CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D’ARTE
La presente Polizza è stipulata tra
ALMA MATER STUDIORUM |
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA |
XXX XXXXXXX, 00 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 80007010376 |
CIG…………………. |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.10.2019 |
Alle ore 24.00 del: | 31.10.2024 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.10
Alle ore 24.00 di ogni
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione | |||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza | |||||||||
Assicurato: | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici | |||||||||
Broker: | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società | |||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne | |||||||||
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa | |||||||||
Beni, oggetti assicurati: | e | opere | A titolo esemplificativo e non limitativo, beni bibliografici, museografici, opere d’arte, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, incunaboli, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell’Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche; nonché tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), reperti archeologici, fossili, reperti di animali, reperti faunistici e floreali anche antichi, detriti di condrite carbonacea, medaglie, dischi, mobilio antico, candelieri, alari, materiale bellico, manufatti, indumenti di carattere storico/artistico, di pregio, dotazioni, riproduzioni (uniche e non) di carattere tecnico scientifiche realizzate con qualsiasi materiale utilizzate a scopi istituzionali, compreso tutto quanto in genere destinato allo svolgimento delle attività proprie dell’Assicurato, nonché quanto in genere di pertinenza dei musei. Manufatti ed indumenti di carattere storico/artistico di pregio, dotazioni, riproduzioni uniche, di carattere tecnico scientifiche realizzate con qualsiasi materiale ed utilizzate a scopi istituzionali. | |||||||
Deprezzamento: | La diminuzione del valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro | |||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro | |||||||||
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico | |||||||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Stima accettata: | Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo tra le Parti | |||||||||
Valore dichiarato: | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore individuale dato all’oggetto/bene, e non più del valore commerciale individuale dell’oggetto/bene, colpito da sinistro |
Valore commerciale: | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato |
Terrorismo e/o sabotaggio | per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività |
Oggetti di piccole dimensioni: | Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza. |
PRECISAZIONI
E’ facoltà del Contraente di richiedere, ove necessario, emissione di appositi documenti contrattuali, alle medesime condizioni economiche e normative, a contraenza di Fondazioni, Consorzi o Enti similari, collegati alla Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. In tale caso la Società s’impegna ad emettere le predette polizze alle stesse condizioni del presente contratto.
Eventuali richieste difformi dalle condizioni di cui alle definizioni della presente polizza e costituenti aggravamento di rischio ai sensi del successivo articolo di cui alle “Norme che regolano l’Assicurazione” saranno di volta in volta valutate in ordine alle condizioni normative ed economiche da applicarsi, ferma la disponibilità della Società alla copertura del rischio stesso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Durata dell’Assicurazione – rinnovo – proroga - disdetta
La presente Xxxxxxx ha durata indicata nel frontespizio; al termine la Polizza si intenderà cessata senza La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3, da esercitarsi anche di anno in anno, previa adozione di apposito atto.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Polizza di Assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 - Pagamento del premio e delle appendici comportanti un premio - decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati alla Società o all’Agenzia a cui fa capo la gestione della Polizza per il tramite del Broker incaricato della gestione della Polizza di Assicurazione.
I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell’art.1 c.4 del D.Lgs.192/2012.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il contraente in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis) del D.Lgs 56/2017, opererà una ritenuta sull’importo imponibile del premio pari allo 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art.3- Gestione della Polizza - Clausola Broker
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Società Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del Dlgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art.118 del D.lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente/Assicurato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 3% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto stipulato dal Contraente con il Broker Aon SpA, per il suddetto servizio di brokeraggio assicurativo scadrà, la Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo o la volontà dell’ente di gestire direttamente il servizio.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker incaricato.
Art.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 – Variazioni di rischio
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione
dell'Assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 1 mese dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 7 - Validità delle norme dattiloscritte
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d’atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato di Polizza di Assicurazione.
Art. 8 - Interpretazione della Polizza di Assicurazione
Si conviene fra le Parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole della Polizza di Assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente, su quanto contemplato dalle condizioni tutte della Polizza di Assicurazione.
Art.9- Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 11- Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.12 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art.13 - Tutela della privacy
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 14 - Coassicurazione e Delega (operante se ricorre il caso)
Il servizio assicurativo della presente Polizza di Assicurazione viene svolto in Coassicurazione; l'Assicurazione è pertanto ripartita tra gli Assicuratori (Società Delegataria e Società Coassicuratrici) indicati in Polizza, ciascuno secondo le rispettive quote (%) di partecipazione alla Coassicurazione.
Le Società Coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente Polizza di Assicurazione, danno mandato alla Società Delegataria – designata nel frontespizio - a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione della Polizza di Assicurazione (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza di Assicurazione.
La Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società Delegataria, pertanto ed in ogni caso - in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. - e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato e/o all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Società Coassicuratrici
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza di Assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, (fatta soltanto eccezione per l’incasso e/o rimborso dei premi della Polizza di Assicurazione il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società).
Tutti i rapporti inerenti la presente Polizza di Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato, il quale tratterà con Società Delegataria.
Art. 15 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se ricorre il caso)
Il servizio assicurativo della presente Polizza di Assicurazione viene svolto in “Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)”; l'Assicurazione è pertanto ripartita tra le Società (Società Mandataria e Società Mandanti) indicati in Polizza, ciascuna secondo le rispettive quote (%) di partecipazione alla “Associazione Temporanea di Imprese”. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie Assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società Mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società Mandataria per conto comune.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza di Assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Mandataria in nome e per conto di tutte le Società Mandanti, (fatta soltanto eccezione per l’incasso e/o rimborso dei premi della Polizza di Assicurazione il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società).
Tutti i rapporti inerenti la presente Polizza di Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato, il quale tratterà con Società Mandataria.
Art. 16 - Rendicontazione sinistri
La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Compagnia, di data di denuncia della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della richiesta di risarcimento danni, indicazione dei beni danneggiati, nominativo della controparte, tipologia e descrizione dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o PEC assegnando alla Società non oltre 15 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Art. 17 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 (sei) mesi da darsi con lettera raccomandata A.R.
Per la Società la facoltà di recedere di cui sopra è subordinata al verificarsi di una delle condizioni di seguito riportate e documentate:
- numero dei sinistri: superiore di oltre il 30% rispetto alla frequenza media annua risultante dalle statistiche riferite al triennio precedente la decorrenza della presente polizza qualora si intenda esercitare il recesso nel periodo assicurativo compreso tra la data di effetto e la prima scadenza anniversaria; se si intenda esercitare il recesso dopo la prima scadenza anniversaria si farà riferimento alla statistica sinistri dell'anno immediatamente precedente, fermo restando il superamento del predetto 30%;
- indennizzi corrisposti: superiori di oltre il 30% rispetto al premio imponibile corrisposto dall’Ente alla Società per il presente contratto.
La Società, contestualmente alla comunicazione del recesso, deve inviare al Contraente la statistica sinistri aggiornata necessaria per la redazione del nuovo bando di gara.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.
Art.18 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti e garanzie oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.19 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 20 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 21 - Contiguità e vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 22 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati - salvo quanto disposto dal seguente art. 3) “Esclusioni” - subiti dalle opere assicurate, ovunque ubicate (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.
Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione/conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Art. 2.2 – Casi di furto, rapina, scippo, estorsione, truffe e raggiri
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, scippo, estorsione, truffe e raggiri, anche se iniziati dall’esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per sinistro.
Art. 2.3 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose, purché non causati da variazione di temperatura o di umidità derivanti da rotture degli impianti idraulici e/o di riscaldamento e/o di condizionamento;
b. i danni causati da stato di conservazione dell’oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato;
c. i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d. i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, scrostatura, verniciatura, manutenzione in genere, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e. i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f. i danni determinati od agevolati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
g. i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall’Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
h. gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere rilevati anche in sede di inventario;
i. i danni dovuti a rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili, oggetti fragili, avvenuti durante le operazioni di movimentazione delle opere, se effettuate da parte di personale non specializzato.
j. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
k. i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l. i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, frane, valanghe.
Art. 2.4 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
b) darne avviso alla Società, anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente ne è venuto a conoscenza scritta.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d’intralcio all’attività della Contraente stessa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.
Art. 2.5 – Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, salvo quanto previsto al precedente.
Art. 2.6 – Mandato dei Periti liquidatori – Operazioni peritali
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.2.4;
4. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Per le eventuali controversie, inerente alla presente clausola, è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l’Ente Contraente.
Art. 2.7 Onorari dei periti e/o consulenti
A parziale deroga dell’art Mandato dei Periti la Società rimborserà le spese per gli onorari di competenza dei periti e/o consulenti, compresi i soggetti incaricati per Legge per la valutazione e/o vigilanza degli interventi sulle opere, per assistenza e consulenza ed attività correlate, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente garanzia è prestata senza applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C. ed entro il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Art. 2.8 – Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
• il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 100%.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell’oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme, nonché l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinare applicando i criteri di cui sopra.
Art. 2.9 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art.2.10 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 3 lettera f).
Art. 2.11 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, salvo il caso in cui sia applicabile il principio normativo di inalienabilità per i beni di proprietà di soggetto pubblico o di diritto pubblico. La Società consentirà all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora le opere oggetto di recupero risultino danneggiate l’avente titolo avrà diritto di riacquistare il bene riconoscendo all’Assicuratore il valore commerciale dello stesso bene nello stato in cui si trova al momento del recupero, o se restaurabile, dopo avere effettuato l’intervento di restauro.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 2.12 – Inalienabilità delle opere dello stato
Qualora a seguito di sinistro la compagnia abbia indennizzato l’opera danneggiata per il Suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell’Assicurato.
Art. 2.13 - Colpa Grave
Sono comprese nell’assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.
Art. 2.14 - Variazioni Climatiche
A parziale deroga della clausola “Esclusioni” lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell’aria.
Art. 2.15 - Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici
i) fermo restando quanto previsto nella clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazione compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandali, virus, processo o altro sistema elettronico.
ii) ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitti civile o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politivi, la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
Art. 2.16 - Deprezzamento
In caso di danno materiale parziale al bene assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o
rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento subito dall’opera assicurata fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore del bene.
Art. 2.17 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario delle opere assicurate nei confronti del Contraente suoi dipendenti e/o rappresentanti e/o persone di cui sia legalmente responsabile, Fondazioni suoi dipendenti e/o rappresentanti e/o persone di cui sia legalmente responsabile, non dando luogo all’azione di rivalsa, fatto salvo per i casi di dolo, a condizione che l’Assicurato non eserciti tale facoltà.
Art. 2.18 – Stima Accettata
Gli Assicuratori accettano il valore delle opere indicato dall'Assicurato, purché le stesse risultino di proprietà di soggetti di diritto pubblico.
La medesima deroga potrà essere estesa, anche alle opere di prestatori privati che ne facciano richiesta, (purché comunque questi forniscano perizia a certificazione di congruità del valore che viene dichiarato, rilasciata dalla Soprintendenza B.A.S. competente per territorio che potrà anche indicare eventuale altro soggetto competente od abilitato ad operare in tal senso).
Nel caso l'esposizione interessata includa, in maniera omogenea, prestiti di provenienza pubblica e privata, sarà sufficiente che esista una certificazione di congruità del valore che viene dichiarato, rilasciata dalla Soprintendenza B.A.S. competente per territorio che potrà anche indicare eventuale altro soggetto competente od abilitato ad operare in tal senso.
SEZIONE III – GIACENZA E MOVIMENTAZIONI
Fermo restando quanto previsto all’Art. Oggetto dell’Assicurazione di cui alla Sezione II, l’assicurazione è valida e operante oltre che per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza, anche per le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all’interno della singola ubicazione e/o delle sedi e/o musei dell’Ateneo, nonché i trasporti tra un luogo ed un altro di quelli indicati in polizza.
Nel caso di trasporti dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:
- fino ad € 1.000.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 1.000.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 5.000.001,00 ad € 15.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta tecnica a seguito dell’autocarro;
- oltre i 15.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare con sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste, che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta armata al seguito dell’autocarro.
La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da operatori specializzati.
La garanzia s’intende prestata a Xxxxx accettata secondo quanto indicato nel relativo articolo.
Art. 3.1 Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza in mostra. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
1) i mezzi di chiusura dei locali corrispondano ai seguenti requisiti:
ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4
m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Inoltre, sono generalmente presenti ed operanti sistemi antifurto, antintrusione elettronici e vigilanza, anche esperita a mezzo di personale dipendente all’uopo istruito.
2) i mezzi di protezione ed esposizione dei beni in mostra corrispondano ai seguenti requisiti:
a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s’intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali;
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell’ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto;
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antintrusione indicato nella descrizione dell’ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, i danni e/o le perdite di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20% sull’importo del danno.
Art. 3.2 Furto commesso dai dipendenti
La garanzia furto di cui alla Sezione 2 alla clausola “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
⮚ che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
⮚ che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali
Art. 3.3 Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 96 ore immediatamente successive alla constatazione dell’evento stesso.
Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili
La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza per:
⮚ l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
⮚ l’esame od il riordino della collezione
⮚ durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali
La garanzia cessa se l’assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.
Art. 3.5 Estorsione
L’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori
Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 200.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l’imballaggio sia effettuato a regola d’arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati nei termini indicati nella presente Sezione.
I suddetti oggetti s’intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.
Le perdite e/o i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione, protezione e chiusura dei locali posti a protezione dei beni assicurati, oppure
commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
La garanzia è valida a condizione che l’evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.
Per importi superiori si farà riferimento alle condizioni e tassazione di cui alla successiva Sezione IV “Trasporti”.
Art. 3.7 Esclusione per opere all’aperto
Per le opere d’arte collocate all’aperto, s’intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere.
Art. 3.8 Beni e somme assicurate
Si assicurano opere d’arte, in forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto di € 50.000.000,00= per evento ed anno assicurativo, con i seguenti sottolimiti per evento e sede:
Ubicazione | Valore assicurato a P.R.A. € | Sottolimite per singola opera € |
Sedi dell’Ente ovunque ubicate | 20.000.000,00 | 1) 500.000,00= per beni bibliografici 2) 1.000.000,00= per le altre opere |
In caso di acquisizione o possesso da parte dell’Ente di opere d’arte di valore singolo superiore ad € 1.000.000,00 il Contraente si riserva di richiedere alla Società l’inserimento in garanzia della/e stessa/e a condizioni da concordare con apposita appendice contrattuale.
Art. 3.9 Calcolo del premio
I Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.. sono esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983 e ss.mm.ii..
Il premio annuo è così determinato
Valore Assicurato a P.R.A. € | Tasso imponibile pro-mille | Premio annuo imponibile € |
50.000.000,00 |
Art. 3.10 Franchigia per sinistro
Per la presente Sezione è applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00 per sinistro.
SEZIONE IV – GARANZIA TRASPORTO DI BENI
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente
Salvo ove e quanto diversamente normato nelle Sezioni precedenti, è facoltà del Contraente richiedere l’estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d’arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L’assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
La garanzia s’intende prestata a Xxxxx accettata secondo quanto indicato nel relativo articolo.
Art. 4.1 Condizioni per l’efficacia della garanzia trasporto
La garanzia è prestata a condizione che:
a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
b) che l’imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati.
La garanzia comprende i viaggi marittimi RO-RO.
Nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio
Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d’arte prevista per l’imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l’imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.
Art. 4.3 Rottura oggetti fragili
La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.
Art. 4.4 Calcolo e pagamento del premio
Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:
• Trasporto in Italia 0,10%° a tratta
• Trasporto in Europa 0,15%° a tratta
• Trasporto nel resto del Mondo 0,35%° a tratta
La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 100,00 per ogni viaggio.
Il premio relativo all’attivazione di tale garanzia sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di cui all’Art. 2 delle “Norme che regolano il contratto in generale”, che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
SEZIONE V – GARANZIA “CHIODO A CHIODO” mostre temporanee
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda di cui alla presente polizza
E’ facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:
⮚ Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
⮚ Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali
La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L’assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l’ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
Art. 5.1 Somme assicurate
La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, nonché per i beni di proprietà dell’Ente (salvo che per i beni che sono stati stimati per i quali la garanzia è da intendersi a stima accettata) e su base di stima accettata per i beni di terzi soggetti pubblici, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 100.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell’ambito del territorio italiano e dei Paesi dell’Unione Europea.
Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
E’ facoltà dell’Ente richiedere alla Società l’emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.
Art. 5.2 Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
1) i mezzi di chiusura dei locali corrispondano ai seguenti requisiti:
ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4
m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Inoltre, sono generalmente presenti ed operanti sistemi antifurto, antintrusione elettronici e vigilanza, anche esperita a mezzo di personale dipendente all’uopo istruito.
2) i mezzi di protezione ed esposizione dei beni in mostra corrispondano ai seguenti requisiti:
a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici
e stampe, la predetta prescrizione s’intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali;
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell’ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto;
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antintrusione indicato nella descrizione dell’ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, i danni e/o le perdite di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20% sull’importo del danno.
Art. 5.3 Condizioni della garanzia.
La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla presente sezione per la “Garanzia Giacenza” e dalla sezione 4) per la “Garanzia Trasporti”.
Art. 5.4 Calcolo del premio
Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:
⮚ Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali;
⮚ Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti;
⮚ Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica.
Giacenza
Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi alla somma assicurata “per ogni mese o frazione di mese” i tassi lordi sotto indicati. In caso di esposizioni/mostre che riguardino più Classi di oggetti, resta inteso che verrà applicato il tasso relativo alla Classe di opere che hanno il valore da assicurare più elevato:
⮚ Classe A: un tasso lordo di 0,10%°;
⮚ Classe B: un tasso lordo di 0,12%°;
⮚ Classe C: un tasso lordo di 0,20%°;
Trasporto
Il premio per singola tratta, sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:
• Trasporto in Italia 0,10%° a tratta
• Trasporto in Europa 0,15%° a tratta
• Trasporto nel resto del Mondo 0,35%° a tratta
La garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 250,00 per attivazione. Il premio relativo all’attivazione di tale garanzia sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di cui all’Art. 1.5 delle
“Norme che regolano il contratto in generale”, che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.
La Compagnia si impegna a garantire la copertura assicurativa anche qualora venga richiesta l’attivazione della sola giacenza, fermo l’obbligo da parte del Contraente o Assicurato di fornire un Condition Report, se richiesto.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
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Allegato 1) - Attivazione della Copertura per “Mostre ed Esposizioni Temporanee”
Nome dell’esposizione | ||
Luogo dell’esposizione, completo di indirizzo | ||
Misure di sicurezza dei locali | ▪ Esiste impianto di allarme | SI / NO |
ESPOSITIVI | ||
▪ E’ collegato con autorità/vigilanza | ||
PRIVATA | SI / NO | |
▪ E’ PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | ||
DURANTE L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO | ||
SI / NO | ||
▪ Esiste impianto antincendio automatico | ||
SI / NO | ||
Durata dell’Esposizione | ||
Durata della copertura | ORE 24 DEL …………… / ORE 24 DEL …………… | |
Modalità di trasporto (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE) | ||
Nominativo trasportatore | ||
Somma Assicurata | ||
Lista opere | Come segue | |
PAESE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE |
Lista Opere
Autore | Titolo opera | Tecnica / | Dimensioni | Valore | Proprietario | Indirizzo ritiro e |
Materiali | (completo di | riconsegna opere | ||||
indirizzo) | (se diverso da | |||||
indirizzo | ||||||
proprietario) | ||||||
(Luogo e data)
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