CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE ORARIA DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI ANNO SPORTIVO 2022-2023
CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE ORARIA DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI ANNO SPORTIVO 2022-2023
L’anno duemilaventidue il giorno a Cesena, nella Residenza Municipale, tra:
XXXXXXXX XXXXXX, codice fiscale …………………, nata a …………………, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CESENA, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx 00, codice fiscale 00143280402, nella sua qualità di dirigente del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport, come da provvedimento del Sindaco PGN 101332/12 del 23/12/2014, prorogato con atto PGN 117273 del 09/10/2019, base a quanto stabilito dall’art. 41 dello Statuto Comunale, nonché dall’art. 47 del Regolamento del Contratti, per dare esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 1073/2017;
e
…………………………., codice fiscale …………………………, nat… a ……………… il , il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in qualità di ………………………………. della ………………………… con sede in …….
……………………… codice fiscale …………………... e P.IVA …………………………….. recapito telefonico
……………………………….. e e-mail ………………………, iscritta al Registro regionale/comunale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. ……………………….., del ………………. o al registro CONI al n con atto del
………….
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune, in conformità ai “Criteri generali per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell’orario scolastico”, adottati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e sulla base della delibera di assenso approvata dal competente Consiglio di Circolo e/o di Istituto, assegna al rappresentante dell’Associazione sopra indicata, d’ora in poi chiamato assegnatario, gli orari delle palestre comunali e/o provinciali di cui all’apposito allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con le tariffe indicate.
Art. 2 DURATA
La durata della presente convenzione è riferita esclusivamente al periodo dal 12 settembre 2022 al 4 giugno 2023. L’inizio dell’attività è subordinato alla sottoscrizione della presente convenzione e all’adempimento di tutti gli obblighi in essa previsti.
Art. 3 TARIFFE
Per l’utilizzo delle palestre si applicano le tariffe orarie stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 16 luglio 2013. Le relative fatture, emesse di norma con cadenza bimestrale, devono essere pagate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento. In caso di mancato pagamento il Comune di Cesena ha facoltà di avvalersi della cauzione o fidejussione prevista al successivo art. 13.
Il mancato pagamento delle tariffe comporta l’automatica decadenza della concessione degli spazi assegnati e l’esclusione dalla concessione di ulteriori spazi nell’anno sportivo successivo.
Rimane salva e impregiudicata ogni azione volta al recupero degli interessi e la possibilità di revocare l’assegnazione degli spazi.
Art. 4 OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
4.1 - Obblighi in materia di sicurezza
L’assegnatario, prima di iniziare l’attività, è obbligato a prendere visione del documento della valutazione dei rischi della palestra assegnata presso la Direzione della Scuola.
Inoltre, viene consegnato il Piano di Emergenza, redatto dal competente Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune, per ogni singola palestra utilizzata, al personale competente dell’associazione.
L’assegnatario è tenuto al rispetto degli obblighi dettati dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori, degli utenti e del pubblico, e del D.M. 10/03/1998 e ss.mm.ii. – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
In ogni palestra, durante l’attività, è sempre presente:
• almeno un operatore dell’assegnatario munito di idoneità al Corso Antincendio ed eventualmente di Primo Soccorso, secondo quanto disposto dalla suddetta normativa in materia di sicurezza;
• un operatore che abbia concluso un corso di formazione accreditato per l’abilitazione all’utilizzo del dispositivo salvavita DAE e acquisito il relativo “patentino” BLSD.
Prima dell’inizio dell’attività l’assegnatario prende visione di tali documenti e ne accetta i contenuti.
Vista la natura della convenzione non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali e di conseguenza i costi della sicurezza risultano nulli. Qualora si verificassero eventi che mutano le condizioni di sicurezza, la presente convenzione potrà essere modificata.
4.2 - Obblighi in materia di apertura, chiusura, custodia
All’assegnatario è affidata la responsabilità di apertura, chiusura, custodia dell’impianto.
A seguito della stipula della presente Convenzione, il Servizio Sport consegna all’assegnatario copia delle chiavi dell’impianto/degli impianti, previa firma di apposito verbale di consegna.
L’assegnatario si assume l’obbligo di custodia e si impegna, sotto la propria responsabilità, a:
- effettuare copie delle xxxxxxxx xxxxxx solo dietro autorizzazione dell’ufficio sport;
- non consegnare le chiavi a persone estranee o non incaricate dalla società/gruppo/associazione e;
- restituire le chiavi consegnate ed eventuali altre copie effettuate alla scadenza della convenzione o termine di utilizzo della palestra, qualora anticipato.
L’assegnatario è responsabile dell’apertura e chiusura dell’impianto, nel rispetto degli spazi assegnati dal Servizio Sport, e della custodia dello stesso nella fascia oraria di utilizzo.
L’assegnatario è inoltre responsabile per eventuali danni provocati in caso di omessa custodia o chiusura degli impianti.
Le operazioni di pulizia degli impianti restano in carico al Comune e saranno effettuate, di norma, la mattina successiva l’utilizzo della struttura.
4.3 - Altri obblighi
E’ fatto divieto di utilizzare l’impianto in modo non conforme alla disciplina sull’uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alla caratteristiche dello stesso. Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere autorizzato con il Comune . E’ altresì vietata ogni forma di sub-affitto.
L’assegnatario si assume la piena responsabilità civile e patrimoniale, anche in ordine alla sicurezza e all’igiene, per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose negli spazi assegnati in gestione durante gli orari utilizzati per la propria attività.
L’assegnatario si obbliga inoltre:
• al pagamento di tutti i danni provocati nel corso delle fasce orarie assegnate in utilizzo e gestione, da propri iscritti, dagli iscritti di altri gruppi, dal pubblico o accompagnatori;
• a consegnare i documenti richiesti prima dell’inizio dell’attività, pena la decadenza della concessione degli spazi assegnati, ivi compresi la cauzione o fidejussione di cui all’art 13 e la polizza assicurativa di cui all’art. 14;
• al montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando a fine attività la struttura così come trovata (impianti fissi non possono essere smontati o manomessi per alcuna ragione);
• a osservare le seguenti norme di comportamento nelle strutture utilizzate:
1. presenza continua di un responsabile della società sportiva durante l’orario di utilizzo della struttura. Il responsabile deve inoltre essere dotato di un telefono cellulare per poter effettuare le chiamate necessarie in caso di emergenza;
2. uso obbligatorio di apposite scarpette di gomma o calzature idonee, da utilizzare esclusivamente in palestra, da calzare dopo l’ingresso negli spogliatoi e prima dell’ingresso in palestra, che non lascino macchie sulla pavimentazione ;
3. divieto di fumare;
4. divieto di consumare cibi;
5. divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di svolgere attività sportive e non, diverse da quelle autorizzate;
6. divieto di accesso alla palestra a persone estranee alla società o al gruppo;
7. obbligo di rispettare l’orario assegnato;
8. utilizzo delle palestre nel rispetto del D.M. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e rispetto del D.M. 18/3/1996 in materia di capienza.
Art. 5 CESSAZIONE ORDINARIA E/O ANTICIPATA DELL’ATTIVITÀ
L’assegnatario, almeno 5 giorni lavorativi prima della cessazione ordinaria dell’attività, deve obbligatoriamente comunicare, via fax o e-mail, la data precisa di cessazione. Qualora l’assegnatario avesse la necessità di cessare l’attività anticipatamente rispetto alla data prevista dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, almeno 5 giorni lavorativi prima.
In caso di rinuncia e/o impossibilità di utilizzare la palestra negli orari assegnati, l’assegnatario è obbligato a darne comunicazione all’Ufficio Sport almeno 3 giorni lavorativi prima.
Nel caso di ritardata o mancata comunicazione verranno addebitate, dalla data di ricevimento della stessa, anche le ore non utilizzate per i 7 giorni successivi.
Per motivazioni oggettive, che dovranno essere specificate, la disdetta di partite, già in calendario, può avvenire anche 48 ore prima.
ART. 6 PROROGA DELL’ATTIVITA’
Qualora l’assegnatario avesse la necessità di prorogare l’attività rispetto alla data stabilita dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, almeno 5 giorni lavorativi prima.
Per la proroga dell’attività è necessario che l’assegnatario sia in regola con gli obblighi assicurativi e cauzionali previsti dalla presente convenzione.
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
È a carico del Comune di Cesena l’onere della pulizia finale e controllo dell’attività svolta nelle palestre. Rimane inoltre a carico del Comune di Cesena la spesa relativa alle utenze.
ART. 8 VERIFICHE
Il Comune di Cesena si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l’andamento dell’attività e allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli obblighi imposti dalla presente convenzione. Inoltre, attraverso il competente Ufficio Tecnico Comunale, può sempre e comunque verificare lo stato della palestra, così come quello Provinciale può verificare per le palestre provinciali.
Art. 9 PENALI E DANNI
In caso di inadempienza delle norme comportamentali previste dalla presente convenzione, all’Assegnatario verrà applicata la penale di € 100,00 per ogni infrazione. Le inadempienze verranno contestate per iscritto dal Concedente, con fissazione di un termine per il contraddittorio. Al termine del procedimento le eventuali penali verranno aggiunte sull’importo della fattura. Il Comune di Cesena ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione dopo l’applicazione di tre sanzioni.
In caso di danni causati alle strutture per utilizzo scorretto o gesti vandalici, l’assegnatario ha l’obbligo di riparazione o sostituzione, a proprie spese, delle strutture danneggiate. In caso di inadempienza, il Comune di Cesena provvederà in proprio, in danno all’assegnatario, avvalendosi sulla cauzione o addebitando in fattura l’importo del danno.
Art. 10 CLAUSOLE RISOLUTORIE
La convenzione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il concessionario si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni di quanto indicato nella presente convenzione.
Art. 11 REVOCA O SOSPENSIONE
L’assegnazione oraria della struttura può essere revocata o sospesa prima della scadenza per sopravvenute, eccezionali e inderogabili necessità che esigano la disponibilità della medesima per fini scolastici o interventi di manutenzione.
L’assegnazione può essere revocata anche per mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti o per mancato rispetto delle norme anti-Covid.
Il Servizio Sport si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione oraria della struttura in caso di reiterate inadempienze in materia di custodia e chiusura degli impianti.
Art. 12 CHIUSURA PER MANIFESTAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ
Le strutture, di norma, rimarranno chiuse durante il periodo delle vacanze di Natale e Pasqua, così come da calendario scolastico, oltre al 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre. Nei mesi di luglio e agosto l’attività è sospesa e riprenderà il 1° settembre 2023.
Il Comune di Cesena e gli Istituti Scolastici, per manifestazioni o altre attività direttamente promosse o patrocinate, sentito l’assegnatario in merito alle attività già programmate, si riservano il diritto dell’utilizzo della struttura, dandone comunicazione scritta agli interessati almeno 10 giorni prima.
Art. 13 FIDEJUSSIONE
A garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, l’assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa di almeno € 2.500,00. La fidejussione, ad escussione immediata, dovrà avere validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo giorno di gestione della palestra.
Art. 14 ASSICURAZIONE
A garanzia di eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose durante la propria attività, l’assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale unico di € 1.500.000,00.
Art. 15 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E SUE SPESE
La presente convenzione scade il 4 giugno 2023, senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Le spese della presente convenzione sono a carico dell’assegnatario.
Art. 16 NORME FINALI
In caso di controversia fra le parti nell’applicazione della presente convenzione, l’accordo dovrà essere definito innanzitutto in via amichevole. In caso contrario le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui giurisdizione sono posti gli immobili assegnati.
Letto, firmato e sottoscritto
la Società Assegnataria Il legale rappresentante
La Dirigente del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport