CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
C.I.G. 8490103E9F
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 00, C.F. 97018720587, nella persona del , nella sua qualità
di ………………………, nato/a…………, il …………………………, giusta decreto del
……………………………., n. di rep., (di seguito per brevità anche “Committente”
o “Dipartimento”),
E
La società ………..., sede legale in …………….. (….), ……., capitale sociale Euro , iscritta
al Registro delle Imprese di …….. al n. ………., P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto …………… (……), Via ………………... in persona del legale rappresentante
……………………, (eventuale) nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con atto a rogito del notaio in ………….., Dott. ,
repertorio n. …………, con la mandante ……………….. con sede legale in ………, Via ,
capitale sociale Euro ………………….., iscritta al Registro delle Imprese di …………… al n.
………., P. IVA ……………., domiciliata ai fini del presente atto in ,
………………………, e la mandante ………………, con sede legale in ,
……………., capitale sociale Euro …………………., iscritta al Registro delle Imprese di
……………. al n. ………….., P. IVA ………….., domiciliata ai fini del presente atto in ,
……………., (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa” o “Fornitore” o “Broker”) Di seguito definite anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”
Il presente schema di contratto sarà utilizzato per la stipula previa integrazione in base ai contenuti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
INDICE | |
PREMESSE…………………………………………………………………………………… ………………………………………… | 3 |
ART. 1 – OGGETTO……………………………………………………………………………………… ……………………….. | 3 |
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO……………………………………………………………………… | 5 |
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO………………………………………………………………... | 5 |
ART. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER……………………………………………………………………………………… …….. | 6 |
ART. 5 – OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO……………………………………………………………………………… …. | 7 |
ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA……………………………………………………………………………… …….. | 7 |
ART. 7 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE…………………………………………………………….. | 7 |
ART. 8 – PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI…………………………………………………………………. | 7 |
ART. 9 – PROVVIGIONI………………………………………………………………………………… ……………………….. | 8 |
ART. 10 – CLAUSOLE PENALI………………………………………………………………………………………… ……….. | 8 |
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE………………………. | 9 |
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA…………………………………………………………………………………… ………… | 11 |
ART. 13 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE………………………………………………………………. | 11 |
ART. 14 - SUBAPPALTO………………………………………………………………………………… ………………….. | 12 |
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI………….. | 12 |
ART. 16 – RECESSO……………………………………………………………………………………… …………………… | 12 |
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI……………………………………………………………….. | 13 |
ART. 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI………………………………………………………………………… | 13 |
ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO……………………………………………………………………… ……………………………… | 13 |
ART. 20 - COMUNICAZIONI…………………………………………………………………………… …………………. | 13 |
ART. 21 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE………………………………………………………… | 14 |
ART. 21 – ALLEGATI…………………………………………………………………………………… ……………………… | 14 |
CLAUSOLE VESSATORIE………………………………………………………………………………… …………………… | 14 |
PREMESSE
a) Il Committente, con determina a contrarre di cui al decreto a contrarre Rep. n. 3815 del 20 novembre 2020 ha indetto una procedura aperta (CIG 8490103E9F) ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice) per l’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per un periodo di cinque anni;
b) il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il… ;
c) con verbale n. …. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della
procedura di gara;
d) Con decreto n. …….. del …., ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando l’appalto in favore di dell’Impresa;
e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
f) l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 del Codice;
g) Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e in particolare ha presentato:
- la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata in data …………….
da…………………………………mediante garanzia fideiussoria avente numero ,
del valore di € ;
- la polizza assicurativa della responsabilità Civile Professionale prevista dall’art 112, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. rilasciata in data ………………da ………………. avente numero
………………, con massimale per sinistro pari ad euro e globalmente di
euro ;
h) il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico come integrato a seguito delle proposte migliorative presentate nell’offerta nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) le presenti premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per il Dipartimento, da rendere nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.lgs. 7 settembre 2005/209, nonché del regolamento ISVAP n. 5/2006, del capitolato e dell’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. Tale servizio, in particolare, ha ad oggetto;
A. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività
ordinaria del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 e
s.m.i. e dei relativi Regolamenti IVASS finalizzati a:
‐ Stipula dei nuovi contratti assicurativi del Dipartimento della protezione civile e alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi;
‐ Gestione dei sinistri delle nuove coperture;
‐ Gestione dei sinistri inerenti le precedenti coperture; e come meglio specificato al successivo paragrafo 7.1 del capitolato tecnico;
B. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività
emergenziale del Dipartimento della protezione civile finalizzate a:
‐ consulenza specialistica per la definizione delle esigenze assicurative e nel reperimento delle polizze necessarie nelle situazioni di emergenza, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7.2 del capitolato tecnico;
2. In virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico. Inoltre l’oggetto del contratto comprende i servizi indicati nell’offerta tecnica.
3. Le suddette attività dovranno essere eseguite nei limiti e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico nonché nell’offerta tecnica, che formano parte integrante del presente contratto.
4. Rientrano altresì nell’oggetto del contratto tutte le ulteriori attività connesse ai servizi in oggetto secondo le normali consuetudini del ramo di attività.
5. Il Dipartimento si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
6. Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
7. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
9. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Il contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di notifica della registrazione del relativo decreto approvativo da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato, con l’obbligo di gestione, anche dopo la scadenza del Contratto, delle singole intermediate polizze, anche eventualmente prorogate, fino alla loro data di scadenza, e, comunque, fino alla chiusura dell’ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermediate dal broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione.
2. Il Dipartimento si riserva di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. N. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta per l’individuazione di un nuovo contraente.
3. É fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Dipartimento, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a giorni 30, come specificato all’articolo 25 del Capitolato.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Dipartimento si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano
le disposizioni previste dall’art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Si precisa che ove richiesto dal Dipartimento, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi successivi alla stipula, il Fornitore affianca il precedente gestore del servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire conoscenze, informazioni e documenti necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e alla gestione della pratiche o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente. Parimenti, alla scadenza del presente contratto il Fornitore i impegna a garantire senza oneri per il Committente, due mesi, di affiancamento, nel rispetto del anzidette modalità, al futuro gestore del servizio.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La prestazione dei servizi dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’offerta e negli altri atti di gara, con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
2. Il fornitore istituisce una struttura organizzativa, dedicata all’espletamento del servizio coordinata da un Responsabile del servizio per tutte le attività che dovrà assumere, ivi compresa la piena responsabilità dei rapporti con il Dipartimento della Protezione civile. Nella struttura dedicata il Fornitore inserisce uno Specialista sinistri.
3. Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all’esecuzione delle attività contrattuali al Capo Progetto nominato dal Dipartimento della Protezione Civile.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire, nell’ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e nell’ambito dell’Attività Emergenziale si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l’intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
5. L’OEA si obbliga a garantire, nell’ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e nell’ambito dell’Attività Emergenziale l’OEA si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l’intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
6. L’OEA si obbliga a garantire, nell’ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità dello Specialista sinistri, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
7. Il Dipartimento si riserva, motivando, di chiedere la sostituzione o integrazioni delle risorse impiegate con specifiche competenze.
8. Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura dovranno comunque essere concordate preventivamente con il Dipartimento, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, fermo restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER
1. Il Broker si obbliga a:
a) svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse del Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
b) non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con il Dipartimento,
c) non stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Dipartimento senza apposita e preventivamente indicazione in merito;
d) comunicare al Dipartimento, tempestivamente, ed in ogni caso non oltre il termine massimo di 10 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica inerente a assetti proprietari, della propria struttura, dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi della stessa e a produrre, in tali casi, anche la documentazione suppletiva eventualmente richiesta dal Dipartimento. Il Broker si impegna altresì a comunicare tempestivamente e non oltre entro 5 giorno dalla relativa notifica, l’eventuale avvio da parte dell’IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
e) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs n. 81/2008) adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
f) garantire l’idoneità, l’onestà, l’affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
g) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a tal fine si impegna a:
− comunicare al Dipartimento tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone d delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
− garantire che gli strumenti di pagamento, riportino, in relazione a ciascuna transizione inerente il presente appalto, il CIG attribuito dall’ANAC all’appalto cui i premi assicurativi si riferiscono.
2. Il Xxxxxx accetta che la comunicazione a lui effettuata in merito al pagamento polizze assicurative, da lui curate, abbia valore, per il Dipartimento nei confronti della Compagnia di Assicurazioni di quietanza liberatoria.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO
1. Il Dipartimento si impegna a comunicare tempestivamente al broker qualsiasi accadimento che:
‐ rappresenti sinistro attivo o passivo;
‐ comporti variazioni di rischio.
ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Broker si impegna a non divulgare notizie relative al Dipartimento di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che gli altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in relazione all’incarico affidatogli.
2. Il Broker si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza
delle informazioni apprese nell’espletamento dell’incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie riservate.
3. Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal Broker richiesti dal Dipartimento nell’ambito dell’esecuzione del presente appalto (statistiche, prospetti, ecc.) sia in forma cartacea che elettronica, rimarranno di esclusiva proprietà del Dipartimento, con divieto per il Broker di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità-
4. Ogni abuso sarà prontamente perseguito a norma di legge.
ART. 7 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Impresa assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Dipartimento, manlevando e tenendo indenne quest’ultimo.
ART. 8 – PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
1. Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.
2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l’importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Xxxxxx, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
4. All’atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte dell’aggiudicatario, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce.
5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 9 - PROVVIGIONI
1. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti con provvigione pari al %.
2. La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi – è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il Dipartimento il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico.
3. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione. Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.
ART. 10 – CLAUSOLE PENALI
1. In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato tecnico, il Dipartimento si riserva di applicare le penali di seguito indicate:
a) mancato rispetto dei termini di cui all’art.7.1, lett. a) e b): penale di 300 euro per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo dalla richiesta del Dipartimento;
b) mancato rispetto della tempistica per la comunicazione delle modifiche agli assetti della proprietà/amministrazione o di procedimenti IVASS, prevista all’art. 9, lettera b): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
c) inadempienze relative alle disposizioni di cui all’art. 8 (Profilo professionale non rispondente in caso di sostituzione autorizzata) del Capitolato tecnico relative al personale addetto al servizio: 1000 Euro per ogni inadempienza contestata e 50 Euro per ogni giorno di ritardo contestato;
d) mancato rispetto della tempistica per la redazione dei Capitolati tecnici di cui all’art. 7.1, lett. c): 200 Euro per ogni giorno di ritardo;
e) mancato rispetto dei termini di cui all’art. 7,1, lett. d): 100 Euro per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento delle richieste operate dalla richiesta del Dipartimento;
f) inadempienze in merito alla gestione delle polizze, secondo quanto previsto all’art. 7, lett. e): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
g) mancata elaborazione del Report semestrale di cui al Articolo 7.1 lettera g) del Capitolato 300 Euro per ogni giorno di ritardo;
h) qualsiasi altra violazione contrattuale: 500 Euro per ciascun inadempimento contestato, aumentabili di 50 Euro per ciascun giorno per cui la violazione si protragga.
2. Al fine dell’applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta del Dipartimento, cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali verranno inderogabilmente applicate se l’aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Dipartimento, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all’aggiudicatario.
3. Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione definitiva. In tal caso, l’aggiudicatario si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa in misura corrispondente all’importo escusso. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto (entro 10 giorni dalla richiesta).
4. Il Dipartimento potrà applicare penali nei confronti dell’aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell’appalto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.
5. Resta in ogni caso salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto.
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE
1. Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l’aggiudicatario diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento nonché il diritto dello stesso di escutere la garanzia di cui al precedente art. 17. La risoluzione, previa comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), interverrà con effetto dalla notifica nei seguenti casi:
a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
b) reiterata e grave violazione da parte dell’impresa della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all’offerta;
c) salvo quanto previsto dall’art 110 comma 3 del codice, fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale e concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
d) subappalto del servizio;
e) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste all’art. 106 e 110 del D. Lgs. 50/2016;
f) superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore dell’appalto);
g) frode e/o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
h) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
i) grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
j) mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all’art. 13 del Capitolato tecnico;
k) mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17, nei tempi prescritti dal Dipartimento;
l) reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8 in merito alla sostituzione del personale addetto al servizio.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
a) l’intervento di un provvedimento definitivo che dispone, nei confronti dell'aggiudicatario, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
b) il venir meno dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all’iscrizione da parte dell’intermediario;
c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i;
d) le ulteriori ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati al DIpartimento, tra cui le maggiori spese che il Dipartimento dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per indire una nuova gara per l’affidamento dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all’Iimpresa l’obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento del Dipartimento, o al Broker subentrante su richiesta del Dipartimento i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 13 del Capitolato tecnico, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Dipartimento o a terzi da questo designati.
5. Ove si verifichino le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all’art. 2 del presente Capitolato tecnico con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l’Impresa ha costituito in favore del Dipartimento la cauzione definitiva n.
………………………………….del……………………………..prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da ………………………… per un importo di euro ………………….
2. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Per quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 103 del citato Decreto
3. Resta fermo in ogni caso il diritto del Dipartimento al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e comunque fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5 del suddetto art. 103.
5. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte del dipartimento del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Dipartimento si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Dipartimento. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto
ART. 13 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
2. L’Impresa assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare,
per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, al Dipartimento, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dal Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
3. L’impresa è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l’attività di assistenza e consulenza svolta, ovvero in generale dei rappresentanti legali e del direttore generale in forza dell’iscrizione al RUI, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.
4. A fronte di tali obblighi, l’Impresa ha stipulato con la Compagnia la polizza
assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista dall’art. 11 del Regolamento IVASS
n. 5 del 16.10.2006 con un massimale per sinistro di e nell’anno globalmente
di euro valida in tutto il territorio dell’Unione Europea.
5. La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del Dipartimento. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni dell’Impresa saranno opponibili al Dipartimento.
6. Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo si applica l’art. 11, comma 1 lettera h).
7. Resta comunque ferma la responsabilità dell’Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
8. La polizza assicurativa prestata dall’Impresa dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici e dalle imprese mandanti.
9. L’Impresa è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.
ART. 14 - SUBAPPALTO
1. Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all’OEA di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali quindi non trova applicazione l’Art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI
1. Ai sensi dell’Art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. si fa espresso divieto all’OEA di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione parziale o totale a soggetti terzi.
2. Inoltre fatto salvo quanto previsto ex lege è fatto divieto all’Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integralmente o parzialmente, il corrispettivo dovuto all’Impresa stesso derivante dall’applicazione contrattuale del rapporto posto in essere a seguito di aggiudica, salvo formale ed esplicita espressa autorizzazione del Dipartimento.
3. Ogni pattuizione contraria si intende nulla e, pertanto senza alcun effetto nei rapporti con il Dipartimento il quale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ed in danno il contratto.
ART. 16 – RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Dipartimento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di
motivazione, può decidere in qualsiasi momento di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
2. Alla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In particolare, andranno rispettate le previsioni di cui agli artt. 10 e 21 e del Capitolato tecnico.
3. In caso di recesso del Dipartimento, il Broker ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte in conformità a quanto contrattualmente previsto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
4. L’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa è sarà designata dal Dipartimento Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione di gara implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a nome e cognome e codice fiscale dei soggetti cui i documenti ineriscono, dati fiscali e dati giudiziari.
3. L’Impresa, per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio, dovrà provvedere al corretto trattamento dei sopra citati dati, approntando le misure tecniche ed organizzative individuate dal Titolare del Trattamento (il Committente), necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016.
4. L’Impresa sottopone il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa. Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento dati nella persona di…………………….
5. Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, degli obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 32, 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all’adempimento dei suddetti obblighi.
6. L’Impresa è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.
7. Al termine dell’esecuzione del contratto, l’Impresa si impegna a trasmettere al Dipartimento o, in alternativa e su richiesta di quest’ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati per l’esecuzione del presente contratto. L’impegno di riservatezza di cui al presente articolo intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.
ART. 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Impresa tutte le spese e gli oneri per l’espletamento dell’incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell’incarico, della polizza di cui all’art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.
2. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
3. Nei casi in cui sia dovuta l’imposta di bollo essa è sempre a carico dell’affidatario.
ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (lettera raccomandata, posta elettronica certificata) e riportare il Codice Identificativo Gara.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente comma l’impresa elegge domicilio al seguente indirizzo: e indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata.
(eventuale) In caso di RTI le comunicazioni effettuate agli indirizzi comunicati dalla mandataria si intendono ricevute e conosciute anche dalle imprese mandanti.
ART. 21 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
1. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, l’appalto è regolato dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle previsioni del D.Lgs. n. 209/2005.
4. Per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate trovano applicazione il Codice Civile e le altre disposizioni normative in tema di contratti di diritto privato.
ART. 21 - ALLEGATI
Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:
- Allegato 1.1: Capitolato tecnico;
- Allegato 1.2: Offerta tecnica;
- Allegato 1.3: Patto d’integrità.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmato dSiIgCiLtAaRlImMeARnItAe
INGV DIRETTORE GENERALE
23.11.2020 14:11:03
UTC
Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del cod. civ., l’Impresa dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 2
– Durata del contratto e recesso; Art. 7 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 8 – pagamento dei servizi assicurativi; Art. 9 – Provvigione; Art. 10 - Clausole penali; Art.11 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione; Art. 13 - Risarcimento danni e assicurazione; Art. 17 – Trattamento dei dati
personali; Art. 21 - Foro competente e legge applicabile.
XXXXXXX XXXXX XXXX
DIRETTORE GENERALE 23.11.2020 14:12:20 UTC
Firmato digitalmente