CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
Società del Gruppo ALLIANZ S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE COSTANTE E PREMIO ANNUO
VITA PROTETTA
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Condizioni Particolari
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
• Glossario
• Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA VITA PROTETTA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’impresa di Assicurazione è:
CREDITRAS VITA S.p.A., Società del Gruppo ALLIANZ S.p.A. con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000.
Recapito telefonico: 02.72161 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CREDITRAS VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’ISVAP n. 259 del 16/5/1996 (G.U. n. 121 del 25/5/1996).
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 100121.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Al 31.12.2010 il Patrimonio netto della Società è pari a 359,2 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 102 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 254,5 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 108,69% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e Garanzie offerte
Le prestazioni indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del contratto intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto.
Il presente Contratto è stato predisposto per una durata pari a 10 anni; non sono ammesse durate diverse. Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato
La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente/Assicurato, il capitale assicurato pari a 50.000,00 Euro nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale e la garanzia sia in vigore, si verifichi il decesso dello stesso Contraente/Assicurato.
In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si risolve e nessuna prestazione deve essere corrisposta dalla Società.
Maggiori dettagli sulla prestazione assicurativa sono riportati all’Art.1 “ PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
La presente garanzia viene prestata senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Società. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione.
La Società, infine, non riconoscerà la prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato nei periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso, l’assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute dell’Assicurando e dell’attività professionale dello stesso, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta, secondo quanto previsto all’Art. 5 “ASSUNZIONE DEL RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
È estremamente importante quindi che il Contraente/Assicurato presti la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Proposta e che rilasci dichiarazioni complete e veritiere.
L’Assicurando può, in ogni caso, sottoporsi volontariamente a visita medica al fine di ridurre i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.
4. PREMI
A fronte delle prestazioni previste dal Contratto l'importo del premio annuo da versare alla Società dipende dall’età e dal sesso del Contraente/Assicurato.
Il premio, a scelta del Contraente/Assicurato, può essere versato secondo una periodicità annuale o mensile.
A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente/Assicurato può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.
Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto.
Il premio annuo è dovuto dal Contraente/Assicurato per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre il decesso dello stesso.
La prima annualità o mensilità del premio viene corrisposta dal Contraente/Assicurato alla Società in via anticipata al momento della sottoscrizione della Proposta.
I premi successivi al primo - solo nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita - verranno corrisposti ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Il versamento, sia del primo che dei successivi premi, viene effettuato tramite procedura di addebito sul rapporto indicato in Proposta.
Non è previsto il pagamento in contanti.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente/Assicurato.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Se non versato, il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione assicurata.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato 5.1.1 Costi gravanti sui premi
Spese di emissione
L’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.
Caricamento espresso in percentuale
Il caricamento espresso in percentuale trattenuto dalla Società a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di premio, è pari al 35,50% dell’importo di ciascun premio annuo costante versato.
Spese per visita medica
L’Assicurando può volontariamente sottoporsi a visita medica al fine di ridurre i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.
I costi per tali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico del Contraente/Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
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La quota parte percepita dai soggetti distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal Contratto, è pari all’84,5%.
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività o in quiescenza del Gruppo Bancario UniCredit che siano anche correntisti della Banca: in tal caso è previsto uno sconto di premio non inferiore al 29% e non superiore al 32% attribuibile alla riduzione del caricamento al 7,75%. La misura dello sconto dipende dall’incidenza del caricamento sul premio annuo, variabile in funzione del sesso del Contraente/Assicurato e dell’età dello stesso alla data di sottoscrizione del Contratto.
Nell’ambito di specifiche campagne promozionali può essere prevista un’agevolazione che prevede uno sconto di premio non inferiore al 12,50% e non superiore al 15% attribuibile alla riduzione del caricamento al 25,50%. La misura dello sconto dipende dall’incidenza del caricamento sul premio annuo, variabile in funzione del sesso del Contraente/Assicurato e dell’età dello stesso alla data di sottoscrizione del Contratto.
Le due agevolazioni sopra riportate non sono cumulabili.
7. REGIME FISCALE
Imposta sui premi
I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.
In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle prestazioni assicurative si rimanda agli Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” e Art. 6 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
A seguito della conclusione del Contratto, la Società invia la polizza al Contraente/Assicurato.
9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente/Assicurato ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Infatti, qualora l’annualità di premio o anche solo una mensilità di premio complessivamente dovuto non viene corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento, si determina la sospensione delle prestazioni previste; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente/Assicurato non decida di riattivarlo entro dodici mesi dalla data di scadenza di pagamento.
La garanzia prevista dal Contratto non ha efficacia durante la sospensione e, in caso di decesso del Contraente/Assicurato mentre il Contratto è sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Società.
Si rinvia all’Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Riscatto, Riduzione e Riattivazione
Il presente Contratto non riconosce un valore di riscatto e di riduzione.
In caso di sospensione del Contratto, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di riattivarlo entro dodici mesi dalla scadenza di pagamento secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste all’Art. 11 “RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
11. Revoca della Proposta
Il Contraente/Assicurato può revocare la Proposta, ai sensi dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante:
• modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta;
ovvero
• lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di:
• consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario;
ovvero
• spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Il premio eventualmente anticipato dal Contraente/Assicurato alla Società, viene restituito entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di revoca.
12. Diritto di recesso
Dopo la conclusione del Contratto il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante:
• modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta;
ovvero
• lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di:
• consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario;
ovvero
• spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio da questi versato.
13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
13.1 Pagamenti della Società
La Società provvede alla liquidazione delle prestazioni - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento, presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede, della documentazione necessaria, quale prevista all’Art. 15 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:
• modulo di richiesta di liquidazione da consegnare allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto;
ovvero
• lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), contenente gli elementi identificativi del Contratto.
13.2 PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti alle prestazioni assicurative si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità delle stesse.
Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge
n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Legge applicabile al Contratto
Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) tel. 00.00000 - fax. 00.00000000
indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
recapito telefonico: 06.42.133.000
Fax: 00.00.000.000 o 00.00.000.000
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
− ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Informativa in corso di Contratto
La Società si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
18. Conflitto di interessi
Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. intrattengono rapporti di affari che, tra l’altro, si sono concretizzati nella costituzione di CREDITRAS VITA S.p.A., di cui detengono pariteticamente l’intero capitale sociale, per l’offerta di prodotti assicurativi nei rami vita; il presente Contratto viene distribuito da UniCredit S.p.A. tramite le filiali contraddistinte “UniCredit Banca”, “UniCredit Banca di Roma” e “Banco di Sicilia”.
CREDITRAS VITA S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
CREDITRAS VITA S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
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CREDITRAS VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I rappresentanti legali
Vice Presidente Vice Direttore Generale
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2011
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VITA PROTETTA
Disciplina del Contratto
Il presente Contratto è disciplinato:
• dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Condizioni Particolari (se richiamate in polizza), dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
• dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.
Art.1 - Prestazioni del Contratto
In base al presente Contratto la Società garantisce, in caso di decesso del Contraente/Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dallo stesso di un importo liquidabile in un’unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza.
Tale capitale è pari a 50.000,00 Euro.
In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si risolve. Pertanto non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima.
La Società, in ogni caso, non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari di seguito riportate. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”.
Infine, nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso non è prevista alcuna prestazione da parte della Società, secondo quanto riportato al successivo Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEI PREMI”.
La durata del Contratto è fissa e pari a dieci anni.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se il Contraente/Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 60 anni (età computabile).
Art.2 - Premio
Le prestazioni del Contratto vengono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente/Assicurato, di premi annui il cui importo è da corrispondersi in via anticipata alle ricorrenze stabilite.
L’importo del premio annuo costante è determinato in base:
- all’età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato può corrispondere il premio annualmente o con frazionamento mensile senza l’applicazione di alcun interesse di frazionamento.
La prima annualità o mensilità di premio, secondo la periodicità di premio prescelta, viene corrisposta al momento della sottoscrizione della Proposta, mentre le successive annualità o mensilità di premio verranno corrisposte - per tutta la durata del Contratto e solo nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia in vita - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.
A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente/Assicurato può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.
Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto.
Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato con procedura di addebito sul rapporto indicato in Proposta.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento dei premi viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente/Assicurato.
Anche se frazionato in più rate, il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Art.3 - Conclusione del Contratto
Il Contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in Proposta, a condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la Proposta, compresa la dichiarazione di buono stato di salute, e versato la prima annualità o mensilità del premio pattuito.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se il Contraente/Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 60 anni (età computabile).
A conferma della conclusione del Contratto la Società invierà al Contraente/Assicurato il documento di polizza. ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO
Il Contraente/Assicurato può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta, ovvero mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di:
• consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario; ovvero
• spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente/Assicurato il premio eventualmente corrisposto.
Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA
S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.
Art.5 - Assunzione del rischio
Al presente Contratto possono aderire Assicurandi che al momento della sottoscrizione della Proposta:
- godano di buona salute ovvero non siano e non siano stati affetti da:
- tumori maligni (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insufficienza renale cronica, insufficienza respiratoria cronica, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV;
- in genere, malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo;
- non svolgano nessuna delle professioni indicate nell’Allegato A) delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Pertanto, l’assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute dell’Assicurando e dell’attività professionale svolta, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta.
In ogni caso, l’Assicurando può richiedere alla Società, in fase di sottoscrizione della Proposta, di sottoporsi a proprie spese a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari al fine di ridurre i periodi di carenza riportati nelle Condizioni Particolari incluse nelle presenti Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa opererà, quindi, solo a seguito dell’accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio. In tal caso, il Contratto si concluderà nel momento in cui, effettuato l’addebito del premio dovuto, il premio medesimo venga accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. La data di decorrenza coinciderà con la data di conclusione del Contratto.
Tuttavia, nel caso in cui dalla documentazione sanitaria prodotta, emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di rifiutare l’assunzione del rischio.
In tal caso, la Società comunicherà il rifiuto del rischio.
Si precisa che in capo al medesimo Contraente/Assicurato può essere stipulato al massimo un solo Contratto di Assicurazione denominato “Vita Protetta” di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione
Art.6 - Entrata in vigore del Contratto
A condizione che sia stato effettuato il versamento della prima annualità o mensilità del premio pattuito e sia stata sottoscritta la Proposta, la prestazione assicurata di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Proposta quale data di decorrenza.
La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
Art.7 - Durata e Risoluzione del Contratto
Il Contratto ha una durata fissa pari a 10 anni e si estingue solo nei seguenti casi:
- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di interruzione del pagamento dei premi, trascorsi dodici mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio ovvero rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto;
- in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata del Contratto;
- alla data di scadenza del Contratto.
Art.8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato
Presupposto per la corretta assunzione del rischio è la conoscenza dello stato di salute e dell’attività professionale dell’Assicurando.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che le dichiarazioni del Contraente/Assicurato siano esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest’ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
Art.9 - Esclusioni
La prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo dei Beneficiari;
• partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia assicurativa può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle
condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto;
ovvero avvenuto:
• durante lo svolgimento delle seguenti attività professionali: Giornalista, Reporter e Fotoreporter in area di conflitto, Personale delle forze armate operante in aree di conflitto, Vigile del fuoco, Professioni con accesso ad impalcature, ponteggi o tetti (Antennista, etc.), Collaudatore e/o Manutentore di impianti ad alto voltaggio o di
macchinari pesanti;
• durante l’esercizio di una delle attività sportive di cui all’Allegato A.
Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno degli eventi sopra indicati, la Società non liquiderà la prestazione ma restituirà i premi corrisposti al netto dei costi.
Inoltre, qualora il Contratto sia stato sottoscritto senza visita medica, nel caso in un cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga a seguito di una delle malattie e/o lesioni di seguito riportate e già diagnosticate alla data di sottoscrizione della Proposta, la Società non liquiderà alcuna prestazione:
- tumori maligni (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insufficienza renale cronica, insufficienza respiratoria cronica, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV;
- in genere, malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo.
Resta fermo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art.10 - Mancato versamento del premio
Il mancato versamento dell’annualità ovvero di una sola mensilità di premio complessivamente dovuto, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il Contratto è risolto. In tal caso nulla è dovuto da parte della Società.
Art.11 - Ripresa del versamento del premio: riattivazione
Entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di riattivare il Contratto, riprendendo il versamento del premio, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo dietro apposita domanda del Contraente/Assicurato e previa accettazione espressa della Società.
La riattivazione del Contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina le prestazioni assicurate di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell’importo dovuto.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contratto non può più essere riattivato.
Art.12 - Riscatto e Prestiti
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.
Art.13 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente/Assicurato può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione.
Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia.
La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente/Assicurato con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Art.14 - Beneficiari
Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Le eventuali revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art.15 - Pagamenti della Società
Per il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società, a mezzo posta o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati:
• certificato di morte del Contraente/Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico attestante la causa del decesso;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il
Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento.
- In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
• fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
• qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la
somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
• relazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società;
• copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi relativa al primo ricovero subito dal Contraente/Assicurato e riportante la causa del decesso.
La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente/Assicurato.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza. ART. 16 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio
nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art.17 - Tasse ed imposte
Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente/Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.
Art.18 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
CONDIZIONI PER LE ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Qualora il Contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l’applicazione della suddetta limitazione, avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di decorrenza, dei contratti sostituiti.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso del Contraente/Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza (fermo quanto disposto dall’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione).
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.
CONDIZIONI PER LE ASSICURAZIONI CON VISITA MEDICA
Qualora il Contraente/Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che se il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.
ALLEGATO A - PROFILO DELLE PROFESSIONI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE SVOLTE DAL CONTRAENTE/ASSICURATO
Elenco delle attività professionali che prevedono la non accettazione della proposta
Operaio/addetto all'utilizzo di esplosivi
Operaio/addetto scavi di tunnel e gallerie (senza uso di esplosivi), Minatore Addetto/ operaio estrazione, produzione e rimozione di amianto
Piloti di aerei a reazione
Pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista)
Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte:
Personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs,sommozzatori, artificieri etc…) Personale imbarcato su sottomarini
Insegnante e/o sportivo professionista delle seguenti attività: Alpinismo
Attività di sub Automobilismo
Bungee Jumping/Repelling Canoa/Rafting
Equitazione Motociclismo Motonautica Paracadutismo Pugilato Speleologia
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio
Attività Professionali
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto non può essere stipulato.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate nelle tabelle sopra indicate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa, fatto salvo quanto indicato all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
Elenco delle attività sportive che prevedono l’esclusione delle coperture assicurative
Alpinismo Attività di sub
Bungee Jumping/Repelling Canoa/Rafting
Equitazione
Gare di Automobilismo Gare di Motociclismo Motonautica
Pugilato Speleologia
Sport collegati al volo (Paracadutismo, Alianti, Deltaplano, Parapendio) Volo su aeromobili
Attività Sportive
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato svolga una delle attività sportive sopra indicate, il Contratto si intende stipulato con l’esclusione delle coperture assicurative nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva stessa.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa, fatto salvo quanto indicato all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2011
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI∗
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CREDITRAS VITA S.p.A., da Società del Gruppo ALLIANZ e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di
comunicazione a distanza.
La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all’erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000.
Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.
Si precisa che, alcuni dati personali anche “sensibili” raccolti presso gli interessati o presso terzi potranno essere conservati presso la banca che opera in qualità di intermediario assicurativo e che li tratterà quale autonomo Titolare per le sole finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).
MODALITÀ D’USO DEI DATI
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
∗ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di “Responsabile” o dell’“incaricato” del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo ALLIANZ o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, La Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l’integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo).
Per l’esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000 - fax 00.00000000 (il responsabile pro-tempore di Bancassurance Vita è anche responsabile del trattamento).
Data ultimo aggiornamento: 17/02/2011
GLOSSARIO
Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Banca – UniCredit S.p.A..
Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente/Assicurato, che per questo Contratto non può coincidere con il Contraente/Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato - in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del Contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale pari ad Euro 50.000,00;
Carenza - Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti - Parte del premio versato dal Contraente/Assicurato destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Cessione, pegno e vincolo – Condizioni secondo cui il Contraente/Assicurato ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente/Assicurato, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Conflitto di interesse - Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente/Assicurato.
Contraente/Assicurato - Il soggetto, persona fisica, che per questo Contratto coincide con l’Assicurato, che sottoscrive e sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. È titolare a tutti gli effetti del Contratto e si impegna al pagamento del premio
Contratto – Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato.
Decorrenza – Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e la prestazione è operante.
Età computabile del Contraente/Assicurato – L’età del Contraente/Assicurato computabile è calcolata in anni interi rispetto alla data di sottoscrizione della Proposta, non tenendo conto delle frazioni d’anno inferiori a sei mesi, e considerando invece come anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
Fascicolo Informativo – L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione, contenenti le Condizioni Particolari
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Glossario;
• Proposta.
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione – Pagamento all’avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota Informativa – Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza – Documento che attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza sulla vita – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Premio – Importo che il Contraente/Assicurato si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Proposta - Documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso - Diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.
Revoca - Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.
Società - Compagnia (CREDITRAS VITA S.p.A.) autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente/Assicurato stipula il Contratto di assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 17/02/2011
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO VITA PROTETTA - CODICE TARIFFA T4XCP4 - N°PROPOSTA |
CONTRAENTE/ASSICURATO Cognome e Nome Sesso Cod. fiscale Luogo e data di nascita Indirizzo Documento di identità Numero Ente, luogo e data rilascio |
BENEFICIARI CASO MORTE: |
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Decorrenza: [se visita medica: il presente contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contratto ha esecuzione] Durata: 10 anni Frazionamento del premio: [mensile / annuale] Capitale assicurato in caso di decesso: 50.000,00 Euro Premio [mensile / annuale] da versare (comprensivo del caricamento): Euro [Corrispondente premio su base annuale (comprensivo del caricamento) Euro] [L’Assicurando ha richiesto la visita medica] |
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO Si autorizza la Banca ad addebitare i premi dovuti, secondo il frazionamento del premio prescelto, sul rapporto: intestato a Il Titolare del rapporto Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a CreditRas Vita S.p.A. Attenzione: non è ammesso il pagamento in contanti |
DICHIARAZIONI Il Contraente/Assicurato dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo Informativo (mod. UCB146 ed. 10.11) redatto secondo le prescrizioni ISVAP, contenente, oltre al presente modulo di Proposta, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Condizioni Particolari, l'informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e il Glossario. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Fascicolo Informativo. Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art.4 “Clausola di ripensamento” delle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, il Contraente/Assicurato dichiara: − di essere in buono stato di salute ovvero di non essere e non essere stato affetto da: - tumori maligni (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insufficienza renale cronica, insufficienza respiratoria cronica, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV; - in genere, malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo. - di non svolgere nessuna delle professioni indicate nell’Allegato A riportato nel Fascicolo Informativo; − che le informazioni fornite nella presente Proposta sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, riconoscendo, inoltre, che le stesse sono elementi necessari alla valutazione del rischio da parte della Società; inoltre agli effetti della validità della presente assicurazione, dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile; − di essere stato informato che, anche se non previsti dalla Società, potrà sottoporsi a proprie spese a visita medica ed ulteriori accertamenti sanitari per certificare l’effettivo stato di salute. |
FACSIMILE
[Qualora sia stata richiesta la visita medica, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, il Contraente/Assicurato prende atto che: - la copertura assicurativa opererà solo a seguito dell’accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio; - a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta, il Contratto si considera concluso, diversamente da quanto indicato all’Art. 3 “Conclusione del Contratto”, nel momento in cui effettuato l’addebito della prima annualità o mensilità di premio, sulla base dell’autorizzazione di addebito in conto corrente di cui alla Proposta, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. A seguito della conclusione del contratto, la Società, anche ad ulteriore conferma dell’iniziata esecuzione, invia la polizza al Contraente/Assicurato. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto. Il Contraente/Assicurato dichiara pertanto di autorizzare, senza necessità di preventiva risposta da parte della Società, l’esecuzione del Contratto dal momento in cui, effettuato l’addebito del primo premio previsto, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto inoltre che la presente Proposta resterà valida novanta giorni dalla data di sottoscrizione entro i quali dovrà pervenire alla Società l’eventuale documentazione sanitaria richiesta oltre alla presente Proposta: se entro tale termine il contratto non avesse avuto esecuzione, la proposta si considererà decaduta.] Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto dall’addetto dell’Intermediario prima della sottoscrizione della proposta: − la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell’art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - nei confronti dei Contraenti (mod. BR0635, predisposto dall’Intermediario) − il documento contenente - ai sensi dell’art.49 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (mod. BR0636/02, predisposto dall’Intermediario). Luogo e data Il Contraente/Assicurato |
Il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, sia l'Art.9 delle Condizioni di Assicurazione statuente le limitazioni delle garanzie che le Condizioni Particolari per le assicurazioni con o senza visita medica. Luogo e data Il Contraente/Assicurato |
DICHIARAZIONE SULL’ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA Luogo e data Il Contraente/Assicurato |
Accettazione del rischio da parte della Società Il Contraente/Assicurato prende atto che la copertura assicurativa opererà solo a seguito della sottoscrizione del presente modulo di proposta in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione di buono stato di salute, e del pagamento del premio dovuto. Luogo e data Il Contraente/Assicurato |
ANNOTAZIONI [Sul premio dovuto, ai sensi dell'Art. 2 "Premio" delle Condizioni di Assicurazione, è stato applicato uno sconto pari al % riservato ai dipendenti in attività o in quiescenza del Gruppo Bancario UniCredit che risultino anche correntisti della banca]. [Sul premio dovuto, ai sensi dell'Art. 2 "Premio" delle Condizioni di Assicurazione, è stato applicato uno sconto pari al % riservato agli aderenti alla campagna promozionale]. |
FACSIMILE
Consenso al trattamento dei dati personali L’interessato (Contraente/Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - contenuta nel presente Fascicolo Informativo - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati. Acconsente altresì al trattamento dei propri dati personali anche sensibili da parte di UniCredit S.p.A.. per le finalità connesse alla conclusione ed all’esecuzione del presente contratto assicurativo. Inoltre, il Contraente/Assicurato autorizza e delega la Società (CreditRas Vita S.p.A.) a richiedere, in caso di suo decesso, alle Strutture sanitarie e al proprio medico curante, la relativa documentazione clinica nonché la relazione sanitaria, ai fini della liquidazione del sinistro agli aventi diritto. Luogo e data Il Contraente/Assicurato |
Generalità dell'acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007 Nome e Cognome (stampatello) Firma |
FACSIMILE
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2011
Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2011 Codice modello: UCB146
Edizione: 10/2011
Fascicolo Informativo VITA PROTETTA