CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
XXX.XXXXX000.XXXXXXXX XXXXXXX.0000000.00-00-0000-X
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti e Logistica Ufficio Gestione Gare
RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI,
DI CONDIZIONAMENTO ED IDRICOSANITARI PRESSO LE SEDI DELLE DIREZIONI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN ROMA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Oggetto dell’affidamento
L’oggetto dell’affidamento del presente contratto, del quale sono di seguito descritte le condizioni particolari, è il servizio annuale di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici, di condizionamento ed idricosanitari presso le sedi delle direzioni centrali dell’Agenzia delle entrate in Roma, come descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta tecnica (laddove migliorative rispetto a quelle del Capitolato Tecnico) ed economica, nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.
Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Caratteristiche del servizio
Il servizio si articola nell’effettuazione dei servizi di manutenzione programmata, inclusiva di presidio, e non programmata degli impianti. Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip “Servizi” ed in particolare alla categoria “Servizi agli impianti”
Importo dell’affidamento
L’importo complessivo della RDO, inclusi gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso è pari ad € 214.422,07 (duecentoquattordicimilaquattrocentoventidue/07) al netto dell’IVA.
L’importo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 3.238,08 (tremiladuecentotrentotto/08) al netto dell’IVA. Alla RDO viene allegato lo schema di DUVRI dell’appalto.
La base d’asta del canone per il servizio di manutenzione programmata, inclusivo del presidio, è pari ad € 116.183,99 al netto dell’IVA.
L’importo stimato per interventi di manutenzione non programmata è pari ad € 95.000,00 al netto dell’IVA.
Tali valori, stimati in base all’attuale consistenza degli impianti, sono passibili, nei limiti dell’importo complessivo della RDO, di variazioni in aumento o diminuzione secondo le reali e contingenti necessità dell’Agenzia in base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Al fornitore saranno liquidati:
a) il canone per il servizio di manutenzione programmata degli impianti, inclusivo del presidio, secondo quanto indicato nell’offerta economica. Detto canone è passibile di variazioni in diminuzione o in aumento, in base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti nel periodo di riferimento;
b) nei limiti dell’importo stimato, i corrispettivi per gli interventi di manutenzione non programmata, in base agli interventi effettivamente eseguiti e alla loro tipologia. I corrispettivi per tali interventi saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta, risultante dalla propria offerta economica, ai prezziari indicati nel Capitolato Tecnico e, in via residuale, al nuovo prezzo concordato secondo quanto previsto nel Capitolato medesimo.
La procedura di quantificazione del canone e dei corrispettivi da liquidare è descritta nel Capitolato Tecnico.
Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel Capitolato Tecnico.
Il fornitore dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, per la manutenzione non programmata non si dovesse raggiungere l’importo stimato sopra indicato.
Durata del contratto
La presa in consegna di tutti gli impianti potrà avvenire in tempi successivi, tuttavia l’intera fase di presa in consegna non potrà comunque eccedere giorni lavorativi 7 (sette) decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero quelli inferiori indicati nell’offerta tecnica del fornitore.
Il contratto tra l’Agenzia e il Fornitore avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di presa in consegna del primo impianto da parte del Fornitore. In ogni caso il contratto perderà efficacia qualora prima della scadenza si raggiunga l’importo complessivo posto a base di gara. Si evidenzia che nella fase di presa in consegna potrà essere presente, ove richiesto dall’Agenzia, il manutentore uscente.
E’ facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016.
In ogni caso il Fornitore, alla scadenza del contratto sottoscritto a seguito della presente RDO, dovrà obbligatoriamente prestare assistenza alle operazioni di consegna degli impianti al manutentore entrante, senza alcun onere aggiuntivo.
L’Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi oggetto del contratto.
L’Agenzia ha avviato una procedura di gara comunitaria per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili in uso a tutti gli uffici dislocati sul territorio nazionale; in tale procedura sono compresi anche i servizi oggetto del presente contratto. Nel caso in cui i contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione della gara comunitaria dovessero avere esecuzione durante la vigenza contrattuale del presente affidamento, l’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del Codice.
Modalità e sedi di esecuzione del servizio
L’esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.
Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.
Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO.
Responsabile del servizio e responsabile tecnico
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, i nominativi dei soggetti designati responsabile del servizio e responsabile tecnico, i quali, dotati di adeguata competenza, saranno i referenti per la gestione del contratto.
I soggetti designati dovranno essere quelli indicati nell’offerta tecnica o, comunque, dotati di analoga esperienza e professionalità. Ogni sostituzione di tali soggetti che si rendesse necessaria dovrà essere approvata dall’Agenzia con riferimento ai requisiti di cui sopra.
Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al più tardi entro la data di presa in consegna del primo impianto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.
Responsabilità civile e garanzia definitiva
Il fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
Il fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
Il fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima. Ferma restando la responsabilità del fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento dei servizi manutentivi, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro, attraverso polizza RCT/ RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, preliminarmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, come prevista dall’art. 103 del d.lgs. n.50/2016.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Responsabilità del fornitore
Il fornitore si impegna all’esecuzione dell’appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E’ obbligo del fornitore, possedere tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel Capitolato Tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose.
Il fornitore si impegna a manlevare l’Agenzia nei confronti di terzi da qualunque responsabilità e/o risarcimento conseguenti e/o connessi a quanto precede.
Il fornitore si impegna, altresì, a risarcire tutti i costi, nessuno escluso, che l’Agenzia dovesse sostenere in relazione ad azioni o pretese che terzi dovessero avanzare per i motivi che precedono.
Terzo responsabile
Il Fornitore, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, assume la funzione di Terzo Responsabile così come definito dall’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.. E’ onere del Fornitore provvedere all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative, previste dalla normativa, per l’assunzione formale del ruolo di Terzo Responsabile. Si rinvia al par. 5.3 del Capitolato Tecnico per ogni ulteriore dettaglio.
Segreto d’ufficio
Il fornitore si impegna a non divulgare notizie dell’Agenzia di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, eseguano copie o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto eventualmente in possesso in ragione dell’incarico affidato con il presente contratto.
Obblighi nei confronti del personale dipendente
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa
avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Fatturazione e pagamento
Il fornitore, esperita la procedura di rendicontazione descritta nel Capitolato, sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate.
L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.
Sull’importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
- Agenzia delle Entrate – Xxx X. Xxxxxxx x. 000 x/x - 00000 Xxxx – P.IVA 06363391001
e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.
Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Penali, recesso e risoluzione
Previa contestazione dell’addebito, verranno applicate al contratto le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Subappalto
Ove dichiarato dal fornitore in sede di offerta nel DGUE, è consentito il ricorso al subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente.
Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
- l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dichiarazione dell’Impresa relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione.
L’Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara .
Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Agenzia, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti di Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti di Agenzia dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Agenzia deve acquisire e/o ricevere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’Impresa nei confronti della subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di Agenzia, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare ad Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Il Fornitore si impegna a comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Cessione del credito
Ai sensi dell’art 106 del D.lgs.n.50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, pertanto:
a) il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’Agenzia in originale o in copia autenticata;
b) la cessione si intende valida qualora l’Agenzia non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario deve essere un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle
Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
L’aggiudicataria sottoscrive i “patti di integrità” previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Trattamento dei dati personali
Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
Per il dirigente ad interim Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario delegato
Xxxxxxxxx Xxxxx
*Firmato digitalmente
*L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente