CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PLURALITA’ DI PRESTAZIONI
CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PLURALITA’ DI PRESTAZIONI
Il presente contratto è concluso tra le parti di seguito identificate.
La Società (di seguito indicata anche come Committente), con sede in , via , C.F. e P.I. , iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di , al n. , in persona del legale rappresentante p.t , nato a , il , residente a , in via , n. .
E
La Società (di seguito indicata anche come Vettore), con sede in , via , C.F. e P.I.
, iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di al n. , ed iscritta al Registro imprese della Camera di Commercio di . al n. , in persona del legale rappresentante p.t. , nato a , il , residente a , in via , n.
PREMESSO CHE
- Il Committente opera nel settore del/della e, in relazione all’esercizio della sua attività professionale, ha la necessità di utilizzare il servizio di trasporto di cose su strada reso da prestatori professionali;
- Con il presente contratto il Committente intende affidare al Vettore l’esecuzione dei trasporti delle merci di seguito indicate, disponendo il Vettore di una adeguata struttura organizzativa e imprenditoriale tale da consentirgli una puntuale esecuzione dei servizi di trasporto;
- Il Vettore è impresa iscritta all’Albo Nazionale delle Persone Xxxxxxx e Giuridiche che esercitano l’attività di Autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia di , al n. .
- Il Vettore, è altresì iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che sono autorizzate all’esercizio della professione di Autotrasportatore di merci su strada) al n. . Il Vettore è, inoltre, titolare, limitatamente al caso di affidamento di trasporti internazionali, di licenza comunitaria n. .
- Il Vettore dichiara, in virtù dell’iscrizione al suddetto Albo di esercitare l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi senza vincoli o limitazioni, con gli automezzi nella sua disponibilità e/o avvalendosi di vettori terzi.
- Il Committente dichiara di avere intenzione di rivolgersi in maniera continuativa al Vettore per la prestazione di servizi di trasporto per tutta la durata del contratto.
- Il Committente dichiara di aver verificato preliminarmente alla stipula del presente contratto, ai sensi del comma quattro-quater dell’art. 83 bis del D.L. n. 112/2008, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 248 della L. n. 190/2014, la regolarità del Vettore con
l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal portale online dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Il Vettore si dichiara disponibile ad assumere gli incarichi e i servizi di trasporto che il Committente intende affidargli, con le modalità e alle condizioni che sono specificate nel presente Contratto e relativi allegati;
- Le parti intendono specificatamente regolamentare e dare ragionevole certezza ai loro rapporti concludendo per iscritto il presente contratto di trasporto (di seguito “il Contratto”), ai sensi e per gli effetti delle norme del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e dell’articolo 83 bis della Legge n. 133/2008 e loro successive modifiche;
- Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 286/2005, il presente Contratto viene stipulato in forma scritta.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le parti espressamente riconoscono che le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
2.1. Oggetto del presente Contratto sono i servizi di trasporto (di seguito anche “i Trasporti” o “i Servizi”) che il Committente affiderà al Vettore al fine di trasferire beni e/o merci indicati al successivo art. 2.2, rientranti nella sua disponibilità, da un luogo ad un altro, verso pagamento di un corrispettivo, determinato nelle modalità di cui all’art. 12 del presente Contratto.
2.2. La merce trasportata potrà appartenere a diverse categorie merceologiche, a titolo indicativo e non esaustivo potrà essere . La tipologia della merce sarà meglio specificata all’interno di documenti utilizzati nel corso dei singoli trasporti, come ad esempio il Documento di Trasporto (DDT) che costituirà di volta in volta parte integrante del presente contratto.
0.0.Xx quantità di tali merci sarà definito nei DDT allegati di volta in volta all’atto della comunicazione del ritiro e della consegna della merce.
2.4. Il trasporto della merce nella tipologia e quantità di volta in volta indicate per ciascun trasporto, avverrà sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle stesse.
2.5. Sono escluse dall’oggetto del presente contratto le prestazioni e i servizi relativi alle attività di carico e scarico merci, con conseguente esonero da responsabilità del Vettore per i danni cagionati ai beni e/o merci durante dette attività.
2.6. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.4, le Parti, con atto separato, potranno concordare che le prestazioni poste a carico del Vettore comprendano anche quelle relative al carico e allo scarico delle merci, attività per le quali verranno stabiliti ulteriori obblighi a carico delle Parti ed un corrispettivo ulteriore per il Vettore, rispetto a quello previsto dall’art. 11 del presente Contratto.
2.7. Il Vettore deve impiegare, nell’esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente Contratto, automezzi idonei alla tipologia di merce trasportata per assicurarne una corretta e puntuale esecuzione. Il Vettore si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto al Committente i dati identificativi dei mezzi utilizzati per ogni singolo incarico, prima dell’inizio di ogni operazione di trasporto.
2.8. Il Vettore dichiara di essere a conoscenza di tutte le vigenti norme relative all’esercizio dell’attività di cui si tratta, con particolare riferimento al rispetto della normativa legislativa e regolamentare relativa ed inerente alla sicurezza della circolazione stradale e l’operatività in sicurezza del trasporto.
ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEGLI INCARICHI DI TRASPORTO
3.1. I Trasporti affidati al Vettore in virtù del presente contratto sono eseguiti mediante gli autoveicoli nella sua disponibilità o tramite sub-vezione.
0.0.Xx sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 6 bis del D.lgs. 286/2005 e sue successive modifiche, ai fini dell’identificazione:
a) della quantità e della tipologia della merce trasportata;
b) del luogo di presa in consegna e riconsegna al destinatario;
c) delle indicazioni circa il luogo, l’orario e le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico delle merci;
d) la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi e semirimorchi utilizzati per il trasporto;
essendo elementi di volta in volta diversi e non sempre determinabili a priori se non al momento dell’affidamento del servizio di trasporto al Vettore, le Parti concordano di rinviare l’indicazione dei suddetti dati nel DDT, e, per quanto concerne gli elementi di cui al precedente punto c), anche alle comunicazioni via posta elettronica ordinaria scambiate
tra il Committente e il Vettore, che, unitamente al DDT, costituiranno parte integrante del presente Contratto.
3.3. In forza di quanto previsto al precedente articolo 3.2, il Vettore si impegna espressamente a conservare copia del presente Contratto sul mezzo con cui saranno eseguiti i trasporti unitamente ai DDT di volta in volta emessi e di restituire copia del DDT, debitamente sottoscritta per ricevuta da parte del suo autista, che dichiara fin d’ora espressamente a ciò autorizzato. In mancanza di tenuta della copia del presente contratto sul mezzo, il Vettore si impegna a fornire all’autista una dichiarazione scritta di sussistenza di un contratto scritto di trasporto redatto in conformità all’articolo 6 D.lgs. 286/05, da tenere sul veicolo durante il trasporto.
3.4. Il Vettore è libero di programmare la sua attività nell’osservanza dei termini e delle condizioni stabiliti dal Committente e alle indicazioni operative dallo stesso fornite nei singoli ordini di trasporto, senza che questi possa infierire nell’esecuzione dei programmi del Vettore stesso, il quale è responsabile esclusivamente del risultato della sua opera che svolge in piena autonomia. L’attività del Vettore comprende in generale:
a) il trasporto delle merci, da eseguirsi in qualsiasi giorno della settimana, incluso il sabato, ed in qualsiasi orario;
b) la consegna delle merci ai destinatari indicati nel documento di trasporto, nel rispetto dei tempi e dei termini concordati tra le parti, fatta salva in ogni caso la necessità che la determinazione di detti tempi e termini sia compatibile con la normativa posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale;
c) l’adempimento delle prescrizioni amministrative circa la riconsegna delle merci, in particolare facendo sottoscrivere ai destinatari il documento di trasporto, con consegna di copia dello stesso;
d) l’esecuzione delle consegne nel rispetto della normativa concernente le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale;
e) l’esecuzione dei trasporti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per detti trasporti;
3.5. In ogni caso, resta inteso che, ai fini di una operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e in base a quanto disposto dal d.lgs. 286/2005, le tempistiche di riconsegna delle merci ai destinatari dovranno essere compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità di guida e di riposo dei conducenti, così come previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 561/2005 e del Regolamento (UE) n. 165/2014.
3.6. Il Committente, al fine di evitare di essere solidalmente responsabile con il conducente del veicolo con cui viene effettuato il trasporto ai sensi dell’art. 7 co. 3 del D.lgs. n. 286/2005, è altresì tenuto ad astenersi dall’impartire al Vettore qualsiasi tipo di ordini ed istruzioni di esecuzione del servizio di trasporto in contrasto con le norme vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale
ARTICOLO 4 – TEMPI DI ATTESA AI FINI DEL CARICO E SCARICO. FRANCHIGIA.
4.1. Per quanto attiene i tempi massimi di carico e scarico della merce, le Parti stabiliscono che il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore a ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, oltre il quale il Vettore avrà diritto al pagamento di un’indennità corrispondente ad € 40 per ogni ora di ritardo, così come disciplinato dalla Circolare n. 62/2011 dell’Osservatorio della consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica. In conformità con l’art. 6 bis, comma 1 del D.lgs. 286/2005, il suddetto periodo di franchigia non può essere in ogni caso superiore complessivamente alle due ore
4.2. Ai fini del computo dei tempi di attesa si applica l’art. 2 del decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede: “Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall’orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall’orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in caso di arrivo in anticipo. A tal fine, il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l’orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovraintendere le operazioni di carico o scarico. In caso non sia possibile acquisire suddetta certificazione il vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tal fine."
4.3.Entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il ritardo il Vettore invia la comunicazione scritta al Committente per la corresponsione dell’indennizzo con la documentazione comprovante l’orario di arrivo e il ritardo, indicando i motivi del ritardo che hanno determinato il superamento del periodo di franchigia,.
4.4. Nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al Committente, quest’ultimo dopo aver presentato la richiesta di rivalsa all’effettivo responsabile prevista dall’ art. 6-bis, comma
2, D. Lgs. n. 286/2005 e s.m.i, previo assenso del Vettore, può adempiere al proprio
obbligo di corrispondere l’indennizzo per il ritardo cedendo pro solvendo ai sensi dell’art.
1198 c.c. al Vettore, con separato atto, il credito rappresentato dal diritto di rivalsa nei
confronti dell’effettivo responsabile. L’assenso del Vettore alla cessione deve avvenire
per iscritto, anche tramite mail. È onere del Committente notificare la cessione
all’effettivo responsabile a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata a/r.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
5.1. Al fine di poter consentire al Vettore di organizzare la propria attività di trasporto, il Committente ha l’obbligo di effettuare gli ordini con almeno giorni di anticipo rispetto alla data concordata per il trasporto.
0.0.Xx Committente è tenuto a fornire al Vettore tutte le indicazioni e tutti gli elementi utili ai fini di una corretta e puntuale esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto.
0.0.Xx Committente ha altresì l’obbligo di cooperare con il Vettore al fine di ottimizzare le prestazioni e i servizi di trasporto. Il conferimento degli incarichi potrà avvenire anche in via telematica o a mezzo fax.
0.0.Xx Committente è tenuto alla compilazione del Documento di Trasporto, inserendo i dati richiesti dalla legge (art. 1 D.P.R. n. 472/1996) e dall’art. 3.3 del presente contratto.
5.5.Qualora a compilare il Documento di Trasporto sia soggetto diverso dal Committente (es. il produttore o il detentore della merce), è onere del Committente verificare che il DDT sia stato compilato secondo le modalità di cui al precedente art. 5.4,
5.6. È onere del Committente impartire le istruzioni relative alla consegna delle merci oggetto del presente Contratto nel Documento di Trasporto o per iscritto in altro documento. Il Committente deve consegnare il Documento di trasporto al Vettore dopo che la merce è stata caricata sul mezzo, prima che inizi il relativo trasporto.
0.0.Xx Committente è obbligato a fornire istruzioni affinchè la merce sia stata caricata in conformità con i principi in materia di fissazione del carico di cui all’allegato 3 al Decreto Ministeriale del 19/05/2017 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e a verificare che le stesse siano state rispettate.
0.0.Xx Committente è obbligato a rifondere il Vettore delle eventuali sanzioni ricevute per la violazione della normativa in materia di fissazione del carico, di cui all’art. l3 del sopracitato D.M. del 19/05/2017. Il Committente è altresì responsabile dei danni sofferti dalle merci a causa di carenze nella fissazione del carico ed è obbligato a manlevare il Vettore da eventuali pretese di terzi per i danni causati dalle merci caricate in violazione dei principi dettati dall’All. 3 del D.M. del 19/05/2017.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL VETTORE
0.0.Xx Vettore è responsabile dell’osservanza della disciplina dell’autotrasporto e delle norme della sicurezza stradale, che dichiara di conoscere e rispettare.
6.2.Gli automezzi del Vettore dovranno essere conformi a tutte le disposizioni normative vigenti, anche in relazione al profilo assicurativo. Il Vettore garantisce inoltre la piena idoneità dei medesimi all’impiego e la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e igiene sul lavoro. Altresì, il Vettore dichiara e garantisce che gli automezzi usati nell’esecuzione dei Trasporti saranno soggetti ad una costante manutenzione a tutela della integrità delle merci trasportate e della incolumità del conducente e della sicurezza stradale.
6.3. Il Vettore è esclusivamente responsabile delle obbligazioni che contrae verso i propri ausiliari e verso i propri dipendenti.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL VETTORE CONNESSI ALL’OPERATO DEI CONDUCENTI
7.1. Il Vettore dichiara, con riferimento all’operato dei conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi e individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
8.1. La responsabilità del Vettore inizia a decorrere dal momento in cui le merci vengono caricate sui veicoli dallo stesso messi a disposizione, nel luogo a lui indicato dal Committente per essere caricate a bordo degli automezzi e permane sino al momento in cui viene effettuata la riconsegna al destinatario.
8.2. Ai sensi dell’art. 1693 c.c., il Vettore risponde per la perdita e per l’avaria delle merci trasportate, dal momento della presa in consegna sino al momento della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita e/o l’avaria sia derivata esclusivamente dal
caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle merci stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del Committente o da quello del destinatario.
8.3. Al fine di determinare il risarcimento dovuto dal Vettore in caso di perdita e/o avaria della merce, si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 1696 c.c., come da ultimo modificato dall’art. 10 del D.lgs. n. 286/2005, ai sensi dei quali: “Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.”
8.4.Conformemente alla previsione prevista dal comma 5 dell’art. 1696 c.c. il Vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal art. 8.3 del presente contratto e dall’ articolo 1696 c.c. ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni
0.0.Xx Vettore, nel caso di impedimenti nella continuazione del trasporto (dovuto, a titolo esemplificativo, a rottura del mezzo o incidente stradale) e di impedimento alla riconsegna delle merci al destinatario, è tenuto a darne immediato avviso al Committente per iscritto, specificando dettagliatamente le circostanze che hanno impedito la riconsegna delle merci. In detti casi, il Vettore è tenuto a richiedere al Committente le istruzioni necessarie in relazione al caso. Resta inteso che, nel mentre, il Vettore è obbligato a provvedere alla custodia della merce.
8.6. Il Vettore non è responsabile dello stato delle merci caricate, della loro fissazione e di eventuali danni alle stesse causati da carenze nel fissaggio. Il Vettore altresì non è responsabile di eventuali diversità merceologiche e/o classificazione delle merci effettivamente trasportate rispetto a quelle descritte nei documenti di trasporto.
8.7.Le Parti concordano che il soggetto tenuto, ai sensi dell’art. 17 ter, della L. n. 51/2022, alla restituzione dei pallet utilizzati per l’imballaggio della merce trasportata in forza del presene contratto non è il Vettore, ma il destinatario della merce. Le Parti chiariscono che il corrispettivo del servizio di trasporto, pertanto, non include il trasporto per la restituzione dei pallet da parte del destinatario.
ARTICOLO 9 – SVINCOLO DELLE MERCI
9.1. Il destinatario può disporre delle merci solo dopo aver svincolato la spedizione. Lo svincolo delle merci si intende effettuato con la sottoscrizione del Documento di Trasporto o di altro documento equipollente.
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO
10.1. A fronte dell’esecuzione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore un corrispettivo determinato sulla base di:
a) una componente fissa determinata, a seguito di una libera contrattazione tra le Parti, in € al chilometro.
b) una componente variabile corrispondente al costo del carburante che le
Parti stabiliscono sia pari al consumo kilometrico di litri/Km
moltiplicato per il prezzo a litro del gasolio al netto dell’iva, come da rilevazione mensile del Ministero della Transizione Ecologica alla data di sottoscrizione del presente contratto e il numero di km percorsi. Alla data di sottoscrizione del presente contratto il prezzo del gasolio preso a riferimento è di €/l al netto dell’iva. Ai sensi degli artt. 6, co. 3, lett. d) del D.lgs. n. 286/2005, e 83 bis, co. 5, D.L. n. 112/2008, detta componente del corrispettivo sarà adeguata sia in aumento che in diminuzione con cadenza mensile sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero delle Transazione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del presente Contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. In mancanza di rilevazioni da parte del Ministero della Transizioni Ecologica verranno presi a riferimento le rilevazioni effettuate da altri Ministeri o da altri enti pubblici.
c) un’ulteriore componente variabile pari ai costi del pedaggio sostenuti per ciascuna tratta, che saranno indicati direttamente in fattura. A tal fine, il Vettore si impegna a fornire il giustificativo del costo del pedaggio su richiesta del Committente.
10.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo il Vettore con l’accettazione dell’ordine si impegna a comunicare al Committente l’esatto chilometraggio per ciascuna tratta. In fattura verranno indicati l’esatto chilometraggio e la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante adeguato ai sensi dell’art. 10.1 lett b) del presente Contratto.
10. PROPOSTA ALTERNATIVA PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO da sostituire
con l’art. 10.
A fronte dell’esecuzione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore un corrispettivo pari ad € al chilometro.
Le parti concordano che il costo del carburante impiegato per il trasporto delle merci incide sul corrispettivo nella misura del 30%. Ai sensi degli artt. 6, co. 3, lett. d) del D.lgs. n. 286/2005, e 83 bis, co. 5, D.L. n. 112/2008, detta componente del corrispettivo sarà adeguata sia in aumento che in diminuzione con cadenza mensile sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero delle Transazione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del presente Contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. In mancanza di rilevazioni da parte del Ministero della Transizioni Ecologica verranno presi a riferimento le rilevazioni effettuate da altri Ministeri o da altri enti pubblici.
Il Committente è tenuto altresì a corrispondere al Vettore i costi del pedaggio sostenuti per ciascuna tratta, che saranno indicati direttamente in fattura. A tal fine, il Vettore si impegna a fornire il giustificativo del costo del pedaggio su richiesta del Committente.
ARTICOLO 11 –MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
11.1. Il pagamento del corrispettivo e dell’eventuale indennità di cui al precedente art. 4.1 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario presso la banca di appoggio indicata dal Vettore.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 bis, co. 12, D.L. n.112/2008, il termine di pagamento del suddetto corrispettivo non può essere superiore a giorni 60 dalla data di emissione della relativa fattura.
11.3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 11.2, ai sensi dell’art. 83 bis, co. 13, D.L. n. 112/2008, il Vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al Committente si applicano le sanzioni di cui al co. 14 del predetto art. 83 bis, co. 13, D.L. n. 112/2008
Art. 12 UTILIZZO DI SUB-VETTORI
12.1. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà avvalersi di uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta. Rimane fermo per il sub-vettore il divieto previsto dall’art. 6-ter comma 3 del D.lgs n. 286/2005.
ARTICOLO 13 – DURATA DEL CONTRATTO
13.1. Il presente contratto ha durata di a decorrere dal _ e con scadenza il _. Se non interverrà disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza come sopra stabilita, comunicata all’altra a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 15, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo.
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI RISOLUTIVE
14.1. Il presente Contratto si risolve, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso di ritardo del Committente nel pagamento anche parziale del corrispettivo oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura.
14.2. Il presente contratto si risolve altresì ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso di inadempimento da parte del Vettore agli obblighi su di lui gravanti in base all’art. 6, fermo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i conseguenti e successivi danni, diretti e indiretti.
14.3. Le Parti dichiarano espressamente che costituiscono condizioni risolutive del presente contratto la cancellazione dell’iscrizione del Vettore dall’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi o l’applicazione di eventuali vincoli o
limitazioni. In tale evenienze, il Vettore avrà l’obbligo di informare tempestivamente il Committente.
14.4. Nel caso in cui il Contratto venga dichiarato risolto il Vettore avrà comunque diritto al pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
ARTICOLO 15 – SPESE DEL CONTRATTO
15.1. Le spese relative al presente Contratto e delle connesse copie, della consegna e della riconsegna, nonché di ogni altra annessa e dipendente, sono a carico delle parti in egual misura. Essendo le prestazioni oggetto del medesimo assoggettate ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), le parti danno atto che esso dovrà essere registrato soltanto in caso d’uso e con imposta in misura fissa.
ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI
16.1. Agli effetti del presente contratto e di tutte le comunicazioni ad esso previste e/o ad esso relative, comunicazioni che comunque dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata (pec), il Vettore e il Committente eleggono domicilio fisico e digitale come segue:
- quanto al Vettore presso , in via , indirizzo pec ;
- quanto al Committente presso , in via , indirizzo pec ;
ARTICOLO 17 – RINVIO
17.1. Per tutto quando in queste sede non espressamente previsto, il presente contratto dovrà ritenersi disciplinato dalle norme di legge applicabili, con particolare riferimento alle norme previste dagli artt. 1678 ss. c.c., dalla L. n. 298/74 dall L.
n. 32/2005, dal D.Lgs. n. 286/2005 e ss. modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni contenute in provvedimenti normativi comunitari o in Convenzioni internazionali di volta in volta applicabili.
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE
18.1.Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione e nullità del presente contratto, così pure come per ogni altro aspetto e profilo ad esso collegati, le parti individuano come Foro esclusivamente competente il Foro di
ARTICOLO 19 – DATA CERTA
19.1. Le Parti concordano che per attribuire data certa al presente contratto, si farà riferimento alla data di invio, mediante posta elettronica certificata, del contratto sottoscritto da parte del Vettore al Committente.
ARTICOLO 20 – OBBLIGO E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
20.1. Le Parti si impegnano a mantenere e a fare in modo che i propri rappresentanti, preporti, consulenti e dipendenti, mantengano un assoluto e totale riserbo. Pertanto, si impegnano a non divulgare in alcun modo quelle notizie, informazioni e documentazioni comunque inerenti alle rispettive attività e strutture organizzative e imprenditoriali di cui possano venire a conoscenza in occasione dell’esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente Contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare ad un unico scopo.
, lì
FIRMA DEL VETTORE FIRMA DEL COMMITTENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approvano ed accettano espressamente le seguenti clausole
5. Obblighi del Committente;
8.6. Esonero da responsabilità del Vettore;
10.1 lett. a) Determinazione componente fissa del corrispettivo;
12. Utilizzo dei sub-vettori;
14. Risoluzione del contratto e condizioni risolutive;
18. Foro competente;
, il
Per presa visione ed accettazione delle clausole vessatorie
FIRMA DEL VETTORE FIRMA DEL COMMITTENTE