Repertorio n. COMUNE DI BARGE PROVINCIA DI CUNEO
Repertorio n.
COMUNE DI BARGE PROVINCIA DI CUNEO
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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno il giorno del mese di
alle ore nell'ufficio
segreteria del Comune di Barge, ubicato in p.zza Garibaldi n. 11, avanti me
dr. segretario generale, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune di Barge, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
xxxxxxx dai comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso a mente di legge,
sono personalmente comparsi i signori:
- nato a
il nella sua qualità di
domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Barge, il quale interviene
in questo Atto in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco n. in
data prot. n. , in rappresentanza e per conto del Comune di Barge,
partita I.V.A. 00398040048 (di seguito “stazione appaltante);
- nato a
il residente in
che interviene in questo Atto in qualità di
della società , con sede legale
in , Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
[oppure, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese]
capogruppo mandataria dell’associazione di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1. impresa , con sede in
via
C.F..
2. impresa , con sede in
via
C.F.
3. impresa , con sede in
via
C.F.
nonché l’impresa , con sede in
via ,
C.F. ,
[in ogni caso]
e che nel proseguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.
[oppure, nel caso l’Atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta
aggiudicataria]
- nato a
il residente in
, il quale interviene in questo Atto in qualità di procuratore
speciale [o generale] della società ,
con sede legale in C.F.
, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio
di al numero , che nel proseguo dell’Atto
verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”, in forza della procura speciale [o
generale] repertorio numero del autenticata nella firma dal
dott. Notaio in , che si trattiene agli atti.
[oppure, nel caso di ditta individuale]
- nato a
il residente in
il quale interviene in questo Atto in qualità di titolare della
, con sede legale in
C.F. , iscritta nel
Registro Imprese presso la Camera di Commercio di al
numero , che nel proseguo dell’Atto verrà chiamata per brevità
anche “Concessionario”.
Detti comparenti, della cui identità personale io segretario sono certo, mi richiedono
di ricevere il presente atto per far constare quanto segue:
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 01/08/2012 è stato
determinato l’affidamento in concessione di area da destinare ad attività
estrattiva denominata Pian Lavarino – Lotto C;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 08/08/2012 è stato
approvato il Capitolato relativo all’affidamento in concessione di area da
destinare ad attività estrattiva denominata Pian Lavarino – Lotto C;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 673 del 07.11.2012 si è
preso atto del verbale di gara d’asta dichiarata deserta, redatto il 25.10.2012,
relativo all’affidamento in concessione del giacimento ubicato in località
Montebracco e denominato Pian Lavarino – Lotto C;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15.11.2012 si è disposto
l’espletamento di una nuova procedura di gara volta ad individuare il soggetto
concessionario di area da destinare ad attività estrattiva denominata Pian
Lavarino – Lotto C;
- che con determinazione del responsabile del servizio area
, n. in data , si stabiliva
di procedere all’affidamento in concessione di area da destinare ad attività
estrattiva denominata Pian Lavarino – Lotto C, mediante ,
ai sensi , con il criterio
, rendendo atto che il contratto sarebbe stato
stipulato in forma e si procedeva
all’approvazione del capitolato speciale e dello schema di contratto;
- che con determinazione del responsabile del servizio area
, n. in data , si approvava
il verbale di gara in data e si aggiudicava la concessione di area da
destinare ad attività estrattiva denominata Pian Lavarino – Lotto C in via
definitiva alla società , con sede in
, avendo offerto un rialzo de
derivandone per un importo netto complessivo di aggiudicazione di Euro
;
- [per le società di capitali] che il’ “Concessionario” ha presentato la
comunicazione (acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
del ) di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187,
e dell’art. 17, comma 3, ultima parte, della legge n. 55/90, come modificato dalla
legge n. 415/1998;
- che il “Concessionario” ha presentato oppure che è stato acquisito il
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di protocollo n. in data , dal quale
risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1. PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un’area superficiaria specificata
al successivo Art.3, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità
relativamente al materiale estratto, denominata "Pian Lavarino – lotto C", a fine di
valorizzazione della risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento dei vari
litotipi presenti, sita in Comune di Barge, regione Montebracco, la cui superficie e
localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al presente capitolato,
dietro corresponsione di un canone forfettario annuale di € 170.000,00 (con
indicizzazione annuale), per la durata di anni dieci.
Il presente Contratto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale concedente
con del .
Art. 3. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI
Il lotto di cui all’art.2 è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Località
Montebracco e gravata da vincolo di uso civico, e interessa i beni censiti in Catasto
Terreni: Foglio 95 mappali n. 19 (parte), 20 e 21 (parte) - Foglio 100 mappale n. 20
(parte) per una superfice complessiva di mq. 54.040 così suddivisa:
Area di coltivazione mq. 17.000 (Foglio 95 mappali n. 20 21 parte)
- Area di lavoro e logistica mq. 33.200 (Foglio 95 mappale n. 21 parte)
- Viabilità mq. 3840 (Foglio 100 mappale 20 parte - Foglio 95 mappali n. 19
parte e 21 parte)
Il lotto individuato è ubicato a Nord dell’attuale cava denominata Pian Lavarino -
Lotto “B”.
Art. 4. DESTINAZIONE URBANISTICA
Nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente l’area è identificata tra quelle
indicate come “CAVE – Aree utilizzate per l’esercizio dell’attività estrattiva (cave)”
I vincoli gravanti risultano: Vincolo Ambientale (ex Galassino) e Vincolo
Idrogeologico (LR45/89)
Art. 5. SVINCOLO USI CIVICI
Il lotto in Concessione di cui all’art.2 risulta gravato da uso civico e sarà cura del
Concessionario ogni adempimento ed onere, finalizzato alla produzione di tutta la
documentazione di legge necessaria al concedente per la presentazione di istanza di
svincolo presso l’Ente preposto.
Art. 6. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
La Concessione ha decorrenza dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, così come
la corresponsione del canone di cui al successivo art.7, senza possibilità di tacito
rinnovo per la durata di anni 10 (dieci).
L'attività estrattiva dovrà essere esercitata preferibilmente nel periodo 01 marzo -30
novembre di ciascun anno.
Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI
MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE
Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all’art.2.
Il canone annuo è fissato in € e dovrà essere corrisposto in
cinque rate alle seguenti scadenze: 01 marzo, 01 maggio, 01 luglio, 01 settembre, 01
novembre di ciascun anno, a decorrere dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.
Il canone dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e
qualità di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi
circostanza.
Si stabilisce il diritto facoltativo dell’Amministrazione concedente ad acquisire
annualmente, secondo le modalità che verranno concordate in linea di principio
entro il 31 marzo di ogni anno al fine di consentire una corretta programmazione
delle attività di cava, una quantità di materiale litoide proveniente dall’area
concessa pari al massimo all’1,5% della produzione annua da utilizzarsi nella
realizzazione di OOPP e comunque non a fini commerciali, fermo restando un
ristoro delle spese di estrazione e trasporto pari al 50% del prezzo indicato sul
Prezziario Regionale “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte – vigente nell’anno di acquisizione se disponibile, in difetto pari
al 50% del prezzo derivante da analisi di mercato.
In assenza di dati specifici si farà riferimento per analogia alla quantità estratta dal
Concessionario della Cava Pian Lavarino lotto "B" limitrofa al lotto in concessione.
Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti,
senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate"
comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data
dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà
rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale
dovrà essere reintegrata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE
Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della
concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata all’art.3
cartografata indicativamente nella planimetria allegata, parte integrante e
sostanziale del presente contratto, materializzata e delimitata dal concedente con
appositi capisaldi.
Il Concessionario non avrà alcuna limitazione in ordine alla quantità di materiale
litoide da estrarre sulla predetta superficie, né avrà limitazioni in ordine alla qualità
del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi
che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo
art.10, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione
amministrativa per la coltivazione di cave.
Art. 10. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE
Il Concessionario preliminarmente dovrà espletare, a suo totale carico, la procedura
relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e successivamente dovrà
presentare all' Amministrazione Comunale, ai fini della approvazione, il piano di
coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto.
Il piano di coltivazione dovrà indicare la superficie annua oggetto di lavorazione,
che dovrà essere pari a circa metri quadrati 1.700,00 (millesettecento), (pari a 1/10
della superficie complessiva assegnata), con possibilità di coltivare la superficie
residuale dell’anno precedente, se non completata.
La superficie annua oggetto di coltivazione non ha rilevanza alcuna rispetto agli
obblighi di cui all’art.7 e potrà variare nella misura massima del 20%, rispetto a
quella indicata nel piano di coltivazione, previa approvazione da parte del Comune
su richiesta opportunamente motivata e con l'impegno che tale maggiore superficie
escavata venga compensata nell'anno successivo, in modo da riportare la superficie
coltivata al valore medio pari a circa 1.700,00 (millesettecento) metri quadrati
annui.
Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui alla L.R. 69/78 e ss.mm.ii..
Art. 11. CONTROLLO DEL MATERIALE TRASPORTATO
AI fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune adotterà sistemi di
controllo e verifica sulle quantità e qualità dei materiali portati a valle. In
particolare il Concessionario dovrà effettuare le operazioni di pesatura.
Ogni onere sostenuto per le operazioni di pesatura è a carico del Concessionario,
senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Il controllo verrà effettuato
mediante appositi bollettari che saranno messi a disposizione dal Comune. Le
bollette dovranno essere compilate, in quattro esemplari, a cura della ditta, e
dovranno essere depositate nel modo seguente:
- il primo esemplare dovrà essere introdotto nell'apposita cassetta collocata
sul piazzale verso la strada che conduce alla località "Piane";
-. il secondo esemplare dovrà essere introdotto nell'apposita cassetta presso
l'impianto di pesatura del capoluogo;
- il terzo esemplare dovrà essere conservato da parte del Concessionario;
- il quarto esemplare non dovrà essere staccato dal bollettario. Esaurito il
bollettario il Concessionario dovrà restituire lo stesso al Comune, completo della
copia di ogni bolletta di cui al precedente punto.
Art. 12. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE
Il Comune, fatta salva la concorrente attività di vigilanza da parte
dell'Amministrazione Provinciale, o chi per essa, ai sensi dell'art. 19 della L.R.
22.11.1978, n. 69 e ss.mm.ii., potrà sempre far controllare dai propri dipendenti
comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite,
le modalità di lavorazione delle cave e l'osservanza delle clausole contrattuali. La
Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone
incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine
di salvaguardare la sicurezza delle persone.
Art. 13.REVISIONE DEL CANONE
Il canone annuo di concessione verrà rivalutato all'inizio di ciascuna nuova
annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei
prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno
precedente.
Art. 14. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE
Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione
della Concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di viabilità
per l'accesso al lotto di cava assegnato. La viabilità interna risulta a totale carico
del Concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi.
Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e
potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Gli eventuali immobili presenti
sull’area oggetto di concessione, dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui si
trovano, senza possibilità di risarcimento. Senza una specifica autorizzazione del
Comune, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato
materiale proveniente da altre cave.
Per quanto attiene gli oneri di manutenzione della viabilità pubblica o di uso
pubblico di accesso all’area di cava si faccia riferimento a quanto riportato all’art.
.
Art. 15.TRASPORTO DEL MATERIALE
Il materiale estratto dovrà essere trasportato ai magazzini di lavorazione utilizzando
esclusivamente la strada comunale di Montebracco. Il trasporto a valle di materiale
di cava diverso dalla pietra ornamentale comporterà il pagamento di una somma
pari a Euro 5.000,00 all'anno a titolo di contributo per la manutenzione della strada
comunale suddetta, relativamente al tratto che va dalla strada provinciale a località
Convento. Per il tratto della strada comunale di Montebracco che parte da località
Convento e termina alle cave, per quanto attiene gli oneri per la manutenzione
ordinaria e straordinaria si faccia riferimento all’art. .
Art. 16. MATERIALE DI SCARTO
Il materiale di scarto, se non destinato all’effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui
il progetto ne preveda l’uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere
sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.
Art. 17. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA
Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-
sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva
tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.
Art. 18. RECESSO
Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata con almeno 18 (diciotto) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il
pagamento del relativo canone fino alla data dell’effettiva efficacia del recesso.
In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'
Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di soli dodici mesi e
comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell’effettiva
efficacia del recesso.
Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una
dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il
programma di sistemazione finale dell’area che deve tenere conto degli obblighi
relativi al ripristino ambientale previsti dall’atto originario anche in relazione alle
interferenze con l’eventuale prosecuzione dell’attività da parte di nuovo
concessionario.
In caso di recesso, e comunque in qualsiasi caso, il progetto di coltivazione e tutti gli
allegati utilizzati per l’ottenimento delle autorizzazioni alla coltivazione rimangono
di proprietà del Comune a cui, all’atto della stipula del contratto devono essere
consegnati in copia cartacea e su supporto informatico, con oneri e spese a carico
del concessionario.
Tutti i suddetti allegati e tutte le eventuali integrazioni potranno essere utilizzati
gratuitamente dal Comune o ceduti a terzi.
Nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il settimo anno contrattuale,
sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto previsto al primo paragrafo del
presente articolo, un indennizzo pari al 50% del canone residuo alla scadenza
naturale del contratto, da versarsi in unica soluzione entro il 01 marzo
dell’annualità successiva alla comunicazione di cui al primo paragrafo del presente
articolo.
Art. 19. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA
Tutto il materiale di quarzite, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente
sui beni comunali, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del
Comune, che potrà commerciarlo liberamente.
Art. 20. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti la ditta assegnataria ha provveduto, ai sensi del
Capitolato approvato con D.G.C. n.77 del 08/08/2012, a costituire cauzione
definitiva dell’importo di Euro (in cifre) (in lettere )
mediante
pari ad una annualità di canone.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione definitiva viene svincolata in unica soluzione contestualmente allo
svincolo della cauzione prestata ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 69/78.
Art. 21.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO
E' vietata la cessione del contratto. E' altresì vietato qualsiasi forma di
subconcessione delle cave anche parziale e/o temporanea.
Art. 22. PENALI
Per l'inosservanza dell'obbligo della pesatura del materiale di cui all'art.11, si
applicherà una penale pari ad € 500,00. Per l'inosservanza degli obblighi inerenti la
superficie massima coltivabile annualmente di cui all' art.9, si applicherà una penale
pari ad Euro 5.165,00. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni
ulteriori.
Art. 23. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI
PROCEDURA DI GARA
A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi
alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice
lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il
concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia
contrattuale sia extracontrattuale.
Art. 24. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni
amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il
Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei
lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l’obbligo di versamento del
canone contrattuale, nei casi in cui la prosecuzione dell’attività:
- possa pregiudicare la stabilità del suolo
- possa costituire pericolo alla salute
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-
artistico
- possa causare gravi danni ambientali
ovvero in caso di:
- accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione
- gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell’integrità fisica e della
salute dei lavori
- altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità
terze o del Comune, la sospensione dell’attività
In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata
notizia dell’avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.
Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del
concessionario pari ad una annualità del canone, oltre ai casi previsti dall'art. 1453
del codice civile previa diffida:
- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all’art.8Art. 8;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui
all'art. ;
- a violazione dell'art.21 (divieto di cessione del contratto e subconcessione).
Art. 25. SUBENTRO
Per garantire continuità alla ricaduta economica dell’affidamento sulla
programmazione finanziaria dell’ente in termini di entrate, in tutti i casi di
risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al
soggetto concessionario, l’Amministrazione concedente potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 26. SPESE E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali,
le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico
del Concessionario.
A carico dell’aggiudicatario sono inoltre:
- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge da allegare
da parte del Comune all’Istanza di svincolo degli usi civici e di tutta la
documentazione relativa all’approvazione e sfruttamento della cava redatti in
conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per
l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni
- per il tratto della strada comunale di Montebracco che parte da località
Convento e termina alle cave, gli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della strada saranno totalmente a carico della/e ditta/e
concessionaria/e delle aree "Lavarino" e "Pian Xxxxxxx"; tali oneri, nel caso i
lotti siano assegnati a concessionari diversi, andranno ripartiti tra gli stessi in
relazione all'effettivo utilizzo (quintali di materiale trasportato e numero di
trasporti effettuati). Si intende comunque come tratto di competenza quello fino
all'area oggetto di Concessione e si prescrive che ogni anno ad inizio attività
(entro 01 marzo) i soggetti Concessionari suddetti sono tenuti a comunicare la
ripartizione degli interventi tra le ditte per l’approvazione da parte dell’organo
competente comunale
- la nomina di un proprio direttore dei lavori, il quale avrà anche responsabilità
relativamente all’applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza
- i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti
dall’amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione
per verificare la regolarità delle superfici
- il deposito delle cauzioni
- polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica
con massimale minimo di € 3.000.000,00.
Art. 27. ESONERO RESPONSABILITA’
Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente
l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti
cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in
genere.
Art. 28. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme di
legge vigenti.
Art. 29. CONTROVERSIE
Ai sensi dell’articolo 241, comma 1 bis del decreto legislativo n. 163/2006, si dà atto
che il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria. E’
pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 239
e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, sono devolute esclusivamente al Tribunale
Civile di Saluzzo.
Art. 30. POLIZZA ASSICURATIVA
Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato approvato con
D.G.C. n.77 del 08/08/2012 apposita polizza di assicurazione, dell’importo di Euro
per la copertura civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, emessa in data da
.
Art. 31. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASUNZIONI OBBLIGATORIE
[per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] Le Parti
danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] Le Parti danno atto che il
Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Art. 32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Barge, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Richiesto io Segretario ricevo il presente atto da me redatto e scritto in parte da me
ed in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia su numero
pagine complete e su in corso di scritturazione. Del
presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda,
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario, in segno di
piena ed incondizionata adesione, (nel caso di allegati al contratto inserire anche il
seguente periodo) dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse
affermato di conoscerne il contenuto
L'IMPRESA:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL SEGRETARIO:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 , comma 2 del codice civile, l’Appaltatore
approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:
articolo 5 (svincolo xxx xxxxxx) - xxxxxxxx 0 (xxxxxx e modalità di pagamento –
acquisizione di materiale da parte del concedente) - articolo 18 (recesso) - articolo
22 (penali) - articolo 23 (sospensione o annullamento giurisdizionale di atti
procedura di gara) - articolo 24 (sospensione della concessione e risoluzione del
contratto) - articolo 25 (subentro) - articolo 26 (spese e oneri a carico
dell’aggiudicatario) - articolo 27 (esonero responsabilità)
L’Appaltatore
Il Segretario