TRIBUNALE DI NOVARA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
PROTOCOLLO
in materia di
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(art. 6 legge 10 Novembre 2014, n. 162)
Premessa
L'art. 6 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, ha introdotto la c.d. "negoziazione assistita" per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di djvorzio.
Per realizzare tali soluzioni consensuali di cui sopra con il rilievo e gli effetti loro attribuite dalla legge, i coniugi possono concludere un "accordo di negoziazione" con l'assistenza di "almeno un Avvocato per parte"; non è infatti ammessa la possibilità che essi siano assistiti da uno o più Avvocati comuni, poiché la soluzione convenzionale deve essere frutto di una valutazione dei propri interessi autonomamente fatta da ciascun coniuge.
AI fine di instaurare una corretta prassi applicativa, il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara hanno ritenuto opportuno individuare con il presente PROTOCOLLO soluzioni condivise per i vari problemi che si pongono in sede attuativa (competenza territoriale, incombenze ed attribuzioni assegnate ad Avvocati, Procuratore della Repubblica e Presidente del Tribunale, tipologia della documentazione richiesta per le differenti situazioni previste dalla norma, ecc.).
Documentazione.
I documenti da produrre sono indicati nell'allegato n. 1).
La convenzione dovrà essere inoltre corredata da una scheda di sintesi come da allegato n. 2).
Competenza territoriale
Per individuare la Procura della Repubblica competente, si farà riferimento, per le separazioni, al luogo ove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, ovvero, in mancanza di una residenza comune, al luogo di residenza di una delle parti. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con
riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica, compresa quella presso il Tribunale di Novara.
Per i divorzi, sarà sufficiente che almeno una delle due parti risieda nel circondario del Tribunale di Novara. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica, compresa quella presso il Tribunale di Novara.
Per le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio occorre che a Novara sia stata pronunciata la relativa sentenza o in alternativa che una delle due parti risieda nel circondario del Tribunale di Novara.
Intervento, oneri ed attribuzioni degli Avvocati
Gli Avvocati dovranno produrre convenzione di negoziazione assistita che dimostri la loro legittimazione ad assistere la parte.
Essi dovranno inoltre indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata.
Gli Avvocati, in base alle disposizioni dell'art. 5, comma 2, della legge in oggetto, dovranno certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Nell'accordo, gli Avvocati dovranno dare espressamente atto, ex art. 6, comma 3, di aver esperito il tentativo di conciliazione delle parti; di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per essi di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e della necessità di garantire loro l'affettività in ambito familiare.
L'accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e da almeno un Avvocato per parte.
Sia per le separazioni, che per i divorzi e le modifiche delle condizioni delle separazioni o dei divorzi, in presenza di figli minorenni, o di figli maggiorenni non autosufficienti, o di figli maggiorenni portatori di handicap grave, sarà sempre richiesta - per ciascun coniuge - l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni d'imposta; in caso di figli maggiorenni portatori di handicap grave, sarà, altresì, richiesta documentazione sanitaria in grado di dimostrare la gravità della patologia o inabilità.
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Gli Avvocati, in spirito di collaborazione, riporteranno, nell'accordo, il dato riassuntivo finale dei redditi percepiti dagli assistiti.
Attribuzioni del Procuratore della ReRubblica
Le incombenze ed attribuzioni assegnate al Procuratore della Repubblica sono le seguenti, secondo le due ipotesi alt~rnative previste dalla legge:
a) in caso di convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:
il vaglio del P.M. attiene ai soli profili di legittimità (prevalentemente formale), dovendo limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, della legge in esame, tra le quali è
compresa, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o invece contenziosa, in applicazione dell'art. 1 L. 6 maggio 2015, n. 55. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio nulla osta senza necessità di motivarlo specificamente, trattandosi di provvedimento finalizzato solo a non impedire il compimento delle formalità e degli adempimenti successivi, rimessi alla cura degli Avvocati; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di diniego del nulla osta, succintamente motivandolo;
resta salva in tal caso la possibilità di riproporre ex novo l'accordo una
volta che sia stato emendato dalle irregolarità;
b) in caso di convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:
- l'esame da parte del Procuratore della Repubblica, diversamente dall'ipotesi sub a), non si limiterà ad un controllo su eventuali "irregolarità" della procedura, ma dovrà estendersi alla valutazione del se l'accordo risponda "agli interessi dei figli"; il vaglio quindi non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori. In questa prospettiva, avranno rilevanza tutti gli aspetti relativi alla "regolamentazione" dell'affidamento ed anche tutti quelli che possono incidere sugli interessi affettivi (contatti e regolamento delle visite e degli incontri con i genitori ed altri familiari) e patrimoniali in senso lato (ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, ecc.). In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria autorizzazione; in caso contrario la
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In caso di vaglio della convenzione con esito positivo Il Procuratore della Repubblica provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione, di regola, entro i seguenti termini - salvo situazioni imprevedibili:
- quattro giorni lavorativi dalla presentazione della convenzione, in caso di presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave;
- ovvero sette giorni lavorativi, in caso di presenza di figli maggiorenni autosufficienti economicamente o in assenza di figli.
La Segreteria della Procura, dopo avere iscritto in apposito registro di comodo i dati di identificazione della procedura, svolgerà i seguenti adempimenti.
Comunicherà senza ritardo il diniego o il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione agli Avvocati a mezzo della casella di posta certificata: negoziazioneass istita. procu ra. nova ra@giustiziacert. it
In caso di rilascio, gli Avvocati ritireranno, entro il terzo' giorno lavorativo successivo alla comunicazione, l'originale della convenzione presso il competente ufficio della Procura (il Servizio è posto alle dipendenze del Funzionario giudiziario dott.ssa Butera), trasmettendone poi una copia (da loro stessi autenticata) all'Ufficiale di Stato Civile entro dieci giorni dalla ricevuta consegna della convenzione. La data della consegna sarà apposta sulla medesima convenzione ai fini del computo della decorrenza del termine previsto dall'art. 6, comma 3, legge 162/2014.
L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile entro il termine di 10 giorni comporta - a carico degli Avvocati - la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, che viene irrogata dal Comune.
Con la consegna della convenzione agli Avvocati si conclude la fase di competenza del Procuratore della Repubblica.
In caso di vaglio della convenzione con esito negativo, il provvedimento di diniego del nulla osta o dell'autorizzazione verrà altresì trasmesso, insieme alla convenzione in originale e agli allegati, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale.
Con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale si conclude la fase di competenza del Procuratore della Repubblica.
L'intervento del Presidente del Tribunale in caso di diniego del nulla osta o dell'autorizzazione.
Il Presidente del Tribunale, ricevuta la convenzione e gli allegati, nonché il provvedimento di diniego del Procuratore della Repubblica, fisserà, entro i successivi trenta giorni, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ed assumerà quindi, all'esito dell'udienza, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti alla luce della documentazione acquisita, dando o rifiutando, secondo i casi, il nulla asta o l'autorizzazione.
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Resta salva:
- la possibilità che in occasione della udienza le parti chiedano che venga concessa l'autorizzazione adeguandosi alle osservazioni del Procuratore della Repubblica;
- la possibilità, qualora le parti non intendano coltivare ulteriormente il procedimento di negoziazione assistita, di depositare un ricorso per la separazione consensuale o un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio o un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, se del caso conservando (oltre che modificando) il contenuto originario della convenzione di negoziazione.
Nel solo caso di ricorso per separazione consensuale depositato almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata dal Presidente, tale udienza - a richiesta delle parti - potrà essere mantenuta quale udienza Presidenziale del giudizio di separazione consensuale.
La presentazione del nuovo ricorso determinerà in ogni caso l'archiviazione del procedimento di negoziazione.
Contributo unificato, gratuito patrocinio e periodo feriale.
Nella fase iniziale di attuazione del presente Protocollo, non verrà richiesto il versamento di alcun contributo, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo da vari Uffici, oltre che in merito alla possibilità di fruire del patrocinio per i non abbienti
I termini di svolgimento del procedimento innanzi al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Tribunale hanno natura processuale. Pertanto opererà la sospensione dei termini stessi nel periodo feriale.
Tale carattere non può invece riconoscersi, stante la prevista comminatoria penale, per il termine di dieci giorni di cui all'art. 6, comma 3, terzo periodo.
Il Procuratore
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della Repubblica presso il Tribunale di Novara
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CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Legge 10 Novembre 2014 nr.162
Linee Guida
A) CONDIZIONI
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata, l'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parte e da almeno un avvocato per parte.
Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 cO.3:
1) di aver tentato di conciliare le parti;
2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitorie della necessità di garantire loro l'affettività familiare;
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 cO.2:
1) l'autenticità delle firme;
2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
B) DOCUMENTAZIONE E COMPETENZA
A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, indicati nell'allegato 1); sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri utilizzati per individuare la Procura della Repubblica competente.
L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2).
C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE
L'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) nel modo che segue:
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• all'Ufficio U.R.P. per il deposito dell'accordo in originale, comprensivo degli allegati richiesti come da allegato 1); nonché trasmesso anche mediante posta certificata alla casella di posta elettronica:
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• ad eventuale richiesta degli Avvocati, viene rilasciata un'attestazione di avvenuto deposito, previo versamento del relativo diritto di certificato di € 3,68;
D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.
Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro i seguenti termini - salvo situazioni imprevedibili: .-
-quattro giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso -in caso di presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
-sette giorni lavorativi- in caso presenza di figli maggiorenni autosufficienti o in assenza di figli, con le modalità sotto indicate:
• la Segreteria particolare del Procuratore comunicherà senza ritardo il rilascio del nulla osta -a mezzo di posta elettronica certificata dedicata- e, gli avvocati ritireranno, entro il terzo giorno lavorativo (dalla comunicazione), l'originale dell'accordo presso il competente ufficio (il Servizio è posto alle dipendenze del Funzionario giudiziario, dott.ssa Butera), trasmettendone poi una copia (da loro stessi autenticata) all'Ufficiale di Stato Civile entro dieci giorni dalla restituzione dell'accordoi i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di consegna che sarà apposta sull'accordo stesso, ai fini del computo della decorrenza del termine previsto dall'art. 6 cO.3 L,162/14;
• l'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile entro il termine di 10 giorni comporta - a carico degli Avvocati - la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 comma 4°, che viene irrogata dal Comune.
E) CONTRIBUTO UNIfICATO E PERIODO FERIALE
Si fa presente che, in questa prima fase, non viene richiesto il versamento di alcun contributo, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo da altre Procure della Repubblica;
Si ritiene, altresì, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima sul punto, che il regime della sospensione dei termini nella periodo feriale si applichi alla procedura per le convenzioni di negoziazione assistita.
Non si applica, invece, stante la prevista comminatoria penale, per il termine di dieci giorni
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IL PROCU~~ORE DELLA REPUBBLICA
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ALLEGATO 1)
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DOCUMENTI DA PRODURRE
SEPARAZIONI:
Documentazione richiesta:
1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
2. stato di famiglia e certificato di residenza (di entrambi i coniugi, se non si tratta di residenza comune) se è adita la Procura del luogo di residenza di una delle parti
COMPETENZA: la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza o vi è la residenza di uno dei due coniugi.
DIVORZI:
Documentazione richiesta:
1. atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
2. stato di famiglia e certificato di residenza (di entrambe le parti) se è
adita la Procura del luogo di residenza di una delle parti.
3. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa autenticato dall'avvocato che estrarrà il provvedimento dal fascicolo telematico (per tutti i giudizi di separazione del Tribunale di Novara dal 2011 ad oggi). L'avvocato che non abbia patrocinato nella separazione potrà richiedere telematicamente la visibilità del fascicolo per poter procedere all'estrazione.
4. -o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
5. copia autentica della sentenza parziale di separazione con il passaggio in giudicato.
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7. o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 LeggeI62/2014)
8. o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 3.2 Legge 162/2014);
COMPETENZA: la Procura della Repubblica presso il Tribunale, nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza.
MODIFICHE:
Documentazione richiesta:
1. stato di famiglia e certificato di residenza de entrambe le parti; se è adita la Procura del luogo di residenza di una delle parti
2. in caso di modifiche della separazione:
- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
- o copia autentica della sentenza parziale di separazione;
- o copia autentica della sentenza di separazione con passaggio in giudicato
- o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 LeggeI62/2014)
- o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014);
Per l'autentica dei provvedimenti valgono le indicazioni fornite per le altre procedure.
3. in caso di modifiche del divorzio:
- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato
- o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art: 6 Legge162/2014)
- o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014);
Competenza territoriale: la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario abbia la residenza una delle due parti.
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ATTENZIONE
Sia per le separazioni, che per i divorzi, che per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:
• figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;
• per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata anche la relativa certificazione sanitaria e la documentazione attestante le eventuali indennità percepita a causa dell'inablità, invalidità o situazione di handicap.
La Procura della Repubblica si riserva la facoltà, in considerazione delle singole situazioni di fatto, di richiedere ulteriore documentazione od integrazioni.
Comunicazioni con la Procura della Repubblica
Le comunicazioni con La Procura e le comunicazioni della Procura agli avvocati avverranno attraverso il seguente indirizzo PEC:
negoziazioneassistita. procura. nova xx@xxxxxxxxxxxxx.xx
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso iJ TribunaJe di Novara
Progr. Neg. Ass. n. _ ALLEGATO 2)
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- Legge 10 novembre 2014, n. 162 -
TRA
1) _
2) _
In data _
Avvocato _
PEC _
E
Avvocato _
PEC _
D separazione, D divorzio,
D modifica delle condizioni di separazione o del divorzio; con figli:
D minorenni,
D minorenni portatori di handicap, D maggiorenni autosufficienti,
D maggiorenni economicamente non autosufficienti, D maggiorenni portatori di handicap,
Xxxx xxxxx di trasferimento patrimoniale,
D senza patti di trasferimento patrimoniale; D senza figli
Xxxx xxxxx di trasferimento patrimoniale,
D senza patti di trasferimento patrimoniale;
X.xx Avv. : _ X.xx Avv. : _
Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Novara in data _
dall'Avv. in proprio e su delega dell'Avv. _ che autorizza anche il ritiro dello stesso.
Novara,
Timbro del ricevente
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