ACCORDO FRA REGIONE UMBRIA E PARTI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
ALLEGATO A
ACCORDO FRA REGIONE UMBRIA E PARTI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
1. Finalità
Finalità del presente accordo è la definizione delle modalità attuative di quanto definito dalla DGR 24 aprile 2012 n.441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.lgs.167/2011 – Testo unico dell’apprendistato”.
Nella logica della realizzazione di un sistema formativo integrato e coerente con i riferimenti dell’apprendimento lungo il corso della vita, l’accordo interessa, in una logica di sistema, le diverse tipologie di apprendistato, al fine di:
• garantire agli apprendisti, nel limite delle risorse disponibili e privilegiando in ogni caso i soggetti interessati dall’assolvimento dell’obbligo di istruzione, la possibilità di apprendere in modo integrato le conoscenze e le competenze necessarie per acquisire una qualifica;
• favorire la qualificazione delle imprese e dei soggetti dell’offerta, verso modelli pedagogici di integrazione fra apprendimenti formali e non formali;
• favorire la messa in valore degli apprendimenti formali e non formali maturati dagli apprendisti nel corso della loro vita professionale e personale, attraverso la trasparenza delle attestazioni, il riconoscimento dei crediti formativi, come risorsa di personalizzazione dei percorsi, la certificazione delle competenze ed il rilascio di qualifica.
La Regione e le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a curarne l’applicazione e l’integrazione nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, ai fini del rafforzamento del ruolo dell’apprendistato nel più ampio sistema educativo, di istruzione e formazione, così come nelle politiche del lavoro.
2. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è riferito all’insieme della formazione formale e non formale che complessivamente costituisce il percorso di professionalizzazione dell’apprendista.
Il piano formativo individuale è definito, in ragione della qualifica oggetto di acquisizione, sulla base delle indicazioni e degli standard formativi definiti dal CCNL di riferimento, tenendo in conto gli apprendimenti formali e non formali maturati dall'apprendista precedentemente alla stipula del contratto di lavoro.
La responsabilità della definizione del piano formativo individuale è dell’impresa, che si avvale nel caso di apprendisti interessati dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione, del supporto dei soggetti educativi e formativi esterni, così come richiamato nel presente Accordo all'art. 7. Il piano formativo individuale è redatto secondo gli standard indicati dai CCNL di riferimento o, in mancanza, nel rispetto degli elementi informativi di cui all’allegato A al presente accordo.
Il piano formativo individuale costituisce il riferimento per la programmazione didattica della formazione formale – interna ed esterna all’impresa – e la valutazione in itinere degli apprendimenti maturati dall’apprendista.
Il piano formativo individuale, sottoscritto dall’impresa e dal lavoratore cui si riferisce, è acquisito dalla Regione come evidenza nell’ambito dei procedimenti pubblici di rilascio di qualifica e di certificazione delle competenze.
3. Rafforzamento della trasmissione dei saperi in apprendistato
Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le parti convengono sulla opportunità di rafforzare la trasmissione dei saperi in impresa, vista come fattore di qualificazione del lavoro. A tal fine sono assunti i seguenti riferimenti minimi di competenza alla base dello sviluppo da parte della Regione di eventuali azioni di sistema mirate e ad accesso volontario, rivolte alle imprese e – per gli aspetti di competenza – alle agenzie formative accreditate:
• Comprendere i bisogni e le caratteristiche di apprendimento dell'apprendista;
• Istituire condizioni favorevoli alla trasmissione ed all'apprendimento di conoscenze e competenze;
• Svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.
La positiva frequenza delle azioni ad accesso volontario di cui al precedente paragrafo concorre alla dimostrazione del possesso del requisito di elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, così come definito, ai fini del riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano, dall'art. 33, comma 2, lettera c) della L.R. n. 4 del 13 febbraio 2013 “Testo Unico in materia di artigianato” della Regione Umbria.
4. Attestazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino
Gli apprendimenti maturati nell'ambito dell'apprendistato sono attestati dall'impresa secondo le modalità ed i format definiti dalla contrattazione collettiva o, in difetto, con riferimento ai format tipo di: I) attestato di frequenza e II) attestato di apprendimenti non formali ed informali di cui alla DGR 51 del 18 gennaio 2010.
Ferma restando la competenza del datore di lavoro della registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali acquisita dall’apprendista attraverso l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le Parti concordano sulla opportunità di avviare l’istituzione di modalità comuni di attivazione, gestione e rilascio del libretto formativo del cittadino, rivolte alla semplificazione amministrativa ed all’effettivo utilizzo dello strumento.
A tale riguardo, la Regione avvia, in accordo con le parti sociali, la gestione integrata del libretto formativo del cittadino per lo specifico dei minori che assolvono l’obbligo di istruzione nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, al fine di meglio garantire consistenza, capitalizzazione e tracciabilità del percorso.
5. Certificazione delle competenze
Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità di procedere in modo progressivo alla implementazione del sistema regionale della certificazione delle competenze nell'ambito dell'apprendistato, anche attraverso l'individuazione di specifiche fattispecie da cui avviare opportune sperimentazioni.
6. Monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa
In ragione delle novità introdotte dal Testo Unico dell’Apprendistato, le Parti convengono sull’opportunità di istituire un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio dell’offerta formativa formale, interna ed esterna, funzionalmente allo sviluppo delle modalità di programmazione, degli standard minimi applicabili ed alla definizione di azioni di accompagnamento e rafforzamento di sistema.
Il tavolo è coordinato dalla Regione, che provvede alla sua convocazione in modo propedeutico agli atti di programmazione, oltreché su richiesta delle parti.
7. Programmazione dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione formale, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province Autonome nel rispetto di quanto definito nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005
Al fine di garantire una adeguata copertura del territorio, i percorsi formativi realizzati all’esterno dell’azienda sono erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Umbria per la macrotipologia “Formazione iniziale” e in possesso dei requisiti di cui al DM 139/2007, da Istituti di Istruzione Professionale e da reti costituite fra i soggetti sopra richiamati. Gli attuatori saranno selezionati sulla base delle proposte progettuali in esito ad avviso pubblico.
Al fine di favorire la frequenza secondo modalità flessibili e pedagogicamente consistenti, i percorsi formativi sono articolati per unità capitalizzabili, fruite dai destinatari – nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità – sulla base di uno specifico piano formativo individuale, definito in conformità all'allegato B.
I percorsi formativi per il raggiungimento della qualifica professionale di cui all’art.3 del D.Lgs 167/2011 hanno di norma durata biennale, potendo essere svolti, in coerenza con il piano formativo individuale, nell’arco di un triennio.
Per gli apprendisti che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora assolto l’obbligo di istruzione, la durata annua della formazione è pari a 600 ore/anno di cui 500 di formazione esterna e 100 ore di formazione interna all’azienda. Nel caso in cui l’apprendista non abbia frequentato il primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale o il primo anno di un percorso scolastico del II ciclo, la durata annua è incrementata di 200 ore per il solo primo anno di apprendistato, con riferimento alla frequenza di specifiche unità
formative, svolte all'esterno dell'impresa e rivolte all’apprendimento delle competenze chiave di cui al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, N. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.
Per gli apprendisti che, alla data della stipula del contratto, hanno assolto all’obbligo di istruzione, la durata annua della formazione è pari a 500 ore/anno, di cui almeno 140 ore di formazione esterna, definite in sede di redazione del piano formativo individuale.
Lo svolgimento delle attività di formazione formale, esterna ed interna, è attestato da apposito registro analitico vidimato dalla amministrazione pubblica, compilato a cura del soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore presso cui l’apprendista svolge la formazione formale esterna supporta l’impresa nella definizione del piano formativo individuale, provvedendo – nel caso in cui il lavoratore sia maggiorenne – al riconoscimento degli eventuali crediti formativi. Al soggetto attuatore spetta inoltre il compito di coordinare e supportare l’intero processo formativo rivolto al rilascio di qualifica, coadiuvando l’impresa – sulla base di modalità stabilite a partire dal piano formativo individuale – nella sua attuazione pedagogica e valutativa.
La Regione provvede all’istituzione della commissione di esame ai fini del rilascio di qualifica, in attuazione della normativa vigente in materie di IeFP. L’apprendista accede all’esame sulla base della dimostrata conclusione del percorso di apprendimento, in coerenza con quanto definito dal proprio piano formativo individuale.
8. Programmazione dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e secondo princìpi di equità delle opportunità di accesso, programma l'offerta formativa relativa alle competenze di base e trasversali. La durata della formazione è così specificata:
• l'intero massimale di 120 ore/triennio per gli apprendisti in possesso del solo assolvimento dell'obbligo di istruzione;
• non inferiore a 80 ore/triennio per tutti gli apprendisti in possesso di un titolo di istruzione o formazione professionale.
Nel caso di contratti di apprendistato professionalizzante di natura stagionale la formazione relativa alle competenze di base e trasversali è così specificata:
• per i contratti di durata fino a sei mesi: da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ore, sulla base del livello di istruzione posseduto dall'apprendista;
• per i contratti di durata superiore a sei mesi: da un minimo di 20 ad un massimo di 40 ore, sulla base del livello di istruzione posseduto dall'apprendista.
Ai fini della semplificazione amministrativa e della valorizzazione delle risorse di sistema in essere le opportunità formative sono ridefinite dalla Regione a partire dall'offerta formativa in essere, attualmente erogata dalle Province, derivante dal Regolamento di attuazione della
legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato), attraverso riconduzione dei singoli corsi allo standard di durata previsto dall'art. 4 del D.lgs.167/2011 – Testo unico dell’apprendistato. Sono a tal fine sviluppate, in concerto con gli enti assegnatari e le Province, adeguate proposte di ridefinizione, anche con riferimento al livello di istruzione dei destinatari (obbligo di istruzione, diploma, laurea), oggetto di successivo confronto con le Parti Sociali.
I percorsi formativi di cui al primo paragrafo del presente articolo sono in ogni caso erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione Umbria per la macrotipologia “Formazione continua”, e che inoltre dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
• capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell’offerta formativa
• raccordo, in materia di formazione degli apprendisti con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;
• esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.
Al fine di favorirne la frequenza, le attività formative sono articolate per unità capitalizzabili, fruite dai destinatari – nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità – sulla base del proprio piano formativo individuale.
Le singole unità capitalizzabili positivamente frequentate costituiscono credito formativo con valore a priori, anche con riferimento all'eventuale passaggio dell'apprendista ad altra impresa.
La Regione, nel limite delle risorse disponibili eccedenti quanto richiamato al primo capoverso, programma ulteriore attività formativa esterna all'impresa di contenuto tecnico-professionale, a frequenza non obbligatoria, sulla base dei fabbisogni espressi dalla bilateralità. Le parti sociali si impegnano alla promozione di tale opportunità, agendo anche attraverso la sua integrazione con l'offerta formativa propria dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua.
9. Programmazione dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
Le parti convengono sulla opportunità elaborare - su istruttoria di merito svolta dalla Regione, di concerto con l'Università e gli Istituti interessati – specifiche modalità di promozione e regolazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i profili che attengono alla formazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs 167/2011.
ALLEGATO A
ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO
(ad esclusione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca)
A) Coordinate dell'impresa
Denominazione Natura giuridica Sede
Recapiti CF/PI
Numero di addetti
B) Coordinate dell'apprendista
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Cittadinanza
Codice fiscale Indirizzo di residenza
Eventuale recapito e-mail
C) Posizione contrattuale
Data di assunzione:
CCNL di riferimento:
Inquadramento all'atto dell'assunzione:
Qualifica contrattuale oggetto del contratto di apprendistato:
D) Caratteristiche di istruzione e formazione dell'apprendista
Livello di istruzione dell'apprendista alla data dell'assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato:
Formazione svolta in eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato (con indicazione completa della relativa attestazione):
Altre attività formativa svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali percorsi di istruzione o formazione in essere:
E) Piano Formativo Individualizzato
E.1 Formazione relativa a competenze di base e trasversali
Durata oraria nel triennio, di cui nel primo (…), secondo (…) e terzo anno (…) Competenze di cui è prevista l'acquisizione
Modalità di svolgimento dell'attività formativa:
E.2 Formazione relativa a competenze tecnico-professionali
Durata oraria nel triennio, di cui nel primo (…), secondo (…) e terzo anno (…): Competenze di cui è prevista l'acquisizione:
Modalità di svolgimento dell'attività formativa:
ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO
(per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione)
A) Coordinate dell'impresa
Denominazione Natura giuridica Sede
Recapiti CF/PI
Numero di addetti
B) Coordinate dell'apprendista
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Cittadinanza
Codice fiscale Indirizzo di residenza
Eventuale recapito e-mail
C) Posizione contrattuale
Data di assunzione:
CCNL di riferimento:
Inquadramento all'atto dell'assunzione:
Qualifica contrattuale oggetto del contratto di apprendistato:
D) Caratteristiche di istruzione e formazione dell'apprendista
Livello di istruzione dell'apprendista alla data dell'assunzione (con indicazione completa della relativa attestazione):
Eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato:
Formazione svolta in eventuali precedenti esperienze lavorative in apprendistato (con indicazione completa della relativa attestazione):
E) Piano Formativo Individualizzato
E.1 Formazione relativa a competenze di base e trasversali
Tipologia | Anno | Ore |
Area linguistico-culturale | ||
Area matematico-scientifica | ||
Informatica | ||
Legislazione del lavoro/Normativa di settore | ||
Durata oraria complessiva
Modalità di svolgimento dell'attività formativa:
E.2 Formazione relativa a competenze tecnico-professionali
Tipologia | Anno | Ore |
Durata oraria complessiva:
Modalità di svolgimento dell'attività formativa: