Schema
Schema
Contratto per Differenza a due vie associato alle capacità di stoccaggio
Stipulato a San Xxxxxx Xxxxxxxx in data
tra
Snam Rete Gas S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio
con sede legale in Piazza S. Barbara, 7 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 Partita IVA 10238291008
in persona del legale rappresentante Procuratore Abilitato
(qui di seguito denominata “Snam Rete Gas” o “SRG”)
e
Ragione sociale Utente
con sede legale in ,
Capitale sociale euro
Codice Fiscale ……………………., Partita IVA …………………….
numero di iscrizione al Registro imprese di ……………………. n. …………………….
Codice di Accisa …………………….
in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato)
……………………. dotato di opportuni poteri di firma
(qui di seguito denominata “Utente”)
di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSE
a) Snam Rete Gas svolge l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla propria rete di metanodotti nonché effettua attività per conto del Sistema in qualità di Responsabile del bilanciamento secondo le regole definite dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) e nel Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato con Delibera n. 75/03 della medesima Autorità, e suoi successivi aggiornamenti e integrazioni, e pubblicato sul sito internet di Snam, nonché nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali pro tempore vigenti.
b) Stogit, Edison Stoccaggio e Italgas Storage svolgono, sulla base delle concessioni rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico, l'attività di stoccaggio di gas naturale presso gli impianti attribuiti a ciascuna della stesse in concessione secondo le regole definite nel proprio Codice di Stoccaggio, approvato dall’Autorità rispettivamente con Delibera 16 ottobre 2006, n. 220/06, Delibera del 15 maggio 2007, n.116/07, Delibera del 21 gennaio 2020 n. 7/20 e loro successive integrazioni, e pubblicato sul sito internet delle stesse suddette Società.
e) L’Utente è il soggetto utilizzatore del sistema gas titolare di un Contratto di Stoccaggio per
l’Anno Termico 2022-2023 e titolare di un Contratto di Trasporto/Accesso in corso di validità.
f) Con Decreto legge 17/2022, il Ministero per la transizione energetica (di seguito: MITE) è stato delegato ad adottare, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto finalizzate a raggiungere un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili.
g) In attuazione del Decreto legge di cui alla precedente premessa il MITE ha adotta il decreto ministeriale n. 138 del 1 aprile 2022, con cui ha, in particolare, attribuito all’Autorità il compito di stabilire modalità di effettuazione delle aste “prevedendo meccanismi che favoriscano l’effettiva iniezione del gas, al fine di giungere a un livello di stoccaggio in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l’allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale”.
h) Con la deliberazione 189/2022/R/gas l’Autorità ha emanato disposizioni per il conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2022/2023 introducendo, per l’Utente del servizio di stoccaggio in possesso dei requisiti di cui alla medesima deliberazione, la possibilità di stipulare un contratto per le differenze a due vie ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 1 aprile 2022, N.138, gestito dal Responsabile del bilanciamento per conto del Sistema secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.
g) La deliberazione 189/2022/R/gas prevede altresì che il Responsabile del bilanciamento predisponga e pubblichi un contratto tipo in conformità ai criteri riportati nell’Allegato A al medesimo provvedimento per la gestione di un contratto per le differenze a due vie associato alla capacità di stoccaggio.
i) Il presente Contratto è stato redatto secondo la deliberazione 189/2022/R/gas e in conformità al contratto tipo pubblicato dal Responsabile del bilanciamento ed è stato accettato in ogni sua parte dall’Utente.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto.
Costituiscono allegati al presente Contratto, per quanto d’interesse ai fini dell’attuazione dello stesso, i chiarimenti operativi forniti dalle imprese di stoccaggio ai sensi dei punti 6 e 7 della Deliberazione 189/2022/R/gas.
Art. 2. Definizioni
2.1 Tutti i termini e le espressioni con l’iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente
contratto avranno il significato di seguito indicato:
Autorità è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Contratto per Differenza a due Vie (o Contratto, o CD2V) indica il presente Contratto;
Differenza Giornaliera è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento;
Impresa di Stoccaggio è l’Impresa di stoccaggio o le imprese di stoccaggio tra quelle di cui alle Premesse, presso la quale L’Utente detiene la capacità di stoccaggio associata al CD2V;
Periodo di iniezione è il periodo della fase di iniezione per il quale l’utente acquisisce prestazione di iniezione con il conferimento della capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V;
Periodo di riferimento è il periodo compreso tra l’1 novembre 2022 e il 31 marzo 2023;
Prestazione giornaliera è la prestazione definita, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, come prodotto fra il profilo giornaliero e la quantità effettiva;
Prezzo PSV è i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren;
Prezzo effettivo è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, la differenza fra:
1. il prezzo PSV del giorno G o la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 di cui all’articolo 6 del TIVG definita dall’Autorità per il trimestre cui appartiene il giorno G; e
2. il prezzo medio di approvvigionamento;
Prezzo medio di approvvigionamento per i prodotti di capacità mensili è il prezzo PSV di ciascun giorno del periodo di iniezione moltiplicato per il Profilo giornaliero di iniezione indipendente dall’effettivo riempimento fisico. Per i conferimenti impliciti di cui all’articolo 14 della Delibera 165/2022 il Prezzo medio di approvvigionamento è invece rappresentato dal prezzo PSV di ciascun giorno del periodo di iniezione moltiplicato per il Profilo giornaliero di iniezione dipendente dall’effettivo riempimento fisico;
Prezzo di riferimento ai sensi del punto 9 della deliberazione 189/2022/R/gas è determinato mensilmente sulla base della seguente espressione:
Pr = R +Of - Pg,
dove:
R è pari a 2 €/MWh;
Of è l’onere finanziario
Pg è il premio giacenza
L’onere finanziario Of è calcolato come segue:
𝑂𝑓=(9.5−𝑝)/12∙𝑡∙𝑃𝐴
dove:
p indica il mese nel quale avviene l’iniezione, crescente da 1 per il mese di maggio 2022
sino a 5 per il mese di settembre 2022;
t è il tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi
all’immobilizzazione del gas pari a 2,63%;
PA è il Prezzo medio di approvvigionamento.
Profilo giornaliero di erogazione è il profilo definito ai sensi del punto 6 della deliberazione 189/2022/R/gas e pubblicato dall’Impresa di Stoccaggio per ciascun prodotto di stoccaggio sul proprio sito internet;
Profilo giornaliero di iniezione è il profilo definito ai sensi dei punti 7 e 8 della deliberazione 189/2022/R/gas e pubblicato dall’Impresa di Stoccaggio per ciascuna procedura di conferimento sul proprio sito internet;
Quantità contrattuale è l’energia, espressa in MWh, per il quale con riferimento ad una procedura di conferimento di capacità di stoccaggio, l’Utente sottoscrive il presente Contratto. La quantità contrattuale non può essere superiore alla capacità conferita all’utente nella medesima procedura;
Quantità effettiva è la minore fra la quantità contrattuale e l’energia, espressa in MWh, risultante nella giacenza associata alla capacità di stoccaggio con riferimento alla quale l’Utente ha sottoscritto il presente Contratto all’1 novembre 2022 e determinata in conformità al punto 2 della deliberazione 189/2022/R/gas;
Utente è il soggetto che, avendo i requisiti previsti dalla deliberazione 189/2022/R/gas richiede l’associazione del CD2V alla capacità di stoccaggio che gli è stata conferita e sottoscrive il Contratto.
2.2 Nell’ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
2.3 I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto,
di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.
Art. 3. Oggetto del Contratto
3.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Responsabile del bilanciamento e l’Utente, relativi alla regolazione economica delle differenze giornaliere tra il prezzo effettivo ed il prezzo di riferimento associate ai quantitativi di gas iniettati nel sistema di stoccaggio, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del Ministro della Transizione Ecologica 138 del 1 aprile 2022 (di seguito: Decreto) e della deliberazione dell’Autorità 189/2022/R/gas e relativi Allegati (di seguito: Delibera).
Art. 4. Xxxxxx e sospensione del Contratto
4.1 Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data di sottoscrizione e fino alla completa estinzione delle partite economiche ivi determinate.
4.2 Il Contratto potrà essere sospeso su provvedimento dell’Autorità nelle casistiche di cui alla Delibera1; in tali casi il Profilo giornaliero di iniezione, per i giorni oggetto di intervento indicati dall’Autorità, sarà posto pari a zero e conseguentemente riproporzionato nel rispetto dei criteri sub b. e c. del punto 7 della Delibera, per i giorni rimanenti del mese successivi all’intervento. Conseguentemente le quantità contrattuali del CD2V e le capacità conferite cui esse sono associate verranno ridotte in misura corrispondente alla variazione del profilo di iniezione.
4.3 Sono fatte salve ulteriori disposizioni da parte dell’Autorità.
Art. 5. Quantità contrattuali
5.1 Le Quantità contrattuali, unitamente alle relative modalità di valorizzazione (selezionata da parte dell’Utente tra Prezzo PSV e componente CMem,t ai sensi della Delibera) sono quelle definite al perfezionamento degli allegati (Allegato 1), che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
1 Ai sensi della Delibera, in caso di eventi che possano pregiudicare il sistema di approvvigionamento del sistema del gas ovvero in caso di rilevanti tensioni di prezzo
Art. 6. Liquidazione delle partite economiche
6.1 In relazione a ciascun giorno G del Periodo di riferimento e secondo il meccanismo definito dalla Delibera:
- l’Utente si impegna a pagare al Responsabile del bilanciamento, se positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G;
- il Responsabile del bilanciamento per conto del Sistema si impegna a pagare all’Utente, se negativa, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera del giorno G, previa effettiva disponibilità dei relativi ammontari economici secondo le modalità definite dall’Autorità.
6.2 Nel caso in cui, all’1 novembre 2022, risulti un mancato o parziale riempimento della capacità di spazio associata al presente Contratto, l’Utente si impegna a pagare al Responsabile del bilanciamento la differenza tra la Quantità contrattuale e la Quantità effettiva moltiplicata per il relativo Premio giacenza.
6.3 I pagamenti da parte dell’Utente di cui all’articolo 6.1, sono effettuati su base mensile entro il giorno 15 del mese successivo (M+1) a quello cui appartiene il giorno G, ovvero giorno lavorativo successivo se tale termine ricadesse di sabato, domenica o festivo, secondo il calendario che sarà reso noto dal Responsabile del bilanciamento in anticipo rispetto al Periodo di riferimento. Il Responsabile del Bilanciamento provvederà altresì a rendere disponibile all’Utente la determinazione degli importi da corrispondere al medesimo e gli eventuali documenti contabili da emettere ai fini del pagamento entro 4 giorni lavorativi antecedenti il termine di pagamento sopra descritto. Nel caso in cui i dati dovessero essere messi a disposizione con un anticipo inferiore a 4 giorni il termine di pagamento verrà corrispondentemente prorogato.
6.4 I pagamenti da parte dell’Utente di cui all’articolo 6.2 sono effettuati entro il 15° giorno successivo a quello di determinazione degli importi così come comunicato dal Responsabile del bilanciamento, ovvero giorno lavorativo successivo se tale termine ricadesse di sabato, domenica o festivo.
6.5 Ove ricorrano i presupposti, gli eventuali documenti contabili come da provvedimento del
30 aprile 2018, n.89757, saranno trasmessi per via telematica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, che li recapiterà al soggetto ricevente.
6.6 I pagamenti nei confronti del Responsabile del bilanciamento andranno effettuati, mediante bonifico bancario, con valuta fissa corrispondente alla data di termine di pagamento indicato, presso l'Azienda di Credito INTESA SANPAOLO SPA XXX XXXXXXXX 0 - 00000 X. XXXXXX XXXXXXXX (XX), Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, intestato a: Snam Rete Gas S.p.A.; causale: Contratto per Differenza a due Vie.
6.7 Snam Rete Gas comunicherà attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le ulteriori modalità operative per la gestione della documentazione a supporto della contabilizzazione, liquidazione e pagamento degli importi di cui al presente articolo.
6.8 I pagamenti da parte del Responsabile del bilanciamento di cui all’articolo 6.1, saranno effettuati:
i. entro il termine di cui all’articolo 6.3 (15 del mese M+1 o giorno lavorativo successivo) nel caso di ricezione del versamento, secondo le modalità che saranno definite dall’Autorità, del relativo ammontare economico entro la fine del mese M;
ii. non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni lavorativi, nel caso di ricezione del versamento del relativo ammontare economico successivamente al mese M;
iii. non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione
tramite SdI degli eventuali documenti contabili emessi dagli Utenti.
Resta inteso che nelle circostanze di cui ai precedenti punti (ii) e (iii) restano sospesi i termini di pagamento e in nessun caso alcun ritardo potrà essere imputato a Snam Rete Gas (ivi inclusi eventuali interessi di mora).
In ogni caso, laddove l’Utente non abbia provveduto al pagamento degli importi complessivamente dovuti per un determinato mese del periodo di riferimento al Responsabile del bilanciamento, le partite economiche da riconoscere all’Utente verranno automaticamente compensate con gli importi non altrimenti corrisposti al Responsabile del Bilanciamento. Pertanto il Responsabile del bilanciamento:
- provvederà a pagare esclusivamente l’eventuale eccedenza dovuta all’Utente ove i crediti di quest’ultimo siano eccedenti ai corrispondenti debiti maturati dallo stesso, al netto anche di eventuali crediti maturati dal Responsabile del bilanciamento e non corrisposti in relazione a precedenti mensilità;
- considererà parzialmente saldato il suo credito, a seguito di compensazione parziale, in
caso di credito dell’Utente inferiore al corrispondente debito dallo stesso maturato.
6.9 Qualora sorgano contestazioni da parte dell’Utente circa gli importi determinati e comunicati ai sensi del presente Contratto, l’Utente si impegna comunque a rispettare le previsioni di cui agli artt. 6.1 e 6.2 sulla base di tali importi così come determinati e comunicati. In caso di riscontrato errore materiale nella contabilizzazione, debitamente verificato da SRG e comunicato all’Autorità, Snam Rete Gas provvederà alla rettifica entro il termine di pagamento successivo.
6.10 In caso di ritardato pagamento degli importi determinati di cui all’art. 6.1 lettera a) e 6.2 da parte dell’Utente, saranno dovuti al Responsabile del bilanciamento gli interessi di mora determinati ai sensi del decreto legislativo 231/2002.
Art.7. Garanzie
7.1 L’Utente è tenuto a presentare le garanzie finanziarie idonee alla copertura degli importi dovuti al Responsabile del bilanciamento per ogni Giorno del Periodo di riferimento secondo le disposizioni previste nel presente Contratto e dalla Delibera in relazione alle partite economiche di cui al precedente articolo 6, comma 6.1. Resta inteso che tali garanzie potranno essere utilizzate in via residuale con riferimento al pagamento degli importi di cui al precedente articolo 6, comma 6.2 in caso di inadempimento dell’Utente al pagamento degli stessi.
7.2 Le garanzie dovranno assicurare, per ogni giorno G del periodo di riferimento, la copertura:
- delle partite determinate, calcolate come somma degli importi determinati sino al giorno G,
- delle partite attese per i successivi 15 giorni, calcolate come somma degli importi stimati dal giorno G+1 in avanti, considerando la Prestazione giornaliera e la stima del Prezzo effettivo sulla base delle quotazioni forward pubblicate riferibili al Prezzo PSV o alla componente CMEMt (a seconda della scelta operata dall’Utente in sede di sottoscrizione degli Allegati al presente Contratto);
- delle partite future, relative al rimanente periodo, dal 16° giorno dal giorno G sino
all’ultimo giorno del Periodo di riferimento.
7.3 Ai fini del calcolo delle partite attese di cui al precedente comma 7.2 e nel caso in cui l’Utente per la determinazione del Prezzo effettivo abbia scelto il Prezzo PSV, per ciascuno dei 15 giorni successivi si considera:
- il Prezzo PSV se applicabile al giorno per il quale viene effettuata la stima; altrimenti
- Il prodotto “BOM”, se applicabile al giorno per il quale viene effettuata la stima;
altrimenti
- il prodotto relativo al mese di calendario successivo a quello di appartenenza del giorno
in cui viene effettuato il “Price Assessment”.
I giorni lavorativi, le festività e i giorni di applicazione di ciascun prodotto sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
7.4 Ai fini del calcolo delle partite attese di cui al precedente comma 7.2 e nel caso in cui l’Utente per la determinazione del Prezzo effettivo abbia scelto la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡, per ciascuno dei 15 giorni successivi si considera:
- la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 di cui all’articolo 6 del TIVG definita dall’Autorità per il trimestre di appartenenza del giorno per il quale viene effettuata la stima, altrimenti
- qualora la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 non sia ancora stata pubblicata dall’Autorità, la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 di cui all’articolo 6 del TIVG definita per il trimestre precedente a quello di appartenenza del giorno considerato.
7.5 Le garanzie di cui ai precedenti commi del presente articolo dovranno essere presentate in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:
- deposito cauzionale non fruttifero;
- garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo le medesime modalità previste al Capitolo 5, del Codice di rete di Snam Rete Gas;
- gas presso l’Impresa di stoccaggio associato al presente Contratto, non già prestato in garanzia a terzi, che sarà valorizzato al Prezzo medio di approvvigionamento.
7.6 In sede di prima attivazione, le garanzie dovranno pervenire al Responsabile del bilanciamento entro il termine del 24 ottobre 2022 (5 giorni lavorativi prima dell’inizio del Periodo di riferimento). Parimenti laddove, avuto riguardo del monitoraggio dell’esposizione di cui al successivo articolo 8, in qualsiasi momento del Periodo di riferimento le garanzie non dovessero risultare sufficienti a coprire l’esposizione debitoria sopravvenuta, l’Utente dovrà procedere al reintegro della garanzia o, in ogni caso, alla copertura della propria esposizione nei termini meglio precisati al medesimo Articolo 8.
Snam Rete Gas comunicherà attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le ulteriori modalità operative per la presentazione delle garanzie di cui al presente articolo.
7.7 La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero deve avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture/garanzie o importo altrimenti dovuto dall’Utente e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario di cui al precedente Articolo6, comma 6.6 (o altro espressamente indicato dal Responsabile del bilanciamento nelle modalità di cui al successivo articolo 15), con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell’avvenuto versamento. Il Responsabile del bilanciamento rilascia una attestazione dell’avvenuto deposito. L’importo versato può essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.
7.8 Le garanzie finanziarie devono pervenire a Snam Rete Gas dall’istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall’Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore. Il testo della garanzia finanziaria è pubblicato sul sito di Snam Rete Gas. L’importo indicato nella garanzia deve essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La garanzia finanziaria a copertura dell’esposizione del Sistema nei confronti dell’Utente in relazione al presente Contratto dovrà essere valida sino alla fine dell’Anno termico di stoccaggio 2022/2023, estinguendosi allo scadere del 6° mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico.
7.9 Fermo restando quanto precisato al successivo comma 8.1, qualora L’Utente non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto ai sensi dell’Articolo 6, Snam Rete Gas provvederà a intimargli l’adempimento. Se il pagamento da parte dell’Utente, comprensivo di interessi moratori a norma dell’Articolo 6, comma 6.10, non risulti interamente eseguito il Responsabile del bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie prestate dall’Utente ai sensi del presente articolo.
7.10 Successivamente alla presentazione delle garanzie, qualunque forma di reintegro o aumento delle garanzie prestate a copertura dell’esposizione dell’Utente in relazione al presente Contratto, sarà contabilizzata con le stesse modalità previste al paragrafo 1,4 del Capitolo 5 del Codice di Rete.
Art. 8 Inadempimento dell’Utente
8.1 Ai sensi di quanto previsto al presente Contratto, l’Utente è responsabile di mantenere per tutto il Periodo di riferimento e sino alla completa estinzione dei pagamenti dovuti nei confronti del Sistema, garanzie non inferiori al livello richiesto presentate entro i termini e secondo le modalità previsti dal presente Contratto.
8.2 Qualora L’Utente non presenti le garanzie richieste o non provveda al loro ripristino, Snam Rete Gas provvederà a intimargli l’adempimento. Se entro 7 giorni dall’avvenuta ricezione dell’intimazione tali garanzie non risultino pervenute, Snam Rete Gas darà esecuzione alle disposizioni descritte nel presente articolo in adempimento alla Delibera.
8.3 Fermo restando quanto precisato al precedente comma 8.1, due volte nel corso di ciascuna settimana nel Periodo di riferimento [di norma lunedì e giovedì ovvero primo giorno lavorativo successivo in caso di giorni non lavorativi o festivi], Snam Rete Gas comunica eventuali inadempimenti in relazione alle garanzie prestate dall’Utente ai sensi del comma 8.2.
8.4 Nei casi di cui al precedente comma 8.2, nonché in caso di risoluzione del contratto di
stoccaggio dell’Utente, il Responsabile del bilanciamento ha titolo a ricevere al PSV da parte
dell’Impresa di Stoccaggio a valere sulla giacenza dell’Utente una quantità di energia pari alla Prestazione giornaliera. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del gas di proprietà dell’Utente oggetto del presente Contratto e dato come forma di garanzia a soggetti terzi.
Snam Rete Gas in ciascun giorno successivo al termine di cui all’articolo 8.2 e sino al terzo giorno lavorativo successivo al giorno G di avvenuto ripristino delle garanzie da parte dell’Utente, procede alla vendita dei quantitativi di gas dell’Utente presso il mercato organizzato del GME provvedendo a:
- determinare il quantitativo giornaliero di gas in vendita secondo il Profilo di erogazione;
- offrire tale quantitativo giornaliero presso il mercato del GME nel giorno gas G-1 per il giorno G, secondo modalità e prezzi definiti dall’Autorità;
- a seguito di effettiva vendita, richiedere all’Impresa di stoccaggio di effettuare l’erogazione di tale quantitativo di gas e di consegnarlo a Snam Rete Gas al PSV. Qualora si renda necessario, ai fini di assicurare tale consegna potrà essere prevista la relativa cessione, dall’Utente al Responsabile del bilanciamento, del quantitativo di gas corrispondente a quello oggetto di effettiva vendita a valere sulla giacenza dell’Utente stesso;
- a seguito di effettiva vendita, riconoscere all’Utente ovvero ad altro soggetto che avendo avuto dall’Utente tale gas in garanzia ne ha acquisito la disponibilità, un ammontare pari a quanto previsto dall’Allegato A alla Delibera, punto 4, da cui sarà dedotto un importo pari al Prezzo di riferimento moltiplicato per il quantitativo venduto.
8.5 Ai fini del pagamento, Snam Rete Gas provvede al riconoscimento degli ammontari sopra descritti secondo le medesime modalità e tempistiche riportate al precedente Articolo 6.
8.6 In caso di mancata o parziale vendita del gas dell’Utente secondo il Profilo giornaliero di
erogazione, Snam Rete Gas ne darà comunicazione all’Autorità per i seguiti di competenza.
8.7 Ai sensi del precedente comma 8.4, l’Impresa di Stoccaggio eroga i quantitativi di gas dell’Utente indicati da Snam Rete Gas, ivi compresi quelli eventualmente prestati in garanzia dall’Utente a terzi, programmando a tal fine la capacità di erogazione dell’Utente.
Art. 9. Recesso e Cessione del Contratto
9.1 Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto prima della scadenza di cui all’Articolo 4.
9.2 L’Utente non potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti.
Art. 10. Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione
10.1 L’Utente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, “il Codice Etico” e il “Modello 231” di Snam Rete Gas (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxx.xx) e le “Linee Guida Anticorruzione” di SNAM (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxx.xx).
10.2 Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l’Utente si
impegna:
a) ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di Snam Rete Gas e dalla “Linee Guida Anticorruzione” di SNAM;
b) in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di Snam Rete Gas e alla “Linee Guida Anticorruzione” di SNAM;
c) ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.
Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Art. 11. Antiriciclaggio
11.1 Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
11.2 L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
11.3 L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.
11.4 Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Utente costituisce inadempimento al presente contratto.
Conseguentemente a Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di:
- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di Snam Rete Gas il diritto di addebitare all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto.
Art. 12. Codice di Rete e Quadro regolatorio di riferimento
12.1Il Contratto viene gestito nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Rete di Snam Rete Gas e delle disposizioni riportate nei Codici di Stoccaggio di Stogit, Ital Gas Storage ed Edison Stoccaggio.
Snam Rete Gas e l’Utente dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del quadro regolatorio di riferimento e si impegnano ad applicarlo e rispettarlo.
Art. 13. Dichiarazioni e impegni
13.1Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:
- di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed
assicurare l’adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
- di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare;
- di non trovarsi in stato di insolvenza e di non essere sottoposta a procedura concorsuale;
- che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
- che i propri rappresentanti indicati nel presente Contratto sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.
13.2 L’Utente dichiara:
- di impegnarsi affinchè in ciascun giorno G della fase di erogazione l’Utente disporrà di un volume di gas in stoccaggio pari o superiore alla somma estesa a tutti i giorni dal giorno successivo al giorno G sino al 31 marzo 2022, del prodotto fra il profilo giornaliero di erogazione e quantità effettiva;
- di accettare espressamente il meccanismo di compensazione di cui all’articolo 6.8;
- di accettare che i pagamenti in relazione al presente Contratto saranno effettuati secondo le tempistiche e le modalità descritte al precedente articolo 6; e in particolare
- di accettare, conferendo a tal fine, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, mandato irrevocabile a Snam Rete Gas che in caso di proprio inadempimento si applicherà quanto previsto all’Articolo 8, e che in tal caso in relazione ai volumi di gas detenuti presso l’Impresa di stoccaggio associati al presente Contratto troveranno applicazione le disposizioni descritte al medesimo Articolo 8;
- di aver debitamente informato eventuali soggetti terzi cui l’Utente abbia dato in garanzia gas oggetto del presente Contratto delle disposizioni dell’Autorità, del contenuto del presente Contratto ed in particolare delle clausole contenute agli articoli 7 e 8;
- di riconoscere e accettare che Snam Rete Gas e l’Impresa di stoccaggio applicano quanto previsto dalla Delibera e dal presente Contratto e nessuna responsabilità potrà essere loro imputabile per effetti o danni all’Utente o a soggetti terzi.
Art. 14. Riservatezza
14.1Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto trovano applicazione le disposizioni del Capitolo 20, par. 2, del Codice di Rete.
Art. 15. Comunicazioni
15.1Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per posta elettronica e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Snam Rete Gas S.p.A.
Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Alla xxx.xx del Responsabile ufficio Contratti di Accesso & Origination
Utente
<….>
Le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio agli indirizzi indicati al precedente paragrafo ad ogni fine relativo al presente Contratto ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, escluso l’invio della documentazione relativa al processo di fatturazione che sarà recapitata solo ed esclusivamente alla sede legale precedentemente indicata sulla prima pagina del Contratto.
Art. 16. Disposizioni Finali
16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete, dei Codici di Stoccaggio e alle delibere dell’Autorità, in quanto applicabili.
16.2 Snam Rete Gas è Titolare del trattamento dei dati di cui al presente contratto. Responsabile del trattamento dei dati è il SVP Commerciale, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
L’Utente si impegna a fornire a Snam Rete Gas tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del presente Contratto. A questo riguardo l’Utente dà atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, in ordine al conferimento dei propri dati personali a Snam Rete Gas ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Snam Rete Gas ai fini dell’erogazione dei Servizi offerti.
16.3 Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non espressamente concordata tra le parti in forma scritta.
Art. 17. Legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.
Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto fermo restando che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
San Xxxxxx Xxxxxxxx, lì ………..
Snam Rete Gas S.p.A. ………………………………………..
Utente ………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:
- 4 (Xxxxxx e sospensione del contratto);
- 6 (Liquidazione delle partite economiche);
- 7 (Garanzie)
- 8 (Inadempimento dell’Utente)
- 9 (Recesso e cessione del Contratto)
- 10 (Responsabilità amministrativa e anticorruzione)
- 11 (Antiriciclaggio)
- 12 (Dichiarazione e impegni)
- 13 (Riservatezza)
- 16 (Legge applicabile e Foro competente)
Snam Rete Gas S.p.A. ………………………………………..
Utente ………………………………………..
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. N. 402937/2011 del 15/12/2011
Si allega, qualora non già trasmesso a Snam Rete Gas:
A. Allegato 1 – Identificazione Volumi associabili ai meccanismi di cui al CD2V
B. Dichiarazione sostitutiva atto notorio