DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
A) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, FIRMATO A YAOUNDÉ IL 17 MARZO 2016;
B) ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI XXXXX, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005;
C) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI XXXXX IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007;
D) ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016;
E) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011;
F) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013;
G) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS, FATTO A BANGKOK IL 17 FEBBRAIO 2003;
H) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A ROMA IL 15 APRILE 2014;
I) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006;
L) ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016;
M) ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007.
R E L A Z I O N E
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Articolo 1, lettera a): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016”.
Il Camerun è uno dei paesi più stabili dell'Africa sub-sahariana, grazie alla lunga pace di cui ha goduto dall’indipendenza e della politica di coesione interna promossa dal Presidente Xxxx in un’area dai risvolti critici, come quello del Sahel/Bacino del Lago Ciad. Il Presidente Xxxx Xxxx, al potere dal 1982, ha assicurato al Paese pace e stabilità, consentendo al Camerun di conseguire obiettivi importanti di sviluppo e di riduzione della povertà e di raggiungere l’autosufficienza alimentare.
L’Italia figura tra i primi 10 partner commerciali del Camerun soprattutto per le importazioni che, nonostante abbiano subito un andamento non costante, rimangono elevate. Esse riguardano soprattutto petrolio e risorse naturali come il legno, settore nel quale operano la maggioranza dei nostri investitori. Le esportazioni hanno registrato il miglior risultati nel 2011 per poi attestarsi su livelli intorno ai 100 milioni di euro, certamente non all’altezza degli interessi e delle potenzialità. Vi sono pertanto ampi margini di miglioramento soprattutto in alcuni ambiti come quello delle costruzioni e dei relativi materiali, della meccanica industriale e della distribuzione di prodotti alimentari e di consumo.
L’Italia vanta una presenza economica tradizionale che conta complessivamente circa 70 imprese italiane o con interessi italiani riunite nel Circolo d’Affari italiano del Camerun. vantando una presenza di lunga data nel settore dello sfruttamento forestale e della trasformazione del legno. Le aziende italiane del settore (Alpi, primo investitore italiano in Camerun, SIM, PLACAM, SEFAC e altri) danno complessivamente lavoro, tra posti diretti e indiretti, a 10.000 addetti, effettuando una trasformazione in loco della materia prima, aspetto di grande interesse per il Governo e per il Presidente Xxxx, che insistono sull’esigenza di sviluppare l’industria e la trasformazione in loco delle ingenti risorse naturali e minerarie del Paese, per creare valore e occupazione e superare il modello di economia post-coloniale. Le nostre imprese operano nel rispetto dei protocolli locali e internazionali sullo sfruttamento delle risorse forestali, che appartengono al Bacino del Fiume
Congo. Altre presenze italiane riguardano l’agroalimentare (Ferrero, attiva con un’impresa a vocazione sociale), l’edilizia e le costruzioni, la logistica e i trasporti (Grimaldi), la meccanica.
Il Camerun guarda con attenzione al nostro modello di sviluppo economico basato sulle piccole e medie imprese che presenta elementi di affinità con la cultura imprenditoriale camerunese. Il Paese offre opportunità di grande interesse in un ampio numero di settori, oltre a quello dei lavori pubblici e delle costruzioni, in particolare l’agricoltura e l’agro-industria, la trasformazione industriale, l’energia con particolare riferimento alle rinnovabili. Per la sua posizione geografica il Camerun si propone come “piattaforma” per una proiezione nell’area CEMAC e in Africa Centrale. La ratifica dell’accordo di Partenariato con l’Unione Europea (APE) costituisce un “atout” per il Paese, per la possibilità di esportare sui mercati UE in regime di libero scambio e per il progressivo smantellamento del regime tariffario sui beni di origine europea. Prospettiva che interessa particolarmente paesi come l’Italia per le opportunità di esportazione di macchinari e attrezzature per l’industria.
L’organizzazione a Milano in occasione di Expo del Cameroon Business Forum ha messo in evidenza le potenzialità del Paese e del rapporto bilaterale in campo economico, suscitando interesse da parte delle imprese italiane. Possibili iniziative potranno essere promosse nell’ambito dei seguiti della visita del Signor Presidente della Repubblica. La visita del Signor Presidente della Repubblica costituisce un segnale di attenzione importante da parte italiana ed europea verso il Camerun e il suo ruolo nella Regione.
L’Iniziativa Italia-Africa, promossa dal MAECI, è stata concepita per rilanciare la presenza dell’Italia nel continente africano e per intensificare i rapporti all’insegna della sostenibilità politica, economica, sociale, ambientale, dei diritti umani, con una particolare attenzione allo sviluppo di partenariati pubblico-privati. I segmenti tematici dell’Iniziativa Italia–Africa”: energia, ambiente, infrastrutture, agricoltura, cultura, energia, sono stati trattati nel corso di eventi-convegni specifici che hanno coinvolto quasi trenta Paesi africani, incluso il Camerun. L'Africa ha bisogno di guardare oltre al mero sfruttamento delle risorse naturali, diversificando l'economia anche con investimenti mirati nella formazione e nell'innovazione culturale, tutti settori nei quali l'Italia può dare il suo positivo contributo per le eccellenze della sua expertise.
Il Camerun non è un Paese prioritario per la Cooperazione italiana che vi ha comunque investito complessivamente quasi 60 milioni di euro dall’indipendenza. Il Paese beneficia oggi di altre forme di supporto in particolare attraverso la cooperazione decentrata attuata da enti locali, ONG e università che sono molto attivi nei settori della sanità, dell’educazione e dell’assistenza alle fasce vulnerabili.
La cooperazione interuniversitaria ha assunto un ruolo significativo per le relazioni bilaterali tra Italia e Camerun. Diverse Università italiane sono presenti con programmi congiunti di ricerca e di
formazione, che riscuotono particolare interesse. Tra di essi si segnalano la collaborazione tra l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria edile, civile e ambientale e la Scuola Nazionale Superiore dei Lavori Pubblici di Yaoundé, Università del Ministero Lavori Pubblici. La formazione universitaria è erogata in Camerun da 8 università pubbliche e una decina di atenei privati riconosciuti dallo Stato. Negli ultimi 3 anni l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé ha rilasciato circa 1000 visti di studio a cittadini camerunesi. Tali studi sono finanziati direttamente dalle famiglie che attribuiscono un elevato valore sociale all’istruzione e alla formazione universitaria all’estero. Questa presenza alimenta una diaspora di qualità composta da 8200 cittadini camerunesi in maggioranza studenti ed ex-studenti. Il Camerun è uno dei Paesi a più alta scolarizzazione della Regione (circa 93%) e con risorse umane tra le migliori del continente.
In tale contesto di vivace collaborazione tra le sue società civili (università, ONG, Onluss), la promozione delle relazioni culturali assume grande rilevanza. Tra Italia e Camerun non è mai stato firmato alcun Accordo culturale. La firma di questa Intesa rappresenta pertanto uno sviluppo rilevante nei rapporti bilaterali con il Camerun. L’accordo consentirà di fornire una cornice giuridica appropriata alle numerose iniziative già in corso e di valorizzare dal punto di vista politico il dinamismo della collaborazione nei settori della cultura, della formazione e della cooperazione interuniversitaria. La firma di questo accordo ci consente inoltre di rispondere alla domanda culturale e di conoscenza dell’Italia in Camerun, dove cresce l’interesse per la nostra cultura e per la nostra lingua. L’italiano è insegnato in 5 università camerunesi. E’ attivo un Corso di Laurea magistrale in studi italiani presso l’Università di Dschang. A partire dall’anno accademico 2016- 2017 saranno inoltre avviati due nuovi Corsi di Laurea presso le Università di Douala e di Maroua, dove è già attivo un Corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti. Il Ministero dell’Insegnamento Secondario ha inoltre promosso l’introduzione dell’italiano in 66 licei. Attualmente corsi di italiano sono attivi in 25 licei, per un totale di 3300 studenti. Nel mese di giugno 2016 sono previsti i primi baccalaureat con opzione italiano. Gli studenti che complessivamente frequentano corsi di italiano presso le Università e i licei del Camerun sono circa 4000.
L’Ambasciata d’Italia a Yaoundé organizza ogni anno manifestazioni culturali (in particolare rassegne del cinema e concerti) che riscuotono un grande interesse. La Settimana della “Lingua italiana nel mondo” è diventata un appuntamento regolare che coinvolge le istituzioni impegnate nella diffusione dell’italiano in Camerun.
Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell’accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori che ha già dato importanti risultati in questi anni. L’accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un’ulteriore crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e
investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in Africa Centrale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall’applicazione dell’accordo, costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L’intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale, avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del “Sistema Italia” in Camerun. Analisi dell’articolato
ARTICOLO 1: definisce i settori d’intervento dell’accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell’informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.
ARTICOLO 2-3: prevede che ciascuna Parte Contraente valuti la possibilità di includere nei propri programmi d’insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell’altra Parte e prevede l’avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
ARTICOLI 4: offre, nel limite delle risorse a disposizione, di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti.
ARTICOLO 5: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell’altra Parte, l’accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
ARTICOLO 6: favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale artistico e gli scambi di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l’originalità culturale ed artistica di ciascun Paese.
ARTICOLO 7: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
ARTICOLO 8: favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d’interesse educativo o documentari riguardante i rispettivi Paesi.
ARTICOLO 9: favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet);
favorisce lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le parti ed in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.
ARTICOLO 10: promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 11: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall’altra Parte.
ARTICOLO 12: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
ARTICOLO 13: istituisce una Commissione Mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
ARTICOLO 14: sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, nonché di quelli derivanti dall’appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.
ARTICOLI 15-16: vi si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell’accordo.
ARTICOLO 17: prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell’accordo.
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Articolo 1, lettera b): “Accordo in materia di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Xxxxx, fatto
a Roma il 21 ottobre 2005”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
Le già ottime relazioni diplomatiche fra l’Italia e la Xxxxx del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La Visita di Stato del Signor Presidente Xxxxxxxxxx del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell’eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento G20. Da ultimo, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Xxxxx Xxxxx, ha incontrato il Presidente della Repubblica Xxx Xxxxx-xxx, a margine del Vertice sulla Sicurezza Nucleare tenutosi a Seoul il 26- 27 marzo 2012.
La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l’occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell’immagine dell’Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna “Italia in Corea” e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.
Uno dei volet principali dell’attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Xxxxx del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale e la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso gli accordi permetterebbero a Italia e Xxxxx del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dar vita a nuove forme di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.
Le basi della collaborazione culturale fra Italia e Xxxxx del Sud risiedono nel precedente Accordo Culturale, firmato a Seoul il 16 giugno 1965. A tale accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli Esecutivi di collaborazione culturale di cui il più recente è l’VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.
In questo contesto la proposta di un nuovo accordo risponde all’esigenza di sostituire l’accordo di cooperazione culturale che, firmato a Seoul il 16 giugno 1965, è sprovvisto di copertura finanziaria; Illustrazione dell’articolato
Il testo dell’accordo è composto un breve preambolo e da 22 articoli.
Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale in senso lato nelle arti, nella cultura, nell’istruzione, nello sport, per il patrimonio culturale ed archeologico, per i giovani.
L’articolo 1 enuncia i principi di base: la cooperazione, oltre a dover essere paritaria e favorevole per entrambe le parti, dovrà aver luogo nel rispetto della normativa in vigore nei rispettivi paesi.
L’articolo 2 promuove la cooperazione bilaterale e multilaterale, anche nel quadro di organizzazioni internazionali.
L’articolo 3 sostiene le iniziative di ciascuna della Parti Contraenti rivolte ad incoraggiare lo studio e la diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell’altra.
L’articolo 4 descrive i mezzi utili per migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione al fine di poter giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di istruzione.
L’articolo 5 incoraggia il sostegno di ciascuna Parte sul proprio territorio alle istituzioni culturali dell’altra Parte e auspica un accordo sulle strutture necessarie per tali istituzioni.
L’articolo 6 promuove la collaborazione ed i contatti tra le rispettive università, descrivendo le forme che tali contatti possono assumere.
L’articolo 7 descrive le forme e le finalità delle collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura e architettura.
L’articolo 8 favorisce la collaborazione attraverso promozioni di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche.
L’articolo 9 incoraggia la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell’altro Paese. L’articolo 10 richiama la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale.
L’articolo 11 promuove la tutela del patrimonio e del paesaggio culturale attraverso la cooperazione diretta fra musei e istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio.
L’articolo 12 enumera i modi con cui si può promuovere la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e archeologico.
L’articolo 13 descrive i criteri e le finalità nell’assegnazione di borse di studio.
L’articolo 14 richiama la necessità di collaborare per prevenire ed eliminare il traffico illegale di beni culturali.
L’articolo 15 tratta il tema dei diritti umani.
L’articolo 16 descrive metodi e modi per la promozione della cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.
L’articolo 17 incoraggia gli scambi nel settore della filmografia, della radio e della televisione. L’articolo 18 prevede anche, di mutuo assenso, il sostegno delle due Parti a progetti con istituzioni di un paese terzo.
L’articolo 19 descrive le funzioni e gli aspetti organizzativi di una Commissione mista per la cooperazione culturale.
L’articolo 20 tratta il tema delle controversie che potrebbero ingenerarsi dall’attuazione dell’accordo e della loro risoluzione individuandone le modalità di soluzione.
L’articolo 21 descrive la procedura per modificare l’accordo.
L’articolo 22 tocca gli aspetti dell’entrata in vigore e della rescissione dell’accordo.
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Articolo 1, lettera c): “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Xxxxx in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
Le già ottime relazioni diplomatiche fra l’Italia e la Xxxxx del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Signor Presidente Xxxxxxxxxx del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell’eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento G20. Da ultimo, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Xxxxx Xxxxx, ha incontrato il Presidente della Repubblica Xxx Xxxxx-xxx, a margine del Vertice sulla Sicurezza Nucleare tenutosi a Seoul il 26- 27 marzo 2012.
La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l’occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell’immagine dell’Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna “Italia in Corea” e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.
Uno dei volet principali dell’attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Xxxxx del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale e la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. In tale senso l’accordo permetterebbe a Italia e Xxxxx del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dar vita a nuove forme di cooperazione scientifico- tecnologica.
Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un leader mondiale e grande è l’attenzione posta dall’industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l’obiettivo di far parte dei 10 Paesi leader in tale ambito. Da parte sua l’Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo Italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale, intende profilarsi in estremo oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati partner particolarmente avanzati, vede la Xxxxx del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.
Le basi della collaborazione scientifico-tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente accordo di collaborazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 2 marzo 1984.
In questo contesto la proposta di un nuovo accordo risponde alle seguenti esigenze:
a) sostituire l’accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;
b) adattare i contenuti dell’accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.
Illustrazione dell’articolato
Il testo dell’accordo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.
Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica. L’articolo 1 enuncia la finalità dell’accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.
L’articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.
L’articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.
L’articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione. L’articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.
L’articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.
L’articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell’annesso dell’accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.
L’articolo 8 decide la costituzione di una Commissione Mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell’elaborazione dei programmi esecutivi periodici.
L’articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all’attuazione e all’interpretazione dell’accordo.
L’articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l’accordo.
L’articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell’accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.
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Articolo 1, lettera d): “Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016”.
Le relazioni bilaterali fra Italia e Costa Rica sono tradizionalmente molto cordiali e improntate a grande amicizia e collaborazione. In occasione della visita ufficiale in Italia il 25-26 maggio prossimi, il Presidente Xxxxx è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. La visita del Presidente costaricense, dopo oltre 10 anni di distanza dalla visita in Italia di una massima della Repubblica di Costa Rica, dimostra la volontà del Presidente Xxxxx di rilanciare le relazioni e di espandere la cooperazione bilaterale a nuovi settori. Durante la visita del Presidente Xxxxx, che è anche Capo dell’Esecutivo, verranno firmati accordi bilaterali di cooperazione nei settori della giustizia, della lotta ai cambiamenti climatici e dello scambio di informazioni in materia fiscale.
L’accordo di cooperazione culturale-scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell’Italia con uno dei partner tradizionali dell’America centrale, che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo, tra i più elevati dell’area. Non è infatti mai stato firmato uno specifico accordo nel settore, che era ricompreso nell’ambito dell’accordo quadro tra Italia e Costa Rica firmato il 24.10.201983 che riguardava in particolare la cooperazione economica, finanziaria, sociale, e culturale. L’accordo in questione verrà firmato, per la parte italiana, dal Sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, e per la parte costaricense il Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx A. Xxxxxxxx Xxxx.
Il rafforzamento della cooperazione bilaterale è favorito dai solidi rapporti commerciali tra Italia e Costa Rica, che sono attestati su livelli più che soddisfacenti in quanto il Costa Rica è risultato il quarto più importante partner dell’Italia in Centro America (dopo Messico, Panama e Cuba), con un interscambio globale che nel 2015 ha raggiunto la cifra di 379,5 milioni di euro (in aumento rispetto alla cifra di 323,4 milioni di euro del 2014, +17%).
L’ottimo andamento delle relazioni bilaterali è anche confermato dalla piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Per quanto concerne la candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per il 2017-2018, San José ha confermato il proprio sostegno, che è stato confermato nelle successive occasioni di incontri.
Analisi dell’articolato
Articolo 1 - Indica che, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologia
così come la diffusione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell’altra Parte.
Articoli 2 e 3 - Riconoscono la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali partners dell’accordo attraverso lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un’intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.
Articolo 4 - Possibilità di partecipazione al finanziamento e/o all’attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell’accordo, previo accordo dei due Paesi, di Organismi Internazionali.
Articolo 5 - Possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
Articolo 6 - Collaborazione nel settore dell’istruzione favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche ed ordinamenti scolastici.
Articolo 7 - Impegno di scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Università al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di Studio tra i due Paesi.
Articolo 8 - Offerta di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell’accordo.
Articoli 9, 10 e 11 - Collaborazione nei settori dell’editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.
Articolo 12 - Impegno di collaborazione nell’ambito della repressione del traffico illegale di opere d’arte, di beni e documenti soggetti a protezione.
Articolo 13 - Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù. Articolo 14 - Scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Articolo 15 - Impegno di promozione dello sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive Università ed Enti di ricerca.
Articolo 16 - Cooperazione nei settori dell’archeologia, dell’antropologia e scienze affini.
Articolo 17 - Facilitazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, di materiali ed attrezzature previste da attività indicate nell’accordo.
Articolo 18 - Impegno di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l’impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.
Articolo 19 - Istituzione di una Commissione mista ai fini dell’esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.
Articolo 20 - Entrata in vigore e durata dell’accordo.
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Articolo 1, lettera e): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011”.
Le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Gabon e l’Italia sono improntate ad uno spirito di grande amicizia e collaborazione, suggellate dalla visita ufficiale a Roma, nel maggio 2011, del Presidente gabonese Xxx Xxxxx Xxxxxxx presso il Sig. Presidente della Repubblica. A testimonianza dell’attenzione politica e della volontà di entrambi i Paesi di rilanciare il dialogo e la collaborazione reciproci, il Gabon ha confermato il proprio appoggio alla candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza per il 2017-2018, così come il nostro Paese ha sostenuto la candidatura gabonese al medesimo organismo nel biennio 2010-2011. Il Gabon ha inoltre partecipato ad EXPO 2015 nel “cluster” del Cacao.
Tali relazioni vanno inquadrate nel contesto più generale di rafforzamento della presenza italiana nell’Africa Sub-Sahariana, a testimonianza dell’attenzione politica e della volontà dell’Italia di rilanciare il dialogo e la collaborazione con tale area in ambito non solo bilaterale ma anche sul piano regionale, europeo ed internazionale.
L’economia del Gabon si fonda sulle materie prime del settore minerario, in particolare petrolio (è uno dei principali Paesi africani produttori), manganese e sul legname. L’agricoltura riveste un’importanza limitata - è divenuta, infatti, la priorità dell’attuale governo - e la maggior parte dei prodotti alimentari viene importata, nonostante il grande potenziale che il Paese offre in campo agricolo. Notevole sviluppo sta prendendo l’ecoturismo, segmento di mercato in cui il Gabon ha un interessante potenziale, dato che il territorio presenta una grande biodiversità, con immense foreste che coprono l’80% del territorio e con tante specie animali e piante.
Riguardo ai rapporti bilaterali, la presenza economica italiana è dominata dall'ENI che nel luglio 2014 ha effettuato un'importate scoperta nell'off-shore del Gabon a 00 xx xxxxx xxxxx, x 00 xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 000.000 x/x posiziona il Gabon al quarto posto fra i Paesi africani produttori di petrolio. Il settore è l'asse portante dell'economia gabonese, contribuendo per circa il 44% al PIL nazionale e rappresentando circa l'83% delle entrate derivanti dalle esportazioni. Oltre all’ENI è da menzionare la multinazionale vicentina XXXX XXXX nel settore del legno, cui si sono aggiunti gli investimenti di Trevi spa nel settore delle infrastrutture stradali ed edilizie, di IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile, di Selex (Finmeccanica) nel settore del sofware di sicurezza e, da ultimo, di altre imprese (IIG di Roma e Cooprogetti di Gubbio) nel settore edilizio. I settori bilaterali da approfondire sono: agribusiness, energie rinnovabili ed edilizia sostenibile.
L'interscambio bilaterale è in costante crescita, raggiungendo nel 2014, i 356 milioni di euro, ma il saldo della nostra bilancia commerciale è tradizionalmente negativo, a causa dell'importazione di
idrocarburi. Dall’analisi dell’interscambio dei primi 9 mesi del 2015 si ricava un trend di ulteriore crescita degli scambi (al 30 settembre, 450 milioni di Euro).
Gli accordi in essere tra i due Paesi sono i seguenti: Accordo bilaterale sulla Cooperazione militare e di difesa, firmato nel 2011. Da parte italiana l’iter di ratifica è in dirittura d’arrivo. Accordo per la Cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato nel 2011. Iter di ratifica in fase di avvio. Convenzione per evitare la doppia imposizione, firmato nel 1999. Iter di ratifica quasi completato da parte italiana. Accordo sull’esenzione dall’obbligo di visto d’ingresso per corto soggiorno per i titolari di passaporto diplomatico, in fase di negoziazione.
Il Gabon non è paese prioritario per la Cooperazione Italiana in base alle linee guida 2014-16 e gli ultimi interventi risalgono ad alcuni anni fa. L’Italia ha finanziato nel 2000 il programma, denominato “Sostegno allo sviluppo socio-sanitario della provincia della Ngouniè”, per un importo complessivo di circa complessivo di circa 1,4 milioni di Euro, che è stato affidato all’ONG ALISEI. L’iniziativa è un progetto pilota per l’attuazione delle linee guida dettate dal Ministero della Sanità del Paese in materia di “Primary Health Care” ed è rivolta a circa 80.000 abitanti, oltre ad 8.000 rifugiati dal vicino Congo; per completezza di informazione si ricorda che nel corso degli anni 80 sono stati finanziati due centri di formazione professionale.
In un recente incontro dell’Ambasciatore italiano in Gabon con quel Ministro della Cultura, è nuovamente emerso il forte interesse gabonese di poter avvalersi di nostri specialisti nella gestione dei musei, alla luce degli sforzi in atto per un potenziamento ed ammodernamento delle strutture museali gabonesi, unitamente alla possibilità di formazione in Italia di studenti/laureati nelle discipline artistiche, in particolare nelle arti plastiche, ceramica e porcellana.
Analisi dell’articolato
ARTICOLO 1: definisce i settori d’intervento dell’accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell’Informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.
ARTICOLO 2: prevede l’ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l’attività di ricerca nel Paese della controparte.
ARTICOLI 3-4: impegnano ciascuna Parte Contraente a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni ed a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
ARTICOLI 5-6: offrono, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e favoriscono lo scambio di studenti, di
tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri nei settori menzionati all’articolo 1.
ARTICOLO 7: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l’accesso agli Enti museali, di studio e di ricerca della controparte.
ARTICOLO 8: facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei Musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l’originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.
ARTICOLO 9: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra gli Enti radiotelevisi.
ARTICOLO 10: favorisce lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.
ARTICOLO 11: facilita la cooperazione nel campo delle arti visive, dello spettacolo, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.
ARTICOLO 12: promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici. Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie.
ARTICOLO 13: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall’altra Parte.
ARTICOLO 14: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
ARTICOLO 15: promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.
ARTICOLO 16: istituisce una Commissione Mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione saranno individuati da ciascuna Parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.
ARTICOLI 17-19: stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie, la durata, le modifiche e l’entrata in vigore del presente accordo.
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Articolo 1, lettera f): “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
L’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale scientifico e tecnologico con questo paese centroasiatico: l’ultima intesa in tal senso, resasi obsoleta per gli intervenuti cambiamenti politici, risale al 1960, anno della firma dell’accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.
Lo scopo primario dell’accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan.
Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l’accordo faciliterà cooperazioni nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
L’accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dello sport, delle politiche giovanili e dei media.
Illustrazione dell'articolato
Il testo si compone di un preambolo e 14 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) - Individuazione delle finalità dell’accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti (art. 1);
(II) - Settori di collaborazione:
- si favorisce la cooperazione bilaterale attraverso iniziative congiunte (art. 2);
- università e ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia (art. 3);
- istruzione (art. 4), anche attraverso la concessione di borse di studio (art. 5);
- cultura, spettacolo e tutela del patrimonio culturale e archeologico (art. 6), anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d’arte (art. 7);
- media, sport e politiche giovanili (art. 8);
- scienza, tecnologia (art. 9) e uso della proprietà intellettuale (art. 11);
(III) - Organi e modalità di esecuzione della cooperazione culturale:
- autorità coordinatrici (art.10);
- si istituisce un’apposita Commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi (art. 12);
(IV) - Clausole di soluzione delle controversie (art. 13), durata, entrata in vigore ed eventuale denuncia (art. 14).
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Articolo 1, lettera g): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003”.
a) Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
Il presente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l’obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L’Italia è difatti universalmente riconosciuta come un’autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.
Lo scopo principale dell’accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos.
In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l’opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.
b) Illustrazione dell'articolato
L’articolo 1 stabilisce i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, volta ad una migliore conoscenza reciproca.
L’articolo 2 afferma la volontà delle due Parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori. Tale articolo mira inoltre a favorire scambi di conoscenza ed esperienze nell’aggiornamento e formazione nell’area dell’informazione e dei suoi mezzi nell’ambito televisivo, radiofonico e filmico. Lo stesso articolo prevede altresì la collaborazione nell’ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scientifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica.
L’articolo 3 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell’informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed altri settori che le Parti concorderanno.
L’articolo 4 si incentra sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l’organizzazione di convegni, di seminari e di altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. Prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.
L’articolo 5 mira a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.
L’articolo 6 si propone di favorire la cooperazione nel campo dell’istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l’adozione di intese dirette. Lo stesso articolo riguarda altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi.
L’articolo 7 esplicita la volontà delle due Parti, fatti salvi i principi di reciprocità e nei limiti della disponibilità di fondi, a concedere borse di studio in favore di studenti e laureati dell’altro paese per compiere studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali accademie nel campo delle belle arti, dell’archeologia e della linguistica.
L’articolo 8 prevede, su base di reciprocità e nell’ambito delle risorse finanziarie delle Parti Contraenti, la facilitazione e la promozione di attività delle istituzioni culturali ad esse preposte.
L’articolo 9 incoraggia la cooperazione nel campo dello sport e gli scambi giovanili tra gli organismi competenti dei due Paesi.
L’articolo 10 afferma la volontà delle Parti Contraenti di valutare l’efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l’istituzione di una Commissione mista preposta alla verifica della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed all’applicazione dei relativi Protocolli esecutivi.
L’articolo 11 indica nella Commissione mista l’organo deputato a definire le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo accordo.
Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le modalità dell’entrata in vigore dell’accordo ed esprimono la volontà delle Parti sulla sua durata illimitata.
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Articolo 1, lettera h): “Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
L’accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro rappresenta lo strumento giuridico per avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i due Paesi. Esso abrogherà il precedente accordo firmato a Roma con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia il 3 dicembre 1960.
Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, creatasi per i noti rivolgimenti storico-politici degli anni novanta nei Balcani.
Come noto, l’impegno italiano nei confronti del Montenegro è di primaria importanza strategica, da un punto di vista sia politico che commerciale, e la cooperazione culturale ne è una delle chiavi di volta. Il Montenegro considera altresì l’Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all’Unione Europea; l’Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei forti legami culturali tra i due Paesi. La cooperazione culturale e di istruzione ricopre infatti un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione a specifici programmi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali e regionali.
Lo scopo principale dell’accordo è di consolidare e di armonizzare i legami culturali e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro.
Per quanto attiene al settore strettamente culturale, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l’organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l’offerta di borse di studio, l’accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L’accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.
L’accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell’archivistica e biblioteconomia, dell’informazione, dell’editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili.
Illustrazione dell'articolato
Il testo si compone di un preambolo e 18 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) - Individuazione delle finalità dell’accordo (art.1);
(II) - Campi di collaborazione nei settori:
- cultura, ivi compresi i settori archivistico, bibliotecario e dei media, arte ed istruzione, con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella più vasta accezione, (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10);
- istruzione scolastica, professionale ed universitaria (art. 3);
- archivi e biblioteche (art. 11);
- scambi giovanili ed attività sportive (art.12);
- cinema, mezzi di comunicazione ed editoria (artt. 6, 7);
- progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità, anche attraverso la concessione di borse di studio; la collaborazione per l’istruzione scolastica ed universitaria viene ampiamente dettagliata (art. 3);
- tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (art. 9);
- sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (art. 5);
- l’accordo fa specifico e dettagliato riferimento alla salvaguardia dei diritti umani (art. 14);
(III) - Modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione:
- viene incoraggiata la cooperazione multilaterale, in ambito europeo in particolare ed anche a livello regionale e locale; (artt.6, 13);
- i programmi di cooperazioni verranno definiti dall’apposita Commissione mista (art.15);
(IV) - Clausole di entrata in vigore, di eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di durata dell’accordo stesso ed eventuale denuncia (artt. 15, 16, 17, 18).
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Articolo 1, lettera i): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
Le relazioni fra l’Italia e la Repubblica Dominicana sono sempre state ottime e improntate ad una piena collaborazione, soprattutto nei fori multilaterali, confermata da numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. La Repubblica Dominicana ha già espresso il proprio sostegno alla candidatura italiana ad un seggio non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il biennio 2017-2018 (le elezioni sono in programma all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, il prossimo 28 giugno).
L’ultima visita istituzionale italiana in Repubblica Dominicana ha avuto luogo nel novembre 2006, ad opera dell’allora Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Xx Xxxxx, che firmò l’accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
Il recente accreditamento del nostro Ambasciatore in Repubblica Dominicana (residente a Panama), Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e dell’Ambasciatore dominicano a Roma, Xxxx Xxxxxx Peña Xxxxx, si inseriscono nel più ampio quadro di graduale rilancio delle relazioni bilaterali, dopo le problematiche emerse a seguito della chiusura, il 31 dicembre 2014, della nostra Ambasciata a Santo Domingo, nel quadro generale delle misure di spending review deliberate dal Governo.
Dal 2015 opera inoltre - presso la Delegazione dell’Unione Europea a Santo Domingo - una Sezione distaccata dell’Ambasciata d’Italia a Panama, retta da un Incaricato d’Affari accreditato presso le Autorità dominicane. E’ stata infine ridisegnata e rafforzata la rete consolare onoraria, per fornire una efficace assistenza alla numerosa collettività italiana residente nel Paese.
In campo economico, l’imprenditoria italiana nella Repubblica Dominicana è rappresentata da famiglie di vecchia immigrazione e da una varietà di micro imprese, principalmente a conduzione familiare. Sono altresì presenti grandi società italiane operanti nei settori strategici delle infrastrutture (Maire Tecnimont, Salini-Impregilo, Gruppo Ghella), della sicurezza e della difesa (Selex/Finmeccanica), della gestione dei servizi pubblici essenziali (Acea di Roma, per l’acqua, e OMB di Brescia, per i rifiuti solidi).
L’accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mira a ravvivare le relazioni bilaterali in un settore nel quale non si registrano particolari attività e/o iniziative recenti. L’ultima in ordine temporale risale al 2005, allorché l’Italia è stata ospite d’onore alla VIII Edizione della Fiera Internazionale del Libro di Santo Domingo.
Analisi dell’articolato
Art. 1: Definisce i settori di intervento dell’accordo: cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell’altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.
Artt. 2 e 3: Riconoscono le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei quali partner dell’accordo. Favorisce lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti nel quadro di un’intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.
Art. 4: Contempla la possibilità di partecipazione al finanziamento e/o all’attuazione di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell’accordo, previo accordo dei due Paesi, di Organismi Internazionali.
Art. 5: Prevede la possibilità di creare istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
Art. 6: Prevede la collaborazione nel settore dell’istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.
Art. 7: Offre borse di studio mediante programmi di attuazione dell’accordo.
Art. 8: Prevede l’impegno allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di Studio tra i due Paesi.
Artt. 9, 10 e 11: Disciplinano la collaborazione nei settori dell’editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.
Art. 12: contempla la collaborazione nell’ambito della repressione del traffico illegale di opere d’arte, di beni e documenti soggetti a protezione.
Art. 13: prevede Scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù. Art. 14: disciplina lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Art. 15: impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive Università ed Enti di ricerca.
Art. 16: Instaura una cooperazione nei settori dell’archeologia, dell’antropologia e scienze affini. Art. 17: Prevede agevolazioni nella circolazione e nella permanenza di persone, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell’accordo.
Art. 18: Contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l’impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le due Parti si impegnano inoltre a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.
Art. 19: Contempla la istituzione di una Commissione Mista ai fini dell’esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.
Art. 20: Disciplina la entrata in vigore e la durata dell’accordo.
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Articolo 1, lettera l): “Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016”.
Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
Il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone l’obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.
Singapore è difatti universalmente riconosciuta come un’autorità in ambito scientifico e tecnologico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.
Lo scopo principale dell’accordo è dunque di consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché di migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.
In tale contesto, seppure una collaborazione in materia sia già prevista dall’accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra l’Italia e Singapore firmato nel 1990, si è ravvisata l’opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale che prevede la possibilità di finanziare progetti ed attività congiunti.
Illustrazione dell'articolato
L’articolo 1 dichiara che entrambi i governi si impegneranno in attività di cooperazione nell’ambito delle scienze e della tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico ed a vantaggio reciproco.
L’articolo 2 stabilisce: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell’ambito di questo Accordo le parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti/organismi di cooperazione; 3) che per enti di cooperazione si intendono qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa sul territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di Cooperazione nell’ambito di questo Accordo; 4) che le forme di attività di cooperazione sulla base di questo Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni nel campo scientifico e tecnologico di carattere generale o specifico allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.
L’articolo 3 stabilisce che allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.
Le attività di cooperazione avviate nell’ambito dell’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica del 1990 tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte dello stesso. In particolare, il presente accordo concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra università in tema di alta formazione resta di competenza dell’accordo del 1990. Quanto previsto dall’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore concernente la cooperazione in campo culturale, specificatamente gli articoli 1, 2 e 3, rimane in vigore, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.
L’articolo 4 prevede che, ai fini dell’attuazione del presente accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalle Parti, le cui competenze possono includere l’attuazione, la supervisione del presente Accordo, nonché l’approvazione di programmi ed intese supplementari. Stabilisce che la Commissione congiunta si possa riunire alternativamente in Italia o a Singapore a scadenze decise di comune accordo.
L’articolo 5 stabilisce che le informazioni di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione del presente Accordo sono rese disponibili al pubblico da parte di entrambi i Governi attraverso i canali consueti e secondo le normali procedure degli enti coinvolti. Che i Governi terranno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione e che a tal fine si consulteranno ogniqualvolta sia necessario. Che tutti i risultati derivanti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo apparterranno ad entrambe le Parti e gli accordi relativi alla proprietà intellettuale risultante dalle attività di ricerca saranno stabiliti di comune accordo tra gli Enti di Cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Che le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione possono essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.
L’articolo 6 stabilisce che le Parti attueranno il presente accordo conformemente alle leggi ed ai regolamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi dedicati in ciascun paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo. L’articolo 7 stabilisce che ogni divergenza o controversia relativa all’interpretazione delle disposizioni del presente accordo siano risolte amichevolmente attraverso la consultazione e la negoziazione tra le Parti per mezzo dei canali diplomatici.
L’articolo 8 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell’accordo e prevede il mutuo consenso delle Parti per mezzo di Protocolli addizionali o scambio di Note Diplomatiche da considerarsi parte integrante dell’accordo. Stabilisce inoltre che l’entrata in vigore di eventuali
emendamenti e revisioni avvenga conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art.10 del presente accordo.
L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni dell’accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
L’articolo 10 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell’accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell’ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell’accordo è stata completata. L’accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell’intenzione di terminare l’accordo, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici affinché l’accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che programmi e progetti intrapresi secondo il presente accordo, non ancora completati al momento del termine dell’accordo, nonché qualsiasi diritto o obbligazione derivante da impegni presi prima del termine dell’accordo non ne siano pregiudicati.
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Articolo 1, lettera m): “Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007”.
L’accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Roma il 16 aprile 2007 dall’On. Ministro Xxxxxxx X’Xxxxx e dal Ministro degli Esteri xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
La finalizzazione dell’intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall’Italia nell’assistenza post-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.
Una volta in vigore, l’accordo permetterà, tra l’altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell’istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l’insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.
Il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato nell'articolo 1 dell’accordo. Con esso le Parti riconoscono anche che gli scambi e l’arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.
L’articolo 2 impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell’arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine Italia e Sri Lanka promuoveranno lo cambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.
Con l’articolo 3 i due Paesi hanno concordato di favorire la cooperazione nel campo dell’istruzione scolastica e di sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
L’articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all’attuazione dei progetti derivanti dall’accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.
L’intesa incoraggia la cooperazione nei settori dell’arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di
rilievo, così come l’attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articoli 5 e 6).
L’articolo 7 pone l’accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l’Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.
L’accordo non manca di promuovere la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni (Articolo 8).
L’articolo 9 invita le Parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell’altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.
La collaborazione italo-srilankese viene estesa nell’articolo 10 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d’arte e a proteggere il patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.
L’articolo 11 sancisce che le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù. Il successivo articolo 12 le impegna a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti, mentre con l’Articolo 13 i due Paesi concordano di favorire la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l’editoria.
L’articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla Proprietà Intellettuale derivanti dall’attuazione dell’accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprietà Intellettuale relativi alle materie di cui all’intesa.
Con l'articolo 15, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l’accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.
Ogni controversia tra le Parti concernente l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici (articolo 16).
L'articolo 17 attribuisce all’intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia. Esso ne disciplina inoltre l’entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento
delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, in toto o in parte, dell’accordo stesso.
L’accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della tecnologica tra Italia e Sri Lanka è stato firmato in lingua italiana, inglese e singalese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione prevarrà il testo inglese.