DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 128 / 2021 del 06/04/2021
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 128 / 2021 del 06/04/2021
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI DI VARESE PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
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OGGETTO: CONVENZIONE PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
vista la seguente proposta di deliberazione n. 207/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, ai sensi dell’art. 16 della L. 33/2009 (“Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” prevede che l’Agenzia assicuri “… il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati”;
• la legge n. 219/2005 con la quale sono stati individuati i principi cui le Regioni devono attenersi nell’individuare le strutture e gli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti;
• con DGR nn. 2701/2019 e 4078/2020 sono state affidati ad AREU il coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali e il coordinamento intraregionale ed interregionale dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
• con DGR n. VIII/6994/2008, lett. J) punto 7, è stata prevista l’attribuzione ad AREU dell’organizzazione e della gestione del coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, prevedendo il progressivo trasferimento ad AREU delle funzioni del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC);
• con DGR n. 937/2010 - allegato n. 2, paragrafo “Azienda Regionale Emergenza Urgenza” si è previsto che, in attuazione delle DD.G.R. nn. 10804/2009 e 6994/2008, a partire dal Bilancio 2011 l’AREU ha assunto le funzioni in materia di CRCC;
• con DGR n. IX/3825/2012 è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 13.10.2011 che, nel rispetto dell’autonomia della programmazione e dell’organizzazione regionale delle attività sanitarie, delinea il ruolo e le funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), in sostituzione dei CRCC, prevedendo altresì che la SRC in Regione Lombardia è una Struttura inserita nell’AREU;
RICHIAMATI:
• l’articolo 15, co. 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della
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spesa;
RILEVATO che, nell’ambito delle funzioni sopra assegnate, AREU con precedenti provvedimenti deliberativi e, in ultimo, la deliberazione n. 293 del 7.10.2019, ha acquisito tramite convenzione con l’ASST Sette Laghi di Varese la professionalità del personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo alla SRC;
EVIDENZIATO che vige la necessità di proseguire il richiamato rapporto convenzionale per disciplinare l’acquisizione del personale di cui sopra al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni in capo alla SRC;
RICHIAMATE:
• la nota dell’ASST, prot. 2020/11786 del 28.10.2020, con cui ha comunicato la scadenza della convenzione per il personale da adibire alla struttura regionale di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali al 31/12/2020, invitando AREU a trasmettere formale richiesta di xxxxxxx;
• la nota AREU, prot. 2020/14191 del 2.12.2020, tramite la quale è stata manifestata l’intenzione alla prosecuzione della convenzione sopra citata alle medesime condizioni economiche e operative, prosecuzione da formalizzare tramite scambio di idonea corrispondenza così come previsto;
• la nota dell’ASST, prot. 2021/190 del 7.1.2021, con la quale, stante la mancata adozione del provvedimento deliberativo di rinnovo entro l’anno 2020, ha comunicato l’opportunità di addivenire alla stipula di una nuova convenzione;
• la comunicazione AREU del 4.2.2021 con cui ha trasmesso all’ASST il nuovo testo convenzionale aggiornato;
• la nota dell’ASST, prot. 2021/5258 del 19.3.2021 e successiva comunicazione AREU del 23.3.2011, con le quali sono state apportate modifiche al testo convenzionale e condiviso il testo definitivo;
RILEVATO che, nell’ambito della citata convenzione, l’ASST s’impegna a favore di XXXX a:
• garantire la seguente consistenza di personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo al SRC per le attività trasfusionali:
• Personale amministrativo: n. 2 unità (100%), il personale è individuato nominalmente per garantire la sicurezza e continuità del servizio;
• Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
• Personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%);
• emettere apposita fattura (o altra idonea documentazione) a carico di AREU per gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l’espletamento del servizio, nei limiti di quanto determinato dalla vigente legislazione. XXXX provvederà a rimborsare l’ASST entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di xxxxxxxx;
EVIDENZIATO che:
• la citata convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resta in vigore fino
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al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo;
• gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti sono regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto;
• alla scadenza del termine convenuto, le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l’AREU e l’ASST;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e ASST Sette Laghi di Varese, per l’acquisizione del personale da adibire allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle attività trasfusionali di AREU, secondo la seguente consistenza/qualifica professionale:
• personale amministrativo: n. 2 unità (100%), il personale è individuato nominalmente per garantire la sicurezza e continuità del servizio;
• personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
• personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%);
2. di stabilire che:
• la predetta convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo;
• gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti sono regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto;
• alla scadenza del termine convenuto, le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l’AREU e l’ASST;
3. di prendere, altresì, atto che la predetta convenzione è sottoscritta ai sensi:
• dell’articolo 15, co. 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, e che è di comune interesse delle pubbliche amministrazioni in parola collaborare al fine di garantire il supporto all'AREU per le funzioni in capo alla SRC regionale;
• della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa annua
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stimata in € 150.000,00, da contabilizzare Bilancio dei rispettivi esercizi al conto n. 30.20.24.15 (“Costi per attività emotrasfusionale da ATS/ASST/FONDAZIONI della Regione);
5. di precisare che la spesa di cui sopra – all’interno del finanziamento regionale complessivo ad oggi assegnato – rappresenta una prosecuzione di attività già in essere negli esercizi precedenti, a parità di condizioni economiche;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
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CONVENZIONE PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
TRA
l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (già Azienda Regionale Emergenza Urgenza- di seguito per brevità AREU), con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 000, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito per brevità ASST), con sede legale in Varese, Viale Borri, 57, P.IVA 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro- tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, con nota prot. n. 0059139 del 28.09.2020
PREMESSO
• che con Legge n. 219/2005 sono stati individuati i principi cui le Regioni debbono attenersi nell’individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento interregionale e intraregionale delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e di compensazione;
• che la Regione Lombardia, con DGR n. VIII/6994 del 02.04.2008 di attivazione di AREU, ha attribuito all’AREU al punto 7 lettera J l’organizzazione e gestione del coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti prevedendo il progressivo trasferimento delle funzioni del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC);
che la DGR n. 937/2010 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 48,00.
Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021
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sanitario regionale per l’esercizio 2011”, all’allegato n. 2, paragrafo Azienda Regionale Emergenza Urgenza, prevede che in attuazione del disposto della DGR n. 10804/2009 e della DGR n. 6994/2008 (punto 7 lettere J e K del deliberato), a partire dal Bilancio 2011 l’AREU completerà il passaggio di funzioni in materia di CRCC in raccordo con l’Azienda sanitaria ad oggi coinvolta e con la Direzione Generale Sanità. Le relative risorse saranno assegnate con decreto della Direzione Generale Sanità all’AREU previa riduzione delle assegnazioni all’Azienda sanitaria interessata.
che la Legge Regionale 03.08.2011 n. 11 ha modificato il comma 1 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”),come modificata dalla L.R. n. 23/2015; da ultimo, l’art. 11 co. 1 lett. a) L.R. 22/2019 ha modificato l’art. 16 della L.R. 33/2009, prevedendo che l’Agenzia “assicura il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati”;
chele DD.G.R. 2701/2019 e 4078/2020 hanno affidato all’AREU il coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali e il coordinamento intraregionale ed interregionale dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
che la DGR n. IX/3825 del 25.07.2012 “aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che costituiscono il sistema trasfusionale regionale” ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 13 ottobre 2011 che, nel rispetto dell’autonomia della programmazione e dell’organizzazione regionale delle attività sanitarie, delinea il ruolo e le funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), in sostituzione dei CRCC, prevedendo, nell’allegato n. 2, che la SRC in Regione Lombardia è una Struttura inserita nell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'AREU e l'ASST per l’utilizzo di personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo al SRC, ad esclusione della figura del Responsabile disciplinata con apposito separato atto.
Art. 3 Durata
La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo, fatti salvi tutti gli intercorsi rapporti a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l’AREU e l’ASST.
Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sui rispettivi siti Internet aziendali.
Art. 4 Risorse umane
Al fine dell’espletamento del servizio la dotazione organica del personale viene individuata nella seguente consistenza:
Personale amministrativo: n. 2 unità (100%), il personale è individuato nominalmente per garantire la sicurezza e continuità del servizio;
Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
Personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%)
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Il personale adibito, dipendente dell’ASST, è coordinato e diretto, limitatamente allo svolgimento dei detti compiti e alla percentuale sopra definiti, dal Responsabile della SRC dell’AREU.
Le attività lavorative sono elencate analiticamente nell’allegato A.
Art. 5 Rapporti giuridico - amministrativi
L’ASST provvede alla completa gestione giuridico-amministrativa degli aspetti e delle procedure connesse ai rapporti di lavoro del personale.
L’ASST esercita il potere disciplinare di propria competenza. Al Responsabile della SRC, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, compete l’irrogazione, ovvero la segnalazione all’ufficio competente dell’ASST, per fatti o comportamenti del personale costituenti infrazioni disciplinari.
Art. 6 Rapporti economici
L’AREU si impegna a corrispondere all’ASST, a titolo di rimborso, gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l’espletamento del servizio, nei limiti di quanto determinato dalla vigente legislazione.
L’AREU provvede successivamente a rimborsare all’ASST quanto indicato al capoverso precedente, da considerare come specificato comprensivo di oneri e IRAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso (fattura o altra idonea documentazione).
Art. 7 Adempimenti
Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione e, ove richiesto, a prestare la loro collaborazione per il raggiungimento degli scopi ivi previsti o indicati dalla Direzione Generale Welfare.
ART. 8 – Imposte e oneri
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L’imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dall'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta da AREU per entrambe le Parti.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
ART. 9 – Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Varese.
ART. 10 Salute e sicurezza sul posto di lavoro
In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, tutti gli operatori cui è rivolta la citata convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni del predetto decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, AREU e ASST SETTE LAGHI si impegnano, pertanto, a farsi carico delle seguenti misure di tutela e dei connessi obblighi stabiliti dalla normativa richiamata:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.
n. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, con formazione generale, formazione specifica a carico delle Parti per gli operatori di propria competenza;
b) “Sorveglianza sanitaria” (art. 41 n. D.Lgs. 81/08) e “Informazione Lavoratori”
(art. 36 D.Lgs. 81/08) a carico delle Parti per gli operatori di propria competenza.
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ART. 11 – Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di comportamento
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
ART. 12 – Trattamento dei dati personali
Il Personale da adibire alla SRC é tenuto alla riservatezza sui dati dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione in relazione all’attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” RGPD 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
Le Parti dichiarano che ai sensi del “RGDP 2016/679”, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento dei dati (AREU) si impegna a fornire al Personale da adibire alla SRC, in qualità di autorizzato, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto, data dell’ultima firma digitale
L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale
p.t. Dr. Xxxxxxx Xxxx
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi rappresentata per delega del Direttore Generale dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, Le Parti stipulanti espressamente concordano e approvano specificatamente e per iscritto l'art. 9 relativo alla competenza del Foro.
L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale
p.t. Dr. Xxxxxxx Xxxx
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi rappresentata per delega del Direttore Generale dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Allegato A
Schede Attività del personale – rif. Art. 4
Attività personale amministrativo
Registrazione automatica delle bolle plasma inviato all’industria (programma Emoplas).
Verifica dei pesi su dati dell’industria (file industria – verifica internet - correzione Emoplas).
Verifica del frazionamento (fatture) e dei lotti di plasmaderivati inviati al controllo di stato.
Xxxxxx in magazzino dei lotti di emoderivati liberati dal controllo di stato.
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Verifiche congiunte dello stato di magazzino (periodicità mensile).
Consegna dei plasmaderivati sulla base della richiesta programmata (programmazione semestrale) o estemporanea.
Registrazione delle bolle di consegna (scarico bolle che pervengono dall’industria in Emoplas web) in conto lavorazione o compensazione.
Invio alle Aziende comunicazione della fatturazione da effettuare per i plasmaderivati ceduti in conto compensazione.
Estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data.
Periodica (annuale) rilevazione della totale movimentazione del plasma verso l’industria e dei plasmaderivati in tutta la Regione.
Aggiornamento settimanale della scorta strategica di emazie e in caso di urgenza ricerca di sangue presso le strutture della Regione.
Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattale o operativa della SRC.
Attività personale di ruolo sanitario non medico
Verifica del funzionamento del sistema informativo.
Costituzione di viste logiche delle scorte e delle disponibilità ai fini della compensazione regionale.
Verifica delle scorte strategiche e non, e indicazione per le eventuali compensazioni.
Pianificazione dell’estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data.
Verifica periodica del rispetto delle convenzioni in essere.
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Periodica (annuale) verifica della movimentazione del plasma verso l’industria e dei plasmaderivati ridistribuiti in tutta la Regione.
Implementazione del software per la gestione della tracciabilità dei plasmaderivati a livello clinico e la valutazione dell’appropriatezza della richiesta di plasma derivati.
Verifica degli scambi di emocomponenti tra SIMT e CLV ai fini della rendicontazione economica.
Implementazione di nuove tecnologie e progetti per la gestione della medicina trasfusionale.
Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattale o operativa della SRC.
Attività personale tecnico di laboratorio
Sviluppo di procedure relative alla gestione dei plasma derivati per promuovere l’assegnazione diretta da parte dei SIMT.
Collaborazione alla implementazione di nuove tecnologie e progetti per la gestione della medicina trasfusionale.
Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattale o operativa della SRC.
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