CONTRATTO DI SERVIZIO
Municipio Roma XII Direzione Socio Educativa Il Direttore
CONTRATTO DI SERVIZIO
Centro per le famiglie di I livello “Un arcobaleno per le famiglie”
L'anno 2020 nel mese di ………...
Tra
Il Municipio Roma XII (C.F. 02438750586), rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa, domiciliato in Roma in Xxx Xxxxxxx 00
E
la società……………………….. sede legale in……….. Via ……………….. n…. cap……., C.F………...
P.I. …………….., nella persona della dott……………….. nat…………. a ……………. il………….., nella sua qualità di Legale Rappresentante domiciliato per la carica in ………….. Via …………………... n…..
cap ;
per quanto attiene gli adempimenti previsti dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 si fa presente che il contratto sarà sottoscritto, a pena di nullità, da entrambe le parti con l’utilizzo della firma digitale. La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti avviene tramite p.e.c.;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. CQ……...del il Municipio Roma XII ha proceduto, a seguito
di gara ad evidenza pubblica, all'aggiudicazione definitiva alla società del servizio “Centro
per le famiglie di I livello “Un arcobaleno per le famiglie””;
a seguito di tale aggiudicazione, la Società……………………….con nota prot. CQ del
……………….. trasmetteva la seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria definitiva calcolata sull‘importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall‘art. 103 del Codice Appalti;
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione n.
……………. pari a € ………………... rilasciata da ;
Art.1 -Oggetto del servizio
Il presente contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore del servizio in relazione alle caratteristiche dello stesso comprese le modalità di esecuzione come dettagliate e contenute nell’avviso di gara e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice);
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 e xx.xx. e ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- l’offerta tecnica, che si intende integralmente recepita nel presente contratto, presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo del servizio.
Art.2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il Municipio Roma XII, per il conseguimento delle finalità sopra descritte, affida alla Società……………………... la gestione del servizio che prenderà avvio dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e si concluderà il 31/12/2022.
Nella ipotesi di un protrarsi delle attuali condizioni di emergenza sanitaria, la stazione appaltante si riserva di rinviare, sospendere, annullare o rimodulare l’iniziativa prevista senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito e automatico. L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga da formalizzare con apposito atto è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraen- te. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art.3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta progettuale e di quelle previste da successiva rimodulazione del servizio per il periodo innanzi indicato ammonta a € 176.202,64 (IVA al 22% inclusa).
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nell’Avviso di gara, nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario nonché nella rimodulazione del servizio dovuta all'emergenza sanitaria in atto.
Il progetto Centro per le famiglie di I livello “Un arcobaleno per le famiglie” mira a fornire azioni di prevenzione e sostegno alle famiglie e ai singoli in situazioni a rischio, e ad incentivare azioni di promozione del benessere intra-generazionale e relazionale, in collaborazione con i Servizi ASLRM3
Le azioni del progetto, così come specificato all’interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che costituiscono la base minima di intervento riguardano:
Il Servizio Centro per le Famiglie di I Livello “Un arcobaleno per le famiglie”, pertanto, dovrà prevedere le se- guenti attività:
Accoglienza, orientamento e informazione, in presenza e/o da remoto, con interventi psico- sociali rivolti alla persona, alla coppia, per il recupero della responsabilità genitoriale in situazioni di conflitto, su segnalazione del Servizio Sociale.
Consulenza psicologica alle famiglie e alle coppie in situazioni di crisi, su segnalazione del Servizio Sociale.
Sostegno psicologico a bambini, adolescenti e giovani adulti fino al 21 anno di età, su segnalazione del Servizio Sociale.
Sostegno alla coppia genitoriale nelle fasi di separazione e/o divorzio anche attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità o di Mediazione familiare.
Gestione dell’alta conflittualità, su esclusivo invio del GIL del Municipio XII.
Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione – secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”, approvate con deliberazione n. 335 della Giunta Capitolina del 21 ottobre 2015 – su richiesta specifica delle AA. GG. – Minori.
Interventi di accoglienza, orientamento e valutazione sociale o psico – sociale, con relativa stesura di relazioni, delle situazioni dei minori a rischio segnalati dalle Autorità Giudiziarie, di concerto con il GIL del Municipio XII.
Sostegno alla genitorialità (anche adottiva e affidataria) e alle relazioni familiari, anche attraverso azioni di consulenza sociale e psicologica volta all’analisi e alla valutazione del ruolo genitoriale e delle dinamiche interne al contesto familiare.
Rapporti e collaborazioni con la rete formale (istituzioni e/o altri servizi territoriali anche del terzo settore) e informale (volontariato, vicinato, famiglia allargata etc.) per fornire ai cittadini risposte multi-dimensionale ed esaustive.
Per la concreta attuazione del progetto, l’organismo partecipante deve mettere a disposizione il personale in possesso delle competenze e dell’esperienza adeguate per realizzare il servizio secondo le linee guida esposte negli atti di gara.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare i seguenti obblighi:
obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli professionali;
obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
obblighi assicurativi e previdenziali;
eventuali obblighi afferenti il rispetto di normative ambientali.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta progettuale.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore. In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato dell’Amministrazione competente. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ove, successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte, a pena di decadenza,nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice. L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 6- Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le varianti sono ammesse esclusivamente quali proposte migliorative.
Art. 7 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal presente contratto.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni;
b) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
e) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. fino ad un massimo di 10 giorni;
Ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del Codice per il ritardato adempimento sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.
In caso di riscontrato grave inadempimento, il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all’affidatario; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio assegnando un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di ricezione della contestazione (art. 108 comma 3 del Codice). Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’organismo affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 -Contabilizzazione del servizio
Il presente appalto è dato a corpo. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo. Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente contratto.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Per i servizi resi, il Municipio provvederà – entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura – al pagamento della stessa.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, previo accertamento del R.U.P. e del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio, è complessivamente pari a € 176.202,64 (IVA 22% inclusa) di cui imponibile € 144.428,40 ed € 31.774,20 (IVA al 22%).
Il Municipio Roma XII provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Qualora l’Amministrazione riscontrasse delle irregolarità, provvederà a chiederne la risoluzione. Solo a seguito di tale adempimento si procederà alla liquidazione del compenso dovuto.
Ogni fattura dovrà essere corredata dalla Scheda Progress predisposta come sistema di monitoraggio degli interventi finanziati dalla L. 285/97.
Qualora, nel corso del mese, si dovesse verificare la mancata erogazione degli interventi programmati, per eventi non dovuti all’ente affidatario, le attività non erogate saranno recuperate nell’ambito di interventi concordati.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di 3 mesi di attività il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
2. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Disciplinare Tecnico;
4. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.;
5. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 3 mesi;
6. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni. Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C..Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 111 comma 1 del Codice competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto n. 49 del 7 marzo 2019 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Il DEC si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il R.U.P. e il D.E.C. controllano congiuntamente l’esecuzione del contratto e rilasciano il certificato di regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Certificato di regolare esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, commi 2 e 8 e art. 216 comma 16 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P, su richiesta del DEC.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: bimestrale. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’organismo affidatario e il D.E.C. e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Verifica della conformità finale
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13- Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva come riportato nelle premesse del presente contratto che formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale. Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
Art. 14– Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. A tale proposito l’esecutore ha presentato le polizze assicurative di cui alle premesse del presente contratto che formano pare integrante e sostanziale dello stesso.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
Art. 15 Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli.
Art. 16– Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale. È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18– Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020- 2021-2022 e l’allegato “Patto di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato (e sottoscritto) dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art.57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5 lett. c del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni, relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento, prevista dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19–Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C., accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
Il R.U.P., in accordo con il D.E.C., procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro organismo il presente contratto, ove il Municipio non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 5, comma 2 del “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga da formalizzare con apposito atto è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice il Municipio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 21 bis -Servizi Supplementari
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) del Codice, Roma Capitale può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 7 del medesimo art.106 del Codice.
Art. 22- Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 23- Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 – Covid
L’esecutore, vista l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è tenuto agli adempimenti di legge come previsto dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze della Regione Lazio. Nello specifico gli Operatori devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione personale e su qualsiasi eventuale obbligo, volto a contrastare il diffondersi del virus, assicurando la massima protezione degli utenti del servizio contro il contagio da Covid -19. Nel caso di permanenza delle misure restrittive, legate all’emergenza sanitaria, le attività del progetto de quo, dovranno essere erogate con forme alternative compatibili alle disposizioni di legge, previa presentazione di una rimodulazione del progetto a cura dell’organismo.
Art. 25- Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
L’aggiudicatario deve ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
Art.26 –Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Roma, ...............
Per la Stazione Appaltante Per l’Operatore Economico Il Direttore della Direzione Socio Educativa Il Rappresentante Legale