ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO
ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO
Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO
Parte I - Distribuzione e fornitura dell’acqua
Allegato: Tariffario Servizio Idrico
Parte II – Fognatura e depurazione
Allegato: Tariffario Servizio Fognario/Depurativo
(Approvato con deliberazione assembleare n. 9 del 10 Luglio 2009)
PREMESSA
L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano - costituito nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi dell’art. 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - ha lo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all’art. 4, comma f, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (ATO 3) della Regione Campania, comprendente i seguenti 76 comuni delle province di Napoli e Salerno, con una popolazione residente complessiva di circa 1.500.000 abitanti:
Provincia di Napoli: Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo, Casamarciano, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Roccarainola,
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx a Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxx, X. Xxxxx la Carità, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Xxxxxxxx, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Xxxx Equense, Xxxxxxxx e Xxxxx.
Provincia di Salerno: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel S. Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato X. Xxxxxxxx, Xxxxxx Inferiore, Xxxxxx Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Siano, X. Xxxxxx del Monte Albino, X. Xxxxxxx sul Sarno e X. Xxxxxxxxx Xxxxx.
L’Ente ha essenzialmente lo scopo di organizzare nel territorio di competenza l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue e di provvedere alla programmazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione del servizio, affidata al Soggetto gestore, costituito nella forma di Società per Azioni, denominato G.O.R.I. S.p.A. (Gestione Ottimale Risorse Idriche).
Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO
Parte I – Distribuzione e fornitura dell’acqua
Allegato: articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti
(allegato alla deliberazione assembleare n. 9 del 10 Luglio 2009)
INDICE
Glossario
TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 Modalità di distribuzione dell'acqua Art. 2 Usi dell'acqua e sistemi di fornitura Art. 3 Tipologia di fornitura
Art. 4 Allacciamenti per uso pubblico – Misurazione prelievi d’acqua Art. 5 Prelievi abusivi da utenze per uso pubblico
Art. 6 Richiesta di fornitura
Art. 7 Contratto di fornitura – Adempimenti – Versamenti Art. 8 Spese di fornitura dell'acqua
Art. 9 Usi della risorsa- contabilizzazione dei consumi Art. 10 Fatturazione
Art. 11 Durata e scadenza dei contratti Art. 12 Cambiamento d'utenza
Art. 13 Divisione di beni immobili Art. 14 Morte del Cliente
Art. 15 Fallimento del Cliente Art. 16 Forniture temporanee Art. 17 Fornitura per uso cantiere Art. 18 Allacciamento
Art. 19 Allacciamenti ricadenti in aree private Art. 20 Recupero delle opere di allacciamento Art. 21 Impianto interno
Art. 22 Pozzi d’acqua ad uso privato
Art. 23 Apparecchi di misura - Consumi – Utilizzazioni irregolari – Sanzioni Art. 24 Infrazioni
Art. 25 Interruzioni temporanee di fornitura d'acqua - Riduzione di pressione Art. 26 Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora
Art. 27 Sospensione della fornitura Art. 28 Risoluzione del contratto Art. 29 Foro competente
Art. 30 Modifiche del Regolamento
Art. 31 Consenso al trattamento dei dati del Cliente
TITOLO II - UTENZE A CONTATORE
Art. 32 Contratti per erogazione a contatore
Art. 33 Variazioni della consistenza immobiliare e/o dell’uso Art. 34 Dimensionamento dell’allacciamento
Art. 35 Posa in opera dei contatori Art. 36 Contatori
Art. 37 Contatori divisionali Art. 38 Lettura dei contatori
Art. 39 Verifica dei contatori – Ricostruzione dei consumi Art. 40 Rimozione e sostituzione dei contatori
TITOLO III - UTENZE A BOCCA TARATA
Art. 41 Contratti per l’erogazione a bocca tarata
Art. 42 Trasformazione delle utenze a bocca tarata in utenze a contatore
TITOLO IV - IDRANTI ANTINCENDIO
Art. 43 Contratti per idranti antincendio Art. 44 Collaudo idranti antincendio
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 Variazioni delle indennità - Rimborsi spese – Sanzioni Art. 46 Carta dei servizi
GLOSSARIO
Allacciamento Derivazione idrica da una condotta di alimentazione principale, al fine di alimentare uno o più utenti
Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
Territorio regionale delimitato dalla Legge regionale n. 14/1997 ai fini della gestione del S.I.I. in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 36/1994 (legge Xxxxx)
Autolettura Lettura del contatore effettuata direttamente a cura del Cliente
Bocca tarata (contratto a) Fornitura di acqua potabile a flusso costante, per un periodo determinato
Carta del Servizio Idrico Integrato
Strumento d’informazione e trasparenza nel rapporto tra Xxxxxxxx gestore ed Utenti. Garantisce la divulgazione delle informazioni utili alla corretta interpretazione dei diritti dei Clienti ed è il mezzo per ottenere il rispetto degli impegni assunti dal Gestore relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La Carta del Servizio Idrico Integrato rappresenta per l’Utente il metro di valutazione delle attività svolte dal Gestore, impegnando quest’ultimo a perseguire obiettivi di continuo miglioramento della qualità del servizio sull'intero territorio. La Carta del Servizio Idrico Integrato è redatta in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999, che ne costituisce schema di riferimento, in attuazione del D.L. 12 maggio 1995, n. 163
Cliente vedi "Utente"
Condotta distributrice Tratto finale della rete idrica, da cui, di norma, ha origine l'allacciamento con l'opera di presa
Conguaglio Importo dovuto dall'utente determinato con un procedimento contabile che assicura l'applicazione del regime tariffario mediante la corretta ripartizione (media) trimestrale degli eventuali consumi rilevati per periodi più lunghi
Contatore Apparecchiatura di misura dell’acqua erogata all'utenza
Contratto fornitura Atto stipulato fra l’utente ed il gestore del servizio idrico integrato per la fornitura dell'acqua, che impegna al rispetto del Regolamento
Disdetta Richiesta da parte di uno dei contraenti di cessazione del contratto di fornitura
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano
Consorzio tra la Provincia di Napoli ed i comuni rientranti nell'ATO n. 3 della regione Campania, costituito ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge n. 36/1994 per il controllo ed il coordinamento dell’attività del Soggetto gestore del S.I.I.
Fasce tariffarie Articolazione della tariffa in ragione dei consumi, al fine di penalizzare gli sprechi della risorsa e di agevolare le utenze deboli
Fascia di eccedenza Aliquota del consumo trimestrale eccedente il consumo massimo assoggettabile alla tariffa base
Impianto interno Insieme delle opere per la fornitura idrica (diramazioni) poste a valle del contatore
Nicchia Cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e delle saracinesche del Soggetto gestore
Opera di presa Opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell’apparecchio di misura;
Punto di consegna Luogo di ubicazione del punto finale dell'allacciamento
Richiesta di allacciamento
Richiesta con cui s’inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
Servizio Idrico Integrato Insieme dei servizi pubblici di captazione/adduzione/distribuzione di acqua ad usi civili (servizio idrico) nonché di raccolta (servizio fognatura) e depurazione (servizio di depurazione) delle acque reflue
Soggetto gestore Soggetto che assicura la gestione del S.I.I. nel territorio dell'ATO, ai sensi dell'art. 9.2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
Subentro Sostituzione del Cliente nel rapporto contrattuale con il Soggetto gestore a seguito del decesso del titolare della fornitura
Tariffario Elaborato contenente le tariffe del S.I.I.
Utente “Qualsiasi soggetto (ente pubblico e/o privato, ivi incluse le associazioni non riconosciute e le società di persone in cui l’utente detiene, a qualsiasi titolo, una partecipazione), Cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Soggetto Gestore l’esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Soggetto Gestore il contratto”.
Utenze deboli Utenti di cui alla classificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), indicatore utilizzato per verificare se spettano le agevolazioni richieste dal cittadino tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), relative ai servizi di pubblica utilità quali acqua, luce e telefono, e prestazioni sociali ed assistenziali, quali assegni di maternità, borse di studio, ecc.
Voltura Sostituzione del cliente nel rapporto contrattuale con il soggetto gestore su richiesta del medesimo cliente
TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 - Modalità di distribuzione dell'acqua
1. Il Soggetto gestore provvede alla fornitura idrica entro il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale
n. 3 della Regione Campania mediante contratti di fornitura ed alle condizioni tutte del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio.
2. La fornitura avverrà nel rispetto dei parametri tecnici dell'allegato 1/8 al D.P.C.M. 4 marzo 1996 (Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale). Qualora la rete idrica non esista oppure non consenta il rispetto di tali parametri, nelle more della realizzazione o dell’adeguamento, il Soggetto gestore avrà facoltà di effettuare forniture che non siano conformi ai suddetti parametri tecnici, oppure di non concedere la fornitura qualora essa fosse pregiudizievole per le utenze preesistenti; in quest’ultima circostanza, il Soggetto gestore potrà negare l’erogazione delle forniture anche per usi non destinati all’uso domestico. Le particolari condizioni di fornitura saranno annotate in contratto.
3. Il contratto di fornitura è regolato:
a) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
b) dalle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia;
c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di fornitura;
d) dalla Carta dei servizi di cui all’art. 46 del presente Regolamento.
Condizioni particolari di fornitura saranno disciplinate anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Soggetto gestore riterrà opportuno inserire in contratto.
4. La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di massa nonché specifico messaggio riportato in fattura. Le nuove prescrizioni si intendono accettate, qualora nei sessanta giorni successivi all’invio della fattura l’utente non comunichi la propria volontà di recesso.
5. Il presente Regolamento ha piena efficacia su tutto il territorio dell’ATO 3 in cui il Soggetto gestore gestisce il S.I.I. ed annulla e sostituisce qualsiasi altro Regolamento preesistente. Pertanto, le condizioni contenute e/o richiamate nei contratti di fornitura o comunque in essere si intendono automaticamente modificate e/o adeguate alle condizioni del presente Regolamento.
Art. 2 - Usi dell'acqua e sistemi di fornitura
1. Ai sensi dell’art. 2, della legge 5 gennaio 1994 n. 36, il Soggetto gestore fornisce l’acqua in modo prioritario per il consumo umano. Gli altri usi sono ammessi esclusivamente quando la disponibilità della risorsa è sufficiente per il predetto uso prioritario.
2. L'acqua viene di norma fornita con il sistema di misura “a contatore”, con le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento. Le forniture “a bocca tarata”, specificate nel Titolo III, possono essere concesse solo per specifiche utenze ed in circostanze particolari, la cui valutazione è rimessa al giudizio del Soggetto gestore.
3. L'acqua fornita non può essere ceduta a terzi né utilizzata per immobili diversi da quelli specificati in contratto, anche quando appartengono allo stesso proprietario.
4. E’ altresì vietata, pena la risoluzione del contratto, qualsiasi utilizzazione dell'acqua diversa dalla tipologia d’uso indicata nel contratto di fornitura.
5. Nei casi d'infrazione ai divieti di cui al presente articolo, il Soggetto gestore, previa formale comunicazione all’utente, potrà sospendere la fornitura con oneri conseguenti a carico di chi commette l'abuso, fatto comunque salvo l'esperimento delle eventuali azioni civili e/o penali.
Art. 3 - Tipologie di fornitura
Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato, a loro volta così articolate:
a) forniture per uso pubblico:
- fontanelle pubbliche;
- bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- bocche antincendio;
- altre utenze comunali destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive (uffici, scuole, mattatoio, cimitero, ecc.).
b) forniture per uso privato:
- forniture destinate ad uso domestico;
- forniture destinate ad uso non domestico;
- forniture destinate ad uso industriale;
- forniture destinate all’allevamento animali;
- forniture temporanee;
- forniture a subdistributori;
- ogni altro uso privato.
Art. 4 - Allacciamenti per uso pubblico - Misurazione prelievi d’acqua
La realizzazione degli allacciamenti relativi agli impianti per uso pubblico è eseguita, su richiesta dei comuni, a cura e spese del Soggetto gestore a fronte della stipula di un regolare contratto di fornitura. I relativi consumi, di norma, sono misurati da contatori. Potranno essere eccezionalmente conteggiati “a bocca tarata” i consumi afferenti ad allacciamenti temporanei necessari per fiere, sagre e manifestazioni in genere, i cui oneri sono comunque a carico dei comuni medesimi.
Art. 5 - Prelievi abusivi da utenze per uso pubblico
E’ fatto rigoroso divieto di prelevare acqua:
a) dalle bocche di innaffiamento stradale e dei giardini pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali bocche sono destinate;
b) dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento di incendi.
Art. 6 - Richiesta di fornitura
1. Per ottenere un nuova fornitura d'acqua, l'interessato deve presentare al Soggetto gestore una richiesta, corredata dalla documentazione, prescritta in relazione alla tipologia della fornitura, compilata sui moduli allo scopo predisposti. L'accettazione della richiesta è subordinata all'osservanza, da parte del richiedente, della normativa edilizia vigente per la tipologia di immobile interessato.
2. L’eventuale mancata accettazione della richiesta di fornitura dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata formalmente al richiedente. Per richieste di residenti relative ad utenze domestiche ricadenti nel perimetro urbano, nel caso in cui la mancata accettazione sia dovuta ad inesistenza/insufficienza della rete di distribuzione idrica, il Soggetto gestore dovrà altresì comunicare al richiedente i tempi di esecuzione degli interventi, necessari, previsti nella programmazione d’ambito.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è facoltà del Soggetto gestore concedere - alle condizioni del presente Regolamento - la fornitura idrica ad utenze ubicate in zone non servite da reti gestite dal Soggetto gestore e per le quali le Amministrazioni locali non stiano comunque procedendo ad urbanizzazioni. In tal caso, il richiedente, ai fini della stipula del contratto, dovrà altresì corrispondere un contributo per la realizzazione della nuova condotta - commisurato alla tipologia di utenza richiesta (diametro minimo 60 mm) ed alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione esistente e la presa stradale (questa esclusa) per l'alimentazione dell’utenza - determinato sulla base tabella “F” dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”. In tal caso, qualora il Soggetto gestore esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare la richiesta di fornitura, il costo corrispondente al maggior diametro della condotta è posto a carico dei Clienti allacciati successivamente, Pro quota, in ragione dell’insediamento per il quale la condotta è stata dimensionata.
4. La fornitura dell'acqua viene, di norma, effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, del locatario, dell’usufruttuario o dell’enfiteuta, con uno o più apparecchi di misura per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati in batteria o comunque ubicati in luoghi accessibili al personale del Soggetto gestore.
5. Per forniture destinate a cantieri da installare per la realizzazione di nuovo immobile, la richiesta deve essere corredata della concessione edilizia e degli elaborati del progetto esecutivo approvato che consentano al Soggetto gestore di dimensionare l’allacciamento in ragione delle esigenze di erogazione idrica previste per il costruendo immobile.
Art. 7 - Contratto di fornitura – Adempimenti - Versamenti
1. Nel caso di nuova fornitura il Soggetto gestore, accertata la possibilità di effettuare la stessa, redigerà il preventivo degli eventuali lavori necessari per l'allacciamento di cui al successivo articolo 18, sulla base della tabella "F" dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”,
2. La sottoscrizione di un contratto – inteso come nuova fornitura - e la successiva esecuzione delle opere necessarie sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei nulla osta, autorizzazioni e servitù eventualmente necessari per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti occorrenti nonché al versamento al Soggetto gestore dell’importo dovuto ai seguenti titoli:
a) diritto per oneri di istruttoria della pratica ( tabella “E” dell’elaborato “ Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”).
b) contributo e/o oneri di allacciamento (tabella “F” dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”) Per la fornitura di uso domestico di unità immobiliare, ubicata nel perimetro urbano, è dovuto il solo contributo omnicomprensivo di cui al punto a) della predetta tabella “F”. Eventuali lavori dovuti a modifiche e/o varianti che si rendessero necessari per fatti e/o situazioni imputabili al cliente– saranno valutati sulla base della tabella “F” dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”. Per forniture di uso domestico ubicate all’esterno del perimetro urbano, è dovuto il contributo di cui al punto b) della tabella “F”.
c) anticipo sui consumi a titolo di garanzia dei consumi futuri commisurato alle tipologie di usi ed ai diversi profili di consumo di cui alla tabella C) dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”. Tale somma potrà essere adeguata nel caso di variazioni tariffarie superiori al 100% di quelle in base alle quali è stata calcolata. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di modificare ed adeguare proporzionalmente l’ammontare dell’anticipo, qualora nel corso del contratto i consumi effettivi dovessero superare per più periodi consecutivi oltre quattro volte il volume di riferimento calcolato per un semestre. L’anticipo sui consumi verrà addebitato con la prima fattura successiva all’attivazione della fornitura. La somma versata a titolo di anticipo non costituisce deposito e verrà restituita all’utente decorsi 90 gg. dalla scadenza del contratto, in conformità all’art. 1851 del C.C., con la detrazione delle somme a qualsiasi titolo dovute nell’ambito dell’erogazione del Servizio Idrico Integrato.
Il Cliente rientrante nelle definizioni di “Utenze deboli” secondo la classificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di cui al corrispondente regolamento approvato dall’Ente d’Ambito, versa l’anticipo sui consumi nella misura ridotta del 50%.
Le Amministrazioni pubbliche e le istituzioni di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciute sono esonerate dal versamento dell’anticipo sui consumi.
In caso di Clienti protestati o insolventi fraudolenti o di particolari tipologie di utenze non domestiche, la riattivazione della fornitura e/o altre forniture o la prosecuzione della fornitura stessa può essere subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.”
3. Nel caso di subentro (di cui al successivo art. 14) afferente a fornitura preesistente è dovuto quanto previsto alle lett. a) del precedente comma 2) - diritto per oneri di istruttoria della pratica - ed eventualmente quello previsto alla lett. c) del medesimo comma 2) - anticipo sui consumi- nel caso in cui tale anticipo non era stato versato dall’utente precedente;
4. Nel caso di voltura afferente a fornitura preesistente è dovuto il contributo previsto per “ oneri di istruttoria pratica voltura “ di cui alla tabella “E” dell’elaborato “ Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”) nonché quanto previsto alla lett. c) del precedente comma 2).
5. A garanzia dei pagamenti dei consumi di particolari tipologie di utenze non domestiche, il Soggetto gestore avrà facoltà di richiedere al Cliente garanzie fidejussorie commisurate al prevedibile fatturato medio annuo.
6. Qualora l'allacciamento alla rete idrica sia effettuato nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.
7. La stipula di un nuovo contratto di fornitura con un Cliente, che sia debitore del Soggetto Gestore in ragione di una o più prestazioni relative al S.I.I. già eseguite, è subordinata al pagamento del predetto debito.
Art. 8 - Spese di fornitura dell'acqua
Le spese connesse alla fornitura dell’acqua (imposte, tasse, ecc.) sono a carico del Cliente.
Art. 9 - Usi della risorsa - Contabilizzazione dei consumi
1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, restano definiti i seguenti usi:
a) Uso domestico: per alimentazione umana, per servizi igienici e per altri impieghi in abitazioni civili;
b) Uso non domestico (artigianale, commerciale, ecc.);
c) Uso industriale ( attività per le quali è necessaria l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/06) ;
d) Uso allevamento animale;
e) Uso pubblico (utenze comunali destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive);
f) Forniture temporanee (impieghi a carattere occasionale e di durata limitata);
g) Forniture ad utenti subdistributori;
h) Uso non potabile.
La fornitura di acqua per gli usi di cui ai punti da b), c), d), f), g) e h) può essere sospesa, anche senza preavviso, nel caso di esigenze di approvvigionamento dell’uso domestico e dell’uso pubblico, valutate ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore;
2. Nel caso di utenze multiple o condominiali il soggetto gestore provvede, ove tecnicamente possibile, alla separazione delle utenze di diversa tipologia come innanzi definite;
3. I consumi sono contabilizzati secondo le tariffe, le relative articolazioni e le decorrenze determinate dall’Ente d’Ambito;
4. Nel caso di utenze multiple o condominiali di solo uso domestico, ai fini della contabilizzazione dei consumi, i valori di riferimento delle fasce di consumo riportate nell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti” sono incrementate di un fattore pari al numero totale delle utenze distinte tra quelle residenti e non residenti;
5. Nel caso di utenze multiple o condominiali comprendenti più tipologie d’uso, la contabilizzazione dei consumi viene effettuata applicando il criterio di cui al precedente comma 4 e assimilando gli usi diversi dal domestico all’uso domestico non residente;
Art. 10 - Fatturazione
1. La fatturazione del Servizio Idrico Integrato può avvenire sulla base dei consumi:
a) rilevati direttamente dal Soggetto gestore;
b) comunicati dal Cliente con le modalità indicate in fattura (autolettura);
c) presunti, come determinati dal Soggetto gestore sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente (le fatture relative sono emesse in acconto).
d) conguagliati di norma, con la prima fatturazione,utile successiva alla rilevazione o comunicazione della lettura.
e) forfettari, nel caso di utenze a bocca tarata,
2. Le fatture di norma sono emesse:
a) con frequenza trimestrale, per le utenze alimentate con contatore;
b) con frequenza semestrale anticipata, per le utenze alimentate con bocca tarata;
3. Il Soggetto gestore può modificare le modalità di fatturazione nel rispetto delle normative vigenti in materia, dandone comunicazione al Cliente anche mediante avviso pubblico.
4. Qualsiasi reclamo afferente ai volumi fatturati ed agli importi dovrà essere presentato formalmente entro trenta giorni dal termine di scadenza della fattura. In caso di reclamo non fondato il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora sulla somma dovuta nella fattura oggetto del reclamo e di eventuali ulteriori spese, con decorrenza dalla data di scadenza della bolletta.
5. Con la fatturazione dei consumi sarà addebitata la quota fissa trimestrale stabilita nella tabella “B”
dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
Art. 11 - Durata e scadenza dei contratti
1. Il contratto, se non diversamente indicato, ha durata annuale e decorre:
a) dalla data di posa del misuratore, se trattasi di nuova utenza;
b) dal giorno della riapertura del contatore, nel caso di riattivazione di utenza.
Alla scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato per un uguale periodo - e così di seguito per i periodi successivi - salvo disdetta di una delle parti, da comunicare con raccomandata A. R., con un preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla data di decorrenza del recesso, ovvero consegnata agli sportelli del Soggetto gestore e riscontrata con ricevuta, con l'indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura dell'utenza.
2. A seguito della disdetta, il Soggetto gestore provvederà all'interruzione della fornitura; qualora ciò non sia impedito da cause dì forza maggiore - e comunque da cause al medesimo non imputabili, quale, in particolare, l'impossibilità di accedere agli apparecchi di misura; in tale caso il contratto deve intendersi non risolto ed il Cliente rimarrà destinatario della fornitura e tenuto ai relativi pagamenti.
3. In caso di cessazione dell'utenza, il Soggetto gestore si riserva il diritto di ritirare le apparecchiature di misura e distaccare l’allacciamento.
Art. 12 - Cambiamento d'utenza
1. Il Cliente che venda, ceda, affitti o cessi comunque di utilizzare i locali oggetto della fornitura deve tempestivamente avanzare richiesta di risoluzione del contratto, mediante raccomandata A. R., ovvero consegna agli sportelli del Soggetto gestore che ne rilascerà ricevuta. In mancanza, il Cliente rimarrà responsabile del pagamento dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato - anche se ne avessero usufruito suoi successori e/o aventi causa - nonché di qualunque danno eventualmente arrecato agli impianti del Soggetto gestore.
2. Il contratto di fornitura si intende risolto dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione di cui al precedente punto, salvo quanto stabilito all’art. 11, comma 2 del presente Regolamento.
3. Qualora il Soggetto gestore venga comunque a conoscenza di un subentro nell'utilizzazione della fornitura, il nuovo beneficiario sarà invitato a regolarizzare la sua posizione entro il termine di 30 giorni, mediante sottoscrizione di nuovo contratto e pena la sospensione dell’erogazione, fatta salva l’attivazione di azioni civili e/o penali.
4. Le disposizioni di cui precedenti commi sono applicabili anche nel caso di cambiamento di Cliente per nuova locazione o per cessione di esercizio.
5. Nel caso di trasferimento d’azienda, sia l’alienante che l’acquirente rispondono dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Soggetto gestore (ex art. 2560 C.C.). Nel caso di affitto o usufrutto d’azienda, l’usufruttuario o l’affittuario saranno responsabili della morosità dalla data di stipula del relativo atto notarile (ex artt. 2561 e 2562 C.C.).
6. Nel caso di trasformazione in più utenze di una utenza preesistente, dovranno essere stipulati singoli contratti per ciascuna delle forniture interessate, in conformità a quanto al riguardo stabilito nel presente Regolamento; per tali utenze si aprirà, contestualmente alla richiesta di nuova utenza, un preventivo parallelo per la diminuzione dell'impegno contrattuale dell’utenza preesistente ed, eventualmente, per la sostituzione dell'apparecchio di misura con uno di diametro inferiore.
Art. 13 - Divisione di beni immobili
In caso di divisione fra più proprietari, è considerato titolare della fornitura, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno, dell'area fabbricabile o dell’immobile in cui si trova installato l'apparecchio di misura. I proprietari delle restanti parti dovranno avanzare richiesta di nuova fornitura al Soggetto gestore ai sensi del precedente articolo 6.
Art. 14 - Morte del Cliente
1. Gli eredi sono tenuti a comunicare al Soggetto gestore, entro due mesi, il decesso del titolare della fornitura, con contestuale richiesta di subentro, cambiamento d’utenza ovvero di cessazione della fornitura. Gli eredi medesimi rimangono comunque responsabili, a norma di legge, di tutte le somme dovute.
2. Qualora il Soggetto gestore venga a conoscenza del decesso senza che sia stato comunicato nel predetto termine, gli eredi saranno ritenuti responsabili - oltre che del pagamento di tutte le somme dovute – anche degli eventuali danni e/o infrazioni prodotte alle apparecchiature del Soggetto gestore.
3. L’eventuale subentro dell’erede convivente nel contratto preesistente avviene con le modalità stabilite all’art. 7, con il pagamento del solo diritto di istruttoria pratica e, ove necessario, contestuale adeguamento delle condizioni contrattuali.
Art. 15 - Fallimento del Cliente
In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa del titolare ( di seguito, per brevità denominate procedure concorsuali) il soggetto gestore potrà risolvere il contratto ad ogni effetto di legge. Il diritto di risoluzione potrà essere esercitato dal soggetto gestore entro 15 gg. dall’avvenuta conoscenza di una delle procedure concorsuali. Nel caso in cui il soggetto gestore non eserciti il diritto di cui al precedente comma fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 , il curatore, ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore – previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o pareri della/e Autorità pubblica/che competenti potrà sostituirsi nel contratto entro il termine di 30 giorni, assumendone tutti gli obblighi, oppure richiederne la risoluzione. La voltura avviene ai sensi dell’art. 7 ed è subordinato all’integrale pagamento al Soggetto gestore delle somme dovute dal fallito e comunque nell’ambito dell’esercizio del Servizio idrico integrato.
Art. 16 - Forniture temporanee
1. A richiesta, il Soggetto gestore può concedere forniture temporanee d'acqua, intese come erogazioni provvisorie destinate ad alimentare, per un periodo determinato, impianti non permanenti o per prelievi occasionali pubblici e privati.
2. La fornitura è subordinata al pagamento – ai fini della sottoscrizione del contratto, da richiedere con le modalità stabilite all’art. 7 – di un importo, determinato ai sensi delle tariffe vigenti, che comprende:
a) il costo dell'eventuale allacciamento;
b) la quota fissa per il periodo richiesto, applicabile anche ai periodi inferiori al trimestre;
c) un corrispettivo pari all’importo commisurato al volume di riferimento della tabella C dell’elaborato “articolazione tariffaria quote fisse ed addebiti vari”;
d) un deposito infruttifero pari al doppio dell'importo determinato ai sensi del precedente punto c).
3. L'eventuale maggior consumo registrato rispetto al quantitativo determinato ai sensi del punto 2c) sarà fatturato trimestralmente. Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate a scadenza.
4. Il contratto provvisorio di fornitura non è soggetto a rinnovo tacito. Pertanto, quindici giorni prima della scadenza, il Cliente dovrà richiederne la proroga provvedendo al pagamento degli importi di cui al punto 2) in ragione del maggior periodo, che non potrà superare la durata complessiva di un anno.
5. Per le forniture provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento, con esclusione dell'art. 11.
Art. 17 - Fornitura per uso cantiere
1. La fornitura è consentita alle specifiche condizioni previste all’articolo 6 del presente Regolamento ed è subordinata al rispetto delle procedure ed al pagamento degli importi previsti all’articolo 16 per le forniture temporanee.
2. Il contratto di fornitura avrà durata pari a quella della concessione edilizia assentita, alla cui scadenza s'intenderà automaticamente risolto di diritto, fermo l’obbligo del Cliente di richiederne disdetta alla data di ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile.
Art. 18 - Allacciamento
1. L’allacciamento di nuova utenza – inteso come insieme delle opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata a valle dell'apparecchio di misura, di lunghezza, di norma, non superiore a metri 20 - viene realizzato dal Soggetto gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri ritenuti necessari, che il Cliente accetta integralmente.
2. Eccezionalmente, il Soggetto gestore può autorizzare l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’allacciamento a cura e spese del richiedente, a fronte di richiesta scritta presentata anche presso gli sportelli della Società, che ne rilascerà ricevuta.
3. Il contatore è collocato in apposito alloggiamento, ubicato di norma al confine tra la proprietà privata e quella pubblica. Collocazioni diverse possono essere consentite a giudizio insindacabile del Soggetto gestore.
4. Le opere dell’allacciamento - anche se realizzate con il contributo di terzi - sono di esclusiva pertinenza, disponibilità e gestione del Soggetto gestore e costituiscono servitù inamovibile sulle proprietà attraversate. Il Soggetto gestore si riserva l’uso di tali opere anche per forniture a terzi, nel rispetto delle norme vigenti.
5. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'allacciamento saranno eseguite dal Soggetto gestore, direttamente o tramite imprese di propria fiducia. E' fatto tassativo divieto al Cliente di eseguire o far eseguire in proprio tali interventi, pena il pagamento delle sanzioni al riguardo stabilite in tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari” e salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 19 - Allacciamenti ricadenti in aree private
1. La manutenzione e la riparazione della parte d'allacciamento posta su proprietà privata saranno eseguite a cura del Soggetto gestore, fermo l’obbligo del Cliente di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato.
2. I lavori saranno addebitati con modalità stabilite dal Soggetto gestore che, salvo documentati casi di urgenza, preavviserà il Cliente della riparazione da eseguire. Non effettuando il pagamento dell’importo relativo alla riparazione, il Cliente perderà il diritto alla fornitura dell'acqua che, pertanto, potrà essere sospesa fino al saldo del debito.
3. I lavori di allacciamento sono garantiti dal Soggetto gestore per due anni dall’esecuzione. Eventuali lavori di modifica e/o spostamento delle opere di presa, se richiesti dal Cliente o dovuti a cause al medesimo imputabili, saranno eseguiti dal Soggetto gestore a spese del Cliente, secondo gli importi indicati nella tabella F dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
4. Il Soggetto gestore non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che si verifichino a causa della parte dell'allacciamento insistente su aree private.
5. Qualora l'allacciamento debba essere installato, tutto o in parte, su terreni o strade privati, la fornitura sarà concessa a condizione che il Cliente acquisisca - a sue cura, spese e responsabilità - il nulla-osta dei relativi proprietari e che siano formalmente costituite le servitù necessarie per la costruzione e l’esercizio delle opere, senza alcun onere per il Soggetto gestore.
Art. 20 - Recupero delle opere di allacciamento
Alla cessazione dell'utenza, il Soggetto gestore provvederà a sue cura e spese al distacco dell’allacciamento ed al recupero delle opere, ad eccezione delle parti eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze.
Art. 21 - Impianto interno
1. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno – inteso come insieme delle opere di diramazione poste a valle dell’allacciamento – ricadono ad esclusivo carico del Cliente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono essere conformi alla normativa vigente in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano ed idonei a sopportare il campo di pressione previsto nella rete di distribuzione del Soggetto gestore. L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo da evitare assolutamente il collegamento con acque di altra provenienza ed, in particolare, qualsiasi possibilità di riflusso in rete sia di tali acque, sia di quelle comunque accumulate dal Cliente.
2. Nella realizzazione e nell’uso degli impianti interni, il Cliente deve sempre e comunque osservare i seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di proteggere adeguatamente dal gelo e dal calore le tubazioni idriche e gli apparecchi di misura;
b) divieto per le tubazioni idriche di sottopasso di fogne e/o di posa entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili;
c) divieto di collegare le condotte di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
d) divieto di installazione di apparecchi di erogazione, compresi apparecchi di sollevamento non idraulicamente sconnessi dalla rete, che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sulla erogazione ad altri Clienti;
e) divieto di utilizzo delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi o impianti elettrici di qualsiasi genere nonché di qualsiasi collegamento con impianti elettrici.
3. Il Cliente è tenuto al controllo del regolare e corretto funzionamento dell’impianto interno in conformità agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il Soggetto gestore si riserva il diritto di far verificare gli impianti e le apparecchiature del Cliente dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al fine di accertare che essi non arrechino pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti gestiti ed, in generale, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione anche in rapporto alle pattuizioni contrattuali ed alle norme di legge. Il Soggetto gestore inviterà il Cliente ad eliminare entro 15 giorni la causa del pregiudizio accertato; trascorso inutilmente tale termine, verrà sospesa la fornitura dell'acqua. Si procederà, invece, all'immediata sospensione della fornitura nei casi di particolare gravità ed in situazioni contra legem. Il Cliente, pertanto, dovrà consentire al personale del Soggetto gestore l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto interno. In caso di impedimento o di opposizione ingiustificata, il Soggetto gestore - previa diffida con esito negativo - potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non saranno state eseguite e ciò senza che il Cliente possa pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Il Soggetto gestore nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
5. Il Soggetto gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata fino all'apparecchio di misura, ricadendo da questo in poi esclusivamente sul Cliente la responsabilità dell'uso e della qualità dell'acqua.
6. Il Soggetto gestore non risponde in nessun caso dei danni causati a valle dell’allacciamento.
Art. 22 - Pozzi d’acqua ad uso privato
I pozzi d’acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti interni alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di
apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza, il Soggetto gestore procederà alla sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese del Cliente, le modifiche necessarie. Tutte le spese afferenti l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico del Cliente, come pure ogni responsabilità conseguente.
Art. 23 - Apparecchi di misura – Consumi - Utilizzazioni irregolari – Sanzioni
1. Nel caso in cui il personale del Soggetto gestore accerti l'effrazione, la manomissione o l’alterazione dei sigilli apposti a garanzia della corretta registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà applicata al Cliente una sanzione dell’importo indicato nella tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. Nei casi in cui sia accertata l'effrazione, manomissione o alterazione dei sigilli delle utenze a bocca tarata - ovvero, per qualunque tipo di utenza, la manomissione delle condotte o accertato un qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua - il Cliente, oltre alla penale di cui sopra, è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata alla tariffa di massima fascia prevista dalla normativa vigente ed a rimborsare al Soggetto gestore tutte le spese conseguenti al fatto abusivo.
3. La determinazione del volume d’acqua abusivamente prelevato di cui al comma precedente verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità commessa, calcolata per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di diverso periodo di erogazione. Nei casi in cui vi sia recidiva o rifiuto da parte del Cliente all'immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Soggetto gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, fino all'eliminazione dell'abuso e comunque fino al pagamento delle somme di cui sopra.
4. La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi d'utilizzazione da parte del Cliente sia per fornitura a terzi, sia per immobili e/o scopi diversi da quelli specificati in contratto. Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.
5. Il Soggetto gestore nei casi di recidiva potrà esercitare il diritto di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
Art. 24 - Infrazioni
1. Le infrazioni al presente Regolamento commesse dal Cliente sono contestate dal personale incaricato dal Soggetto Gestore con apposito verbale, copia del quale è consegnata al Cliente medesimo.
2. Qualora il Cliente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, il Soggetto gestore ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua e di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata l'azione penale.
Art. 25 - Interruzioni temporanee di fornitura d'acqua - Riduzione di pressione
L'acqua è fornita con continuità, salvo circostanze eccezionali o cause di forza maggiore. Il Soggetto gestore può, tuttavia, interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando il minore disagio possibile all'utenza, compatibilmente con le necessità del servizio; in tal caso, provvederà ad avvertire la cittadinanza dell'interruzione ed al ripristino della regolarità del flusso, con la maggiore sollecitudine consentita. Il Cliente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche in caso di impossibilità di tempestivo preavviso, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
Art. 26 - Termini e modalità di pagamento - Indennità di mora
1. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nel termine e con le modalità nella stessa indicate. Il Soggetto gestore, dal giorno successivo alla scadenza del termine, applicherà sugli importi delle bollette insolute gli interessi di mora calcolati sulla base del T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento) incrementato di cinque punti. L’indennità di mora verrà di norma addebitata ai Clienti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, richiesta attraverso gli idonei mezzi legali.
2. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di sollecitare il Cliente al pagamento della morosità con lettere e raccomandate ovvero altro idoneo mezzo di comunicazione, addebitando al Cliente tutti i costi sostenuti e gli ulteriori oneri per l’istruttoria espletata..
Art. 27 - Sospensione della fornitura
1. Per ogni inadempienza del Cliente, ivi incluso il non esatto o parziale pagamento del corrispettivo del Servizio idrico integrato, il Soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1565 Codice Civile, può sospendere la fornitura, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all’esatto adempimento, addebitando al Cliente le spese di sospensione e di riattivazione, nonché i corrispettivi fatturati. La sospensione della fornitura del SII e/o parte dello stesso (acquedotto, fognatura, depurazione) può essere effettuata anche nel caso di inadempienze del Cliente relative ad ulteriori forniture anche cessate intestate al medesimo cliente.
2. Il Soggetto gestore può sospendere la fornitura anche senza preavviso:
a) per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di acqua;
c) per l'utilizzazione da parte del Cliente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto;
d) per la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta.
3. Durante lo stato di morosità dell'utenza, il Soggetto gestore si riserva comunque il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile e risolvere il contratto, dandone preavviso al Cliente di almeno 30 (trenta) giorni, salva ogni altra azione per il recupero dei crediti e delle somme dovute per indennità di mora, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La riattivazione della fornitura interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento dell’importo delle bollette insolute e degli interessi di mora nonché del rimborso spese di ripristino della fornitura indicato nella tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.Il soggetto gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione dell’acqua nei confronti dell’utente moroso, che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.
4. In tutti i casi di sospensione della fornitura d’acqua è comunque fatto salvo l’esperimento di azioni civili e/o penali.
5. Nei casi di morosità consolidata il Soggetto gestore può subordinare l’accettazione delle richieste Cliente al pagamento del debito derivante da qualunque titolo.
Art. 28 - Risoluzione del contratto
Il Soggetto gestore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:
a) per violazione degli articoli 2, 12, 21, 23, 24, 27 e 35 del presente Regolamento;
b) per prelievo fraudolento dell'acqua;
c) ogni qualvolta il Soggetto gestore venga a conoscenza di dichiarazioni false prodotte dal Cliente per la stipula del contratto ( ivi inclusa quelle rilasciate ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento) ovvero che l'immobile oggetto di fornitura sia detenuto senza titolo legittimo o non sia in regola con la vigente normativa urbanistica.
Art. 29 - Foro competente
Il foro competente per le controversie afferenti al rapporto di fornitura è quello di Napoli.
Art. 30 - Modifiche al Regolamento
Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità d’ambito, le disposizioni del presente Regolamento dandone opportuna comunicazione all’utenza.
Art. 31 - Consenso al trattamento dei dati del Cliente
I dati personali forniti dal Cliente utenti saranno oggetto di trattamento da parte di Soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti del D. l.vo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità attinenti alla gestione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e nell’ambito degli obblighi imposti dalla vigente normativa, nonché per l’eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. Ai fini dello svolgimento di alcune attività collegate alla prestazione del servizio di fornitura idrica e della gestione del contratto di fornitura, può rendersi necessaria la comunicazione dei dati all’esterno, in particolare per ciò che concerne la lettura dei contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attività similari. Il Cliente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/03. In particolare, potrà conoscere:
a) l’origine dei dati personali;
b) le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) gli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
In qualsiasi momento, potranno essere, altresì, richieste informazioni sui dati e sulla loro utilizzazione, aggiornamenti, integrazioni e rettifiche ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia a Soggetto gestore.. L’Utente è tenuto a dichiarare ed garantire che i dati personali che vengono forniti a Xxxxxxxx gestore sono corretti, veritieri ed aggiornati e si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano costantemente completi e veritieri.
TITOLO II – UTENZE A CONTATORE
Art. 32 - Contratti per erogazione a contatore
Si intendono contratti a contatore quelli il cui consumo è registrato da apposite apparecchiature di misura dell’acqua erogata.
Art. 33 - Variazioni della consistenza immobiliare e/o dell’uso
Nel caso di variazioni della consistenza dell’unità immobiliare e/o della tipologia d’uso della fornitura, il Cliente è obbligato a regolarizzare la posizione contrattuale ai fini dell’installazione – ove tecnicamente possibile - di idonei apparecchiature di misura, nel numero necessario.
Art. 34 - Dimensionamento dell’allacciamento
Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della fornitura richiesta. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore ad un valore pari ad otto volte la portata media al secondo corrispondente al volume di riferimento della tabella C dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
Art. 35 - Posa in opera dei contatori
1. Spetta al Soggetto gestore stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore. Il Cliente deve realizzare e/o adeguare l’alloggiamento del contatore secondo le disposizioni impartite dal Soggetto gestore che provvederà, a spese del Cliente, alla eventuale fornitura e alla posa in opera della cassetta o sportello metallico ovvero, ove possibile, della relativa serratura, il cui costo sarà determinato secondo la tabella F del Tariffario. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove gli addetti del Soggetto gestore possano liberamente accedere per procedere alla lettura e all'ispezione. Normalmente i contatori sono installati:
a) in alloggiamenti o in nicchie esterni alle facciate degli immobili, situati ad un altezza di cm 90 dal suolo, muniti di scarico dell'acqua;
b) in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili, muri di recinzione e facciate eseguiti come sopra;
c) eccezionalmente, ad insindacabile giudizio di Xxxxxxxx gestore, nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti.
Le dimensioni minime degli alloggiamenti e delle nicchie sono indicate nei grafici indicati nell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico del Cliente. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
2. Gli apparecchi misuratori saranno muniti dal Soggetto gestore di sigillo onde poter accertare eventuali manomissioni. La manomissione, la violazione dei sigilli ed ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento dei contatori, nonché lo spostamento abusivo dello stesso rispetto alla posizione originaria, daranno luogo al risarcimento in favore del Soggetto gestore ed al pagamento di tutto quanto dovuto, salvo l'esperimento di ogni azione civile e penale prevista dalla legge. Il Soggetto gestore, nei casi di recidiva, potrà esercitare il diritto di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
3. Il Soggetto gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del Cliente, qualora la primitiva installazione, a causa di opere eseguite dal Cliente medesimo, non permetta più la lettura, la verifica del contatore o non ne assicuri la buona conservazione. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo da personale del Soggetto gestore.
Art. 36 - Contatori
1. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Soggetto gestore che provvede alla relativa installazione e manutenzione. Il Cliente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento; in entrambi i casi, dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto gestore.
2. Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto a cura e spese del Soggetto gestore. Le riparazioni dovute ad incuria o manomissione del Cliente sono eseguite a cura del Xxxxxxxx gestore ed a spese del Cliente.
3. E’ vietata al Cliente qualsiasi intervento sull'apparecchio di misura. In caso di trasgressione, sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo è indicato alla tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 37 - Contatori divisionali
1. L'intestatario dell'utenza di uno stabile o l'amministrazione del condominio, che ha ottenuto la fornitura dell'acqua con uno o più contatori, potrà misurare l'erogazione dell'acqua nelle singole unità immobiliari mediante altri contatori (divisionali) da installare a sue cura e spese.
2. L'intestatario dell'utenza dell'immobile o l'amministrazione del condominio non potrà addebitare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, importi complessivamente superiori a quelli fatturati dal Soggetto gestore sulla base dei consumi accertati dal contatore principale, fermo l’obbligo della corretta ripartizione.
Art. 38 - Lettura dei contatori
1. La lettura dei contatori viene eseguita da personale incaricato dal Soggetto gestore con cadenza periodica e di norma almeno due volte l'anno. Tale frequenza è modificabile da Soggetto gestore nel corso del contratto con possibilità di letture e fatturazioni supplementari. Il personale incaricato potrà essere dipendente del Soggetto gestore o di ditta specializzata allo scopo incaricata.
2. Il Cliente ha facoltà di comunicare la lettura degli apparecchi di misura (autolettura) nei modi riportati in fattura con riserva del Soggetto gestore di verificarne l'esattezza.
3. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione di autolettura, il Soggetto gestore può emettere fatture d’acconto sulla base dei consumi pregressi.
4. Qualora, per causa imputabile al Cliente ( quale a titolo esemplificativo, l’accesso negato, il rifiuto del cliente, la colpevole e/o dolosa non rintracciabilità, ect. ) ed accertato da personale del soggetto gestore, non sia possibile effettuare la lettura del contatore, il soggetto gestore, con preavviso di almeno 30 gg. potrà sospendere l’erogazione dell’acqua secondo le modalità di cui al precedente art. 27; salva la facoltà di procedere comunque alla fatturazione secondo le modalità prescritte al successivo comma 5) fino a quando non verrà eseguita la lettura effettiva del contatore, la fornitura potrà essere ripristinata solo dopo la predetta lettura del contatore ed il pagamento di quanto conseguentemente fatturato .
5. Nel caso di utenze sprovviste di contatore o di impossibilità di effettuare la lettura del contatore per cause imputabile al cliente, così come previsto al precedente comma 4), il Soggetto Gestore può procedere alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, per un consumo trimestrale presunto pari a 46 metri cubi. Il conguaglio dovrà essere effettuato ricostruendo i consumi pregressi sulla base di almeno due letture effettive del contatore, una volta installato, rilevate in un arco temporale di almeno sei mesi.
6. In caso di impossibilità di installazione del contatore per fatto imputabile al Cliente (quale, a titolo esemplificativo, l’accesso negato, il rifiuto del Cliente, la colpevole e/o dolosa non rintracciabilità, ecc.) ed accertato da personale del Soggetto Gestore, si procederà alla sospensione della fornitura secondo le modalità di cui al precedente art. 27; in particolare, il Soggetto Gestore, con il preavviso della sospensione, comunicherà al Cliente una ulteriore data per l’installazione del contatore.
Art. 39 - Verifica dei contatori - Ricostruzione dei consumi
1. Il Cliente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica della funzionalità.
2. Accertata la fondatezza del reclamo, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Soggetto gestore, che disporrà le opportune variazioni contabili ed il rimborso al Cliente delle eventuali somme da questi pagate in eccesso. Nel caso invece che il reclamo risulti infondato - ovvero che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del ± 5% - le spese di verifica saranno a carico del Cliente nella misura fissata dalla tabella D dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
3. Se in sede di verifica sono riscontrati errori eccedenti i limiti di tolleranza di cui al comma precedente, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto dell'apparecchio di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui Xxxxxxxx gestore provvede alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio di misura stesso.
4. Se il momento in cui si è verificato il guasto dell'apparecchio di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Soggetto gestore procederà alla ricostruzione dei consumi è pari ad un massimo di trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest’ultima data e quella di sostituzione o riparazione dell'apparecchio di misura.
5. Il Soggetto gestore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita prendendo come riferimento il consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente oppure in base alla media dei consumi storici. In assenza di questi dati,
si considereranno i consumi rilevati successivamente al momento della sostituzione o riparazione dell'apparecchio di misura. Il Cliente ha la facoltà di presentare proprie documentate osservazioni scritte per contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dal Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo determinato con le suddette modalità.
Art. 40 - Rimozione e sostituzione dei contatori
In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale incaricato dal Xxxxxxxx gestore e dal Cliente, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) data dell’intervento;
b) tipo, calibro e numero del contatore;
c) le risultanze della lettura;
d) motivo della sostituzione o rimozione;
e) eventuali irregolarità riscontrate.
Una delle due copie del verbale verrà consegnata al Cliente.
TITOLO III – UTENZE A BOCCA TARATA
Art. 41 - Contratti per l’erogazione a bocca tarata
1. In attesa di alimentare tutte le utenze con il sistema a contatore, il Soggetto gestore consente provvisoriamente – per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di subentro nella gestione - di alimentare tutte le utenze a bocca tarata esistenti, intese come quelle per le quali l’erogazione dell'acqua avviene a flusso continuo misurato in once o frazione, convertite in metri cubi per la fatturazione sulla base delle tariffe vigenti sulla base del doppio dei volumi di riferimento di cui alla tabella C dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
2. Il corrispettivo dell’intero servizio idrico integrato, determinato sulla base delle indicazioni contrattuali e comprensivo delle componenti dei servizi fognari e depurativi, dovrà essere pagato anticipatamente all'inizio del semestre, unitamente alla quota fissa di cui alla tabella B dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”.
3. L'apparecchio di misura, costituito dal rubinetto e lucchetto relativo, è di proprietà del Soggetto gestore che provvede all’installazione e manutenzione. Il Cliente è responsabile della perfetta conservazione dell'apparecchio e ne risponde in caso dì danneggiamento o manomissione dei sigilli. Nel caso di furto, dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto gestore.
Art. 42 - Trasformazione delle utenze “a bocca tarata” in utenze “a contatore”
1. Per l’alimentazione a contatore delle utenze già alimentate a bocca tarata si dovrà provvedere alle necessarie trasformazioni dell'allacciamento e dell'impianto interno nonché a stipulare un nuovo contratto. Gli eventuali interventi di trasformazione da eseguire a monte del contatore saranno di norma eseguiti a cura e spese del Soggetto gestore.
2. L'impianto interno dovrà essere adeguato a cura e spese del Cliente, secondo le norme stabilite nell'art. 21, in modo che l'impianto stesso sia adeguato alla maggiore pressione derivante dalla distribuzione a contatore.
3. Nel caso in cui, a lavori ultimati, il Cliente dopo aver sottoscritto il contratto a contatore non provveda ad adeguare l'impianto interno, rendendo impossibile l'attivazione dell'utenza, si procederà, con congruo preavviso, alla sospensione della fornitura.
4. Ai fini della stipula del nuovo contratto a contatore, le forniture ad utenze domestiche formalmente preesistenti all’avvio del S.I.I. sono tenute al pagamento del solo diritto di istruttoria.
TITOLO IV - IDRANTI ANTINCENDIO
Art. 43 - Contratti per idranti antincendio
1. Su richiesta del Cliente, il Soggetto gestore provvede alla realizzazione - fino al punto di consegna individuato dal Soggetto gestore medesimo - dell’allacciamento per idranti antincendio con caratteristiche compatibili con quelle della rete idrica di riferimento.
La sottoscrizione del contratto è subordinata al versamento al Soggetto gestore:
a) il diritto di istruttoria;
b) la quota fissa trimestrale;
c) gli eventuali contributi di allacciamento di cui alla tabella F dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”;
d) il costo dell’idrante, ove fornito dal Soggetto gestore.
2. La fatturazione avverrà trimestralmente, con addebito del canone stabilito dall’Autorità d’ambito e della quota fissa di cui alla tabella B dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”, oltre agli eventuali consumi calcolati in base al diametro dell’idrante ovvero mediante misuratore, ove installato.
3. Il Cliente ha facoltà di servirsi della portata d'acqua ottenibile dagli idranti soltanto per estinzione d'incendi. Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre sigillati e potranno essere aperti soltanto in caso d'incendio. Dell'avvenuta apertura, il Cliente ne darà avviso al Soggetto gestore entro 48 ore, presentando la necessaria documentazione.
4. A richiesta, il Soggetto gestore si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di autorizzare per iscritto l’uso degli idranti per esigenze diverse da quelle di spegnimento incendi. Pertanto, usi diversi non autorizzati comporteranno l'applicazione di una sanzione il cui importo è indicato nella tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”, oltre al pagamento dell'acqua consumata, con l’applicazione della tariffa per gli usi non domestici da determinarsi con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 23 e salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. La manutenzione dell’idrante avviene a cura e spese del Cliente.
Art. 44 - Collaudo idranti antincendio
1. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza del Cliente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che venga messo in esercizio.
2. Il Cliente che abbia esigenza di far verificare l'efficienza dell’impianto antincendio deve farne richiesta scritta al Soggetto gestore che vi provvederà direttamente con personale proprio. Il Cliente è tenuto al versamento anticipato, per ogni idrante antincendio da verificare, della somma indicata nella tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari”
3. Il Soggetto gestore non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità del relativo funzionamento.
4. Il Soggetto gestore non assume alcuna responsabilità per danni conseguenti al cattivo funzionamento delle bocche antincendio per carenza di pressione e/o di portata dovuta a causa di forza maggiore;
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Variazioni delle indennità, rimborsi spese e sanzioni
I valori degli importi relativi alle somme previste nel presente Regolamento e riportati nel relativo elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari” possono essere aggiornati dall’Autorità d’ambito, dandone comunicazione all’utenza.
Art. 46 - Carta dei servizi
Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), del DPCM 29 aprile 1999 e delle successive norme di legge nonché delle disposizioni emanate da Enti ed Organi pubblici competenti in materia, il Soggetto gestore è tenuto al rispetto della Carta del Servizio Idrico Integrato, in cui sono stabiliti i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione del servizio.