DELLA
REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
DELLA
CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA
INDICE
CLAUSOLA MODELLO
PREAMBOLO – LA CAMERA ARBITRALE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Applicazione del Regolamento Art. 2 – Norme applicabili al procedimento
Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia Art. 4 – Sede dell’arbitrato
Art. 5 - Lingua dell’arbitrato
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti Art. 7 – Termini
II - LA FASE INIZIALE
Art. 8 – Domanda di arbitrato Art. 9 – Memoria di risposta
Art. 10 – Domanda riconvenzionale Art. 11 – Controversie connesse
Art. 12 – Incompetenza del Tribunale Arbitrale
III - IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 13 – Numero degli arbitri Art. 14 – Nomina degli arbitri
Art. 15 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti Art. 16 – Arbitrato societario
Art. 17 – Incompatibilità
Art. 18 – Accettazione degli arbitri
Art. 19 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri Art. 20 – Ricusazione degli arbitri
Art. 21 – Sostituzione degli arbitri
IV - IL PROCEDIMENTO
Art. 22 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
Art. 23 – Poteri del Tribunale Arbitrale 1
Art. 24 – Misure cautelari o provvisorie
Art. 25 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale Art. 26 – Udienze
Art. 27 – Istruzione probatoria Art. 28 – Consulenza tecnica Art. 29 – Domande nuove
Art. 30 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo Art. 31– Precisazione delle conclusioni
Art. 32 – Rinuncia agli atti
V - IL LODO ARBITRALE
Art. 33 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo Art. 34 – Controllo formale del lodo
Art. 35 – Deposito e comunicazione del lodo Art. 36 – Termine per il deposito del lodo Art. 37 – Lodo parziale e lodo non definitivo Art. 38 – Correzione del lodo
VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 39 – Valore della controversia Art. 40 – Spese del procedimento
Art. 41 – Versamenti anticipati e finali Art. 42 – Mancato pagamento
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 – Conservazione degli atti Art. 44 – Riservatezza
Art. 45 – Procedure di arbitraggio e perizia Art. 46 – Disposizioni fiscali
Art. 47 - Disposizioni transitorie
ALLEGATO “A” – Organi della Camera Arbitrale ALLEGATO “B” – Tariffe Arbitrato
ALLEGATO “C” – Codice Deontologico dell’Arbitro
CLAUSOLA MODELLO
Tutte le controversie derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara da un arbitro/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara
Approvato dal Consiglio camerale il , con Delibera n. . In vigore dal .
PREAMBOLO – LA CAMERA ARBITRALE
Denominazione e funzioni
1. Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara è istituita una Camera Arbitrale, denominata “Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara”, la quale svolge le seguenti funzioni:
a) amministrare le procedure di arbitrato, rituale ed irrituale, secondo il presente Regolamento;
b) su istanza delle parti, nominare gli arbitri e designare gli arbitratori, i consulenti tecnici e i periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
c) gestire arbitraggi aventi ad oggetto la determinazione di elementi contrattuali non determinati, in tutto o in parte;
d) diffondere le procedure arbitrali anche mediante attività di studio e ricerca e tramite l’organizzazione e promozione di convegni, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.
2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria.
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento, con qualsiasi espressione, alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara o alla Camera di Commercio Chieti Pescara o alle Camere Arbitrali delle estinte Camere di Commercio di Chieti e di Pescara o alle estinte camere di Commercio di Chieti e di Pescara.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui la convenzione arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo all’arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale.
3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Chieti Pescara, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Chieti Pescara può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di 30
giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato amministrato non può avere luogo.
4. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
5. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell’arbitrato, resta impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.
Art. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
Art. 4 - SEDE DELL 'ARBITRATO
1. La sede dell'arbitrato è presso la sede legale della Camera di Commercio Chieti Pescara.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Arbitrale, su richiesta delle parti, può fissare la sede dell’arbitrato presso la sede secondaria della Camera di Commercio di Chieti Pescara.
3. Il Tribunale Arbitrale può altresì prevedere che si svolgano in luogo diverso dalle sedi camerali udienze o altre attività del procedimento.
Art. 5 - LINGUA DELL 'ARBITRATO
1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
Art. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti depositano gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora
definito.
2. Gli eventuali documenti allegati devono essere depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
3. Le parti devono altresì inviare copia di tutti gli atti e i documenti in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata.
4. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
5. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
Art. 7 - TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto, compresi.
II – LA FASE INIZIALE
Art. 8 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a) nome, cognome, generalità, domicilio e codice fiscale delle parti, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni;
b) la descrizione della controversia;
c) l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
h) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
i) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera
dell’attore.
Art. 9 – MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a) nome e domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni;
b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 10 – DOMANDA RICONVENZIONALE
1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro 30 giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall’art. 9 - comma 3 - .
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
Art. 11 – CONTROVERSIE CONNESSE
1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati
al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
Art. 12 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
III - IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 13 – NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Art. 14 – NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b) il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. In ogni caso in cui per previsione di legge è obbligatorio è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale, se non diversamente previsto.
Art. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL 'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI
1. In presenza di unadomandaproposta da più parti o contro più parti, selaconvenzione di arbitrato prevede un collegio arbitrale senza delegare l’integrale nomina dello stesso ad altri soggetti e al momento del deposito degli atti introduttivi le parti si raggruppano in due sole unità, si applica il comma 4 del precedente art. 14.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.
Art. 16 – ARBITRATO SOCIETARIO
1. Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale.
Art. 17 – INCOMPATIBILITA’
1. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri del Consiglio Arbitrale;
b) i membri del Consiglio ed i revisori dei conti della Camera di Commercio;
c) i dipendenti della Camera di Commercio;
d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a) e b).
Art. 18 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 19 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia;
c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
Art. 20 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro 10 giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.
Art. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l'arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b) l'arbitro non è confermato;
c) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
d) il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro il termine assegnato dalla Segreteria, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta, del motivo della sostituzione e di ogni altro elemento rilevante.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
IV - IL PROCEDIMENTO
Art. 22 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 23 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il procedimento di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio.
2. Il Tribunale Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia, ne dispone la riunione.
3. Il Tribunale Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti connessi, può disporne la riunione.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
Art. 24 – MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE
1. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.
3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. La parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l’altra parte.
5. L’eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.
Art. 25 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
Art. 26 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti ed essere assistite da difensori.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente,
da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso.
7. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
Art. 27 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ed assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo le norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse ad un proprio membro.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l’ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato e cura le successive incombenze.
5. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
Art. 28 - CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti, direttamente o tramite i loro difensori, ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.
Art. 29 - DOMANDE NUOVE
1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.
Art. 30 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO
1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta
con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L’ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 31 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
Art. 32 - RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano congiuntamente alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
V - IL LODO ARBITRALE
Art. 33 – DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
f) l'esposizione dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 34 – CONTROLLO FORMALE DEL LODO
1. Gli arbitri possono richiedere il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.
2. La Segreteria indica agli arbitri il termine entro cui inviare la bozza del lodo e ne effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.
Art. 35 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro 10 giorni dalla data del deposito.
Art. 36 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dalla Segreteria nei casi espressamente previsti dal Regolamento o in presenza di altro giustificato motivo.
Art. 37 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.
Art. 38 - CORREZIONE DEL LODO
1. L'istanza di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo, presso la Segreteria, che la trasmette al Tribunale Arbitrale.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa
determinazione ad opera del Consiglio Arbitrale.
VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Art. 39 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento, la Segreteria, qualora lo ritenga opportuno, eventualmente sentito il Tribunale Arbitrale, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non possono essere superiori al massimo delle tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 40 - SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) onorari della Camera Arbitrale;
b) onorari del Tribunale Arbitrale;
c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
d) rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese del procedimento.
Art. 41 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un
fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Prima del deposito del lodo, la Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
Art. 42 - MANCATO PAGAMENTO
1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.
Art. 44 - RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.
Art. 45 – PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E PERIZIA
1. Alle procedure di arbitraggio e perizia si applicano, ove compatibili, le norme del presente Regolamento.
2. Gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti
dalla pratica mercato ria nei singoli rami di attività economica..
Art. 46 – DISPOSIZIONI FISCALI
1. Gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 47 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal .
2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del medesimo
“ALLEGATO A”
ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE
SONO ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE
a) il Presidente ed il Vice Presidente
b) il Consiglio Arbitrale
c) la Segreteria.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara o suo delegato.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale nel novero dei suoi componenti ed esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni presidenziali sono esercitate dal consigliere più anziano.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
b) in caso d’urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica del detto organo nella prima riunione successiva.
CONSIGLIO ARBITRALE – COMPOSIZIONE E DURATA
Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da 8 membri nominati ogni tre anni dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara e riconfermabili alla scadenza.
I membri del Consiglio Arbitrale devono essere persone di provata esperienza e professionalità nel campo delle procedure arbitrali e conciliative, ovvero esperti in materie giuridiche ed economiche o in altre discipline comunque connesse alle attività della Camera Arbitrale. Essi sono scelti nell’ambito delle seguenti categorie: avvocati, dottori commercialisti, notai ed altri professionisti operanti in settori attinenti ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio; magistrati ordinari, amministrativi ed avvocati dello Stato anche a riposo; docenti universitari, anche a riposo, in materie giuridiche, economiche o in altre materie relative ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale.
I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti arbitrali instaurati presso la Camera Arbitrale
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE
Il Consiglio Arbitrale svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal Regolamento della Camera Arbitrale.
In particolare:
▪ vigila sulla corretta applicazione del Regolamento arbitrale;
▪ nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento arbitrale e provvede alla sostituzione e ricusazione degli stessi;
▪ predispone le clausole compromissorie ed i compromessi tipo;
▪ propone al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche del Regolamento arbitrale;
▪ definisce gli obiettivi ed i programmi della Camera Arbitrale da sottoporre all’approvazione della Giunta camerale;
▪ esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti o Istituti in materia arbitrale;
▪ determina le spese del procedimento;
▪ decide sui reclami contro la liquidazione delle spese del procedimento;
▪ esprime pareri in ordine alla conclusione di accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
▪ predispone, per utilizzazione esclusivamente interna, l’elenco degli arbitri e provvede al suo aggiornamento;
▪ svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.
CONSIGLIO ARBITRALE – RIUNIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio Arbitrale è convocato dal Presidente con avviso inviato anche per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, corredato dalla documentazione necessaria e con l'indicazione degli argomenti da trattare; in caso di urgenza, il Consiglio Arbitrale è convocato con preavviso di almeno 48 ore.
Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale.
SEGRETERIA
La Segreteria è costituita da dipendenti dell’Ente camerale.
La Segreteria svolge la sua attività tramite il Segretario, nominato dalla Giunta camerale tra il personale camerale di qualifica dirigenziale, e con la collaborazione del personale addetto alla Camera Arbitrale. Inoltre la Segreteria:
a) agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b) riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c) comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribuna- le Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d) riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
h) fissa, ove occorra, i termini funzionali all’applicazione del Regolamento;
i) può sospendere il procedimento in caso di richiesta di tutte le parti costituite per il periodo dalla stessa determinato e negli altri casi previsti dal Regolamento.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale ad essa addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente alla svolgimento delle procedure arbitrali.
I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.
Il personale addetto è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell’infrazione commessa.
La Camera Arbitrale nomina gli arbitri ed i consulenti tecnici a condizione che essi si obblighino a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione dell’obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:
cancellazione dall’eventuale elenco tenuto dalla Camera Arbitrale;
riduzione degli emolumenti o compensi relativi all’incarico assunto, proporzionata alla grvità dell’infrazione.
ELENCO DEGLI ARBITRI
La Camera Arbitrale può procedere alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco degli arbitri, nell’ambito del quale può effettuare la nomina nei casi previsti dal Regolamento.
“ALLEGATO B”
TARIFFE
CAMERA ARBITRALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA
Onorari della Camera Arbitrale – attività comprese ed attività escluse
Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
▪ gestione ed amministrazione dei procedimenti;
▪ ricevimento e trasmissione degli atti;
▪ controllo di regolarità formale degli atti;
▪ convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
▪ presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
▪ fotocopiatura di atti e documenti depositati dalle parti;
▪ regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
▪ registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
▪ servizi di interpretariato;
▪ videoconferenza.
TARIFFE IN VIGORE DAL _
VALORE DELLA CONTROVERSIA | Onorari Camera Arbitrale (esclusa Iva 22%) | Onorari Arbitro Unico esclusi oneri previdenziali e IVA 22% | Onorari Collegio arbitrale esclusi oneri previdenziali e IVA 22% |
Fino a € 25.000 | € 100 | € 600 - € 1.500 | € 1.200 - € 3.000 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 150 | € 1.200 - € 2.000 | € 2.000 - € 4.000 |
da € 50.001 a € 100.000 | € 200 | € 1.600 - € 2.500 | € 3.000 - € 7.500 |
da € 100.001 a € 250.000 | € 400 | € 2.500 - € 3.500 | € 4.000 - € 9.000 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 600 | € 3.500 - 5.000 | € 7.000 - € 12.000 |
da € 500.001 a € 1.000.000 | € 800 | € 5.000 - € 10.000 | € 10.000 - € 17.000 |
da € 1.500.001 a € 5.000.000 | € 1.000 | € 10.000 - € 14.000 | € 15.000 - € 24.000 |
Oltre € 5.000.000 | € 1.500 | Il valore dello scaglione precedente | Il valore dello scaglione precedente |
+ 0,05% | + 0,05% | ||
sull’eccedenza di € | sull’eccedenza di € | ||
5.000.000 | 5.000.000 |
a) I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti;
b) Oltre ai costi indicati in tabella, è previsto il versamento di € 30,00 (senza Iva) in misura fissa, a titolo di diritti di segreteria;
c) Oltre ai costi di istruttoria, alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% degli onorari stabiliti per l’Arbitro Unico o per il Collegio Arbitrale, quale compenso per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale;
d) Le spese di procedimento sono stabilite dal Consiglio della Camera Arbitrale; il Tribunale Arbitrale decide in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese fra le parti;
e) Qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e, anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, si applicheranno le tariffe minime relative allo scaglione compreso tra € 50.001,00 e € 100.000,00 e quelle massime relative allo scaglione compreso tra € 2.500.001,00 e € 5.000.000,00;
f) I pagamenti possono essere effettuati tramite:
- piattaforma PagoPA;
- in contanti presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
“ALLEGATO C”
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO
Art. 1 – Accettazione del Codice Deontologico
Chiunque accetti la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale ed osservando le regole etiche di condotta sancite dal seguente “Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx”.
Il Codice Deontologico si applica, per quanto compatibile, anche ai consulenti tecnici d’ufficio nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale
Art. 2 – Accettazione della nomina
L’arbitro designato deve accettare la nomina solo quando abbia la certezza assoluta di poter essere neutrale ed equidistante rispetto alle parti in controversia, nonché di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiesta dalla funzione giudicante svolta e dalla materia oggetto della controversia.
L’arbitro che abbia accettato la nomina si comporta sempre con xxxxxxx, provvede all’ordinato svolgimento del giudizio e svolge il proprio ruolo nel rispetto di quelli altrui, nella consapevolezza che la designazione di parte è meramente strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una delle parti.
Art. 3 – Arbitro nominato dalla parte
L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.
Art. 4 – Competenza
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
Art. 5 – Imparzialità
L’arbitro, quando accetta, deve assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che egli si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da ogni tipo di pressione anche esterna, diretta o indiretta.
Art. 6 – Indipendenza
L’arbitro, quando accetta, deve essere, apparire e rimanere in una situazione di oggettiva indipendenza per tutto il corso della procedura arbitrale ed anche successivamente al deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso, valutando col massimo rigore l’esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
Art. 7 – Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza
Per garantire la propria imparzialità ed indipendenza l’arbitro, quando accetta l’incarico conferitogli, deve dichiarare per iscritto:
a) eventuali relazioni intercorse e/o intercorrende con le parti o i loro difensori, che incidano sulla sua indipendenza ed imparzialità;
b) eventuali interessi personali ed economici, diretti od indiretti, relativi all’oggetto della controversia;
c) eventuali pregiudizi nei confronti della materia del contendere che incidano sulla sua imparzialità.
Qualora tale dichiarazione si renda necessaria per fatti sopravvenuti rispetto all’accettazione, la medesima dovrà essere resa successivamente.
Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto, deve essere risolto a favore della necessità di effettuare la dichiarazione.
Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
Art. 8 – Svolgimento del procedimento
Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve favorirne un sereno e proficuo svolgimento, agendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 9 – Comunicazioni unilaterali
Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte e/o difensore.
Deve, inoltre, astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale.
Art. 10 – Conciliazione e transazione
L’arbitro può sempre invitare le parti, in ogni fase del procedimento antecedente il ritiro in Camera di Consiglio per deliberare - sia che si tratti di questioni pregiudiziali e/o istruttorie e/o interprocedimentali, sia che si tratti della decisione - ad addivenire ad una transazione o conciliazione della controversia, ma non può influire sulla loro determinazione facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
Art. 11 – Motivazione dei provvedimenti
Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, l’arbitro deve assicurarsi che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti e raggiunti gli esiti di giustizia nella leale osservanza della legge. Nelle motivazioni devono essere evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all’oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.
Art. 12 – Deliberazione del lodo
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’organo arbitrale.
Art. 13 – Spese
L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
Art. 14 – Correttezza
L’arbitro camerale non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate, non fornisce, né ricerca, notizie informali o informazioni confidenziali o private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio, si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di altri giudizi.
Art. 15 – Rapporti con la stampa
Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l’arbitro deve ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.
Art. 16 – Violazione del Codice Deontologico
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti.
Le decisioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti ed inoppugnabili per l’arbitro.