CONTRATTO
Imposta di bollo pari ad Euro 32,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 del 03.06.1996.
CONTRATTO
per attività di riabilitazione funzionale
a favore di persone affette da disturbo dello spettro autistico – anno 2018
premesso che:
• con deliberazione n. 295 del 22 febbraio 2018 la Giunta provinciale di Trento ha approvato le direttive per l’anno 2018 dei servizi socio sanitari nelle aree della disabilità e riabilitazione, materno infantile ed età evolutiva, salute mentale e dipendenze. Le direttive descrivono al punto 1.2.2.a i “ Centri Socio riabilitativi per il disturbo dello spettro autistico ”, operanti sul territorio provinciale con finanziamento a carico del SSP, ed annoverano fra questi anche la struttura “Xxxx Xxxxxxxxxx” xxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx (XX) già avviata nel corso del 2017. Le direttive in parola individuando l’offerta di prestazioni SSP di Casa Xxxxxxxxxx, il finanziamento ed i criteri di remunerazione valevoli per l’anno 2018;
• con delibera G.P. n. 2134 di data 07 dicembre 2017 sono state approvate prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2018-2020 e direttive all’APSS per l'esercizio 2018; nell’aggregato finanziario Integrazione Socio sanitaria - ISS art. 21 LP 16/2010 tabella E delle predette direttive sono comprese anche le risorse necessarie alla stipula del contratto anno 2018 con la struttura accreditata in parola,
tra
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito brevemente denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79
e
Autismo Trentino Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria con sede legale in Xxxxxxx (XX) xxx xxxxx Xxxxxx, 0 Fr. Coredo, quale gestore delle attività di riabilitazione funzionale svolte presso la sede di "Casa Xxxxxxxxxx" di seguito più brevemente denominata “Struttura”, identificata con P.Iva n. 02438020220, rappresentata dal Xxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx – CLT GNN 59D21 L0335S
si stipula quanto segue
Art. 1
(criteri di operatività)
1. La struttura è provvisoriamente accreditata con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale n. 157 del 08.06.2017 così come modificata dalla determinazione 195 del 13.07.2017.
2. Il presente accordo negoziale, nelle more dell’ottenimento dell’accreditamento istituzionale o del suo rinnovo, presuppone il possesso da parte della struttura dei requisiti minimi soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dalle disposizioni in materia che devono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la sua durata.
3. La Struttura è tenuta all’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni e mette a disposizione dell’Azienda la relativa documentazione.
4. La Struttura è tenuta ad adottare la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.
5. Il mancato rispetto delle suddette norme e condizioni determina la risoluzione del contratto.
Art. 2
(tipologia e quantità delle prestazioni)
1. La Struttura assicura prestazioni di riabilitazione funzionale in regime semiresidenziale e residenziale a favore di soggetti residenti in Provincia di Trento ed iscritti al SSP con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
2. L’attività oggetto del contratto è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali e provinciali in materia nonché a quanto puntualmente disciplinato dalle clausole contrattuali; in particolare la Struttura è tenuta ad erogare nei confronti degli utenti residenti ed iscritti al SSP prestazioni riabilitative secondo i limiti di finanziamento ed obiettivi di attività di seguito riportati:
Tipologia delle prestazioni di accoglienza | Regime di erogazione | Ricettività massima accreditata | Destinatari delle prestazioni a carico del SSP ed indicatori attività |
A. Attività e prestazioni socio riabilitative erogate in regime semi residenziale, finalizzate alla valutazione e potenziamento delle abilità occupazionali e definite con Piano Socio Educativo Individualizzato (PSEI) concordato con la competente UVM. | Semi Residenziale | 6 posti | Destinatari Persone iscritte al SSP e residenti in Provincia di Trento di età non inferiore a 16 anni, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Durata accoglienza La durata massima dell’accoglienza per il regime semiresidenziale e residenziale è di 6 mesi prorogabili dall’UVM fino a 12. La durata massima dell’accoglienza residenziale di sollievo è pari a 2 mesi all’anno fruibili anche in maniera frazionata. |
B. Accoglienza in regime residenziale che comprende attività e prestazioni socio riabilitative finalizzate alla valutazione e potenziamento delle abilità occupazionali e definite con Piano Socio Educativo Individualizzato (PSEI) concordato con la competente UVM. | Residenziale | 8 posti | |
C. Accoglienza in regime residenziale di sollievo secondo Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito dalla competente UVM. | Residenziale di sollievo | 1 posto | |
Limite massimo di finanziamento 2018 (oneri fiscali inclusi) Euro | 1.103.000,00 |
3. Per la corretta fruibilità delle prestazioni durante tutto l’anno possono essere effettuate periodiche verifiche tra il responsabile/referente della Struttura e il referente indicato dal Servizio Territoriale dell’Azienda; durante tali verifiche vengono valutati congiuntamente l’andamento degli accessi e delle attività negoziate.
4. È esclusa la possibilità di effettuare accoglienze per utenti con residenza anagrafica in comuni extra provinciali, fatte salve diverse indicazioni e definizione di modalità di recupero dei relativi oneri da parte della Provincia Autonoma di Trento.
Art. 3
(accesso alle prestazioni)
1. L’accesso alle prestazioni cui al presente contratto deve rispondere a criteri di qualità, appropriatezza ed equità definiti dalle linee guida/criteri aziendali, laddove presenti, fermo restando il tetto finanziario assegnato e la ricettività autorizzata ed accreditata.
2. L’ammissione alla Struttura avviene previa valutazione della UVM competente in base al territorio di residenza dell’utente.
Art. 4
(erogazione delle prestazioni)
1. L’UVM, a seguito della valutazione, redige il Piano Assistenza Individualizzato (PAI) comprensivo di obiettivi, tempi, indicatori di esito per il singolo utente; il percorso socio riabilitativo viene condiviso con la Struttura esplicitando anche la durata e la modalità di dimissione.
2. Sulla base del PAI la Struttura redige, per ciascun utente accolto, un Piano Socio Educativo Individualizzato (PSEI) utilizzando lo schema fornito dall’Azienda ed indicante in particolare: obiettivi specifici ed attività proposte in relazione alla tipologia di accoglienza residenziale e semiresidenziale. Per l’accoglienza residenziale finalizzata al sollievo, la Struttura definisce il programma delle attività proposte in coerenza con le indicazioni della UVM.
3. Nelle more dell’attivazione del sistema informativo citato all’art. 6 comma 1, la Struttura deve inviare all’Azienda, entro 30 (trenta) giorni dall’accoglienza, il PSEI alle caselle “e-mail” dedicate (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx e XxxxxxXxxxxxxXxxxxx@xxxx.xx.xx); a fronte di tale invio e per eventuali approfondimenti, l’Azienda contatta tempestivamente la Struttura. In assenza di contatti entro 7 (sette) giorni lavorativi, il PSEI è da intendersi approvato.
4. Alla conclusione dell’accoglienza la Struttura trasmette all’Azienda, tramite le caselle di posta dedicata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx e XxxxxxXxxxxxxXxxxxx@xxxx.xx.xx), il PSEI completo dello stato di raggiungimento degli obiettivi previsti.
5. La cessazione di un’accoglienza prima della data prevista va tempestivamente comunicata alla UVM inviante.
6. Sono preclusi alla Struttura eventuali trasferimenti ed invii diretti ad altri centri riabilitativi pubblici o accreditati, salvo espressa autorizzazione dell’UVM.
Art. 5
(addebiti e pagamenti)
1. L’accoglienza degli assistiti nella Struttura determina da parte dell’Azienda l’assunzione della relativa spesa nella misura massima definita dall’art. 2 comma 2 che è corrisposta dal Servizio Amministrazione Territoriale tramite Ufficio Territoriale Valli di Non, Sole, Rotaliana mediante finanziamento a budget annuo omnicomprensivo inclusi oneri fiscali.
2. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’erogazione dell’attività la struttura emette nota di addebito e la trasmette al SAT - Ufficio Territoriale Valli di Non, Sole, Rotaliana; quale supporto al documento fiscale viene altresì trasmesso un report relativo alle accoglienze, dimissioni, presenze ed assenze con distinzione dei diversi regimi di erogazione dell’attività. Il rapporto viene redatto su schema tipo predisposto dall’Azienda ed è sottoscritto dal legale rappresentante della struttura.
3. Le spettanze sono riconosciute in rate mensili posticipate e fino alla concorrenza del finanziamento massimo assegnato, da corrispondere entro 60 giorni dal ricevimento di idoneo documento contabile.
4. Ai fini fiscali la Struttura dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni soggette ad IVA. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
5. L’imposta di bollo è a carico della Struttura, salvo esenzione a norma di legge.
6. La struttura assume tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di fatturazione elettronica (L. 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.) secondo le specifiche indicate nel relativo regolamento ministeriale (D.M. 3 aprile 2013 n. 55) che ne disciplina regole di emissione, trasmissione e ricevimento.
Art. 6
(flussi informativi)
1. Per la puntuale gestione dei dati inerenti l’attività del centro la Struttura s’impegna ad utilizzare il sistema che sarà messo a disposizione dall’Azienda.
2. La Struttura s’impegna inoltre ad inviare al Servizio Amministrazione Territoriale alla stipula del presente accordo contrattuale:
a) i dati relativi al personale che garantisce l’accoglienza e l’attività riabilitativa/educativa (nome, cognome, qualifica, monte ore settimanale, tipologia di contratto) alla data di avvio dell’attività;
b) i nominativi e l’impegno orario settimanale dei professionisti (es. psicologi,etc..) operanti nella struttura, qualora non incaricati dall’Azienda.
3. La struttura informa tempestivamente il Servizio Amministrazione Territoriale nel caso di variazioni dei dati/elenchi cui al comma 2.
4. Entro la fine del 2018 e comunque prima della liquidazione della fattura relativa al mese di dicembre 2018 la struttura deve inviare al Servizio Amministrazione Territoriale ed al Centro di riferimento provinciale per l'autismo del Servizio Territoriale una relazione sull’attività annuale recante, in particolare, la valutazione complessiva dei risultati raggiunti, eventuali criticità riscontrate rispetto agli indirizzi provinciali - contrattuali nonché informazioni sulle iniziative formative frequentate dal personale operante presso la Struttura stessa.
5. La Struttura s’impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi informativi di cui al punto 1.2.7 delle direttive integrazione socio sanitaria 2018 citate in premessa.
Art. 7
(vigilanza e controlli)
1. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture e nelle more delle disposizioni nazionali e provinciali in materia di requisiti strutturali, organizzativi e di personale, l’Azienda, per il tramite del:
- Servizio Territoriale esercita la vigilanza tecnico sanitaria sulla Struttura;
- Servizio Amministrazione Territoriale esercita la vigilanza amministrativa/contabile.
2. Nell’ambito dell’attività di vigilanza l’Azienda effettuerà verifiche di coerenza fra il PSEI e l’attività assicurata a favore degli assistiti.
3. L’Azienda può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in loco e verifiche in merito all’attuazione da parte della Struttura delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Art. 8
(trattamento dati personali)
1. In aderenza alle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati ex D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la struttura è tenuta ad adottare il “Disciplinare per lo scambio
informativo tra APSS e soggetti “Contitolari” o “Responsabili esterni“ di trattamenti di dati personali”, di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 139/2012, allegato alla presente convenzione.
2. Sono individuati quali “Contitolari” nel trattamento dei dati personali con APSS per le disposizioni ex D.lgs. 196/2003 le strutture accreditate con il SSP.
Art. 9
(normativa anticorruzione)
1. Con l’accettazione del presente contratto la Struttura assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare la Struttura s’impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e dai paragrafi 8.6 “Codice di comportamento” e 8.7 “Obbligo di astensione e segnalazione di conflitti di interressi” del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito al link xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.
2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012- la Struttura sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’APSS nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
3. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto
Art. 10
(durata)
1. Il contratto decorre dal 01.01.2018 ed ha validità fino al 31.12.2018, salvo disdetta con preavviso di 60 giorni a mezzo PEC.
Trento,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Struttura Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Il Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Agli effetti dell’art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere le condizioni di contratto e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Struttura Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Il Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx
- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 82/2005-