a. “Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengano su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di
parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n° 22.
b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
c. Decorso tale termine il Centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso”.
Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale dipendente del Servizio Manutenzione stradale della Provincia deve rilasciare copia del verbale summenzionato, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati dal concessionario senza esborso alcuno da parte della Provincia e dei cittadini.
Il corrispettivo per il concessionario o i “Centri di raccolta e demolizione” consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.
Art. 8 Formazione del personale dell’impresa concessionaria
Il personale impiegato per le prestazioni di che trattasi dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell’Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.
Di tale formazione l’Impresa concessionaria dovrà darne prova, prima dell’affidamento del servizio, con trasmissione alla Provincia di Mantova di copia dei certificati di attestazione di frequenza rilasciati al personale operativo.
Art. 9 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all’impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici
1. L’impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Stazione Appaltante, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l’utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell’impresa concessionaria o in disponibilità per il tramite delle strutture operative contrattualmente vincolate o altro titolo valido.
L’impresa, per l’esecuzione degli interventi, dovrà avere la disponibilità di mezzi idonei e conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge; tali mezzi dovranno espressamente possedere le caratteristiche, gli accorgimenti tecnici e le necessarie omologazioni per l’espletamento del servizio richiesto. Inoltre, il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.
I mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante.
2. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che può essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
3. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l’espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata dal sinistro stradale;
b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
4. Il Concessionario deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24. Tale centrale operativa dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul territorio e comunque in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all’art. 10 del presente documento.
Art. 10 Tempi di intervento
Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento dalla chiamata non dovranno superare:
- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.
Art. 11 Durata del servizio
L’affidamento del servizio avrà la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l’impresa firmataria del contratto dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.
Art. 12 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.
La Provincia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui all’ art. 19, con la garanzia definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della garanzia entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno.
La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del procedimento in ordine alla buona esecuzione del servizio.
Art. 13 Assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010
Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente inserite nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’intervento, in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 14 Obblighi del concessionario di servizi
Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione concedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.
Art. 15 Obblighi in materia di tutela ambientale
L’impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
Art. 16 Obblighi verso il personale dipendente
Il concessionario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
Il concessionario ha, altresì, l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
• nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
• adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:
• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
• di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio fa riferimento.
Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il concessionario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
Il concessionario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
ln caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, l’Amministrazione stessa comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.
ln caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi in questione è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 17 Divieti
E’ fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l’esecuzione del servizio, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali.
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto fuori dai casi previsti dalla legge. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.
Art. 18 Responsabilità e assicurazione
Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione concedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.
Pertanto, il concessionario è obbligato a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per l’intera durata contrattuale, idonea polizza assicurativa, con valore massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per sinistro, per persona e per danni alle cose, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all’Amministrazione Provinciale, a terzi e a cose.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione Provinciale prima della stipula del contratto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non sono opponibili alla stazione appaltante.
Resta ferma l’intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato.
Art. 19. Penali
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando la ditta concessionaria ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti
contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell’Amministrazione provinciale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
La Provincia di Mantova procederà all’applicazione delle penali a carico del concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio:
1) Mancato espletamento, anche parziale, dei servizi:
- applicazione di una penale giornaliera di € 500,00.
2) Ritardo sui tempi di intervento rispetto ai tempi previsti dal presente Capitolato o offerti in sede di gara e/o inesatta comunicazione dell’orario di arrivo sul posto.
L’irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00,
3) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati alla Provincia di Mantova. L’irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00.
4) Mancata trasmissione alla Provincia di Mantova, prima dell’affidamento del servizio, di copia dei certificati di attestazione di frequenza rilasciati al personale operativo e richiesti all’art. 8 “Formazione del personale dell’impresa concessionaria” del presente Capitolato. Applicazione di una penale di € 300,00.
5) Mancata presentazione dei reports trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati L’irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
applicazione di una penale di € 300,00.
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
In caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, decorse tre ore dal momento della richiesta di intervento al numero verde, l’amministrazione procedente potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell’impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ed applicazione delle penali.
In caso di carente esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, previa contestazione delle inadempienze rilevate e comunicate mediante posta elettronica, l’amministrazione concedente potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell’impresa concessionaria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ed applicazione delle penali.
Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Art. 20 Risoluzione del contratto e recesso
Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:
a) cessione dell’azienda, concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), fallimento, stato di moratoria e di procedure concorsuali;
b) inadempienza delle obbligazioni o mancata esecuzione secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel Capitolato e nel contratto;
c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il servizio stesso;
e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione;
f) abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il servizio stesso;
g) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dello stesso;
h) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall’amministrazione concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
i) impiego di personale in numero inidoneo per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente;
l) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
m) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
n) applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
o) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Mantova.
Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge e del presente Capitolato che sia di gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto, sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto a mezzo pec, con la fissazione di specifico termine per procedere all’adempimento, secondo le modalità previste dall’art. 1454 c.c., decorso il quale, perdurante l’inadempimento, il contratto si intenderà risolto.
La garanzia definitiva prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione concedente.
Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice civile e a quella di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
Art. 21 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dagli artt.105 e 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
L’operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio in concessione che in- tende subappaltare a terzi, nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sen- si del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con L. n. 108/2021.
Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento della concessione;
- che la Ditta concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che l’affidatario provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti);
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore:
- dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui all’art.26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008.
Ai sensi dell’art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’affidatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario medesimo di comunicare all’Amministrazione contraente il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture, dei servizi affidati, nonché trasmettere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il subappalto è effettuabile per tutte le attività previste nell’affidamento; non può superare la quota a termini di legge riferita all’importo complessivo del contratto.
Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, devono
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto subappaltato, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati.
L’affidatario risponde in solido dell’osservanza, da parte delle imprese subappaltatrici, delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Articolo 22 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione
L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione concedente.
In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di provvedere a:
a) eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, a quanto stabilito dall’offerta tecnica e dal contratto di concessione;
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente Capitolato.
Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Articolo 23 – Controversie
Per la risoluzione di controversie derivanti dall’esecuzione del contratto non si farà luogo alla procedura di arbitrato.
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali che comprendono l’imposta di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia del contratto, nonché le ulteriori spese necessarie al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'affidamento.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 25 Trattamento dei dati
L’Amministrazione concedente, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
− di prestare il consenso al trattamento dei dati;
− di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del servizio;
− di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per l’espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.
Art. 26 Controllo e mantenimento dei requisiti
Per tutta la durata della concessione e dell’affidamento del servizio di ripristino de quo, l’impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all’uopo l’Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.
Art. 27 Doveri comportamentali e Patto di Integrità
Il concessionario, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento, nonché espresso impegno anticorruzione.
Il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l’operatore economico concessionario.
La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare l’esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.
Articolo 28 – Richiamo alle vigenti disposizioni
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.