AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Regione autònoma de sardigna regione autonoma della sardegna
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
Direzione Amministrativa
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA
PROCEDURA APERTA PER L’ACCORDO QUADRO
per la Fornitura di accessori e consumabili dedicati alle apparecchiature DIONEX, XXXXXX e WATERS
Ubicate nei laboratori dell’ARPAS distinto di due lotti
Lotto 1 - CIG 74928206AA Lotto 2 - CIG 7492834239
Servizio Provveditorato ed economato
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ARPAS in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n°769/2018 del 20/06/2018, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la fornitura di accessori e consumabili dedicati ad apparecchiature DIONEX, THERMO, WATERS ubicate nei laboratori dipartimentali dell’Agenzia e come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.
La presente gara è indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di Bando di gara trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 20/06/2018 e pubblicato, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 50/2016, sulla
G.U.R.I. Serie Speciale – Contratti Pubblici.
Il Responsabile unico del procedimento: Xxxxx Xxxxx - e-mail: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato Speciale d’appalto
4. Informativa sul trattamento dei dati personali
5. Codice comportamento Arpas
6. Patto di integrità ARPAS
L’Agenzia mette a disposizione tutti i documenti di gara sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Chiarimenti:
É possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e inviate ai seguenti indirizzi:
In caso di chiarimenti di natura giuridico amministrativa: Xxxxx Xxxxx : xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
Xxxxxxxxxx Xxxxx : xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.
In caso di chiarimenti inerenti la parte tecnica del Capitolato speciale d’appalto e le modalità di esecuzione della prestazione:
Xxxxx Xxxxx: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxx: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro i termini stabiliti verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xx@xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2. OGGETTO, IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di accessori e consumabili dedicati ad apparecchiature DIONEX, THERMO, WATERS ubicate presso i laboratori dipartimentali dell’Agenzia di Cagliari, Portoscuso e Sassari così come disciplinato nel Capitolato Speciale d’appalto.
L’importo complessivo posto a base di gara, calcolato per l’intera durata contrattuale, ammonta a complessivi € 395.000,00 + IVA.
Non sono individuabili costi relativi alle misure per eliminare o ridurre i rischi interferenziali che, pertanto, risultano pari a zero.
L’accordo quadro è suddiviso nei seguenti due lotti:
Lotto | Oggetto del lotto | CIG | Base d’asta |
1 | Accessori e consumabili per Cromatografo Ionico e estrattore ASE Dionex | CIG 74928206AA | € 294.000,00 |
2 | Consumabili generici per Cromatografo Ionico ed estrattore ASE Dionex | CIG 7492834239 | € 101.000,00 |
L’accordo quadro è finanziato con fondi propri.
3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’accordo quadro è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Non sono previste opzioni o rinnovi.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 3 comma 1 lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti nel successivo paragrafo 5 del presente disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art 2615 ter del Codice civile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti; f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; g) soggetti che abbiano stipulato un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, dello stesso Xxxxxx;
3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all’art 45 comma 1 del Codice.
4. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara.
Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
Ai sensi dell’art 48 comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, ai consorziati indicati per l’esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (Consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell’appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 45 comma 4 D.Lgs 50/2016).
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionali e tecnici di seguito indicati.
5.1 Requisiti di carattere generale
Ai sensi dell’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art 80 commi 1, 2, 3 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara, che dovrà essere redatta utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente compilato secondo le indicazioni date dall’amministrazione nel presente disciplinare (vedi paragrafo 10).
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV
Sezione A punto 1 (idoneità) e verificati dalla stazione appaltante ai sensi del successivo paragrafo 15 del presente Disciplinare:
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
5.3. Requisiti di capacità tecnico–professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico che devono essere autocertificati utilizzando il modello DGUE mediante la compilazione della parte IV sezione C “Capacità tecniche e professionali” al punto 1b, e che dovranno essere dimostrati mediante la trasmissione della documentazione indicata nel presente disciplinare:
1) Aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara di importo complessivo pari almeno a
€ 300.000,00 o, nell’ipotesi di partecipazione ad un singolo lotto, rispettivamente almeno pari a € 220.000,00 (lotto 1) e € 80.000,00 (lotto 2). L’operatore economico dovrà elencare la/le forniture eseguite nel periodo di riferimento, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati;
6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica e il controllo del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e tecnico- professionale, saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 50/2016 utilizzando, fino alle tempistiche ivi indicate, e secondo l’art. 216 comma 13 del medesimo Decreto legislativo, il sistema AVCPass secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione
A.N.A.C. n° 157 del 17.2.2016.
7. AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico- professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata).
Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle
sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata );
2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare:
a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla presente.
3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento, pena la nullità, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo complessivo pari ad € 7.900,00 o, nell’ipotesi di partecipazione ad un singolo lotto, rispettivamente pari a € 5.880,00 (lotto 1) e € 2.020,00 (lotto 2) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegno circolare non trasferibile intestato “ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente Sardegna”, con versamento presso l’Istituto di Credito UNICREDIT BANCA, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa al CIG lotto n° (indicare anche denominazione impresa)”;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta o sino alla sottoscrizione del contratto nel caso in cui la concorrente risulti aggiudicataria;
5. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
Per la partecipazione al solo lotto 1, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxxx.
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2018 esclusivamente all’indirizzo ARPAS – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la seguente dicitura:
<<ARPAS VIA CONTIVECCHI N. 7 – 00000 XXXXXXXX (XX) - OFFERTA PER LA GARA EUROPEA DEL GIORNO 31/07/2018 ALLE ORE 10:00 PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI ACCESSORI E CONSUMABILI DEDICATI ALLE APPARECCHIATURE DIONEX, THERMO E WATERS UBICATE PRESSO I LABORATORI ARPAS DISTINTA IN DUE LOTTI - SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : 30 LUGLIO 2018 ore 12:00 – NON APRIRE >>
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“BUSTA A - Documentazione amministrativa”
“BUSTA B - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni relative alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (modello “A”), nonché documentazione integrativa relativa alle RTI/Consorzi, Avvalimento, Consorzi art 45 co 2 lett.
b) e c) potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/ nella sezione bandi e gare.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo indicata nel presente articolo in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet Arpas all’indirizzo sopra dato, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto “Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo”
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
6) necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
7) PASSOE dell’ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
8) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare all’art. 5.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al presente disciplinare (se previsto)
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità ARPAS allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della
l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito internet dell’Arpas e allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese utilizzando il Modello A allegato, ovvero quali sezioni interne la domanda di partecipazione, ovvero sotto forma di allegati alla domanda medesima e andranno debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 13 e, ove pertinente 14, allegandole al proprio DGUE.
Documentazione a corredo
Il concorrente, inoltre, allega la seguente documentazione:
15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice (se del caso);
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC (se dovuto)
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate nel presente disciplinare (vedi “Domanda di partecipazione”)
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
n.b.: Le dichiarazioni integrative per i suddetti soggetti associati potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione anche utilizzando i Modelli 1, 2 e 3 allegati al presente disciplinare ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello “Offerta economica a prezzi unitari” redatto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare; l’offerta deve contenere i seguenti elementi:
prezzi unitari offerti per ciascun articolo richiesto al netto di Iva (verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali);
prezzo totale (in cifre) ottenuto dal prodotto dei prezzi unitari offerti per le quantità richieste per l’intera durata contrattuale (4 anni);
prezzo complessivo, in cifre e in lettere, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi totali;
La trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula (il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere):
Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara)
l’ammontare degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche della prestazione oggetto di gara.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione come disciplinato nel relativo paragrafo.
Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto per l’intera durata contrattuale (da indicare sia in cifre che in lettere) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo stabilito a base d’asta (anch’esso da indicare in cifre e in lettere), prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.
I valori offerti devono essere indicati al netto dell’IVA. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevarranno questi ultimi salvo che appaia oggettivamente irragionevole e l’errore sia riconoscibile.
In caso di errori durante la verifica dei conteggi presentati dall’affidatario, si terrà conto del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per valido e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o il prezzo complessivo derivante dalla somma dei prodotti. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, prevale il ribasso percentuale offerto e, verranno corretti i prezzi unitari o i prodotti tenuto conto del valore più vantaggioso per l’amministrazione. Tali correzioni varranno quali prezzi contrattuali.
La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l’esclusione dell’operatore economico partecipante dalla presente gara ma comporterà la comunicazione all’Ufficio finanziario competente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Non saranno ammesse oltre alle offerte in aumento, quelle condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l’offerta.
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto.
L’Arpas può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La seduta pubblica avrà luogo il giorno 31 LUGLIO 2018 alle ore 10:00 presso la sede della Direzione Generale dell’Arpas in Cagliari, Via Contivecchi n° 7 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titolo, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica potrà essere aggiornata a giorni successivi nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente lo stesso seggio di gara procederà a:
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Espletati tali adempimenti sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: consegna all’economo dell’Agenzia affinchè conservi tutti i plichi all’interno della cassaforte ubicata nella stanza dello stesso economo.
16. APERTURA DELLA BUSTE B - OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e pubblicato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, il Seggio procederà all’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche.
Lo stesso seggio procederà quindi a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte dichiarando la migliore offerta e la relativa graduatoria.
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta è trasmessa al RUP insieme a tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. La stessa è formulata direttamente dal RUP al Dirigente competente qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede attraverso il sistema AVCPASS a verificare ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Al concorrente migliore offerente sarà richiesta, attraverso lo stesso sistema AVCPASS, la trasmissione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti speciali richiesti.
In caso di esito negativo delle suddette verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo classificato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
In caso di esito positivo, la stazione appaltante procede all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice.
A decorrere dall’aggiudicazione, entro cinque giorni, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deposita presso il Servizio Provveditorato dell’Agenzia, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione risulta pari a complessivi € 7.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l’ARPAS.
Con l’istanza di partecipazione l’operatore economico potrà autorizzare o meno l’Agenzia all’accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e le giustificazioni inerenti le offerte anormalmente basse sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Resta chiarito ed inteso che:
- La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti.
- L’ARPAS può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti ammissibile e appropriata in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
- tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, ove possibile, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
- L’ARPAS si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula ricorrendo i presupposti di legge.
- Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
1. delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
2. atto di conferimento di azienda;
3. atto di fusione per incorporazione.
- Tutte le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme);
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni verranno trasmesse tramite PEC all’indirizzo indicato nella dichiarazione resa sul modulo allegato al presente disciplinare.
- Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente il sito Internet istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d’appalto.
22. ALLEGATI
Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti e moduli predisposti dall’Arpas:
1) Modello “Allegato A” – Domanda di partecipazione e dichiarazioni generali
2) Modello DGUE (Documento di gara unico europeo)
3) Modello 1 - solo per i R.T.I./Consorzi/GEIE da costituire: Dichiarazione d’impegno;
4) Modello 2 – Avvalimento: Dichiarazione impresa ausiliaria;
5) Modello 3 – solo per i Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lettere b) e c) del Codice: Dichiarazione;
6) Modello Offerta economica a prezzi unitari – per lotto 1 e per lotto 2;
7) Informativa sul trattamento dei dati personali;
8) Codice di comportamento;
9) Patto di integrità dell’Arpas
Il Direttore del Servizio Provveditorato
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