PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ
Riferimento: art.1 17° comma della Legge 6 novembre 2012, n°190 e successive modificazioni ed integrazioni
Approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “ n°869 del 23 settembre 2014.
DENOMINAZIONE DITTA | |
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | |
SEDE LEGALE VIA/PIAZZA | |
CITTA’ | |
RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA: OGGETTO: | |
CODICE CIG. | |
CODICE CUP |
VISTI E RICHIAMATI:
• l'articolo 1, comma 17, L.190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” — che dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
• Il D.P.R. n.62/2013, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, con il quale è stato emanato
il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice” ed il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché
ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento”;
• il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
• il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento — diffusioni di buone pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”;
• il punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:
☞ nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
☞ sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”;
• il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";
• l’allegato l al Piano Nazionale Anticorruzione PNA, che al punto sub B 14 testualmente recita "I
Xxxxx di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurato dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e
volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa non profit Xxxxxxxxxxxx.xx negli anni 90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni;
• la determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 2012 con la quale detta Autorità di Xxxxxxxxx si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti , l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali della estromissione dalla gara ( cfr. Cons. St. sezione VI 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St. 9 settembre 2011, n.5066 );
• l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che dispone quanto segue: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";
• l'articolo 46, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
— che dispone che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle."
• l'articolo 2 della L.n. 287/1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato — secondo il quale. “…1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
PRESO ATTO CHE:
1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx ” (di seguito denominata “Stazione Appaltante”): dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della UOC Provveditorato (munito di delega);
b) operatore economico: ;
2. il presente patto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
3. il presente patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto;
4. la mancata accettazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara ,di tutte le disposizioni del presente atto comporterà l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente di cui all’oggetto;
4. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto avente importo superiore ad € 40.000,00 = I.V.A. XXXXXXX che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica;
2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di cui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO
1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto.
3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al punto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto;
3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili;
4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta.
In particolare l’operatore economico
a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto;
b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcumo, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura pe limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a:
☞ intrecci personali tra gli assetti societari;
☞ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
☞ provenienza territoriale delle offerte;
☞ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
☞ modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. 163/06.
ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI E SANZIONI
1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso;
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria;
3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;
5. La Stazione Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento;
6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
☞ esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente;
☞ esclusione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del
contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatagli;
☞ esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di tre anni;
☞ penale contrattuale a favore dell’Azienda Ospedaliera nella misura del 10% del valore contrattuale a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’Azienda Ospedaliera, fermo restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
☞ penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che
dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
☞ Segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed alle Autorità competenti.
7. Il presente atto e 1e relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
8. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto di integrità tra l’Azienda Ospedaliera ed gli operatori economici sarà risolta dall’Autorità giudiziaria ordinaria.
ARTICOLO 4 — SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI, CESSIONI E SUBAFTIDAMENTI
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto;
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente;
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente.
L’Azienda Ospedaliera
(Direttore Generale):Dott. Xxxxxx XX XXXXX
Operatore Economico: (1)