CONVENZIONE AI SENSI DI LEGGE TRA
CONVENZIONE AI SENSI DI LEGGE TRA
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito soltanto Azienda Sanitaria), in persona del Prefetto Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, nato a Sassari l'11/05/1950, del Prefetto Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Napoli l'11 maggio 1962 e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Cosenza il 02/02/1963, domiciliati per la carica presso la sede dell’Azienda Sanitaria, xxx Xxxxx x. 0
- 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx, P.IVA 02638720801, con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
E
Premesso che
- l’attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell’emergenza determinata dalla circolazione del virus Covid 19, impone la scelta di obiettivi che garantiscano la massima tutela della salute pubblica, contemperandola con la necessità di contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse al fine di assicurare una risposta congrua all’utenza;
- il perseguimento di tali obiettivi richiede una sempre maggiore sinergia tra enti pubblici, al fine della tutela del valore primario della salute pubblica, previsto dall’art.32 della Costituzione;
- l’Italia, attraverso il Ministero della salute, ha seguito sin dalle prime battute le fasi che hanno portato alla realizzazione di vaccini che contribuiscano alla protezione di individui e comunità, riducendo l'impatto della pandemia e garantendo l’immunizzazione dei cittadini;
Considerato che
- in data 21 Dicembre 2020 la European Medicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da Pfizer/BioNTech. e approvato il giorno successivo dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- in data 27 dicembre 2020 ha preso avvio in tutta Italia, inclusa la Regione Calabria, la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, conformemente alle linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal Ministero della Salute unitamente al Commissario Straordinario per l’Emergenza, all’Istituto Superiore di Sanità, all’Agenas e all’Aifa, presentato in Parlamento in data 2 dicembre 2020 e di cui è stata fornita informativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che ne ha preso atto giusta Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 2020;
- il Piano strategico sopra citato è stato predisposto con la finalità di garantire la vaccinazione secondo standard uniformi nonché il monitoraggio e la valutazione tempestiva delle vaccinazioni medesime durante la campagna vaccinale;
- la governance del piano vaccinale è assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario Straordinario, l’AIFA, l’ISS, l’AGENAS e le Regioni e Province Autonome, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, procedurali e di monitoraggio della campagna vaccinale;
-al fine di garantire un’azione uniforme su tutto il territorio nazionale, è stato attivato un gruppo di lavoro permanente costituito dai referenti regionali e coordinato dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, mentre a livello territoriale il coordinamento delle attività relative alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è affidato ai Servizi preposti al coordinamento delle attività vaccinali regionali (es. Dipartimenti di Prevenzione);
- l’organizzazione delle attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 deve mantenere la continuità dell’offerta vaccinale non differibile, normalmente garantita su tutto il territorio nazionale;
Preso atto che
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria costituisce la struttura referente, a livello locale, delle procedure organizzative dell’attività vaccinale;
- con nota acquisita agli atti in data 30 dicembre 2020 al n. 25893 di prot. gen., il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, al fine di rendere maggiormente efficace, rapida ed efficiente la campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV- 2/COVID-19, ha chiesto al Consiglio regionale l’eventuale disponibilità di locali ubicati in luogo facilmente accessibile ed ampi almeno 200/300 metri, al fine di collocare box per l’inoculazione vaccinale e predisporre un’area di osservazione post vaccinazione;
- dalle interlocuzioni intercorse tra le parti, è emersa la disponibilità del Consiglio regionale a individuare un locale da mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria, a titolo gratuito, al fine di apportare un fattivo contributo al potenziamento dell’offerta vaccinale mediante la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di cittadini, conformemente al principio costituzionale e statutario di tutela del valore primario della salute pubblica;
- in data 30 dicembre 2020, è stato effettuato un sopralluogo di Palazzo Campanella da parte dei tecnici dell’Azienda Sanitaria, alla presenza del dirigente del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria medesima, del Presidente del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Gabinetto e del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti e del Settore Tecnico del Consiglio regionale, al fine di individuare un locale avente le caratteristiche richieste;
- all’esito del suddetto sopralluogo, è stato individuato quale locale idoneo la sala denominata ‘Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx’, che presenta le dimensioni richieste ed è agevolmente accessibile dall’esterno;
Dato atto che
- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. un accordo concluso esclusivamente tra le due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinino i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedano una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale non sono in contrasto con la direttiva 24/2014/UE (art. 1, paragrafo 6);
- le norme in materia di appalti pubblici ammettono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere compiti di servizio pubblico utilizzando le proprie risorse, quando tale possibilità non produca una distorsione della concorrenza in favore di un fornitore privato;
- la convenzione tra l’Azienda Sanitaria e il Consiglio regionale, di per sé, non ha ad oggetto attività deducibili in contratto d’appalto, mirando a conseguire risultati di comune interesse in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e con il comune obiettivo di fornire servizi indistintamente a favore della collettività a tutela del valore primario della salute pubblica;
- la divisione dei compiti e delle responsabilità tra l’Azienda sanitaria e il Consiglio regionale non comporta movimenti finanziari, rimanendo escluso ogni pagamento di corrispettivo;
Valutata la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la stipula della convenzione tra l’Azienda Sanitaria e il Consiglio regionale;
VISTI
- l’art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 e ss.mm.ii., e in particolare l’art.2;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
-la Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., e in particolare l’art.15;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1.1 La presente convenzione regola la collaborazione tra il Consiglio regionale e l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per la realizzazione, nella sala del Consiglio regionale denominata ‘Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx’, di un ambulatorio vaccinale dotato di n.5 box per l’inoculazione dei vaccini, di un’area accettazione e di un’area di osservazione post vaccinazione e l’utilizzo a titolo gratuito della sala medesima per l’attività di vaccinazione dell’utenza, secondo le modalità di seguito stabilite.
ARTICOLO 2
(Durata)
2.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2021.
ARTICOLO 3
(Obblighi e responsabilità del Consiglio regionale)
3.1 Per la realizzazione dell’ambulatorio vaccinale, il Consiglio regionale si impegna, nei limiti degli stanziamenti già iscritti nel proprio bilancio di previsione 2021-2023, a garantire:
− l’attivazione delle procedure, con assunzione dei relativi oneri, necessarie per l’esecuzione dei lavori nonché per l’acquisto e/o il noleggio delle forniture per l’allestimento della sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx quale ambulatorio vaccinale, mediante realizzazione di un’area accettazione, di n.5/6 box per l’inoculazione vaccinale e di un’area destinata all’osservazione post vaccinazione.
− l’utilizzo a titolo gratuito della sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx da parte dell’Azienda Sanitaria per l’effettuazione dell’attività vaccinale, consentito tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e festivi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,00;
− la pulizia ordinaria della sala, con esclusione della pulizia straordinaria e della sanificazione della sala medesima;
− la sicurezza della sala medesima mediante il servizio di guardiania e videosorveglianza H24, con esclusione di responsabilità del Consiglio regionale per la custodia di materiale e strumentazione di proprietà o in disponibilità dell’Azienda Sanitaria o di terzi;
− l’utilizzo, da parte del personale sanitario preposto all’attività di vaccinazione, dei servizi igienici ubicati nel corpo A2, piano terra, della sede dell’Ente;
− lo smaltimento, al termine dell’utilizzo giornaliero della sala, dei rifiuti ordinari prodotti. E’ esclusa la fornitura di:
1) vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19;
2) strumentazione e materiale sanitario necessario per l’esecuzione della prestazione vaccinale;
3) celle frigorifere idonee alla conservazione dei vaccini;
4) lo smaltimento, al termine dell’utilizzo giornaliero della sala, dei rifiuti speciali, posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
E’ esclusa la responsabilità del Consiglio regionale per ogni eventuale danno a persone che possa derivare dall’utilizzo della sala nonché per eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell’Azienda Sanitaria o di terzi.
ARTICOLO 4
(Obblighi e responsabilità dell’Azienda Sanitaria)
4.1 Per l’utilizzo della sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx quale ambulatorio vaccinale, l’Azienda Sanitaria si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:
− garantire il corretto uso della sala e dei beni in essa contenuti, nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente convenzione e assumere la responsabilità in ordine alla conservazione della sala medesima e dei beni mobili e arredi ivi esistenti;
− osservare la fascia oraria concordata per l’utilizzo della sala (dalle ore 7:30 alle ore 20:00);
− garantire l'integrità della sala con divieto di apportare alcuna modifica all'assetto degli spazi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
− introdurre cose mobili e attrezzature in proprio solo se conformi alla normativa vigente e impegnarsi a rimuoverle alla fine dell'utilizzo;
− provvedere alla pulizia straordinaria, ove necessaria, e alla sanificazione della sala;
− comunicare ai competenti uffici del Consiglio regionale i nominativi del personale medico, infermieristico e di supporto preposto ad effettuare l’attività di vaccinazione;
− garantire che il personale sanitario preposto all’attività di vaccinazione consenta l’accesso dell’utenza alla sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx esclusivamente tramite l’ingresso ubicato in via
Cardinale Xxxxxxxxx e garantire che l’utenza medesima non acceda ad altri locali o aree di Palazzo Campanella;
− segnalare tempestivamente al Consiglio regionale ogni danno, malfunzionamento o altra problematica riscontrata;
− sorvegliare affinché le persone presenti si comportino correttamente e assumere ogni responsabilità per i danni arrecati alle stesse a causa dell'attività di vaccinazione;
− garantire che la strumentazione, il materiale sanitario e quant’altro utilizzato per la prestazione vaccinale non siano depositati in spazi comuni o collocati di fronte alle uscite di emergenza, che devono essere tenute sgombre da qualsiasi materiale;
− provvedere, al termine dell’utilizzo giornaliero della sala, all’eventuale spegnimento delle apparecchiature elettriche, alla verifica dello stato dei luoghi e alla rimozione dei rifiuti speciali prodotti;
− disciplinare l’afflusso dell’utenza alla sala, come da Piano Nazionale Vaccinale, con servizio di prenotazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza;
− garantire che vengano adottati comportamenti nel rispetto delle normative di sicurezza e salute, in particolare della normativa vigente;
− sia rispettato il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici;
− riconsegnare la sala, al termine del periodo di utilizzo, nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata;
− garantire l’osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni vigenti.
ARTICOLO 5
(Accesso dell’utenza per la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19)
5.1 L’accesso dell’utenza alla sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx è consentita esclusivamente per la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e deve avvenire soltanto tramite l’ingresso ubicato in via Cardinale Xxxxxxxxx.
5.2 E’ interdetto l’accesso dell’utenza ad altri locali o aree di Palazzo Campanella, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttore generale del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
(Recesso)
6.1 Per motivate esigenze di interesse pubblico, ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, in forma scritta, salvo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e richiedere l’immediata chiusura del laboratorio vaccinale e la restituzione del materiale e delle attrezzature presenti all’interno della sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
6.2 Il recesso dalla convenzione è altresì consentito qualora all’interno della sala Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx vengano posti in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni ovvero inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
ARTICOLO 7
Trattamento dati
7.1 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti, in conseguenza e nel corso delle attività connesse alla presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed il Consiglio regionale. Resta inteso che il trattamento dei dati relativi all’utenza sottoposta a vaccinazione è a carico dell’Azienda sanitaria.
7.2 Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento UE 2016/679.
ARTICOLO 8
(Responsabili del procedimento per l’attuazione della convenzione)
- per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
- per il Consiglio regionale della Calabria: Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 9
(Foro competente)
9.1 Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Reggio Calabria.
ARTICOLO 10
(Norme finali)
10.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.
10.2 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, L.241/1990.
Xxxxx, approvata e sottoscritta.
Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Firmato
Prefetto Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato
Prefetto Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il Consiglio regionale della Calabria
Firmato
Il Presidente del Consiglio regionale