VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In data 4 febbraio 1997 alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, on. xxxx. Xxxxxxx Xxxx, del Capo di Gabinetto avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, del Direttore generale dei rapporti di lavoro avv. Xxxxx Xxxxxxx, si sono incontrati per la conclusione delle trattative relative al Ccnl - 2° biennio:
- Federmeccanica, rappresentata dal Vice Presidente dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore Generale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- Intersind, rappresentata dal Presidente dr. Xxxxxxxx Xxxx e dal Direttore Generale dr. Xxxxxx Xxxxxxx;
- Assistal, rappresentata dal Direttore Generale dr. Xxxxxx Xxxxxxxx; e
- Fiom-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Vice Segretario Generale, dr. Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali, dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dai signori: X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. X'Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx,
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, C. Xx Xxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, D. Xx Xxxxxx, X. Xx Xxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx;
- Fim-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale dr. Gianni Italia, dai Segretari Nazionali dr. Xxxxxx Xxxxx, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai signori: N. Alberta, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xx Xxxxxxx, G. Di Sero, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxx,
X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxx, I. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, D. Sanvito, C. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, P. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx;
- Uilm-Uil, rappresentata dal Segretario Generale dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx, dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxx e dai signori: X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, L.M. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X.X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, D. Xxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, F.M. Giorgi.
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'Accordo del 23 luglio 1993 e l'art. 38 del Ccnl- Federmeccanica-Assistal e del punto «Procedure di rinnovo degli accordi aziendali» del Ccnl-Intersind, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Le parti convengono che il rinnovo della parte economica del Ccnl della categoria metalmeccanica e installazione di impianti, avvenga secondo i seguenti punti.
1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.
2. Le tranche di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997, 80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998.
3. Per il periodo pregresso verrà erogata una «una tantum» di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e
200.000 a luglio 1997.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, e altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc. gen. sez. 3a del Ccnl Federmeccanica/Assistal, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 C.c., concordano che a decorrere dall'1.1.98 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del Ccnl. Ferma restando la misura di utilizzo del Tfr definita nel protocollo allegato al Ccnl 5 luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, Edr, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura.
Roma, 4 febbraio 1997
Allegato n. 1 – LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI
Livelli retributivi mensili in Categorie vigore dal 1° gennaio 1997 al | Parametri |
28 febbraio 1998 | |
1a 645.000 | 100 |
2a 753.000 | 117 |
3a 866.500 | 134 |
4a 926.500 | 144 |
5a 1.028.000 | 159 |
Livello superiore 1.123.500 | 174 |
6a 1.260.500 | 195 |
7a 1.416.500 | 220 |
B | |
Livelli retributivi mensili in Categorie vigore dal 1° marzo 1998 al | Parametri |
30 settembre 1998 | |
1a 684.500 | 100 |
2a 801.000 | 117 |
3a 926.000 | 135 |
4a 990.000 | 145 |
5a 1.097.000 | 160 |
Livello superiore 1.200.000 | 175 |
6a 1.347.000 | 197 |
7a 1.515.500 | 221 |
TABELLA A
Tabella
Tabella C
Xxxxxxxxx Xxxxxxx retributivi mensili in vigore dal 1° ottobre 1998
Parametri
1a 694.500 100
2a 812.500 117
3a 941.000 135
4a 1.006.000 145
5a 1.114.000 160
Livello superiore 1.219.000 176
6a 1.368.500 197
7a 1.540.500 222
Ai lavoratori della 7a categoria è corrisposto un elemento retributivo pari a lire 115.000 mensili lorde già riconosciuto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 dicembre 1990.
Allegato n. 2 - UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 512.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1996.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- lire 312.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 1997;
- lire 200.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio 1997, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 1996, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1996 hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Allegato n. 3 - TABELLE DEL CONCOTTIMO E DELL'UTILE MINIMO DI COTTIMO
Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 8. disciplina speciale, parte prima, sono le seguenti:
al 28/2/1998 | al 30/9/1998 | |
per partecipazioni al 2,7% | 2,6% | 2,5% |
per partecipazioni al 3,0% | 2,8% | 2,8% |
per partecipazioni al 3,3% | 3,1% | 3,0% |
Dall’1/1/1997
Dall’1/3/1998
Dall’1/10/1998
cottimo fino al 50% cottimo fino all'80% cottimo oltre l'80%
L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, disciplina speciale, parte prima, è pari a:
- 3,3 % dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998;
- 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998;
- 3,0% dal 1° ottobre 1998.
PREVIDENZA INTEGRATIVA CCNL 4 FEBBRAIO 1997
Quota di avviamento
Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data.
Quota di iscrizione
All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore.
Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno a una verifica congiunta con il Cda del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo.
DISCIPLINA SPECIALE - PARTE PRIMA
Art. 27 - Trasferte
Trattamento economico di trasferta
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Misura dell'indennità | Dal 1° gennaio 1997 | Dal 1° gennaio 1998 |
Trasferta intera | 57.410 | 58.550 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 18.880 | 19.050 |
Quota per il pernottamento | 19.650 | 20.450 |
È possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15%.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22;
d) l'indennità giornaliera di cui al punto I) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive e organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
- Omissis -
XI) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, pertanto, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30% del minimo di paga base contrattuale con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei lavoratori in trasferta, al punto V);
nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30% del minimo di paga base contrattuale è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta;
b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx'xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx per l'installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio.
Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
- Omissis -
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione «Diritti sindacali» della Disciplina generale.
NOTA A VERBALE
Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1998 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte e delle problematiche conseguenti per le aziende di installazione, per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398 sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extra comunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti alle aziende di installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza e affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.