Codice Identificativo di Gara (CIG) 9641065A84
REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO
DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI DA SVOLGERSI, CHIAVI IN MANO, CON L’IMPIEGO DI N. 2 VELIVOLI ANFIBI
Codice Identificativo di Gara (CIG) 9641065A84
Tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente “Dipartimento”, rappresentato da
………………., Direttore ………………, giusta delega n. ……… di rep. del , per la
carica domiciliato in Roma, via Ulpiano n.11 (di seguito denominato anche per brevità “Amministrazione”),
e
la Società …………….., con sede legale in …………., CAP ……, codice fiscale
, che nel contesto del presente xxxx viene indicata più brevemente come “Affidataria”, legalmente rappresentata dal Sig. ………………. nato a ……… il ,
Passaporto n , giusta procura speciale all’uopo predisposta ed allegata al presente atto
(di seguito denominate congiuntamente le “Parti”),
PREMESSO CHE
……
ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e l’allegato “Capitolato Tecnico” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2. FONTI
1. I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto e dall’allegato Capitolato Tecnico (di seguito “Capitolato” o “CT”):
a) dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara adottati per la procedura di cui trattasi;
b) dall'offerta economica formulata dalla stessa Affidataria in sede di gara;
c) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea e nazionale, richiamate nel Disciplinare di gara, nel presente contratto e nell’allegato Capitolato, nonché da quelle eventuali disposizioni
comunque applicabili alla fattispecie.
2. I documenti indicati al precedente punto 1, lettere a) e b) sono conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante e, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’Affidataria si impegna, per effetto del presente contratto, a svolgere servizi di spegnimento di incendi boschivi da svolgersi, “chiavi in mano”, con l’impiego di n. 2 (due) velivoli anfibi, come meglio specificato nell’allegato Capitolato.
2. L'Affidataria, sottoscrivendo il presente contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Dipartimento ad eseguire tutte le prestazioni in favore della Stazione Appaltante come indicate dal Disciplinare di gara, dal presente contratto, dall’allegato Capitolato Tecnico e relativi annessi, nonché nel rispetto della propria offerta tecnica ed economica.
3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell’allegato Capitolato Tecnico.
4. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto degli obiettivi e dei principi stabiliti dal “Green Deal” europeo, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM/2019/640 final datata 11 dicembre 2019.
5. Il Dipartimento si riserva la facoltà di far eseguire i suindicati servizi in favore di altre Amministrazioni, nell’ambito del presente contratto e alle stesse condizioni.
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO
1. Il servizio indicato nel precedente ART. 3 dovrà essere svolto a decorrere dal 15 giugno 2023 e fino al 31 ottobre 2023.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il medesimo periodo riferito all’annualità successiva (15 giugno 2024 – 31 ottobre 2024); l’eventuale decisione di rinnovare il contratto sarà comunicata entro il 31 dicembre 2023.
3. Il presente contratto sarà esecutivo a decorrere dalla data in cui sarà notificata l’avvenuta relativa approvazione da parte degli Organi di controllo, ferma restando la facoltà del Dipartimento di darne esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 0, x. 0, xxxx. x, xxx Xxxxxxx
Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, DEL DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO TECNICO
1. In caso di norme del presente contratto, del Disciplinare di gara e del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme riportate nel Disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esecuzione del servizio posto a gara. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
ART. 6. CORRISPETTIVI
1. L’Affidataria si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto ai seguenti corrispettivi così come determinati sulla base degli atti di gara:
a) Un corrispettivo “Di” pari ad euro ………. al giorno per ciascuno dei due aeromobili impiegati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto; con riferimento a ciascun aeromobile, il corrispettivo “Di” sarà riconosciuto solo nei giorni in cui il velivolo sarà considerato “disponibile”, nell’accezione definita al paragrafo 8 del Capitolato;
b) Un corrispettivo “Ov”, pari ad euro , per ogni ora o frazione di ora di volo “stick”
effettivamente svolta, per attività richieste dal Dipartimento;
c) Un corrispettivo “Bt”, pari ad euro …….., per ogni giorno di pernottamento di un aeromobile in una base nazionale di schieramento temporanea, su richiesta del Dipartimento;
d) Un corrispettivo “Be”, pari ad euro ……., per ogni giorno di pernottamento di un aeromobile in una base di schieramento all’estero, su richiesta del Dipartimento.
2. I predetti corrispettivi “Bt”, “Be” sono ridotti del 20% con riferimento ai giorni in cui gli oneri per il vitto e l’alloggio del personale navigante e dei tecnici non sono a carico dell’Affidataria.
3. I corrispettivi riportati al precedente punto 1 comprendono:
- gli oneri relativi ai piloti di condotta al personale di terra, compresa l’attività addestrativa sia a terra che in volo;
- i costi del combustibile e dei lubrificanti necessari per l’attività di volo;
- i costi per i servizi di assistenza a terra agli aeromobili (handling);
- i costi di missione, comprensivi di diaria, trasferta, viaggio ed ogni altro tipo di spesa connessa con la permanenza in loco e con l’attività lavorativa;
- i costi per i trasferimenti (andata e ritorno) del personale dell’Affidataria presso la base di schieramento principale, le basi di scalo tecnico, di schieramento temporaneo ed estere su cui effettuare gli avvicendamenti (piloti di condotta, tecnici ecc.);
- gli oneri per assicurare l’aeronavigabilità continua dei velivoli impiegati per l’esecuzione del servizio (manodopera per la manutenzione programmata e non programmata, per le ispezioni/sostituzioni speciali, per l’introduzione di modifiche tecniche e per l’esecuzione di controlli; fornitura di tutti i materiali necessari per la manutenzione programmata e non programmata, per le ispezioni/sostituzioni speciali, per l’introduzione di modifiche tecniche e per l’esecuzione di controlli; costi per la ricertificazione delle parti di ricambio scadute etc.)
- i costi della gestione dei magazzini;
- le spese per gli strumenti informatici menzionati nel CT;
- le spese per acquisizione e manutenzione di infrastrutture e attrezzature;
- le spese per l’addestramento del personale e per l’acquisizione di "know how" e documentazione;
- le spese generali e di funzionamento quali ad esempio: consumo acqua, energia elettrica ed impianti di riscaldamento o condizionamento, spese postali e telefoniche, prestazioni professionali, assicurazioni (comprese quelle per i piloti), fideiussioni, oneri fiscali e contrattuali etc.;
- tutte le eventuali spese relative a diritti di terzi e qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò l’Affidataria sollevare il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità;
- tutte le spese per l’allestimento e la gestione della base di schieramento principale, delle basi di schieramento temporaneo e delle basi di schieramento all’estero;
- gli oneri per ogni altro materiale, attività o servizio necessario e/o indispensabile, connesso o strumentale per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, che non siano espressamente previsti a carico del Dipartimento dal presente contratto o dai suoi allegati.
4. Dai corrispettivi riportati nel precedente punto 1. sono esclusi i seguenti costi, che dovranno essere oggetto di fatturazione corredata da idonea documentazione giustificativa e che saranno rimborsati dal Dipartimento, previa l’occorrente istruttoria:
- gli eventuali oneri per i diritti di cui al successivo ART. 12;
- i costi sostenuti per l’ottenimento delle autorizzazioni ad operare per più di dieci giorni naturali e consecutivi presso basi di schieramento temporanee ed estere, nonché per eventuali spostamenti della base di schieramento principale.
ART. 7. AMMONTARE CONTRATTUALE
1. L’ammontare contrattuale annuo per le prestazioni oggetto del presente contratto, sulla base dei corrispettivi fissati al precedente ART. 6, è stimato sulla base dei seguenti elementi:
a) per la disponibilità dei velivoli: euro , al netto dell’I.V.A. (“Di” x 2 velivoli x 139
gg.);
b) per l'effettuazione di 300 ore di volo “stick”: euro …….…., al netto dell’I.V.A. (“Ov” x 300 h);
c) per n. 10 pernottamenti in basi di schieramento temporaneo: euro , al netto dell’IVA
(“Bt” x 10 pernottamenti);
d) per n. 40 pernottamenti annui in una base di schieramento all’estero: euro , al netto
dell’IVA (“Be” x 40 pernotti);
e) per il rimborso dei costi indicati al comma 3 del precedente ART. 6, l’importo presunto è invece stimato in euro 25.000,00.
2. Pertanto, l'importo complessivo presunto annuo è di euro al netto dell’I.V.A., senza
impegno del Dipartimento al riconoscimento all’Affidataria di un ammontare minimo.
ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. I corrispettivi di cui all’ART. 6, punto 1, dovranno essere oggetto di fatturazione elettronica mensile posticipata, mentre i rimborsi di cui al punto 3 dell’ART. 6 potranno essere fatturati successivamente al momento in cui l’Affidataria ne sostiene i relativi costi; i relativi crediti saranno esigibili soltanto al completamento della relativa istruttoria da parte del Dipartimento volta a verificare la regolarità di esecuzione del servizio, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione occorrente trasmessa dalla Società (ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).
2. Le fatture dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione a cui si riferiscono.
3. Ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente atto, prive del Codice Identificativo di Gara, da inserire nell’elemento
“Codice CIG” del tracciato della fattura elettronica.
4. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. (di seguito semplicemente “Codice”), avverrà entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato D. Lgs. 231/ 2002, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, della regolarità contributiva (DURC) e della regolarità fiscale.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore complessivo stimato del contratto d'appalto sarà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all’Affidataria entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, a seguito di formale richiesta dell'operatore economico. L'erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
6. Ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell’art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice univoco, da inserire nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le relative modalità operative si rinvia al sito web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
7. Oltre al citato codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche anche il “Codice Conto Economico” che sarà successivamente comunicato, da inserire nell’elemento “Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-Riferimento Amministrazione” del tracciato della fattura elettronica.
8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidataria potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto incluse quelle nei confronti di subappaltatori e lavoratori; qualora l'Affidataria si rendesse inadempiente a tali obblighi, il Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.
ART. 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. e ii., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
3. L'Affidataria ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso presso
………………………. avente IBAN e che delegato ad operare sullo stesso è il
Sig. ………………………….. nato a ……………il ……………… e residente in ,
alla via ……………………… C.F.: ………………………...
4. L'Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Dipartimento, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. L'Affidataria, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento ed alla Prefettura - U.T.G. di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 10. ASSICURAZIONI
1. L’Affidataria dovrà assicurare, a propria cura e spese, gli aeromobili impiegati per il servizio oggetto del presente contratto, contro i rischi per la responsabilità civile verso i terzi, danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie, o a seguito di urto in volo, inclusi i danni eventualmente causati al personale e ai beni del Dipartimento.
2. L’Affidataria dovrà provvedere, inoltre, alla copertura assicurativa del personale navigante per infortuni sul lavoro, con riferimento almeno ai rischi per invalidità permanente e per decesso.
3. Copia delle succitate polizze assicurative dovranno essere trasmesse al Dipartimento prima dell'inizio del periodo di svolgimento del servizio.
ART. 11. RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE
1. L’Affidataria è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia a persone che a cose a chiunque appartenenti.
2. Resta onere specifico dell’Affidataria organizzare ed eseguire il servizio assumendo piena
responsabilità penale, civile ed amministrativa, anche per quanto riguarda l'efficienza, la sicurezza e l'uso dei mezzi e delle attrezzature. L’Affidataria solleva il Dipartimento da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. L’Affidataria si assume direttamente ed indirettamente tutte le responsabilità per danni o pregiudizi di qualsiasi natura che possano derivare a persone e/o a cose, sia durante che in conseguenza dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente documento. Qualora per i citati danni e/o pregiudizi dovessero sorgere cause o liti, l’Affidataria, nel caso fosse citato il Dipartimento, si impegna ad assumere gli oneri e la responsabilità in luogo dello stesso, sollevandolo da ogni responsabilità ed onere connesso.
4. L'Affidataria è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.
ART. 12. DIRITTI AEROPORTUALI, DI ASSISTENZA AL VOLO ED EUROCONTROL
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 746 e 748 del Codice della Navigazione, l'Affidataria provvederà a presentare alle autorità competenti, informandone il Dipartimento, istanza per l'esonero dai diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 e xx.xx. e ii., nonché per le tariffe di assistenza al volo, incluse quelle dovute ad Eurocontrol, essendo gli aeromobili oggetto del contratto adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. In caso di mancato esonero, conseguente a diversa disciplina o mancato riconoscimento, l'onere relativo sarà a carico del Dipartimento, che provvederà a rimborsarlo all’Affidataria dietro presentazione della relativa documentazione.
ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO
1. L'Affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dagli articoli 11 e 13, commi 2, 3 e 4, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reperibile al seguente indirizzo web xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/X odiceCondotta/index.html.
2. La violazione degli obblighi sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Affidataria si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono, a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
2. Nel caso di denuncia da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente che a carico dell’Affidataria siano state elevate contravvenzioni, il Dipartimento ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte il pagamento delle prestazioni, restando esclusa qualsiasi pretesa dell’Affidataria per pagamento di interessi ed altro qualsiasi compenso. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto all’Affidataria solo in seguito ad autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, né l’Affidataria potrà pretendere somme a qualsiasi titolo per ritardato pagamento.
ART. 15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.
ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI
1. Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’Affidataria al Dipartimento, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679, si precisa quanto segue:
a) Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Dipartimento della protezione civile, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
b) Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento dei corrispettivi contrattuali;
c) Dati sensibili: I dati forniti dall’Affidataria non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
d) Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
e) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dal Dipartimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalle
norme sul “diritto di accesso”;
f) Diritti dell’Affidataria: Relativamente ai suddetti dati, all’Affidataria, in qualità di interessata, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, ella acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che la Committente utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
ART. 17. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. I corrispettivi “Gf”, “Di”, “Bt” e “Be”, indicati al precedente ART. 6, sono fissi e invariabili per il primo periodo di durata del contratto. In caso di proroga del contratto, i citati corrispettivi nonché gli importi delle penalità di cui all’ART. 18 saranno automaticamente aggiornati dal Dipartimento, con decorrenza 15 giugno 2024, con l’applicazione della seguente formula:
P1 = P0 x (I1/I0)
dove:
- P1 = corrispettivo o importo aggiornato;
- P0 = corrispettivo o importo da aggiornare;
- I1 = indice ISTAT “Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
– Indice generale senza tabacchi”, riferito al mese precedente a quello di avvio del nuovo periodo di svolgimento del servizio;
- I0 = indice come sopra, riferito al mese in cui è stato sottoscritto il presente contratto.
2. Il corrispettivo “Ov”, indicato al precedente ART. 6, stante l’attuale condizione di volatilità dei prezzi dei carburanti, sarà aggiornato come segue:
a. la quota dipendente dal costo del carburante, denominata “COv”, pari inizialmente al 12,00% del valore complessivo di “Ov”, sarà aggiornata con effetto dal 15 giugno e dal 15 agosto, a partire dal primo anno di durata contrattuale, in funzione delle variazioni del costo del carburante. Tale aggiornamento della quota “COV” verrà riconosciuto qualora la differenza tra il costo del carburante alla data di rivalutazione (15 giugno e 15 agosto) e quello relativo all’ultima rivalutazione effettuata o, in caso di prima rivalutazione, il costo di euro 0,880022 euro/litro, subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, maggiore del 10% (diecipercento).
Le parti stabiliscono che il costo del carburante è dato dal costo base del Jet A-1 desunto dal “Listino Prezzi di Cessione Combustibili e Lubrificanti AVIO” emesso periodicamente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (Armaereo), in vigore nel mese di giugno (per la rivalutazione del 15 giugno) e di agosto (per la rivalutazione del 15 agosto). L’unità di misura di riferimento nel listino è il mc (metro cubo) o, in assenza, la tonnellata con densità standard di 0,80.
La quota “COv” del corrispettivo Ov sarà rideterminata come di seguito riportato: COv1 = COv0 x (K1/K0)
dove:
COv1 = quota di Ov dipendente dal carburante rivalutata. COv0 = quota “COv” corrente da rivalutare.
K0 = costo per litro di carburante riconosciuto nell’ultima rivalutazione. In particolare, per la prima rivalutazione è convenzionalmente assunto pari a 0,880022 Euro/litro.
K1 = costo per litro di carburante riferito al listino di Armaereo valido nel mese di maggio dell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione.
Il Dipartimento verificherà l’entità della variazione del costo del carburante e comunicherà all’Affidataria l’eventuale aggiornamento del corrispettivo Ov riconoscibile.
b. la restante quota di “Ov” sarà adeguata con le modalità indicate al precedente punto 1.
ART. 18. PENALITÀ
1. Salvo causa di forza maggiore, qualora l’Affidataria non fosse in grado di ottemperare agli obblighi di cui al presente contratto, il Dipartimento, dopo aver vagliato le eventuali motivazioni giustificative addotte, applicherà le seguenti penalità:
a) Per ogni caso di mancata esecuzione di una missione € 2.000,00;
b) Per ogni caso di mancato completamento di una missione: € 1.000,00;
c) Per ogni decollo effettuato in ritardo rispetto ai tempi massimi indicati al paragrafo 6, lett. “b” del Capitolato: € 500,00 per ogni 30 minuti di ritardo;
d) Per ogni giorno di indisponibilità di un aeromobile impiegato per il servizio oggetto del presente contratto, limitatamente ai casi in cui il relativo “tasso di disponibilità” risulti al di sotto del valore minimo previsto al paragrafo 8 del Capitolato: € 3.000,00;
e) Per ogni caso di mancato rispetto del termine previsto al paragrafo 4, lettera “e) Basi di schieramento all’estero” del Capitolato: € 500,00 per ogni ora di ritardo;
f) Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’organigramma previsto al paragrafo 10 del
Capitolato, nonché rispetto alle relative comunicazioni di variazione: € 200,00;
g) Per ogni inadempienza rispetto agli obblighi comunicativi previsti al paragrafo 11 del Capitolato: € 100,00;
h) Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle polizze previste al precedente ART. 10: € 200,00;
i) Per ogni giorno di ritardo nel reintegro della garanzia, rispetto a quanto stabilito al successivo ART. 23, commi 4 e 5: euro 100,00;
j) Per ogni eventuale ulteriore inadempienza, inclusa la non osservanza delle specifiche modalità e qualità di esecuzione del servizio dichiarate dall’Affidataria nell’offerta tecnica: la penalità sarà quantificata dal RUP nella misura massima prevista dall’art. 113-bis del Codice (1 per mille), commisurata alla durata e al valore dell’inosservanza; qualora il valore dell’inosservanza non sia desumibile dagli atti di gara, sarà applicata una penale pari ad
€ 200,00 per giorno e per ogni inadempienza;
2. L’Affidataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. Ove le penalità raggiungano il limite del 10% del valore del presente contratto, l’Amministrazione avrà facoltà di risolverlo.
4. L’Affidataria è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidataria a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi delle garanzie rilasciate dall’Affidataria senza bisogni di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Non saranno soggette a penalità eventuali inadempienze dovute a cause di forza maggiore che dovessero verificarsi nel corso del contratto e che impediscano in tutto o in parte il tempestivo e corretto assolvimento delle obbligazioni pattizie.
2. L’Affidataria è tenuta, a pena di decadenza, ad invocare la causa di forza maggiore verificatasi mediante comunicazione scritta da inviare al Dipartimento entro il perentorio termine di ventiquattro ore; la documentazione comprovante la causa di forza maggiore, occorrente per la relativa istruttoria, dovrà essere consegnata al Dipartimento entro i successivi dieci giorni.
3. Rientrano nelle cause di forza maggiore solo gli eventi, straordinari e imprevedibili, che impediscano la regolare esecuzione del contratto e rendano inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. L’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette dell’Affidataria.
4. Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore solo se di carattere generale, nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente l’Affidataria.
5. In ogni caso, non saranno considerate cause di forza maggiore le indisponibilità degli aeromobili causate da fermi tecnici per manutenzioni programmate o da indisponibilità dei piloti.
ART. 20. RECESSO
Il Dipartimento può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall’art. 109 del Codice, cui si rinvia.
ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno, previa contestazione degli addebiti all’Affidataria e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:
a) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall’Affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
c) Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti di legge o dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare di gara;
d) Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
e) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidataria del contratto negativo per due volte consecutive;
f) Cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto;
g) In caso di subappalto non autorizzato;
h) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10% dell'intero valore contrattuale;
i) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
j) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’allegato Capitolato Tecnico;
k) Mancata reintegrazione della garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
l) Xxxxxx giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dall’Affidataria nell'esecuzione del servizio;
m) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
n) Per sopravvenuta impossibilità del prestatore di adempiere ai propri obblighi;
o) In caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
p) Per perdita della personalità giuridica;
q) Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal precedente ART. 13 (Codice di comportamento);
r) Nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al precedente ART. 15.;
s) Nel caso in cui, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’Affidataria impieghi piloti privi dei requisiti previsti al paragrafo 10 del Capitolato.
2. La risoluzione darà diritto alla Stazione appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall’Appaltatore.
3. Qualora l'Affidataria sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
4. Qualora l'Affidataria sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Dipartimento ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del
servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
5. In caso di fallimento dell'Affidataria o di risoluzione del contratto, il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio in oggetto.
6. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
ART. 22. SUBAPPALTO
1. L'Affidataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:
a) Depositare il contratto di subappalto presso il Dipartimento almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto, con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
b) Trasmettere la documentazione, ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal Disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il Dipartimento segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
2. L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all’Affidataria anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine l'Affidataria dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora l’Affidataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Dipartimento sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidataria.
3. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 10, del d.lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
4. Sono fatte salve le diposizioni di cui all'art. 13 della Legge 180/2011.
ART. 23. CAUZIONE
1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’Affidataria ha costituito una cauzione definitiva in favore del Dipartimento, mediante polizza n. _ , conservata agli atti dell’Amministrazione, di importo pari a € , ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’Affidataria.
3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa dell’Affidataria, il Dipartimento provvederà all’incameramento della garanzia definitiva.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidataria dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.
5. In caso di esercizio della facoltà dell’Amministrazione di rinnovare o prorogare la durata della concessione, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all’importo indicato al precedente comma 1, entro l’avvio dell’ulteriore periodo di esecutività del contratto.
ART. 24. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Affidataria le spese relative al presente atto, inclusa l’imposta di bollo e l’imposta di registro, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico al Dipartimento.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.131/1986, il presente contratto è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso.
ART. 25. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
Qualora nel corso dello svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nella ragione sociale della Società, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Dipartimento, che non risponderà in nessun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle
variazioni sociali di cui sopra.
ART. 26. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto assoluto all’Impresa di cedere il Contratto. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa del precitato obbligo il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.
2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
ART. 27. FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Roma.
ART. 28. OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO
Il presente contratto, mentre vincola l’Affidataria fin dal momento della sua sottoscrizione, vincolerà il Dipartimento solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto, da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato.
ART. 29. ELEZIONE DEL DOMICILIO
Per l’esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, l’Affidataria elegge il proprio domicilio legale, nonché la propria sede di rappresentanza, con poteri decisionali idonei a mantenere costanti rapporti con il Dipartimento, in , Via .
ART. 30. FIRME
Il presente contratto viene firmato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e ss.mm.ii.