ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’AFGHANISTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica dell’Afghanistan, nel rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo che ne ispirano le rispettive politiche interne ed internazionali;
IMPEGNANDOSI a favorire, tramite l’attività di Cooperazione, il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio in linea con le strategie di sviluppo della Repubblica Islamica dell’Afghanistan e con i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO il quadro dei principi definito attraverso il Consenso Europeo per lo Sviluppo ed il Codice di condotta dell’Unione Europea in materia di ripartizione delle competenze nell’ambito della politica per lo sviluppo,
TENENDO PRESENTI i principi dell’efficacia degli aiuti, definiti in un processo iniziato a Roma nel 2003 e proseguito con la Dichiarazione di Parigi del 2005 e con l’Accra Agenda for Action del 2008, in applicazione della quale la Cooperazione allo Sviluppo italiana si è dotata di un Piano programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti che prevede specifici strumenti volti a facilitarne l’attuazione, in particolare agendo attraverso i sistemi istituzionali e giuridici dei Paesi partner,
DESIDERANDO rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi con particolare riferimento al settore della Cooperazione allo sviluppo,
PERSEGUENDO l’ottimizzazione della gestione delle iniziative concordate tra le Parti e finanziate dall’Italia, approvate o da approvare in futuro,
DICHIARANDO la volontà dell’Italia di sostenere le strategie di sviluppo della Repubblica Islamica dell’Afghanistan garantendo la conformità degli interventi di Cooperazione a tali strategie,
INCORAGGIANDO la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali, per l’esecuzione di iniziative di Cooperazione allo sviluppo,
CONVENGONO QUANTO SEGUE TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione dell’Accordo Quadro
1.1 Il presente Accordo Quadro di Cooperazione allo sviluppo, d’ora in avanti denominato l’Accordo, stabilisce i criteri in base ai quali la Repubblica italiana sostiene la Repubblica Islamica dell’Afghanistan, d’ora in avanti denominati rispettivamente “Italia” e “Afghanistan”, e congiuntamente “le Parti”, nel
perseguimento dei programmi di sviluppo per l’Afghanistan e ne fissa le modalità di attuazione.
1.2 L’Accordo disciplina le attività di Cooperazione allo sviluppo finanziate dall’Italia, gli accordi sussidiari stipulati per la loro realizzazione e lo status degli enti e dei soggetti coinvolti.
1.3 L’Accordo si applica anche alle attività di Cooperazione già concordate tra le Parti, a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, anche se in via di realizzazione sulla base di accordi precedenti alla sua entrata in vigore.
Articolo 2 Autorità competenti
2.1 Per le attività comprese nell’ambito dell’Accordo, le Parti sono così rappresentate:
2.1.1 L’Afghanistan è rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri per la negoziazione, la consultazione e l’applicazione dell’Accordo;
2.1.2 Per quanto riguarda specifici accordi sussidiari relativi a spese ed obblighi per ognuna delle Parti, l’Afghanistan sarà rappresentato dal Ministero delle Finanze in consultazione con il Ministero degli Affari Esteri ed altri enti governativi competenti.
2.1.3 L’Italia è rappresentata dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in avanti denominata DGCS) tramite l’Ambasciata d’Italia a Kabul.
2.2 Ciascuna Parte può comunicare all’altra, per via diplomatica, la variazione del proprio Rappresentante autorizzato di cui al comma 1, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni decorrenti dal giorno della ricezione della comunicazione da parte dell’altra Parte.
2.3 Il diritto di modifica del Rappresentante autorizzato non è soggetto alle procedure di modifica di cui all’articolo 22.
Articolo 3
Forme della Cooperazione allo sviluppo
3.1 Il presente Accordo concerne sia le attività di Cooperazione contenute nel Programma Paese menzionato all’art.6 che quelle in esso non contenute.
3.2 I seguenti interventi possono essere realizzati al di fuori di quanto previsto nel Programma Paese:
3.2.1 aiuti di emergenza umanitaria;
3.2.2 progetti promossi da Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane o Enti Pubblici, inclusi gli enti territoriali;
3.2.3 finanziamenti ad imprese miste;
3.2.4 conversione o cancellazione del debito;
3.2.5 concessione di borse di studio o di ricerca.
3.3 Gli strumenti finanziari della Cooperazione allo Sviluppo italiana sono i seguenti:
3.3.1 doni;
3.3.2 crediti di aiuto;
3.3.3 crediti agevolati a società italiane che partecipano ad imprese miste.
Articolo 4
La Cooperazione Decentrata
4.1 In conformità con le rispettive disposizioni costituzionali e legislative interne, nell’ambito di applicazione dell’Accordo ed in linea con il Programma Paese, gli Enti pubblici e territoriali delle Parti possono realizzare iniziative di Cooperazione decentrata con entità omologhe dell’altra Parte, attraverso la stipula di specifici accordi.
Articolo 5
Ruolo dell’Afghanistan nella realizzazione delle attività di Cooperazione
5.1 Per la realizzazione delle specifiche attività di Cooperazione identificate dalle Parti, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi sussidiari, nell’ambito dell’Accordo l’Afghanistan metterà a disposizione le necessarie infrastrutture, risorse umane, contributi in natura e/o finanziari in misura adeguata e sarà direttamente responsabile della gestione di ogni tipologia di contributo fornito. Impegni specifici saranno concordati fra le Parti nei relativi accordi.
5.2 L’Afghanistan si impegna a sostenere i costi relativi ai salari ed ogni altro emolumento relativo al personale nazionale assegnato all’esecuzione dei programmi negli accordi specifici.
TITOLO II
IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
Articolo 6
Il Programma Paese
6.1 Il Programma Paese è un accordo sussidiario del presente Accordo mediante il quale le Parti individuano i progetti di Cooperazione allo sviluppo da attuare e le misure necessarie per il loro migliore coordinamento e per la loro prevedibilità.
6.2 Il Programma Paese definisce le priorità dell’azione, i risultati attesi, gli interventi da realizzare indicando i relativi oneri e le modalità di finanziamento.
6.3 Le Parti si consulteranno per definire congiuntamente gli interventi da includere nel Programma Paese tenendo presente le strategie di sviluppo dell’Afghanistan.
6.4 Gli interventi indicati nel Programma Paese saranno distribuiti in un arco temporale di durata triennale e annualmente aggiornati, salvo diversamente concordato.
6.5 Le Parti dovranno pubblicamente divulgare i contenuti del Programma Paese presso i Governi, i Parlamenti e gli Organismi internazionali che collaborano con l’Afghanistan nell’attuazione dei suoi programmi di sviluppo sociale ed economico.
6.6 Durante la vigenza del Programma Paese, le Parti si consulteranno per adottare le misure più opportune atte a migliorarne l’attuazione.
6.7 Gli articoli da 20 a 23 del presente Accordo si applicano anche al Programma Paese.
Articolo 7 L’Intesa tecnica operativa
7.1 L’Intesa tecnica operativa, d’ora in avanti denominata “Intesa tecnica”, è un accordo sussidiario del presente Accordo che disciplina le concrete modalità di esecuzione di ogni intervento, indicandone i tempi di attuazione ed individuandone l’Ente Esecutore.
7.2 Per gli interventi a credito di aiuto, all’Intesa tecnica è affiancata una Convenzione finanziaria, che precisa le modalità di erogazione del finanziamento, la cui entrata in vigore è subordinata all’entrata in vigore dell’Intesa tecnica. La Convenzione finanziaria non può prevedere oneri superiori all’ammontare dell’intervento indicato nell’Intesa tecnica.
7.3 Il Governo italiano, anche tramite l’Ambasciata d’Italia, può assumere le responsabilità di Ente Esecutore. In assenza di designazione dell’Ente Esecutore, le Autorità afghane competenti (di cui al comma 2.1.1) assumono le responsabilità proprie dell’Ente Esecutore.
7.4 L’Italia può inserire nell’Intesa tecnica i termini di riferimento per il reclutamento del personale non in possesso della cittadinanza afghana impiegato nell’ambito dell’iniziativa di Cooperazione.
7.5 Gli articoli 21-23 del presente Accordo si applicano anche all’Intesa tecnica.
7.6 L’Intesa tecnica entra in vigore al momento della firma.
7.7 Le modifiche dell’Intesa tecnica sono apportate mediante scambio di lettere ed entrano in vigore nel momento in cui la Parte proponente riceve il consenso dell’altra Parte.
7.8 L’Intesa tecnica rimane in vigore - di comune accordo - fino al completamento delle attività ivi previste, fatto salvo il termine di conservazione dei documenti di cui al successivo articolo 11.4.
7.9 In caso di impossibilità di completare le attività previste dall’Intesa tecnica o di irregolarità nella gestione dei finanziamenti, dei beni e delle risorse si applica la seguente disciplina:
7.9.1 ciascuna delle due Parti può notificare all’altra per via diplomatica la sospensione della realizzazione dell’intervento;
7.9.2 se l’impedimento si protrae per un periodo superiore ai sei mesi, ciascuna delle due Parti può notificare all’altra per via diplomatica, la conclusione anticipata dell’intervento, fatta salva l’applicazione dell’articolo 20;
7.9.3 le comunicazioni previste dal presente comma devono essere motivate.
7.9.4 Le Parti regolano consensualmente i rapporti giuridici non esauriti;
7.9.5 in ogni caso, i privilegi e le esenzioni accordati al personale di cui al comma 7.4 vengono mantenuti fino a che questo, entro un termine temporale ragionevole, lasci l’Afghanistan.
Articolo 8 L’Ente Esecutore
8.1 L’Ente Esecutore, di concerto con le Parti ed in conformità con l’Intesa tecnica, è responsabile della corretta esecuzione dell’intervento di Cooperazione.
8.2 L’Ente Esecutore ha personalità giuridica.
8.3 Con le modalità e nei limiti previsti dall’Intesa tecnica, l’Ente Esecutore può realizzare l’intervento, in tutto o in parte, mediante l’affidamento di contratti. L’Intesa tecnica precisa la legge in base alla quale tali contratti sono affidati ed eseguiti. In assenza di espressa indicazione nell’Intesa tecnica, l’affidamento e l’esecuzione dei contratti sono sottoposti alla legge nazionale dell’Afghanistan, senza pregiudizio della facoltà dell’Italia di verificare la corretta esecuzione dell’intervento.
8.4 Anche nel caso previsto dal comma precedente, l’Ente Esecutore è il solo responsabile della realizzazione dell’intervento.
8.5 L’Ente Esecutore recluta il necessario personale di nazionalità afghana o straniera.
8.6 L’Ente Esecutore può individuare un Capo Progetto. Il Capo Progetto è responsabile della gestione dell’intervento, in nome dell’Ente Esecutore e nei confronti delle Autorità di cui al comma 2.1. Nei limiti e con le modalità previsti dall’Intesa tecnica, il Capo Progetto assume le decisioni inerenti alla realizzazione
delle iniziative, ne controlla l’attuazione, vigila sulla corretta ed efficace utilizzazione delle risorse finanziarie e materiali, coordina e verifica l’attività del personale dell’Ente stesso e degli esperti.
8.7 I beni acquistati in Italia o con contributi italiani per la realizzazione dell’intervento verranno contrassegnati dal logo della Cooperazione italiana e dell’Ente Esecutore. L’Ente Esecutore è responsabile della custodia dei beni e dell’uso degli stessi conformemente alle disposizioni contenute nell’Intesa tecnica.
8.8 Al termine dell’intervento e previe consultazioni tra le Parti circa la loro destinazione, i beni di cui al comma precedente divengono di proprietà dell’Afghanistan nei tempi e modi stabiliti dall’Intesa tecnica e salvo diversa previsione della stessa. Previa intesa tra le Parti, tali beni possono, tuttavia, essere destinati all’Ente Esecutore designato per la realizzazione di un nuovo intervento.
TITOLO III RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 9 Responsabilità
9.1 Le Parti sono responsabili del corretto ed efficiente adempimento degli obblighi sottoscritti nel presente Accordo, nel Programma Paese, nell’Intesa tecnica e in altri accordi sussidiari.
9.2 Le Parti si impegnano a far convergere i propri sforzi nella lotta alla corruzione al fine di un efficiente utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo e di un corretto funzionamento della concorrenza. A tale fine vigilano ed adottano ogni opportuna misura affinché nessuna offerta, pagamento o beneficio vengano effettuati direttamente o indirettamente per l’esecuzione o come ricompensa per l’attuazione delle attività di Cooperazione.
9.3 Il Governo afghano si adopererà al fine di garantire la sicurezza delle persone, del materiale e dei beni connessi all’attività di Cooperazione nel Paese.
9.4 In caso di crisi che comporti minacce alla sicurezza, l’Afghanistan si impegna a facilitare il rientro in patria del personale di cittadinanza non afghana, dei suoi familiari e dei suoi beni, consultandosi con la controparte italiana e collaborando con essa per l’adozione di ogni eventuale agevolazione in tal senso.
9.5 Nell’eventualità che ricorrano le condizioni di cui al comma 4, l’Afghanistan non può ritenere inadempiente verso le proprie Autorità o verso l’Ente Esecutore da lui stesso designato il personale non avente la cittadinanza afghana, il quale non si rechi sul posto di lavoro sulla base di istruzioni dell’Ambasciata d’Italia. Nei
limiti in cui la situazione lo consenta, le Parti si consulteranno per adottare le misure appropriate alla situazione specifica.
9.6 Accertata la buona fede, il personale di nazionalità non afghana operante nell’ambito di questo Accordo o di altri accordi sussidiari non verrà ritenuto responsabile dalle Parti per eventuali decisioni prese in relazione alla realizzazione dei progetti, nell’ambito della propria autorità. L’immunità non viene estesa a casi di natura criminale riguardanti danni a persone o a cose.
Articolo 10 Trasparenza
10.1 Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni tecniche, amministrative, contabili, finanziarie o di altra natura che siano disponibili, pubblicate o meno, ivi incluse le carte geografiche, per agevolare l’identificazione, la valutazione, la programmazione e la realizzazione delle attività di Cooperazione e per facilitare il rispetto degli impegni mutuamente assunti nell’Accordo quadro e negli accordi sussidiari. Tale disposizione è subordinata alla normativa dell’Afghanistan sulla sicurezza nazionale.
10.2 Nei limiti della protezione delle informazioni prevista dalla legislazione nazionale, le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività di Cooperazione, sulle relative modalità di programmazione ed esecuzione e sugli stanziamenti previsti dall’Accordo Quadro e dagli accordi sussidiari.
10.3 Alla conclusione di ciascun intervento finanziato dall’Italia, l’Afghanistan mette a disposizione tutte le informazioni concernenti il risultato del progetto ed il suo svolgimento ed ogni elemento utile per la valutazione delle attività della Cooperazione Italiana nel suo complesso.
10.4 L’Afghanistan si impegna a dare all’Italia la maggiore visibilità possibile in merito alle attività di Cooperazione finanziate dall’Italia (es. descrizione delle attività e del loro stato di avanzamento presso il sito web dell’Ente Esecutore, incluso l’inserimento del logo della Cooperazione Italiana come “link” presso i siti web dei Ministeri competenti e dell’Ente esecutore, presenza del suddetto logo in tutti gli eventi organizzati per promuovere le diverse attività).
Articolo 11 Monitoraggio e verifica
11.1 Ciascuna delle Parti può effettuare valutazioni sia in itinere che ex post sui progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana, anche se vi partecipano altri donatori e si impegna a comunicare all’altra Parte le relative informazioni.
11.2 Sull’utilizzo di risorse italiane, l’Italia effettua presso gli Enti Esecutori ispezioni amministrative e contabili ogniqualvolta lo ritenga necessario.
11.3 L’Afghanistan consentirà ai competenti organi ispettivi italiani di accedere ai siti dei progetti.
11.4 Salvo estensione del termine previsto nelle Intese tecniche, le Parti conserveranno la documentazione relativa a ciascun intervento per almeno cinque anni dalla conclusione dell’intervento stesso.
TITOLO IV
SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE PRIVILEGI, IMMUNITÀ ED AGEVOLAZIONI
Articolo 12
Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo
12.1 Per facilitare le comunicazioni ed il coordinamento delle iniziative di Cooperazione, l’Italia può istituire un Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito dell’Ambasciata.
12.2 L’Ambasciata comunica l’istituzione dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo, per via diplomatica, all’Autorità competente dell’Afghanistan con un preavviso di 60 giorni decorrenti dalla data della ricezione della comunicazione inviata all’altra Parte.
12.3 Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche quando l’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo è situato in un altro Stato.
Articolo 13
Il personale dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo
13.1 L’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo può essere composto da personale inviato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e da personale assunto localmente.
13.2 Nell’ambito di applicazione del presente Accordo quadro e secondo le direttive dell’Ambasciatore d’Italia, il Direttore dell’Ufficio di Cooperazione cura i contatti con gli organi di Governo dell’Afghanistan assistendoli nell’identificazione degli interventi da programmare, informandoli di ogni iniziativa di Cooperazione finanziata dall’Italia ed assicurando l’allineamento della Cooperazione Italiana con i programmi di sviluppo dell’Afghanistan e della Cooperazione bilaterale e multilaterale
Articolo 14
Privilegi, immunità ed esenzioni
14.1 Materiale, apparecchiature e beni destinati alle attività della Cooperazione Italiana di cui al presente Accordo e relativi accordi sussidiari sono esenti da ogni tipo di imposta o tassazione. Categorie e casi specifici saranno assoggettati agli accordi sussidiari stipulati fra le Parti. Nel caso in cui l’argomento non possa essere propriamente gestito dal suddetto accordo, eventuali dispute verranno trattate e risolte in ambito di legislazione afghana.
14.2 L’Italia si riserva il diritto di notificare al Governo afghano il personale dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo secondo le qualifiche di accreditamento previste dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, con conseguente integrale applicazione ad esso ed ai relativi familiari e personale di servizio dei privilegi, delle esenzioni e delle immunità ivi previste.
14.3 I locali in uso o di proprietà dell’ufficio di Cooperazione godranno dei medesimi privilegi stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il loro utilizzo a scopo di attività di Cooperazione allo sviluppo non può essere addotto ai fini dell’esclusione dell’applicazione della suddetta Convenzione.
14.4 Al restante personale dell’Ufficio di Cooperazione e al personale inviato in missione dall’Italia per periodi non inferiori a quattro mesi che non sia cittadino afghano, in merito alla residenza, ai relativi familiari e personale di servizio, l’Afghanistan applica immunità, privilegi, esenzioni e facilitazioni non inferiori a quelli previsti per il personale delle Organizzazioni Internazionali di Cooperazione allo Sviluppo operanti nel Paese.
14.5 In ogni caso, l’Afghanistan si impegna a garantire ai soggetti di cui al presente articolo le seguenti esenzioni:
14.5.1 dal servizio militare e da qualsiasi prestazione a carattere militare;
14.5.2 dalle restrizioni imposte dalle leggi sull’immigrazione;
14.5.3 da tasse e imposte sul reddito derivanti da stipendi, remunerazioni e benefici pagati dall’Italia;
14.5.4 da tasse ed imposte doganali ed ogni altro onere di importazione ed esportazione, entro sei mesi dal loro arrivo nel Paese, sui beni ed effetti personali importati, subordinatamente alla loro riesportazione al completamento del mandato, salvo in caso di vendita in Afghanistan;
14.5.5 da tasse ed imposte doganali per un autoveicolo nuovo o usato, importato per uso personale, subordinatamente alla sua riesportazione; in caso di vendita dell’autoveicolo in Afghanistan, andranno pagate le tasse di importazione a meno che l’acquirente non goda dei medesimi privilegi; se l’autoveicolo viene danneggiato senza possibilità di riparazione a costi ragionevoli, l’Afghanistan consente l’importazione di altro autoveicolo alle medesime condizioni; dopo tre anni di lavoro nel Paese e sempreché il mandato sia prorogato ulteriormente per almeno un anno, l’Afghanistan consente l’importazione, alle medesime condizioni, di un altro autoveicolo;
14.5.6 da qualsiasi restrizione sul cambio, sulla detenzione, sull’importazione e sull’esportazione di valuta estera;
14.5.7 dalle norme sulla previdenza sociale e sulle assicurazioni in materia di infortuni sul lavoro;
14.5.8 da iscrizioni ad albi professionali ed all’ottenimento di licenze professionali, limitatamente agli interventi previsti dal presente Accordo quadro e dai relativi accordi sussidiari.
14.6 In ogni caso, l’Afghanistan si impegna a garantire ai soggetti di cui al presente articolo, i seguenti diritti:
14.6.1 ad aprire conti bancari;
14.6.2 a che sia data immediata informazione alle Autorità italiane in caso di arresto, di detenzione o di avvio di procedimento penale;
14.6.3 ad essere visitati dal personale dell’Ambasciata d’Italia ed essere rappresentati da un Avvocato in caso di arresto, di detenzione o di avvio di procedimento penale;
14.6.4 ad accedere alle aree dei progetti e circolare liberamente nel Paese nella misura necessaria alla realizzazione degli interventi e nei limiti della normativa sulla sicurezza nazionale;
14.6.5 ad esportare somme derivanti dalla vendita di beni personali o masserizie importati;
14.6.6 all’inviolabilità per tutti i documenti e per tutte le informazioni di cui al presente Accordo, a meno che non sussistano prove di attività illegali.
14.7 In ogni caso, l’Afghanistan garantisce al personale di cui al presente articolo le seguenti facilitazioni :
14.7.1 rilascio di un visto ad ingresso multiplo non turistico di durata almeno annuale, su richiesta delle Autorità competenti di cui al comma 2.1.2;
14.7.2 rilascio immediato e gratuito di un documento di identità per il tramite del Ministero degli Affari Esteri;
14.7.3 rilascio di tutti i permessi e licenze necessari al soggiorno ed al lavoro;
14.7.4 uso della patente di guida italiana, corredata di traduzione ufficiale in lingua inglese e dari;
14.7.5 rilascio o conversione della patente di guida nazionale;
14.7.6 agevolazione delle procedure di sdoganamento dei beni ed autoveicoli.
Articolo 15 Volontari e Tirocinanti
15.1 Nell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo possono operare volontari e tirocinanti. Tali soggetti sono reclutati in base alla normativa italiana e sono destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del presente Accordo.
15.2 L’Afghanistan garantisce ai volontari e tirocinanti italiani, impegnati per la realizzazione degli scopi dell’Accordo, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni accordati ai volontari di altre Nazioni operanti sul territorio
dell’Afghanistan e quanto previsto dai commi 16.3, 16.4 e 16.5 del presente Accordo.
15.3 Su richiesta della Parte italiana, le competenti Autorità afghane rilasciano ai tirocinanti e ai volontari un visto di ingresso multiplo ed un permesso di residenza per il periodo del loro soggiorno.
Articolo 16
Personale in missione di breve durata
16.1 Per l’esigenze dell’Ufficio di Cooperazione o per la realizzazione o il monitoraggio di interventi previsti dall’Accordo, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana può inviare personale in missione di breve durata, per un periodo massimo di quattro mesi.
16.2 L’Italia notifica all’Afghanistan, per via diplomatica, l’elenco dei nominativi del personale in missione di breve durata con specificazione delle singole funzioni.
16.3 L’Afghanistan si impegna a garantire al personale in missione di breve durata le seguenti esenzioni:
16.3.1 dalle imposte sul reddito da stipendi, remunerazioni e benefici derivanti dall’Italia
16.3.2 da restrizioni sul cambio, sulla detenzione, sull’importazione e sull’esportazione di valuta estera;
16.3.3 dalle norme sulla previdenza sociale e sulle assicurazioni in materia di infortuni sul lavoro
16.3.4 da iscrizioni in albi professionali e dall’ottenimento di licenze professionali, limitatamente agli interventi previsti dal presente Accordo e dagli accordi sussidiari.
16.4 L’Afghanistan si impegna a garantire al personale in missione di breve durata i seguenti diritti:
16.4.1 a che sia data immediata informazione alle Autorità italiane in caso di arresto, di detenzione o di avvio di procedimento penale;
16.4.2 a essere visitati dal personale dell’Ambasciata d’Italia ed essere rappresentati da un Avvocato in caso di arresto, di detenzione o di avvio di procedimento penale;
16.4.3 ad accedere alle aree dei progetti e circolare liberamente nel Paese nella misura necessaria per la realizzazione degli interventi e nei limiti della normativa sulla sicurezza nazionale;
16.4.4 all’inviolabilità per tutti i documenti e le informazioni di cui all’Accordo, a meno che non sussistano prove di attività illegali.
16.5 L’Afghanistan consente al personale in breve missione le seguenti facilitazioni :
16.5.1 rilascio di un visto ad ingresso multiplo non turistico di durata pari al periodo della missione;
16.5.2 rilascio immediato e gratuito di un documento di identità per il tramite del Ministero degli affari esteri, se necessario;
16.5.3 rilascio degli eventuali permessi e licenze necessari al soggiorno ed al lavoro per la durata della missione;
16.5.4 uso della patente di guida internazionale.
Articolo 17
Condizioni applicabili ad altri soggetti coinvolti in interventi di Cooperazione
17.1 Istituzioni internazionali, Organizzazioni non governative (ONG), imprese e qualsiasi altra persona fisica o giuridica di nazionalità non afghana possono partecipare ad attività di Cooperazione effettuate dall’Italia nel quadro della Cooperazione allo sviluppo tra le due Parti.
17.2 L’Afghanistan si impegna a riconoscere le ONG considerate idonee secondo l’ordinamento italiano, salvo contrarie motivate ragioni che andranno notificate per via diplomatica. Casi particolari saranno soggetti ad accordi sussidiari tra le Parti. Nel caso in cui l’Accordo Sussidiario non trattasse adeguatamente questioni specifiche o desse luogo ad ambiguità/controversie che potrebbero insorgere, queste dovranno essere risolte secondo le disposizioni della normativa afgana.
17.3 Limitatamente alle attività derivanti dall’applicazione dell’Accordo, l’Afghanistan garantisce che i soggetti di cui al presente articolo:
17.3.1 non siano ritenuti responsabili per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni motivato da ordini ed istruzioni relative alla sicurezza impartite dall’Italia;
17.3.2 possano importare e riesportare in esenzione dei dazi doganali e da ogni imposta assimilabile le apparecchiature, i materiali ed i beni necessari alle attività di Cooperazione allo sviluppo; in alternativa alla riesportazione, possono alienare a titolo oneroso o gratuito tali beni in Afghanistan a seguito del pagamento dei dazi ed imposte similari;
17.3.3 siano esenti da qualsivoglia imposta od onere se, al termine dell’intervento, trasferiscono la proprietà di beni immobili e mobili al beneficiario finale di nazionalità afghana.;
17.3.4 possano aprire conti bancari ed effettuare qualsiasi operazione bancaria lecita; limitatamente ai conti bancari ed alle operazioni effettuate per le finalità di cui al presente Accordo quadro, essi non sono soggetti a controlli valutari od altre analoghe restrizioni eventualmente previste dalla legislazione locale; i saldi dei suddetti conti correnti sono liberamente trasferibili in valuta convertibile;
17.3.5 siano esenti dalle autorizzazioni professionali;
17.4 Al personale italiano delle ONG, in veste di principale contraente dell’ufficio di Cooperazione italiana, vengono garantiti i diritti, le esenzioni e le facilitazioni previsti dai commi 16.3, 16.4 e 16.5 del presente Accordo.
Articolo 18
Doveri dei soggetti coinvolti nell’attività di Cooperazione
18.1 I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo sono obbligati al rispetto delle norme e degli usi locali.
18.2 Previe consultazioni con l’Italia, l’Afghanistan può chiedere il richiamo del personale di cittadinanza non afghana quando reputi inadeguati il suo lavoro o la sua condotta.
18.3 L’Italia, previe consultazioni con l’Afghanistan può richiamare il proprio personale in qualsiasi momento.
Articolo 19
Rinuncia a privilegi ed immunità
19.1 A suo esclusivo ed insindacabile giudizio, l’Italia può rinunciare ad uno o più dei benefici, dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al presente Accordo.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Sospensione o termine dell’assistenza
20.1 Il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti, o in loro vece, dagli Enti Esecutori da essi designati, costituisce un prerequisito necessario affinchè entrambe le Parti mantengano i propri obblighi.
20.2 L’accertamento della sussistenza di situazioni di corruzione costituisce motivo sufficiente per sospendere l’applicazione dell’Accordo e degli accordi sussidiari e per l’adozione di ogni misura correttiva prevista dalla legislazione di entrambe le Parti.
20.3 Nelle situazioni di cui ai commi precedenti, la Parte adempiente può sospendere ogni attività di Cooperazione con un preavviso scritto notificato alla Parte inadempiente con almeno sessanta giorni di anticipo.
20.4 Se ne ricorrono le condizioni, ciascuna Parte indica, tramite Nota Verbale, i motivi della sospensione e le condizioni necessarie per il ripristino delle attività. La sospensione continuerà fino alla rimozione dei motivi ostativi e alla comunicazione fra le Parti, tramite Nota Verbale, dell’intenzione di riavviare le attività.
20.5 Se gli atti e i fatti di cui ai commi 20.1 e 20.2 dovessero permanere per un periodo superiore a novanta giorni dalla data di ricezione da entrambe le Parti della Nota Verbale di sospensione delle attività, la parte adempiente può notificare per iscritto alla parte inadempiente la sua decisione di concludere il progetto.
20.6 Il presente articolo non pregiudica il diritto delle Parti a fare ricorso a qualsiasi altro rimedio previsto dal diritto internazionale.