LOTTO N. 5
Polizza FINE ARTS All Risks Opere d’Arte Pagina 1 di 21
LOTTO N. 5
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FINE ARTS
ALL RISKS OPERE D’ARTE
La presente polizza è stipulata tra
Comune di Figline e Incisa Valdarno Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx XX
P.IVA n° 06396970482
e
30/12/2017 | |
Scadenza ore 24.00 del | 30/12/2020 |
Con scadenze anniversarie: | 30/12 |
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati soggetti alla disciplina di cui al D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte | Somme Assicurate | Tasso imponibile % | Premio annuo |
1 | Contenuto nelle 4 ubicazioni sotto indicate (valore stima accettata) | € 1.800.000,00 | €……………………. | |
2 | Opere d’arte in genere ovunque ubicate nelle sedi dell’Ente, diverse dalla partita 1 (valore stima accettata) | € 100.000,00 | €……………………. | |
Totale | € 1.900.000,00 | €……………………. |
Premio annuo lordo anticipato così suddiviso:
Premio imponibile Euro ……………………
TOTALE Euro ……………………
LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI
In caso di sinistro che colpisca la garanzia Furto il limite di risarcimento è di € 800.000,00
In tutti gli altri casi di sinistro il limite di risarcimento è la somma assicurata, salvo le limitazioni particolari previste nelle garanzie sotto precisate.
Relativamente ai beni presso laboratori per restauro o accertamenti/esami sullo stato delle opere, compreso il trasporto (conforme alla disciplina prevista all’art 42 ) senza preventiva notifica, viene fissato un limite di Euro 50.000,00 per valori superiori sarà necessario preventiva notifica e condizioni da concordare.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
per "Assicurazione": | il contratto di assicurazione; |
per "Polizza": | il documento che prova l'assicurazione; |
per "Contraente": | il soggetto che stipula l'assicurazione; |
per "Assicurato": | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; |
per "Società": | l'impresa assicuratrice; |
per "Broker": | l’intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; |
per "Premio": | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
per "Rischio": | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; |
per "Sinistro": | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
per "Indennizzo": | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
per "Fabbricati": | l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento; |
per “Beni”: | oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico, storico, culturale o museale o di altro genere o comunque ritenuti tali dall’Assicurato, compresi, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: oggetti archeologici, viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti ed affreschi ( che rientrano in questa definizione anche se facenti parte di fabbricati), quadri, acqueforti, decori, mosaici, marmi, statue, sculture, colonne (che rientrano in questa definizione anche se facenti parte di fabbricati) ; libri rari, manoscritti, documenti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche; vetrate, vetri ed oggetti di vetro decorati e non; numismatica e filatelia storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali; divise, stendardi, armi, medaglie, reperti militari, macchinari, attrezzi e strumenti tecnici, musicali, agricoli, di lavoro o di altro tipo; automezzi; e, in genere, qualsiasi raccolta o collezione. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi. Inclusi enti all’aperto e/o trasportati. |
per “Incombustibilità”: | si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno; |
per “Enti all’aperto”: | impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto; |
per “Valore commerciale” | il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato; |
per “Stima accettata” | il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti; |
per “Valore dichiarato” | il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro; |
per “Deprezzamento” | la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
Art. 2bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2017 e scadenza senza tacito rinnovo alle ore 24.00 del 30/12/2020, con facoltà per le Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/12/2023 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno 4 mesi.
E’ inoltre facoltà del Contraente, alla scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 8, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 8.3.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio, previsti agli artt. 5 e 6, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri/ premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 8 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 8.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 8.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 7 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 8.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 8.1 e 8.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 8.1 e 8.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o
colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Art. 11 - Indennizzo supplementare
Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 “Ordine di reintegrazione” e 163 “Perdita di beni culturali” del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all’indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 30.000,00 per opera e di € 300.000,00 per anno assicurativo.
Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00.
L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.
Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.
Art. 12 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesi - mo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di pre- mio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 12a) – Xxxxxxxx Xxxxxx in presenza di Lloyd’s Correspondent ( clausola alternativa operante nel solo caso di polizza appoggiata ai Lloyd’s )
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qua - lità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come ef- fettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei
Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sot- toscrittori
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni
assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
SEZIONE GIACENZA
GARANZIA ALL RISKS
Art. 15 – Partite / Somme assicurate
Si assicura a la somma di € 1.900.000,00 per anno assicurativo per opere d’arte, beni museografici e bibliografici e di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei che abbiano un qualche valore storico artistico, ( beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53)
Le somme assicurate sono su base “STIMA ACCETTATA”.
Gli elenchi degli oggetti assicurati non dovranno essere riportati nella presente polizza.
Per l’identificazione degli oggetti assicurati farà fede la documentazione dell’Ente che lo stesso si impegna ad esibire in qualsiasi momento.
A titolo esemplificativo e non limitativo (vedi anche Definizione di Beni)
1. Sculture, statue, gessi, stampe, disegni;
2. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx;
3. Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;
4. Oggetti archeologici, fossili, monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere;
5. Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie;
6. Arredi, strumenti musicali, globi;
7. Metalli, vetri, vasellami, maioliche;
8. Altri enti assicurati.
Relativi alle seguenti ubicazioni:
1) Museo di Arte Sacra – Oratorio del Crocifisso – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx € 300.000,00
2) Palazzo Pretorio Figline – Piazza San Xxxxxxxxx – Figline Valdarno € 800.000,00
3) Casa del Xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx € 300.000,00
4) Teatro Garibaldi Figline – Piazza Serristori, Figline Valdarno € 400.000,00
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente po- lizza le opere d’arte in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S’intendono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità ai fini dell’organizzazione di mostre ed esposizioni in quanto coperte da apposita polizza.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Ubicazione del rischio:
1) Museo di Arte Sacra – Oratorio del Crocifisso – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 300.000,00
2) Palazzo Pretorio Figline – Piazza San Xxxxxxxxx – Figline Valdarno 800.000,00
3) Casa del xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 300.000,00
4) Teatro Garibaldi Figline – Piazza Serristori, Figline Valdarno 400.000,00
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell’assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate, salvo quanto disposto dall’art. 17 Esclusioni.
Art. 17 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
h) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.
La Società non risarcisce inoltre i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.
Art. 18 – Terrorismo
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a quanto previsto nel capitolo Limiti di indennizzo.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta, da calcolarsi sulla base del tasso esposto nella scheda di quotazione.
Art. 19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Comune di Figline e Incisa Valdarno deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
Art. 22 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 23 - Mandato dei periti / liquidatori
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o d'evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 24 - Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 100%.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 25 – Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da un perito esperto in opere d’arte (anche dipendente/collaboratore del Comune) il valore riportato nella perizia si intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima si intende accettata tra le parti così come previsto dall’art. 1908 c.c.
Art. 26 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 27 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Art. 28 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 29 – Casi di furto e rapina
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto compreso i danni agli impianti di allarme e videosorveglianza fino alla concorrenza di €. 25.000,00.= per sinistro.
Art. 30 – Mezzi di chiusura dei locali
Ai fini dell’assicurazione del rischio di furto, la garanzia è prestata a condizione che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata ecc.) dei locali contenenti gli enti assicurati e situata in linea verticale a meno di 4 metri da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria e senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo, lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia, il tutto chiuso con serrature x xxxxxxxxx; l’uso di chiavi false (anche elettroniche) è parificato a scasso.
b) inferriate (considerando tali anche quelle in barre o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono sempre operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.
Sono ammessi anche serramenti con soli cristalli o vetri non antisfondamento, ma in tal caso, se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri non antisfondamento, senza scasso dei mezzi di chiusura o delle strutture murarie dei locali, verrà applicato lo scoperto 20%.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono specificamente previste in polizza particolari difese interne (es.: casseforti, camere di sicurezza ecc.), l’Assicuratore è obbligato soltanto se l’autore del furto abbia violato tali difese interne mediante: rottura; scasso; uso di chiavi (anche elettroniche) false.
Art. 31 - Deroga ai mezzi di chiusura
Si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell’impianto d’allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta e limitatamente al tempo necessario per ripristinare gli impianti.
Art. 32 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro pari a € 50.000,00
Art. 33 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 34 - Parificazione ai danni da incendio
Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 35 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 17 “Esclusioni” delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni - La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche;
c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a
€10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del limite di indennizzo di polizza.
Art. 36 – Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 17 numero 3) - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da mareggiata. Agli affetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a
€10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del limite di indennizzo di polizza.
Art. 37 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 250.000,00.
Art. 38 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art. 39 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, del Contraente e dei terzi interessati.
Art. 40 - Surroga
Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Xxxxx eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti e collaboratori, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
Art. 41 – Limiti spaziali e temporali
L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché nuove sedi da indicare preventivamente.
Art. 42 – Beni presso laboratori di restauro
Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati a pagina 2 della presente polizza. A tale proposito si precisa che le misure di protezione dei locali devono essere conformi a quanto previsto all’art. 30 “ Mezzi di chiusura dei locali”.
Si precisa che tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
I trasporti devono essere effettuati dal restauratore o addetti dell’Università o vettori specializzati nel trasporto di opere d’arte.
Art. 43 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 44 – Trasporti
Si intendono assicurati i trasporti di beni effettuati tra le ubicazioni indicate in polizza fine ad un valore massimo di Euro 50.000,00.
Si intendono altresì assicurati per il rischio trasporto e giacenza i beni occasionalmente inviati a terzi per valutazioni e/o stime fine ad un valore massimo di Euro 50.000,00.
Si intendono sempre esclusi i danni derivanti da veicoli non custoditi.
Si precisa che i trasporti devono essere effettuati da addetti dell’Università, o vettori specializzati nel trasporto di opere d’arte.
Art. 45 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la pre - sente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del pre- cedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna parti- ta, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 46 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Relativamente alle partite assicurate eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni si intendono automaticamente comprese e/o escluse.
Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dal termine di ogni anno assicu- rativo, l'importo effettivamente assicurato partita per partita e la Società provvederà:
1) all’emissione di apposita appendice di aggiornamento della somma assicurata per l’anno in corso;
2) all’emissione di appendice di regolazione premio dell’annualità trascorsa al 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all' aumento della somma assicurata.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Con- traente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto ( deposito più conguaglio ).
Art. 47 – Esenzione imposte
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 52 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte
L’ASSICURATO LA SOCIETA’
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SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI
GARANZIA DA CHIODO A CHIODO
Questa sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni /opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito.
L'assicurazione inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.
Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.
Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
ELENCO OPERE ASSICURATE
su base di (definizione) MOSTRA
A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:
Deprezzamento
La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d’arte.
Dolo e colpa grave
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente.
Variazioni climatiche
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
SEZIONE TRASPORTI
Dalle Sedi dei Prestatori al e ritorno. Trasporto effettuato da
Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del e termina, dopo esposizione, entro il
La garanzia è prestata a condizione che:
1. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
2. che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia, sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti;
5. nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate;
6. i trasporti effettuati a mezzo auto proprie, dovranno essere effettuati da personale specializzato (compreso personale del contraente, proprietari delle opere, antiquari e collezionisti) e comunque tutte le operazioni di trasporto ed imballaggio dovranno essere effettuate a regola d’arte; durante il trasporto sarà in garanzia la sola rapina;
Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.
Si precisa che i trasporti possono anche essere effettuati da addetti del Comune o altri Enti o vettori specializzati nel trasporto di opere d’arte.
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a)impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b)atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c)ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
d)mancato compimento del viaggio o della spedizione; e)contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione
a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
• in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
• in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.
Durante i trasporti a mezzo autoveicolo, la garanzia è prestata a condizione che:
1.1. valori trasportati fino a Euro 500.000,00 siano effettuati con automezzo idoneo e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autoveicolo, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette.
1.2. valori trasportati da Euro 500.000,00 a Euro 5.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autoveicolo, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
1.3. le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
1.4. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
SEZIONE GIACENZA
All’interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell’armatura del tetto.
La giacenza inizia non prima delle ore 24 del e termina entro il
La garanzia è prestata a condizione che siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:
• robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’interno a presidio degli accessi;
• robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
• sorveglianza interna mediante sistema di telecamere;
• impianto automatico di allarme antifurto, nonché personale addetto alla sicurezza.
• presenza di personale dedicato alla sorveglianza delle opere nelle sale espositive, durante le ore di apertura al pubblico.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 10%.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali, agli infissi, gli impianti di allarme e di videosorveglianza o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di €. 25.000,00.= per sinistro ma ciò limitatamente alle mostre e manifestazioni che abbiano come organizzatore il Contraente.
LA GARANZIA E’ ESTESA AL:
Art.1 – Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art.2 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.
Art.3 – Assicurazione per conto del prestatore
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.
Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.
Art.4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
La garanzia deve essere estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diverse dalle persone abilitate al disinserimento dell’impianto d’allarme. Il Contraente e l’Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati
Art.5 – Stima accettata
L’elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente, è dettagliato nelle stime allegate redatte ad opera di esperti e critici d’arte riconosciuti, direttori di musei nazionali, periti riconosciuti da organi giudicanti
Le predette stime formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
Questa valorizzazione sarà valida per l’intera durata del contratto, salvo che l’Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.
Art.6 – Difetto, vizio e insufficienza d’imballaggio
Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso, non è operante la condizione Rinuncia alla Rivalsa nei casi di dolo.
Art.7 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 17 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia non inferiore a Euro 10.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.
Art.8 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde - a parziale deroga del precedente articolo 17 - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) a enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia non inferiore a Euro 10.000,00 in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.
Art.9 – Certificati di assicurazione
La Società si impegna ad emettere singoli certificati assicurativi a favore dei prestatori ogni qualvolta ne venga richiesta la presentazione per il ritiro delle opere.
Nel certificato si intende prestata la copertura di opere d’arte (con le indicazione delle date di inclusione ed esclusioni nonché i valori assicurati) nella formula “da chiodo a chiodo” per tutte le opere ritirate presso qualsiasi prestatore.
Art.10 – Pagamento del premio
Limitatamente alla Sezione Prestiti Temporanei – Garanzia da Chiodo a Chiodo, il pagamento del premio dovrà essere corrisposto dalla Contraente, entro 60 giorni dalla data di effetto di ogni singola mostra, anche tramite il broker.
Il presente premio sarà elaborato applicando, come parametro, i tassi indicati nell’articolo Calcolo del premio – Sezioni Prestiti Temporanei che segue, da calcolarsi sulla base del valore complessivo delle opere assicurate di ogni singola mostra. I tassi presi come parametro, rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.
Resta ferma la piena operatività di tutte le garanzie, di cui alla presente sezione, alla data di effetto indicata dal Contraente nelle schede di richiesta di copertura assicurativa.
Art. 11 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art.12 – Deroga ai mezzi di chiusura
A parziale deroga di quanto convenuto alla sezione “Giacenza”, Art.30, si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell’impianto d’allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta.
Art.13 – Esenzione imposte
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che alcuni beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. 28.02.1983 n. 53.
Art.14 – Mancato pagamento del premio da parte dell’espositore
Qualora si verificasse il caso che l’espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell’efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d’assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l’indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell’Espositore ai sensi e per gli effetti di cui
all’Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore). Analogamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1201 del
C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell’Espositore.
Art.15 - Bonus - Garanzia attiva per i prestiti di beni/opere del Contraente a terzi.
La compagnia di assicurazioni si impegna ad accantonare un importo (di seguito Bonus) pari al 5% dei premi, al netto delle imposte, che verranno realizzati in forza della presente Convenzione.
Il Contraente potrà utilizzare le somme accantonate a titolo di Bonus per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia di Assicurazione ovvero per la realizzazione di progetti mirati alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio artistico del Contraente Gli interventi realizzati in toto od in parte con l’utilizzo del Bonus saranno comunicati alla Compagnia di Assicurazioni, che avrà la facoltà di renderli pubblici.
Nell’ambito del presente accordo la Compagnia di assicurazioni offre tutta l’assistenza tecnica necessaria per mettere il Contraente nella condizione di tutelare al meglio le proprie opere.
CALCOLO DEL PREMIO- SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI
Per somma assicurata fino a Euro 1.000.000,00:
Per mostre e trasporti nell’ambito del territorio italiano (compresi i territori di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino)
Tasso lordo % ( fragili e non fragili)
Giacenza in Italia ( per mese o frazione di mese) %
Trasporto in Italia – Andata %
Trasporto in Italia – Ritorno %
Per mostre e trasporti nell’ambito del territorio dell’Unione Europea
Tasso lordo % ( fragili e non fragili)
Giacenza in Europa ( per mese o frazione di mese) %
Trasporto in Europa – Andata %
Trasporto in Europa – Ritorno %