Delibera del Direttore Generale n. 178 del 14-03-2019
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 178 del 14-03-2019
Proposta n. 305 del 2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI PAESI EMERGENTI (COSPE) ONLUS, AL FINE DI REALIZZARE L’INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA “SOSTEGNO AL SISTEMA SOCIO-SANITARIO DELLA CITTÀ DI SEBHA AID11042/05”.
Dirigente: XXXXXX XXXXX XXXX
Struttura Dirigente: CENTRO SALUTE GLOBALE
Delibera del Direttore Generale n. 178 firmata digitalmente il 14-03-2019
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo collaborazione |
Contenuto | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI PAESI EMERGENTI (COSPE) ONLUS, AL FINE DI REALIZZARE L’INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA “SOSTEGNO AL SISTEMA SOCIO-SANITARIO DELLA CITTÀ DI SEBHA AID11042/05”. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | CENTRO SALUTE GLOBALE |
Direttore della Struttura | XXXXXX XXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 9 | Accordo di Collaborazione |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
-che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Premesso:
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, unitamente ai propri compiti istituzionali di assistenza sanitaria a pazienti pediatrici, favorisce il perseguimento di finalità di cooperazione sanitaria internazionale con azioni mirate ad implementare i servizi sanitari offerti nelle strutture ospedaliere e territoriali dei paesi che necessitano di tali interventi;
- che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 909 del 15.10.2012, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 7.11.2012, viene istituito il Centro di Salute Globale presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx quale struttura di coordinamento delle iniziative in ambito di salute globale, a cui afferiscono le attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale, anche con l'obiettivo di accrescere, diffondere ed applicare la conoscenza attorno alle priorità tematiche Politiche Sanitarie, Migrazione e Salute, Malattie Tropicali Neglette;
- che ai sensi dell’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale, istituito presso
l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;
Dato atto:
- che AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) ha finanziato un progetto denominato “Sostegno al sistema socio-sanitario della città di Sebha AID11042/05” inserito nel Programma di emergenza in Libia per il miglioramento dei servizi sanitari e la protezione dei gruppi vulnerabili finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e realizzato attraverso la partnership tra organizzazioni: CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura), COSPE ONLUS (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti), CIR (Consiglio italiano per i rifugiati);
- che l’Associazione Cospe Onlus è uno dei soggetti capofila del progetto sopracitato e che intende avvalersi, quale partner progettuale, del Centro Salute Globale della Regione Toscana presso l’AOU Xxxxx per la gestione di specifiche attività all’interno del progetto;
- che è stato firmato, in data in data 26 aprile 2017 un Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di progettualità congiunte fra l’AOU Meyer e Cospe Xxxxx;
- che l’Associazione Cospe Xxxxx intende sottoscrivere con la nostra Azienda un Accordo di Collaborazione, quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per la gestione di alcune attività inserite nel progetto sopracitato, nello specifico:
1.Formare operatori libici per rafforzare le loro competenze su temi quali i livelli delle emergenze, il primo soccorso e la chirurgia di base, le condizioni patologiche legate alla gravidanza, le patologie principali dei bambini, le malattie croniche;
2. Supportare lo scambio di esperienze nell'organizzazione di servizi sanitari territoriali tra operatori sanitari libici e tunisini;
- che l’Associazione Cospe Xxxxx si impegna ad erogare all’AOU Xxxxx la somma di € 5.000,00 a fronte dello svolgimento da parte del personale medico del Centro Salute Globale delle attività di cui sopra;
Rilevato pertanto di autorizzare la stipula dell’Accordo di Collaborazione sopracitato, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx e l’Associazione Cospe Onlus, al fine di realizzare le attività previste nel progetto, nel quale l’AOU Meyer ha il ruolo di partner attuativo di attività definite nel progetto medesimo;
Su proposta del Responsabile della X.X.X.X. dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. di approvare un Accordo di Collaborazione, quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, con l’Associazione Cospe Onlus, al fine di realizzare l’iniziativa progettuale denominata “Sostegno al sistema socio-sanitario della città di Sebha AID11042/05” da realizzare in Libia.
2. di procedere alla stipula del sopracitato Accordo di Collaborazione fra l’AOU Xxxxx e l’Associazione Cospe Xxxxx, delegando la dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx alla firma del summenzionato Accordo.
3. di dare atto che l’Associazione Cospe Xxxxx si impegna ad erogare all’AOU Xxxxx la somma di € 5.000,00 a fronte dello svolgimento, da parte del personale medico afferente al Centro Salute Globale della Regione Toscana presso l’AOU Xxxxx, delle attività previste dal progetto quali la formazione di personale sanitario libico sui livelli delle emergenze, il primo soccorso e la chirurgia di base, le condizioni patologiche legate alla gravidanza, le patologie principali dei bambini, le malattie croniche.
4. di provvedere successivamente a comunicare mediante nota formale, da parte della Responsabile del Centro Salute Globale, alla Ragioneria dell’AOU Xxxxx la richiesta di fatturazione alla Associazione Cospe Onlus del compenso spettante a questa Azienda alla conclusione delle attività progettuali assegnate mediante l’Accordo di cui sopra.
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Dr. Xxxx Xxxxx)
Termini di riferimento per le attività del Centro Salute Globale, struttura di riferimento della Regione Toscana per le attività di cooperazione sanitaria regionali presso l’AOU Xxxxx
Considerando le necessità di rafforzare le capacità degli operatori sanitari libici nell'area di Sebha e considerando la situazione di sicurezza precaria nella quale si trovano le strutture sanitarie in varie zone del territorio libico, identificate come obiettivo dell’intervento, il lavoro del Centro Salute Globale (CSG) si focalizzerà sulla formazione tecnica degli operatori sanitari
Obiettivi e contenuti del lavoro:
- Appoggiare e rafforzare il gruppo di operatori -medici, infermieri, ostetriche e tecnici- nelle loro competenze professionali e di gestione dei servizi sanitari di base e riguardo ai servizi di emergenza in particolare.
- Formare operatori libici per rafforzare le loro competenze su temi quali:
• Le emergenze sanitarie, il primo soccorso e la chirurgia di base
• Le condizioni patologiche legate alla gravidanza e l’assistenza alla donna gravida
• Le patologie principali dei bambini
• Le malattie croniche (cardiovascolari e diabete)
.
Attività | Descrizione | Modalità | Mese |
Preparazione lavoro e strumenti di lavoro | Preparazione missioni, calendario formazioni, strumenti di lavoro e revisione della analisi dei bisogno formativi | A distanza | Ottobre-Dicembre 2018 |
Sessione di lavoro per corsi di formazione in aula nella città di Tunisi | Formazione con operatori e operatrici sanitari libici su contenuti concordati: I temi formativi proposti sono seguenti | 4 Missioni sul campo 50 giorni totali | Luglio |
• Le emergenze sanitarie, il primo soccorso e la chirurgia di base • Le condizioni patologiche legate alla gravidanza e l’assistenza alla donna gravida • Le patologie principali dei bambini • Le malattie croniche (cardiovascolari e diabete) | 2 consulenti per missione di formazione Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Le metologie didattiche dovranno essere di preferenza partecipative con case study e discussioni in aula | |||
1 consulente su durata di 5 gg | |||
(Xxxx Xxxxx) |
Elaborazione rapporto | Elaborazione e condivisione del secondo rapporto di missione. | Fine Gennaio 2019 |
Dettagli risorse finanziarie:
-Onorari per consulenze e supervisione CSG in Italia:
200 euro/gg per 25 = 5000 Euro
Le spese relative alla diaria dei formatori in loco (alloggio, pasti, trasporti -esclusi voli- in loco e in Italia, altro) saranno coperte direttamente da COSPE
I costi dei voli (numero estimativo di 10 voli) sono coperti direttamente da COSPE.
I costi logistici degli atelier in loco (pause caffè, pasti e trasporti per i partecipanti) sono coperti direttamente da COSPE.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Fra le parti:
L’Associazione “Cooperazione per lo Sviluppo di Paesi Emergenti” (COSPE ONLUS), con sede invia Slataper, 10 – 50134, rappresentata ai fini del presente accordo dal Direttore generale e Legale Rappresentante, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata ad Arezzo il 5 maggio 1973, codice fiscale: XXXXXX00X00X000X,
E
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx da questo momento AOU Meyer con sede in Firenze, Viale Pieraccini 24, P.I. 02175680483, in persona della Direttrice del Centro Salute Globale (struttura di riferimento della Regione Toscana per le connessioni tra globalizzazione e salute, avente sede presso l’Azienda Meyer di seguito il “Partner”) dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, delegata alla firma per il seguente Accordo dal Direttore Generale dell’AOU Meyer dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx con delibera n…………del……………
Premesso che
• COSPE ONLUS (Cooperazione per lo Sviluppo di Paesi Emergenti) è un’associazione senza scopo di lucro, partner del progetto “Sostegno al sistema socio-sanitario della città di Sebha AID11042/05” , COMMITTENTE ;
• COSPE ONLUS opera per la promozione del dialogo fra le culture, i diritti umani e lo sviluppo equo e sostenibile in Italia ed oltre 30 paesi del mondo con programmi di cooperazione e solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza globale, interculturalità e diritti di cittadinanza plurale;
• COSPE ONLUS, nell’ambito della propria mission, sostiene e gestisce progetti ed iniziative collegate alla promozione e difesa del diritto alla salute e l’accesso ai servizi sanitari, con particolare riferimento a categorie in condizione di vulnerabilità (come donne, bambini, persone in situazioni di conflitto, discriminazione e marginalità, migranti e sfollati interni) e alla salute comunitaria, sostenendo la decentralizzazione dei servizi e la partecipazione comunitaria al monitoraggio e alla definizione delle politiche sanitarie pubbliche;
• COSPE ONLUS, per la realizzazione dei suoi scopi statutari può svolgere attività di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e Associazioni che in Italia, in Europa e in altri continenti abbiano scopi analoghi o connessi con i propri;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer é associato del progetto in questione, da ora
SOCIETA PROFESSIONISTA;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer nasce come struttura di coordinamento delle iniziative già presenti sul territorio toscano in ambito di salute globale, e il suo obiettivo fondamentale è quello di accrescere, diffondere e applicare la conoscenza attorno alle quattro priorità tematiche su cui si fonda: cooperazione sanitaria internazionale, malattie tropicali dimenticate, politiche sanitarie, salute dei migranti;
• il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer partecipa allo sviluppo di attività informative e formative (pre service e in service) sulle proprie aree tematiche. Facilita l'aggregazione e lo sviluppo di sinergie tra gruppi diversi di professionisti che operano nell'ambito della ricerca, della cooperazione internazionale, della salute dei migranti;
• è stato sottoscritto, fra l’AOU Meyer e XXXXX ONLUS, in data 26 aprile 2017 un Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di progettualità congiunte sulle tematiche sopracitate;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1 Condizioni generali
L'opera della SOCIETA PROFESSIONISTA si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza richiesta dall’incarico assegnato.
Art 2 Obblighi della Società professionista
2.1 - Al fine di consentire un corretto espletamento degli incarichi affidati, la Società professionista dovrà provvedere agli adempimenti sul seguente progetto:
“Sostegno al sistema socio-sanitario della città di Sebha AID11042/05” inserito nel Programma di emergenza in Libia per il miglioramento dei servizi sanitari e la protezione dei gruppi vulnerabili finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e realizzato attraverso la partnership tra organizzazioni: CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura), COSPE ONLUS (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti), CIR (Consiglio italiano per i rifugiati) e IOCS.
Gli incarichi dovranno essere eseguiti in Tunisia ed in Italia, ed in particolare la Società professionista dovrà garantire i seguenti servizi:
- Appoggiare e rafforzare il gruppo di operatori -medici, infermieri, ostetriche e tecnici- nelle loro competenze di gestione dei servizi sanitari di base e riguardo ai servizi di emergenza in particolare.
- Formare operatori libici per rafforzare le loro competenze su temi quali:
• i livelli delle emergenze, il primo soccorso e la chirurgia di base
• le condizioni patologiche legate alla gravidanza
• le patologie principali dei bambini
• le malattie croniche
- Supportare lo scambio di esperienze nell'organizzazione di servizi sanitari territoriali tra operatori sanitari libici e tunisini
Tali servizi sono dettagliati nei termini di riferimento in allegato, parte integrante del presente Accordo di partenariato.
2.2 Svolgere tutte le attività di propria competenza con la massima diligenza, secondo elevati livelli qualitativi e nel pieno rispetto degli obiettivi assegnati, tenendo costantemente informata COSPE ONLUS dello stato di avanzamento delle attività con particolare riferimento agli impegni sanciti.
2.3 Garantire la priorità assoluta delle attività stabilite, rispettando i tempi di prestazione e di attuazione sanciti ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
2.4 Garantire la disponibilità di risorse adeguate e qualificate allo svolgimento delle mansioni prestabilite. La Società Professionista si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali collaboratori che dovesse utilizzare. In particolare, e tra l'altro, sono a carico della Società Professionista le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e malattie.
2.5 Sollevare COSPE ONLUS da ogni e qualsiasi pretesa economica e/o responsabilità diretta o indiretta dal rapporto di lavoro intercorrente fra CSG ed il personale di quest'ultima.
2.6 Sollevare COSPE ONLUS da qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al personale di CSG durante l'esecuzione delle attività che ricadrà, pertanto, esclusivamente sulla Società Professionista ovvero CSG.
2.7 La Società Professionista sotto la propria responsabilità garantisce, inoltre, che la prestazione sarà svolta in totale conformità ai limiti ed alle prescrizioni contrattuali.
2.8 La Società Professionista assume totale responsabilità sulla conformità ed eleggibilità delle spese presentate e su eventuali contestazioni di auditoria, fino a completa approvazione dei prodotti della prestazione da parte del finanziatore del progetto.
Art. 3 Durata
I periodi di esecuzione dell’incarico saranno preventivamente concordati tra Committente e la Società Professionista in base alle esigenze del progetto e conseguentemente approvati dall’Autorità Contrattante, ove necessario.
Art. 4 Compenso
Il compenso per le prestazioni in oggetto sarà di € 5000 euro al lordo di tutte le ritenute di legge previste dalla fattispecie, come da budget dettagliato nei termini di riferimento allegati al
presente Accordo di partenariato
Le parti espressamente riconoscono che gli importi sopra concordati, al lordo degli oneri accessori, sono comprensivi di tutto quanto spettante alla società professionista che, pertanto, non potrà aver null’altro da pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causa anche estranea alla natura del rapporto d’opera professionale.
Le spese relative alla diaria dei formatori in loco (alloggio, pasti, trasporti -esclusi voli- in loco e in Italia, altro) saranno coperte direttamente da COSPE ONLUS.
I costi dei voli (numero estimativo di 10 voli) sono coperti direttamente da COSPE ONLUS.
I costi logistici degli atelier in loco (pause caffè, pasti e trasporti per i partecipanti) sono coperti direttamente da COSPE ONLUS.
Art. 5 Modalità di pagamento
L’ammontare pattuito, comprensivo di risorse finanziarie per la copertura di risorse umane (onorari) sarà erogato alla Società professionista in una unica soluzione, a fine attività di progetto:
1. Erogazione da parte di COSPE ONLUS di una tranche pari a 5.000 euro a fronte di emissione di fattura IVA inclusa a conclusione della collaborazione.
Art. 6 Gestione sicurezza
Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx garantisce che il personale da lui impiegato è proprio lavoratore o lavoratrice e si impegna nei suoi confronti ad osservare tutte le norme legislative in materia di igiene e sicurezza ei luoghi di lavoro.
COSPE ONLUS attraverso il proprio personale in Tunisia ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui quest’ultimo eseguirà le attività, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La mancata osservanza da parte Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx degli obblighi elencati nel presente Articolo, l’inosservanza di quanto previsto dalla documentazione predisposta per la gestione della sicurezza, darà diritto a COSPE ONLUS di ordinare l’immediata sospensione delle attività commissionate e di agire per la risoluzione espressa del rapporto, salvo ogni diritto di COSPE ONLUS al risarcimento del maggior danno.
Art. 7 Esonero di responsabilità
Il Centro Salute Globale dell’AOU Meyer è direttamente responsabile di qualsiasi evento dannoso a persone o beni, causato dal personale della stessa ed in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto. Centro Salute Globale dell’AOU Meyer è altresì responsabile per qualsiasi evento dannoso che potrà occorrere al suo personale durante ed in dipendenza delle attività.
Art 8 Contenuto della fattura
Durante l’incarico ed al termine dello stesso, come previsto secondo le modalità di pagamento, la Società Professionista dovrà presentare relativa fattura, la quale conterrà la descrizione delle prestazioni rese, con la specifica delle attività.
Art 9 Riservatezza dell'oggetto
La Società professionista è tenuta a mantenere un rigoroso segreto ed il massimo riserbo su tutte le notizie attinenti l’organizzazione, il know-how tecnico nonché su tutte le altre questioni, aventi natura confidenziale, riguardanti XXXXX ONLUS di cui abbia avuto conoscenza durante la realizzazione dell’opera. Tale obbligo di segretezza dovrà essere osservato nei confronti dei terzi e degli altri dipendenti e collaboratori di XXXXX XXXXX, salvo nel caso in cui la Direzione di COSPE ONLUS richieda esplicitamente la divulgazione di informazioni soggette all’obbligo di segretezza. La Società professionista si impegna altresì al mantenimento della riservatezza circa i contenuti dei materiali interni che gli verranno eventualmente forniti da COSPE ONLUS per l'espletamento del suo incarico, materiali che dovranno essere prontamente restituiti al termine dello stesso, qualora l'ente ne faccia esplicita richiesta.
Tutti i dati, le informazioni ed i risultati derivanti dai servizi prestati dalla Società professionista in virtù del presente accordo di partenariato (inclusi i diritti d’autore) spettano a COSPE ONLUS e rimarranno di sua esclusiva proprietà senza limitazione alcuna.
Il professionista si impegna a mettere in atto tutte le necessarie azioni richieste di volta in volta da COSPE ONLUS per consentire alla stessa di proteggere, perfezionare, far rispettare o godere i benefici derivanti dai diritti d’autore dei prodotti da COSPE ONLUS ONLUS.
Il professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e a non utilizzare (e a non consentire l’uso di) senza la preventiva autorizzazione scritta di COSPE ONLUS alcuna informazione, dato o risultato, sia che si tratti di quelli forniti di COSPE ONLUS sia di quelli ottenuti dal professionista in qualsiasi altro modo, a meno che non siano stati resi pubblici. In particolare, non è consentita alcuna pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di COSPE ONLUS.
Art 10 Risoluzione dell'incarico per atti imputabili al professionista
Qualora nel corso dell'esecuzione dell'incarico si accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo di partenariato, o si rilevi che lo stesso viene svolto con negligenza ed imperizia, il Accordo di partenariato si intenderà senz'altro risolto senza preavviso, salvo il diritto da parte di COSPE ONLUS al risarcimento danni. Qualora il rapporto si risolva la Società Professionista dovrà consegnare a COSPE ONLUS il lavoro già eseguito
nonché tutti gli elaborati di progetto e i moduli di cui sia in possesso. Si specifica altresì che COSPE ONLUS potrà risolvere il presente Accordo di partenariato per giusta causa (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inadempimento totale o parziale della prestazione, concorrenza sleale, mancato rispetto dell’esclusiva, irresponsabile comportamento durante lo svolgimento delle prestazioni tale da procurare danni e/o grave nocumento a COSPE ONLUSONLUS) con effetto immediato salvo il diritto da parte di COSPE ONLUS al risarcimento danni.
Art. 11 Risoluzione dell'incarico da parte del Professionista
La Società professionista potrà recedere dal presente Accordo di partenariato senza obbligo di specificarne le motivazioni, con 60 giorni di preavviso, con conseguente calcolo del compenso in base alle attività effettuate.
La Società professionista dovrà comunque assicurare la conclusione delle fasi di attività in corso e garantire il passaggio di consegne così da evitare che l’interruzione della collaborazione possa arrecare danno al miglior svolgimento dei lavori.
Art 12 Risoluzione dell'incarico per fatti non imputabili al Professionista
COSPE ONLUS si riserva il diritto di revocare l'incarico in qualunque momento qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione di rinunziare al lavoro.
Tale decisione non produrrà a favore della Società Professionista alcun diritto al risarcimento danni.
XXXXX ONLUS sarà tenuto soltanto a comunicare la decisione con un preavviso di 60 giorni ed al pagamento, in relazione al compenso previsto all'art 4 del presente Accordo di partenariato, della parte di incarico fino a quel momento eseguita.
Art 13 Elezione di Xxxxxxxxx
La Società professionista elegge il proprio domicilio, ai fini tutti del presente Accordo di partenariato, nel luogo indicato in epigrafe, ove COSPE ONLUS potrà inviare ogni comunicazione ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali. Il professionista dovrà comunicare a COSPE ONLUSO mediante lettera raccomandata A/R eventuali variazioni di residenza o domicilio.
Art 14 Forma dei patti aggiunti
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente Accordo di partenariato, dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.
Art 15 Trattamento dati personali
Ai sensi del Dlgs 196/03 e ss.mm.ii. Concernente il trattamento dei dati personali, COSPE ONLUS informa il professionista che durante l’esecuzione del presente Accordo di partenariato la stessa provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei dati
personali attinenti lo stesso, sia con modalità manuali che informatiche, per finalità collegate all’esecuzione delle attività contrattuali convenute e per quelle connesse agli obblighi di legge, relativamente alle quali il conferimento è obbligatorio. I dati non saranno divulgati all’esterno, tranne che per i motivi sopra esposti, e a fini di gestione dei rapporti commerciali e di informazione commerciale. Il professionista da altresì atto, sottoscrivendo il presente Accordo di partenariato, di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo Italiano 196/2003.
Art 16 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile sarà competente il Foro di Firenze.
Art 17 Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito, di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12
Firenze, li
Per L’ONG COSPE ONLUS onlus Per Centro Salute Globale dell’AOU Xxxxx La Direttrice Generale La Direttrice
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx