MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, LA LOTTA CONTRO LA FRODE E IL RECUPERO DEI CREDITI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, LA LOTTA CONTRO LA FRODE E IL RECUPERO DEI CREDITI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",
e
IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominato "Norvegia",
di seguito denominate "le parti",
RICONOSCENDO che il quadro di riferimento per la cooperazione nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto1 ("accordo") ha già mostrato esiti molto positivi,
CONSIDERANDO che nella legislazione dell'UE sono stati introdotti nuovi strumenti di cooperazione con la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio apportata dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio2,
RICONOSCENDO che gli Stati membri e la Norvegia beneficerebbero di un'estensione degli strumenti di cooperazione che consentirebbe una cooperazione più efficace, in particolare per quanto riguarda le indagini amministrative svolte congiuntamente e le azioni di follow-up di Eurofisc,
CONSIDERANDO che, al fine di garantire un controllo efficace ed efficiente dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere, la possibilità di indagini amministrative condotte congiuntamente, che consentano ai funzionari di due o più Stati di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa svolta congiuntamente, contribuirà a garantire la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione del lavoro e degli oneri amministrativi sia per le autorità fiscali che per le imprese,
CONSIDERANDO che, al fine di combattere le frodi transfrontaliere più gravi, è necessario rafforzare il lavoro dei funzionari di collegamento di Eurofisc al fine di accedere, scambiare, trattare e analizzare rapidamente tutte le informazioni necessarie e coordinare eventuali azioni di follow-up,
CONSIDERANDO che i riferimenti giuridici alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3, dovrebbero essere aggiornati con i necessari riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4,
RILEVANDO che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stato integrato con gli adeguamenti dell'allegato XI dell'accordo SEE ed è soggetto al quadro istituzionale dell'accordo SEE5 e che la Norvegia ha adeguato la propria legislazione per conformarsi a tali disposizioni almeno nei settori che rientrano nell'ampio campo di applicazione dell'accordo SEE,
RILEVANDO che il regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione ai fini del presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
È opportuno introdurre le seguenti modifiche all'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto:
(1) Il quinto considerando è sostituito dal seguente:
CONSAPEVOLI del fatto che gli Stati dovrebbero applicare le norme in materia di riservatezza in conformità del diritto nazionale e di tutela dei dati personali in conformità del punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE,
(2) L'articolo 6 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Qualsiasi informazione ottenuta da uno Stato conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale per la protezione dei dati personali, a norma del punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE.
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Tali informazioni possono essere comunicate alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) degli Stati incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA e ai fini di un corretto accertamento dell'IVA, o della riscossione o del controllo amministrativo dell'imposta ai fini dell'accertamento dell'IVA, nonché ai fini dell'applicazione di misure di esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti IVA.
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. Le informazioni fornite da uno Stato a un altro Stato possono essere trasmesse da quest'ultimo a un terzo Stato, previo consenso dell'autorità competente da cui provengono. Lo Stato di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato che desidera condividere le informazioni.
È aggiunto il paragrafo 6 bis:
6 bis. L'archiviazione, il trattamento o lo scambio di informazioni di cui al presente accordo sono soggetti alle norme nazionali adottate in conformità del punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE, nonché ai requisiti specifici per il trattamento dei dati personali stabiliti nel presente accordo. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente accordo, gli Stati possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti nelle disposizioni dell'accordo SEE equivalenti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario per salvaguardare gli interessi di cui alle disposizioni dell'accordo SEE equivalenti all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, in particolare:
a) per consentire alle autorità competenti degli Stati di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del presente accordo; oppure
b) per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente accordo e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'evasione e della frode fiscali.
Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente accordo sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all'articolo 1 del presente accordo e le informazioni non sono ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali scopi.
Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo per ogni altro fine, ad esempio a scopi commerciali, è vietato.
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Gli Stati possono trasmettere a paesi terzi le informazioni ottenute in conformità del presente accordo alle condizioni seguenti:
il trasferimento di dati personali è disciplinato dalle disposizioni dell'accordo SEE equivalenti al regolamento (UE) 2016/679;
l'autorità competente da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione;
la trasmissione è permessa da accordi di assistenza giuridicamente vincolanti e applicabili tra lo Stato che trasmette le informazioni e il paese terzo in questione.
f) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Ciascuno Stato notifica immediatamente agli altri Stati interessati qualsiasi violazione della riservatezza e violazione dei dati personali nonché tutte le eventuali sanzioni e azioni correttive imposte.
g) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
10. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati per l'attuazione del presente accordo. L'accesso ai dati personali è trattato conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
(3) L'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato interpellato o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le proprie funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell'autorità richiedente.
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di indagine conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata. Possono tuttavia avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite dei funzionari dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
c) È aggiunto il paragrafo 2 bis:
2a. Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato interpellato e conformemente alla sua legislazione.
I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.
Qualora la legislazione dello Stato interpellato lo consenta, i funzionari dello Stato richiedente esercitano gli stessi poteri di indagine conferiti ai funzionari dello Stato interpellato. I poteri di indagine dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.
d) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
(4) L'articolo 15 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA e per il coordinamento di eventuali azioni di follow-up, la Norvegia è invitata a partecipare alla rete denominata Eurofisc, di cui al capo X del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, alle condizioni previste dal presente capo.
b) È aggiunto il paragrafo 1 bis:
1 bis. Nell'ambito di Eurofisc gli Stati coordinano le indagini amministrative degli Stati partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 16, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati lo svolgimento di indagini amministrative.
(5) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:
Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, ad eccezione delle controversie relative all'applicazione del punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE, sono risolte tramite consultazione nell'ambito del comitato congiunto. Le parti forniscono al comitato congiunto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
La presente modifica dell'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1 dell'accordo.
1 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxxxx:xx00x0xx-x00x-00xx-x0x0-00xx00xx00x0.0000.00/XXX_0&xxxxxxxXXX
2 Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).
3 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
4 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
5 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxx-xxxxxxxxx
6 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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