Pag. Glossario 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1 – NORME GENERALI 6 1.1 Decorrenza della Copertura Assicurativa 6 1.2 Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione 6 1.3 Pagamento del Premio 6 1.4 Modifiche al Contratto di Assicurazione 6...
BLUREDDITO |
INDICE
Pag. | |
Glossario | 1 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | |
SEZIONE 1 – NORME GENERALI | 6 |
1.1 Decorrenza della Copertura Assicurativa | 6 |
1.2 Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione | 6 |
1.3 Pagamento del Premio | 6 |
1.4 Modifiche al Contratto di Assicurazione | 6 |
1.5 Diritto di Recesso per il Contraente | 6 |
1.6 Persone assicurabili | 7 |
1.7 Estinzione del conto corrente | 8 |
1.8 Obblighi in caso di Sinistro | 8 |
1.9 Pagamento delle prestazioni | 8 |
1.10 Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica, Mediazione | 8 |
1.11 Limiti territoriali | 8 |
1.12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Nullità | 8 |
1.13 Oneri fiscali | 9 |
1.14 Legislazione applicabile | 9 |
1.15 Foro competente | 9 |
1.16 Prescrizione dei diritti | 9 |
1.17 Rinvio alle norme di legge | 9 |
SEZIONE 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 10 |
2.1 Rischi assicurati | 10 |
2.2 Combinazioni di Coperture Assicurative | 11 |
2.3 Periodi di Carenza | 11 |
2.4 Prestazioni e Massimali | 11 |
2.5 Denunce successive di Sinistri – Periodo di Riqualificazione | 14 |
2.6 Esclusioni | 15 |
2.7 Cambiamento dell’attività lavorativa dell’Assicurato in corso di Contratto di Assicurazione | 17 |
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | 18 |
3.1 Modalità di denuncia dei Sinistri | 18 |
3.2 Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni | 18 |
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Assicurato la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione, e che coincide sempre con il Contraente.
Capitale Assicurato la somma che la Impresa si impegna a liquidare in caso di Sinistro
per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Contraente il soggetto, persona fisica, che stipula il Contratto di Assicurazione di Assicurazione e paga il Premio.
Contratto di Assicurazione accordo con il quale l’Impresa a fronte del pagamento di un Premio
si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.
Copertura Assicurativa la/e Copertura/e Assicurativa/e prevista/e dalle condizioni di
Assicurazione della Polizza in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare la somma assicurata all’Assicurato in caso di Sinistro.
Disoccupazione è considerato in Disoccupazione l’Assicurato che:
a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Non sono coperti gli stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta).
Inabilità Totale Temporanea il rischio assicurato è: (i) per i Lavoratori Autonomi: la perdita totale,
in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; (ii) per gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Pubblici, Non Lavoratori, il rischio assicurato è la perdita temporanea ed in misura totale, medicalmente accertata, di attendere ad almeno 2 delle seguenti 4 attività basilari della vita umana: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi.
Indennità Mensile la somma che l’Impresa si impegna a liquidare mensilmente in caso
di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego Involontaria.
Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Impresa l’impresa di assicurazione CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Intermediario UBI Banca S.p.A.
Invalidità Totale Permanente da
Infortunio la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia superiore al 59% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (Allegato 1), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL, ETC.).
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lavoratore Autonomo la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo,
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, e che deve presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito di lavoro dipendente o pensione.
Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con
qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o aziende o enti di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente regolato dalla legge italiana, a tempo indeterminato, che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con
qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Malattia l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Mediazione attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di Polizza documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici
dell’Assicurato, le Coperture Assicurative acquistate e la relativa durata, il Premio pagato che unitamente al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni e alle Condizioni di Assicurazione, costituisce il Contratto di Assicurazione.
Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Dipendente Privato né Lavoratore Dipendente Pubblico né Lavoratore Autonomo, inclusi i pensionati.
Perdita d’Impiego Involontaria la perdita dell’Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente
Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione.
Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della
data di decorrenza dell’assicurazione durante il quale le garanzie Inabilità Totale Temporanea (da Malattia) e Perdita d’Impiego Involontaria non sono operanti.
Periodo di Riqualificazione il periodo di tempo che deve intercorrere tra un Sinistro per
Inabilità Totale Temporanea o Perdita d’Impiego Involontaria ed un Sinistro successivo per Inabilità Totale Temporanea o Perdita d’Impiego Xxxxxxxxxxxx affinché quest’ultimo sia indennizzabile in base al contratto.
Premio la somma in denaro, comprensiva di imposte, dovuta all’Impresa dal Contraente quale corrispettivo per l’assicurazione.
Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.
Sinistro il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Sportivo Professionista persona fisica che svolge attività sportiva a titolo oneroso e con
carattere di continuità nell’ambito di discipline regolamentate dal CONI.
Soluzione una delle Soluzioni di Coperture Assicurative attivabili in sede di stipula del Contratto di Assicurazione: Soluzione 1 e Soluzione 2.
Utenze le bollette delle utenze domestiche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento, tv satellitare o via cavo, Internet, nonché delle Utenze Telefoniche, intestate all’Assicurato. Per Utenze Telefoniche si intendono quelle relative al contratto di telefonia rete fissa, al contratto di telefonia mobile e al contratto per linea ADSL, con espressa esclusione delle ricariche pre-pagate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – NORME GENERALI
Art. 1.1 – Decorrenza della Copertura Assicurativa
Fatti salvi i Periodi di Carenza, la Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.
Art. 1.2 – Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione ha una durata fissa poliennale pari a 5 anni come indicato nel Modulo di Polizza. Alla scadenza, non è previsto alcun tacito rinnovo.
Le Coperture Assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) Recesso dell’Assicurato (Art. 1.5 – Diritto di Recesso per il Contraente);
b) Xxxxxxxx pagato in relazione alla Copertura Assicurativa Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
c) Decesso dell’Assicurato.
Art. 1.3 – Pagamento del Premio
1. Il Contraente è tenuto al pagamento di un Premio unico ed anticipato non frazionabile per l’intera durata quinquennale del Contratto di Assicurazione. L’ammontare del Premio è indicato nel Modulo di Polizza.
2. In caso di mancato pagamento del Premio entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contratto di Assicurazione di assicurazione si intende come mai perfezionato, e si risolve di diritto se l’Impresa non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi.
3. Il Premio viene versato dal Contraente mediante addebito sul c/c intrattenuto presso UBI Banca S.p.A., che agisce come Intermediario assicurativo incaricato dall’Impresa di offrire e collocare il presente Contratto di Assicurazione, e di incassare i Premi. Non sono previste altre modalità di pagamento del Premio.
A scelta del Contraente, il Premio può essere oggetto di finanziamento da parte di UBI Banca S.p.A., previo parere favorevole di quest’ultima ed alle condizioni specificate nel relativo contratto di prestito finalizzato: per le condizioni contrattuali di tale finanziamento, si rinvia a quanto indicato nei moduli di Informativa Generale sul prodotto disponibili nella sezione “Trasparenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xxx e presso le filiali di UBI Banca S.p.A, dove è possibile anche richiedere il documento di informativa precontrattuale "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (modulo SECCI) relativo al finanziamento.
Art. 1.4 – Modifiche al Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 - Diritto di Recesso per il Contraente
1. Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, il Recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale dell’Intermediario oppure mediante comunicazione scritta inviata all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata a.r. In tal caso, il Contratto di Assicurazione si intende come mai entrato in vigore, e l’Impresa, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Recesso, rimborserà al Contraente l’importo di Premio pagato, al netto delle imposte. Nel caso di finanziamento del Premio, l’importo restituito verrà corrisposto direttamente dall’Impresa alla Banca finanziatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento in tema di
mandato irrevocabile di pagamento; qualora il contratto di finanziamento sia venuto meno, l’intero importo del Premio sarà restituito al Contraente, per il tramite dell’Intermediario.
2. Il Contraente, stante la durata poliennale dell’assicurazione, ha altresì diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione annualmente, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto a ciascun anniversario del Contratto di Assicurazione, compilando l’apposito modulo presso la filiale dell’intermediario oppure mediante comunicazione scritta inviata all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata a.r.]. Il Recesso ha sempre effetto dalle ore 24:00 della data di anniversario del Contratto di Assicurazione. L’ Impresa, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborserà al Contraente le annualità di Premio pagate e non godute, al netto delle imposte. Nel caso di finanziamento del Premio, l’importo restituito verrà corrisposto direttamente dall’Impresa alla Banca finanziatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento in tema di mandato irrevocabile di pagamento; qualora il contratto di finanziamento sia venuto meno, l’intero importo del Premio sarà restituito al Contraente, per il tramite dell’Intermediario.
Art. 1.6 – Persone assicurabili
1. E’ assicurabile ciascuna persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Polizza, abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:
a) sia residente in Italia;
b) sia intestatario o cointestatario di un conto corrente intrattenuto presso UBI Banca S.p.A.;
c) sia di età compresa tra i 18 compiuti ed i 63 anni non compiuti e sia di età tale per cui, alla data di scadenza quinquennale dell’assicurazione, non abbia compiuto i 68 anni di età;
d) sia Lavoratore Dipendente Privato, assunto da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro con Contratto di lavoro a tempo indeterminato che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali (requisito di assicurabilità valido solo per la Soluzione 1);
e) sia Lavoratore Autonomo / Lavoratore Dipendente Pubblico / Non Lavoratore (requisito di assicurabilità valido solo per la Soluzione 2).
2. Non sono assicurabili le seguenti tipologie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con Contratto di lavoro a tempo determinato;
b) lavoratori assunti con Contratto di lavoro (ancorché a tempo indeterminato) di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, stagionale, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.
3. Non sono altresì assicurabili le persone che, pur essendo Lavoratori Dipendenti Privati, svolgono le seguenti attività professionali:
• Vigile del fuoco
• Carabiniere
• Agente alla polizia di stato
• Militare dell’esercito italiano
• Militare della marina militare
• Agente della polizia penitenziaria
• Agente della guardia di finanza
• Pilota civile
• Pilota militare
• Assistente di volo
• Sportivo professionista
La persona fisica assicurata, indicata nel Modulo di Xxxxxxx, coincide sempre con il Contraente.
Art. 1.7 – Estinzione del conto corrente
In caso di interruzione del rapporto di conto corrente intestato al Contraente con UBI Banca, il Contratto di Assicurazione resta operante senza subire modifiche.
Art. 1.8 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne tempestivo avviso all’Intermediario o Impresa, producendo tutta la documentazione richiesta nella Sezione III – Norme che regolano i Sinistri.
Art. 1.9 – Pagamento dell’Indennizzo
Le prestazioni previste dal presente Contratto di Assicurazione sono liquidate dall’Impresa all’Assicurato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa di Sinistro che accerta il diritto al percepimento dell’Indennizzo.
Art. 1.10 – Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica, Mediazione.
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti (Contraente e Impresa) possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente, salvo l’obbligo di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D. lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.
Art. 1.11 – Limiti Territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero, fermo restando che, in riferimento alla garanzia Perdita d’Impiego Involontaria, il Contratto di lavoro dell’Assicurato deve essere regolato dalla legge italiana.
Art. 1.12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Nullità
1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente in sede di stipula del Contratto di Assicurazione, possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
2. Il Contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi:
a) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del Contratto di Assicurazione, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
b) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c. ;
c) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 1.13 – Oneri fiscali
Le imposte e le tasse relative o discendenti dal Contratto di Assicurazione sono a carico del soggetto che sostiene l’onere del pagamento del Premio o dei Beneficiari ed aventi diritto, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.
Art. 1.14 – Legislazione applicabile
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 1.15 – Foro competente
Fermo quanto previsto all’art.1.10 Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica, mediazione per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l’Impresa e, dall’altra parte, il Contraente, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Contraente.
Art. 1.16 – Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni.
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, l’Impresa non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Rischi assicurati
1. L’assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscono l’Assicurato, identificato nel Modulo di Polizza, nel corso della durata del Contratto di Assicurazione:
A. Invalidità Totale Permanente da Infortunio – Il rischio assicurato è la perdita totale, definitiva ed irrimediabile della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia superiore al 59% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (Allegato 1), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, ASL, ETC.). In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
B. Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Il rischio assicurato è: (i) per i Lavoratori Autonomi: la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; (ii) per gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori il rischio assicurato è la perdita temporanea ed in misura totale, medicalmente accertata, di attendere ad almeno 2 delle seguenti 4 attività basilari della vita umana: nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, si precisa che gli stati di inabilità causati da radiculopatie, lombalgie, dolori alle spalle e al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccididinie, sono coperti solo qualora comprovati da esami radiologici o clinici.
C. Perdita d’Impiego Involontaria. Il rischio assicurato è la perdita dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendendemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del Contratto di Assicurazione di lavoro e lo stato di Disoccupazione. E’ considerato in Disoccupazione l’Assicurato che:
a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, si precisa che non sono coperti gli stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta).
Art. 2.2 – Combinazioni delle Coperture Assicurative
Le sopra indicate Coperture Assicurative potranno essere attivate dal Contraente secondo le combinazioni di seguito indicate:
Status lavorativo dell’Assicurato | Coperture prestate | |
Soluzione 1 | Attivabile solo da: Lavoratore Dipendente Privato | • Invalidità Totale Permanente da Infortunio • Perdita d’Impiego Involontaria |
Soluzione 2 | Attivabile solo da: Lavoratore Dipendente Pubblico Lavoratore Autonomo Non Lavoratore | • Invalidità Totale Permanente da Infortunio • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia |
In caso di Sinistro occorso all’Assicurato nel periodo di durata del Contratto di Assicurazione, l’ Impresa corrisponderà le prestazioni di cui al successivo Art. 2.4
In riferimento ad entrambe le Soluzioni, in caso di liquidazione del Capitale Assicurato per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, tutte le Coperture Assicurative cessano automaticamente.
Art. 2.3 – Periodi di Carenza
1. Le Coperture Assicurative sono soggette ai seguenti Periodi di Carenza:
Copertura | Periodo di Carenza |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | Non applicabile |
Perdita d’Impiego Involontaria | 90 giorni |
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia | 30 giorni solo se da Malattia |
Art. 2.4 – Prestazioni e Massimali
1.L’ Impresa si obbliga a corrispondere le seguenti prestazioni assicurative:
a. in caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio, la prestazione consiste nella liquidazione del Capitale Assicurato. L’ammontare del Capitale Assicurato è diverso a seconda della linea di prodotto attivata (SILVER /GOLD / PLATINUM), come indicato al successivo comma 2.
b. In caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, la prestazione è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 30 (trenta) giorni e consiste nella liquidazione, al termine di ciascun successivo periodo consecutivo di 30 giorni di Disoccupazione:
i. di una Indennità Mensile di importo fisso. L’ammontare di tale Indennità Mensile, ed i relativi massimali, sono diversi a seconda della linea di prodotto attivata (SILVER /GOLD / PLATINUM), come indicato al successivo comma 2, ed inoltre
ii. di una somma pari all’ammontare di tutte le Utenze domestiche, intestate all’Assicurato, aventi data di scadenza di pagamento nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, in caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi. Il rimborso delle Utenze è in ogni caso soggetto a un massimale mensile di €200,00, qualunque sia la linea di prodotto attivata (SILVER /GOLD / PLATINUM).
c. In caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, la prestazione consiste nella liquidazione, al termine di ciascun periodo consecutivo di 30 giorni di inabilità:
i. di una Indennità Mensile di importo fisso. L’ammontare di tale Indennità Mensile, ed i relativi massimali, sono diversi a seconda della linea di prodotto attivata (SILVER /GOLD / PLATINUM), come indicato al successivo comma 2, ed inoltre
ii. di una somma pari all’ammontare di tutte le Utenze, intestate all’Assicurato, aventi data di scadenza di pagamento nel mese solare coincidente a quello della data di inizio del Sinistro e, in caso di continuazione del Sinistro, nei mesi solari successivi. Il rimborso delle Utenze è in ogni caso soggetto a un massimale mensile di €200,00, qualunque sia la linea di prodotto attivata (SILVER /GOLD / PLATINUM).
2. In riferimento alle prestazioni relative alle garanzie Perdita d’Impiego Involontaria e Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia si precisa che:
a. i periodi di Disoccupazione ed inabilità inferiori ai 30 giorni non sono indennizzabili;
b. sono indennizzabili solo ed esclusivamente le seguenti tipologie di Utenze: bollette delle utenze domestiche relative ai contratti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento, tv satellitare o via cavo, Internet, nonché delle Utenze Telefoniche, intestate all’Assicurato. Per “Utenze Telefoniche” si intendono quelle relative al contratto di telefonia rete- fissa, al contratto di telefonia mobile e al contratto per linea ADSL, con espressa esclusione delle ricariche pre-pagate.
3. Le linee di Prodotto attivabili dal Contraente sono LINEA SILVER, LINEA GOLD e LINEA PLATINUM. A seconda della soluzione e della Linea attivata, indicata nel Modulo di Polizza, l’Impresa, in caso di Sinistro, liquida per ciascuna garanzia le prestazioni di seguito indicate, entro i massimali indicati:
LINEA SILVER
SOLUZIONE | COPERTURE | PRESTAZIONI e MASSIMALI |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | €25.000,00 di Capitale Assicurato | |
Soluzione 1 Attivabile solo da: Lavoratore Dipendente Privato | Perdita d’Impiego Involontaria | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione superato il periodo di franchigia di 30 gg.: €300,00 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione |
+ Max €200,00 di Rimborso Utenze |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | €25.000,00 di Capitale Assicurato | |
Soluzione 1 Lavoratore Dipendente Pubblico Lavoratore Autonomo Non Lavoratore | Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità : €300,00 di Indennità Mensile, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione |
+ Max €200,00 di Rimborso Utenze |
LINEA GOLD
SOLUZIONE | COPERTURE | PRESTAZIONI |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | €50.000,00 di Capitale Assicurato | |
Soluzione 1 Attivabile solo da: Lavoratore Dipendente Privato | Perdita d’Impiego Involontaria | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione superato il periodo di franchigia di 30 gg.:: €500,00 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione |
+ Max €200,00 di Rimborso Utenze |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | €50.000,00 di Capitale Assicurato | |
Soluzione 2 Lavoratore Dipendente Pubblico Lavoratore Autonomo Non Lavoratore | Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità: €500,00 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione |
+ Max €200,00 di Rimborso Utenze |
LINEA PLATINUM
SOLUZIONE | COPERTURE | PRESTAZIONI |
Invalidità Totale Permanente da | €100.000,00 di Capitale Assicurato | |
Infortunio | ||
Soluzione 1 | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione superato il periodo di franchigia di 30 gg.:: €800,00 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione + Max €200,00 di Rimborso Utenze | |
Attivabile solo da: | ||
Lavoratore Dipendente Privato | Perdita d’Impiego Involontaria |
Invalidità Totale Permanente da | €100.000,00 di Capitale Assicurato | |
Infortunio | ||
Soluzione 2 | Per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità: €800,00 di Indennità Mensile per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità, con un massimo di 12 Indennità Mensili per Sinistro e massimo 36 Indennità Mensili nell’intera durata del Contratto di Assicurazione + Max €200,00 di Rimborso Utenze | |
Lavoratore Dipendente Pubblico Lavoratore Autonomo Non Lavoratore | Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia |
Art. 2.5 – Denunce successive di Sinistri – Periodo di Riqualificazione
1. In caso di liquidazione del Capitale Assicurato per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, tutte le Coperture Assicurative del Pacchetto cessano automaticamente.
2. È possibile denunciare, nel corso della durata del Contratto di Assicurazione, più Sinistri per Inabilità Totale Temporanea. Tuttavia, in caso di evento da Malattia, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione di almeno 90 (novanta) giorni consecutivi (se il nuovo Sinistro è causato dalla stessa Malattia del precedente) oppure di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi (se il nuovo Sinistro è causato da una diversa Malattia del precedente). Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Inabilità).
3. È possibile denunciare, nel corso della durata del Contratto di Assicurazione, più Sinistri per Perdita di Impiego Involontaria. Tuttavia, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione di almeno 90 (novanta) giorni consecutivi. Il
Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Disoccupazione).
Art. 2.6 – Esclusioni
1. Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio:
Il Contratto di Assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento della prestazione da parte dell’ Impresa, in caso di Sinistro causato da:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio;
b) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
c) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
• sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite- surfing;
• i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
e) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
f) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
g) dolo ;
h) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
2. Garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia:
Il Contratto di Assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento della prestazione da parte dell’ Impresa, in caso di Sinistro causato da:
a) atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio
b) pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi)
c) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove)
d) pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
• sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite- surfing
• i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio
e) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
f) esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
g) dolo;
h) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi;
k) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura);
l) inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare , a meno che l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti ;
m) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
n) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
o) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
3. Garanzia Perdita d’Impiego Involontaria:
Il Contratto di Assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento della prestazione da parte dell’ Impresa, qualora :
a) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
b) la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o dimissioni concordate e/o incentivate dal datore di lavoro;
c) alla data di decorrenza dell’assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d’Impiego Involontaria, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
d) la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare;
e) la perdita di Impiego è conseguenza della naturale scadenza di un termine apposto al contratto di lavoro;
f) l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova, oppure il contratto di lavoro è cessato per mancato superamento del periodo di prova;
g) il contratto di lavoro non è regolato dalla legge italiana;
h) l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
i) il licenziamento tra congiunti, ascendenti, discendenti e collaterali, salvo il caso di liquidazione dell’azienda;
j) l’Assicurato è assunto con un contratto di lavoro (ancorché a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente/stagionale, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana).
Art. 2.7 – Cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato in corso di Contratto di Assicurazione
1. In caso di cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato in corso di Contratto di Assicurazione si applica quanto segue:
a) Soluzione 1 per Lavoratori Dipendenti Privati. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione:
I. cambi la propria attività lavorativa perdendo lo status lavorativo di Lavoratore Dipendente Privato, e/o
II. pur mantenendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato, divenga un lavoratore non assicurabile ai sensi del precedente Art. 1.6 commi 2 e 3
il rischio relativo alle garanzie Perdita d’Impiego Involontaria si intende cessato. Il Contraente, pertanto, ai sensi dell’art. 1896 c.c. è tenuto a comunicare tale circostanza per il tramite dell’Intermediario oppure all’Impresa mediante invio di lettera raccomandata a.r. L’Impresa, sempre ai sensi dell’art. 1896 c.c. ha diritto a trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, inteso come annualità, e rimborserà pertanto al Contraente, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, le restanti annualità di premio pagate e non godute relative alla garanzia Perdita d’Impiego Involontaria, al netto delle imposte. Nel caso di finanziamento del Premio, l’importo rimborsato verrà corrisposto direttamente dall’Impresa alla Banca finanziatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento in tema di mandato irrevocabile di pagamento; qualora il contratto di finanziamento sia venuto meno, l’intero importo del Premio sarà restituito al Contraente, per il tramite dell’Intermediario. Il Contratto di Assicurazione continua in riferimento alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
b) Soluzione 2 per Lavoratori Dipendenti Pubblici, Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori. L’ Impresa non dà rilevanza ai cambiamenti di attività lavorativa tra le categorie appartenenti alla Soluzione 2 in corso di Contratto di Assicurazione. Pertanto, al verficarsi di tale circostanza, l’assicurazione continua senza subire modifiche. Qualora invece l’Assicurato cambi la propria attività lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Pubblico, Autonomo o Non lavoratore e acquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato, il Contraente, ai sensi dell’art. 1896 c.c. è tenuto a comunicare tale circostanza per il tramite dell’Intermediario utilizzando l’apposito modulo presente in Filiale oppure mediante invio di lettera raccomandata a.r. direttamente all’Impresa. L’ Impresa, sempre ai sensi dell’art. 1896 c.c. ha diritto a trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, inteso come annualità, e rimborserà pertanto al Contraente, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, le restanti annualità di premio pagate e non godute relative alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, al netto delle imposte. Nel caso di finanziamento del Premio, l’importo rimborsato verrà corrisposto direttamente dall’Impresa alla Banca finanziatrice, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento in tema di mandato irrevocabile di pagamento; qualora il contratto di finanziamento sia venuto meno, l’intero importo del Premio sarà restituito al Contraente, per il tramite dell’Intermediario. Il Contratto di Assicurazione continua in riferimento alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 3.1 – Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario, nel più breve tempo possibile, darne comunicazione scritta tramite l’Intermediario o direttamente all’Impresa. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | CARGEAS Assicurazioni Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00 00000000 |
Via e-mail |
Art. 3.2 – Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni
Ai fini della liquidazione delle prestazioni, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare all’ Impresa la seguente documentazione, IN COPIA:
Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio
a) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti);
c) Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richiesti dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
Garanzia Perdita d’Impiego Involontaria
a) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) scheda professionale, datata recentemente, rilasciata dal Centro per l'Impiego, contenente le seguenti informazioni:
• data di inizio e fine di tutti i lavori svolti
• tipologia di contratto e numero di ore lavorative settimanali
c) lettera di licenziamento, o della messa in cassa integrazione straordinaria inviata dal datore di lavoro all’Assicurato. Avvertenza – tale lettera deve essere datata, firmata e timbrata dal datore di lavoro e, in caso di licenziamento, deve contenere la causa del licenziamento stesso;
d) copia delle Utenze oggetto di richiesta di rimborso
Qualora lo stato di Disoccupazione si protragga per ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo mensile indennizzabile di Disoccupazione, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare all’ Impresa - al fine di comprovare il permanere dello stato di Disoccupazione ed il diritto al percepimento delle successive prestazioni mensili - la scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di cui sopra oppure, in alternativa, lo status occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego.
Garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortuni o Malattia
a) documento di identità dell’Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea al lavoro;
Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio (compreso incidente stradale)
c) Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richiesti dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro
d) copia delle Utenze oggetto di richiesta di rimborso
Qualora lo stato di inabilità si protragga per ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo indennizzabile di inabilità, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inoltre inviare all’Impresa - al fine di comprovare il permanere dello stato di Inabilità ed il diritto al percepimento delle successive prestazioni mensili - un certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la continuazione del periodo di inabilità.
2. L’Impresa, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro; l’Assicurato dovrà inviare, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni.
3. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.