ISSN 1127-8579
ISSN 1127-8579
Pubblicato dal 18/03/2010
All'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx-xx- materia-di-contratto-di-franchising-dovere-di-correttezza-del-franchisor-tra-risoluzione-ed- annullamento-del-contratto
Autore: Xxxxx Xxxxxxxx
Tre recenti pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di franchising – Dovere di correttezza del franchisor, tra risoluzione ed annullamento del contratto
Xxxxxxxx Xxxxx
Tre recenti pronunce giurisprudenzia1i in materia di contratto di franchising –Dovere di correttezza de1 franchisor, tra riso1uzione ed annu11amento de1 contratto
1.
Il Tribunale di Venezia si è recentemente espresso (le sentenze sono in calce), in tre procedimenti assegnati a differenti Giudici, in materia di franchising, statuendo taluni principi – cardine in ordine alla valenza ed all’interpretazione delle disposizioni di cui alla L. 6 maggio 2004, n. 129.
Si trattava, in buona sostanza ed in estrema sintesi, di tre contratti di affiliazione ad un network di commercializzazione di veicoli elettrici. Dall’istruttoria svolta emergeva, in primo luogo, un rilevante sottodimensionamento della rete di affiliati rispetto a quanto dichiarato dal franchisor in sede precontrattuale, la inveridicità della circostanza, pure diffusa dall’affiliante, della qualifica di impresa “produttrice” dei veicoli menzionati, e talune rilevanti imprecisioni persino negli elementi forniti in materia di titolarità del marchio da licenziare ai franchisee.
2.
Sotto il profilo “operativo”, poi, l’istruttoria evidenziava la sostanziale inadeguatezza dell’impresa Affiliante alla gestione del franchising network, e la incapacità, talora anche “strutturale”, di fornire agli Affiliati il necessario supporto quotidiano per lo svolgimento dell’attività commerciale in discorso. In particolare, evidenziavano i Giudici, l’Affiliante non era in grado di risolvere nemmeno le minimali problematiche di assistenza dell’Affiliato, con conseguente discredito di quest’ultimo, perdita della clientela e totale fallimento dell’operazione commerciale realizzata.
3.
Tali circostanze hanno costituito occasione utile per il Tribunale di Venezia per compiere talune statuizioni di portata generale, da ritenersi dogmaticamente corrette e, invero, anche applicabili ad ulteriori fattispecie analoghe a quelle sottoposte all’attenzione dei Giudici in quella occasione. In particolare, e fra l’altro, il Tribunale ha correttamente affermato che:
-“Ulteriori violazioni riguardano l’omessa comunicazione da parte dell’affiliante quantunque sollecitata più volte (cfr doc 13, 14, 15,
16 e 17 fascicolo attoreo), delle dimensioni dell’insegna, la mancata fornitura di pezzi di ricambi e l’omessa prestazione di assistenza resasi necessaria a seguito di anomalie tecniche segnalate dai clienti dell’attore, la mancata effettuazione di corsi di formazione, il mancato rimborso di spese promozionali sostenute dall’attore e ciò in contrasto con gli impegni contrattualmente assunti. Tali violazioni assumono in relazione al contenuto del contratto e alle finalità con lo stesso perseguite quelle cioè di entrare a far parte di una rete distributiva collaudata ed affermata sul mercato utilizzando il patrimonio di conoscenza e dei ritrovati tecnici nonché i segni distintivi dell’affiliante, una tale gravità da giustificare lo scioglimento del rapporto a norma dell’art. 1453 c.c.”;
-“al momento della stipula del contratto, lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno”;
-“A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c.”.
Ed ancora, a parere del Tribunale, “il riferimento alle dimensioni della rete all'esperienza maturata dall'affiliante nel settore dei prodotti da commercializzare, le prospettive di guadagno certo con investimenti contenuti sono elementi idonei a ritenere la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per ritenere realizzata la fattispecie delle false informazioni di cui all'art. 8 L. 129/04 e, quindi, il contratto va annullato ai sensi dell'art. 1439 c.c.. L'annullamento del contratto dà diritto all'attrice ad ottenere il risarcimento del danno”.
4.
Le affermazioni compiute dal Tribunale sono, certamente, pienamente condivisibili. Ma quest’ultima appare senza alcun dubbio di importanza essenziale, anche poiché stigmatizza e censura al di la’ di ogni
ragionevole dubbio quella che si è ormai affermata quasi alla stregua di xxxxxx nella reclamizzazione (di alcune) delle attività in franchising delle imprese affilianti. Circostanza, questa, che comporterà, necessariamente, l’opportunità quantomeno di una complessiva rivisitazione della modulistica contrattuale e della attività pubblicitaria posta in essere.
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Xxxxxxxx Xxxxx ( ✶ )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, II SEZIONE CIVILE XXXXX XXXXXXXX
Ha pronunciato la seguente sentenza;
nella causa civile promossa da *** *** rappresentato e difeso dagli Avv. Xxxxxxxx Xxxxx per mandato in calce all’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Xxxxx xx Xxxxxxx
Attore contro
*** *** S.r.l. in persona dell’amministratore Unico, rappresentata e difesa dall’Avv.
*** *** e dall’Avv. *** *** giusta mandato a margine della comparsa di risposta Convenuta
contro
*******, *** *** e *** *** rappresentati e difesi dall’Avv. *** *** e dall’Avv. ***
*** giusta mandato a margine della comparsa di risposta
Convenuti
OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
Conclusioni dell’Attore: accertare le responsabilità tutte precontrattuali, contrattuali, aquiliane ed anche vicarie e solidali anche ex art. 1176, comma secondo c.c. 1218 e ss., 1228,1337, 1338 e 1453 e 2043 e 2049 c.c. ed art. 1 l. 6.2004 n. 129 ascrivibili a
*** *** s.r.l. e a *** ***, *** *** ed *** *** per le ragioni esposte nell’atto di citazione e conseguentemente risolvere il contratto per fatto e colpa della società
✶ TPTPTPTPTP✶PTPTPTPTPT Cultore della Materia di Diritto Civile nell’Università di Bologna - Avvocato in Bologna - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
convenuta anche ex art. 1453 c.c. condannare la società convenuta alla restituzione dei contributi versati a titolo di affiliazione pari ad euro 37.800,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1126 e 2056 c.c. condannare la *** *** s.r.l. *** ***, *** ***, ed *** *** in solido fra loro al risarcimento dei danni che si indicano in euro 17.064,07 quanto al danno emergente ed euro 69.000,00 quanto al lucro cessante o in quella somma ritenuta di giustizia; disporre la pubblicazione della sentenza per estratto sui seguenti quotidiani e periodici il Tempo edizione Romana, La Repubblica edizione Roma e Millionarie a cura dell’attore e a spese dei convenuti; in subordine accertare ai sensi dell’art. 6 citato e comunque anche ai sensi dell’art. 1439 c.c. il dolo contrattuale determinante e comunque le omesse informazioni posti in essere dalle parti convenute in particolare
*** ***, *** ***, *** *** tanto in proprio quanto quali ausiliari della prima ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 2049 c.c. per le ragioni esposte in narrativa; annullare il predetto contratto e condannare la società convenuta alla restituzione dei contributi versati a titolo di affiliazione pari ad euro 37.800,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 126 e 2056 c.c. condannare altresì la *** *** s.r.l. al risarcimento dei danni che si indicano in euro 17.064,07 quanto al danno emergente ed euro 69.000,00 quanto al lucro cessante o in quella somma ritenuta di giustizia;
In via subordinata ed in ogni caso accertare l’errore essenziale e riconoscibile nella quale è incorso l’attore e conseguentemente annullare il contratto concluso fra le parti e condannare la società convenuta alla restituzione del contributo di affiliazione; in estremo subordine dichiarare l’indebito arricchimento anche ex art. 2041 ottenuto dalla società convenuta in ragione dei fatti meglio esposti in narrativa; condannare la
*** *** s.r.l. alla restituzione della somma di euro 37.800,00; in via istruttoria conclude come in memorie ex art. 184 c.p.c.; spese rifuse.
Conclusioni della convenuta *** ***: respingersi le domande perché infondate; spese rifuse anche ai sensi dell’art. 96.
Conclusione *** ***, *** *** ed *** ***; respingersi la domanda per carenza di legittimazione passiva; spese rifuse anche ai sensi dell’art. 96 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/4/2005 *** *** esponeva di aver concluso con la società *** *** s.r.l. un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete di affiliati esistente sul mercato nazionale dietro il pagamento della somma di euro 37.800,00.
Rilevava che detta rete sarebbe stata rivolta al miglior sfruttamento delle opportunità offerte del mercato dei veicoli a propulsione elettrica; che nella fase delle trattative condotte dai signori *** ***, *** *** ed *** *** erano state rappresentate varie circostanze poi riportate negli allegati del contratto quali la sussistenza di una rete di affiliati operativa già affermata ed in grado di competere sul mercato; di un marchio forte caratterizzante e dotato di notevole competitività sul mercato internazionale, di
corsi di aggiornamento , di prodotti altamente innovativi, di una rete in forte sviluppo, l’esistenza di un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro, di un fatturato annuo medio di euro 200.000,00; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da quella rappresentata.
Osservava in particolare che vi era soltanto un franchisee su tutto il territorio nazionale ormai in fase di prossima chiusura alla data di predisposizione del presente atto giudiziario; che le ricerche di mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate nonostante le assicurazioni dati dai signori Xxxxxxx e Xxxxxxxx; che il parco veicoli non copriva il 70% dell’investimento iniziale essendo stati consegnati veicoli per un valore di euro 13.500,00 a fronte di un contributo di affiliazione pari a euro 37.800,00; che il Know-How risultava insussistente mancando anche solo una procedura interna di svolgimento quotidiano dell’attività commerciale dell’affiliato; che non era stata effettuata alcuna attività pubblicitaria a livello nazionale quantunque ripetutamente promessa all’attore.
Xxxxxxxxx che gli era stato rappresentato l’avvenuta stipula di un contratto con l’editore del Quotidiano “ Il Tempo” per l’effettuazione di una rilevante campagna pubblicitaria in realtà mai realizzata; che le somme già corrisposte ai fini promozionali non erano state restituite; che il marchio “Ecoflynet” utilizzato dall’affiliante per la commercializzazione dei propri prodotti non corrispondeva a quello inizialmente impiegato.
Affermava di aver convocato in data 08/11/2004 una riunione presso i locali della società N.I e alla presenza dei vertici i quali avevano nella circostanza dichiarato la propria disponibilità a ricercare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; di aver inviato in data 22/12/2004 lettera raccomandata con la quale stante l’assoluta inerzia della società chiedeva l’ immediata restituzione del contributo di affiliazione versato a fronte della retrocessione dei diritti di privativa.
Rilevava che la pluralità di inadempimenti contrattuali nella quale era incorsa la soc.
N.I. giustificano la risoluzione del rapporto e legittimavano l’attore ad ottenere in relazioni agli illeciti denunciati il risarcimento del danno quantificato in euro 17.064,00 per danno emergente ed euro 69.000,00 per lucro cessante oltre alla restituzione delle somme versate quale contributo dell’affiliazione pari a euro 37.800,00.
Su queste premesse citava in giudizio la N.I. s.r.l. nonché *** ***, *** *** ed ***
*** chiedendo che accertata la sussistenza degli illeciti contrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alle parti convenute venisse risolto il rapporto per fatto e per colpa della convenuta ed emessa statuizione di condanna a carico della sola società N.I. s.r.l. in relazione agli importi versati quale contributo di affiliazione nonché la condanna in via solidale con gli altri convenuti in ordine alla richiesta risarcitoria nella misura sopra indicata; svolgeva inoltre in via gradata ulteriori richieste così come trascritte in epigrafe.
All’udienza del 08/07/2005 si costituiva la società *** *** s.r.l. contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto nonché *** ***, *** *** ed ***
*** eccependo in relazione alle domande proposte la propria carenza di legittimazione passiva.
Con provvedimento datato 07/12/2005 l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato accertava che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società N.I. costituivano una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 lett. A, b e c del decreto n. 206/2005 e ne vietava l’ulteriore diffusione.
Con delibera assembleare assunta in pari data la soc. *** *** s.r.l. veniva posta in liquidazione.
Con ricorso per sequestro conservativo l’attore chiedeva ed otteneva nei riguardi della società convenuta la misura cautelare sino alla concorrenza di euro 40.00,00, provvedimento questo confermato in sede di reclamo.
Nel corso del giudizio venivano sentiti i testi ed acquisita varia documentazione. All’udienza del 21/05/2007 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe previa concessione alle parti dei termini massimi per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande azionate dall’attore trovano fondamento nell’avvenuta stipulazione del contratto di affiliazione commerciale concluso con la società *** *** s.r.l. avente ad oggetto la concessione da parte di quest’ultima del diritto non esclusivo di prodotti individuati da marchi e da segni distintivi indicati negli allegati contratti.
Lamenta infatti di essere stato indotto alla definizione dell’intesa dalla prospettazione di una serie di circostanze trafuse nel predetto contratto e negli allegati allo stesso e rivelatesi in sede di esecuzione del contratto non veritiere quali la sussistenza di una rete di affiliati operativa e già affermata in grado di competere sul mercato nazionale di un marchio forte dotato di notevole competitività sul mercato internazionale, di prodotti altamente innovativi e competitivi sul mercato internazionale, l’esistenza di un parco veicoli a copertura di oltre il 70% dell’investimento iniziale, di un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro, di una consulenza tecnico /amministrativa in sede di avviamento delle attività, corsi di aggiornamento tecnico e di vendita.
In particolare evidenzia che la rete di franchising variamente pubblicizzata al momento della stipula del contratto era in realtà insussistente, tutte le richieste di prodotti e di ricambi erano state disattese, il parco veicoli consegnato era risultato di gran lunga inferiore rispetto all’ammontare dell’investimento iniziale sostenuto, nessun bene promesso in conto visione era stato fornito così come il quadri ciclo modello “smart” quantunque promesso è oggetto di pubblicità da parte della *** ***
s.r.l. , l’assenza di alcuna attività promozionale che aveva poi prodotto il definitivo del progetto indicato nel contratto.
Ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla *** *** s.r.l. che , sottolinea sempre l’attore, era stata accertata in data 07/12/2005 anche dall’autorità garante.
Da qui la richiesta di scioglimento del rapporto per grave inadempimento sia sotto il profilo dell’art. 1453 c.c. che della legge 6/5/2004 n. 129 e di risarcimento dei danni rivolta quest’ultima non solo nei confronti dell’organismo societario ma anche delle persone fisiche (Xxxxxxx e *** *** e *** ***) in relazione alla condotta ingannevole tenuta dalle stesse nella vicenda.
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
Preliminare ad ogni questione appare l’individuazione dei soggetti chiamati a rispondere delle dedotte inadempienze contrattuali.
In proposito occorre evidenziare che il contratto di affiliazione commerciale è stato concluso con la società *** *** s.r.l. sicchè solo a quest’ultima quale contraente e non anche ai soggetti che hanno pacificamente operato in nome e per conto della società possono essere riferite le violazioni negoziali oggetto dell’intesa salva la possibilità per la società stessa di rivalersi nei confronti di coloro che hanno agito in modo non conforme alle regole del mandato.
Quanto alle domande risarcitorie formulate anche nei riguardi dei convenuti Xxxxxxx e *** *** e *** *** sul presupposto di una intervenuta truffa c.d. contrattuale, così come appare ipotizzare l’attore nel proprio atto introduttivo, occorre ricordare che tale figura delittuosa si configura infatti quando il “ dolus in contraendo” si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso, cioè quando sussiste un rapporto immediato di causa ed effetto tra l’espediente fraudolentemente usato e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sicchè questo risulta viziato nella sua libera determinazione (CASSAZZIONE PENALE, SEZ,III, 19 DICEMBRE 2002, N.5438).
Ciò posto nel caso di specie gli scarni elementi acquisiti in causa non consentono di ritenere provata la consapevolezza dei fini truffaldini perpetrati dalla società da parte di coloro che hanno operato per la *** ***.
Non è chiaro inoltre quale sia stato il vantaggio patrimoniale conseguito da ciascuno di loro attraverso l’operazione in questione i cui effetti si riverberano sulla società convenuta.
Ciò posto ed escluso pertanto che possa essere configurato a carico delle persone fisiche una forma di responsabilità extracontrattuale vanno esaminate nel merito le richieste azionate nei riguardi della società.
E’ documentalmente provato che in data 13/05/2005 *** *** ha concluso con la società *** *** s.r.l. un contratto denominato di affiliazione commerciale attraverso il quale quest’ultima a fronte del un versamento di un contributo di affiliazione concedeva il diritto non esclusivo di vendere e noleggiare prodotti contrassegnati dal marchio indicato nell’allegato A del quale si afferma depositaria assumendo nei confronti dell’affiliato una serie di obblighi puntualmente indicati nel punto 9, 10, 11 del predetto contratto relativi agli impegni di addestramento del personale, alla comunicazione del Know How al programma di promozione pubblicitaria.
Negli allegati che formano parte integrante del contratto in questione( cfr doc. 3fascicolo attoreo) la società N.I. fa riferimento ad una rete di affiliati affermata ed in grado di competere sul mercato, ad una consulenza pubblicitaria e marketing che si sarebbe protratta per l’intera durata del rapporto (doc.4) all’esistenza di prodotti altamente innovativi e competitivi nel mercato internazionale, alla copertura di un parco veicoli di oltre il 70% dell’investimento iniziale, ad un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro ( doc. 7 fascicolo attoreo) all’esistenza di profitti certi grazie ai servizi resi e con un investimento contenuto e con la prospettazione di un fatturato di euro 200.000,00 (cfr doc.7).
Nessuna delle situazione previste negli allegati è risultata conforme alle previsioni negoziali.
In particolare con particolare riferimento alla rete degli affiliati e all’ampiezza dei servizi offerti dal progetto Ecofly all’affiliato, alla dimensione e all’assortimento del parco veicoli messi a disposizione, al fatturato annuo degli affiliati e alle valutazioni che hanno portato alla stima del fatturato medio annuo l’autorità garante delle telecomunicazioni con provvedimento del 7/12/2005 divenuto definitivo perché non impugnato nei termini dalla società N.I. ha ritenuto ingannevoli i messaggi pubblicitari reclamizzati dalla predetta società (cfr doc. 1fascicolo attoreo).
La stessa autorità ha rilevato sulla scorta della documentazione prodotta con riguardo al marchio Ecofly che la richiesta registrata in data 15/12/2004 differisce sia nella documentazione che nella grafica dal marchio Ecofly come prospettato nel messaggio.
Le valutazioni espresse dall’organo amministrativo non solo non sono state contrastate dalla società N.I. in seno alla procedura che si è aperta a seguito della segnalazione pervenuta all’autorità garante da parte di due consumatori ma neppure in questa sede sono stati forniti elementi che consentissero di dimostrare l’esattezza dei dati inseriti nel testo negoziale sulla cui base l’attore ha prestato il suo consenso.
Il riferimento è alle dimensioni della rete di affiliazione, all’esperienza maturata dall’affiliante nel settore dei prodotti da commercializzare e alla notorietà del marchio sugli stessi apposto, alle prospettive di guadagno dapprima enunciate nella rivista pubblicitaria “ AZ Franchising” e poi inserite negli allegati al testo negoziale che si sono rivelate non rispondenti al vero.
Ulteriori violazioni riguardano l’omessa comunicazione da parte dell’affiliante quantunque sollecitata più volte (cfr doc 13, 14, 15, 16 e 17 fascicolo attoreo), delle dimensioni dell’insegna, la mancata fornitura di pezzi di ricambi e l’omessa prestazione di assistenza resasi necessaria a seguito di anomalie tecniche segnalate dai clienti dell’attore, la mancata effettuazione di corsi di formazione, il mancato rimborso di spese promozionali sostenute dall’attore e ciò in contrasto con gli impegni contrattualmente assunti.
Tali violazioni assumono in relazione al contenuto del contratto e alle finalità con lo stesso perseguite quelle cioè di entrare a far parte di una rete distributiva collaudata ed affermata sul mercato utilizzando il patrimonio di conoscenza e dei ritrovati tecnici nonché i segni distintivi dell’affiliante, una tale gravità da giustificare lo scioglimento del rapporto a norma dell’art. 1453 c.c.
Ogni altro rilievo sollevato dall’attore resta assorbito,
La risoluzione del rapporto comporta quale effetto conseguente la restituzione del contributo di affiliazione versato pari a euro 37.800,00.
Nessun fondamento può essere riconosciuto al rilievo sollevato dalla società convenuta in relazione al preteso scomputo dell’ammontare del contributo versato della somma di euro 13.500,00 corrispondente al prezzo della fornitura dei veicoli forniti dalla *** *** all’attore.
Sul punto si deve osservare che proprio alla luce del materiale pubblicitario (doc. 4) il 75% dell’investimento iniziale doveva essere imputato ai veicoli elettrici sicchè si deve ritenere che il prezzo degli articoli forniti fosse già compreso nel contributo di affiliazione.
Con riguardo ai profili risarcitori formulati sia in relazione al danno emergente che al
lucro cessante vanno certamente riconosciute le spese promozionale sostenute e debitamente documentate dall’attore per un ammontare complessivo di euro 3.600,00 (cfr. sul punto doc. 20) i canoni versati per i locali d’impresa affittati per dare attuazione al contratto di affiliazione limitatamente agli importi documentati (doc. 21) pari cioè ad euro 4.000,00.
Con riguardo agli ulteriori oneri di spesa richiesti per la ristrutturazione dei locali e per spese di viaggio né va rilevata l’inidonietà ad attestare non solo l’effettivo esborso essendo talune solo fatture che non risultano regolarmente quietanzate ma neppure il nesso causale con la vicenda in questione.
Quanto al mancato guadagno tale profilo di danno doveva tuttavia essere provato in maniera circostanziale ed è indubbio che l’onere della prova incombeva all’attore; in ogni caso esso non può coincidere con il profitto sperato se il contratto avesse avuto la durata originariamente programmata.
Neppure può essere riconosciuto l’importo di euro 40.000,00 indicato dalla società Toyota Motors quale compenso per l’assunzione del ruolo direttore delle vendite di Roma.
Manca anche la prova in termini presuntivi di un legame causale fra la lesione subita e la ragionevole probabilità della futura verificazione del danno (cfr sul punto Cass 2003 n.3999).
Non sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 cpc che come è noto è legata alla dimostrazione incombente sulla parte istante si dell’an che del “quantum debeatur” (Cass. Civile, sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3388).
Dimostrazione questa neppure dedotta.
Va pertanto rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc avanzata dai convenuti.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la società convenuta va condannata alla rifusione in favore dell’attore della somma di euro 37.800,00 nonché della somma di euro 8.600,00 con gli interessi legali della messa in mora sino al saldo.
Xxxxx rigettate per quanto sin qui detto le domande proposte nei riguardi degli altri convenuti.
La soc. *** *** s.r.l. è tenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano compresa la fase cautelare che si liquidano in euro 7.600,00 di cui euro 1.450,00 per spese ed euro 3200,00 per diritti oltre accessori di legge.
Ricorrono giusti motivi in ragione della reciproca soccombenza per compensare, nei rapporti fra l’attore ed i convenuti Xxxxxxx e *** *** ed *** ***, le spese di lite
P.Q.M
Il Tribunale di Venezia , Seconda sezione civile, in funzione di giudice unico nella causa promossa da *** *** nei confronti della soc. *** *** s.r.l. nonché di **** e
*** *** ed *** *** così provvede:
Dichiara risolto per fatto e colpa della società *** *** s.r.l. il contratto stipulato in data 13/05/2004; condanna la società convenuta a restituire la somma di euro
37.800,00 nonché gli importi di euro 8.600,00 con gli interessi legali dalla messa in mora sino al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.600,00 oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite fra l’attore ed i convenuti ****** e *** *** ed *** *** Venezia, 1/10/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, II sezione civile, in persona del giudice monocratico xxxxx Xxxxxxx Xxxxx ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile RG 3442/2005 promossa con atto di citazione notificato il 7-11 aprile 2005
da
XXXXXX Xxxxxx
Rappresentato e difeso dall'xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxx con domicilio eletto presso lo studio dell' xxx.xx Xxxxx Xx Xxxxxxx giusta mandato in calce all'atto di citazione
- attore -
contro
North Intemational S.r.l. in persona dell' Amministratore Unico, Sig.ra *** ***,
XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxxx
rappresentati e difesi dagli Avv.ti *** *** e *** ***, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Xxx Xxxxxxxx, 0, Xxxxxx Xxxxxxx giusta mandato a margine delle comparse di costituzione e risposta
− convenuti -
−
Oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni
Causa decisa il 5.6.2009 sulle seguenti conclusioni:
ATTORE
n via principale
accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche precontrattuali, contrattuali aquiliane ed anche vicarie e solidali anche ex art 1176 comma 2, 1218 e ss .. 1228, 1337,1338, 1453 e ss., 2043 e ss, 2049 c.c ed art l e ss. L.6 maggio 2004
n.129 ascrivibili alla *** *** s.r.l. e ai sig *** *** e *** *** per le ragioni tutte meglio specificate in narrativa e conseguentemente e comunque
-risolvere il contratto d.d. 16.3.2004 meglio specificato in narrativa per esclusivi inadempimento fatto e colpa della soc. convenuta anche ex art 1453e ss. c.c per le ragioni meglio specificate in narrativa e conseguentemente e comunque
-condannare la North Intemational s.r.l. alla restituzione degli importi tutti corrisposti dal sig *** *** a titolo di contributo di affiliazione importi che si indicano nella somma complessiva di € 37.800,01 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che dovesse risultare, comunque, di giustizia anche occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c .. In ogni caso e comunque
condannare la *** *** s.r.l nonché in solido i sigg. *** *** e *** *** al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attore,danni che si indicano nella somma complessiva di € 11.219,12 quanto al danno emergente ed € 201.400,00 quanto al lucro cessante per le ragioni tutte meglio specificate in narrativa. Il tutto conseguentemente, per la somma complessiva. di € 212.619,12 ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore che. dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria e/o comunque di giustizia, anche occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c .. In ogni caso e comunque
-disporre la pubblicazione della emanando sentenza per una volta e per estratto sui seguenti quotidiani e periodici: "Il Resto del Carlino", "La Repubblica" edizione di Bologna e "Milionarie" a cura dell' attore e a spese dei convenuti
In via subordinata
- Accertare e dichiarare anche ex L.6. maggio 2004 n. 129 e ·comunque ex art 1439 e ss. c.c. il dolo contrattuale determinante e comunque le omesse informazioni poste in
essere da la North Intemational s.r.l. nonché dai sigg.xx Xxxxxxx e *** *** questi ultimi tanto in proprio quanto comunque quali ausiliari della prima ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa e conseguentemente ed in ogni caso
-annullare il contratto precedentemente concluso tra le parti e conseguentemente e, comunque
-condannare la North Intemational s.r.l." alla restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di € 37.800,01 corrisposta a titolo di contributo di affiliazione, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ovvero quella diversa somma maggiore o minore, che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria e/o comunque di giustizia anche occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. ed in ogni caso e comunque
-condannare i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal sig. *** ***, in ragione del censurabile contegno meglio descritto in narrativa, danni che si indicano nella somma complessiva di € 11.219,12 quanto al danno emergente ed €201.400,00 quanto al lucro cessante il tutto per la complessiva somma di € 212.619,12 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria e/o comunque equa, anche mediante applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c..
via subordinata ed in ogni caso
accertare e dichiarare l'errore rilevante, essenziale e riconoscibile anche ex art. 1427 e ss. cc. nel quale è incorso il sig. *** *** per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa e conseguentemente e comunque
-annullare il contratto precedentemente concluso tra le parti e conseguentemente e,comunque
-condannare la North Intemational s.r.l. alla restituzione in favore dell' attore somma complessiva di € 37.800,01 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ovvero quella diversa somma maggiore o minore, che dovesse risultare comunque, di giustizia anche occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c..
in ogni caso e comunque
accertata e dichiarata la slealtà concorrenziale anche ex art 2598 e 55. e 2043 e ss. cc. del contegno tenuto dalla *** *** s.r.l. e dai sigg.xx Xxxxxxx e *** *** e meglio specificato in narrativa conseguentemente e comunque
-condannare i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal sig. dall'attore sotto tale specifico profilo, danni che si indicano nella misura complessiva di € 20.000,00 ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare comunque equa, anche occorrendo in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1226 e2056 c.c..
In via denegatamente subordinata
Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento anche ex art 2041 e ss c.c. ottenuto dalla *** *** s.r.l. in ragione dei fatti meglio esposti in narrativa e conseguentemente e comunque
-condannare la *** *** s.r.l. alla restituzione della somma complessiva di €
37.800,01
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Oltre IVA e CNPA e oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria.
CONVENUTA *** *** s.r.l.
Respingersi le domande perché infondate; spese rifuse anche aii sensi dell'art. 96 c.p.c.
XXXXXXXXX Xxxxxxx e *** ***
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nella presente causa
In ogni caso rigettarsi le domande attore in quanto infondate in fatto e diritto
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. Dell'attore per lite temeraria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato *** *** conveniva m giudizio *** ***
s.r.l. nonché Xxxxxxx e *** *** esponendo di aver concluso con la prima in data 16.3.2004 un contratto di franchising avente ad oggetto l'ingresso dell'attore nella rete
di affiliati di *** *** s.r.l. asseritamente esistente nel territorio nazionale a fronte della corresponsione della somma complessiva di euro 37.800,01; la rete sarebbe stata rivolta nelle prospettive dei convenuti al pieno e migliore sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato dei veicoli a propulsione elettrica; precisava che la trattativa era stata condotta dai Sig. Cristiano e *** *** i quali avevano rappresentato all’attore varie circostanze poi riportate anche nel contratto di franchising quali: la esistenza di una rete di affiliati operativa e già affermata ed in grado di competere sul territorio nazionale; la presenza di un marchio forte caratterizzato e dotato di notevole compatibilità sul mercato internazionale; la fornitura di consulenza tecnico amministrativa in sede di avviamento delle attività nonché di consulenza promozionale pubblicitaria e marketing per l’intera durata del contratto; corsi di aggiornamento tecnico e vendita, la sussistenza di prodotti altamente innovativi, competitivi e leader nel mercato internazionale; un parco veicoli a copertura di oltre il 70% dell’investimento iniziale; una rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato, addirittura in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli; la esistenza di un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro; la realizzabilità di un fatturato annuo medio dell’ordine di euro 200.000,00.
Affermava poi che la realtà si era rilevata ben diversa da quella rappresentata e che in particolare egli era il primo ed unico franchisee su tutto il territorio nazionale; che le ricerche di mercato promesse non erano state mai effettuate nonostante le rassicurazioni dei sigg.xx Xxxxxxx e le previsioni contrattuali in tal senso; che i beni forniti risultavano addirittura difformi dai vari protocolli d’intesa adottati dai Comuni ai fini della concessione dei c.d. ecoincentivi; che il Know how era risultato inesistente; che a seguito dell’affiliazione dell’attore non era stata effettuata alcuna attività pubblicitaria a livello nazionale seppure ripetutamente promessa né alcun corso di specializzazione.
Asseriva ancora che le somme corrisposte per la realizzazione in proprio dell’attività pubblicitaria non gli erano state restituite e se non nella somma di euro 1.700,40 e di ulteriori euro 427,80 mediante sottrazione del contributo iniziale richiestogli; che il marchio Ecoflynet utilizzato dall’affiliante per la commercializzazione dei propri
prodotti non corrispondeva a quello inizialmente impiegato Ecofly, presumibilmente perché utilizzato da altra impresa per la commercializzazione di una “trappola luminosa per insetti volanti” e che la società convenuta aveva persino fatto cambiare all’attore le tendine dei propri locali su cui a sue spese e su precisa indicazione dei convenut aveva fatto imprimere il marchio Ecofly; che la vettura da esporre nel punto vendita di Bologna in conto visione gratuito non era mai stata consegnata ed era stata consegnata una diversa vettura per la quale la società convenuta aveva preteso successivamente somme di denaro per il noleggio; che il millantato progetto commerciale relativo a Mestre e dichiarato dai convenuti pienamente operativo e frutto di investimento per oltre euro 200.000,00 non era mai stato sviluppato, e che il parcheggio scambiatore attrezzato a detta dei convenuti con vetture elettriche in gran numero consisteva, nel dicembre 2004, in una sola tenda gazebo a copertura parziale di 4 quadricicli di cui uno indicato espressamente come fuori uso; che che era stata prevista la assegnazione di uno stand in Ravenna in occasione di una manifestazione il 27/08/2004 ove esibire i prodotti del franchisor ma lo stand si era rivelato vuoto e chiuso e contattati a chiarimenti i convenuti avevano risposto che non sarebbe venuto nessuno; per colpa dei convenuti si era trovato nell’impossibilità di dar esecuzione ad un contratto stipulato con l’Ente xxx xxx avente ad oggetto la fornitura di 10 biciclette e 5 quadricicli per un ammontare complessivo di euro 34.440,00 e non aveva potuto dar corso a varie proposte pervenutegli da varie parti d’Italia.
Inoltre la convenuta per il tramite dei sigg. *** *** e *** *** si era resa protagonista di altro fatto illecito e sleale, in violazione delle prescrizioni contrattuali, avendo formulato proposta di affiliazione a terzi in Romagna e persino a Ferrara, nella zona di esclusività, già acquisita dal Romano.
Affermava che vi era stata riunione in data 08/11/2004 presso i locali della *** ***
s.r.l. cui aveva partecipato l’attore e l’unico altro affiliato operativo esistente sul mercato, nel corso della quale i vertici della società i quali avevano dichiarato la propria disponibilità a cercare una soluzione; dopodiché attesa l’assoluta inerzia della società aveva richiesto in data 22/12/2004 la restituzione del contributo di affiliazione versato a fronte dell’immediata retrocessione dei diritti di privativa e
richiesto la corresponsione di somme quantomeno a parziale copertura delle spese. Nessuna accettabile controproposta era stata formulata dalla scierò convenuta che anzi aveva con lettera del 20/01/2005 comunicato di ritenere il contratto risolto per fatto e per colpa dell’attore.
Ciò esposto formulava nei confronti dei convenuti le epigrafate conclusioni,
Si costituiva in giudizio la *** *** s.r.l. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande tutte perché infondate; si costituivano in giudizio con distinte comparse di costituzione e risposta altresì Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx rilevando di non essere parti del contratto oggetto di causa, di aver agito sempre e solo su mandato o incarico della *** *** s.r.l. ed eccependo pertanto la propria carenza di legittimazione passiva in causa ed altresì chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande attoree.
In corso di causa su ricorso dell’attore veniva emesso provvedimento di sequestro conservativo nei confronti della soc. *** *** s.r.l. confermando in sede di reclamo.
Previa istruzione a mezzo di prove orali e documentali le parti precisavano le epigrafate conclusioni ed i giudice tratteneva la causa in decisione con termine di 60 giorni per le conclusioni e 20 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente).
La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente
indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”.
Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società.
Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un
già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno.
L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto.
A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c.
Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di
locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità
siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;
x. Xxxx. 2914/79 ) ; nella fattispecie i Xxxxxxx nella fase delle trattative hanno indubbiamente prospettato all'attore una situazione contraria al vero (si pensi alla prospettazione fatta in ordine alla rete degli affiliati e al marchio e all'essere la società già con esperienza consolidata nel settore) ma non risulta dall'esperita istruttoria che tale prospettazione sia estranea alla società rappresentata vieppiù considerando che le stesse "informative" sono state poi inserite nel contratto stipulato dalla società medesima e nei relativi allegati. Né vi sono poi in causa sufficienti elementi che consentano la configurazione di una vera e propria cd. truffa contrattuale.
Non vi sono infine i presupposti per le chieste condanne ex art 96 mancando la prova sia dell' an che del quantum, né per la chiesta pubblicazione su riviste della presente sentenza. La società convenuta va condannata a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate come da dispositivo; sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra l'attore e i convenuti Xxxxxxx.
P.Q.M.
Il giudice
l) pronuncia la risoluzione del contratto intercorso in data 16.3.2004 per grave inadempimento della *** *** s.r.l.;
2) condanna la società convenuta a restituire all'attore la somma di € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento e sino al saldo nonché a pagare l'importo di €6746,12 maggiorato di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data dei singoli esborsi sino la saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, anche della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 417,60 per spese, euro 800,90 per spese non imponibili, euro 5.026,00 per diritti ed euro 8000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Venezia 05/06/2009 Il giudice
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Unico dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n.966/05 RG A, promossa con atto di citazione notificato il 27.2.2005 Il.4981 cron. Xxxxxxxx Xxxxxx Uff. Giud. Corte d'Appello di Venezia
Da
*** *** s.r.l. Uninominale di *** *** Xxx, .in persona del legale
rappresentante pro tempore Xxx *** ***, con gli Avv. X. Xxxxx e X. Xx Xxxxxxx per mandato a margine dell'atto di citazione
CONTRO
H.T.M. srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Xxxxxxxxxx *** ***, con gli Avv. A. *** *** e L. *** *** per mandato a margine della comparsa di risposta
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con gli Avv. A. *** *** e L. *** *** per mandato a margine della comparsa di risposta
Xxxxxxx Xxxxxxx, con gli Avv. A. *** *** e L. *** *** per mandato a margine della comparsa di risposta
CONVENUTI
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
*** *** srl in liquidazione, in persona del liquidatore Sig.ra *** ***, gli Avv. A. ***
*** e L. *** *** per mandato a margine della memoria difensiva depositata nel procedimento dì sequestro
CONVENUTA TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: annullamento contratto-risarcimento danno
Causa iscritta a ruolo il 4.2.2005 c trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2009 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:.
"Voglia l'Xxx.xx Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta
In via principale
accertare e dichiarare, anche ex L. 6 maggio 1004, n. 129, c, comunque, ex artt. 1439 e ss. C.C., il dolo contrattuale determinante e comunque, le omesse informazioni posti in essere dalla Soc. *** *** S.r.l. e dalla Soc, North lntenational S.r.l., nonché dai Sigg.xx Xxxxxxx e *** ***, questi ultimi tanto in proprio, quanto, comunque, quali ausiliari della prima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c.., per le ragioni e nelle modalità tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, ed in ogni caso,
-annullare il contratto precedentemente concluso tra le parti, e conseguentemente, e comunque,
-condannare *** *** S.r.L e *** *** S.r.l., in solido, alla
restituzione, in favore dell'attrice. della somma complessiva di €11.340.00, oltre interessi dal di del dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare. comunque, di giustizia, anche,
occorrendo. in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c,c .
In via subordinata, ed in ogni caso
-accertare e dichiarare l'errore, rilevante, essenziale e riconoscibile, anche ex artt. 1427 e ss c.c., nel quale è incorsa la Soc. *** *** S.r.l., per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente, e comunque, -annullare il contratto precedentemente concluso tra le parti, e conseguentemente, e comunque,
- condannare *** *** S.r.l. e *** *** S.r.l., in solido, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €11.340,00, oltre interessi dal di del dovuto
al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare, comunque, di giustizia, anche, occorrendo, in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
In ogni caso, e comunque,
-accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche precontrattuali, anche contrattuali, ed anche xxxxxxxxx, ascrivibili ai Sigg.xx Xxxxxxx c *** ***, anche ex artt. 2043 e SS. C.C., nonché, comunque, in solido, alla *** *** S.r.l. ed alla *** *** S.r.l., anche ex arti. 1176, co. 2, 1218 e SS., 1228, 1337, 1338, c 2043 e SS. e 2049 C.C.,
per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, e, conseguentemente, e per l'effetto,
-condannare tutti i convenuti, in solido, al rimborso delle spese pubblicitarie sostenute ed al risarcimento del danno all'immagine, professionale e commerciale, della Soc. attrice, danni che si indicano, rispettivamente, nella somma di € 800,00, quanto alle spese promozionali, e di € 15.000,00 quanto al danno alla immagine ed alla onorabilità professionale e commerciale della Soc. attrice, ovvero di quelle diverse somme, maggiori o minori che risulteranno, comunque, di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
-disporre la pubblicazione della xxxxxxxx Xxxxxxxx, a cura della attrice ed a spese dei convenuti, sul quotidiano "La Nazione", edizione di Siena.
In via istruttoria, e salva ogni ulteriore istanza da formularsi in prosieguo - disporre, a carico dei convenuti, la esibizione del contratto avente data certa a dire di questi ultimi precedentemente concluso con "PosteItaliane S.p.A”
-disporre, a carico dei convenuti, la esibizione della lista degli affiliati alla data della stipulazione del contratto oggetto del presente giudizio, e dei relativi contratti di affiliazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CNPA. Con ogni riserva, anche istruttoria, consentita dal rito".
Per la convenuta *** *** srl:
"Nel merito: venga accertata, in via preliminare ed assorbente, la carenza di
legittimazione passiva di *** *** srl nell'ambito del presente giudizio, con richiesta di immediata fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni al riguardo, parimenti instando, in via del tutto subordinata e per eminente scrupolo di patrocinio, per il rigetto delle attoree domande anche per le ulteriori ragioni che verranno accertate (o rilevate) in corso di causa;
In via istruttoria: come da memoria istruttoria 29.6.2007 ".
Conclusioni del convenuto *** ***:
«Fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni relativamente alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva nella presente causa.
In ogni caso rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. del1'attore per lite temeraria.
In via istruttoria: come da memoria istruttoria 29.6.2007, Conclusioni del convenuto *** ***:
«Fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni relativamente alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva nella presente causa. In ogni caso rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite ed ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore per lite temeraria.
In via istruttoria: come da memoria istruttoria 29.6.2007". Conclusioni della terza chiamata *** *** srl:
Nel merito: chiede il rigetto delle domande attoree.
In via istruttoria: come da memoria istruttoria 29.6.2007.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2005 la società *** *** s.r.l. premesso che, in data 27.7.2004, essa attrice aveva stipulato con la società H.T.M. srl un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete degli affiliati della
predetta società asseritamente esistenti sul mercato nazionale; che le trattative erano state condotte da *** *** e *** *** i quali avevano rappresentato, tra l'altro, alla società attrice la sussistenza di una rete di affiliati già affermata ed operativa, l'esistenza di un marchio (Ecofly o Ecoflynet) assai forte e di notevole competitività sul mercato internazionale, l'esistenza di prodotti altamente innovativi e competitivi, l'esistenza di profitti certi ed in costante aumento e inoltre l'attività di "assistenza tecnica e promozionale e di corsi di aggiornamento; che tali circostanze erano state riportate negli allegati del contratto; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da quella rappresentata; che, in particolare, i franchisees erano unicamente due (il sig. Xxxxxx Xxxxxx e il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) divenuti addirittura uno al momento della stipula del contratto; che anche i predetti si trovavano in situazione di precontenzioso con l'affiliante; che le ricerche di mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate; che il know-how era inesistente; che non era stata svolta alcuna attività di assistenza tecnica, né corsi né attività' promozionale; che il sito internet più volte promesso non era mai stato ultimato; che non era stata restituita la somma di € 800,00 già versata da essa attrice per effettuazioni delle predette promozioni pubblicitarie; che il marchio Ecoflynet non corrispondeva a quello inizialmente impiegato; che il marchio Ecofly risultava essere impiegato da altra impresa per la commercializzazione di altro prodotto; che era stata convocata una riunione in data 8.11.2004 presso i locali della società affiliante ed alla presenza dei tre affiliati, nella quale l'affiliante aveva dichiarato la sua disponibilità a reperire una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; che tale soluzione non era stata trovata; che, in considerazione di tali plurimi comportamenti, risultava violata la L. 6.5.2004 n.129 (disciplina dell'affiliazione commerciale) per inadempimento degli obblighi di informazione e del dovere di buona fede annullato ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della predetta legge e dell'art:1439 cod. civ.; che, in subordine, il contratto doveva essere annullato per errore essenziale e riconoscibile; che Xxxxxxxxx e *** *** dovevano rispondere di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338, nonché extracontrattuale 2043, 1228 e 2049 cod. civ. in ragione dell'ingiusta, e censurabile lesione dell'affidamento di essa attrice in solido con la società affiliante; che in
particolare, i predetti Xxxxxxx non erano dipendenti della società ma meri collaboratori autonomi che avevano rappresentato realtà di fatto del tutto insussistenti; che i danni subiti da essi attori erano costituiti dalle spese promozionali anticipate; che essa attrice aveva subito danni alla reputazione commerciale ed all'immagine quantificati in € 15.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali; evocava in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la Società *** *** srl nonché
*** *** e *** *** per sentir: 1) in via principale che, previo accertamento, anche ex
L. 6 maggio 2004, n. 129, e, comunque, ex artt. 1439 e seguenti cod. civ., del dolo contrattuale determinante, e, comunque, delle omesse informazioni posti in essere dalla Società convenuta e da Xxxxxxx e *** ***, questi ultimi tanto in proprio quanto quali ausiliari della convenuta stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., venisse annullato il contratto di cui era causa con conseguente della convenuta restituzione della somma complessiva
versata di €11.340,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia: anche in via equitativa; 2) in via subordinata, ed in ogni caso, che, accertato l'errore essenziale e riconoscibile nel quale era incorsa essa attrice, venisse annullato contratto concluso con condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 11.340,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 3) in ogni caso che, accertati gli illeciti e le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed anche aquiliane ascrivibili a Xxxxxxx e *** *** in solido con la società convenuta, i convenuti venissero condannati al rimborso delle spese pubblicitarie "Sostenute ed al risarcimento del danno all'immagine, professionale e commerciale indicati) rispettivamente in € 800,00 ed in €15.000,00; 4) in ogni caso che venisse disposta la pubblicazione della emananda sentenza, a cura della attrice ed a spese dei convenuti, sul quotidiano "La Nazione", edizione di Siena.
Si costituiva la convenuta *** *** srl esponendo che non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'attrice, ma esclusivamente con la società *** *** srl; che la società attrice non aveva effettuato alcun pagamento del fee nei confronti di essa convenuta;
che l'intestazione del contratto ad essa convenuta era un mero refuso.
Ciò premesso la convenuta chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Alla prima udienza l'attore preso atto delle difese della convenuta chiedeva di chiamare in causa la società *** *** srl nonché di essere autorizzata a rinnovare la notifica non andata a buon fine nei confronti dei convenuti Xxxxxxx e *** ***.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa sul presupposto che la stessa convenuta aveva fatto riferimento “ad un mero refuso" relativamente all'intestazione contrattuale e disposta altresì la rinnovazione della citazione
nei confronti degli altri due convenuti, all'udienza fissata del 16.11.2005 si costituivano con due diverse comparse i convenuti Xxxxxxxxx e *** *** esponendo di aver agito su mandato ed incarico della società *** *** srl e di non avere pertanto alcuna legittimazione passiva non rivestendo alcuna posizione od interesse attivo nel contratto di cui era causa e chiedendo quindi che venisse dichiarato la loro carenza di legittimazione passiva.
L'attrice chiedeva che venisse fissata ulteriore udienza per rinnovare la notifica nei confronti della società *** *** srl non andata a buon
fine.
Disposta la rinnovazione della notifica e fissata l'udienza del 29.3.2006, nelle more la società attrice depositava ricorso per sequestro conservativo nei confronti di tutti i convenuti esponendo che, in data 7.12.2005, l'Autorità Garante della Concorrenza accogliendo le censure formulate dai due unici affiliati aveva accertato che i messaggi veicolati dalla società *** *** srl costituivano una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 206/2005 vietandone la diffusione e che la predetta società, posta in liquidazione, aveva numerosi protesti e non era affidabile.
Nell'ambito del predetto procedimento, oltre ai convenuti costituiti che instavano per il rigetto del ricorso stante 1'asserita carenza di legittimazione
passiva, si costituiva la società *** *** srl esponendo che il provvedimento reso dall'Autorità Garante era un mero provvedimento amministrativo soggetto a gravame
e quindi non era idoneo a costituire giudicato; che l'affiliazione non era stata comunque determinata dalla pubblicità contestata; che l'acconto di € 11.340,00 sul contributo di affiliazione non doveva essere restituito in quanto a fronte di tale importo essa convenuta aveva consegnato beni commerciali per un valore pari se non superiore alla somma richiesta a rimborso; che il danno relativo all'immagine non era stato dimostrato; che non sussisteva il periculum in mora.
Ciò premesso la convenuta chiedeva il rigetto della chiesta misura cautelare
Il G.I. concedeva il chiesto sequestro fino concorrenza di €15.800,00 con riferimento alla somma versata per il contributo di affiliazione comprensiva di interessi e spese nei soli confronti della convenuta *** *** srl. All'udienza del 29.3.2006 si costituiva la chiamata *** *** srl, ritualmente citata in giudizio dall'attrice che aveva esteso nei suoi confronti tutte le domande proposte nei confronti di *** *** srl, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto contestate e rilevando che l'attrice non aveva ancora saldato il debito relativo alla merce ricevuta, affermando che laddove il contratto venisse annullato la stessa avrebbe dovuto restituire quanto fornito.
Radicatasi così la lite, il G.I. istruita la causa documentalmente e tramite la chiesta prova orale, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 9.7.2008, ove venivano concessi i termini ex art.190 cod. proc. Civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva proposta dalla convenuta *** *** srl nonché dai convenuti *** *** e ***
***, va ricordato in via del tutto generale che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando invece le parti controvertevano sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della
controversia, con la conseguenza che il difetto dl titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di leggittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 26.9.2006 n.20819; Cass. 28.10.2002 n.15177). Ciò premesso, va ritenuto con riferimento ad *** *** srl che la domanda attorea vada rigettata, in quanto è incontestato che il contratto di cui è causa non è stato sottoscritto da *** *** in qualità di affiliante, ma dalla chiamata in causa *** *** srl. Il tenore delle domande inizialmente formulate e riproposte dall'attrice anche nell'atto di chiamata dì terzo non consente di ritenere che la convenuta sia responsabile solidalmente con la terza chiamata North lnternational srl in quanto "suo è il marchio che appare su tutti i documenti North suo è il nominativo sul contratto, di sua produzione i veicoli commercializzati" (cfr. pag. 3 della memoria e art. 183. V° comma, depositata dall'attrice).
Invero tali elementi in assenza di sottoscrizione del contratto non sono sufficienti a configurare una responsabilità contrattuale della predetta convenuta. Quanto al chiesto accertamento della responsabilità precontrattuale ovvero extracontrattuale va rilevato che l'attrice non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare il coinvolgimento di tale società nelle trattative o nella perpetrazione dell'illecito relativo alla pubblicità ingannevole atteso che non è contestato in causa che i Xxxxxxx agissero per la società
*** *** srl e che gli importi versati sono stati appresi da quest'ultima società. Pertanto la domanda nei confronti di *** *** srl non potrà che essere rigettata con compensazione delle spese, dal momento che il contratto risultava intestato alla predetta società.
Con riferimento ai convenuti Xxxxxxx e *** *** va rilevato che non è contestato che gli stessi abbiano condotto le trattative che hanno portato alla stipula del contratto di cui è causa. La circostanza è stata anche confermata dal teste *** ***, fratello del legale rappresentante dell'attrice.
Non risultando, peraltro, che i predetti convenuti fossero dipendenti ovvero soci della società North lnternational srl va ritenuto che gli stessi agissero in
qualità di mandatari con rappresentanza, avendo speso il nome della rappresentata. Ora come è noto il mandato con rappresentanza produce effetti nei confronti del solo mandante. Di conseguenza solo alla società North lnternational srl quale soggetto contraente possono essere riferite le violazioni negoziali oggetto dell'intesa e non già a coloro che hanno operato in nome e per conto della stessa sia pure non in base ad contratto di lavoro subordinato.
Quanto alle domande risarcitorie formulate specificatamente nei confronti dei predetti convenuti va rilevato che, dalla documentazione depositata e dalla prova assunta,emerge che gli stessi non si sono limitati ad esporre illustrare quanto già risultava dai documenti pubblicitari allegati al contratto (cfr. doc. 1 attrice) e cioè che la società avesse North Sistem sel aveva ad oggetto la progettazzione di veicoli elettrici (cfr, doc. 2 attrice) che si presentava come una rete di ,franchising già esistente (cfr, doc. 3 attrice), ma hanno riferito anche il fatto che la società aveva prodotto un veicolo elettrico tipo "piccola Smart" già fornita alla società Poste Italiane (cfr. le dichiarazioni del teste Dominioni).
Circostanza questa inveritiera come emerge anche dal fatto che i convenuti non hanno ottemperato all'obbligo di esibizione del predetto contratto
Disposta dal G.I. all'udienza del 11.7.2007.
Peraltro, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, era onere dell'attrice dimostrare il nesso causale e cioè il rapporto immediato tra l'espediente, fraudolentemente usato e il consenso ottenuto dal soggetto passivo. In altre parole l'attrice doveva dimostrare che a causa di tale inveritiera dichiarazione si era determinata a sottoscrivere il contratto; viceversa nell'atto di citazione tale circostanza non risulta nemmeno indicata. Inoltre l'attrice non ha nemmcno indicato quale sarebbe stato il vantaggio patrimoniale conseguito dai predetti soggetti.
Per le svolte considerazioni la domanda proposta nei confronti dei Xxxxxxx va rigettata sempre con compensazione delle spese, atteso il comportamento tenuto dagli stessi quale è emerso dalla prova testimoniale.
Con riferimento alle richieste azionate nei confronti della società *** *** è pacifico che l'attrice ha concluso con la predetta società
(ancorchè il contratto sia intestato a *** *** srl) un contratto di affiliazione commerciale attraverso il quale quest'ultima, a fronte del versamento di un contributo di affiliazione, aveva concesso il diritto non esclusivo di vendere e noleggiare prodotti contrassegnati dai Marchi dell'affiliante ed il know
how elaborato nonché una serie di obblighi quali la promozione pubblicitaria, corsi di aggiornamento, addestramento del personale, ecc..
Negli allegati che formano parte integrante del predetto contratto, inoltre, si fa riferimento ad una rete di affiliati già affermata ed in sviluppo in grado di
competere sul mercato, ad una consulenza pubblicitaria e di marketing che sì sarebbe protratta per l'intera durata del rapporto, all'esistenza di prodotti altamente innovativi e competitivi nel mercato internazionale, alla copertura di un parco veicoli di oltre il 70% dell'investimento iniziale, all'esistenza di profitti certi con investimento contenuto. Viceversa non solo la rete degli affiliati era composta da solo due ditte al momento della stipula del contratto, ma nulla di quanto esposto nei predetti allegati corrispondeva a quanto esistente a cominciare dal marchio.
Tutto ciò è stato accertato dal Garante con provvedimento 7.12.2005 che non risulta impugnato e perciò è divenuto definitivo (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per sequestro conservativo).
Né in questa sede la società ha prodotto documentazione in contrasto con tale decisione e che consentissero dì dimostrare la veridicità di tali dati.
D'altra parte è indubbio che il riferimento alle dimensioni della rete all'esperienza maturata dall'affiliante nel settore dei prodotti da commercializzare le prospettive
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contenuti sono elementi idonei a ritenere la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per ritenere realizzata la fattispecie delle false informazioni di cui all'art. 8 L. 129/04 e, quindi, il contratto va annullato ai sensi dell'art. 1439 c.c..
L'annullamento del contratto dà diritto all'attrice ad ottenere il risarcimento del danno costituito dalla somma di €11.340,00, somma questa non contestata dalla convenuta in ordine al quantum, ma esclusivamente in relazione al fatto che a fronte di tale somma sono stati forniti alcuni prodotti. E' evidente peraltro che la fornitura di tali
prodotti non è ostativa al riconoscimento del risarcimento del danno subito dall'attrice a causa del comportamento illecito della convenuta. A ciò va aggiunto che la convenuta non ha proposto specifica domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della merce fornita di cui al doc. 2.
Viceversa non va riconosciuta la spesa di € 800,00 per la pubblicità effettuata in quanto non è stata prodotta la relativa fattura. Né va riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine non dimostrato. Per le svolte considerazioni la convenuta ***
*** va condannata al pagamento dell'importo di €11.340,00 oltre agli interessi legali dal giorno della dazione al saldo.
Va esclusa infine la chiesta pubblicazione della sentenza non sussistendone i presupposti di legge. Le spese, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sussistono, infine, i presupposti per la chiesta condanna dell'attrice e art. 96 cod. proc. civ. cosi come richiesto dai convenuti Xxxxxxx per le ragioni sopra esposte:
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Unico, definitivamente
pronunziando nella causa promossa da società *** *** srl uninominale di *** *** Ugo contro società *** *** srl, *** ***, *** *** e *** *** srl, così provvede:
- annulla il contratto stipulato tra società *** *** uninominale di *** *** Ugo e la società *** *** srl per dolo della convenuta ai sensi dell'art. 8 L.129/04 e dell'art. 1439 cod. civ.;
- condanna *** *** srI al pagamento dell'importo di €11.340,00 oltre agli interessi legali dal giorno della dazione al saldo;
- rigetta per il resto le domande attoree;
- condanna *** *** srl a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi €8.077,85 di cui €577,85 per spese, €3.000,00 per diritti ed il resto per onorari di Avvocato, oltre al rimborso per spese generali nonché ad IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese tra l'attrice e gli altri convenuti
- rigetta la domanda proposta e art. 96 cod. proc. civ. dai convenuti Xxxxxxxxx e ***
***.
Venezia, 28 maggio 2009