POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE” PERSONALE
DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Proposta di Contratto o Questionario
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
a presente Xxxx informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito, anche il
Contratto”) prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge Assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nella Scheda di Xxxxxxx).
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di
ciascun membro del Lloyd’s.
In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
Xxxxx’x ha recapito telefonico al n. x00000000000, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed ha
editato il sito internet xxx.xxxxxx.xxx.
I membri del Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di Assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag.59 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2014* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 28.997 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s di EUR 20.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.662 milioni e da riserve centrali di EUR 2.174 milioni.
Il mercato dei Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.
L’indice di solvibilità complessivo del mercato dei Lloyd’s al 31.12.2014 era il 17079%. Tale percentuale è il
risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.166 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 24 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2014*.
*Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2014:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xxxx/Xxxxxx%00Xxxxxx%00Xxxxxx%000000.xxx
** Tasso di cambio al 31.12.2014: EUR 1,00 = GBP 0,7789 (fonte: Banca d’Italia)
L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxx/X-Xxxxxx-xx-Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx (Art. 37. Regolamento ISVAP n. 35/2010).
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto non prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza!
La copertura decade dalle ore 24 del giorno di scadenza, come meglio precisato all’Art. 10 – Risoluzione Annuale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’Assicurazione copre:
• Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
• Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
Si veda in proposito l’Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione – Oggetto dell’Assicurazione.
Avvertenza!
Si precisa inoltre che il Contratto è in forma “claims made”. La copertura assicurativa si intende operante per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori durante il periodo di validità dell’Assicurazione, a condizione che:
(i) siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura;
(ii) non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all’Assicurato prima della data di
stipulazione dell’Assicurazione stessa.
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 100% (cento per cento) del Premio corrispondente all’ultima mansione, è riservata all’Assicurato la facoltà di acquistare annualmente la copertura assicurativa per eventuale azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia della presente Polizza.
Si veda in proposito l’Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione – Estensione dell’Assicurazione in caso di
cessazione dell’attività professionale.
Avvertenza!
Il Contratto prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
• Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di
Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione:
– Art. 11 - Gestione delle Vertenze di Sinistro - Spese legali
– Art. 16 – Clausola di Responsabilità Disgiunta
– Art. 17 – Responsabilità solidale
– Art. 19 – Oggetto dell’Assicurazione
– Art. 22 – Nozione di “Terzo” o “Terzi”
– Art. 23 – Esclusioni
• Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio e, in particolare:
– alla definizione di "Data di retroattività"
– all’Art. 12 (“Coesistenza di altre Assicurazioni”)
– all’Art. 16 (“Clausola di Responsabilità Disgiunta”)
– all’Art. 20 (“Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)”)
– all’Art. 25 (“Massimale di Assicurazione”)
– all’Art. 26 (“Massimale di Corresponsabilità”) - all’Art. 28 (“Territorialità e giurisdizione”)
• Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Art. 3 ("Periodicità e mezzi di pagamento del
Premio") delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza!
Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale e del Sottolimiti di Indennizzo (ove previsti) indicati nel Contratto e/o nella Scheda di Copertura e/o nel Proposta di Contratto.
Le prestazioni assicurative potrebbero essere assoggettate ad applicazione di Franchigie/Scoperti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 26 (“Massimale di Corresponsabilità”), all’Art. 25(“Massimale di Assicurazione”), all’Art. 20 (“Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)”), all’Art. 11 (“Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali”) delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazionea
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie e degli Scoperti, del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche; si segnala che le Franchigie, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo indicati oltre non necessariamente coincidono con quelli di cui alla Polizza:
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Danno inferiore al Massimale:
Massimale: | € 500.000,00 |
Danno: | € 150.000,00 |
Franchigia: | € 5.000,00 |
Indennizzo: | € 145.000,00 |
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Danno superiore al Massimale:
Massimale: | € 500.000,00 |
Danno: | € 600.000,00 |
Franchigia: | € 5.000,00 |
Indennizzo: | € 495.000,00 |
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Danno inferiore al
relativo ammontare:
Sottolimite di Indennizzo: | € 175.000,00 |
Danno: | € 150.000,00 |
Franchigia: | nessuna |
Indennizzo: | € 150.000,00 |
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Danno superiore al
relativo ammontare:
Sottolimite di Indennizzo: | € 175.000,00 |
Danno: | € 250.000,00 |
Franchigia: | nessuna |
Indennizzo: | € 175.000,00 |
Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale
Massimale | € 500.000,00 |
Danno: | € 150.000,00 |
Scoperto: | 10% del Danno |
Indennizzo: | € 135.000,00 |
Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale:
Massimale | € 500.000,00 |
Danno: | € 600.000,00 |
Scoperto: | 10% del Danno |
Indennizzo: | € 440.000,00 |
Avvertenza!
Nel caso in cui il Danno superi il Massimale Assicurato le eventuali spese legali verranno ripartire fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse fermo restando il limite del quarto del massimale (si veda in proposito l’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Avvertenza!
Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.
Avvertenza!
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di
Assicurazione e Condizioni di Assicurazione:
– Art. 1 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio;
– Art. 12 – Coesistenza di altre assicurazioni;
– Art. 20 – Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)
Avvertenza!
Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Avvertenza!
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori della Polizza.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto dagli Articoli 1 (“Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio ”) e 6 ("Variazione dell’attività") delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre che agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Esempio di aggravamento del rischio:
l’Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta maggiori responsabilità operative (da responsabile tecnico a dirigente tecnico).
Esempio di diminuzione del rischio:
l’Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta minori responsabilità operative (da dirigente tecnico a responsabile tecnico)
6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Contraente/Assicurato e Assicuratori.
Avvertenza!
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o degli intermediari eventualmente incaricati.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Copertura, alla definizione di "Premio", all'Art. 3 ("Periodicità e mezzi di pagamento del Premio") delle Condizioni Generali di AssicurazioneScheda di Copertura:
7. Rivalse Avvertenza!
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso Avvertenza!
In caso di Sinistro è riconosciuta la facoltà, sia al Contraente che alla Società, di recedere
dall’Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 9 ("Facoltà di recesso in caso di Sinistro"), nonché agli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
(i) Prescrizione
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, richiamato dall'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (“Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”), l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto è applicabile la legge italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente ed ammontano al 22,25% del premio imponibile.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza!
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura entro 10 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
a) formale richiesta di risarcimento Xxxxx da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..);
b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri"), all’ Art. 20 – (“Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)”) e all'Art. 15("Clausola Broker") delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:
Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd’s
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Fax no.: x00 00 0000 0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx
Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.
Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx Xxxxxx
Tel.: 000 000000 (dall’Italia)
Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax: x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono
disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link. xxxx://xxx.xxxxx.xx
Il dipartimento responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente:
Complaints Team
Lloyd’s
Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
XX0X 0XX
Xxxxxx Xxxxxxx
Telephone no.: + 00 (0)000 000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.
14. Arbitrato
Il Contratto non prevede l’arbitrato.
Avvertenza!
Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo, si rinvia all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
* * * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s
Xxxxxxxx Xxxxx
Ultimo aggiornamento: Aprile 2016
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE”
DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al plurale. Nel testo, i termini contenuti nelle Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola.
Assicurato / Contraente: la persona assicurata indicata nella Scheda di Copertura Assicuratori: il Sindacato o Sindacati dei LLOYD'S indicati nel Modulo di questa Polizza. Assicurazione: la copertura assicurativa offerta dagli Assicuratori.
Broker / Agente di Assicurazioni: il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Carica: l’attività svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sanitaria Pubblica con la quale l’Assicurato, ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di Copertura.
Polizza: il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di
Assicurazione.
Corrispondente / Coverholder dei Lloyd’s: i Corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura.
Danno: il pregiudizio economico, suscettibile di valutazione economica, conseguente a lesioni personali o morte ivi compresi i Xxxxx ad animali, alla salute o biologici nonché il Danno morale, compresi danni ad essi consequenziali.
Denuncia di Sinistro: la notifica, inviata dall’Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella presente Polizza.
Documenti Precontrattuali: i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
– Nota Informativa, comprensiva di Glossario
– Condizioni di Assicurazione
– Proposta di Contratto o Questionario.
Ente o Azienda di Appartenenza: la Struttura Sanitaria Pubblica con la quale l’Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questa Polizza ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura.
Loss Adjuster: il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei Sinistri rientranti in questa
Assicurazione.
Massimale: la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Massimale di Corresponsabilità: la massima somma che gli Assicuratori corrispondono ai soggetti Assicurati, appartenenti alla stessa Struttura Sanitaria Pubblica, qualora questi ricevano comune Richiesta di Risarcimento, ovvero una richiesta originata da un unico evento al quale hanno concorso più soggetti Assicurati.
Modulo di Variazione di Rischio: il documento contenente le informazioni essenziali per l’Assicuratore per
la valutazione della variazione di rischio richiesta dall’Assicurato.
Il Modulo di Variazione di Rischio costituisce parte integrante della presente Polizza ed è allegata allo stesso.
Periodo di Assicurazione: il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’Art.1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella
Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Periodo di Osservazione: quel periodo di tempo decorrente dalla di scadenza del Periodo di Assicurazione, durante il quale potrà essere notificata per iscritto agli Assicuratori qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta contro l’Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a Danni verificatosi prima dell’inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperti dalla presente Polizza.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Proposta di Contratto o Questionario: la Proposta di Contratto, contenente le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1594 del Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante della presente Polizza ed è allegata allo stesso.
Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Circostanze: quella che per prima, tra le seguenti circostanze viene a
conoscenza dell’Assicurato:
• Procedimento promosso dalla Procura della Corte dei Conti per Colpa Grave, contro l’Assicurato in
relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa Assicurazione.
• La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria mette in mora l’Assicurato per Danni o perdite cagionati da fatti gravemente colposi purché riferite a procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti.
• La comunicazione con la quale la Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria mette in mora l’Assicurato per Danni o perdite cagionati da fatti gravemente colposi purché riferite a procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti
Xxxxxx e Scheda di Copertura: i documenti, annessi a questa Polizza per farne parte integrante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.
Sinistro: la Richiesta di Risarcimento sopra definita, notificata all’Assicurato per la prima volta nel corso del
Periodo di Assicurazione.
Struttura Sanitaria Pubblica: l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al
Sistema Sanitario Pubblico.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Con la firma di questa Polizza l’Assicurato dichiara:
1.1 di esercitare l’attività professionale con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nella Proposta di Contratto, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia;
1.2 di esercitare la predetta attività nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico e prevalentemente alle
dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nell’annessa Scheda di Copertura;
1.3 che in forza del CCNL di lavoro vigente od in applicazione di accordi e convenuti intervenuti con la Struttura Sanitaria Pubblica presso la quale, o presso le quali, viene svolta l’attività oggetto della presente Assicurazione, ivi inclusa la libera professione intramoenia, la stessa è obbligata a garantire una adeguata copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze delle azioni giudiziarie di terzi, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
1.4 di avere preso atto che la presente Assicurazione non si intende operante in relazione ai rischi per i quali l’obbligo assicurativo ricade sulla Azienda di appartenenza con la stipula di polizza ad hoc predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi regionali o aziendali all’uopo deliberati né in caso di mancato assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei Massimali e somme assicurate previste da tale Assicurazione e/o dai fondi regionali e aziendali.
Art. 2. Reticenze e dichiarazioni inesatte
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Proposta di Contratto.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e/o diminuzione del rischio, nonché di qualsiasi variazione nella professione assicurata come indicata nella Scheda di Copertura. Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 del Codice Civile e le variazioni nella professione assicurata non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
In caso di diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre in proporzione il Premio o le rate di
Premio successive alla comunicazione fatta dall’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile.
Art. 3. Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo Periodo di Assicurazione, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del Codice Civile.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Si precisa altresì che, in caso di svolgimento di più mansioni presso Enti o Aziende diversi da quelli di appartenenza, l’Assicurato dovrà dichiarare all’atto dell’adesione tutte le mansioni svolte e pagare il relativo Premio.
Il Premio dovuto sarà pari al 75% (settantacinque per cento) della somma dei Premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte.
Art. 4. Forma delle comunicazioni – Variazioni del contratto
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e dal
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia.
Art. 5. Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione - Termini di pagamento del Premio - Diritto di recesso dell’Assicurato
L'Assicurato deve completare e sottoscrivere la Proposta di Contratto e la bozza di contratto e trasmetterla al Broker, unitamente a copia del mezzo di pagamento del relativo Premio.
La compilazione, la sottoscrizione, l’invio della Proposta di Contratto e della bozza di contratto ed il pagamento del relativo Premio comportano l’automatica attivazione della copertura assicurativa.
Ai fini dell’individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione, farà fede esclusivamente la data del pagamento del Premio ricevuto dal Broker.
In caso di mancato pagamento del Premio in sede di rinnovo dell’Assicurazione trova applicazione quanto
disposto dall’Art.1901 Codice Civile.
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta.
Con l’attivazione della presente Polizza non è consentito all’Assicurato attivare altre polizze con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più polizze sarà ritenuto valido esclusivamente la prima Polizza emessa in ordine cronologico.
Art. 6. Variazione dell’attività
L’Assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell’apposito Modulo di Variazione di Rischio. Qualora il Modulo di Variazione di Rischio sia ricevuto dagli Assicuratori nei termini di cui sopra, l’Assicurazione è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione dell’attività; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l’Assicurazione è operante dalle ore 24.00 della data di ricezione del Modulo di Variazione di Rischio da parte degli Assicuratori.
L'eventuale adeguamento del Premio sarà comunicato all’Assicurato attraverso il Broker.
Art. 7. Variazioni legali del rischio
Fermo restando quanto previsto all’Art. 6 - Variazione dell’attività, qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento (Art. 1898 Codice Civile) del rischio per effetto del sopravvenire e/o di mutamenti di disposizioni di legge o di regolamenti applicabili all’attività professionale svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sanitaria Pubblica come indicata nella Scheda di Copertura, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa Assicurazione senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori
Art. 8. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
Fermo restando le definizioni di polizza Richiesta di risarcimento e Xxxxxxxx, è fatto obbligo all’Assicurato denunciare, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i Sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa:
a) Formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
b) Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa Assicurazione non costituiscono un Sinistro ai sensi di polizza e non devono, pertanto, essere notificati.
L'Assicurato deve far Denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La Denuncia va fatta al Coverholder dei Lloyd’s o per il tramite del broker se indicato nella scheda di copertura.
Tale Denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.
Alla Denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Si richiama il secondo comma dell’Art. 12 - Coesistenza di altre Assicurazioni, in caso di coesistenza di altre Assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo
Art. 9. Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Art. 10. Risoluzione annuale
Il presente contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.
Art. 11. Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% (venticinque per cento) del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Art. 12. Coesistenza di altre Assicurazioni
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi
Danni o perdite, questa Assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti
dalle altre Assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili. L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre Assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’inadempimento degli obblighi di comunicazione e di denuncia di cui sopra può comportare la perdita del diritto all’indennità.
Art. 13. Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente Polizza è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’Assicurato.
Art. 14. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 15. Clausola Broker
La gestione della presente polizza è affidata al Coverholder dei Lloyd’s
Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Coverholder. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che:
• ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Coverholder suindicato si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
• ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta
dall’Assicuratore;
• ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.
Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un Broker (eventualmente indicato nella scheda di copertura), con la sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Coverholder si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal Broker al Coverholder si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato.
Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Coverholder o il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Coverholder o al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Art. 16. Clausola di Responsabilità Disgiunta
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato
un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma
corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd’s, Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
Art. 17. Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 18. Legge applicabile. Giurisdizione, Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla Legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 19. Oggetto dell’Assicurazione
Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
• Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
• Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di lavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 20. Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made)
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 (dieici) giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
La data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese indicato nella Scheda di Copertura.
Art. 21. Precisazione sui rischi coperti
L’Assicurazione, quale delimitata in questa polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Aziende sanitarie e dichiarate nella Proposta di Contratto, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). E’ compresa altresì l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
Art. 22. N ozione di “Terzo” o “Terzi”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pazienti. Sono esclusi da questa nozione:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
b) i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni del sistema stesso quali pazienti.
Art. 23. Esclusioni
Premesso che questa è un’Assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi:
a) i Sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 (dieci) giorni di cui all’Art.8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Xxxxxxxx;
b) le Richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori; i Sinistri e le circostanze denunciati ai precedenti Assicuratori; le Richieste di risarcimento connesse a fatti e circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione. Configurano fatti e circostanze note: l’aver riportato, prima della stipulazione della presente polizza, una condanna in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento dei danni; l’aver ricevuto, prima della stipulazione della presente polizza, un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o un atto di formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore; l’essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altro Ente Pubblico, in sede giudiziale o extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi imputabili all’Assicurato.
c) i Sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento:
1. riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all’attività intramoenia ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici.
2. attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
3. riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
4. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa;
5. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o Richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’Art. 28 – Territorialità e Giurisdizione;
6. per Xxxxx che siano imputabili all’assenza del consenso informatico;
7. per Danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
8. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
9. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
10. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo
siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti Danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
11. relative a Xxxxx alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga
a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
12. relative a perdite o Danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
13. riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
14. conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da
Danno ambientale;
15. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
16. che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
17. derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;
18. che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale oggetto di copertura, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla Carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico.
19. Derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e similari violazioni di diritti della persona.
20. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
21. che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibili a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America;
oppure:
al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
Art. 24. Estensione dell’Assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale – Protezione di eredi e tutori
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 100% (cento per cento) del Premio
corrispondente all’ultima mansione, è riservata all’Assicurato la facoltà di acquistare annualmente la
copertura assicurativa per eventuale azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia della presente Polizza.
Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di efficacia della presente Polizza, o in precedenti annualità della stessa, non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della Polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione. L'Assicuratore si riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Art. 9 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro.
Art. 25. Massimale di Assicurazione
La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile.
Nel caso in cui l’Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le Cariche ricoperte.
Art. 26. Massimale di Corresponsabilità
Resta convenuto che, nel caso di Corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni di Euro) complessivamente fra tutti gli Assicurati, come indicato nella Scheda di Copertura.
Art. 27. Surrogazione
Gli Assicuratori sono surrogati, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Xxxxx sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro delle Strutture Sanitarie Pubbliche, che sono soggetti per legge all’Assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Art. 28. Territorialità e giurisdizione
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, su incarico dell’Ente di appartenenza, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per richieste di risarcimento fatte valere, in Paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio Art. 3 Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Art. 5 Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri Art. 11 Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Art. 16 Clausola di Responsabilità disgiunta
Art. 20 Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made) Art. 23 Esclusioni
Art.28 Territorialità e giurisdizione
Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella
Scheda di Copertura.
GLOSSARIO
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nel Contratto di Assicurazione ai fini di una migliore comprensione del testo.
Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.
ASSICURAZIONE o POLIZZA o CERTIFICATO: | il Contratto di Assicurazione. |
SCHEDA DI COPERTURA/ SCHEDA DI COPERTURA/ MODULO: | il documento allegato al Contratto di Assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'Assicurazione. |
CONTRATTO: | il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati |
ASSICURATO/ CONTRAENTE: | la persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti. |
ASSICURATORI: | gli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON indicati nella Scheda di Copertura e nella nota informativa di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005) e dai Regolamenti ISVAP n. 35/2010 e n. 24/2008, come successivamente modificati e, in caso di coAssicurazione, le imprese di Assicurazione menzionate nel Contratto. |
CORRISPONDENTI/ COVERHOLDERS: | i Corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori. |
BILANCI DEI MEMBRI: | l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's. |
CONSUMATORE: | ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
FONDI DEI MEMBRI PRESSO I LLOYD’S: | i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. |
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA: | fermo restando quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile, il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura. |
DATA DI RETROATTIVITÀ: | la data antecedente la stipulazione della Polizza indicata nella Scheda di Copertura. Resta inteso che la eventuale previsione della Data di Retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di Polizza. |
PREMIO: | il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori specificata nella Scheda di Copertura. |
INDENNIZZO: | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx. |
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: | l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico Rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. |
MASSIMALE: | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. |
FRANCHIGIA: | l'importo prestabilito che, in caso di Xxxxxxxx, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita. |
SCOPERTO: | importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’Indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso. |
SINDACATO: | il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s. |
SINISTRO: | la comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione. |
BENI: | denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. |
DANNO: | qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
DANNI MATERIALI: | il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali. |
DANNI CORPORALI: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
ENTE DI APPARTENENZA: | l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato. |
PERDITE PATRIMONIALI: | ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali. |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
RESPONSABILITÀ CIVILE: | la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa. |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: | la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE: | la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato/Contraente detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. |
STRUMENTI DERIVATI: | qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations). |
Ultimo aggiornamento: Aprile 2016
PROPOSTA O QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE “COLPA GRAVE” DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AVVISO IMPORTANTE
1). LA PRESENTE PROPOSTA DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPONENTE STESSO. È NECESSARIO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE PER OTTENERE UNA QUOTAZIONE. SI RICHIEDE DI RISPONDERE CON PIENA CONOSCENZA E CONVINZIONE. IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO E DATATO.
2). ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
3). LA PRESENTE PROPOSTA È RELATIVA AD UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ NELLA FORMA “CLAIMS MADE”. CIÒ SIGNIFICA CHE LA POLIZZA COPRE I RECLAMI AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E GLI EVENTI DEI QUALI L’ASSICURATO VENGA A CONOSCENZA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E CHE POTREBBERO ORIGINARE UN RECLAMO FUTURO, A CONDIZIONE CHE GLI ASSICURATORI SIANO INFORMATI, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA, DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE A TALI EVENTI.
DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA, NESSUN RECLAMO POTRÀ ESSERE AVANZATO A TERMINI DELLA POLIZZA STESSA, ANCHE SE L’EVENTO CHE HA ORIGINATO LA RICHIESTA DANNI SI SIA VERIFICATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA.
4). IL PROPONENTE PRENDE ATTO CHE NEL CASO DI CORRESPONSABILITÀ DI PIÙ ASSICURATI DEGLI STESSI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DI UN MEDESIMO SINISTRO, GLI ASSICURATORI PER TALE SINISTRO SONO OBBLIGATI FINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE PARI A EURO 15.000.000,00 COMPLESSIVAMENTE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO. NELL'EVENTUALITÀ CHE IL RISARCIMENTO COMPLESSIVAMENTE INDENNIZZABILE DAGLI ASSICURATORI AI TERMINI DELLA POLIZZA ECCEDA L'IMPORTO INDICATO SOPRA, LE INDENNITÀ SPETTANTI A CIASCUNO DEGLI ASSICURATI SI INTENDERANNO PROPORZIONALMENTE RIDOTTE IN MISURA UGUALE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO.
5). LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL PRESENTE QUESTIONARIO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 30 GIORNI DALLA DATA DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLO STESSO.
6). IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO AGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI E CONTANTI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA EURO) A FAVORE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.
AVVERTENZA!
NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.
PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLA DEFINIZIONE DI "PREMIO", ALL'ART. 3 ("PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO") DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE,
PROPOSTA DI CONTRATTO o QUESTIONARIO
ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella Proposta di Contratto o Questionario e rese dal Contraente/Assicurato, rappresentano lo strumento sulla base del quale l’Assicuratore assume le informazioni per la valutazione del rischio. Il Questionario forma parte integrante del contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Cognome e Nome:
Indirizzo:
Città:
Prov.
C.A.P.:
Tel:
Cell:
Codice Fiscale: E-mail:
Data di effetto:
2. MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO
Il massimale per Corresponsabilità è pari a € 15.000.000,00 | ||
€ 1.000.000,00 | € 2.500.000,00 | € 5.000.000,00 |
3. DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) ATTIVA(E)
Prima carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società | ||
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza Si - No | ||
Seconda carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società | ||
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza Si - No | ||
Terza carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società |
4. DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) CESSATA(E)
Prima carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società | ||
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza Si - No | ||
Seconda carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società | ||
Altre cariche presso lo stesso ente o Società di appartenenza Si - No | ||
Terza carica | Carica Ricoperta | |
Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza | ||
Provincia dell’Ente o Società |
5. PERIODO DI RETROATTIVITA’
No retro – 0 anni | |
2 anni dalla data di effetto | |
5 anni dalla data di effetto | |
10 anni dalla data di effetto | |
15 anni dalla data di effetto | |
illimitata |
6. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Proponente ha in corso o ha avuto negli ultimi 3 anni altri Contratti di Assicurazione di questo tipo? | Si | No |
In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli utilizzando lo “Spazio di integrazione” | ||
Il Proponente dichiara che non gli sono mai state rifiutate o non rinnovate coperture assicurative per questo rischio? | Si | No |
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli utilizzando lo “Spazio di integrazione” |
Il Proponente dichiara che non ha mai riportato, prima della stipulazione della presente polizza, una condanna in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni che potrebbero successivamente dare luogo ad un sinistro coperto dalla presente assicurazione. L’Assicurato prende altresì atto che fatti e circostanze che potrebbero ragionevolmente dare luogo, o che abbiano dato luogo, prima della stipulazione della presente polizza, alla ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o ad un atto di formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza, sono parimenti esclusi dalla presente Assicurazione. L’Assicurato dichiara infine di essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a Terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altro Ente Pubblico, in sede giudiziale o extragiudiziale, relativamente a comportamenti colposi a lui imputabili. | Si | No |
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli utilizzando lo “Spazio di integrazione” | ||
Il Proponente dichiara di non essere a conoscenza di eventi dannosi che abbiano portato o potrebbero portare a Richiesta di Risarcimento alla data di firma della presente Proposta di Contratto | Si | No |
In caso di risposta negativa si prega di fornire dettagli utilizzando lo “Spazio di integrazione” |
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio Art. 3 Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Art. 5 Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri
Art. 11 Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali Art. 16 Clausola di Responsabilità disgiunta
Art. 20 Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made)
Art. 23 Esclusioni
Art.28 Territorialità e giurisdizione
Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella
Scheda di Copertura.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all’eventuale Contratto di Assicurazione.
La firma della presente Proposta di Contratto non impegna l’Assicurato alla stipulazione del Contratto di
Assicurazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: 1 Nota informativa, comprensiva di Glossario; 2 Condizioni di Assicurazione; 3 Proposta di Contratto.
Compilato da: In data:
Firma leggibile
ATTENZIONE: La presente Proposta di Contratto o Questionario deve essere conservata con cura, poiché, unitamente alla Polizza di assicurazione rappresenta il documento che prova il contratto di assicurazione.
4. DICHIARAZIONI ESPRESSE DEL PROPONENTE
In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante
legale/procuratore del Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara:
• che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato/Contraente costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
• di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
• di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e la nota informativa ai sensi dell’articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/1997.
• di aver ricevuto e preso visione degli Allegati 7A e 7B e dei documenti componenti il FASCICOLO
INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP.
Nome e Cognome: Firma
5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell’Informativa sulla Privacy ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 196/03, allegata a questo
modulo:
(Il mancato consenso per le voci sotto indicate può pregiudicare il buon fine della pratica)
ACCONSENTO | NON ACCONSENTO | al trattamento dei dati personali comuni per le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A dell’informativa; | ||
ACCONSENTO | NON ACCONSENTO | al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari per le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A dell’informativa; | ||
ACCONSENTO | NON ACCONSENTO | alla comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 dell’informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A dell’informativa; | ||
ACCONSENTO | NON ACCONSENTO | al trattamento dei dati personali comuni rivolto all’espletamento delle finalità commerciali di marketing di cui al punto 1-B dell’informativa; |
Data: / / Nome e Cognome:
Firma:
6. PRIVACY – INFORMATIVA AI SNSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
AI sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e di cui i Xxxxx’x of London (assicuratori) – nella persona del loro Rappresentante Generale in Italia, nelle persone dei Titolari del trattamento delle spettabili (Corrispondente dei Lloyd’s) e/o (intermediario)
sono , entrati o entreranno in possesso, a seguito della sottoscrizione del contratto assicurativo, La informiamo di quanto segue:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
A) È diretto all’espletamento da parte dei soggetti indicati in premessa delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto nonché delle attività ad esso connesse compresa la liquidazione dei sinistri;
B) Può anche essere diretto all’espletamento da parte dei soggetti indicati in premessa delle finalità di
informazione e promozione commerciale, indagini di mercato e scopi statistici o di ricerca.
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento:
■ Realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1 Let. a) del D.lgs. 196/03: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, selezione, estrazione, consultazione, comunicazione, blocco, cancellazione e distribuzione;
■ È effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
■ Il trattamento dei Suoi dati è svolto direttamente dai responsabili e dagli incaricati dei soggetti indicati in premessa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all’esterno, che collaborano con gli stessi e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa ed assicurativa. Ad essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti affidati. Si tratta, in modo particolare di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; istituti di credito; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; società di servizi informatici, telematici e di archiviazione e di stampa, società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di recupero crediti.
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di:
■ dati personali comuni (i.e. qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale),
■ dati sensibili (i.e. i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e, se dal caso,
■ dati giudiziari (i.e. i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato), è strettamente necessario per le Finalità Assicurative di cui al punto 1-A.
Tale consenso diventa facoltativo per le Finalità Commerciali e di Marketing di cui al punto 1-B.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3, relativamente alla finalità di cui al punto 1-A, comporta l’impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati di cui al punto 3, per la finalità 1-B, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di
costruzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di
prodotti assicurativi dei soggetti sopra riportati nei confronti dell’assicurato
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1-A e per essere sottoposti a trattamenti aventi medesime finalità o obbligatori per legge – ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia; legali, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione dei sinistri; società di servizi informatici o di archiviazione; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria (Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici e altre sedi dei soggetti indicati in premessa nel mondo. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento dei dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali; l’elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l’Ufficio dei Responsabili dei soggetti indicati in premessa o presso il rappresentante legale degli stessi e può essere messo a conoscenza dell’interessato, mediante richiesta scritta ai responsabili ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/2003, ai seguenti numeri di fax:
Xxxxx’x of London nella persona del loro Rappresentante Generale in Italia, Fax 02/00000000; al broker
con sede in
6) DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi dei soggetti riportati in premessa presenti sia nei Paesi dell’Unione Europea sia in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1-A e B.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dai soggetti indicati in premessa la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’esercizio dei diritti dell’interessato può essere esercitato, in ogni momento, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.Lgs.196/03.
9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento:
Xxxxx’x of London nella persona del loro Rappresentante Generale in Italia, Fax 02/00000000; il broker
con sede in
7. SPAZIO DI INTEGRAZIONE (se non sufficiente utilizzare un foglio aggiuntivo)
Data / / Firma del Proponente