Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE ALLE SCUOLE ELEMENTARI e MEDIE DI MONZA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO
articolo 1– oggetto dell’accordo quadro
Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro con un operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 D.lgs 163/2006, al quale affidare il servizio di custodia, vigilanza e pulizia delle palestre scolastiche comunali annesse alle scuole elementari e medie in orario extra scolastico.
Il presente accordo quadro definisce i servizi e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste. L’accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso i moduli d’ordine, indicheranno, all’inizio di ogni stagione sportiva, l’entità delle prestazioni e/o ore da eseguire nonché l’elenco delle palestre scolastiche dove espletare il servizio per una durata massima di 9 mesi di prestazione ciascuna. Il singolo contratto diverrà vincolante ed operativo al momento della ricezione da parte dell’appaltatore del modulo d’ordine.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i servizi per l’intero importo previsto dall’accordo quadro.
Articolo 2 – periodo di svolgimento del servizio
Il servizio oggetto del presente accordo quadro dovrà essere svolto nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, come da programmazione annuale che verrà predisposta dall’Amministrazione Comunale prima dell’inizio di ogni stagione sportiva, con la previsione di un’interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali previste nel calendario scolastico e nel periodo estivo (metà giugno/metà settembre) ed una riduzione di orario nei mesi di settembre e giugno.
Le attività sportive potranno essere previste nella fascia oraria dalle 16.30 alle 23.30 dal lunedì al venerdì e nelle palestre annesse alle scuole medie anche nelle giornate di sabato e domenica .
articolo 3 – corrispettivo dell’accordo quadro
L’importo massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo quadro è pari alla somma di € 213.600,00 (duecentotredicimilaseicentoeuro/00) + IVA, esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale, stimati per tutta la durata dell’accordo in € 2.133,00 + IVA
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in base alla programmazione oraria dell’utilizzo delle palestre scolastiche nella stagione sportiva 2011/2012, per un numero di 7.400 ore annue.
Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato, in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara dall’aggiudicatario rispetto alla base d’asta di € 17,80 +iva.
Il corrispettivo da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte.
Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l’esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
Gli oneri della sicurezza di ogni singolo affidamento verranno corrisposti in relazione alla durata e alla quantità di prestazione da eseguire.
articolo 4 – durata e ammontare dell’accordo quadro
L’accordo quadro, che stabilisce la tipologia della prestazione, avrà la durata complessiva dalla data di affidamento sino al 30/6/2015.
Le prestazioni dovranno essere annualmente erogate come previsto al precedente art. 2, in base alla programmazione settimanale definita all’inizio della stagione sportiva e specificata dal modulo d’ordine trasmesso all’inizio di ogni stagione sportiva.
In corso di esecuzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, nell’ambito del quinto d’obbligo previsto dal X.X. 0000/0000, xx ore di prestazione dei servizi prestati.
Variazioni in aumento del monte ore settimanale, dovute allo svolgimento di campionati o manifestazioni, o in diminuzione dovute alla sospensione del servizio per sospensione temporanea o permanente delle attività o per inagibilità temporanea delle palestre, non daranno luogo ad ulteriori pretese da parte
dell’operatore economico aggiudicatario che dovrà adeguare il servizio senza alcuna riserva e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, se non il pagamento delle ore debitamente richieste dal Committente ed erogate dall’aggiudicatario stesso.
Articolo 5 – Luoghi di svolgimento dei servizi
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno svolgersi presso le palestre scolastiche comunali medie ed elementari gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale.
Le palestre dove verrà svolto il servizio variano in relazione alla richiesta da parte delle società sportive di realizzare attività sportive a favore dell’utenza e al convenzionamento della gestione delle stesse, dato che varia all’inizio di ogni stagione sportiva.
Le palestre eventualmente interessate, con relative ore presuntive (come da programmazione stagione sportiva 2012/2013) da dedicare alle varie mansioni e la suddivisione per tipologia di servizio viene riportata qui di seguito:
a) palestre scolastiche con servizio giornaliero di custodia (apertura e chiusura), vigilanza e pulizia finale dell’impianto:
Palestre scolastiche | Indirizzo | Ore presunte di att.sportiva (vigilanza) | Ore custodia e pulizia finali | Totale |
Citterio | via Collodi | 22 | 5 | 27 |
Xxxxxxx (xxxxxxx) | xxx Xxxxxx, 00 | 8,50 | 4 | 12,50 |
Xxxxx | xxx Xxxxx, 0 | 19 | 5 | 24 |
Sant’Xxxxxxxxxx | via Sant’Xxxxxxxxxx, 13 | 8,50 | 5 | 13,50 |
Xxx Xxxxxx | xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 | 28,50 | 6 | 34,50 |
Salvo D’Acquisto | xxx Xxxxxxxx, 00 | 8,50 | 5 | 13,50 |
Bachelet | via Xxxxxxx, 1 | 20 | 5 | 25 |
TOTALI ORE SETTIMANALI | 150 |
b) palestre scolastiche con servizio giornaliero di custodia (apertura e chiusura) e pulizia finale dell’impianto:
Palestre scolastiche | Indirizzo | ore di att.sportiva | Ore custodia e pulizia finali | Totale | ||
Ardigò | Xxx | Xxxxxxxxx,00 | 0 | 7 | 14 | |
Bellani | Xxx | Xxxxxxx, 0 | 7 | 7 | 14 | |
Monte Amiata | Xxx | Xxxxx Xxxxxx,00 | 6 | 6 | 12 | |
X. Xxxxx | Xxx | xxxxx Xxxxxxxx | 0 | 5 | 10 | |
TOTALI | 50 | |||||
Palestre A) + B) settimanale | Tot. h. 200 | Tot. h settimanali * 37 settimane annue | TOTALE complessivo | 7.400 |
Articolo 6 – descrizione dei servizi e modalità di svolgimento
I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli di seguito descritti, tali da garantire la sorveglianza dei luoghi e delle attrezzature ivi presenti.
Il servizio si articola in:
a) custodia: l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’apertura e la chiusura di tutte le palestre secondo il piano programma annuale di utilizzo degli impianti e le indicazioni impartite dall’Ufficio Manifestazione e Attività sportive. L’appaltatore e il personale addetto sono responsabili della custodia e conservazione delle chiavi di accesso. Il personale incaricato è responsabile dell’accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione all’inizio ed al termine del servizio e della chiusura interna di porte e finestre. Il servizio di custodia dovrà essere inoltre espletato in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio Manifestazioni ed Attività sportive, garantendo sempre la massima disponibilità nei confronti degli atleti e delle società sportive che usufruiscono degli impianti, in qualità di referente di contatto per conto dell’Amministrazione Comunale con l’utenza del servizio. Limitatamente alle palestre con ingresso autonomo, il personale di custodia dovrà consegnare le chiavi di accesso all’impianto, all’inizio della prima ora di attività, alla società presente e recuperare le
stesse dalla società sportiva operante in palestra all’ultima ora. Dette consegne dovranno essere firmate per ricevuta.
b) Vigilanza: l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, per le palestre senza ingresso autonomo, la presenza di personale, all’uopo incaricato in ogni plesso scolastico per tutto il tempo di svolgimento delle attività sportive, al quale compete la responsabilità e la sorveglianza sul corretto utilizzo degli impianti e del materiale atletico – sportivo presente in palestra, la vigilanza sugli accessi all’impianto assicurando che i frequentatori, autorizzati all’utilizzo della palestra e dei locali annessi, non accedano a quelli scolastici confinanti.
Il personale di servizio incaricato dovrà far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive in base al piano programma annuale e dovrà far rispettare, da parte degli utenti e loro accompagnatori, i Regolamenti e le norme di utilizzo impianto, che saranno comunicate dal Servizio attività sportive.
All’appaltatore compete altresì l’obbligo per tutte le palestre scolastiche di segnalare formalmente all’Ufficio Manifestazione ed Attività sportive eventuali anomalie, mancanze e rotture degli impianti e/o delle attrezzature in dotazione, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo;
c) pulizia: l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alle pulizie della palestra, locali spogliatoi, bagni, corridoi di accesso e ogni altro spazio annesso all’impianto sportivo. Il servizio di pulizia dovrà essere garantito con le modalità previste al successivo art. 7. La pulizia dovrà essere effettuata in maniera accurata al termine dell’ultima attività svolta, utilizzando i mezzi e gli strumenti necessari per una adeguata pulizia, compreso occasionalmente macchine aspiratrici e macchine lava-asciuga per i pavimenti ad eccezione degli interventi mensili e bimestrali che nelle palestre scolastiche senza ingresso autonomo possono essere svolti durante le attività delle società sportive.
Il servizio dovrà essere svolto come da piano – programma annuale che verrà comunicato prima dell’inizio di ogni stagione sportiva dall’Ufficio Manifestazioni e attività sportive.
Il personale incaricato dovrà assicurarsi che le società sportive utilizzatrici dell’impianto siano in possesso della relativa concessione da parte dell’Amministrazione Comunale: in assenza della stessa, il personale incaricato non dovrà consentire l’utilizzo della palestra medesima.
Le eventuali successive comunicazioni di variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno scolastico, saranno tempestivamente comunicate, con un anticipo minimo di 48 ore, dall’Ufficio Manifestazioni e Attività sportive alla persona che l’operatore economico aggiudicatario nominerà quale referente e responsabile operativo dei servizi richiesti.
Articolo 7 - pulizia dei locali
Gli interventi devono essere eseguiti quotidianamente provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari al termine delle attività.
La pulizia dovrà comprendere in particolare:
INTERVENTI GIORNALIERI
a) spazzatura e pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti ;
b) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione nell’apposito involucro con trasporto nei locali all’uopo destinati. Gli involucri dovranno essere forniti dall’appaltatore;
c) lavaggio e disinfezione giornaliera dei gabinetti, degli apparecchi igienico sanitari, delle docce e relativi anti - servizi al termine di ogni turno di lavoro.
a) lavaggio e sanificazione rivestimenti murali docce e servizi igienici;
b) pulizia panchine, arredi spogliatoi ed attrezzature sportive;
c) lavaggio di fondo di pavimenti, corridoi, palestra, spogliatoi;
d) pulizia tribune, scale di accesso e corrimani.
a) pulizia delle porte, infissi, locali ripostigli e cancelli;
b) asportazione ragnatele.
pulizia dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti, compresi i cristalli degli ingressi, i vetri delle scale, dei pianerottoli e di quanto altro in vetro risulta installato; dovranno inoltre essere puliti i telai dei serramenti nonché i davanzali delle finestre, siano essi in alluminio o di altro materiale.
INTERVENTI STRAORDINARI
In caso di neve dovrà essere garantito lo sgombero lungo il camminamento e l’ingresso palestre. Nel caso invece di gelo si dovrà provvedere allo spargimento del salaccio messo a disposizione degli uffici comunali. Il personale incaricato divrà altresì procedere alla tempestiva asciugatura dell’acqua in caso di allagamento parziale dei locali durante l’espletamento del servizio.
Durante le ore di assenza temporanea delle attività inserite nel piano annuale l’Appaltatore è impegnato per una pulizia particolareggiata degli ambienti.
Per il deposito degli attrezzi e del materiale verrà concesso all’affidatario del servizio l’uso dei vani che il Comune riterrà necessari e di cui potrà disporre in accordo con la competente direzione didattica.
articolo 9 – utilizzo attrezzature
L’operatore economico dovrà utilizzare occasionalmente, laddovè la pavimentazione lo richieda, le macchine e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio impegnandosi ad assicurare la loro conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CEE. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.
Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’operatore economico aggiudicatario stesso.
articolo 10 – sospensione dei servizi
Le prestazioni ordinarie di custodia, vigilanza e pulizia saranno sospese negli edifici / locali ove si rendano necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza alcuna pretesa da parte dell’operatore economico aggiudicatario del servizio.
articolo 11 – obblighi ed oneri a carico dell’operatore economico aggiudicatario
Entro dieci giorni consecutivi dall’avvio dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i
L’impresa aggiudicatrice dovrà assicurare la reperibilità telefonica sia nelle ore d’ufficio che durante le ore di servizio di almeno un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L’impresa appaltatrice, a tale fine, dovrà avere una sede operativa in Monza o nelle Province di Monza e Brianza o di Milano ovvero dovrà provvedere entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, pena la revoca dell’affidamento, all’apertura di una sede operativa funzionante in Monza o nelle province di Monza e Brianza o di Milano e dovrà comunque comunicare all’Ufficio Manifestazione e Attività sportive, all’atto dell’affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile, anche al fine di provvedere tempestivamente alla chiamate urgenti; tale Responsabile dovrà avere delega operativa rilasciata dall’azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell’accordo quadro. Presso tale sede e a tale referente, quindi, l’Amministrazione Comunale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.
Più in generale, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’operatore economico si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi
stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità. Sono a completo carico dell’operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all’impiego di:
a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate;
e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
f) ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
articolo 12 – assunzione e trattamento del personale dipendente
L’impresa aggiudicataria è tenuto a garantire la continuità del personale impiegato per la stessa stagione sportiva, fatta salva l’esigenza di sostituzione del personale (per malattie, gravidanze, dimissione) o esigenze dell’Amministrazione Comunale per carenze nell’erogazione del servizio.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo quadro, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’impresa aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico – economica e sindacale. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
L’impresa aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. .
L’impresa aggiudicataria dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il personale addetto dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, dovrà tenersi informato circa le disposizioni inerenti il servizio ed attenersi agli ordini impartiti dall’appaltatore.
Il personale addetto deve conoscere fluentemente la lingua italiana e sapersi relazionare in modo corretto con gli utenti del servizio.
E’ inoltre previsto come da art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 la sostituzione della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore o retributiva a tutela dei lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
Articolo 13 – clausola sociale
L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire, in via prioritaria e con riferimento al CCNL di categoria applicato, l’assunzione del personale impegnato nei medesimi servizi nell’appalto precedente garantendo il medesimo livello normativo e retributivo (vedasi tabella in calce al presente articolo); l’Appaltante considera che la presa in carico di personale già precedentemente operativo nelle sedi coinvolte dal suddetto appalto rappresenti una forma di continuità nell’inserimento lavorativo di personale svantaggiato e pertanto all'Appaltatore viene richiesto di assumere gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti ,senza periodo di prova come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Resta impregiudicata la successiva facoltà del dipendente di presentare formale richiesta all'Appaltante di adesione in qualità di socio, se trattasi di cooperativa.
In ipotesi di cessazione dal servizio del personale di cui al precedente comma, la sostituzione dello stesso dovrà avvenire mediante ricerca di personale svantaggiato, certificato ai sensi della legge 381/91, da reclutarsi prioritariamente attraverso le segnalazioni dell’Ufficio Orientamento & Lavoro del Comune di Monza.
Operatore | Data Assunzione | Descrizione qualifica | CCNL | n.scatti maturati | Data Prox Scatto | livello | hh settimana |
Dipendente 1 | 02/07/2007 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | 1,00 | 2 | 24,50 | |
Dipendente 2 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multi servizi | - | Ott-15 | 2 | 35,00 |
Dipendente 3 | 03/10/2007 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multi servizi | 1,00 | 2 | 28,50 | |
Dipendente 4 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multi servizi | - | Ott-15 | 2 | 31,00 |
Dipendente 5 | 09/07/2009 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multi servizi | - | Ago-13 | 2 | 27,00 |
Dipendente 6 | 09/11/2007 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | 1,00 | 2 | 15,00 | |
Dipendente 7 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multi servizi | - | Ott-15 | 2 | 20,00 |
Dipendente 8 | 07/06/2010 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | - | Lug-14 | 2 | 23,00 |
Dipendente 9 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | - | Ott-15 | 2 | 10,00 |
Dipendente 10 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | - | Ott-15 | 2 | 14,00 |
Dipendente 11 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | - | Ott-15 | 2 | 14,00 |
Dipendente 12 | 16/09/2011 | XXX.XX | Pulizia e servizi integrati multiservizi | - | Ott-15 | 2 | 20,00 |
Dipendente 13 | 01/10/2012 | Operaio | Coop. Sociali | - | - | A1 | 21,00 |
Dipendente 14 | 01/10/2012 | Operaio | Coop. Sociali | - | - | A1 | 21,00 |
articolo 14 – cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’articolo 116 del D. lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
articolo 15 – personale responsabile di servizio
L’operatore economico aggiudicatario deve indicare il “Responsabile di Servizio” per le seguenti funzioni:
-riferimento stabile per l’Amministrazione Comunale;
-garante dell’esatta ed uniforme erogazione del servizio;
-responsabile della qualità del servizio;
-referente per segnalare eventuali cause di forza maggiore che rendono impossibile assicurare in tutto o in parte il servizio, per ogni variazione oraria o problematica di lavoro.
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente
riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contradditorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.
Il Responsabile di servizio concorda con il referente dell’Amministrazione le fasce orarie definitive relative ai servizi per ogni singolo edificio.
Il Responsabile del servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all’ingresso ai locali oggetto del contratto.
articolo 16 - scioperi
In caso di scioperi del personale dell’impresa aggiudicataria o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato per ciascun edificio un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’operatore economico aggiudicatario e il Committente.
articolo 17 – controlli e verifiche del servizio della stazione appaltante
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli sulle strutture ed attrezzature sportive per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni di prodotti impiegati per le pulizie, da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche.
I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:
- esame visivo della qualità delle pulizie in base ad una griglia di 4 livelli così articolata:
- 0 pulito
- 1 tracce di sporco
- 2 sporco, polvere e alcune ragnatele
- 3 diffusione sporco e ragnatele evidenti
- professionalità degli addetti;
- controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti;
- controllo del numero di addetti e relativo monte ore;
- controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;
- verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l’effettuazione del servizio di pulizia.
I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportate nei “Rapporti” che verranno inviati all’Appaltatore, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuati i diversi lavori di risanamento o poste in essere le operazioni corrette del servizio.
articolo 18 – cauzione e spese contrattuali
Costituisce onere dell’operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo del presente appalto, la stipula della cauzione, sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 113 del d.lgs. 12/4/2006 n.163, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, pena la revoca dell’affidamento, all’atto della sottoscrizione dell’accordo quadro; la stessa verrà svincolata con l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 113 c. 5 D.Lgs. 163/2006).
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.
In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti dall’Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante:
a) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D. lsg. n. 385/1993.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, nonché ogni altra accessoria e conseguente al contratto.
Sono altresì a carico dell’operatore economico aggiudicatario ogni tassa, imposta ecc. presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l’impresa aggiudicataria avrà diritto di rivalsa a norma di legge.
articolo 19 – Responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario
L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L’appaltatore ha l’obbligo di controllare i titoli di accesso all’impianto vigilando ed impedendo a chiunque l’accesso ai locali scolastici assumendosi la piena responsabilità in merito ad eventuali furti e danni ai beni patrimoniali dell’istituto scolastico durante l’orario di attività da parte dei terzi estranei. L’impresa aggiudicataria si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.
articolo 20 – assicurazioni
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’impresa aggiudicataria), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
articolo 21 –modalità di pagamento
L’impresa aggiudicataria emetterà fattura al termine di ogni mese. L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal Responsabile dell’Ufficio, sarà fatturata a parte. Il pagamento di ogni singola fattura avverrà a 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di verifica della conformità della prestazione: la verifica di conformità del servizio avverrà entro 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell’Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
articolo 22 - penalità
Nel caso in cui il referente dell’Amministrazione accerti il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello dei servizi ordinari, il Committente richiederà all’impresa aggiudicataria, a mezzo telefax o e-mail, l’immediato intervento. Tali prestazioni dovranno essere effettuate nel termine di 1 (uno) giorno dalla notifica della richiesta e non darà luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione della negligente esecuzione del servizio. Inoltre il Committente, qualora l’operatore economico aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dall’impresa aggiudicataria, potrà applicare le penalità di seguito specificate, ovvero quelle previste da altri articoli del presente capitolato.
Per violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato e non ricomprese nella casistica di cui di seguito, motivata penalità ricompresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimi di € 800,00.
L’Amministrazione appaltante, in assenza di interventi correttivi da parte dell’Impresa aggiudicataria, applicherà le seguenti penali, strutturate come segue:
a) detrazione dello 0,50% del corrispettivo mensile per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi giornalieri previsti;
b) detrazione dello 0,75% del corrispettivo mensile per mancata esecuzione di ognuno degli interventi settimanali;
c) detrazione del 3% del corrispettivo trimestrale per mancata esecuzione di ognuno degli interventi bimestrali.
d) per mancata comunicazione del nominativo del Responsabile con funzioni direttive, di cui all’articolo 11, nonché nei casi di assenza o irreperibilità giornaliera, senza sostituzione, verrà comminata una penale pari a € 100,00; qualora l’assenza ingiustificata non sostituita superasse i 3 giorni consecutivi, la penale si intenderà giornaliera;
e) a seguito di eventi naturali :
e1) in caso di nevicate: il mancato sgombero della neve comporta la comminazione di una penale pari allo 0,75% del corrispettivo, per ogni omissione, in rapporto ai singoli edifici;
e2) in caso di gelo: il mancato spargimento del salaccio, verrà attribuita una penale pari allo 0,25% del corrispettivo annuale, per ogni omissione in rapporto ai singoli edifici;
e3) in caso di mancata tempestiva asciugatura dell’acqua, a seguito di allagamenti, verrà comminata una penale pari allo 0,30% del corrispettivo annuale, per ogni omissione;
f) per mancata osservazione di disposizioni varie:
f1) per assenza di dotazione e/o relativa esposizione di tesserino di riconoscimento del personale impiegato (per ogni singolo addetto): € 100,00;
g) per mancata apertura/chiusura impianto secondo il piano programma annuale di utilizzo: € 100,00 per ogni singola mancata apertura o chiusura;
h) per omessa segnalazione di anomalie, mancanze e rotture impianti e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimenti o inconveniente che possa causare pericolo entro 24 ore: € 100,00.
All’Applicazione delle penalità si procederà, in contradditorio con l’impresa aggiudicataria, tramite apposita nota scritta.
Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’operatore economico aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 18 del presente capitolato.
articolo 23 – esecuzione in danno
Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni
l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente integrato.
articolo 24 – risoluzione – rifusione danni e spese
Poiché in sede di analisi dei prezzi e determinazione dell’importo contrattuale l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d’opera, sulle tabelle “Costo orario operai addetti ai multiservizi” per la provincia di riferimento elaborate dal ministero del lavoro, la ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto;
d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed d) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
Art. 25 - Recesso
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell' art. 1373 c.c. nonché per mancato adeguamento da parte dell’Appaltatore del contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionale successive alla stipula del presente contratto, in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. all' appaltatore con preavviso di almeno 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.
Dalla data del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall' Appaltatore solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 90 giorni.
L' appaltatore che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell' Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.
Art. 26 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’esecutore del contratto, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza dell’appalto
dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Impresa aggiudicataria. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione del contratto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza dell’appalto, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
articolo 27 - subappalto
E’ vietato sub-appaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni.
Non sono in ogni caso considerati sub appalti le commesse date dall’Impresa aggiudicataria ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura di mezzi meccanici.
articolo 28 - controversie
Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
articolo 29 –tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all’appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
articolo 30 - rinvio e norme vigenti
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
articolo 31 – trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare tutti i dati relativi al presente contratto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali.
Art. 32 disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.