Accordo di Programma in materia di integrazione sociale e scolastica di bambini e studenti con disabilità e con Esigenze Educative Speciali ai sensi della Legge n.104 del 1992 e della Legge Regionale n.28 del 2007.
Accordo di Programma in materia di integrazione sociale e scolastica di bambini e studenti con disabilità e con Esigenze Educative Speciali ai sensi della Legge n.104 del 1992 e della Legge Regionale n.28 del 2007.
Il presente Accordo di Programma promuove lo sviluppo di una scuola inclusiva in grado di riconoscere, accogliere e accompagnare ogni bambino/ragazzo diversamente abile nel proprio percorso di crescita. Ciò significa pensare e operare per lo sviluppo di una scuola aperta a tutti, attenta all’equità, alla solidarietà, alla qualità e al sostegno, come elementi indispensabili ed inscindibili per realizzare una scuola che sia veramente di tutti e per ciascuno.
Per fare questo è indispensabile aumentare da parte di tutti la cultura della responsabilità attraverso un progetto di integrazione/inclusione condiviso da tutte le parti.
Il presente Accordo vuole rafforzare l’esistenza di una rete territoriale tra le Istituzioni Scolastiche, le famiglie, i Servizi Socio Assistenziali, i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, le risorse informali, il volontariato, per condividere un progetto educativo di integrazione ed inclusione in una comunità, che considera la scuola un diritto irrinunciabile, un impegno e una risorsa insostituibile per tutti i ragazzi. Una scuola che offre pari opportunità indipendentemente dalle condizioni di partenza di ciascuno, dove viene messa al centro la persona e il suo processo di crescita in un sistema educativo, di istruzione e formazione.
Il presente Accordo prosegue l’esperienza pluriennale in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità avviata con la sottoscrizione del precedente documento nel 2003.
Intende, pertanto, continuare l’esperienza avviata, confermando le modalità di collaborazione esistenti e migliorando, laddove possibile, le sinergie tra i vari enti coinvolti, mantenendo la logica di “rete” da realizzarsi attraverso modalità di lavoro concrete e condivise.
Tutti gli enti si impegnano pertanto a raggiungere le seguenti finalità:
- garantire l’attuazione al diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni” (Testo Unico n.297 del 1994, Legge Regionale n.28 del 2007) e avviare precocemente il recupero, la socializzazione, l’integrazione e l’apprendimento (Legge n.104 del 1992,) per tutti gli alunni con disabilità indipendentemente dalle condizioni di gravità,
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e contribuire alla sua piena integrazione;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l’itinerario formativo e della frequenza scolastica, a partire dai Servizi della Prima Infanzia (Asili nido), e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all’interno di un progetto di vita;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli territoriali (sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, ecc.);
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo-riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale, del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dei nuovi strumenti previsti dalla D.G.R. n.34-13176 del 1 febbraio 2010 a decorrere dalla loro applicazione;
- organizzare nell’ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione/inclusione;
- promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall’Accordo;
- coinvolgere, consultare, ascoltare e sostenere la famiglia.
- promuovere azioni per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e formazione degli allievi con esigenze educative speciali alla luce di quanto indicato nella Legge Regionale n.28/2007 e del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012/2014 della Regione Piemonte.
Quanto su esposto sottintende un percorso comune tra vari Enti, un percorso nel quale si deve fornire attenzione costante, oltre che ovviamente al soggetto con diversa abilità, alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione.
Risulta evidente ed irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni che garantisca alla persona diversamente abile non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato da parte di tutte le strutture che sono preposte al servizio del singolo in quanto parte sostanziale della collettività; ciò al fine di riconoscere a ciascun soggetto le condizioni per esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, a prescindere dalle sue possibilità individuali.
Tra:
Il Presidente della Provincia di Torino Il Presidente della Provincia di Asti
I Sindaci dei Comuni del territorio chierese
La Direzione Generale Regionale per il Piemonte del M.I.U.R. Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per le seguenti scuole:
Istituto Comprensivo di Cambiano Istituto Comprensivo di Santena Istituto Comprensivo di Poirino Istituto Comprensivo di Pino Torinese Direzione Didattica 1° Circolo di Chieri Direzione Didattica 2° Circolo di Chieri Direzione Didattica 3° Circolo di Chieri Scuola Secondaria di 1° grado X.Xxxx Scuola Secondaria di 1° grado Quarini Istituto Vittone - Chieri
Liceo Monti – Chieri
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Xxx Xxxxx
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Castigliano di Asti – Sede Associata Istituto Xxxxxxxx di Castelnuovo X.Xxxxx
Il Direttore Generale dell’Asl To5
Il Presidente del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese
Si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1 - OBIETTIVI
Scopo del presente accordo è definire modalità e contenuti di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l’integrazione e l’inclusione dei soggetti, nell’ambito del diritto allo studio e del sistema educativo territoriale , con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrà consentire l’utilizzo ottimale delle risorse (umane, finanziarie, strumentali e strutturali), dei tempi, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che gli Enti possono offrire.
In particolare, rispetto ai soggetti con forti difficoltà legate alla gravità della disabilità, l’obiettivo da perseguire è quello della crescita della competenza relazionale e comunicativa verso se stessi, gli altri e la realtà.
Le situazioni riconosciute come gravi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (Legge n. 328/2000).
Articolo 2 - BENEFICIARI
Vengono individuate, come soggetti aventi diritto, le persone riconosciute in situazione di disabilità o con Esigenze Educative Speciali.
E’ riconosciuto persona in situazione di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità (come da art.3 della Legge 104/92).
Alla luce del modello biopsicosociale della disabilità introdotto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute per Bambini e adolescenti (ICF-CY), la diagnosi non si
focalizza solo sulla conoscenza del deficit ma, introducendo i fattori contestuali e ambientali nella descrizione del funzionamento del bambino/adolescente, legge e conosce la persona anche in relazione a tutti i fattori risorsa presenti.
Le persone con esigenze educative speciali sono certificate secondo le modalità specificate nella DGR 13/10889 del 2/3/2009 e sono persone che necessitano di una specifica programmazione educativa in quanto presentano problematiche particolari.
Articolo 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA E SISTEMA DI MONITORAGGIO.
3.1 E’ costituito, ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 art. 34 comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge:
“La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.”
Presidenza: Presidente della Provincia di Torino o suo delegato
Sindaci: Sindaco del Comune Capo-fila e Sindaco di un altro Comune del territorio Il Direttore Generale dell’Asl o suo delegato
Il Presidente del Consorzio o suo delegato
Due Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche firmatarie (da definirsi all’interno del gruppo dei dirigenti).
3.2 Il Comune capo-fila in collaborazione con la Scuola Polo e la presenza di rappresentanti degli Enti firmatari del presente Accordo, esercita azione permanente di monitoraggio, di verifica e di valutazione sull’attuazione dell’accordo stesso almeno una volta all’anno.
Articolo 4 – LA FAMIGLIA
I genitori, o l’esercente la potestà genitoriale, provvedono all’avvio della procedura riguardante la certificazione di disabilità.
I genitori, o l’esercente la potestà genitoriale, sono titolari insieme al figlio di ogni decisione e del Progetto di Xxxx, e pertanto, oltre a dare inizio all’iter procedurale del diritto all’educazione e all’istruzione, vanno sentiti, coinvolti e sostenuti durante l’intero percorso.
La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso comune di genitori, alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale e alla sua evoluzione.
Articolo 5- COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI.
Le Amministrazioni firmatarie, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli dell’esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi con disabilità e con esigenze educative speciali, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale, salvaguardando le priorità previste dalla L. n. 328/2000 e della L.R. 28/2007.
Promuovono inoltre iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.
Articolo 5.1
INTERVENTI DI ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
L’ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell’Ufficio Scolastico Territoriale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l’integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell’Infanzia e in particolare:
a) L’assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell’organico per ciascun grado di istruzione;
b) L’attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
c) L’erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
d) L’erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l’acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
e) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno ( D.M.122/94, art.17 ),
f) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP ( L.N. 104/92, art.15, comma I )
INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Ogni scuola, del sistema pubblico di istruzione, per tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell’ambito delle relative competenze si impegna a:
1. Promuovere l’integrazione della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado. A tal fine le istituzioni scolastiche si impegnano a convocare e far funzionare il gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione scolastica come previsto dalla legge quadro 104/92 onde predisporre le attività di cui ai successivi punti, in particolare 3 e 6.
2. Promuovere la collaborazione tra i diversi insegnanti della classe, intendendo l’insegnante di sostegno parte integrante del processo educativo e contitolare delle sezioni e delle classi in cui opera.
3. Provvedere a garantire idonee attività didattiche e strategie educative, adeguando la propria organizzazione in funzione delle necessità derivate dall’integrazione e concordate con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali. L’organizzazione scolastica e le attività didattiche terranno conto dei tempi e delle modalità differenziate di apprendimento.
4. Concorrere a rimuovere eventuali difficoltà, anche di ordine extrascolastico, predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, per un orario scolastico pari a quello della classe.
5. Adeguare la propria organizzazione coinvolgendo il personale ATA, come da contratto nazionale.
6. Curare che l’integrazione degli alunni con disabilità sia inserita a pieno titolo nel Piano dell’Offerta Formativa e sia sostenuta anche da specifiche iniziative di aggiornamento.
7. Trasmettere all’Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.) della Direzione Generale Regionale la documentazione relativa alla predisposizione dell’organico per l’anno successivo, nei tempi e secondo le modalità previste dalle circolari concernenti gli organici.
8. Fornire all’Ufficio Scolastico Provinciale della Direzione Generale Regionale la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap secondo i termini di legge e le disposizioni applicative, trasmettendo:
- la segnalazione nominativa dei medesimi
- la Diagnosi Funzionale redatta dall’ASL
- il Profilo Dinamico Funzionale
- il Piano Educativo Individualizzato.
9. Aggiornare la stesura della documentazione, in base all’applicazione delle “Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, istituzioni scolastiche ed Enti di formazione
professionale circa il diritto all’educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative speciali” DGR 1/02/2010, n. 34-13176.
10. Assegnare le cattedre e posti orario di sostegno alle classi dove vi sono studenti con disabilità applicando i criteri stabiliti nel gruppo di studio e di lavoro d'istituto e tenendo conto delle gravità degli alunni, come riportate nelle diagnosi e nei documenti pedagogici individuali.
11. Segnalare sulla base delle risultanze dell’ultimo Piano Educativo Individualizzato, il fabbisogno di assistenza educativa specialistica e di servizi (trasporto, mensa, arredi e ausili, abbattimento o superamento delle barriere architettoniche) e l’eventuale adeguamento delle strutture (arredi, mensa, abbattimento o superamento delle barriere architettoniche) agli Enti secondo le proprie competenze.
12. Predisporre apposite misure di sostegno, commisurate alla gravità della disabilità, atte a garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività esterne all’edificio scolastico (viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, iniziative varie, ecc.).
13. Individuare un docente di ruolo come “referente scolastico del caso” (uno per ogni alunno con disabilità) e non necessariamente di sostegno, che garantisca il processo di organizzazione e coordinamento di tutte le azioni necessarie al percorso di inclusione.
14. Garantire il processo di continuità tra i vari ordini di scuola utilizzando tutte le risorse disponibili (di personale e di materiale).
15. Costruire il percorso di orientamento secondo le indicazioni del presente Accordo di Programma.
16. Coinvolgere attivamente le famiglie nella condivisione del progetto di integrazione, in particolare in occasione della stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato nonché della Relazione Osservativa (se trattasi di prima iscrizione alla scuola).
17. Garantire ad ogni alunno un Piano Educativo Individualizzato ed una valutazione del rendimento scolastico coerente con gli obiettivi individualizzati, ferma restando la non menzione della situazione di handicap (L. 104/92 art.16 2.3.4/C.M. 262/88/DM 80/95). Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado informare la famiglia e concordare con essa e con il “Gruppo Tecnico” la scelta tra le due modalità di valutazione possibili:
- uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche (art.15 comma 3 OM 90 21 maggio 2001);
- differenziata se lo studente con disabilità segue una programmazione particolare (art. 15 comma 2 OM 90 21 maggio 2001).
E’ importante che lo studente e i genitori sappiano che la valutazione uguale per tutti porta alla regolare acquisizione di un titolo di studio riconosciuto, mentre la valutazione differenziata porta al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte. Per gli studenti che affrontano gli esami di qualifica e di stato la scuola garantisce, se necessario, prove equipollenti, tempi più lunghi ed uso dei necessari ausili.
18. Istituire il Gruppo di Lavoro e di Studio interno al circolo e/o Istituto (L.104/92, art. 15 comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi, personale ATA e, nelle scuole secondarie di secondo grado, studenti. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell’Offerta Formativa.
19. Curare e coordinare l’attivazione dei Gruppi Tecnici, uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92 art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi (ASL, CSSAC, ) insegnanti di classe e di sostegno, genitori, eventuali assistenti specialistici e operatori ATA addetti all’assistenza di base (se coinvolti nel processo di integrazione) ed eventuali altre figure specialistiche. Il Gruppo Tecnico ha il compito di redigere il Profilo Dinamico Funzionale ed elaborare il Piano Educativo Individualizzato monitorando in itinere e al termine dell’anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI.
20. Partecipare alle iniziative di informazione e/o formazione riguardanti la nuova classificazione per le disabilità I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilità), messe in atto dalle istituzioni preposte.
21. Aggiornare la programmazione degli interventi scolastici e del progetto educativo, secondo le indicazioni previste dall’applicazione della DGR 1/02/2010, n.34-13176, tenendo conto della nuova procedura per la definizione del Profilo di funzionamento e del nuovo Piano Educativo Individualizzato, così come specificato da linee guida e/o circolari regionali esplicative.
22. Favorire e predisporre le misure necessarie per svolgere le azioni didattico-metodologiche più idonee per gli alunni che presentano Esigenze Educative speciali (D.G.R. n. 18 – 10723 del 09/02/2009 modificata con D.G.R. n. 13 – 10889 del 02/03/2009).
23. Predisporre tutte le misure necessarie a facilitare l’inclusione degli alunni con patologie internistiche dell’età evolutiva (diabete giovanile, cardiopatie, ecc. ) nella vita della comunità educante e a sostenerli nel loro processo di cura e degli eventuali trattamenti, in collegamento con la famiglia e gli enti preposti.
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E/O LAVORATIVO
La scuola secondaria di primo grado si attiva nel processo di orientamento dell’allievo con disabilità, unitamente al suo gruppo classe, al fine di costruire un percorso che costituirà il presupposto per le scelte future.
L’iter ha inizio nel primo anno della scuola secondaria di primo grado e si struttura in:
- conoscenza dell’alunno;
- somministrazione di test finalizzati alla raccolta di dati personali dell’alunno e che riguardano attitudini e preferenze;
- visite alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio;
- conoscenza di ulteriori realtà scolastiche attraverso la presentazione delle stesse da parte di allievi ed insegnanti che vi operano;
- colloqui con le famiglie;
- formulazione del consiglio orientativo da parte dei docenti della scuola di appartenenza;
- scelta del corso di studi superiori.
Nella scuola secondaria di secondo grado gli allievi con disabilità devono poter fruire di un orientamento capace di considerare potenzialità, capacità, interessi, attitudini, aspirazioni personali, caratteristiche diverse a seconda delle autonomie e competenze che sono in grado di raggiungere.
- Gli allievi con handicap fisici o sensoriali sono in grado di svolgere percorsi scolastici uguali a quelli degli altri compagni, se messi in condizione di superare o ridurre la loro minorazione con interventi compensativi (ad esempio eliminazione di barriere architettoniche, supporti all’autonomia e alla comunicazione). Quindi per loro non devono essere previsti percorsi sostanzialmente diversi rispetto ai loro compagni di classe per le attività di orientamento, ma resi operanti gli interventi e i sussidi capaci di renderli autonomi.
- Gli allievi con disabilità intellettiva presentano una situazione più complessa e l’orientamento deve prevedere una valutazione attenta (svolta in collaborazione con la famiglia, i servizi socio-assistenziali, il centro per l’impiego, medico specialista o psicologo dei percorsi a cui indirizzarli, a seconda delle loro esigenze e caratteristiche.
La scuola secondaria di secondo grado, anche in assenza di specifiche competenze nel campo dell’orientamento, può prevedere una procedura di orientamento articolata nei seguenti punti:
1. Far acquisire durante il percorso scolastico competenze e autonomie utilizzabili nel mercato del lavoro.
2. Xxxxxxxx le abilità e motivazioni dell’allievo: al termine del corso di studi la scuola rilascia, se l’allievo non consegue il diploma, una certificazione che specifica le competenze, le conoscenze, le abilità raggiunte e gli ambiti nei quali l’alunno può realizzarle.
3. Informare le famiglie indicando le opportunità di formazione e orientamento presenti sul territorio, indirizzarle ai centri per l’impiego e ai servizi socio-assistenziali a seconda delle possibilità e caratteristiche dell’allievo, aiutarle a comprendere potenzialità e limiti del giovane per indirizzarlo in percorsi davvero adatti alle sue capacità.
4. Far svolgere stage di orientamento e formazione in enti e aziende esterni alla scuola.
5. Collaborare con il locale CPI (Centro per l’impiego della Provincia), il Consorzio dei Servizi Socio- Assistenziali di Chieri (CSSAC) ed i servizi sanitari per valutare le esigenze degli allievi in uscita ed i possibili percorsi formativi e/o lavorativi da intraprendere.
Essendo l'orientamento scolastico - lavorativo parte integrante del PROGETTO GLOBALE DI VITA della persona, tutte le azioni che vengono intraprese dovranno raccordarsi con gli interlocutori attivi nei processi di orientamento che sono: il soggetto, la famiglia, la scuola, gli Enti Locali, l'A.S.L, i Servizi Sociali, la formazione professionale, i Centri per l'Impiego, la Provincia, la Regione, il tessuto produttivo e il privato sociale, al fine di creare una rete di cooperazione nella realizzazione di forme concrete di orientamento e, dove possibile, di inserimento lavorativo.
Esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro
La scuola d’istruzione secondaria di secondo grado favorisce le esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro, se lo studente è in grado di svolgerle, assicurando che esse siano inserite in modo organico e coerente nel P.E.I. predisposto per lo studente, stipulando apposite convenzioni con le imprese ospitanti,
provvedendo alla copertura delle garanzie assicurative, indicando un insegnante referente come responsabile didattico – organizzativo, collaborando alla predisposizione di un progetto per sostenere il passaggio dalla scuola alla vita attiva, in collaborazione con l’ASL e i servizi sociali, gli enti locali competenti, il sistema della Formazione Professionale e i Centri per l’Impiego.
LA CONTINUITA’ EDUCATIVA
Nel passaggio da una scuola all’altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dagli specialisti e dagli operatori che conoscono il bambino e che possono servire a garantire un percorso scolastico più sereno.
La continuità educativa coinvolge sempre due ordini di scuola con l’obiettivo di facilitare il passaggio dell’alunno/a.
Definizione dell’intervento di continuità dal nido alla scuola secondaria di primo grado
Le modalità sono scelte caso per caso, tuttavia si è precisato un itinerario di minima che viene messo in atto dalle scuole coinvolte nel passaggio, tenendo conto che il decreto sull’autonomia scolastica consente alle scuole una maggiore flessibilità nella progettazione delle iniziative ritenute utili:
♦ nel periodo immediatamente successivo alla preiscrizione (mese di febbraio) è bene attivare degli incontri tra gli insegnanti di sezione o di classe che l’alunno frequenta, il docente di sostegno, gli insegnanti della scuola primaria o secondaria di 1° grado, interessate al passaggio dell’alunno, gli operatori dei servizi, gli operatori per l’assistenza specialistica e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione delle obiettive difficoltà riferite all’integrazione;
♦ visite alla scuola dell’ordine successivo da parte dell’alunno possibilmente insieme al gruppo di compagni (mesi di marzo – aprile – maggio);
♦ al termine dell’anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all’istituzione che accoglierà il bambino tutta la documentazione che riguarda l’alunno (fascicolo personale) previa formale autorizzazione della famiglia; è importante che il fascicolo debba essere consegnato al referente responsabile dell’integrazione di quell’alunno nella scuola successiva. In assenza di insegnanti di sostegno di ruolo è importante che un insegnante della classe che accoglierà l’alunno, si faccia carico della fase dell’accoglienza, del coordinamento degli incontri e di tutto ciò che può servire a migliorare la qualità dell’integrazione a partire dalla continuità;
♦ all’inizio dell’anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, è utile un incontro tra i capi d’istituto e gli insegnanti di classe, di sostegno e gli assistenti educativi che lasciano e accolgono l’alunno. L’incontro è finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sull’alunno, con riferimento alle difficoltà nell’apprendimento, alle condizioni affettivo - emotive, ai comportamenti, ecc. al fine di formulare un nuovo piano educativo individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici in base al livello già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall’alunno. In questa fase ci si avvarrà della collaborazione anche dei servizi socio-sanitari (se necessario);
♦ all’inizio dell’anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola è importante e fondamentale incontrare nuovamente i genitori (mese di settembre); è necessario prevedere degli incontri con la famiglia non solo per reperire e fornire ulteriori informazioni, ma anche per tranquillizzare la famiglia sostenendola nel momento difficile del passaggio. Nella fase di inserimento bisogna mettere in conto possibili difficoltà non solo da parte dell’alunno, ma anche di tutto il sistema scolastico e famigliare. E’ un momento estremamente delicato, nel quale si mettono le basi per una proficua collaborazione scuola – famiglia. Questa fase va quindi preparata con estrema attenzione e sensibilità;
♦ ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione del docente di sostegno di provenienza dell’alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato;
♦ in alcuni casi si può realizzare un progetto di continuità che preveda la presenza dell’insegnante di sostegno (o curricolare) della scuola precedente all’interno dell’ordine di scuola successivo per un massimo di 3 mesi (a partire da 8 ore settimanali che vanno poi a scalare nel tempo) (CM 1/88).
Definizione dell’intervento di continuità dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.
Gli obiettivi e le procedure riguardano in particolare 3 aspetti legati al PROGETTO DI VITA:
1. FAVORIRE L’INFORMAZIONE attraverso:
▪ raccolta e aggiornamento dati di tipo strutturale sulle scuole secondarie di 2° grado;
▪ raccolta e diffusione delle leggi significative.
2. FACILITARE L’ORIENTAMENTO attraverso:
▪ Entro ottobre prevedere un consiglio di classe finalizzato alla discussione del PEI. Ogni docente dovrà elaborare una scheda che correli gli obiettivi del PDF con la sua disciplina;
▪ Strutturazione di una bozza del PEI (entro novembre) ed invio della bozza al referente ASL del caso per confronto e condivisione degli obiettivi;
▪ Incontro del “gruppo tecnico” che in relazione al PEI esprime un proprio consiglio sull’orientamento (entro dicembre);
▪ Elaborazione di un “giudizio di orientamento”;
▪ Incontro tra docenti e famigliari al fine di correlare la scelta con i dati forniti dalla scuola;
▪ Scelta della scuola, da parte della famiglia e iscrizione dell’alunno;
▪ Incontri tra i due ordini di scuola;
▪ Incontro famiglia e docente referente della scuola di nuova iscrizione con presenza del capo di istituto.
3. FACILITARE L’INTEGRAZIONE attraverso:
▪ Passaggio di informazioni sul ragazzo attraverso momenti di conoscenza dell’alunno, partecipazione di referenti della scuola secondaria di secondo grado all’ultimo incontro del gruppo tecnico della scuola secondaria di primo grado e altre modalità che si rendano necessarie caso per caso;
▪ consegna alla scuola secondaria di secondo grado della Diagnosi funzionale aggiornata, da parte della famiglia;
▪ consegna del PEI da parte della scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (secondo i tempi e le modalità indicati dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Provinciale);
▪ trasmissione del fascicolo personale;
▪ presentazione dell’ alunno al consiglio di classe o almeno al coordinatore del consiglio di classe (a settembre, prima dell’inizio delle lezioni);
▪ prosecuzione e/o attivazione di eventuale progetto di continuità (CM 1/88).
Rispetto a questi tre punti, i DIRIGENTI insieme ai DOCENTI e a tutta la SCUOLA SI IMPEGNANO A MONITORARE gli alunni che cambiano ordine di scuola al fine di GARANTIRE che vengano messe in atto TUTTE LE PROCEDURE IDONEE alla realizzazione di una REALE INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DI
QUALITA’, vale a dire:
▪ frequenza dell’alunno disabile al tempo scuola previsto nel corso di studi, secondo il calendario scolastico.
▪ attivazione delle varie fasi previste dai progetti di continuità;
▪ primo incontro del “gruppo tecnico” nel mese di settembre/ottobre;
▪ incontro tra docenti e genitori prima dell’apertura dell’anno scolastico per concordare le ultime strategie di inserimento nella classe;
▪ permanenza in classe dell’alunno per tutto il tempo scuola (salvo rari momenti fuori dalla classe, che possono rendersi necessari e che vanno comunque esplicitati e previsti nel PEI);
▪ attivazione di progetti di “accoglienza” al fine di fronteggiare eventuali ritardi nelle nomine dei docenti per il sostegno;
▪ sensibilizzazione del consiglio di classe nell’assunzione di responsabilità circa la predisposizione della documentazione (PDF e PEI) e il reale coinvolgimento nel rapporto educativo e didattico con l’alunno disabile;
▪ promozione di momenti di formazione sulle tematiche dell’integrazione.
COMMISSIONE TERRITORIALE DI CONTINUITA’ PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Le scuole, tramite i suoi referenti, partecipano attivamente alla “Commissione Territoriale di Continuità per l’integrazione degli alunni diversamente abili”, che si è costituita nell’anno scolastico 1999/2000.
La commissione è composta da:
- docenti referenti di tutti i circoli didattici ed Istituti dell’ex Distretto Scolastico n. 30, a partire dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado;
- docenti referenti per l’integrazione delle scuole paritarie di Chieri;
- referenti dei soggetti affidatari del servizio di assistenza specialistica nelle scuole del territorio,
- responsabile area integrativa dei servizi socio – assistenziali del chierese;
- rappresentanti degli enti locali (solo occasionalmente su tematiche specifiche);
- genitori rappresentanti dei gruppi di studio e di lavoro di circolo e/o istituto del territorio chierese;
- referente dell’ASLTO5 (figura professionale individuata dall’ente (solo occasionalmente e su tematiche specifiche).
La commissione è coordinata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cambiano (scuola- polo).
La commissione si riunisce di norma una volta al mese presso la sede della Scuola Polo di Cambiano.
Le finalità della Commissione sono:
1) Realizzare un efficace coordinamento tra le scuole e gli enti presenti sul territorio al fine di dare risposte adeguate ai bisogni che riguardano l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
2) Promuovere una crescita culturale di reale integrazione delle diversità in sintonia con quanto previsto dalla LQ 104/92.
3) Monitorare la qualità dell’inclusione scolastica attraverso verifiche periodiche.
Articolo. 5.2
LA PROVINCIA DI TORINO
Nell’ambito delle proprie competenze si impegna a:
a) Predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l’integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2012/2014.
Specificamente il piano provinciale prevede:
a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell’obbligo scolastico;
a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l’attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all’ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente.
a.4.) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all’intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo agli enti gestori. L’attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l’attivazione di una commissione mista sulle valutazione dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi
fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione.
a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all’ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso.
b) Eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
c) Promuovere iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
- all’accoglienza in ingresso dell’allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
- ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l’eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
- a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all’inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l’impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico [ad esempio il progetto “pensami adulto”];
d) fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
e) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000
n. 1;
f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all’integrazione degli studenti disabili;
g) emanare appositi bandi finalizzati all’affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali per sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili per predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell’ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
i) promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell’ambito dei rispettivi piani di zona del sociale del sociale esistenti.
Articolo. 5.3
LA PROVINCIA DI ASTI
Nell’ambito delle proprie competenze, del proprio ambito territoriale e delle risorse attivabili, si impegna a:
a) Predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l’integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.
Specificamente il piano provinciale deve prevedere:
a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell’obbligo scolastico;
a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica
degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte.
a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente.
a.4.) ai Comuni, in forma singola o associata, che provvedono all’intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia rimborserà i costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo agli enti gestori. L’attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia.
a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all’ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso.
b) eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
c) Promuovere iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
- all’accoglienza in ingresso dell’allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
- ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l’eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
- a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all’inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l’impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
d) fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
e) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000
n. 1;
f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all’integrazione degli studenti disabili;
g) emanare appositi bandi finalizzati all’affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell’ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo.
i) promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell’ambito dei rispettivi piani di zona del sociale.
Articolo 5.4 AZIENDA ASL To5
In attuazione della legge 104 del 5.2.92, del successivo D.P.R. del 24.2.94 e della Circolare Regionale n. 11/S.A.P. del 10.4.95, l’azienda A.S.L. To5 assicura l’intervento medico, clinico, psicologico, e riabilitativo per gli alunni in situazione di handicap attraverso i momenti della presa in carico del minore, e dell’individuazione dell’handicap, della compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, per quanto di competenza.
La segnalazione all’Azienda A.S.L. deve essere formulata dai genitori o l’esercente la podestà genitoriale. I genitori dovranno confrontarsi con la Scuola, il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di libera scelta
Dopo un primo colloquio con i Servizi specialistici, atto a valutare sia la presenza di una eventuale situazione di disabilità che il consenso dei genitori, si avvia la procedura di certificazione attraverso la compilazione della modulistica relativa alla diagnosi funzionale e l’attività dell’Unità Multidisciplinare.
L’Unità Multidisciplinare è costituita, secondo le indicazioni della DGR 34 del 1 Febbraio 2010, dalle seguenti figure:
1) Il Direttore della Struttura Complessi di Neuropsichiatria Infantile o suo delegato (copresidente)
2) Il Direttore del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali o suo delegato (copresidente)
3) Il medico di famiglia o il pediatra di base
4) Gli specialisti coinvolti nel caso (se ritenuto opportuno)
5) Il Medico della s.c. Medicina Legale
Alla diagnosi funzionale segue la stesura del profilo dinamico funzionale a cui partecipa il referente del caso, i docenti curricolari e di sostegno, la famiglia e il personale specializzato dell’Ente Locale, se previsto. Si individuano almeno due momenti nel corso dello stesso anno scolastico: uno per la stesura, uno per la verifica.
La diagnosi funzionale sarà aggiornata al passaggio da un ordine di scuola al successivo, nonché all’inserimento nei centri di formazione professionale.
Il P.E.I. è redatto annualmente in modo congiunto dai referenti del caso, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e dei centri di formazione professionale e sempre in collaborazione con i genitori e dal
personale specializzato dell’ente locale, se esiste.
In un’ottica preventiva e di diagnosi precoce, l’Azienda A.S.L. si impegna ad attuare lo stesso iter con gli educatori della prima infanzia che lavorano sul territorio secondo accordi stabiliti precedentemente.
Inoltre un calendario di incontri periodici tra operatori dell’Azienda A.S.L. e docenti verrà stabilito a seconda delle necessità dei vari casi, e con cadenza indicativamente trimestrale (art.6, 1° comma DPR 24.2.94).
Gli interventi sanitari, terapeutici, riabilitativi e di sostegno ai genitori verranno fatti nelle sedi dell’Azienda ASL To5.
Nei casi particolarmente gravi l’intervento degli operatori sanitari a scuola deve essere concordato a seconda delle esigenze poste dal tipo di handicap, e dai carichi di lavoro degli operatori stessi.
L’Azienda ASL To5 si dichiara disponibile, compatibilmente con le risorse umane ed orarie dei Servizi, ad organizzare momenti di formazione e verifica aperti agli operatori della scuola e alle famiglie su richiesta specifica della scuola.
Per quando riguarda la partecipazione degli operatori sanitari ad ulteriori riunioni di gruppi di studio e di lavoro non finalizzati alla stesura del P.E.I. si rimanda all’articolo 15, comma 2, della legge 104/92,
compatibilmente con i carichi e l’organizzazione del lavoro degli stessi .
Le competenze dell’Azienda ASL To5 nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, inoltre, si articolano nel seguente modo:
• Consulenza nell’ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
• Interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico;
• Assistenza infermieristica all’interno dell’orario scolastico dove necessario secondo valutazione del bisogno clinico da parte dell’Asl. Inoltre, formazione di personale disponibile individuato dall’Unità Muldisciplinare.
• Intervento di diagnosi psicologica e sostegno terapeutico, previa valutazione da parte degli operatori di appropriatezza e trattabilità per i soggetti con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionale;
• Consulenza ai genitori dei soggetti seguiti
• Consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell’inserimento dei soggetti disabili all’interno dei già citati incontri periodici tra operatori e docenti.
• Interventi di prevenzione sanitaria rispetto all’insorgere delle disabilità.
• Consulenza per l’individuazione della fornitura di dispositivi, quali ausili e protesi, necessari per la frequenza scolastica. In questi casi si condivide in parti uguali l’impegno economico tra ASL, Enti Locali, Consorzio, Provincia e scuola.
Articolo 5.5
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE.
Il Servizio Socio-assistenziale del Chierese opera attraverso prestazioni ed interventi definiti dalle norme vigenti e dal contesto istituzionale, in una logica territoriale progettuale mirata al benessere complessivo della persona per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi coordinati con la sfera del lavoro, della formazione e della Sanità.
La L.328/2000 promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali quali strumento per realizzare politiche sociali che perseguono obiettivi di benessere sociale. Il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003 individua i seguenti obiettivi prioritari:
1. Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari
2. Rafforzare i diritti dei minori
3. Potenziare gli interventi a contrasto della povertà
4. Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare le persone anziane e le disabilità gravi.
Il Consorzio, nell’ambito di quanto definito nel Piano di Zona, si impegna a garantire interventi finalizzati a:
1. Orientare le persone disabili e le loro famiglie nella rete dei servizi territoriali socio-sanitari per accogliere, informare e facilitare l’accesso ai servizi stessi, attraverso l’attività degli Sportelli sociali.
2. Predisporre per le famiglie che ne facciano richiesta e per le situazioni in carico al Servizio, la scuola e le altre risorse del territorio, un progetto individualizzato, elaborato con l’operatore sanitario referente del caso.
3. Sostenere le famiglie con figli minori che presentano particolari carichi di cura, con particolare attenzione ai disabili gravi, attraverso interventi di assistenza domiciliare, educativi, di assistenza indiretta e gli affidamenti a carattere educativo, in integrazione con l’Asl TO5.
4. Garantire misure di contrasto alla povertà, con particolare attenzione alle famiglie più fragili quali quelle monoparentali e con delicati carichi assistenziali nei confronti dei figli minori, erogando diverse tipologie di contributi economici in base alle disposizione contenute nei Regolamenti del Consorzio.
5. Predisporre misure di sostegno alle responsabilità genitoriali attraverso la consulenza ed altre forme di sostegno individuale e di gruppo, quali quelli previsti all’interno del progetto Familiarizziamo.
6. Esercitare le funzioni in materia di servizi sociali relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell’art.8 comma 5 della L.328/2000 e secondo quanto previsto dall’art.5 della L.R. 1/2004. L’equipe di distretto predispone il progetto individuale del minore con disabilità sensoriale concertando gli interventi con la famiglia, con gli operatori sanitari, con la scuola e con l’eventuale agenzia esterna. Si garantisce la partecipazione dell’operatore sociale referente alle riunioni del Gruppo Tecnico.
7. Favorire l’integrazione scolastica del minore con disabilità collaborando con la famiglia, l’ASL e la scuola al progetto individuale dell’alunno (PEI) anche attraverso la partecipazione degli operatori referenti ai Gruppi tecnici degli alunni in carico al servizio sociale.
8. Garantire la tutela e la protezione dei minori in situazione di rischio o pregiudizio incentivando l’affidamento familiare per quei minori in situazione di disagio familiare per i quali è impossibile anche temporaneamente la permanenza presso la propria famiglia.
9. Partecipare con propri operatori alle attività dell’Unità Multidisciplinare istituita presso l’ASL TO5.
10. Fornire consulenza e collaborazione agli enti preposti a favorire l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo.
11. Collaborare alla predisposizione di progetti “di continuità” per gli studenti in uscita dal percorso scolastico nella fase del passaggio all’età adulta, tra scuola-mondo del lavoro, scuola-formazione professionale, scuola-servizi.
12. Garantire la partecipazione attraverso i propri operatori ai gruppi di studio e di lavoro per l’integrazione scolastica.
13. Garantire la partecipazione attraverso i propri operatori alla Commissione Continuità territoriale per l’integrazione scolastica.
14. Collaborare con i Comuni appartenenti al Consorzio per garantire la partecipazione dei minori con disabilità ai Centri Estivi e alle attività di integrazione sociale extrascolastica.
15. Favorire le iniziative volte a garantire omogeneità degli interventi sul territorio del chierese, il coordinamento, la valutazione e il monitoraggio dei servizi di integrazione scolastica in collaborazione con i Comuni e le scuole.
Il Consorzio mette a disposizione le proprie competenze tecnico-professionali-organizzative per la gestione delle funzioni di assistenza educativa per l’integrazione scolastica.
Articolo 5.6 I COMUNI
Per rispondere alle finalità del presente accordo e garantire il diritto allo studio, i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse attivabili, attraverso un lavoro sinergico con tutti gli enti interessati (Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali, ASL, Provincia, Autonomie scolastiche), si impegnano a:
a) sostenere i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole a favore di alunni con disabilità;
b) provvedere alla completa eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di loro competenza (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, asili nido comunali).
Ciò in un più generale impegno all’abolizione delle barriere architettoniche nell’insieme della conformazione urbanistica delle città e dei paesi;
c) attivare ogni provvedimento utile ad assicurare la mobilità urbana e la frequenza degli istituti scolastici dei disabili (mezzi pubblici attrezzati, ove possibile), linee e servizi di accompagnamento ad hoc e/o erogazione di contributi economici, adeguamento pensiline e aree di sosta, convenzioni con ditte di trasporto ecc.
I Comuni, in accordo con la Provincia e dietro rimborso, possono provvedere all’attivazione o all’erogazione di contributi per il trasporto scolastico per allievi disabili nel percorso casa-scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici secondari di secondo grado (cfr. compiti Provincia);
d) inserire nel capitolato d’appalto del servizio di refezione scolastica (laddove attivata) la specifica fornitura di diete particolari e a dotarsi all’occorrenza degli idonei ausili, attrezzature ed accessori utili a rendere fruibile il pasto;
e) fornire nelle scuole di competenza gli arredi scolastici idonei. Eventuali altre attrezzature, materiali e sussidi individuali, ausili idonei ad assicurare la comunicazione e l’autonomia personale degli alunni in situazione di handicap saranno richiesti dai Capi d’Istituto alla Scuola Polo che farà pervenire agli enti di competenza (scuola, comuni, Provincia, Asl, Consorzio) le richieste e concorderà con essi una equa compartecipazione nella spesa. Tali attrezzature rimarranno in dotazione alla scuola polo che ne predisporrà l’utilizzo nel tempo secondo i fabbisogni territoriali;
f) garantire l’inserimento di bambini disabili negli asili nido comunali (laddove attivati), anche assegnando personale educativo per il sostegno;
g) nell’ottica della continuità educativa, promuovere la partecipazione alle attività estive organizzate dal Comune o da Enti convenzionati, anche attraverso, se necessario, il trasporto e l’utilizzo di personale educativo ed ausiliario competente;
h) collaborare, nel merito della continuità pedagogica e didattica tra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso educativo garantendo l’uso di spazi, servizi, impianti sportivi ed altro;
i) autorizzare, nella fase di stesura del profilo dinamico funzionale, la partecipazione del personale educativo e degli operatori dei Servizi della prima infanzia agli incontri di elaborazione, sintesi, verifica ed aggiornamento del profilo stesso e promuovere la formazione permanente del personale suddetto anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati da altri Enti territoriali (le Autonomie Scolastiche, i servizi Socio-assistenziali e Sanitari, la Provincia);
l) facilitare l’accesso delle persone con disabilità alle attività sportive e fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
m) privilegiare nella ripartizione dei fondi dell’assistenza scolastica assegnati dalle Province gli interventi a favore degli alunni con disabilità, tenendo conto degli indirizzi provinciali;
n) sostenere, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di
assistenza e di diritto allo studio, interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti disabili attraverso l’utilizzo di personale aggiuntivo a quello presente nella scuola (insegnanti di sostegno, di classe, personale ATA), provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione.
Per garantire la stessa qualità e uniformità del servizio su tutto il territorio e in tutte le scuole di ogni ordine e grado, al di là della residenza dei singoli ragazzi rispetto alla scuola frequentata, i Comuni possono trovare forme di gestione associata del servizio.
I Comuni concordano preventivamente con la Provincia di riferimento, nel caso questa non intervenga direttamente, le modalità di un loro eventuale intervento anche nelle scuole secondarie di secondo grado dietro rimborso.
I Comuni possono attivare gruppi di lavoro interistituzionali per l’analisi congiunta della documentazione inviata dalle scuole sui singoli alunni, l’articolazione e la tipologia degli interventi.
o) I Comuni potranno stanziare, sulla scorta delle disponibilità di bilancio, un eventuale concorso nella spesa riferita a gite e viaggi di studio da parte di alunni disabili.
I Comuni, inoltre, attivano servizi o interventi che favoriscono la definizione e la realizzazione di percorsi di socializzazione e di integrazione sul territorio di valenza educativo-culturale, in collaborazione con i Servizi Sanitari dell’A.S.L., il Consorzio dei Servizi Socioassitenziali, le Autonomie Scolastiche territoriali, le famiglie e l’Associazionismo.
I Comuni, unitamente agli altri enti competenti in materia, partecipano con i propri servizi alla formulazione ed alla conduzione del “progetto di vita”, con e per il soggetto disabile, in una prima fase in quanto alunno e successivamente come destinatario di un percorso di orientamento ed inserimento formativo-lavorativo. In tale percorso si provvederà a formalizzare ogni opportuno accordo con enti ed agenzie di formazione professionale.
Si fa salva la facoltà dei Comuni di individuare eventuali ulteriori forme di gestione associata di specifiche prestazioni e servizi che garantiscano, anche con il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato, qualificazione dell’azione di integrazione sociale e scolastica nonchè economie di scala.
Articolo 6 – COMPITI CONGIUNTI TRA ALCUNI O TUTTI GLI ENTI FIRMATARI
L’Accordo stabilisce i compiti congiunti e sinergici tra gli enti firmatari. Le sinergie si concretizzano in:
- sostenere e accompagnare la persona e la famiglia durante il percorso di crescita e nell’accesso alle risorse esistenti (tutti gli enti);
- formare Gruppi di Studio e di Lavoro, uno per ogni scuola, composti da insegnanti curricolari e di sostegno, educatori, operatori scolastici, studenti, genitori, rappresentanti dell’ASL e del Consorzio Socio Assistenziale, con l’integrazione di competenze e professionalità specifiche. (Scuola, Consorzio, Asl). Tale gruppo costituirà il raccordo tra gli Enti e la famiglia, in interazione con i Gruppi Tecnici costituiti per ogni alunno;
- creare gruppi tecnici, uno per alunno, come previsto dall’art. 5 del DPR 24/02/94 al fine di elaborare, verificare e aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI e, dall’entrata in vigore delle Linee di indirizzo integrate D.G.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 34-13176 predisporre, verificare ed aggiornare il Profilo Descrittivo e Funzionale e Progetto multidisciplinare nei tempi e nei modi previsti dalla DGR. stessa (Scuola, Asl, Consorzio),
- promuovere corsi di aggiornamento e formazione comuni per il personale coinvolto nel processo di integrazione (tutti gli enti);
- sostenere la progettualità dell’offerta formativa per la piena inclusione degli alunni disabili (enti locali, scuola);
- organizzare l’attività educativa secondo il criterio della flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata, anche attraverso progetti integrati (scuola ed enti locali);
- organizzare iniziative riferite ai temi della continuità e dell’orientamento, inteso nella sua più ampia accezione, così da favorire lo sviluppo di un processo unitario e continuo di formazione, anche attraverso progetti integrati (Scuola, enti locali, agenzie formative);
- perseguire obiettivi di integrazione tra scuola, formazione professionale, politiche attive per
il lavoro, anche attraverso specifici accordi che possano coinvolgere Enti Pubblici e Privati, in modo tale da predisporre per ogni alunno un percorso praticabile al termine del percorso scolastico (Provincia, Scuole secondarie di 2° grado, Agenzie formative, Enti Locali, Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese);
- promuovere attività culturali, sportive, di tempo libero, ecc. in sintonia con la programmazione prevista dai Piani di Zona (tutti gli enti);
- diffondere le esperienze e le attività di studio e di ricerca inerenti il tema del presente Accordo (tutti gli enti);
- partecipare (tutti gli enti) al processo programmatorio del Piano di zona, comprendente le fasi di conoscenza e analisi dei bisogni del territorio, l’individuazione, quantificazione e qualificazione delle risorse pubbliche e private disponibili e attivabili, la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità, la progettazione, l’attuazione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti.
Articolo 7. IMPEGNI DI BILANCIO
Gli enti firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a stabilire annualmente l’ammontare delle cifre da erogare per le attività di competenza.
La scuola Polo e/o il Comune di Chieri potranno richiedere tali dati come previsto dall’art.3 comma 2 del presente accordo da utilizzare per il monitoraggio dei servizi e delle attività.
Articolo 8. DURATA DEL PRESENTE ACCORDO
Il presente Accordo ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.
Al termine del triennio la validità dell’accordo è prorogata di fatto, fino a quando non si sarà provveduto al suo rinnovo.
Articolo 9. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE ACCORDO
I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell’Accordo stesso, al fine di favorire l’utilizzazione da parte degli aventi diritto.
Il presente Accordo, dopo l’adozione con il provvedimento del Sindaco di Chieri, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.