CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Stazione appaltante: AZIENDA SERVIZI VARI SPA
Oggetto: Gara per l’appalto per la fornitura di n. 2 semirimorchi per trasporto rifiuti
CIG: 6651772FE3
ART. 1 OGGETTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 Semirimorchi per la raccolta e trasporto dei rifiuti per destinati al servizio di igiene urbana nel Comune di Bitonto (BA), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla Specifica tecnica costituente l’Allegato 1 al presente capitolato.
Nell’oggetto dell’appalto è altresì compresa l’immatricolazione, il trasporto e consegna presso le sedi di ASV SPA XX 000 Xx 0,000, nonché l’addestramento del personale all’uso e alla manutenzione.
La fornitura cui al presente appalto, è dichiarata urgente sia perché è finalizzata all’incremento della raccolta differenziata per evitare l'elevazione dell'ecotassa da 7,50EUR/ton a 25,80EUR/ton per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e regionale, sia perché occorre urgentemente per abbattere i costi di conferimento, cospicuamente cresciuti, a seguito della determinazione dell’Ordinanza della Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 dell’11/02/2016 che ci impone di conferire i rifiuti residuali dalla raccolta differenziata presso l’impianto di Bari z.i. gestito dall AMIU Puglia Spa.
2 TEMPI DI CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire entro 90gg dall’ordine/contratto o nel tempo inferiore eventualmente dichiarato dall’appaltatore nella proposta/offerta. Nelle more della stipula contrattuale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente Capitolato, l’ASV SPA, nel caso di urgenza o necessità, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine.
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo a base di gara per la fornitura di n.2 Semirimorchi nuovi di fabbrica, con le caratteristiche tecniche, dotazioni, accessori richiamati nella Specifica tecnica allegata (Allegato 1) e i servizi richiesti unitamente alla fornitura è di € 200.000,00 (duecentomilaeuro) oltre iva al 22% per fornitura e comprensivi di oneri di trasporto, addestramento personale e immatricolazione.
ART. 4 RIPARTIZIONE IN LOTTI, PREZZI UNITARI E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Si tratta di Lotto Unico.
I Prezzi unitari a base di gara sono i seguenti: € 100.000,00 (centomilaeuro) oltre iva al 22% cadauno. Caratteristiche tecniche: vedi Specifica tecnica allegata (Allegato 1).
ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato, dalla Lettera Invito, dagli Allegati ai due citati documenti, dalle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., Regolamento di attuazione: D.P.R.
n. 207/2010 nonché dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La fornitura cui al presente appalto, è dichiarata urgente sia perché è finalizzata all’incremento della raccolta differenziata da realizzarsi entro Giugno 2016, per evitare l'elevazione dell'ecotassa da 7,50EUR/ton a 25,80EUR/ton per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e regionale, sia perché occorre urgentemente per abbattere i costi di conferimento, cospicuamente cresciuti, a seguito della determinazione dell’Autorità di Xxxxxx Xxxxxxxx Rifiuti che ci impone di conferire i rifiuti residuali dalla raccolta differenziata presso l’impianto di Bari z.i. gestito dall’AMIU Puglia Spa.
ART. 7 DISCIPLINA DELLA GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
L’individuazione dell’Impresa fornitrice verrà effettuata mediante procedura ristretta, ai sensi dell’articolo
57 del D.Lgs. n. 163/2006. La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
I criteri e i parametri che determinano l’attribuzione dei punteggi sono:
Procedura negoziata. Preceduta di gara informale da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e dell’art. 286 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla valutazione dei seguenti elementi e relativi coefficienti compresi tra 0 e 1 espressi in valori centesimali:
PUNTEGGIO TECNICO : 60 punti di cui:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE GENERALE: 16 punti
• Servizio di assistenza post vendita (modalità di espletamento del servizio, disponibilità ricambi, macchinari ed attrezzature presenti in officina etc…..); valutazione officina assistenza (struttura, macchinari ed attrezzature, certificazioni, autorizzazioni di legge etc……). : 3 punti
• numero addetti officina assistenza.: 2 punti
• superficie coperta officina assistenza in mq. : 2 punti
• numero postazione di lavoro officina assistenza: 2 punti
• disponibilità di officina mobile: 3 punti
• possesso di certificazione ISO 9001 officina assistenza: 2 punti
• possesso di certificazione ISO 14001 officina assistenza: 2 punti
QUALITA’ E CARATTERISTICHE: 39 punti
SEMIRIMORCHIO A CARICO POSTERIORE da 45mc:
• Volume del cassone: punti 5
• Volume tramoggia: punti 5
• Portata utile: punti 5
• Tempi ciclo compattazione: punti 5
• Tempi svuotamento cassone: punti 3
• Materiale di fabbricazione cassone (tipologia e spessori) : punti 5
• Materiale di fabbricazione bocca di carico (tipologia e spessori): punti 3
• Impianto Oleodinamico e cilindri bocca di carico, tipo di cilindri e posizione: punti 3
• Accessori e dotazioni aggiuntivi compresi nel prezzo: punti 5
GARANZIA/POST-VENDITA: 5 punti
- Durata garanzia uguale a 24 mesi: punti 0
- Durata garanzia superiore a 24 mesi e inferiore o uguale a 36 mesi: punti 2.5
- durata garanzia superiore a 36 mesi: punti 5
Ai fini della valutazione dell’offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato “P” del DPR 207/2010 e s.m.i., mediante la seguente formula:
• C(a) = On [ Wi *V(a)i ] dove:
• C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
• n = Numero totale dei requisiti
• Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
• V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
• On = sommatoria
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, da parte della commissione di gara che procederà come segue:
• assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub – elemento dell’offerta dai singoli commissari, per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara;
• terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub – criteri e sub – pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
• per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all’offerta.
La Commissione Giudicatrice ha facoltà di richiedere alle Ditte Concorrenti la visione e la prova di funzionamento di mezzi e attrezzature analoghe a quelle offerte (è consentita la presentazione in fase di prova di mezzi e attrezzature usati). In caso la Commissione eserciti tale facoltà la prova sarà richiesta a tutti i partecipanti alla gara e sarà svolta in forma pubblica.
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli elementi qualitativi, di cui al precedente punto A), non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 42 sui 60 punti massimi assegnabili.
PREZZO: punteggio massimo 20 punti
Per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, verrà applicata la seguente formula:
• C= 20 X [1 – ( Pi – Pmin)/Pb] Dove:
• C = indica il punteggio da attribuire all’offerta i-esima considerata;
• Pi = indica l’ammontare in Euro dell’offerta della ditta i-esima considerata;
• Pmin = indica l’ammontare in Euro dell’offerta più bassa in assoluto presentate dai concorrenti;
• Pb = indica il prezzo posto a base di gara
TEMPI DI CONSEGNA: punteggio massimo 20 punti
Per l’attribuzione del punteggio all’elemento tempi di consegna, verrà applicata la seguente formula:
• Bi = Hi x 20
Dove Hi assume i seguenti valori:
• Hi = 1 per consegna prevista sino a 30 giorni;
• Hi = 0,80 per consegna prevista da 31 a 45 giorni
• Hi = 0,60 per consegna prevista da 46 a 60 giorni
• Hi = 0,40 per consegna prevista in giorni da 61 a 75 giorni
• Hi = 0,20 per consegna prevista da 75 a 89 giorni
• Hi = 0 per consegna prevista in giorni 90
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione appaltante che procederà in conformità al Codice degli appalti.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta a condizione che la stessa sia considerata valida sotto l’aspetto tecnico e che il prezzo sia considerato congruo dalla Commissione di gara e dal Rup.
L’ASV SPA si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicare la gara a insindacabile giudizio dell’Organo Amministrativo; in tal caso i concorrenti niente avranno a che pretendere a qualsiasi titolo.
Il Responsabile del procedimento é il dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx). Ove la gara vada deserta, al primo esperimento, essa verrà nuovamente esperita senza l'adozione di ulteriore atto. Non essendo rilevabili rischi d’interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e non sussistendo di conseguenza costi della sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI.
ART. 8 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo generale di ASV SPA, sito in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x.00 (xxx Xxx Xxxxxxxx x.00) 00000 Xxxxxxx (XX), la documentazione prevista nella Lettera di invito attendendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, entro il termine ivi stabilito a pena di esclusione.
Va prodotta una “Cauzione provvisoria”, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. L’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 60 giorni dalla data del collaudo ad esito positivo.
Al fine di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, va prodotta copia della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
Va prodotta “Copia della Ricevuta” attestante l’avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della contribuzione, dovuta ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione della predetta Autorità in data 15 febbraio 2010.
L'impresa aggiudicataria dovrà, per la stipula dell’atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art.113 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., e con le modalità ivi stabilite. La cauzione resta versata per tutto il rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. La Società aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all’art.75 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell’11 settembre 2007.
ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Determineranno l’esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, le seguenti cause:
1. offerta oltre i termini stabiliti nei documenti di gara;
2.presentazione offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia;
6. deposito cauzionale provvisorio corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d’identità degli stessi soggetti;
7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente la costituenda ATI;
8. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 per l’esecuzione del contratto;
9. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l’ammissione alla gara;
10. omessa presentazione dell’offerta economica ;
11. omessa sottoscrizione dell’offerta economica. ART.10 AGGIUDICAZIONE
L’individuazione dell’Impresa fornitrice verrà effettuata mediante procedura ristretta, ai sensi dell’articolo
57 del D.Lgs. n. 163/2006. La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
I criteri e i parametri che determinano l’attribuzione dei punteggi sono specificati al precedente ART.7.
Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione appaltante che procederà in conformità al Codice degli appalti, al Regolamento di attuazione e alle Norme di partecipazione e di gara.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta a condizione che la stessa sia considerata valida sotto l’aspetto tecnico e che il prezzo sia considerato congruo dalla Commissione di gara e dal Rup.
L’ASV SPA si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicare la gara a insindacabile giudizio dell’Organo Amministrativo; in tal caso i concorrenti niente avranno a che pretendere a qualsiasi titolo.
L’impresa aggiudicataria resterà impegnata a tutti gli effetti con la presentazione dell’offerta, mentre l’obbligo per l’Azienda sorgerà allorquando gli atti del procedimento conseguiranno piena efficacia giuridica a norma di legge, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.n. 163/2006, a seguito della verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e del decorso dei termini obbligatori previsti dalla normativa del codice degli appalti.
Ultimata la verifica dei requisiti dei partecipanti e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare, si procederà alla notifica dell’aggiudicazione definitiva tramite PEC.
L'aggiudicatario è tenuto a produrre entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:
- Cauzione definitiva nella misura prevista all'art 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 da costituirsi mediante, fidejussione bancaria o assicurativa, La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- Ogni altro documento ritenuto necessario dalla stazione appaltante.
Nel caso l'Aggiudicatario fosse un raggruppamento di imprese dovranno essere prodotti, altresì, il mandato speciale con rappresentanza e la procura, con le forme e le modalità previste per legge. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara e pertanto, in caso contrario, si procederà a dichiarare decaduta l’aggiudicazione con ogni conseguenza a carico dell’’inadempiente.
L'Aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto nei termini perentori che verranno assegnati da ASV SpA. Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisisti dichiarati, si rifiutasse dì produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, ASV SPA si riserva dì aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza e l'incameramento della cauzione.
A seguito della notifica di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto, nei termini previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
Restano salve le insindacabili decisioni della Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero alla stipulazione del contratto per irregolarità formali o per qualsiasi altro motivo di opportunità e convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta.
ART. 11 ONERI DELL’APPALTO
Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, saranno per intero a carico dell’Aggiudicataria. La stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 2702 c.c. che, sarà' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del DPR 131/86 . La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante, previo versamento dei diritti, imposte, bolli e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i citati importi e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte della stazione appaltante, che procederà all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le prestazioni effettuate medio tempore. Qualora la ditta aggiudicataria dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l’aggiudicazione non sarà ritenuta valida. La Stazione appaltante in tal caso procederà all’annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell’esercizio di eventuale azione risarcitoria.
ART. 12 CONSEGNA DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere eseguita entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine, ovvero in tempi inferiori eventualmente dichiarati nell’offerta di gara. L'aggiudicataria dovrà effettuare le consegne presso la sede operativa di ASV SPA in XX 000 Xx 0,000 Xxxxxxx (XX), a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compreso trasporto, in data e ora da concordarsi con la Stazione appaltante.
ART. 13 COLLAUDO E GARANZIA
Il collaudo verrà effettuato entro 10 giorni solari e consecutivi dal verbale di consegna a mezzo di collaudatore tecnico interno ovvero a mezzo collaudatore esterno specificamente incaricato, alla presenza del RUP e di un Rappresentante della Ditta fornitrice, legittimato a ricevere eventuali contestazioni.
Dalla data di consegna e fino alla data del collaudo, l’appaltatore ha l’obbligo della manutenzione della merce fornita, anche nel caso di consegna anticipata. Dovrà, inoltre, mettere a disposizione della Commissione di collaudo, gli operai, tecnici e mezzi d’opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, e , in generale, tutte quelle operazioni che si ravvisano necessarie dalla suddetta Commissione.
Di detto collaudo verrà redatto il relativo verbale in contraddittorio con il titolare dell’impresa aggiudicataria o con un suo legale rappresentante. Il collaudo della fornitura ed il relativo verbale non esonerano l’aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emerse all’atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate entro sei mesi dalla data di consegna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e segg. c.c. L’aggiudicataria in tal caso, si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti i lavori per eliminare le difformità di cui sopra, entro dieci giorni naturali dalla data di invio della comunicazione.
L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a sostituire in tutto o in parte le forniture risultate difettose con altre nuove dello stesso tipo qualora non venissero eliminati i difetti rilevati.
Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo. In casi particolari potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengano che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato non ne pregiudichino il regolare impiego. In tal caso l’accettazione della merce avverrà mediante l’applicazione di un adeguato sconto sull’importo di aggiudicazione, da stabilirsi a criterio della commissione salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata. Ben vero, se dall’esame della merce, la stessa risulti migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l’opportunità, potrà accettarsi ai prezzi di aggiudicazione. La merce eventualmente rifiutata al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata entro sei giorni dalla data del collaudo stesso e sostituita con altra idonea e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste. Qualora la stessa non venisse tempestivamente ritirata dalla ditta, la Stazione appaltante non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
ART. 14 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione. Nei prezzi s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione della fornitura stessa. I prezzi predetti s’intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente Capitolato e fino all’ultimazione delle consegne. La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 15 LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Non si darà corso ad alcun pagamento se l’assuntore non abbia curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti e qualora dovesse essere riscontrata la non regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Non può procedersi all’esecuzione dei pagamenti se non al termine degli adempimenti previsti dall’art. 307 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti.
Il pagamento relativo alla fornitura avverrà a 30, 60, 90 gg fine mese dal collaudo positivo e previo ricevimento fattura.
Le somme spettanti all’assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso della Stazione appaltante.
La Direzione amministrativa, ad effettuata fornitura e dopo il collaudo risultato positivo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, in rapporto agli ordinativi corrispondenti, ed all’applicazione dei prezzi. Ove nulla osti l’ASV SPA liquiderà il credito con apposito provvedimento secondo quanto previsto dai Documenti di gara. Ai fini dello svincolo della cauzione, fatto salvo quanto previsto all’ART.13, la Stazione appaltante valuta tutto l’iter dell’esecuzione, del contratto di fornitura e procede nei tempi in esso previsti allo svincolo.
Per il finanziamento dell’acquisto degli automezzi ASV si riserva la possibilità di ricorrere a leasing finanziario, e se del caso, darà relativa comunicazione all’atto dell’aggiudicazione. In caso di acquisto in leasing, il pagamento dei mezzi sarà effettuata secondo le condizioni stabilite dalla società di Leasing.
Per tutta la durata del contratto i prezzi offerti dalla ditta si intendono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione e/o adeguamento anche per causa di forza maggiore.
Non si potrà procedere alla liquidazione delle fatture, se non previo accertamento d’ufficio del Durc regolare a cura della Stazione appaltante. Ove il Durc non risulti regolare, l’ASV tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza segnalata dagli enti assistenziale e previdenziali provvedendo al versamento agli stessi delle somme segnalate.
Per i pagamenti superiori a €. 10.000 ASV effettuerà la verifica presso Equitalia ai sensi dell’art. 48 bis Dpr. N. 602/1973.
Il presente contratto è sottoposto alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tale fine codesta società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
ART.16 SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Avendo dichiarato i termini per la consegna delle forniture del presente appalto, termini essenziali, con il decorso del termine invano, ASV SPA considererà risolto di diritto il contratto. ASV S.p.A. procederà all’incameramento del deposito cauzionale e fatte salve le ulteriori azioni risarcitorie, comunicherà l’inadempimento all’AVCP. Se ASV SPA intende comunque esigerne l’esecuzione, ne darà notizia entro tre giorni con PEC all’indirizzo indicato dal concorrente e in tale caso applicherà una penale dello 0.50% dell'importo relativo ad ogni automezzo consegnato in ritardo per OGNI GIORNO SOLARE E CONSECUTIVO di ritardo a fare data dalla scadenza originaria per massimo 7 giorni solari e consecutivi. Trascorsi i 7 giorni massimi di penale ASV S.p.A. procederà all’incameramento del deposito cauzionale e fatte salve le ulteriori azioni risarcitorie, comunicherà l’inadempimento all’AVCP.
L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione ai sensi di legge, non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna, se eccedente il termine di consegna indicato nello specifico articolo.
Nel caso che in sede di collaudo vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell’allegata Specifica tecnica e dichiarate dall'Appaltatore in sede di offerta, verrà data facoltà, una volta ed una soltanto, all'Appaltatore, di modificare a proprie spese tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo.
In ogni caso verrà comunque applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,50% del valore complessivo degli automezzi restituiti , per un massimo di 7 giorni solari e consecutivi. Ove la riconsegna avvenga oltre il 7° giorno dall’esito del collaudo negativo, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valere globale della fornitura.
In ogni caso, saranno fatti salvi i maggiori danni. Anche in tale caso ASV S.p.A. comunicherà l’inadempimento all’AVCP.
ART. 17 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione appaltante, sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. La fornitura dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
ART. 18 DECADENZA DELL’APPALTO
La Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, la Stazione appaltante, potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante, proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 19 RISOLUZIONE
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. , in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
ASV S.p.A. può chiedere inoltre la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) nei casi previsti nel presente Capitolato e della Lettera d’invito;
b) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni;
c) per motivi di pubblico interesse;
d) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
f) nei casi di subappalto o cessione dei crediti non espressamente autorizzati;
g) in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza;
h) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni necessarie per l’espletamento della fornitura;
i) in caso di attività e/o azioni dell’Impresa, anche estranee all’oggetto e a quanto previsto nel presente capitolato, da cui ne discendano evidenze pubbliche negative, di gravità tali per cui si possano ledere l’immagine e/o la fiducia della committente;
j) nel caso di rigetto della fornitura a seguito di collaudo, giusta quanto previsto dall’ART.13
k) nel caso di superamento del termine di 7 giorni di applicazione della penale.
Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui ASV S.p.A. comunica all’Impresa a mezzo PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa. La Committente procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo a ASV S.p.A. il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente.
L’affidamento avviene a trattativa privata, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, attraverso l’interpello se possibile dei concorrenti in ordine di classifica ad esito della gara.
ART.20 RECESSO
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 163/06. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data del recesso, o a mezzo PEC. In tal caso la Stazione appaltante si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
a) forniture già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
b) spese sostenute dalla ditta appaltatrice, documentate ed accettate dalla Committente. ART. 21 SUBAPPALTO
E’ fatto divieto assoluto di subappalto. ART. 22 AVVALIMENTO
Non e’ ammesso l’avvalimento.
ART. 23 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell’appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Bari. Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l’assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l’azione giudiziaria. Il ricorso all’azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l’assuntore dal dar corso alle ordinazioni ed alle forniture e rifusioni di esse. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e forniture riflettessero la materia in contestazione.
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento disciplinato dal presente Capitolato sono oggetto di trattamento nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
II trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio oggetto dell'appalto. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto, sono raccolti e in parte pubblicati in applicazione delle normative vigenti in materia di appalti pubblici.
ART. 25 PATTO D’INTEGRITA’
Con la sottoscrizione del presente Capitolato l’impresa che risulterà aggiudicataria si impegna all’adempimento degli obblighi previsti dal Patto d’Integrità separatamente sottoscritto ed allegato al Capitolato speciale, alla cui osservanza è tenuta questa Azienda e i suoi Fornitori.
Il Patto è allegato e con la sua sottoscrizione l’impresa :
- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto d’Integrità da sottoscritto e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli articoli 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- si impegna a denunciale immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore. degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni. forniture o servizi a determinate imprese- danneggiamenti di beni personali o di cantiere);
- si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire nell’immediato eventuali iniziative di competenza;
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contralto. ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. l0 del D. P, R. 252/98 ovvero
la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa;
- oggetto dell’informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante del relativo importo, delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione. utile;
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento igiene e .sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile. della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede Ia risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla legge 136/1010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediarti e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare I'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al Patto d’Integrità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto: in caso di violazione li tale obbligo senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- dichiara di essere a conoscenza che. aggiudicatosi I'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.
ART. 26 NORME FINALI.
La società concorrente per potere essere aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche se non espressamente richiamati negli elaborati di gara o nelle autocertificazioni e le forniture aggiudicate dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di carattere tecnico, normativo e regolamentare vigenti, anche se non espressamente richiamate nelle schede tecniche ovvero in altro elaborato.
Bitonto (BA)
Letto, approvato e sottoscritto Data Firma
(Firma del Legale Rappresentante della Soc. concorrente o firma dei Legali rappresentanti facenti parte dell’eventuale Associazione Temporanea d’Imprese).